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Document 52003SC0366

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

/* SEC/2003/0366 def. - COD 2000/0115 */

52003SC0366

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi /* SEC/2003/0366 def. - COD 2000/0115 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

2000/0115 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

1- ITER DELLA PROPOSTA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2000) 275 def. - 2000/0115 (COD): // 12 luglio 2000

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 26 aprile 2001

Data del parere del Comitato delle regioni // 13 dicembre 2000

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 17 gennaio 2002

Data di trasmissione della proposta modificata: // 6 maggio 2002

Data di adozione della posizione comune: // 20 marzo 2003

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva mira a modificare la legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici e ad istituire un vero mercato interno europeo in questo settore. La direttiva non intende sostituire il diritto nazionale, bensì garantire il rispetto in tutti gli Stati membri dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Questa proposta, formulata in seguito al dibattito avviato dal Libro verde sugli appalti pubblici, persegue gli obiettivi di modernizzazione, semplificazione e maggiore flessibilità della normativa esistente:

- modernizzazione per tenere conto delle nuove tecnologie e delle modifiche del contesto economico;

- semplificazione affinché i testi attuali siano più facilmente comprensibili agli utilizzatori, in modo da consentire l'aggiudicazione degli appalti conformemente alle norme ed ai principi che disciplinano la materia e da permettere alle imprese interessate di meglio conoscere i loro diritti;

- e flessibilità delle procedure per rispondere ai fabbisogni degli acquirenti pubblici e degli operatori economici.

La modifica e la fusione dei tre atti legislativi in vigore, inoltre, metterà a disposizione degli operatori economici, delle amministrazioni aggiudicatrici e dei cittadini europei un testo unico chiaro e trasparente.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni generali

La posizione comune del Consiglio preserva nella sostanza la proposta iniziale della Commissione, quale emendata dalla proposta modificata. La posizione comune, inoltre, rafforza alcuni strumenti per conseguire gli obiettivi delle proposte della Commissione. La Commissione, tuttavia, non ha potuto sostenere l'accordo unanime del Consiglio a causa delle disposizioni inserite per i servizi finanziari.

L'accordo politico unanime raggiunto dal Consiglio il 21 maggio 2002 è stato ripreso nella posizione comune adottata il 20 marzo 2003.

Le modifiche inserite dalla posizione comune riguardano, in particolare, i punti elencati qui di seguito:

- una migliore presa in considerazione delle nuove tecnologie dell'informazione per l'aggiudicazione degli appalti, che corrisponde all'obiettivo di modernizzazione previsto dalle proposte della Commissione. In questo ambito si rileva, per acquisti di uso corrente, l'introduzione dei sistemi dinamici di acquisizione, che, nel contempo, offrono alle amministrazioni aggiudicatrici sistemi interamente elettronici, che semplificano e automatizzano le procedure d'acquisto e garantiscono a tutti gli operatori economici interessati la possibilità di parteciparvi, ricorrendo all'occorrenza al proprio catalogo elettronico. Inoltre, per quanto riguarda l'inquadramento generale degli acquisti elettronici, la posizione comune disciplina con maggiore precisione le aste elettroniche e rafforza gli obblighi di riservatezza nel disposto che rinvia all'allegato X; quest'ultimo riprende in sostanza l'emendamento 117 del Parlamento;

- per quanto riguarda la presa in considerazione degli aspetti ambientali e sociali, il Consiglio ha accolto le proposte modificate della Commissione a seguito degli emendamenti del Parlamento e, in un considerando (n. 44), ha chiarito inoltre come delle preoccupazioni di carattere ambientale e sociale possano essere prese in considerazione nella valutazione delle offerte nella fase di aggiudicazione degli appalti;

- le modalità di applicazione delle esclusioni in ragione della situazione personale degli operatori economici sono chiarite, precisando la competenza degli Stati membri per adottare le condizioni di applicazione delle esclusioni. Per quanto riguarda l'esclusione obbligatoria, la sua applicazione è migliorata da una cooperazione tra gli Stati membri. Si tiene conto, inoltre, di situazioni in cui esigenze imperative d'interesse generale non potrebbero essere soddisfatte se l'obbligo di esclusione fosse mantenuto;

- tenuto conto del processo di apertura alla concorrenza dei servizi postali attualmente in corso a livello comunitario, è stato introdotto un meccanismo al fine di prevedere il trasferimento degli appalti aggiudicati dagli operatori postali per l'esercizio di alcune attività dal campo d'applicazione della direttiva "classica" verso quello della direttiva "settori speciali".

D'altra parte, la posizione comune ha introdotto alcune modifiche che riguardano i servizi finanziari, i casi di ricorso ad una procedura negoziata e la ponderazione dei criteri di aggiudicazione.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, la Commissione ritiene che la modifica introdotta all'unanimità dal Consiglio, che si allinea all'emendamento 37 del Parlamento europeo, possa essere fonte di confusione quanto all'inclusione di detti servizi nel campo d'applicazione della direttiva. La Commissione, pertanto, ha reiterato in una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio del 21 maggio 2002, allegata alla presente comunicazione, la posizione che aveva già avuto l'occasione di precisare nella sua proposta modificata in merito al rigetto dell'emendamento 37 del Parlamento.

La Commissione ha accettato che il ricorso alle procedure negoziate sia reso leggermente più flessibile, dato che i casi riguardano situazioni veramente eccezionali (articolo 30) o molto circoscritte e regolamentate (articolo 31).

L'obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione è confermato; tuttavia, la Commissione riconosce la necessità di prendere in considerazione casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice può comprovare di essersi trovata nell'impossibilità di precisare la ponderazione - particolarmente nei casi di appalti molto complessi - e di consentirle in questi casi di indicare solamente l'importanza decrescente dei criteri.

3.2. Emendamenti del Parlamento inclusi nella posizione comune

3.2.1. Emendamenti inclusi nella proposta modificata e nella posizione comune

Considerando (4) - emendamento 1: l'emendamento è accettato per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri di evitare che la partecipazione di organismi di diritto pubblico alle gare d'appalto provochi distorsioni della concorrenza. La seconda frase proposta dall'emendamento (possibilità per gli Stati membri di stabilire i metodi da utilizzare per il calcolo del prezzo/costo reale delle offerte) è soppressa, in quanto riguarda solo una possibilità tra tutte quelle a disposizione degli Stati membri per evitare simili distorsioni ed è quindi considerata superflua.

