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Document 52004DC0695
Report from the Commission - Fourth Report on Citizenship of the Union (1 May 2001 – 30 April 2004) {SEC(2004)1280}
Relazione della Commissione - Quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2001 – 30 aprile 2004) {SEC(2004)1280}
Relazione della Commissione - Quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2001 – 30 aprile 2004) {SEC(2004)1280}
/* COM/2004/0695 def. */
Relazione della Commissione - Quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2001 – 30 aprile 2004) {SEC(2004)1280} /* COM/2004/0695 def. */
Bruxelles, 26.10.2004 COM(2004)695 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quarta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2001 – 30 aprile 2004) {SEC(2004)1280} INDICE 1. Introduzione 4 2. Cittadinanza dell’Unione 4 3. I diritti conferiti ai cittadini dell’Unione nella Parte seconda del trattato CE 5 3.1. Libertà di circolazione e diritto di soggiorno 5 3.2. Equo trattamento a motivo della nazionalità ai sensi dell’articolo 12 8 3.3. I diritti elettorali 8 3.4. Il diritto alla tutela diplomatica e consolare 9 3.5. I diritti relativi ai mezzi extra giudiziari di ricorso e all’uso della propria lingua 9 4. Rafforzare la cittadinanza dell’Unione attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 10 5. Conclusioni 11 Allegato: riferimenti 13 ALLEGATI (nel SEC(2004)1280) RELAZIONI PRECEDENTI SULLA CITTADINANZA DELL’UNIONE LA CITTADINANZA DELL’UNIONE VISTA DAGLI EUROPEI NEI SONDAGGI SULLA PUBBLICA OPINIONE INFORMAZIONE, ISTRUZIONE E ASSISTENZA CONCERNENTI I DIRITTI DEI CITTADINI LEGISLAZIONE SECONDARIA ADOTTATA IN RELAZIONE AI DIRITTI DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL TRATTATO CE CITTADINI CHE HANNO ESERCITATO IL LORO DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ELENCO DEI RIFERIMENTI 1. INTRODUZIONE[1] L'ARTICOLO 22 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA PREVEDE CHE LA Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico sociale ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della Parte seconda del trattato CE: “Cittadinanza dell’Unione”. Le relazioni sulla cittadinanza dell’Unione si concentrano conseguentemente sui diritti dei cittadini dell’Unione ai sensi della Parte seconda del trattato CE. La Commissione redige pertanto la Quarta relazione sulla cittadinanza dell’Unione, che comprende il periodo che va dal 1° maggio 2001 ad aprile 2004. Lo scopo della relazione è presentare gli sviluppi relativi alla cittadinanza dell’Unione e i diritti ad essa connessi e di valutare la necessità di altre disposizioni che rafforzino i diritti dei cittadini dell’Unione. Con questa relazione, la Commissione adempie i suoi obblighi di cui all’articolo 22 del trattato CE. 2. CITTADINANZA DELL’UNIONE È cittadino dell'Unione chiunque abbia la nazionalità di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 17 del trattato CE. L’importanza della cittadinanza dell’Unione sta nel fatto che i cittadini dell’Unione godono di effettivi diritti ai sensi del diritto comunitario. I diritti conferiti ai cittadini dell'Unione nella Parte seconda del trattato CE possono essere raggruppati nelle seguenti quattro categorie: - il diritto personale alla libera circolazione e al soggiorno soggetto alle limitazioni e alle condizioni indicate nel trattato e nel diritto derivato (articolo 18); - i diritti elettorali dei cittadini dell’Unione rispetto alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali dello Stato membro in cui risiedono anche se non sono cittadini di detto Stato (articolo 19), che possono essere considerati nell’ambito del suffragio universale garantito dall’articolo 190; - la protezione da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro del cittadino non è rappresentato (articolo 20); e - l’accesso a mezzi di ricorso extra giudiziari, quali il reclamo al Mediatore europeo e il diritto di petizione al Parlamento europeo (articolo 21). Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 2 del trattato CE sancisce che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal trattato. Il diritto più significativo al di fuori di quelli previsti dalla Parte seconda del trattato è la protezione contro tutte le forme di discriminazione fondate sulla nazionalità ai sensi dell’articolo 12. La Commissione sottolinea l’importanza dell’ informazione e della comunicazione concernente i diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione. I cittadini hanno il diritto di essere consapevoli di tali diritti. Essi percepiranno maggiormente la vicinanza dell’UE se viene svolta un’azione costante al fine di migliorare la consapevolezza dei loro diritti, di fornire loro un facile accesso ad un’informazione attendibile sui loro diritti e riscontrare le loro esperienze. La cittadinanza dell’Unione dipende dal diritto nazionale per quanto riguarda l’ acquisizione e la perdita della cittadinanza . La dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro allegata al trattato di Maastricht conferma che la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro è definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. L’accesso alla cittadinanza dell’Unione è quindi definito dalle leggi nazionali in materia di cittadinanza, compresi i requisiti per la naturalizzazione. Nel pieno rispetto della circostanza che solo gli Stati membri sono competenti nel settore delle leggi sulla cittadinanza, la Commissione ha presentato nel 2003 il suo punto di vista sulla naturalizzazione degli immigrati illegali nella comunicazione su immigrazione, occupazione e integrazione [1]. Nel 1999, il Consiglio di Tampere ha approvato un obiettivo a lungo termine secondo il quale ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata dovrebbe essere offerta l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono. Ciò significherebbe ottenere automaticamente anche la cittadinanza dell’Unione. La comunicazione considera l’acquisizione della nazionalità un mezzo per agevolare l’integrazione degli immigrati e fornisce un certo numero di raccomandazioni circa la naturalizzazione. L’azione comunitaria nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù contribuisce a garantire che i cittadini siano messi in grado di partecipare attivamente alla vita democratica e alla società in Europa. In particolare, questo obiettivo è perseguito nel contesto del seguito alla relazione sui futuri obiettivi concreti dei sistemi di istruzione [2], e del Libro bianco della Commissione “Un nuovo impulso per la gioventù europea" [3], adottato nel novembre 2001. La preoccupazione principale è rendere la cittadinanza una realtà, dando ai cittadini europei, in particolare ai giovani, le competenze necessarie e coinvolgendoli direttamente nel processo di integrazione europeo. 3. I DIRITTI CONFERITI AI CITTADINI DELL’UNIONE NELLA PARTE SECONDA DEL TRATTATO CE 3.1. Libertà di circolazione e diritto di soggiorno La terza relazione sulla cittadinanza dell’Unione ha già descritto il bisogno di una codificazione e di una consolidazione della legislazione comunitaria sulla libera circolazione e sul soggiorno nel contesto della proposta della Commissione [4] concernente una direttiva sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri [5]. La direttiva 2004/38/CE [6] è stata infine adottata il 29 aprile 2004 e pubblicata il 30 aprile 2004. Gli Stati membri hanno due anni di tempo, fino al 30 aprile 2006, per far entrare in vigore gli strumenti nazionali necessari ad adeguarsi alla direttiva. La direttiva rappresenta un notevole passo avanti in termini di libertà di circolazione e di soggiorno rispetto alla situazione attuale, in linea con le aspettative espresse dai cittadini. Essa ha la potenzialità di fare un’enorme differenza nelle vite di milioni di cittadini attualmente residenti in uno Stato membro diverso dal loro e dei molti che hanno intenzione di farlo in futuro. Esso incoraggerà altresì la mobilità dei cittadini dell’Unione nell’Unione europea, il che avrà, come conseguenza, un impatto positivo sulla competitività e la crescita delle economie europee. La direttiva, in primo luogo, codifica in un unico strumento il complesso corpus legislativo e l’ampia casistica giurisprudenziale sulla libertà di circolazione e di soggiorno, il che renderà tali diritti più chiari e più trasparenti per i cittadini dell’Unione e per le amministrazioni nazionali. La direttiva modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 [7] sulla libertà di movimento dei lavoratori ed abroga 9 direttive [8]. Essa sostituisce anche il regolamento della Commissione n. 1251/70 [9], che avrebbe dovuto essere abrogato da quest’ultima. In secondo luogo, essa istituisce un unico regime giuridico per la libertà di circolazione e di soggiorno nel contesto della cittadinanza dell’Unione, mantenendo, allo stesso tempo, i diritti acquisiti dei lavoratori. In terzo luogo, essa facilita l’esercizio del diritto di soggiorno semplificando le condizioni e le formalità, attraverso l’istituzione di un diritto di soggiorno permanente ed il rafforzamento dei diritti dei membri della famiglia. I cittadini dell’Unione potranno risiedere in uno Stato membro per tre mesi senza altra