Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0703

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

/* COM/2003/0703 def. - COD 2003/0277 */

52003PC0703

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali /* COM/2003/0703 def. - COD 2003/0277 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Obiettivo e giustificazione della proposta

La direttiva, che si iscrive nel quadro del Piano d'azione per i servizi finanziari e della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea" del 21 maggio 2003, ha l'obiettivo di colmare una lacuna importante in materia di diritto delle società: facilitare le fusioni transfrontaliere delle società commerciali evitando che le legislazioni nazionali loro applicabili, in generale quella dello Stato della sede principale, costituiscano un ostacolo.

Allo stato attuale del diritto comunitario queste fusioni sono possibili solo quando le società che intendono procedere alla fusione sono stabilite in determinati Stati membri. In altri le differenze tra le legislazioni nazionali applicabili a ciascuna delle società che intendono procedere alla fusione sono tali che esse sono obbligate a ricorrere a costruzioni giuridiche complesse e costose. Spesso queste costruzioni rendono l'operazione delicata e non sempre si svolgono con la trasparenza e la certezza giuridica necessarie. Inoltre queste costruzioni comportano generalmente la liquidazione delle società incorporate, il che costituisce un'operazione molto costosa.

Le esigenze di cooperazione tra società di Stati membri diversi sono in crescita già oggi nell'Europa dei quindici e lo saranno ancora più domani, nella futura Unione allargata, senza dimenticare i paesi dell'EFTA.

Da anni le imprese della Comunità e in particolare l'Unione delle Confederazioni industriali europee (UNICE) sollecitano l'adozione di uno strumento giuridico comunitario atto a rispondere alle necessità di cooperazione e di raggruppamento tra società di Stati membri diversi, che permetta loro di procedere a fusioni transfrontaliere.

È più che mai necessario dotare tutte le imprese, siano esse organizzate sotto forma di società per azioni o di altro tipo di società di capitali, di uno strumento giuridico adeguato che permetta loro di procedere a fusioni transfrontaliere nelle condizioni migliori. È pertanto necessario ridurre i costi di tali operazioni pur garantendo la certezza giuridica indispensabile e permettendo al più gran numero di imprese di beneficiarne. È per questa ragione che il campo d'applicazione della direttiva andrà a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese che sono interessate a questa direttiva a causa delle loro dimensioni e della loro dotazione di capitale inferiore a quella delle grandi imprese e per le quali, per queste stesse ragioni, lo statuto della Società europea non sembra idoneo ad apportare una risposta soddisfacente.

2. Contesto storico

Il 14 dicembre 1984 la Commissione aveva già adottato una proposta di decima direttiva del Consiglio relativa alle fusioni transfrontaliere di società per azioni [1]. Il Parlamento europeo ha esaminato questa proposta nell'ambito di parecchie commissioni fra le quali la commissione giuridica, che ha adottato la sua relazione il 21 ottobre 1987 [2]. Tuttavia il Parlamento europeo non ha espresso alcun parere per via delle difficoltà sollevate dal problema della partecipazione dei lavoratori agli organi decisionali dell'impresa. Questa situazione di stallo, legata alla sorte della proposta relativa allo statuto della Società europea, è durata per oltre quindici anni. Nel 2001, nel quadro del ritiro generale delle proposte pendenti da molti anni o diventate prive di oggetto, la Commissione ha ritirato questa prima proposta di decima direttiva nella prospettiva di presentare una nuova proposta fondata sugli ultimi sviluppi della normativa comunitaria. Dopo che l'8 ottobre 2001 si è trovata una soluzione per la Società europea (SE), è stato possibile riprendere i lavori di preparazione di una nuova proposta di direttiva sulle fusioni transfrontaliere di società. Tenuto conto di questa situazione particolare e del fatto che le parti hanno potuto pronunciarsi sui principi di questa proposta sia nel quadro della consultazione realizzata dal gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario che in quello della consultazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 21 maggio 2003 "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario", non è stata necessaria una consultazione supplementare o uno studio di impatto sulla presente proposta, la cui rapida adozione è auspicata dagli ambienti interessati.

[1] GU C 23 del 25.1.1985, pag. 11.

[2] PE/113303/ GIUR./FINE, A2/1987/186.