Considerando (5) - emendamento 2: il testo della proposta modificata, concernente l'integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 6 del trattato, è approvato senza modifiche.

Considerando (6) - emendamento 141: per quanto riguarda le eccezioni previste dall'articolo 30 del trattato, l'emendamento è ripreso lievemente modificato al fine di riprendere esattamente il testo di detto articolo per quanto riguarda la preservazione dei vegetali. Inoltre, i termini "non siano discriminatorie e non contrastino con l'obiettivo dell'apertura dei mercati nel settore degli appalti pubblici o con il trattato" sono sostituiti da «siano conformi al trattato»: ciò è giustificato dalla prevalenza del trattato, quale interpretato dalla Corte, sul diritto derivato, vale a dire che l'obiettivo di apertura degli appalti perseguito dalla direttiva non potrebbe modificare i diritti riconosciuti agli Stati membri dal trattato.

Considerando (9) - emendamenti 142, 7 e 171-145: il testo della proposta modificata relativo all'aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori è ripreso con una sola modifica di carattere puramente linguistico: "aggiudicazione globale" è sostituito da da "aggiudicazione congiunta".

Considerando (14), articolo 1, paragrafo 10, quinto comma e articolo 11 - emendamenti 5 e 168, 126-172, 21 e 175: i testi della proposta modificata relativi alle le centrali di committenza sono accolti senza modifiche.

Considerando (27), articolo 23 e allegato VI - emendamenti 45, 46, 47-123 e 109: le disposizioni della proposta modificata (considerando (25), articolo 24 e allegato VI), relative alle specifiche tecniche sono riprese senza modifiche, a prescindere da tre modifiche linguistiche nell'allegato VI (punto 1, lettere a) e b): «processi e metodi di produzione» al posto di «procedure e metodi di produzione». Punto 1, lettera a): «la valutazione della conformità» al posto di «la valutazione dei livelli di conformità»).

Considerando (29), articolo 1, paragrafo 11, terzo comma, e articolo 29 - emendamenti 9, 137 e 138: i testi della proposta modificata sul dialogo competitivo sono accolti senza modifiche, ad eccezione dell'articolo 29, paragrafo 8, in cui l'obbligo di prevedere prezzi o pagamenti ai partecipanti al dialogo è stato modificato in facoltà. Tale modifica consente una più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure di dialogo competitivo: nel caso di prezzi o pagamenti obbligatori, le amministrazioni aggiudicatrici sarebbero inevitabilmente indotte, per evitare delle spese, a ridurre al minimo il numero dei partecipanti, escludendo così, sulla base di soli criteri oggettivi, degli operatori che, in virtù del loro know-how e delle loro idee innovatrici, avrebbero potuto ottenere l'appalto se fossero stati ammessi a dialogare.

Considerando (31) e articolo 26 - emendamenti 10 e 127: i testi della proposta modificata riguardanti le condizioni d'esecuzione dell'appalto (considerando (29) e articolo 26 bis) ed, in particolare, la loro utilizzazione a fini sociali o ambientali sono ripresi tali e quali, ad eccezione di una lieve modifica di carattere puramente linguistico nel considerando.

Considerando (32) - emendamenti 11, 51, 86, 87 e 89: il testo della proposta modificata relativo al rispetto delle normative sociali è ripreso con una nuova formulazione che indica esplicitamente la possibilità di escludere dagli appalti, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettere c) e d), gli operatori riconosciuti colpevoli di non aver rispettato tali norme.

Considerando (41) - emendamento 170: il testo della proposta modificata sull'esclusione degli operatori condannati per delitti gravi è ripreso con lievi modifiche volte a: chiarire che il carattere definitivo delle sentenze deve corrispondere all'autorità di cosa giudicata; adeguare il testo alle diverse situazioni giuridiche dovute al diritto nazionale applicabile alle attività illecite («decisione» invece di «sanzione»); armonizzare l'esclusione per «decisione» con quella per «sentenza» («una decisione che ha effetti equivalenti»), vale a dire che le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici solamente in base ad una decisione che ha carattere definitivo.

Considerando (42) - emendamenti 30, 93, e 95: il considerando (40) della proposta modificata relativo ai sistemi di gestione ambientale è ripreso senza modifiche.

Considerando (45) - emendamento 125: l'emendamento - aggiunta degli «ingegneri» all'elenco delle professioni la cui remunerazione, regolamentata a livello nazionale, non deve essere intaccata dai criteri di aggiudicazione - è accettato senza modifiche.

Articolo 1, paragrafo 5 - emendamento 24: il testo della proposta modificata che riguarda la definizione di «accordo quadro» è ripreso senza modifiche.

Articolo 1, paragrafo 7 e articolo 54 - emendamenti 23, 54 e 65: la definizione di «asta elettronica» che figura nella proposta modificata è riformulata - « permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico» invece di «consente di valutare in modo automatico» -, poiché il termine «valutare» presuppone un giudizio da parte dell'autorità aggiudicatrice, mentre l'asta elettronica consente solamente una semplice riclassificazione.

L'articolo 54 riprende il testo dell'articolo 53 bis della proposta modificata con alcuni adeguamenti necessari per tenere conto dell'introduzione dei nuovi sistemi dinamici d'acquisizione e con lievi correzioni concernenti la presa in considerazione di valori diversi dal prezzo.

Articolo 6 - emendamento 31: il testo della proposta modificata riguardante la riservatezza è ripreso, adeguandolo tuttavia per consentire che gli aspetti non riservati delle offerte possano essere resi pubblici conformemente al diritto nazionale applicabile, come nel caso, in particolare, di talune informazioni che devono figurare negli avvisi sugli appalti aggiudicati.

Articolo 9 e Allegato VII, Bandi di gara, punto 6. a), primo trattino, b), primo comma e c) primo trattino - emendamenti 34 e 35: l'articolo 9 riprende il testo dell'articolo 10 della proposta modificata concernente i metodi di calcolo del valore degli appalti, adeguando il suo titolo all'inserzione dei sistemi dinamici d'acquisizione. Esso estende, inoltre, i rinnovi presi in considerazione: i «taciti rinnovi» sono sostituiti da «rinnovi» affinché sia presa in conto qualsiasi forma di rinnovo nel calcolo del valore dell'appalto. L'allegato VII assicura una migliore messa in concorrenza degli appalti rendendo obbligatoria l'indicazione di questi rinnovi nei bandi di gara.