condizione che il possesso di una valida carta d’identità o del passaporto. Per periodi superiori a tre mesi e fino a cinque anni il diritto di soggiorno continua ad essere soggetto a condizioni: i cittadini dell’Unione devono essere lavoratori dipendenti o autonomi; diversamente, devono possedere sufficienti risorse per sé stessi ed i membri della loro famiglia al fine di non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospite ed avere un’ampia assicurazione malattia; oppure, trattandosi di studenti, devono essere iscritti presso un’istituzione scolastica riconosciuta e garantire alle autorità nazionali competenti, con una dichiarazione o mezzi equivalenti, di possedere risorse sufficienti da non renderli un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospite. Tuttavia, il requisito di una carta di soggiorno è stato soppresso per i cittadini dell’Unione. Esso è stato sostituito dalla possibilità per gli Stati membri di richiedere ai cittadini dell’Unione di registrarsi presso le autorità nazionali competenti, che emetteranno immediatamente il certificato di registrazione. Un’altra delle novità principali della direttiva è l’istituzione di un diritto permanente di soggiorno, che si acquisisce dopo cinque anni di residenza continuata nello Stato membro ospite. Esso non è più soggetto a condizioni. Ciò faciliterà notevolmente la vita dei cittadini dell’Unione che sono residenti a lungo termine. Esso conferirà anche a coloro i quali non sono più attivi, come i pensionati, il diritto ad un trattamento del tutto equivalente a quello dei cittadini dello Stato ospite. La direttiva sancisce chiaramente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie ad un trattamento equivalente nello Stato ospite e definisce espressamente le eccezioni a questa norma. Si tratta del fatto che gli Stati membri non sono obbligati a garantire a persone diverse dai lavoratori dipendenti o autonomi e dai membri della loro famiglia, un’assistenza sociale durante i primi tre mesi di residenza o fornire assistenza agli studi prima dell’acquisizione di un diritto permanente di soggiorno. La direttiva prevede anche che una misura di espulsione non possa essere l’automatica conseguenza del ricorso all’assistenza sociale di uno Stato membro. La direttiva prevede, per la prima volta, che lo Stato membro debba ammettere, quale membro della famiglia, il partner registrato di un cittadino dell’Unione, purché lo Stato membro ospitante riconosca le convivenze registrate equivalenti al matrimonio. In ogni caso, tutti gli Stati membri hanno l’obbligo di facilitare l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile. La direttiva rafforza i diritti dei membri della famiglia garantendo loro un autonomo diritto di soggiorno in caso di morte, di partenza del cittadino dell’Unione o di fine del matrimonio. La direttiva definisce meglio la possibilità per gli Stati membri di limitare il diritto di residenza dei cittadini dell’Unione e dei membri della famiglia per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica. Essa indica una serie di principi generali istituiti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che gli Stati membri devono rispettare quando adottano qualunque restrizione. In particolare, esso prevede che le misure prese per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza debbano attenersi al principio di proporzionalità e debbano essere basate esclusivamente sul comportamento del singolo interessato. Essa introduce anche una protezione rafforzata contro l’espulsione nel caso di soggiorno permanente oppure se i cittadini dell’Unione abbiano risieduto nello Stato membro per i dieci anni precedenti oppure se siano minorenni. Relativamente all’attuazione della legislazione comunitaria vigente sui diritti di libera circolazione e di soggiorno , la Commissione ha adottato la comunicazione "Libera circolazione dei lavoratori - realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità" nel dicembre 2002 [10]. Nel marzo 2003, la Commissione ha adottato la sua seconda relazione [11] sull’attuazione delle tre direttive [12] sul diritto si soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei membri della loro famiglia che non sono economicamente attivi nello Stato membro ospitante, che riguarda il periodo dal 1999 al 2002. L’accordo [13] tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Esso disciplina la libera circolazione delle persone, cittadini dell’Unione e cittadini svizzeri , sulla base delle norme applicate nell’UE. Esso garantisce le medesime condizioni di vita, di impiego e di lavoro e concerne i fondamentali diritti di ingresso, residenza, impiego, stabilimento ai fini dell’esercizio di un’attività autonoma, studio e il diritto alla sicurezza sociale, sulla base della non discriminazione per nazionalità e dell’eguaglianza di trattamento. La maggiore mobilità intracomunitaria, incluso il crescente numero di pensionati cittadini dell’Unione europea che risiedono al di fuori del loro paese d’origine, è all’origine dei numerosi casi di cittadini europei deceduti in uno Stato membro di cui non sono cittadini Di conseguenza, sorge la questione del rimpatrio dei resti mortali . Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di verificare se le norme e le procedure applicate nel trasporto transfrontaliero dei corpi siano armonizzare nell’UE[14]. Tale materia può diventare un possibile nuovo settore per rafforzare il diritto al libero movimento. 3.2. Equo trattamento a motivo della nazionalità ai sensi dell’articolo 12 La Corte di giustizia ha reso importanti sentenze che hanno rafforzato la protezione dei cittadini dell’Unione nell’ambito degli articoli 12, 17 e 18 durante il periodo preso in considerazione dalla relazione [15]. Essa attribuisce una speciale importanza al principio di non discriminazione a motivo della nazionalità in relazione alla cittadinanza dell’Unione: il fondamentale status della cittadinanza europea conferisce a coloro che si trovano nella medesima situazione il diritto di godere, nell’ambito di applicazione del trattato, dello stesso trattamento giuridico indipendentemente dalla nazionalità, fatte salve le eccezioni espressamente previste. D’altro canto, situazioni diverse non possono essere gestite allo stesso modo. Le situazioni che ricadono nell’ambito del diritto comunitario includono quelle che coinvolgono l’esercizio dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà di circolazione. 3.3. I diritti elettorali Le elezioni al Parlamento europeo si svolgono in base a principi comuni a tutti gli Stati membri. Essi sono sanciti dalla decisione 2002/772/CE [16] che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976 [17], adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE. Essa spiega i suoi effetti dal 1° aprile 2004. Durante il periodo preso in considerazione dalla relazione, i diritti elettorali alle elezioni al Parlamento europeo sono stati estesi a Gibilterra, quando il Regno Unito ha adottato una legislazione nazionale che ha consentito all’elettorato di Gibilterra di prendere parte alle elezioni nel maggio 2003, in seguito alla causa “ Matthews v. United Kingdom ” case [18]. La Spagna ha presentato, insieme alla Commissione, un ricorso contro il Regno Unito ai sensi dell’articolo 227 del trattato CE nel luglio 2003. Secondo la Spagna, la nuova legislazione del Regno Unito viola gli articoli 17, 19, 189 e 190 del trattato CE e l’allegato II all’atto del 1976. Nell’ottobre 2003, la Commissione ha invitato le parti a trovare una soluzione amichevole [19]. Ciononostante, la Spagna ha proposto un'azione contro il Regno Unito avanti alla Corte di giustizia nel marzo 2004 [20]. I partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione, secondo la previsione dell’articolo 191 del trattato CE. Il regolamento (CE) n. 2004/2003 [21] relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo è stato adottato nel novembre 2003. Esso istituisce un quadro giuridico per il finanziamento dei partiti politici europei attraverso il bilancio comunitario. I cittadini dell’Unione hanno il diritto di partecipare alle elezioni al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza . La Commissione ha svolto diverse azioni di preparazione alle elezioni del 2004 al Parlamento europeo nell’ambito della direttiva 93/109/CE, compresa una comunicazione allo scopo di garantire che tutti i cittadini dell’Unione fossero posti in grado di partecipare alle elezioni di giugno [22]. Per quanto concerne i diritti elettorali dei cittadini europei alle elezioni comunali , la Commissione ha relazionato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’applicazione della direttiva 94/80/CE [23] nel maggio 2002 [24]. La direttiva è stata adeguata dall’Atto di adesione dei dieci nuovi Stati membri nel 2003, allo scopo di fornire i riferimenti alle istituzioni di base dei governi locali dei nuovi Stati membri nell’allegato alla direttiva [25]. Come detto sopra, il diritto alla libera circolazione è stato esteso a comprendere la Svizzera. La libera circolazione delle persone è altresì garantita per i cittadini dell’Unione e per quelli della Norvegia, dell’Islanda e del Liechtenstein nel quadro dello Spazio economico