3. Caratteristiche della proposta

La presente proposta si distingue dalla proposta iniziale del 1984 principalmente per quanto riguarda, da un lato, il campo d'applicazione, e dall'altro la presa in considerazione dei principi e delle soluzioni del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) [3] e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori [4] in ordine alla partecipazione dei lavoratori negli organi decisionali della società incorporante o della nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera.

[3] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

[4] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

3.1. Campo d'applicazione

La proposta iniziale riguardava esclusivamente le società per azioni. La presente proposta estende il campo d'applicazione a tutte le società di capitali che, secondo una concezione unanime negli Stati membri, sono caratterizzate dal fatto di essere dotate di personalità giuridica e di avere un patrimonio sociale distinto il quale soltanto risponde dei debiti della società. Essa si rivolge soprattutto alle imprese che non sono interessate alla creazione di una SE ed in particolare alle piccole e medie imprese.

3.2. I principi che disciplinano la procedura di fusione transfrontaliera

Il principio di base che disciplina la procedura di fusione transfrontaliera è che questa - salvo disposizione contraria della direttiva, motivata dalla natura transfrontaliera dell'operazione - è regolata in ogni Stato membro dai principi e dalle modalità che disciplinano le fusioni tra società che sono soggette esclusivamente alla legislazione di tale Stato membro (fusioni interne).

Ciò serve ad avvicinare la procedura di fusione transfrontaliera alle procedure di fusione interne già ben note e praticate dagli operatori.

Per tenere conto degli aspetti transfrontalieri, il principio dell'applicazione della legislazione nazionale è integrato per quanto necessario da disposizioni che si ispirano a principi e a modalità pertinenti già previsti per la costituzione di una SE.

Sono altresì protetti secondo la legislazione nazionale gli interessi dei creditori, degli obbligazionisti, dei possessori di titoli diversi dalle azioni, dei soci di minoranza e dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli di partecipazione nella società, nei confronti di ciascuna delle società che partecipano alla fusione. È utile richiamare in questo contesto la direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese [5], la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea [6], nonché la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 [7] e la direttiva 97/74/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 [8] che riguardano entrambe l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Le predette direttive riguardano anche le società derivanti da una fusione transfrontaliera.

[5] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

[6] GU L 80 del 23.3.2002, pag.29.

[7] GU L 254 del 30.9.1994, pag. 1.

[8] GU L 10 del 16.1.1988, pag.22.

La presente direttiva, come gli altri strumenti giuridici analoghi [9], non pregiudica l'applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello comunitario [10] che a livello degli Stati membri.

[9] Terza direttiva del Consiglio (78/855/CEE) relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36).

[10] Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1); versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag.1); rettifica alla GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

3.3. La partecipazione dei lavoratori in una prospettiva di coordinamento del diritto delle società

La partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera, che è stata all'origine del blocco della proposta iniziale del 1984, è coordinata dalla presente proposta di direttiva in vista della realizzazione della libertà di stabilimento.

Il principale timore a proposito della fusione transfrontaliera era che questo processo fosse sfruttato abusivamente da società di Stati membri nei quali è previsto un regime di partecipazione dei lavoratori con il solo intento di sottrarsi a questo regime.

Il regolamento (CE) n. 2157/2001 e la direttiva 2001/86/CE hanno apportato una soluzione che può essere utilmente ripresa, mutatis mutandis, anche in una prospettiva di coordinamento del diritto delle società a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE, come avviene nella presente direttiva.

Il contesto nel quale si iscrivono il regolamento e la direttiva sulla SE è tuttavia diverso da quello in cui si inquadra l'applicazione della presente direttiva. In virtù della sua natura comunitaria, la SE non è soggetta alle norme nazionali che impongono la partecipazione eventualmente esistenti nello Stato membro in cui è ubicata la sua sede. In compenso, le società derivanti dalle operazioni di fusione transfrontaliere coperte dalla presente direttiva saranno società soggette al diritto di uno Stato membro. Queste società resteranno pertanto soggette alle norme che impongono la partecipazione applicabili nel suddetto Stato membro. Potrebbe accadere tuttavia che, a seguito della fusione transfrontaliera, la sede statutaria della società derivante dalla fusione sia stabilita in uno Stato membro che non conosce questo tipo di norme mentre una o più società partecipanti alla fusione erano gestite in regime di partecipazione prima della fusione. In questo caso si prevede di estendere alle società soggette alla presente direttiva la tutela dei diritti acquisiti in materia di partecipazione accordata dal dispositivo creato dal regolamento e dalla direttiva sulla SE. La tutela dei diritti di partecipazione acquisiti si giustifica pienamente in quest'ultimo caso. Negli altri casi, ossia nei casi in cui la legislazione nazionale dello Stato membro cui fa capo la società derivante dalla fusione impone la partecipazione dei lavoratori, tale protezione specifica non è necessaria poiché la società in questione sarà soggetta a queste norme nazionali.