Articolo 16, lettera b) - emendamento 121: semplifica il testo della proposta modificata chiarendo esattamente la portata dell'esclusione degli appalti aggiudicati dagli organismi di radiodiffusione.

Articolo 18 - emendamento 38: riprende, senza modifiche, l'articolo 19 della proposta modificata concernente gli appalti aggiudicati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base di un diritto speciale o esclusivo.

Articolo 19 - emendamento 36: riprende, senza modifiche, il testo dell'articolo 19 ter della proposta modificata relativo alla possibilità di riservare degli appalti a favore di laboratori per persone handicappate.

Articolo 27 - emendamento 50: il testo dell'articolo 27 riguardante gli obblighi fiscali, ambientali e sociali, quale risulta dall'integrazione dell'emendamento 50 nella proposta modificata, è stato modificato. Per quanto riguarda l'obbligo direttamente imposto alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare nel capitolato d'oneri dove ottenere le informazioni sulle disposizioni applicabili in questi campi, il Consiglio ha preferito una formulazione simile a quella della proposta iniziale della Commissione, che rifletteva il disposto delle direttive attualmente in vigore. Pertanto, la posizione comune prevede che quest'obbligo possa essere imposto solamente dagli Stati membri. Tuttavia, in assenza di tale obbligo a livello nazionale, le autorità aggiudicatrici hanno la facoltà di fornire tali informazioni. Inoltre, il testo è riformulato per adeguare il testo dell'articolo a quello del suo titolo («...le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alla fiscalità,...» invece di «le informazioni pertinenti sulla fiscalità,...») e per precisare che tali legislazioni non si applicano alle prestazioni effettuate in uno Stato diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 30 - emendamento 57: procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara. L'articolo 29, paragrafo 1, lettera c) della proposta modificata è ripreso senza modifiche.

Peraltro, il punto 1) b), della proposta iniziale è stato soppresso a seguito della trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo. Il paragrafo 1, lettera b) estende alle forniture la possibilità di negoziare prevista al punto 2) della proposta iniziale.

I nuovi paragrafi 2 e 3 introducono disposizioni volte a inquadrare le negoziazioni, ad aumentarne la trasparenza e a garantire una migliore applicazione del principio di parità di trattamento degli operatori economici:

- il paragrafo 2 precisa che le negoziazioni si svolgono sulla base di offerte al fine di adeguarle alle esigenze precedentemente indicate dall'amministrazione aggiudicatrice e di permettere a quest'ultima di individuare l'offerta più vantaggiosa;

- il nuovo paragrafo 3 prevede esplicitamente l'obbligo di assicurare la parità di trattamento di tutti gli offerenti e il divieto di fornire informazioni che possano favorire taluni partecipanti rispetto ad altri.

Il nuovo paragrafo 4 prevede esplicitamente la possibilità di svolgere queste procedure in fasi successive (cfr. commento al considerando (39)).

Articolo 41 - emendamento 46: riprende il testo della proposta modificata concernente l'informazione dei candidati e degli offerenti, integrandolo per tenere conto dei sistemi dinamici d'acquisizione.

Articolo 42 - emendamento 74: riprende, senza modifiche, il testo della proposta modificata concernente le regole applicabili alle comunicazioni. Questo testo è completato dal nuovo allegato X, che precisa le esigenze relative ai dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi.

Articolo 44 - emendamenti 77-132: riprende l'articolo 43 bis della proposta modificata relativo alla verifica delle capacità degli operatori economici e all'aggiudicazione degli appalti, riformulandone il paragrafo 2 per chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate ad esigere livelli specifici di capacità. Se li esigono, esse devono indicarli.

Articolo 45 - emendamenti 80, 85 e 88: il paragrafo 1, relativo alle esclusioni obbligatorie per attività criminali, riprende senza modifiche l'emendamento 80. L'emendamento 85 (paragrafo 2, lettera c)) è accettato con alcune modifiche di natura linguistica. La soppressione prevista dall'emendamento 88 (paragrafo 2, lettera h) è ripresa.

Il paragrafo 1 della proposta iniziale è integrato:

- dal secondo comma, destinato a chiarire che la competenza a stabilire le condizioni di applicazione dell'esclusione obbligatoria appartiene agli Stati membri, in particolare quando ciò riguarda il campo d'applicazione del diritto penale, la cui armonizzazione non è oggetto della presente direttiva,

- dal terzo comma, che prevede esplicitamente l'applicabilità della giurisprudenza in materia di esigenze imperative di interesse generale,

- e dal quarto comma, che chiarisce come le amministrazioni aggiudicatrici possono ottenere le informazioni necessarie per l'applicazione delle esclusioni obbligatorie, prevedendo in particolare una cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri.

I casi contemplati dal terzo alinea sono quelli nei quali potrebbero applicarsi le eccezioni previste dal trattato in virtù della primazia del medesimo (vedi sopra, i commenti relativi al sesto considerando), per esempio in caso di problemi di sanità pubblica: malattie molto gravi per le quali i soli medicinali disponibili pervengano da un operatore economico che si trovi in una delle condizioni di esclusione previste al paragrafo 1. Come ogni eccezione, la predetta dovrebbe essere giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito.

Il paragrafo 2, relativo alle esclusioni facoltative, è stato completato, in particolare, dall'aggiunta del secondo comma che riprende lo stesso chiarimento fornito al secondo comma del paragrafo 1, secondo comma.

Articoli 47 e 48 - emendamenti 30, 93 e 95: l'articolo 48 della proposta modificata, relativo alle capacità economiche/finanziarie, è accettato senza modifiche; l'articolo 49, relativo alle capacità tecniche, è accettato, ma estende agli appalti di forniture che necessitano di lavori di posa in opera o d'installazione la possibilità, prevista al paragrafo 4 per gli appalti di lavori e di servizi, di prendere in considerazione la competenza, l'efficienza, l'esperienza e l'affidabilità degli operatori economici.