europeo. Poiché i diritti elettorali dei cittadini dell’Unione sono il corollario dell’esercizio dei diritti alla libera circolazione e al soggiorno, la prossima fase dovrebbe essere quella di istituire il diritto di voto e di presentarsi candidati alle elezioni locali, attraverso accordi tra gli Stati membri ed i paesi terzi interessati. Attualmente , il diritto di partecipare alle elezioni locali nel paese di residenza esiste tra alcuni Stati membri e i paesi EFTA sulla base di accordi bilaterali. Le ricorrenti petizioni, le interrogazioni parlamentari e la corrispondenza pubblica rivelano le preoccupazioni di molti cittadini dell’Unione circa una lacuna nei diritti elettorali all’attuale stadio del diritto comunitario: i cittadini dell’Unione possono essere ancora privati di importanti diritti civili come conseguenza dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, e, precisamente, del diritto di partecipare ad elezioni nazionali o regionali . Gli Stati membri non concedono diritti elettorali alle elezioni nazionali o regionali ai cittadini di altri Stati membri residenti nel loro territorio [26]. Prima dell’allargamento, questa situazione riguardava circa cinque milioni di cittadini in età di voto che risiedevano in un altro Stato membro. 3.4. Il diritto alla tutela diplomatica e consolare A seguito del completamento delle richieste procedure legislative da parte di tutti gli Stati membri, la decisione 95/553/CE [27], riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in Stati terzi, è entrata in vigore nel maggio 2002. La protezione offerta dalle ambasciate può riguardare l’assistenza nei casi di morte, incidenti gravi o malattia, arresto o detenzione, reati violenti, oppure il soccorso e il rimpatrio di cittadini dell’Unione in difficoltà. 3.5. I diritti relativi ai mezzi extra giudiziari di ricorso e all’uso della propria lingua I cittadini dell’Unione hanno il diritto di inoltrare petizioni al Parlamento europeo su materie che li concernono direttamente e che ricadono nella sfera di attività dell’Unione europea. Il Parlamento ha ricevuto nel periodo 2001-2002 1283 petizioni di cui 744 ammissibili e nel periodo 2002-2003 1514 petizioni di cui 642 ammissibili. Il Mediatore europeo indaga sui reclami riguardanti i casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni e degli organismi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nello svolgimento delle loro funzioni giudicanti. Il sig. Jacob Söderman è stato Mediatore europeo durante il periodo oggetto della relazione fino alla fine del marzo 2003. Con decisione 2003/158 [28] il Parlamento europeo ha nominato Mediatore europeo nel gennaio 2003 il sig. Nikiforos Diamandouros ed egli ha assunto le sue funzioni da aprile 2003. Il numero dei reclami ricevuti dal Mediatore è aumentato costantemente durante il periodo oggetto della relazione: nel 2001 sono stati ricevuti 1874 reclami, 2211 nel 2002 e 2436 nel 2003 [29]. La stragrande maggioranza dei reclami proviene da privati (ad esempio, nel 2002, 2041 reclami sono stati inviati direttamente da singoli cittadini), ma ricadono al di fuori del mandato del Mediatore oppure sono inammissibili (ad esempio, solo il 29% dei reclami esaminati nel 2001 sembravano ricadere nell’ambito del mandato del Mediatore). Il diritto di utilizzare la propria lingua è un riflesso del principio generale di buona amministrazione. La corrispondenza del pubblico con la Commissione è gestita secondo il Codice di buona condotta amministrativa, che si riferisce all’articolo 21 del trattato CE per quanto riguarda la corrispondenza [30]. 4. RAFFORZARE LA CITTADINANZA DELL’UNIONE ATTRAVERSO LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA Vi è una forte connessione tra la cittadinanza dell’Unione e i diritti fondamentali inclusi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [31]. Istituendo una cittadinanza dell’Unione, quest’ultima ha messo l’individuo al cuore delle sue attività. La Carta applica il concetto della cittadinanza dell’Unione in diverse disposizioni [32], e contiene un capitolo specifico, il capitolo V, “Diritti dei cittadini”, che include i diritti elencati nella Parte seconda del trattato CE. Nel 2001, la Commissione ha deciso che qualsiasi proposta di atto legislativo o qualunque norma e regolamento da adottare sarebbero stati controllati, nella fase di progetto, rispetto alla loro conformità con la Carta [33]. Nel settembre 2002 è stata istituita una rete di esperti sui diritti fondamentali in risposta alla richiesta del Parlamento europeo. Il suo obiettivo è quello di garantire un alto livello di competenza in