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Document 52004DC0799

Relazione annua della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2003 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca {SEC (2004) 1559}

/* COM/2004/0799 def. */

52004DC0799

Relazione annua della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2003 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca {SEC (2004) 1559} /* COM/2004/0799 def. */


Bruxelles, 14.12.2004

COM(2004) 799 definitivo

RELAZIONE ANNUA DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2003 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca

{SEC (2004) 1559}

Indice

1. Introduzione 3

2. Gestione della flotta nel quadro della politica comune della pesca riformata 3

3. Schedario comunitario delle navi da pesca 5

4. Sintesi delle relazioni annuali degli Stati membri 5

5. Conclusioni della Commissione 6

Technical Annex-results by Member State 9

BELGIUM 11

GERMANY 13

DENMARK 15

SPAIN… 17

FINLAND 19

FRANCE 21

UNITED KINGDOM 23

GREECE 25

IRELAND 27

ITALY… 29

NETHERLANDS 31

PORTUGAL 33

SWEDEN 35

1. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio[1] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione[2], entro il 1º maggio di ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sugli sforzi compiuti nell'anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca. Sulla base di tali relazioni e dei dati contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca[3] la Commissione ha elaborato per il 2003 una sintesi che è stata presentata al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e al comitato per la pesca e l'acquacoltura. Nella presente relazione la Commissione espone tale sintesi al Consiglio e al Parlamento europeo, unitamente ai pareri dei suddetti comitati.

La relazione è divisa in due parti:

- la prima parte illustra le norme che gli Stati membri devono applicare nella gestione delle rispettive flotte e riepiloga le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione della politica per la flotta;

- la seconda parte illustra l'evoluzione della capacità delle flotte degli Stati membri nel 2003 mediante tabelle numeriche in cui sono riportati i dati relativi alle entrate e alle uscite di navi da ogni flotta nazionale.

Nota: le flotte dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 non formano oggetto della presente relazione, in quanto nel 2003 non rientravano nel campo d’applicazione della politica comune della pesca (PCP).

2 . GESTIONE DELLA FLOTTA NEL QUADRO DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA RIFORMATA

La riforma della PCP adottata nel dicembre 2002 ha modificato la gestione delle flotte pescherecce: i programmi di orientamento pluriennali (POP), che prevedevano la segmentazione della flotta e livelli massimi in termini di capacità e/o di sforzo per ogni segmento della flotta, sono stati sostituiti dalla regola generale in base alla quale la nuova capacità, espressa in termini di stazza e potenza, introdotta nella flotta non può superare la capacità ritirata dalla flotta stessa.

a) Sistema di entrata e uscita

Dal 1º gennaio 2003 gli Stati membri sono assoggettati a un sistema rigoroso di entrata e uscita per la gestione della capacità delle loro flotte, misurata in termini sia di stazza che di potenza. Qualsiasi introduzione di capacità nella flotta di uno Stato membro deve essere compensata dal ritiro preventivo di una capacità almeno equivalente (rapporto 1:1, “in qualsiasi momento”), salvo qualora essa sia riconducibile ad opere destinate a migliorare la sicurezza, l’igiene o le condizioni di vita e di lavoro a bordo (articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio). Per le entrate di nuove navi di stazza compresa tra 100 e 400 GT costruite con aiuti pubblici (ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2004), lo Stato membro deve ritirare una capacità del 35% superiore a quella che introduce (rapporto 1:1,35).

Un'altra norma importante prevede che la capacità ritirata dalla flotta con aiuti pubblici non può essere sostituita. Tale capacità è detratta direttamente dalla flotta nonché dal livello di riferimento stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ed è quindi imputata al sistema di entrata e uscita nel rapporto di 0:1. Le riduzioni sovvenzionate della capacità sono pertanto definitive.

Tutto ciò significa che, di norma, la capacità delle flotte degli Stati membri non può aumentare rispetto ai livelli del 1º gennaio 2003. È verosimile che ciò avvenga nella pratica. Tuttavia le modalità di attuazione della politica applicabile alla flotta prevedono la possibilità di introdurre nuove navi al di fuori del sistema di entrata e uscita nel caso in cui, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, le autorità nazionali abbiano adottato decisioni riguardanti l’entrata di tali navi nella flotta dopo il 1º gennaio 2003. Tali introduzioni, da effettuarsi entro tre anni dalla data della decisione amministrativa (vale a dire entro la fine del 2005), devono conformarsi alla normativa vigente nel periodo considerato e segnatamente all’articolo 9 dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

b) Livelli di riferimento

I livelli di riferimento per le flotte degli Stati membri corrispondono alla somma degli obiettivi del POP IV quali stabiliti all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Francia, Portogallo e Spagna hanno livelli di riferimento specifici per le rispettive flotte metropolitane e livelli di riferimento distinti per le flotte immatricolate nelle regioni ultraperiferiche, alle quali si applicano norme differenti (regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio)[4]. Gli Stati membri non possono superare i rispettivi livelli di riferimento.