Articolo 50 - emendamento 97: riprende il testo dell'emendamento, chiarendo che la richiesta di certificati EMAS è collegata ai requisiti eventualmente richiesti a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, punto f) relativo alla capacità tecnica. D'altra parte, come la modifica dell'articolo 49, offre agli operatori economici più ampie possibilità di partecipare agli appalti, generalizzando il principio di equivalenza degli strumenti atti a garantire lo stesso livello di ecogestione richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice (abolizione dei termini «se questi non hanno accesso a tali certificati o non hanno alcuna possibilità di ottenerli entro i termini stabiliti»).

Articolo 52 - emendamento 153: il testo della proposta modificata, relativo agli elenchi ufficiali degli operatori economici riconosciuti ed alla certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato, è accettato con le seguenti modifiche:

- paragrafo 1, terzo comma: è stato completato per assicurare che le società, che forniscono le loro capacità ad un operatore economico in vista della sua iscrizione o certificazione, siano in grado di farlo durante tutto il periodo di validità dell'iscrizione o del certificato;

- nuovo paragrafo 6: conforma le modalità per l'iscrizione o l'ottenimento del certificato a quelle previste per l'iscrizione ad un sistema dinamico d'acquisizione, vale a dire che gli operatori economici possono richiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione o il rilascio del certificato e hanno il diritto di essere informati sul seguito dato alla loro richiesta entro un termine ragionevolmente breve.

Articolo 55 - emendamenti 15 e 100: il testo della proposta modificata relativo alle offerte anormalmente basse è accettato senza modifiche.

Articolo 61 - emendamento 150 : riprende l'articolo 73 bis della proposta modificata, relativo all'aggiudicazione dei lavori complementari al concessionario, con alcune modifiche di carattere puramente linguistico al primo comma.

Capo II e capo III del titolo III: il capo II della proposta iniziale in cui figurano le norme applicabili ai concessionari, che siano amministrazioni aggiudicatrici o no, è stato suddiviso in due capi per renderlo più chiaro. Le norme applicabili ai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici sono così separate dalle norme applicabili agli altri concessionari.

Articolo 71 - emendamento 104: il testo della proposta modificata, relativo ai mezzi di comunicazione e alla riservatezza che tali mezzi devono assicurare nei concorsi, è accettato senza modifiche.

Allegato VII: i testi della proposta modificata relativi ai bandi di gara sono ripresi nel modo seguente:

- emendamenti 110 e 113: il testo è accettato, ad eccezione dell'indicazione - nel bando di gara - del nome, dell'indirizzo, ecc.... dei servizi cui rivolgersi per ottenere informazioni riguardanti la legislazione fiscale, ambientale e sociale. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, in effetti, le amministrazioni aggiudicatrici che comunicano dette informazioni devono indicarle nel capitolato d'oneri (come proposto dall'emendamento 50);

- emendamento 112: il testo relativo all'indicazione completa del recapito dell'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara è accettato senza modifiche;

- emendamenti 113 e 114: i testi relativi all'indicazione dei recapiti delle autorità di ricorso nel bando di gara e nell'avviso sugli appalti aggiudicati sono accettati, prevedendo, tuttavia, la possibilità alternativa di indicare i recapiti del servizio cui rivolgersi per ottenere dette informazioni. Tale aggiunta è stata inserita per tenere conto di talune situazioni nazionali che renderebbero questa indicazione eccessivamente complicata, con il rischio di informare male gli operatori economici. La modifica, quindi, tiene conto della sostanza degli emendamenti, assicurando che gli operatori possano rivolgersi ad un servizio competente e disporre di tutte le informazioni necessarie. L'indicazione di questi recapiti è resa obbligatoria anche nel «bando relativo alle concessioni di lavori pubblici».

Questo allegato, inoltre, è stato completato per tenere conto delle modifiche relative al dialogo competitivo, alle aste elettroniche ed ai sistemi dinamici d'acquisizione.

3.2.2. Emendamenti integrati nella proposta modificata, ma non inclusi nella posizione comune

Considerando (2) - emendamento 147: questo considerando riprende il testo della proposta iniziale della Commissione e non quello della proposta modificata. Si è ritenuto, infatti, che fosse giuridicamente non appropriato e superfluo dal punto di vista dell'economia legislativa ricordare l'applicabilità del trattato ad appalti che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. Tuttavia, ciò non modifica la situazione giuridica degli appalti inferiori alle soglie, che devono essere aggiudicati a norma del trattato, il che ha consentito alla Commissione di accettarlo.

Emendamenti 4 e 40: questi emendamenti riguardano le condizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente gli appalti pubblici ad un ente formalmente distinto, ma su cui esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi. Essi non sono stati ripresi a causa dell'impossibilità di raggiungere una maggioranza qualificata sul testo proposto dalla Commissione nella sua proposta modificata.

Emendamento 17: non avendo il Consiglio ritenuto opportuno includere nel testo della direttiva un invito alla Commissione ad esaminare gli strumenti per rafforzare la sicurezza giuridica nel campo delle concessioni e del partenariato pubblico-privato, la Commissione ha fatto una dichiarazione, iscritta a verbale (cfr. allegato), che riprende lo spirito dell'emendamento del Parlamento.

Emendamento 13: quest'emendamento, che propone un nuovo considerando per evidenziare l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'esecuzione e l'applicazione della direttiva e di esaminare se sia opportuno istituire un'autorità indipendente per gli appalti pubblici, è respinto. La decisione è motivata, da un lato, dall'obbligo generale di adottare i provvedimenti necessari per attuare le direttive che deriva direttamente dal trattato e che non richiede quindi reiterazioni e, dall'altro, dalle possibili sovrapposizioni con gli organismi di ricorso istituiti a norma delle direttive "ricorsi".

Articolo 38, paragrafo 3, lettera a) - emendamento 70: l'aumento del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione (40 giorni invece di 37) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, previsto dalla proposta modificata (articolo 37), è stato respinto all'unanimità dal Consiglio.

3.2.3. Divergenze tra la proposta modificata e la posizione comune

Considerando (26): modifica il considerando (13) della proposta iniziale della Commissione aggiungendo che, «in conformità dell'accordo» sugli appalti pubblici firmato in seno all'OMC, "i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti...di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici".

Articolo 16, lettera d): modifica l'articolo 18, lettera d), nello stesso senso della modifica effettuata al considerando, vale a dire che esso aggiunge dopo «concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari» la precisazione «in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o in capitale delle amministrazioni aggiudicatrici».