relazione a ciascuno degli Stati membri e all’Unione europea nel suo insieme. La rete pubblica una relazione annuale su come i diritti fondamentali sono salvaguardati nella pratica. Essa ha presentato la sua prima relazione, la relazione annuale 2002, alla Commissione nel marzo 2003. La relazione annuale 2003 è stata presentata in aprile 2004. Allo scopo di promuovere azioni di informazione relativamente ai diritti fondamentali, una linea di bilancio di un milione di euro è stata istituita nel bilancio dell’Unione nel 2002. Parte di essa è stata utilizzata per il contratto relativo alla rete di cui sopra. Con il rimanente, la Commissione ha finanziato progetti volti a promuovere la conoscenza dei diritti fondamentali in Italia, nel Regno Unito, in Svezia, in Grecia e in Polonia. La questione dello status giuridico della Carta, ovvero se essa sia giuridicamente vincolante, è stata esaminata ampiamente nel dibattito sulla Convenzione sul futuro dell’Europa. Essa è culminata nell’incorporazione della Carta nella Parte seconda del trattato costituzionale, che l’ha resa giuridicamente vincolante. Il trattato di Nizza ha migliorato il procedimento di constatazione dell’evidente rischio di violazione da parte di uno Stato membro dei diritti fondamentali di cui all’ articolo 7 del trattato UE . Nella comunicazione [34] dell’ottobre 2003 riguardante l’articolo 7 del trattato sull’Unione europea la Commissione ha sottolineato la necessità di una politica propositiva al fine di salvaguardare i valori comuni ed ha esaminato i requisiti formali e sostanziali per l’applicazione dell’articolo 7 nell’ipotesi di una violazione grave e persistente di tali valori comuni o dell’evidente pericolo della violazione degli stessi. Il Parlamento europeo ha sostenuto un dialogo interistituzionale per la predisposizione di criteri e principi comuni che disciplinino l’apertura del procedimento di cui all’articolo 7 nella risoluzione dell’aprile 2004 [35]. Un ulteriore rafforzamento dei diritti fondamentali è previsto attraverso l’istituzione di un’ Agenzia dei diritti fondamentali , che costituirà un’estensione dell’attuale Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi con sede a Vienna. [36] Una consultazione pubblica sul futuro mandato e sui futuri compiti dell'Agenzia sta per essere lanciata. 5. CONCLUSIONI La cittadinanza dell’Unione si è sviluppata nel corso dei suoi dodici anni di esistenza fino a diventare una fonte di diritti reali e concreti. La Commissione ritiene che le previsioni della Parte seconda del trattato CE concernenti i diritti dei cittadini dell’Unione siano applicate, nel complesso, correttamente e senza seri problemi. Gli Stati membri hanno attuato il diritto secondario in vigore in tutti i settori coperti dalla Parte seconda. I problemi individuati sono per lo più dovuti ad una cattiva applicazione e a pratiche errate piuttosto che ad una mancanza di conformità delle legislazioni nazionali. Di conseguenza, l’informazione sulla corretta interpretazione delle norme dell’Unione e sulla corretta applicazione dei diritti dei cittadini è di cruciale importanza. Le attività di informazione e di comunicazione devono essere indirizzate sia ai cittadini dell’Unione sia alle autorità nazionali che si occupano delle questioni relative a tali diritti. La necessità di rafforzare i diritti dei cittadini dell’Unione deve essere altresì valutata alla luce dei risultati della Conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato costituzionale, e tenendo conto del fatto che il trattato contiene l’articolo III-13 corrispondente all’attuale articolo 22 del trattato CE. In ogni caso, è possibile trattare le seguenti questioni come potenziali oggetto del rafforzamento dei diritti dei cittadini dell’Unione. - La Commissione attira l’attenzione sui reclami relativi alla mancanza del diritto dei cittadini dell’Unione che non posseggono la cittadinanza dello Stato ospitante di votare e di presentarsi candidati alle elezioni nazionali e regionali dello Stato membro di residenza. Tuttavia, qualunque decisione concernente possibili misure da adottare ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 del trattato CE richiede un’attenta considerazione. - Il principio della libera circolazione delle persone è stato esteso fino a comprendere anche la Svizzera ed è altresì garantito nell’ambito dello Spazio economico europeo. La prossima fase potrebbe essere quella di istituire il diritto dei cittadini delle Parti contraenti di votare e presentarsi candidati alle elezioni amministrative del loro paese di residenza . Ciò potrebbe essere realizzato