Se uno Stato membro effettua un’operazione di disarmo sovvenzionata, i livelli di riferimento sono automaticamente ridotti nella misura della capacità ritirata. Inoltre, in caso di concessione di aiuti alla costruzione di navi, il livello di riferimento iniziale del 2003 sarà ridotto del 3% entro la fine del 2004. Considerando che la maggior parte degli Stati membri era già nettamente al di sotto del livello di riferimento all’inizio del 2003, l’impatto di tale disposizione non appare particolarmente significativo. Tuttavia l’osservanza di tale norma formerà oggetto di valutazione nella relazione annuale del 2004.

I livelli di riferimento costituiscono parte integrante del POP IV (periodo 1997-2002); il Consiglio ha pertanto deciso di non renderli applicabili agli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1º maggio 2004 (regolamento (CE) n. 916/2004 del Consiglio)[5].

c) Rimisurazione della stazza

La rimisurazione della flotta comunitaria è effettuata sulla base del regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio[6] e della decisione 95/84/CE della Commissione[7]. L’obiettivo perseguito è applicare all’intera flotta europea il metodo di misurazione della stazza previsto dalla Convenzione di Londra, per cui la stazza di tutti i pescherecci deve essere espressa GT.

La rimisurazione della flotta avrebbe dovuto essere completata entro dicembre 2003 per le navi di lunghezza compresa tra 15 e 24 metri e prima ancora per quelle di lunghezza superiore a 24 metri (1994) o inferiore a 15 metri (1998).

I livelli di riferimento definiti sulla base dell’articolo 12 del regolamento (CE) 2371/2002 devono tener conto del fatto che il processo di rimisurazione è ancora in corso in alcuni Stati membri. Nei casi in cui la rimisurazione della flotta non è ancora stata ultimata, i dati relativi alla stazza utilizzati nella presente relazione sono espressi alternativamente in GT e in TSL.

3. Schedario comunitario delle navi da pesca

Lo strumento principale ai fini del controllo della flotta peschereccia è costituito dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni pertinenti sulle caratteristiche di circa 90.000 pescherecci commerciali, nonché i dati relativi alle entrate e alle uscite dalla flotta. Tutte le informazioni riportate nelle tabelle dell’allegato sono state attinte dallo schedario comunitario delle navi da pesca, ad eccezione dei dati seguenti:

- dati relativi alle entrate effettuate sulla base di decisioni amministrative adottate dalle autorità nazionali prima del 2003, per le quali le uscite corrispondenti avevano avuto luogo prima del 2003 (GT1 / kW1 e GT3 / kW3) o che erano soggette ad un rapporto entrata/uscita più elevato (GT2 / kW2 e GT4 / kW4) (tabella a), e

- dati relative alle entrate ammesse a beneficiare di un aiuto pubblico.

Soltanto in questi due casi i dati citati provengono direttamente dagli Stati membri.

4. SINTESI DELLE RELAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI

a) Flotte pescherecce e stato delle risorse

Confermando la tendenza costante degli ultimi anni, nel 2003 tutti gli Stati membri hanno ridotto la capacità delle loro flotte, principalmente nell’ambito di programmi nazionali di disarmo. Tali programmi sono spesso connessi a restrizioni imposte da un piano di ricostituzione comunitario, come nel caso di Danimarca, Regno Unito e Spagna (piano di ricostituzione per il merluzzo bianco, piano di ricostituzione della NAFO per l’ipoglosso nero) o dalla normativa comunitaria vigente in materia di capacità, come nel caso di Francia e Belgio (livelli di riferimento).

b) Impatto esercitato dai programmi di riduzione dello sforzo di pesca sulla capacità

Fino ad ora la riduzione dello sforzo di pesca ha interessato principalmente le flotte degli Stati membri settentrionali, a motivo dell’introduzione di misure di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco. La quasi totalità degli Stati membri, tuttavia, riferisce che la tendenza alla contrazione della flotta è principalmente riconducibile al depauperamento di determinati stock (quali il merluzzo bianco nel mare del Nord e nel mar Baltico, la sogliola e la platessa nel mare del Nord e l’aringa nel mar Baltico).

c) Punti di forza e di debolezza

Per la maggior parte degli Stati membri il 2003 ha rappresentato un anno di transizione e di adeguamento al nuovo sistema di gestione della flotta. In alcuni paesi l'abbandono dei segmenti del POP IV a seguito del nuovo regolamento ha generato qualche difficoltà sul piano organizzativo e/o informatico. Se il nuovo regime è stato generalmente accolto con favore e visto come una sostanziale semplificazione, alcuni Stati membri hanno deciso di mantenere la vecchia segmentazione a fini di gestione interna.

