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Document 52003PC0768
Proposal for a Council Decision on a Community Position regarding Decision No. 1/2003 of the Community/Switzerland Air Transport Committee established under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport, adopting its rules of procedure
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 1/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, che adotta il regolamento interno del comitato
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 1/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, che adotta il regolamento interno del comitato
/* COM/2003/0768 def. */
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 1/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, che adotta il regolamento interno del comitato /* COM/2003/0768 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 1/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, che adotta il regolamento interno del comitato (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 1º giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, il cui articolo 21 istituisce il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (in appresso "il comitato"), demandato a gestire l'accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. Regolamento interno del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera L'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo dispone che il comitato adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l'altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato di quest'ultimo. In occasione della prima riunione del comitato, tenutasi il 16 dicembre 2002, le due delegazioni hanno convenuto di applicare il progetto di regolamento interno in via provvisoria fino alla sua adozione formale alla seconda riunione del comitato. Il progetto di regolamento interno è stato redatto da esperti della Commissione e svizzeri con la stretta partecipazione degli Stati membri. Posizione della Comunità in merito alla decisione n. 1/2003 L'articolo 3 della decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom) sancisce che la posizione che la Comunità deve adottare per le decisioni del comitato che si limitano ad estendere alla Svizzera atti della legislazione comunitaria (fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari) è adottata dalla Commissione. Per le altre decisioni del comitato, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Poiché l'adozione del regolamento interno del comitato non costituisce un semplice adeguamento tecnico, spetta al Consiglio approvare la posizione della Comunità in merito all'adozione della decisione n. 1/2003 del comitato concernente l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo. Il Consiglio è invitato ad adottare la decisione proposta. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 1/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, che adotta il regolamento interno del comitato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [1], in particolare l'articolo 21, [1] Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE), GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. vista la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...] considerando quanto segue: (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo") è entrato in vigore il 1º giugno 2002. (2) L'articolo 21 dell'accordo istituisce un comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (in appresso "il comitato"), demandato a gestire il presente accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. (3) L'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo impone al comitato di adottare il proprio regolamento interno. (4) L'articolo 3, paragrafo 3 della decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE) sancisce che la posizione della Comunità per le decisioni del comitato diverse da quelle di cui al paragrafo 2 è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. DECIDE: Articolo unico La posizione della Comunità europea in seno al comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'articolo 21 dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, in merito al regolamento interno del medesimo comitato si basa sull'allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Progetto di decisione n. 1/2003del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, che adotta il proprio regolamento interno DECISIONE DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA N. 1/2003 del [...] 2003 che adotta il proprio regolamento interno IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA, visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, DECIDE: Articolo unico È adottato il regolamento interno del comitato allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, .... 2003 Per il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera Il capo della delegazione comunitaria Il capo della delegazione svizzera ALLEGATO Regolamento interno del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera Articolo 1 Presidenza 1. La presidenza del comitato è esercitata a turno, per un anno civile, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea (in appresso "la Comunità") e da un rappresentante della Confederazione svizzera. Durante l'anno di entrata in vigore dell'accordo, la presidenza sarà esercitata dalla Svizzera. 2. Il capo della delegazione della parte che esercita la presidenza o, se del caso, il supplente, esercita le funzioni di presidente del comitato. Articolo 2 Delegazioni 1. Prima di ciascuna riunione i capi delle delegazioni comunicano al presidente la prevista composizione della loro delegazione. 2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, al di fuori delle riunioni, sono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo. 3. Il presidente, di concerto con l'altro capo delegazione, può invitare persone non appartenenti alle delegazioni ad assistere alle riunioni del comitato per fornire informazioni su determinati argomenti. 4. Le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni almeno una settimana prima della riunione. Articolo 3 Segreteria 1. Un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Confederazione svizzera esercitano congiuntamente le funzioni della segreteria del comitato. I segretari sono designati dal capo della rispettiva delegazione ed esercitano la loro funzione fino alla nomina di un nuovo segretario. Ciascuna delle due parti comunica all'altra parte il nome e il recapito del proprio segretario. 2. I segretari sono responsabili della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintendono alle funzioni della segreteria. 3. Le funzioni di segreteria del comitato incombono alla parte che esercita la presidenza. Articolo 4 Riunioni del comitato 1. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente. Il presidente è tenuto a convocare il comitato anche su richiesta del capo dell'altra delegazione. 2. Il presidente redige il progetto di ordine del giorno e fissa la data e il luogo della riunione di concerto con il capo dell'altra delegazione. 3. Il presidente invia la convocazione, corredata del progetto di ordine del giorno e dei documenti di seduta, al capo dell'altra delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. 4. Uno dei due capi delegazione può chiedere al presidente di ridurre i termini indicati nel paragrafo 3 per tenere conto dell'urgenza di un caso specifico. 5. Salvo decisione contraria del presidente, con l'accordo dell'altro capo delegazione, le riunioni del comitato non sono pubbliche. 6. A seconda della presidenza, il comitato si riunisce a Bruxelles o a Berna, salvo se le parti convengono un altro luogo di riunione. 7. Di comune accordo tra il presidente e l'altro capo delegazione, la riunione può altresì svolgersi mediante conferenza telefonica o videoconferenza. In tali casi, gli atti del comitato sono adottati, mutatis mutandis, mediante procedura scritta, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5. Articolo 5 Ordine del giorno 1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. 2. I capi delegazione possono proporre uno o più punti aggiuntivi per iscrizione nell'ordine del giorno fino a 24 ore prima dell'inizio della riunione. La domanda di iscrizione di punti aggiuntivi all'ordine del giorno deve essere motivata e presentata per iscritto al presidente o al capo dell'altra delegazione. 3. All'inizio della riunione il presidente e l'altro capo delegazione approvano l'ordine del giorno. Articolo 6 Gruppi di lavoro 1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o di esperti istituiti in virtù dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo sono decisi, mutatis mutandis, in base alle norme applicabili al comitato. 2. L'attività dei gruppi di lavoro o di esperti è soggetta all'autorità del comitato, cui dovranno presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. I gruppi di lavoro non sono autorizzati a prendere decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato. 3. Il comitato può decidere di porre fine o di modificare il mandato dei gruppi di lavoro o di esperti. Articolo 7 Adozione degli atti 1. Le raccomandazioni e le decisioni del comitato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 dell'accordo sono adottate all'unanimità dalle due delegazioni; recano la denominazione «raccomandazione» o «decisione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. 2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. 3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato. 4. Gli atti del comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo di entrambi i capi delegazione. 5. La parte che propone il ricorso alla procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. L'altra parte risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone delle modifiche del progetto o se chiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente perfeziona la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2. Articolo 8 Verbale 1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il verbale è firmato dal presidente e dal capo dell'altra delegazione. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. 2. Il progetto di verbale è redatto entro 10 giorni lavorativi dal termine della riunione e presentato per approvazione al presidente e al capo dell'altra delegazione mediante procedura scritta. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal comitato nel corso della riunione successiva. Articolo 9 Riservatezza Le decisioni del comitato sono coperte da segreto professionale. Articolo 10 Spese 1. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro o di esperti. 2. Il comitato decide in merito alla ripartizione delle spese connesse alle missioni affidate a esperti. Articolo 11 Corrispondenza Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o proveniente da quest'ultimo è inviata al segretariato del comitato. Quest'ultimo invia copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso le Comunità europee.