La Commissione ritiene che le modifiche introdotte all'unanimità dal Consiglio, che sono nella linea dell'emendamento 37 del Parlamento europeo, possano essere fonte di confusione ai fini dell'interpretazione del campo d'applicazione della direttiva per quanto riguarda i servizi finanziari. Nella dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio del 21 maggio 2002, allegata alla presente comunicazione, la Commissione ribadisce la posizione che aveva già avuto modo di precisare nella sua proposta modificata in merito al rigetto dell'emendamento 37 del Parlamento.

3.3. Nuove disposizioni

3.3.1. Disposizioni non oggetto di emendamenti che sono state modificate nella posizione comune o che costituiscono un'estensione delle disposizioni già previste nella proposta iniziale

Osservazione generale: le modifiche che figurano di seguito sono dovute, in buona parte, alla necessità di trarre le conseguenze nell'insieme del testo di talune modifiche introdotte: è il caso, ad esempio, degli acquisti elettronici o dei sistemi dinamici d'acquisizione o della trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo oppure di quando è necessario adeguare le disposizioni in materia di concessioni e di concorsi alle modifiche apportate alle disposizioni applicabili agli appalti.

Considerando (10): introduce le disposizioni relative all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 32, relativi agli accordi quadro. Esso riformula e chiarisce il testo del considerando (19) della proposta iniziale, in particolare per quanto riguarda la conclusione di un accordo quadro. La durata massima di tali accordi è stata aumentata di un anno (quattro anni invece di tre).

Considerando (11): questo nuovo considerando sottolinea che le nuove tecniche di acquisto elettronico devono rispettare le norme della direttiva nonché i principi che la disciplinano e chiarisce come le offerte possano assumere la forma di catalogo elettronico.

Considerando (13): questo nuovo considerando introduce gli articoli 1, paragrafo 7, e 54 relativi alle aste elettroniche e alla loro utilizzazione.

Considerando (15): chiarisce che la facoltà di ricorrere ai nuovi metodi di acquisto previsti dalla direttiva - accordi quadro, centrali di committenza, dialogo competitivo, sistemi dinamici d'acquisizione e aste elettroniche - è lasciata alla competenza degli Stati membri.

Considerando (19) e articolo 12: tenuto conto del processo di apertura alla concorrenza dei servizi postali in corso a livello comunitario, i testi del considerando (6) e dell'articolo 14 della proposta della Commissione sono stati modificati in modo da prevedere il trasferimento degli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici responsabili dei servizi postali verso il campo d'applicazione della direttiva «settori speciali», quando questi appalti sono aggiudicati per l'esercizio delle attività postali quali definite da quest'ultima direttiva. Questo trasferimento è condizionato dall'applicazione, da parte dello Stato membro interessato, delle disposizioni previste dalla direttiva «settori speciali» per tali servizi postali.

Considerando (23): trattandosi di un'esclusione prevista unicamente per gli appalti di servizi (acquisto di immobili già esistenti, ecc....), il testo è stato precisato in tal senso (aggiunta dei termini «Nell'ambito dei servizi»).

Considerando (24): chiarisce la portata dell'esclusione degli appalti nel settore audiovisivo senza, per questo, modificare il campo d'applicazione dell'esclusione.

Considerando (35): completa il testo del considerando (24) della proposta iniziale, relativo alla trasmissione di informazioni per via elettronica, sottolineando l'importanza dei requisiti in materia di sicurezza e di riservatezza caratteristici degli appalti pubblici e dei concorsi nonché l'utilità a tal fine dei sistemi di accreditamento facoltativo.

Considerando (37): riformula il considerando (27) della proposta iniziale relativo ai criteri di selezione dei partecipanti agli appalti, chiarendo che la verifica delle capacità richieste dagli operatori economici deve essere effettuata in tutti i tipi di procedura con messa in concorrenza, incluse le procedure aperte.

Considerando (38): questo nuovo considerando spiega le modalità che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare/utilizzare quando limitano il numero di candidati ammessi alle procedure ristrette e negoziate o al dialogo competitivo.

Considerando (39): introduce e chiarisce le possibilità - inserite rispettivamente all'articolo 29, paragrafo 4, ed all'articolo 30, paragrafo 4 - di svolgere il dialogo competitivo e le procedure negoziate in fasi successive e la possibilità di ridurre le offerte da discutere o da negoziare nel corso di ogni fase.

Considerando (43): questo nuovo considerando introduce l'articolo 52 (modificato per tenere conto dell'emendamento 153), relativo agli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti ed alla certificazione da parte di organismi pubblici o privati. Esso chiarisce, in particolare, come un operatore economico che fa parte di un gruppo possa far valere le capacità di altre società del gruppo ai fini dell'iscrizione o della certificazione.

Considerando (44): modifica i considerando (29) e (30) della proposta iniziale relativi ai criteri di aggiudicazione. Esso rafforza e chiarisce le modalità per tenere conto di considerazioni ambientali e sociali nei criteri di aggiudicazione utilizzati per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, questo considerando chiarisce che l'amministrazione aggiudicatrice può, quando definisce i propri fabbisogni ed i criteri di scelta, tenere conto degli interessi della popolazione di cui ha la responsabilità. Questi fabbisogni ed i criteri per valutarne il grado di soddisfazione possono essere di natura non unicamente economica.

Articolo 1: in generale, l'ordine dei paragrafi è stato modificato per seguire l'ordine in cui gli aspetti definiti figurano nella direttiva.

Articolo 1, paragrafo 2: modifica l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della proposta iniziale. Le modifiche riguardano la definizione degli appalti pubblici, aggiungendo che il contratto può essere concluso da «più amministrazioni aggiudicatrici» e le definizioni degli appalti di forniture - «appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b)» - e degli appalti di servizi - «appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture». La prima modifica è necessaria per tenere conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, ad esempio nel caso di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione dello stesso obiettivo. Le altre modifiche sottolineano la cronistoria dell'adozione delle direttive di base.

Articolo 1, paragrafo 11, commi 1, 2 e 4: il testo della proposta iniziale è ripreso sopprimendo i termini «nazionali». La modifica non ha alcuna conseguenza giuridica.