Alcuni Stati membri hanno sottolineato che, a motivo delle limitate risorse umane, non è stato possibile rispettare le scadenze ufficiali per l’attuazione e la comunicazione previste dal nuovo regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione. Tuttavia la situazione è in via di miglioramento e gli Stati membri si adattano progressivamente al nuovo sistema.

Diversi Stati membri hanno fatto osservare che il sistema di entrata e uscita non costituisce di per sé un fattore determinante ai fini della riduzione globale della capacità della flotta. Inoltre alcuni Stati membri dubitano che, anche rispettando i requisiti generali (livelli di riferimento, sistema di entrata e uscita, riduzione del 3% degli stanziamenti per il rinnovo della flotta), da tale riduzione possa scaturire un equilibrio a lungo termine tra capacità della flotta e possibilità di pesca (ad esempio, non si tiene conto del progresso tecnologico).

d) Conformità al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento

Le tabelle n. 2 e 3 e l’allegato tecnico riepilogano il grado di conformità al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento raggiunto alla fine del 2003, calcolato applicando alla flotta di ogni Stato membro le formule previste dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione.

5. Conclusioni della Commissione

Nel 2003 la capacità complessiva della flotta comunitaria è stata ridotta di 40.362 GT e 142.727 kW, il che corrisponde a una contrazione del 2% della capacità totale della flotta comunitaria. Il 44% dei ritiri di capacità dalla flotta è stato finanziato con risorse pubbliche; ne consegue che tale capacità non può essere sostituita.

Non è stato possibile valutare in modo esaustivo il rispetto della regola entrata/uscita “in qualsiasi momento” da parte degli Stati membri, in quanto il necessario adeguamento dello schedario della flotta è divenuto operativo solo il 1º settembre 2004. Come precisato alla sezione 3, pagina 5, della presente relazione, i dati relativi alle entrate del 2003 connesse a decisioni adottate anteriormente al 1º gennaio 2003 sono stati trasmessi separatamente dagli Stati membri e non hanno potuto essere verificati direttamente nello schedario comunitario delle navi da pesca. La Commissione proseguirà il controllo di tali dati al fine di valutarne la qualità. Ulteriori informazioni su come gli Stati membri si sono conformati alla regola “in qualsiasi momento” e sull’esatta applicazione del rapporto 1:1,35 per le entrate sovvenzionate di navi di stazza compresa tra 100 GT e 400 GT formeranno oggetto di future relazioni.

Le tabelle che seguono riepilogano il grado di conformità, alla fine del 2003, al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento. La maggior parte degli Stati membri si è conformata alle regole in questione. Tuttavia il Belgio e l’Italia non rispettano il massimale in termini di stazza e l’Italia non rispetta il massimale in termine di potenza motrice. Inoltre il Belgio non si è conformato al livello di riferimento in termini di stazza.

Le autorità italiane contestano tali conclusioni e obiettano che la flotta italiana si è conformata alle disposizioni in materia di entrata e uscita. A sostegno di tali affermazioni, dette autorità hanno recentemente trasmesso complementi di informazione non contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca; tali dati sono attualmente all’esame dei servizi della Commissione.

Come già precisato, la presente relazione è essenzialmente basata su dati ricavati dallo schedario comunitario delle navi da pesca, salvo nei casi in cui i dati non erano ancora disponibili. Si riscontrano alcune discrepanze tra i dati contenuti nelle relazioni degli Stati membri e quelli ricavati dalle loro dichiarazioni allo schedario. Tali discrepanze dovrebbero essere eliminate nella prossima relazione annuale della Commissione, una volta che il nuovo schedario sarà pienamente operativo. I dati presentati dagli Stati membri nelle rispettive relazioni nazionali non modificano le conclusioni della relazione, con la sola eventuale eccezione dell’Italia per quanto attiene alla questione sopra illustrata.

Conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, gli Stati membri che non rispettano le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 di detto regolamento debbono ridurre il proprio sforzo di pesca al livello che avrebbero avuto se si fossero conformati a tali articoli. A tali Stati è inoltre applicabile una sospensione proporzionale dell'assistenza finanziaria comunitaria nell’ambito dello SFOP.