4. Commento agli articoli

L'articolo 1 prevede le definizioni utili per il campo d'applicazione della direttiva. La definizione della fusione mediante incorporazione e della fusione mediante costituzione di una nuova società è ripresa dalla direttiva 90/434/CEE che riguarda anche la fusione di società di Stati membri diversi e di tipi di società diversi dalla società per azioni. Questa definizione è conforme a quella inclusa nella direttiva 78/855/CEE relativa alle fusioni delle società per azioni [11]. Il campo d'applicazione riguarda tutte le società di capitali comunitarie che, secondo una concezione unanime negli Stati membri, sono caratterizzate dal fatto di essere dotate di personalità giuridica e di avere un patrimonio sociale distinto, il quale soltanto risponde dei debiti della società. Esso è più ampio di quello della direttiva 78/855/CEE poiché non si limita alle società per azioni bensì abbraccia tutte le società di capitali.

[11] GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

L'articolo 2 mira ad individuare la legislazione applicabile in caso di fusione transfrontaliera a ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Salvo disposizione contraria della presente direttiva motivata dal carattere transfrontaliero dell'operazione, ciascuna società resta soggetta alla sua legislazione nazionale in materia di fusioni interne.

Quanto alla protezione dei lavoratori, la fusione transfrontaliera resta soggetta, per quanto riguarda i diritti diversi da quelli di partecipazione nella società incorporante o nella nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera, alle disposizioni pertinenti applicabili negli Stati membri, armonizzate in particolare dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea e dalle direttive 94/45/CE e 97/74/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo nonché l'informazione e la consultazione dei lavoratori. In virtù di queste disposizioni, il cambiamento di datore di lavoro derivante dall'operazione di fusione non può avere alcun effetto sul contratto o sul rapporto di lavoro in vigore alla data della fusione e automaticamente trasferito alla nuova direzione dell'impresa. Sono altresì tutelati, dopo la fusione, tutti i diritti acquisiti dai lavoratori in virtù di una convenzione collettiva, nonché i loro diritti a prestazioni di anzianità, di invalidità o di reversibilità ottenuti nel quadro dei regimi legali di sicurezza sociale.

L'articolo 3 enumera gli elementi che devono essere inclusi nel progetto di fusione transfrontaliera. Riprende gli elementi già armonizzati dalla direttiva 78/855/CEE per le fusioni interne delle società per azioni integrandoli, come per le SE, con elementi supplementari motivati dal carattere transfrontaliero dell'operazione, fra i quali la denominazione e la sede previste per la nuova società. Il luogo della sede statutaria determina la legge che sarà applicabile alla nuova società, che è un elemento d'informazione importante per tutti gli interessati, compresi i creditori. Il progetto deve altresì contenere informazioni sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni prese dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

L'articolo 4 tratta della pubblicità del progetto di fusione transfrontaliera e delle informazioni che devono essere pubblicate.

L'articolo 5 riprende la facoltà, già introdotta dalla direttiva 78/855/CEE per la fusione interna di società per azioni e dal regolamento (CE) n. 2157/2001 per la Società europea, di prevedere un'unica relazione di esperti per tutti i soci.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di approvazione del progetto di fusione transfrontaliera da parte dell'assemblea generale. Tale obbligo esiste anche per la fusione interna di società per azioni e per la creazione di una SE tramite fusione.

Gli articoli 7 e 8 regolano il controllo di legittimità della fusione transfrontaliera. Si ispirano ai principi e alle tecniche corrispondenti del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo alla SE.