Articolo 1, paragrafo 14, allegato I (prima nota a piè di pagina aggiunta) e allegato II (prima nota a piè di pagina aggiunta): queste modifiche hanno lo scopo di chiarire che il campo d'applicazione della direttiva non può essere modificato a seguito dell'utilizzazione del «Vocabolario comune degli appalti pubblici».

Articolo 1, paragrafo 15, lettera d): chiarisce che i servizi di radiodiffusione e quelli televisivi non sono servizi di telecomunicazione.

Articolo 2: rafforza l'applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione previsti dall'articolo 2 della proposta iniziale, imponendo direttamente alle amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di rispettarli.

Articolo 3: modifica l'articolo 55 della proposta iniziale. I termini « qualunque sia la sua qualificazione giuridica » sono stati soppressi perché superflui. L'obbligo del rispetto delle norme e dei principi del trattato è stato sostituito dall'obbligo di rispettare «il principio di non discriminazione in base alla nazionalità», come previsto dall'articolo 2, secondo comma, della direttiva 93/36/CEE attualmente in vigore. Essendo gli obblighi derivanti dal trattato, quali interpretati dalla Corte, comunque applicabili, la Commissione, pur rammaricandosi di questa modifica che non rispecchia la giurisprudenza della Corte, ha accettato la posizione unanime del Consiglio a tale proposito.

Articolo 4: riformula e modifica l'articolo 3 della proposta iniziale relativo ai raggruppamenti di operatori economici. La possibilità di chiedere di indicare le persone che eseguiranno le prestazioni è altresì prevista nei casi di appalti di lavori e di appalti di forniture che richiedono lavori di posa in opera o di installazione. Ciò è giustificato dalla fiducia nella competenza, nell'efficienza, nell'esperienza e nell'affidabilità necessarie per questi tipi di prestazione e rispecchia, così, la modifica apportata all'articolo 48, paragrafo 5).

Articolo 7: riformula ed aggiorna l'articolo 8 della proposta iniziale. Specifica meglio l'esclusione di taluni appalti ed allinea gli importi delle soglie con quelli in vigore per il periodo 2002-2004, che sono stati ricalcolati conformemente al meccanismo di revisione biennale delle soglie, previsto al fine di adeguare le soglie alle modifiche intervenute nelle parità monete europee/DSP. L'aumento delle soglie che figurano nella posizione comune rispetto a quelle che figurano nella proposta iniziale risulta dalle soglie espresse in DSP (diretti speciali di prelievo) previste dall'Accordo sugli appalti pubblici.

Inoltre, per taluni servizi di telecomunicazione che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici, è stata adottata una soglia più elevata, tornando così alla situazione del diritto vigente; la proposta della Commissione di adottare un'unica soglia per gli appalti di servizi per semplificare il regime giuridico non è stata quindi adottata, perché essa implica una considerevole riduzione della soglia d'applicazione.

Articolo 8: riformula l'articolo 9 della proposta iniziale e allinea - per gli stessi motivi - le soglie a quelle previste dall'articolo 7. La modifica non comporta cambiamenti nel campo d'applicazione della direttiva, che deve corrispondere a quello delle direttive «lavori» e «servizi» in vigore. Essa è necessaria per rispecchiare la prevalenza delle nomenclature CPC e NACE, prevista all'articolo 1, paragrafo 14, ed agli allegati I e II in caso di interpretazioni divergenti tra queste nomenclature e la nomenclatura CPV.

Articolo 10: riformula l'articolo 7 della proposta iniziale relativo agli appalti aggiudicati nel settore della difesa, senza per questo modificarne la portata, che continua ad essere collegata all'applicazione dell'articolo 296 del trattato.

Articolo 17: questo nuovo articolo esclude esplicitamente le concessioni di servizi dal campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE allo scopo di chiarire lo stato del diritto.

Articolo 24 e Allegato VII, bando di gara, punto 9: chiarisce il testo dell'articolo 25 della proposta iniziale relativo alle varianti, che poggiava sul diritto vigente, in modo che gli operatori economici possano sapere con certezza se le varianti sono autorizzate o no (indicazione obbligatoria dei due casi nel bando di gara) e quali sono le condizioni per l'accettazione delle varianti (presa in considerazione delle sole varianti che soddisfano i requisiti minimi indicati).

Articolo 25: l'articolo 26 della proposta iniziale è stato modificato, chiarendo che gli Stati membri possono obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a formulare domande agli offerenti in materia di subappalto. Inoltre, la sostituzione dei termini «subappaltatori proposti» ai termini «subappaltatori designati» consente un margine di flessibilità agli operatori economici per tenere conto di situazioni in cui un'identificazione certa dei subappaltatori potrebbe costituire un ostacolo alla presentazione delle offerte.

Articolo 28: il testo è stato riformulato per chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici applicano le loro procedure nazionali e per tenere conto della trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo.

Articolo 32: riformula l'articolo 32 della proposta iniziale relativo agli accordi quadro, modificando la durata massima di tali accordi (cfr. osservazioni relative al considerando (10)) e introducendo la possibilità di concludere un accordo quadro con un solo operatore economico. E' precisato che la decisione di autorizzare gli accordi quadro o di limitarne la portata a taluni tipi di contratto è di competenza degli Stati membri, dato che l'obiettivo della direttiva è di garantire che la loro eventuale applicazione avvenga nel rispetto della parità di trattamento.

Articolo 35: riprende il testo dell'articolo 34 della proposta iniziale, relativo ai bandi di gara ed agli avvisi, adattandolo alla trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo ed all'introduzione dei sistemi dinamici d'acquisizione. Sono state introdotte due modifiche di fondo. La prima riguarda la possibilità di pubblicare l'avviso di preinformazione sul profilo di committente dell'amministrazione aggiudicatrice. Questa possibilità è stata integrata dall'obbligo di pubblicare un «avviso in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente». Tale modifica rafforza il ruolo dei mezzi elettronici negli appalti pubblici e, contemporaneamente, consente di garantire la parità d'accesso a tutti i potenziali offerenti mediante la pubblicazione di un avviso.

La seconda modifica riguarda la limitazione dell'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione ai soli casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi della riduzione del termine per la ricezione delle offerte previsto dall'articolo 38, paragrafo 4. La Commissione ha accettato questa soluzione, anche se costituisce un passo indietro rispetto alla sua proposta iniziale che proponeva avvisi di preinformazione obbligatori, poiché gli Stati membri hanno raggiunto un accordo su questa base.

