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Document 52004AG0004

Posizione comune (CE) n. 4/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

GU C 48E del 24.2.2004, p. 131–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004AG0004

Posizione comune (CE) n. 4/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. C 048 E del 24/02/2004 pag. 0131 - 0136


Posizione comune (CE) n. 4/2004

definita dal Consiglio il 27 ottobre 2003

in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio

(2004/C 48 E/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Numerose direttive stabiliscono norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine animale.

(2) I seguenti atti contengono nuove norme che rifondono e aggiornano le norme delle suddette direttive:

- regolamento (CE) .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., sull'igiene dei prodotti alimentari(4);

- regolamento (CE) .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale(5);

- regolamento (CE) .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano(6) e

- direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(7).

(3) È pertanto opportuno abrogare le precedenti direttive. Poiché il regolamento (CE) .../2004(8) prevede l'abrogazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(9), la presente direttiva deve unicamente abrogare le direttive relative ai prodotti di origine animale.

(4) Poiché le nuove norme in materia di igiene e la direttiva 2002/99/CE del Consiglio sostituiranno le norme sulle carni fresche e i prodotti a base di carne contenute in quest'ultima direttiva, i requisiti dalla direttiva 72/462/CE(10) dovrebbero continuare ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

(5) Occorre tuttavia prevedere che alcune norme di attuazione rimangano in vigore in attesa dell'adozione delle misure richieste dal nuovo quadro giuridico.

(6) Per tener conto della rifusione è inoltre necessario modificare le direttive 89/662/CEE(11), 92/118/CEE del Consiglio(12) e la decisione 95/408/CE del Consiglio(13),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per "data pertinente" la data di applicazione dei regolamenti (CE) n. .../2004(14), n. .../2004(15) e n. .../2004(16).

Articolo 2

Le seguenti direttive sono abrogate con effetto dalla data pertinente:

1) direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(17);

2) direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile(18);

3) direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche(19);

4) direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina(20);

5) direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale(21);

6) direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni(22);

7) direttiva 89/362/CEE della Commissione, del 26 maggio 1989, relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte(23);

8) direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti(24);

9) direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(25);

10) direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(26);

11) direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(27);

12) direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento(28);

13) direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni(29);

14) direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte(30);

15) direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE(31) e

16) direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni(32).

Articolo 3

La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:

1) tutti i riferimenti agli "allegati I e II" sono sostituiti da riferimenti all'"allegato I";

2) all'articolo 4, punto 1 sono soppresse le parole "e all'allegato II per gli aspetti di sanità pubblica";

3) è abrogato l'allegato II.

Articolo 4

1. Con effetto dalla data pertinente i riferimenti alle direttive elencate nell'articolo 2 o all'allegato II della direttiva 92/118/CEE sono intesi, a seconda del contesto, come riferimenti ai seguenti atti:

a) regolamento (CE) n. .../2004(33), regolamento (CE) n. .../2004(34); oppure direttiva 2002/99/CE,

b) regolamento (CE) n. .../2004, oppure

c) direttiva 2002/99/CE.

2. In attesa dell'adozione di criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2004(35) continuano ad applicarsi i criteri ed i requisiti stabiliti nelle direttive di cui all'articolo 2a, nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE o nelle relative norme di attuazione.

3. In attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base: al regolamento (CE) n. .../2004(36), al regolamento (CE) n. .../2003(37), al regolamento (CE) n. .../2003(38) ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, i seguenti atti:

a) norme di attuazione adottate in base alle direttive di cui all'articolo 2;

b) norme di attuazione adottate in base all'allegato II della direttiva 92/118/CEE, eccettuata la decisione 94/371/CE(39) e

c) norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE, e

d) elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le norme di polizia sanitaria di cui alla direttiva 72/462/CEE continuano ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

2. Con effetto dalla data pertinente, la direttiva 72/462/CEE continua ad applicarsi solo all'importazione di animali vivi.

Articolo 6

La direttiva 89/662/CEE del Consiglio è modificata come segue con effetto dalla data pertinente:

1) I riferimenti ai:

a) "prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A" di cui all'articolo 1;

b) "prodotti ottenuti conformemente alle direttive menzionate nell'allegato A" di cui all'articolo 4, paragrafo 1

sono sostituiti da "prodotti di origine animale disciplinati dagli atti di cui all'allegato A".

2) L'allegato A è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO A

CAPO I

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(1).

Regolamento (CE) n. .../2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale(2).

CAPO II

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3).

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(4).

(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2) GU L ...

(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).

(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117, del 13.5.2003, pag. 1)."

Articolo 7

Nella decisione 95/408/CE il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente con effetto dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:

"Articolo 9

La presente decisione si applica fino alla 'data pertinente', come definita all'articolo 1 della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/40/CE del Consiglio(40).".

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data pertinente. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 132, e GU C ...

(2) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

(3) Parere del Parlamento europeo del 3 giugno 2003 (GU C ...), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Cfr. pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(8) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(10) Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(11) Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(12) Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24).

(13) Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(14) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(15) Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(16) Cfr. pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.

(17) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(18) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(19) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(20) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(21) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(22) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(23) GU L 156 dell'8.6.1989, pag. 30.