L'articolo 9 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di prevedere la data alla quale la fusione transfrontaliera acquista efficacia. Dovrebbe applicarsi la data prevista dalla legislazione dello Stato membro cui appartiene la società incorporante in caso di fusione transfrontaliera mediante incorporazione o la nuova società in caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di una nuova società. Questa data a partire dalla quale la fusione ha efficacia deve essere successiva all'insieme dei controlli realizzati presso tutte le società partecipanti all'operazione.

L'articolo 10 tratta della pubblicità da dare alla realizzazione della fusione transfrontaliera ed è ispirato alle disposizioni corrispondenti dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE sulle garanzie richieste per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi [12] che disciplina la pubblicità di tutti gli atti essenziali riguardanti le società di capitali.

[12] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

L'articolo 11 si basa sugli articoli 19 e 23 della direttiva 78/855/CEE che già coordinano gli effetti della fusione interna per le società per azioni.

L'articolo 12 si ispira all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2157/2001 secondo il quale non è più possibile pronunciare la nullità della fusione dopo la data a partire dalla quale la fusione ha efficacia; ciò consente di garantire la perfetta sicurezza di tutti i terzi interessati dalla fusione transfrontaliera nei diversi Stati membri. Sarebbe infatti molto pericoloso per i terzi, soggetti alla normativa di Stati membri diversi, riscontrare la nullità di un'operazione dopo che tutti i controlli sono stati realizzati nei singoli Stati membri a titolo definitivo.

L'articolo 13 mira a semplificare la procedura di fusione transfrontaliera nel caso di una fusione di due società in cui la società incorporante già detiene la totalità o la maggior parte dei titoli della società incorporata che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale di quest'ultima. In tali casi, un certo numero di operazioni possono effettivamente essere evitate.

L'articolo 14 tratta della partecipazione dei lavoratori nell'ambito della società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest'ultima comporta un rischio sul piano della tutela dei diritti di partecipazione. L'articolo 14 non si applica che quando una delle società che partecipano alla fusione è retta da regole, obbligatorie o volontarie, di partecipazione dei lavoratori e nella misura in cui la legislazione dello Stato membro in cui è immatricolata la società derivata dalla fusione non impone regole in materia. In tutti gli altri casi, la legislazione applicabile alla società derivata dalla fusione determina le regole di partecipazione dei lavoratori. L'articolo 14 riflette l'equilibrio già trovato nel contesto dello Statuto della Società Europea (SE), in particolare la procedura di negoziazione che deve permettere alle parti di negoziare un regime appropriato di partecipazione dei lavoratori. A tale effetto l'articolo 14 contiene un riferimento esplicito alle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/86/CE ed alla Parte 3 del suo Allegato, che concernono specificamente le fusioni. E' dunque solo nel caso in cui le società che partecipano alla fusione transfrontaliera non pervengono ad accordarsi su una soluzione negoziata che il regime che meglio protegge i diritti acquisiti in materia di partecipazione dei lavoratori e che esiste già in una delle società partecipanti alla fusione si estende alla società derivata dalla fusione.

Gli articoli 15 e 16 contengono le disposizioni finali usuali riguardanti l'attuazione, l'entrata in vigore ed i destinatari della direttiva.

2003/0277 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [13],

[13] GU C (...) del (...), pag. (...).

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [14],

[14] GU C (...) del (...), pag. (...).

visto il parere del Comitato delle Regioni [15],

[15] GU C (...) del (...), pag. (...).

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Le esigenze di cooperazione e di raggruppamento tra società di Stati membri diversi e le difficoltà che si frappongono, a livello legislativo ed amministrativo, alle fusioni transfrontaliere di società nella Comunità rendono necessaria l'adozione di disposizioni comunitarie volte a facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi, al fine di garantire il completamento ed il funzionamento del mercato interno.

(2) Dato che gli obiettivi suddetti non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, essendo necessaria l'adozione di una regolamentazione comprendente elementi comuni applicabili a livello transnazionale, e possono invece, a causa della scala e dell'incidenza dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al predetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere questi obiettivi.

(3) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, è opportuno prevedere che, se la presente direttiva non dispone altrimenti, ogni società partecipante alla fusione ed ogni terzo interessato restino soggetti alle disposizioni della legislazione nazionale cui è soggetta la società riguardanti la fusione con altre società soggette alla stessa legislazione.