Articolo 43: adatta l'articolo della proposta iniziale, relativo ai verbali, all'introduzione dei sistemi dinamici d'acquisizione e lo precisa per quanto riguarda gli obblighi relativi agli accordi quadro. Inoltre, rafforza la trasparenza delle procedure di aggiudicazione per via elettronica, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di documentare lo svolgimento delle procedure in cui sono impiegati mezzi elettronici.

Articolo 49: l'articolo 50 della proposta iniziale, relativo alle norme di garanzia della qualità, è modificato nella stessa linea della modifica apportata all'emendamento 97 indicata al punto 3.3.1.

Articolo 53: il testo relativo ai criteri di aggiudicazione ha subito una ristrutturazione del paragrafo 1 e delle modifiche al paragrafo 2.

Al paragrafo 1, è stato modificato l'ordine dei due criteri di aggiudicazione; l'offerta economicamente più vantaggiosa è ora il primo criterio menzionato, per contrastare l'idea secondo la quale gli appalti pubblici privilegerebbero un approccio unicamente finanziario. I termini «in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto » sono stati sostituiti da «giustificati dall'oggetto dell'appalto» per evidenziare che il criterio per valutare le offerte deve necessariamente essere collegato all'oggetto dell'appalto, senza che per questo sia necessario definire questo collegamento come «diretto».

Il paragrafo 2 è stato così modificato: il primo e il terzo comma sono stati fusi nel primo comma, che è stato adattato alla trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo; la possibilità di indicare nell'invito a presentare offerte/dialogare/negoziare la ponderazione o l'ordine decrescente di importanza dei criteri è stato abolito per motivi di economia legislativa (tale possibilità è già indicata all'articolo 40, paragrafo 5, lettera e)) ; la possibilità di esprimere la ponderazione con una forcella di valori è stata meglio inquadrata; si è ritenuto opportuno riconoscere che, in taluni casi, l'amministrazione aggiudicatrice può trovarsi nell'impossibilità (che deve poter essere dimostrata) di prevedere una ponderazione. Solamente in questi casi la ponderazione può essere sostituita dall'indicazione dell'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

Articolo 56: modifica l'articolo 64 della proposta iniziale, allineando la soglia applicabile alle concessioni di lavori pubblici alla soglia, ricalcolata, applicabile agli appalti pubblici di lavori e precisando che il valore delle concessioni deve essere calcolato secondo le regole applicabili agli appalti pubblici.

Articolo 57: quest'articolo semplifica l'articolo 65 della proposta iniziale relativo alle esclusioni dal campo d'applicazione, rinviando alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici. Per quanto riguarda le concessioni attribuite da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui alla direttiva « settori speciali », il testo si basa su quello dell'articolo 12 applicabile agli appalti pubblici.

Articolo 58: semplifica l'articolo 66, rinviando, per la pubblicazione dei bandi relativi alle concessioni, alle disposizioni applicabili alla pubblicazione di bandi relativi agli appalti pubblici.

Articolo 59: aggiunge all'articolo 67 della proposta iniziale, per quanto riguarda il termine di presentazione delle candidature per le concessioni, la possibilità di ridurre questo termine in caso di utilizzo di mezzi elettronici, prevista all'articolo 38, paragrafo 5. Inoltre, prevede l'obbligo, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, di prolungare detto termine.

Articolo 63: riprende l'articolo 71, adattando la soglia per gli appalti aggiudicati da concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici alla soglia ricalcolata applicabile agli appalti pubblici di lavori e introducendo, al paragrafo 1, un terzo comma, che precisa le norme applicabili per il calcolo del valore dell'appalto.

Articolo 65: completa l'articolo 73 con il secondo comma, che autorizza riduzioni dei termini di ricezione delle offerte nel caso in cui vengano utilizzati mezzi elettronici (articolo 38, paragrafi 5 e 6), ed impone un prolungamento di detto termine quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi (articolo 38, paragrafo 7).

Articolo 67: l'articolo 57, paragrafo 1, della proposta iniziale è modificato per adattare le soglie dei concorsi a quelle applicabili agli appalti pubblici di servizi. Il paragrafo 2, secondo e terzo comma, comporta alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo del valore dei concorsi.

Articolo 68: quest'articolo semplifica l'articolo 58 della proposta iniziale relativo alle esclusioni dal campo di applicazione delle norme applicabili ai concorsi, facendo riferimento alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici. Per quanto riguarda i concorsi organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una delle attività di cui alla direttiva « settori speciali », il testo si basa su quello dell'articolo 12 applicabile agli appalti pubblici.

Articoli 69 e 70: l'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3 e l'articolo 60 sono adattati mediante rinvii agli articoli corrispondenti applicabili agli appalti pubblici che si applicano ai concorsi di servizi.

Articolo 73: per motivi di chiarezza, le disposizioni dell'articolo 63 della proposta iniziale sono state suddivise: l'articolo 73 è dedicato alla composizione della commissione giudicatrice, mentre le disposizioni relative alle decisioni della commissione giudicatrice sono riunite nell'articolo 74.

Articolo 74: le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, sono modificate in modo da specificare meglio gli obblighi relativi all'anonimato, rafforzare la trasparenza dello svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice, rendendo obbligatorio un verbale, e consentire un migliore valutazione da parte della commissione giudicatrice, permettendole di disporre, se del caso, dei chiarimenti sui piani e progetti che saranno formulati dai candidati.

Articolo 76: gli obblighi statistici di cui all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, punto b) della proposta iniziale, sono semplificati, disponendo che il prospetto statistico sui servizi e sui lavori sia elaborato - come già previsto per le forniture - utilizzando esclusivamente la nomenclatura CPV.

Articolo 77: l'articolo 76, paragrafo 2, della proposta iniziale, relativo al comitato consultivo, è oggetto di una modifica di natura puramente linguistica. Il paragrafo 3 è adattato alle norme relative alla comitatologia.

Articolo 78: l'articolo 77 della proposta iniziale relativo alla revisione delle soglie è ripreso, aggiungendo un chiarimento al paragrafo 1 (primo comma: verifica automatica ogni due anni e revisione, ossia modifica, solo quando ciò è necessario, quando, cioè, la variazione della parità tra euro e DPS la giustifica) ed una modifica relativa all'arrotondamento delle soglie in occasione della loro revisione («al migliaio di EUR» invece di «alla decina di migliaia»).