attraverso un accordo tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati. - Non vi è alcuna disposizione UE che disciplini uniformemente il rimpatrio dei resti mortali da uno Stato membro all’altro. Le rispettive norme e procedure possono essere armonizzate nell’Unione. La Commissione considererà le possibili azioni necessarie, basate, eventualmente, sull’articolo 18 del trattato CE. - L’articolo III-11 del trattato costituzionale trasferirà all’Unione i poteri decisionali circa le misure atte a facilitare la protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione, rafforzando così la posizione di tali diritti. Provvedimenti sulla base di questa disposizione sostituiranno quelli adottati sulla base dell’articolo 22, paragrafo 2 del trattato CE. Infine, la Commissione sottolinea il valore della conferma dei diritti dei cittadini dell’Unione nell’ambito del trattato costituzionale attraverso l'integrazione in esso della Carta dei diritti fondamentali, vincolante dal punto di vista giuridico . ALLEGATO: RIFERIMENTI COM(2003)336. COM(2001)59. COM(2001)681. COM(2001)275. COM(2001)506, pag. 8 e 9. Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,) Gazzetta ufficiale L 158, del 30.4.2004 pag. 77 GU L 257, del 19.10.1968, pag. 2. Direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. GU. L 142, del 30.6.1970, pag. 24. COM(2002)694. COM(2003)101. Direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. GU L 114, del 20.4.2002, pag. 6. Risoluzione 2002/2032(INI), adottata nella seduta plenaria del 4.12.1003. Cfr. inter alia Causa C-184/99 Grzelczyk [2001] ECR I-6193, paragrafo 31; Causa C-224/98 D’Hoop [2002] ECR I-6191, paragrafo 28, e Causa C-148/02 Garcia Avello [2003] ECR I-0000, paragrafi 22 e 23. GU L 283, del 21.10.2002. L’Atto è allegato alla Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976, GU L 278, dell’8.10.1976, pag. 5. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 18 febbraio 1999. PV(2003)1632, cfr. Comunicato stampa della Commissione IP/03/1479 del 29 ottobre 2003. Causa C-145/04 Spagna c Regno Unito . Azione introdotta il 18 marzo 2004, GU C 106, del 30.4.2004, pag. 43. Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, Gazzetta ufficiale L 297 del 15.11.2003, pag. 1 Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, Gazzetta ufficiale L 329 del 30.12.1993, pag. 34. L’azione della Commissione ha incluso l’adozione di una relazione sulla concessione di una deroga in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, nel gennaio 2003 (COM(2003)31); misure di sostegno all’applicazione dell’articolo 13 della Direttiva sullo scambio di informazioni per impedire che i cittadini votino più di una volta e la già citata comunicazione del mese di aprile (COM(2003)174) con cui viene raccomandato agli Stati membri di attuare senza ritardo tale direttiva e tutti gli Stati Membri vengono invitati a prendere le misure necessarie per garantire che i cittadini dell’Unione e i cittadini dei Nuovi Stati Membri che risiedono nel loro territorio siano registrati in tempo nelle liste elettorali per le elezioni del 2004, e, se necessario, anche in anticipo rispetto alla data ufficiale di adesione. Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.Gazzetta ufficiale L 368 del 31.12.1994 pag. 38. COM(2002)260. Allegato II.2.D dell’atto relativo alle condizioni di adesione, GU L 236 del 23.9.2003, pag. 334. Ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda per quanto riguarda i cittadini irlandesi residenti nel Regno Unito e vice versa. Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (Gazzetta ufficiale L 314 del 28.12.1995, pag. 73). GU L 65,dell'8.3.2003. Cfr. Relazioni annue 2001, 2002 and 2003 del Mediatore Europeo. Il codice di buona condotta amministrativa della Commissione è entrato in vigore mediante Decisione della Commissione n. 2000/633/CE, CECA, Euratom, GU L 267, del 20.10.2000, allegato al suo regolamento interno. GU C 364, del 18.12.2000, pag. 1. Cfr., ad esempio, articolo 12, paragrafo 2; articolo 15, paragrafo 2; articolo 39, paragrafo 1; articoli 40, 42, 43, 44, 45, paragrafo 1 e articolo 46. SEC(2001)380. COM(2003)606. Risoluzione del 20 aprile 2004 relativa alla comunicazione della Commissione in merito all’articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea, PE 335.128. Conclusioni dei Rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di Governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003. Allegato alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003. 5381/04, pag. 27. [1] Gli allegati si trovano nel documento di lavoro allegato SEC(2004)1280.