(4) Il progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere realizzato negli stessi termini per ciascuna delle società interessate nei diversi Stati membri. Si dovrebbe di conseguenza precisare il contenuto minimo di tale progetto comune, fermo restando che le società in questione restano libere di mettersi d'accordo su altri elementi del progetto.

(5) Per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi, è opportuno che, per ogni società partecipante alla fusione, sia il progetto di fusione che la realizzazione della fusione siano oggetto di pubblicità nel registro pubblico appropriato.

(6) La legislazione di tutti gli Stati membri prevede una relazione sul progetto di fusione redatta da uno o più esperti per ogni società che partecipi ad una fusione a livello nazionale. Per limitare le spese di esperti nel quadro di una fusione transfrontaliera, si dovrebbe prevedere la possibilità di una relazione unica destinata all'insieme dei soci delle società che partecipano ad un'operazione di fusione transfrontaliera. Il progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere approvato dall'assemblea generale di ciascuna di tali società.

(7) Per facilitare le operazioni di fusione transfrontaliera, il controllo della compiutezza e della legittimità del processo decisionale di ogni società che partecipa ad una fusione dovrebbe essere effettuato dall'autorità nazionale di ciascuna di tali società, mentre il controllo della compiutezza e della legittimità della realizzazione della fusione dovrebbe spettare all'autorità nazionale della società derivante dalla fusione. Tale autorità nazionale può essere un tribunale, un notaio o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. È inoltre necessario stabilire in virtù di quale legislazione nazionale è determinata la data alla quale la fusione acquista efficacia ed è opportuno che si tratti della legislazione cui è soggetta la società derivante dalla fusione.

(8) Per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, occorre indicare gli effetti giuridici della fusione transfrontaliera distinguendo le situazioni a seconda che la società derivante dalla fusione sia una società incorporante o una nuova società. Ai fini della certezza del diritto, occorre proibire la pronuncia della nullità di una fusione transfrontaliera dopo la data alla quale essa ha acquisito efficacia.

(9) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni fra imprese, sia a livello comunitario [16] che a livello degli Stati membri.

[16] Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1); versione rettificata GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag.1); rettifica alla GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

(10) I diritti dei lavoratori diversi dai diritti di partecipazione continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni degli Stati membri armonizzate dalla direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi [17], dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese [18], dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea [19] nonché dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 [20] riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

[17] GU L 225 del 12.08.1998, pag. 16.

[18] GU L. 61 del 5.3.1977, pag. 26.

[19] GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

[20] GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

(11) Se almeno una delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la legislazione nazionale dello Stato membro della sede statutaria della società derivante dalla fusione non impone un regime di tal fatta a questa società, occorre organizzare la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti. Occorre, a tale scopo, ispirarsi alle modalità e ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea [21] e dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto della Società europea [22],

[21] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

[22] GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- "fusione" l'operazione mediante la quale:

a) una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante -, mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10% del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

b) due o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita - la nuova società -, mediante l'assegnazione ai propri soci di quote o titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

c) una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;

- "fusione transfrontaliera" una fusione ai sensi del primo trattino riguardante società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro ed aventi la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro principale luogo di stabilimento all'interno della Comunità, se almeno due di loro sono soggette alla legislazione di Stati membri diversi;

- "società di capitali" una società che beneficia della personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale soltanto risponde dei debiti della società ed è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla direttiva 68/151/CEE del Consiglio [23] per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi.

[23] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

Articolo 2

Salvo se disposto altrimenti dalla presente direttiva, ogni società che partecipa ad una fusione transfrontaliera è soggetta, per le operazioni di fusione, alle disposizioni della legislazione nazionale cui essa è soggetta che disciplinano la fusione di tale tipo di società con altre società di capitali soggette alla stessa legislazione nazionale. Queste disposizioni riguardano in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e la protezione dei creditori, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli o quote, diversi da azioni, ai quali sono connessi diritti speciali, nonché dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall'articolo 14.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prevedono che ogni organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepari un progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende:

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale ed eventualmente l'importo del conguaglio;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione;

d) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione;

f) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione ai soci titolari di diritti speciali ed agli altri possessori di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

h) l'atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione;

i) informazioni sulle procedure secondo le quali sono fissate conformemente all'articolo 14 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione.