Articolo 79: riformula parzialmente l'articolo 78 della proposta iniziale, relativo alle modifiche che possono essere apportate mediante la procedura di comitatologia, a fini di chiarezza e inserisce un punto i) per tenere conto del nuovo allegato X.

Articolo 80: la data limite per l'attuazione della direttiva è portata a 21 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 81: il testo relativo agli effetti delle abrogazioni delle direttive attualmente in vigore comporta un'aggiunta («e d'attuazione»), che riflette gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle direttive.

Articolo 82: si tratta di un nuovo articolo che precisa la data di entrata in vigore della direttiva.

Allegato III (Elenco degli organismi di diritto pubblico); Allegato IV (Elenco delle autorità governative centrali) e Allegato IX (Registri): questi allegati sono adattati all'evoluzione delle situazioni nazionali.

Allegato VII A (Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente): rispecchia le modifiche apportate all'articolo 35.

3.3.2. Nuove disposizioni di fondo

Considerando (12), articolo 1, paragrafo 6, articolo 33 e allegato VII A «avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione»: queste disposizioni introducono un nuovo strumento interamente elettronico, i sistemi dinamici di acquisizione, che hanno come oggetto acquisti di uso corrente. Si tratta di uno strumento che rientra nell'obiettivo di modernizzazione delle disposizioni comunitarie di coordinamento allo scopo di approfittare appieno delle possibilità di semplificazione e di efficacia offerte dalle tecnologie dell'informazione. Esso è volto a consentire e garantire una concorrenza aperta per ogni appalto aggiudicato nell'ambito del sistema: qualsiasi operatore che vi partecipa è automaticamente invitato a presentare un'offerta e, nel contempo, anche nuovi operatori hanno la possibilità di presentare la propria offerta.

Questo strumento prevede la creazione di un elenco di operatori economici che saranno automaticamente invitati a presentare un'offerta definitiva in occasione di ogni appalto posto in concorrenza. L'iscrizione nell'elenco rimane tuttavia aperta per tutta la durata del sistema, che è di quattro anni al massimo. La conoscenza dell'esistenza del sistema è garantita mediante la pubblicazione del bando di gara, al momento dell'attuazione del sistema, e dell'avviso di gara semplificato, quando è bandito ogni appalto specifico.

L'iscrizione sugli elenchi è effettuata in base ad offerte «indicative», che ogni operatore economico può presentare in qualsiasi momento dopo la pubblicazione del bando di gara che annuncia l'attuazione di un sistema dinamico d'acquisizione. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice - sin dall'inizio - mette a disposizione degli operatori interessati, per via elettronica, il capitolato d'oneri e gli altri eventuali documenti.

Questo sistema va considerato alla luce dell'emendamento 78 votato dal Parlamento, che propone un sistema di qualifica nella direttiva classica. La Commissione l'aveva respinto perché un tale sistema comporterebbe una perdita di trasparenza inaccettabile, poiché solo le imprese preventivamente qualificate sarebbero consultate per l'aggiudicazione dell'appalto. Nella sua proposta modificata la Commissione aveva sottolineato, peraltro, che sarebbe stata favorevole a tali sistemi se corredati da un'apertura alla concorrenza adeguata e se atti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento. In questo contesto, la Commissione ritiene che il sistema dinamico d'acquisizione inserito nella posizione comune consente di soddisfare tali esigenze e potrebbe costituire una risposta appropriata alla domanda formulata dal Parlamento nell'emendamento 78.

Articolo 1, paragrafo 4: inserisce una definizione di «concessione di servizi» ai fini della loro esclusione, esplicitamente prevista dal nuovo articolo 17. Questa definizione è basata su quella delle concessioni di lavori pubblici ed è finalizzata a chiarire l'esclusione delle concessioni di servizi.

Articolo 31: introduce nuovi casi di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Si tratta di forniture di materie prime quotate e acquistate in borsa (paragrafo 2, punto c)), già previste dalla direttiva 77/62/CEE, e di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose che risultano da situazioni chiaramente regolamentate negli Stati membri (paragrafo 2, punto d)).

Allegato X: questo nuovo allegato riguarda i requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nel concorso. Esso risponde alle preoccupazioni in merito alla riservatezza espresse nell'emendamento 117 del Parlamento, che non era stato accolto dalla Commissione non per motivi di fondo, ma unicamente perché non era accompagnato da un emendamento del dispositivo volto ad introdurre l'allegato proposto.

4- CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune riprenda gli elementi chiave contenuti nella sua proposta iniziale e negli emendamenti del Parlamento europeo ripresi nella sua proposta modificata. Se la Commissione non ha sostenuto la posizione comune adottata all'unanimità dal Consiglio, è a causa della situazione dei servizi finanziari. Per quanto riguarda gli altri aspetti, la posizione comune risponde agli obiettivi di chiarezza, semplificazione e modernizzazione perseguiti dalla proposta iniziale della Commissione.

ALLEGATI

Dichiarazioni a verbale del Consiglio del 21 maggio 2002

Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 13 e all'articolo 18, lettera d) (divenuti nella Posizione comune rispettivamente considerando 26 ed articolo 16, punto d))

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il considerando 13 e l'articolo 18, lettera d) non possano essere interpretati nel senso di escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici, segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio sotto il limite, devono essere rispettate le norme ed i principi del trattato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, ciò implica in particolare l'obbligo di trasparenza che consiste nell'assicurare adeguata pubblicità per permettere che gli appalti siano aperti alla concorrenza."

Dichiarazione della Commissione sulle concessioni di servizi e sul partenariato pubblico/privato (articolo 1, paragrafo 3 bis e articolo 18) (bis) (divenuti nella Posizione comune rispettivamente articolo 1, paragrafo 4, ed articolo 17)

"La Commissione ritiene che le questioni riguardanti le concessioni di servizi ed i partenariati pubblico-privato debbano essere ulteriormente esaminate per valutare la necessità di uno strumento legislativo specifico al fine di permettere agli operatori economici un migliore accesso alle concessioni e alle varie forme di partenariato pubblico-privato, garantendo loro di potersi avvalere pienamente dei loro diritti sanciti nel trattato."

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