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Document 52004PC0007
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices in the supply of airline services from countries not members of the European Community
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea
/* COM/2004/0007 def. - COD 2002/0067 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2004/0007 def. - COD 2002/0067 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea 2002/0067 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea 1- CONTESTO Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002) 110 def. - 2002/0067 (COD)): // 13 marzo 2002 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 18 settembre 2002 Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 14 gennaio 2003 Data di trasmissione della proposta modificata: // 7 maggio 2003 Data di adozione della posizione comune: // 17 dicembre 2003 2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Il settore del trasporto aereo nella Comunità deve affrontare la difficile sfida di dover competere con compagnie aeree di paesi terzi che usufruiscono di generose sovvenzioni, pur rimanendo soggetto a norme severe in materia di aiuti di Stato [1]. [1] Comunicazione della Commissione del 20 maggio 1999 (COM(1999) 182 def.) e orientamenti del 1994 sugli aiuti di Stato al settore aereo (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5). La crisi che ha colpito di recente alcuni settori di quest'industria ha indotto alcuni governi di paesi terzi a sovvenzionare le loro compagnie aeree secondo modalità suscettibili di alterare la concorrenza [2]. Le compagnie aeree comunitarie hanno fornito informazioni sulla pressione esercitata sulle tariffe da queste compagnie, con la quale esse non riescono a competere. [2] Comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2001 sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei (COM(2001) 574 def.). Alcuni paesi terzi hanno introdotto determinati strumenti per affrontare questa situazione [3]. Inoltre, la Comunità ha previsto misure compensative nel settore marittimo in caso di pratiche tariffarie sleali [4]. Tuttavia, per il settore aereo non esiste questa possibilità a livello comunitario. Attualmente l'unico strumento disponibile sono accordi bilaterali ai quali spesso manca, in termini di portata e rimedi offerti, il potenziale necessario per fornire una protezione rapida e ampia a fronte di sussidi e pratiche tariffarie sleali [5]. Anche se uno Stato membro avesse potuto adottare misure nell'ambito di accordi bilaterali, quest'azione avrebbe semplicemente accentuato ulteriormente le differenze di trattamento tra le compagnie aeree comunitarie. [3] Per esempio, negli Stati Uniti il Segretario ai trasporti può intervenire per eliminare "un'attività di un governo di un paese estero o di un altro ente estero, fra cui un vettore aereo estero" ove la si ritenga "una pratica anticoncorrenziale contro un vettore aereo" (USC paragrafo 41310). [4] Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986). [5] Attualmente nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e in particolare dell'Accordo generale sugli scambi di servizi non esistono regole comuni per rimediare agli effetti di distorsione del commercio causati da sussidi all'industria internazionale dei trasporti aerei. Lo strumento proposto è stato studiato per affrontare questo problema. Esso consentirà alla Commissione di intervenire contro la concorrenza sleale di vettori non comunitari, sulle rotte da e per la Comunità, dovuta a sovvenzioni di paesi terzi che alterano la concorrenza. Inoltre, costituirà un rimedio contro le pratiche tariffarie sleali seguite da vettori aerei di paesi terzi che usufruiscono di vantaggi non commerciali. I casi saranno esaminati sulla base di denunce del settore industriale che mostrino che tali sussidi o pratiche tariffarie sleali pregiudicano vettori comunitari su determinati percorsi. I procedimenti di indagine e decisione si basano prevalentemente su pratiche correnti nel settore del commercio di beni [6], pur lasciando una flessibilità sufficiente per tenere conto dei problemi specifici del settore dell'aviazione civile e delle procedure istituite dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio. [6] Regolamento (CEE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288 del 21.10.1997). 3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE Il Consiglio ha apportato numerose modifiche generiche alla proposta della Commissione, che sono accolte perché garantiscono il raggiungimento degli obiettivi della stessa. In primo luogo, il Consiglio ha descritto quale sarà il rapporto fra il regolamento e gli accordi esistenti sui servizi aerei conclusi da Stati membri e paesi terzi. In particolare, il regolamento non impedirà la previa applicazione di disposizioni speciali contenute in accordi sui servizi aerei stipulati fra Stati membri e paesi terzi (articolo 1, paragrafo 2). Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2 dispone che tale facoltà degli Stati membri non debba ritardare in modo irragionevole le procedure a livello comunitario di applicazione del regolamento [7]. [7] Tuttavia, la Commissione rileva che il testo del quinto considerando non è coerente con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 2. Cfr. la dichiarazione della Commissione allegata. In secondo luogo, nella proposta iniziale della Commissione le pratiche tariffarie sleali (articolo 5) sono ritenute esistenti ove vettori aerei non comunitari controllati dallo Stato che usufruiscono di un vantaggio non commerciale percepiscano in modo continuativo su un dato percorso da o per la Comunità tariffe aeree inferiori al livello normale. Il Consiglio ha ampliato la definizione di pratica sleale per includere tutti i vettori di paesi terzi e non solo quelli controllati dallo Stato, poiché questi ultimi non sono gli unici a poter usufruire di vantaggi non commerciali. Il Consiglio ha anche sostituito il riferimento ad una "tariffa normale" con un riferimento a "normali pratiche concorrenziali". Il Consiglio ha finito con l'accogliere la proposta di emendamento del Parlamento europeo riguardo ai criteri da usare per raffrontare le tariffe aeree ed ha invitato la Commissione ad elaborare una metodologia dettagliata per determinare l'esistenza di pratiche tariffarie sleali. In terzo luogo, il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo di imporre le misure correttive preferibilmente in forma di dazi. Da ultimo, il Consiglio ha subordinato l'imposizione di misure definitive e il riesame di tali misure ad un procedimento regolamentare, a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, anziché conservare il procedimento consultivo inizialmente proposto. La Commissione ha accolto del tutto, in parte o in via di principio 46 emendamenti sui 60 proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Di questi, il Consiglio ne ha inseriti 29, del tutto, in parte o in via di principio, nella posizione comune. 4- OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE 4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione e incorporati del tutto, in parte o in via di principio nella posizione comune I riferimenti in appresso rimandano ai considerandi e agli articoli della posizione comune. Emendamento n. 1. Modifica del titolo. L'emendamento n. 2 introduce una riformulazione più cauta del primo considerando. L'emendamento n. 3 amplia la portata e migliora la chiarezza del secondo considerando. Emendamento n. 4. Il nuovo considerando (n. 3) migliora la chiarezza del testo. L'emendamento n. 5 migliora la chiarezza del quarto considerando. Emendamento n. 10 in parte. L'aggiunta delle frasi "mediante trasferimento di fondi" e "debiti di qualsiasi tipo che rappresentino" migliora la chiarezza dell'ottavo considerando. Emendamento n. 11 in parte. Il nuovo considerando (n. 10) migliora la chiarezza del testo. L'emendamento n. 12 amplia la portata e migliora la chiarezza dell'undicesimo considerando. Gli emendamenti nn. 13 e 14 migliorano la formulazione rispettivamente del dodicesimo e del tredicesimo considerando. Emendamento n. 15. L'emendamento proposto è inserito nel tredicesimo considerando. Esso migliora la chiarezza del testo. Gli emendamenti nn. 16 e 49 introducono limiti temporali flessibili e indicativi relativi alla durata dell'indagine (quattordicesimo considerando e articolo 8, paragrafo 1). L'emendamento n. 17 garantisce la trasparenza dei procedimenti di cui al quindicesimo considerando. L'emendamento n. 20 reitera nel diciottesimo considerando il doppio meccanismo di sicurezza incorporato negli articoli. L'emendamento n. 21 asserisce, nell'ambito del ventesimo considerando, che qualora i dazi compensativi dovessero rivelarsi inadeguati è possibile ricorrere a misure compensative di altro genere. L'emendamento n. 24 fa riferimento all'interesse dei consumatori e dell'industria ai fini della valutazione dell'interesse comunitario nel nuovo venticinquesimo considerando. L'emendamento n. 25 introduce un articolo introduttivo sugli "obiettivi". In aggiunta al testo proposto dal Parlamento, l'articolo è stato arricchito con disposizioni che definiscono il rapporto fra il regolamento e gli accordi conclusi fra paesi terzi e Stati membri o fra paesi terzi e la Comunità. Gli emendamenti nn. 27 e 54 (in parte) sono inseriti nel nuovo articolo 9, che stabilisce una preferenza per l'imposizione di dazi compensativi. Gli emendamenti nn. 28, 29, 30 e 31 ampliano la portata e migliorano la chiarezza delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1. L'emendamento n. 34 definisce criteri oggettivi per distinguere le normali pratiche concorrenziali dalle pratiche tariffarie sleali. Tali criteri sono esplicitati all'articolo 5, paragrafo 2. L'emendamento n. 44 migliora la chiarezza delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1. 