2. Oltre agli elementi previsti al paragrafo 1, le società che partecipano alla fusione possono, di comune accordo, aggiungere altri elementi al progetto comune di fusione.

Articolo 4

Gli Stati membri prevedono che, per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, almeno le indicazioni seguenti devono essere oggetto di pubblicità, al più tardi un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 6, secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE:

a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione;

b) il registro pubblico presso il quale sono stati depositati gli atti di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro;

c) l'indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d'esercizio dei diritti da parte dei creditori e, se necessario, dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.

Articolo 5

1. Una relazione di esperti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 6 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione.

2. In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano ad una fusione, uno o più esperti indipendenti, designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la futura società, possono esaminare il progetto di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l'assolvimento del loro compito.

Articolo 6

1. Dopo aver preso conoscenza della relazione degli esperti di cui all'articolo 5, l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione approva il progetto comune di fusione transfrontaliera.

2. L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano ad una fusione può subordinare la realizzazione della fusione transfrontaliera alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella società derivante dalla fusione.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti per controllare la legittimità della fusione per la parte della procedura relativa a ciascuna delle società che vi partecipano e che sono soggette alla sua legislazione nazionale.

2. In ogni Stato membro interessato, le autorità competenti rilasciano a ciascuna delle società che partecipano ad una fusione e che sono soggette alla sua legislazione nazionale un certificato attestante a titolo definitivo l'adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

Articolo 8

Ogni Stato membro designa le autorità competenti per controllare la legittimità della fusione per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Queste autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state fissate conformemente all'articolo 14.

A tale scopo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette a dette autorità il certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 2 entro sei mesi dal suo rilascio nonché il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall'assemblea generale di cui all'articolo 6.

Articolo 9

La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8.

Articolo 10

La legislazione di ciascuno degli Stati membri ai quali appartengono le società che hanno partecipato alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società è tenuta a procedere al deposito degli atti.

Articolo 11

1. La fusione realizzata ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, lettera a) comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 9, gli effetti seguenti:

a) tutto il patrimonio attivo e passivo di ogni società incorporata è trasmesso, a titolo di successione universale, alla società incorporante;

b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante;

c) la società incorporata si estingue.

2. La fusione realizzata ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, lettera b) comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 9, gli effetti seguenti:

a) tutto il patrimonio attivo e passivo di ogni società incorporata è trasmesso, a titolo di successione universale, alla nuova società;

b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società;

c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3. Qualora, in caso di fusione di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società che partecipano alla fusione, tali formalità sono adempite dalla società derivante dalla fusione.

Articolo 12

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia conformemente all'articolo 9.

Articolo 13

1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutti i titoli o le quote rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale di un'altra società incorporata, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 5 e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

2. Quando una fusione mediante incorporazione è effettuata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90%, ma non la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono un diritto di voto nell'assemblea generale di un'altra società, le relazioni dell'organo di direzione o amministrazione, le relazioni di uno o di più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporata.

Articolo 14

Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione non impone a quest'ultima un regime di tal fatta, la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono organizzati dagli Stati membri secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2157/2001 ed alle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a) articolo 3 paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4 primo comma primo trattino e secondo comma, paragrafo 5, paragrafo 6 primo e secondo comma e paragrafo 7;

b) articolo 4 paragrafo 1, paragrafo 2 lettera g) e paragrafo 3;

c) articolo 5;

d) articolo 6;

e) articolo 7 paragrafo 1, paragrafo 2 primo comma lettera b) e secondo comma e paragrafo 3;

f) articoli da 8 a 12;

g) parte 3 dell'allegato.

Articolo 15

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro 18 mesi dalla data pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, (...)

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE, SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

Numero di riferimento del documento

COM(2003) 703

La proposta

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché una normativa comunitaria è necessaria in questo settore e quali sono i suoi principali obiettivi?

