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Document 52004AP0019

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/ 1999 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 2826/ 2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (COM(2004)0233 — 11464/ 2004 — C6- 0008/2004 — 2004/ 0073(CNS))

GU C 166E del 7.7.2005, pp. 55–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52004AP0019

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/ 1999 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 2826/ 2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (COM(2004)0233 — 11464/ 2004 — C6- 0008/2004 — 2004/ 0073(CNS))

Gazzetta ufficiale n. 166 E del 07/07/2005 pag. 0055 - 0056


P6_TA(2004)0019

Azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/1999 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 2826/2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (COM(2004)0233 — 11464/2004 — C6-0008/2004 — 2004/0073(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0233) [1],

- vista la proposta modificata del Consiglio (11464/2004),

- visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0008/ 2004),

- visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (A6-0008/2004);

1. approva la proposta della Commissione, modificata dal Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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