4.2 Emendamenti respinti dalla Commissione e inseriti nella posizione comune Gli emendamenti nn. 23, 60, 61 e 62 servivano a garantire che gli Stati membri fossero consultati in modo appropriato mediante la "tutela" della procedura di comitato [8]. L'inserimento nella posizione comune del procedimento regolamentare per imporre e riesaminare misure definitive conferisce un ruolo maggiore agli Stati membri. Pertanto, sebbene il Consiglio abbia scelto un procedimento diverso, questi emendamenti e il loro raziocinio sostanziale si possono considerare incorporati in via di principio nella posizione comune. [8] Cfr. la Relazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (rif. A5-0439/2002), giustificazione per l'emendamento n. 60, pag. 32. 4.3 Emendamenti accolti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune Gli emendamenti nn. 6 e 7 designano l'Organizzazione mondiale del commercio quale sede opportuna per discutere e regolamentare l'aviazione civile internazionale. Gli emendamenti nn. 18 e 50 vietano l'imposizione di misure provvisorie, in circostanze normali, più di sei mesi dopo l'inizio del procedimento. Gli emendamenti nn. 33, 36 e 37 propongono modifiche di formulazione e/o di sostanza relativamente all'articolo 5. Essi non sono compatibili con le disposizioni riformulate dell'articolo 5 e con l'ampliamento del suo campo di applicazione. L'emendamento n. 45 impone agli Stati membri in possesso di prove sufficienti in merito alla concessione di sovvenzioni e al pregiudizio che ne deriva per l'industria comunitaria di trasmetterle immediatamente alla Commissione. L'emendamento n. 46 inserisce nel disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 che una denuncia deve essere respinta se essa manca di elementi di prova sufficienti relativi al pregiudizio. Tuttavia tale punto di vista risulta dal testo del tredicesimo considerando adottato nella posizione comune. L'emendamento n. 64 invitava la Commissione a presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli emendamenti nn. 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57 e 59 contengono suggerimenti redazionali volti ad ampliare la portata e/o migliorare la chiarezza della proposta di regolamento agli articoli: 6, paragrafi 1, 3 e 4; 7, paragrafi 3 e 5; 12, paragrafi 2, 3 e 4; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 1. 4.4 Emendamenti respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune L'emendamento n. 8 fa il collegamento fra il regolamento proposto e i più ampi poteri della Comunità nell'ambito delle relazioni esterne nel settore del trasporto aereo. Gli emendamenti nn. 9 e 32 esigono che le sovvenzioni compensabili siano specifiche e discriminatorie, abbiano un effetto distorsivo sul commercio e causino un pregiudizio materiale significativo ad uno o più vettori comunitari. L'emendamento n. 19 propone una riformulazione del diciassettesimo considerando che avrebbe comportato talune incoerenze rispetto alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2. Gli emendamenti nn. 22 e 55 istituiscono procedimenti per il rimborso di vettori di paesi terzi in caso di imposizione di dazi compensativi eccessivi. L'emendamento n. 35 è una riformulazione dell'articolo 5, paragrafo 2 volta ad escludere i vettori operanti nel quadro di accordi di code sharing dal campo di applicazione del regolamento. Esso non è compatibile con le disposizioni riformulate dell'articolo 5 e con l'ampliamento del suo campo di applicazione. Gli emendamenti nn. 26 e 38 propongono l'inserimento del termine "significativo" prima di "pregiudizio" nel disposto degli articoli 2 e 3, lettera a), che avrebbe compromesso la certezza giuridica del testo. L'emendamento n. 39 esclude dalla definizione di industria comunitaria di cui all'articolo 3, lettera b) i vettori comunitari che sono legati a un vettore non comunitario presumibilmente beneficiario di sovvenzioni, ad esempio sulla base di un accordo di alleanza. L'emendamento n. 58 dispone che la Commissione, oltre agli obblighi che le incombono in decorrenza della pertinente procedura di comitato, presenti una relazione al Consiglio corredata di una proposta di conclusione delle indagini. L'emendamento n. 63 inverte la supposizione secondo cui l'imposizione di misure compensative è ritenuta nell'interesse della Comunità ove l'indagine abbia rivelato l'esistenza di sovvenzioni effettivamente pregiudizievoli. 5- CONCLUSIONE Pur rilevando talune incoerenze fra il contenuto del considerando 3 bis e il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione ritiene che la posizione comune adottata all'unanimità il 17 dicembre 2003 non alteri gli obiettivi e l'impostazione della propria proposta e può quindi sostenerla. Dichiarazione della Commissione La Commissione nota che le disposizioni degli articoli 1 2 e 7 2 hanno stabilito regole per l'applicazione nel tempo degli strumenti nazionali e comunitari. Essa osserva che il testo del considerando 5 non è coerente con queste disposizioni.