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Document 52003PC0848

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

/* COM/2003/0848 def. */

52003PC0848

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia /* COM/2003/0848 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 9 ottobre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 243 del 9.10.2002, pag. 5), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia. La domanda di riesame è stata presentata dall'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili (EATP).

2. Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 22 ottobre 2003, l'EATP ha ritirato formalmente la domanda di riesame in previsione della scadenza.

3. La proposta di regolamento del Consiglio presentata in allegato si basa su una serie di considerazioni che dimostrano che il mantenimento delle misure non sarebbe nell'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

4. Il comitato consultivo è stato sentito il 17 novembre 2003 e tutti gli Stati membri hanno espresso parere favorevole.

5. Si propone pertanto che il Consiglio approvi la proposta di regolamento del Consiglio presentata in allegato.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia [2], l'8 luglio 2002 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato "il regolamento di base").

[2] GU C 10 del 12.1.2002, pag. 2 e GU C del 19.1.2002, pag. 2.

(2) La domanda di riesame è stata presentata dall'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili ("EATP") per conto di produttori comunitari che rappresentano il 32,03% della produzione comunitaria complessiva di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene.

(3) La domanda conteneva elementi di prova che a prima vista dimostravano che, qualora si fossero lasciate scadere le misure, vi era il rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole; tali prove sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza.

(4) Di conseguenza, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [3], ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene, attualmente classificabili ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.

[3] GU C 243 del 9.10.2002, pag.3.

(5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6) Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 22 ottobre 2003, l'EATP ha ritirato formalmente la domanda di riesame in previsione della scadenza riguardo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.

(7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Tuttavia, nessuna delle parti ha formulato delle osservazioni. Di conseguenza, non vi è alcuna indicazione che l'abrogazione delle misure sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

(9) Si è pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogate le misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene, attualmente classificabili ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (codice TARIC: 3923 21 00*10), ex 3923 29 10 (codice TARIC: 3923 29 10*10) e ex 3923 29 90 (codice TARIC: 3923 29 90*10) e originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia ed è chiuso il procedimento riguardante tali importazioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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