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Document 52003XX0807(01)

    Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/C1/38.370 — O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("Accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito") [ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 187 del 7.8.2003, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XX0807(01)

    Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/C1/38.370 — O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("Accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito") [ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 187 del 07/08/2003 pag. 0010 - 0010


    Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/C1/38.370 - O2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("Accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito")

    [ai sensi dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

    (2003/C 187/06)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    In data 6 febbraio 2002 O2 UK Limited (di seguito "O2 UK") (già BT-Cellnet Limited e BT3G Limited) e T-Mobile UK Limited (di seguito "T-Mobile UK") (già One2One Personal Communications Limited) hanno notificato alla Commissione un accordo, datato 20 settembre 2001, avente per oggetto la condivisione di infrastrutture e il roaming nazionale nel mercato del Regno Unito per le reti di telecomunicazioni radiomobili GSM di terza generazione (di seguito "3G"). Nella notifica O2 UK e T-Mobile UK (di seguito "le parti") hanno richiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

    In data 28 febbraio 2002 la Commissione ha pubblicato una sintesi dell'accordo notificato in cui invitava i terzi interessati a trasmettere eventuali osservazioni. Il 10 settembre 2002 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in cui descriveva gli aspetti principali dell'accordo, esponeva la sua intenzione di adottare una decisione favorevole e offriva ai terzi interessati la possibilità di trasmettere le loro osservazioni.

    Osservazioni sono state ricevute da terzi e dall'autorità garante della concorrenza del Regno Unito.

    All'inizio del marzo 2003 le parti, a seguito di discussioni con i servizi della Commissione, hanno modificato l'accordo in maniera da ridurre il ricorso al "roaming nazionale" nelle aree più densamente popolate del Regno Unito.

    Il progetto di decisione stabilisce che la parte dell'accordo relativa alla "condivisione dei siti" e allo scambio di informazioni non viola l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE/l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Il progetto di decisione concede un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE/dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE alla parte dell'accordo relativa al "roaming nazionale". La Commissione ha specificato la durata dell'esenzione.

    Nel presente caso è stato rispettato il diritto delle parti al contraddittorio.

    Karen Williams

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