(24) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(25) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(26) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

(27) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 39).

(28) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(29) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(30) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(31) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

(32) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(33) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(34) Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(35) Cfr. pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.

(36) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(37) Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(38) Cfr. pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.

(39) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

(40) GU L ...

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Nel luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere sulla proposta di direttiva nel giugno 2003. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nel marzo 2001(1).

Al termine dell'esame di tali pareri il Consiglio ha definito una posizione comune il 27 ottobre 2003.

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva fa parte di un pacchetto di cinque proposte miranti a consolidare, aggiornare e semplificare la legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica. Contemporaneamente il Consiglio ha definito posizioni comuni su tutte e quattro le proposte soggette alla procedura di codecisione(2).

La direttiva prevede misure "di riassetto" relative alla transizione dalle norme esistenti alla nuova legislazione in materia di igiene. In particolare essa è volta a:

- abrogare una serie di direttive esistenti che stabiliscono norme in materia di igiene e disposizioni sanitarie per vari prodotti di origine animale;

- modificare o mutare l'applicazione di altre direttive esistenti e di una decisione; e

- mantenere in vigore le misure di attuazione esistenti sino all'adozione delle misure necessarie ai sensi della nuova legislazione in materia di igiene.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Data di applicazione (articolo 1)

Il Consiglio conviene che tutti gli elementi del pacchetto in materia di igiene dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente. Esso ritiene tuttavia che una dichiarazione esplicita a tale scopo garantirebbe una maggiore certezza del diritto. Nella posizione comune l'articolo 1 della direttiva definisce pertanto come "data pertinente" la data di applicazione dei tre regolamenti che stabiliscono le nuove norme in materia di igiene. I successivi articoli forniscono le misure necessarie da applicare a decorrere da tale data.

La posizione comune è pertanto coerente con l'obiettivo dell'unico emendamento proposto dal Parlamento europeo in prima lettura.

B. Abrogazione delle direttive esistenti (articolo 2)

Nella posizione comune l'articolo 2 della direttiva prevede l'abrogazione delle direttive esistenti che stabiliscono norme per i prodotti di origine animale. Nella posizione comune relativa al regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 17 prevede l'abrogazione della direttiva 93/43/CEE, che stabilisce norme in materia di igiene per tutti i tipi di alimenti.

C. Direttiva 92/118/CEE (articolo 3)

Oltre a prevedere l'abrogazione dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE, la posizione comune prevede di modificare di conseguenza altre disposizioni di detta direttiva.

D. Clausole interpretative e di riserva (articolo 4)

L'articolo 4, paragrafo 1 prevede che i riferimenti alle disposizioni che sarebbero abrogate ai sensi degli articoli 2 e 3 siano interpretati come riferimenti alle nuove norme in materia di igiene e salute.

L'articolo 4, paragrafo 3 prevede una proroga temporanea di talune norme di attuazione esistenti. Rispetto alla proposta originaria della Commissione esso:

- chiarisce che sarebbe possibile abrogare tali norme senza sostituirle con altre se non sono più necessarie;

- contiene elenchi provvisori dei paesi terzi e degli stabilimenti di paesi terzi stilati in conformità della decisione 95/408/CE;

- contempla le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 76/462/CEE;

- non riguarda la decisione 94/371/CE poiché le sue norme non introdurrebbero nessun elemento aggiuntivo rispetto ai nuovi regolamenti.

La disposizione relativa alle bollature sanitarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della proposta originaria della Commissione non è più necessaria, poiché i nuovi regolamenti in materia di igiene prevedono disposizioni pertinenti.

E. Adeguamento della legislazione esistente (articoli 5, 6 e 7)

La posizione comune include modifiche conseguenti alle modifiche apportate alla direttiva 89/662/CEE.

Essa non prevede modifiche della direttiva 91/67/CEE, poiché ciò è stato reso superfluo dall'adozione della direttiva 2002/99/CE.

Essa prevede una modifica della decisione 95/408/CE al fine di prorogarne l'applicazione sino all'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di igiene. Ciò è necessario poiché l'attuale decisione giungerebbe a scadenza il 31 dicembre 2003, mentre la nuova base giuridica che consente di elaborare e di aggiornare gli elenchi di paesi terzi e di stabilimenti di paesi terzi non sarà disponibile sin dopo l'adozione del pacchetto in materia di igiene.

Essa contiene inoltre una disposizione che adegua il campo di applicazione della direttiva 72/462/CEE. Poiché le nuove norme in materia di igiene sostituiranno le norme sulle carni fresche e i prodotti a base di carne contenute in quest'ultima direttiva, la posizione comune prevede che i requisiti di detta direttiva continuino ad applicarsi solo per quanto riguarda l'importazione di animali vivi.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio si compiace che la Commissione abbia accettato la sua posizione comune e che il progetto di regolamento sia coerente con l'obiettivo dell'emendamento adottato dal Parlamento europeo in prima lettura. Esso auspica che ciò consentirà la rapida adozione della direttiva e del resto del pacchetto in materia di igiene.

(1) Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare pareri.

(2) Nel dicembre 2002 il Consiglio ha adottato, sulla base della quarta proposta della Commissione, la direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

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