Tabella 1: Conformità ai massimali di entrata e uscita al 31 dicembre 2003

[pic] IL CARATTERE IN GRASSETTO CORSIVO INDICA UN SUPERAMENTO DEL MASSIMALE

Tabella 2: Conformità al livello di riferimento al 31 dicembre 2003

[pic] IL CARATTERE IN GRASSETTO CORSIVO INDICA IL MANCATO RISPETTO DEL LIVELLO DI RIFERIMENTO. TECHNICAL ANNEX - RESULTS BY MEMBER STATE

The following tables summarise the developments of the Member States’ fleets in relation to their compliance with two levels:

- the entry/exit level; the levels of reference.

A comparison between these levels and the situation of the fleet on 1 January 2003 (“baselines”) has been made based on data collected from the Community Fleet Register as registered on 24th August 2004 and on data from the national reports. For each Member State’s fleet the following tables are shown:

Table a) - Calculation of baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

The baselines against which entries and exits over 2003 must be assessed are:

- the capacity identified in the Community Fishing Fleet Register at 1 January 2003,

- plus the capacity entered into the fleet in 2003 based on administrative decisions taken by the national authorities between 1 January 2000 and 31 December 2002, for which an associated capacity had been withdrawn before 1 January 2003 (GT1 and kW1 for entries with aid, GT3 and kW3 for entries without aid),

- minus 35% of the capacity entered into the fleet in 2003 with public aid based on an administrative decision taken by the national authorities between 1 January 2002 and 30 June 2002 concerning an MAGP IV segment that did not comply with its objectives, for which an associated capacity withdrawal took place in 2003 (GT2 or kW2),

- minus 30% of the capacity entered into the fleet in 2003 with public aid based on an administrative decision taken between 1 January 2000 and 31 December 2001 concerning an MAGP IV segment that did not comply with its objectives, for which an associated capacity withdrawal took place in 2003 (GT4 or kW4).

According to Article 6 of Commission Regulation (EC) 1438/2003, the corresponding equations are:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4

Table b) - Management of entries and exits during 2003

Table b shows Member States’ compliance, in 2003, with the following formulae (Article 7 of Commission Regulation (EC) No 1438/2003):

GTt ≤ GT03 - GTa – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

kWt ≤ kW03 - kWa – 0,35 kW100

where:

- GTt or kWt = the size in tonnage and power of the Member State’s fleet at 31 December 2003,

- GT03 or kW03 : see table a) above;

- GTa or kWa =capacities leaving the fleet with public aid after 31 December 2002;

- GT100 or kW100 =capacities of vessels more than 100 GT entering the fleet with public aid;

- GTS =safety tonnage granted under provisions of Article 11(5) of Regulation 2371/2002;

- Δ(GT-GRT) = balance as a result of the re-measurement of the fleet. This term is included in the value of the terms GTt and GT03. This has been done in this way because of the difficulties found in order to calculate it, arising form the incorrect declaration of vessel re-measuring to the Community Fleet Register.

Table c) - Management of reference levels during 2003

- The baselines are the sum of the MAGP IV objectives for the mainland fleets in GT and kW. The reference levels at 1 January 2003, (R(GT03 andR(kW03), are fixed in annex I to Commission Regulation(EC) No 1438/2003. Specific reference levels have been fixed for outermost regions in an appropriate legal framework.

- Table c shows Member States’ compliance, during 2003, with the following formulae (Article 4 of R. 1438/2003):

R(GTt) = R(GT03) - GTa – 0,35 GT100 + GTS + ΔR(GT-GRT)

R(kWt) = R(kW03) - kWa – 0,35 kW100

where:

R(GTt) or R(kWt) = The reference level in tonnage and power for the Member State’s fleet at 31 December 2003;

The term ΔR(GT-GRT) has not been included. This will only be done once the reference levels are updated to take into account the effect of the re-measurement of the fleet.

BELGIUM

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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GERMANY

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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DENMARK

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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SPAIN (excluding the Canary Islands)

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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FINLAND

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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FRANCE (excluding the French Overseas Departments)

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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UNITED KINGDOM

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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GREECE

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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IRELAND

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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ITALY

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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NETHERLANDS

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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PORTUGAL (excluding the Azores and Madeira)

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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SWEDEN

a) Calculation of the baselines (GT 03 and kW 03 ) at 31 December 2003

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b) Management of entry/exit regime during 2003

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c) Management of reference levels during 2003

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[1] Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31 dicembre 2002, pag. 59-80)

[2] Regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione (GU L 204 del 13 agosto 2003, pag. 21-28)

[3] Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pag. 25-35)

[4] Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (GU L 102 del 7 aprile 2004, pag. 9-11)

[5] GU L 163 del 30.4.2004, pag. 81.

[6] GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11

[7] GU L 67 del 25.3.1995, pag. 33

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