Conformemente al principio di sussidiarietà ed al principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del Trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, cioè rendere possibile la fusione tra società stabilite in Stati membri diversi, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri che agiscono isolatamente. Infatti ogni singolo Stato membro da solo non è in grado di organizzare l'insieme dell'operazione in quanto essa riveste una dimensione che supera le sue frontiere nazionali. Questi obiettivi possono dunque essere raggiunti soltanto da un'azione realizzata a livello comunitario. La direttiva si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di questi obiettivi, senza andare oltre quanto risulta necessario a tal fine.

L'impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato dalla proposta?

Il campo d'applicazione della direttiva abbraccia tutte le società di capitali. Oltre alle società per azioni (SpA) e alle società in accomandita per azioni, esso include le società a responsabilità limitata (Srl) e eventuali altri tipi nazionali di società di capitali soggetti alle condizioni di garanzia previste dalla direttiva 68/151/CEE. La proposta andrà pertanto a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della definizione data nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 [24]. Infatti, a causa della loro dimensione e della dotazione di capitale più scarsa di quella delle grandi imprese, le PMI sono costituite in genere sotto forma di Srl anziché di SpA. Ebbene, le PMI rappresentano circa nove imprese su dieci, quasi tre posti di lavoro su dieci ed un po' più di un quinto del valore aggiunto nell'Unione europea. La rimozione di ostacoli legislativi alle fusioni transfrontaliere contribuirà all'internazionalizzazione dell'attività di queste imprese raccomandata dalla Commissione nel suo terzo Programma pluriennale per le PMI nell'Unione europea

[24] Cfr. Raccomandazione della Commissione (COM(1996) 261 def.) del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, GU L 107 del 30.10.1996, pag. 4.

(1997-2000) [25]. Non viene fatta alcuna distinzione in funzione del settore d'attività, della dimensione delle imprese o della loro zona geografica.

[25] "Valorizzazione massima del potenziale d'occupazione, di crescita e di competitività delle PMI europee" - proposta di decisione del Consiglio, adottata dalla Commissione il 20 marzo 1996, COM(1996) 98 def., GU C 156 del 31.5.1996, pag. 5.

3. Quali misure dovranno adottare le imprese per conformarsi alla proposta?

Le società che desiderano procedere ad una fusione dovranno essenzialmente mettere a punto un progetto di fusione transfrontaliera e dargli una pubblicità sufficiente in ogni Stato membro interessato. L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano ad una fusione dovrà approvare il progetto. La legittimità della procedura dovrà essere attestata dalle autorità competenti. Sono previste misure per proteggere i diritti dei creditori e dei possessori di titoli. Anche la realizzazione della fusione transfrontaliera dovrà essere oggetto di una pubblicità sufficiente. Come per la società europea, è permessa una relazione unica di esperti, il che consente di ridurre i costi. La maggior parte delle misure proposte già esiste nella legislazione degli Stati membri relativa alle fusioni nazionali di società di capitali e nelle misure di attuazione della direttiva 78/855/CEE sulle fusioni nazionali di società di capitali. La responsabilità dell'applicazione della proposta incomberà soprattutto agli Stati membri.

4. Quali effetti economici può avere la proposta:

Le principali disposizioni della proposta dovrebbero ridurre sostanzialmente le condizioni giuridiche ed economiche molto complesse e costose vigenti attualmente per le società che desiderano procedere ad una fusione transfrontaliera. Questi vantaggi si applicheranno all'insieme delle società di capitali in tutta l'Unione europea e dovrebbero dunque avere effetti positivi sull'occupazione e sulla competitività delle imprese.

5. La proposta contiene misure tendenti a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti ridotti o diversi, ecc..)?

La proposta è principalmente adattata alle PMI, che rappresentano circa nove imprese su dieci, ma anche le altre imprese potranno beneficiarne negli stessi termini.

Consultazione

6. La presente proposta costituisce una risposta adeguata alle richieste avanzate dalle imprese da numerosi anni, in particolare dal blocco della proposta iniziale depositata nel 1984. Tali richieste sono state regolarmente ribadite, tra l'altro dall'UNICE. Il gruppo ad alto livello di esperti di diritto societario degli Stati membri ha altresì proceduto ad un'ampia consultazione che ha dato luogo a numerose risposte e prese di posizione, in particolare a favore della presente proposta. Inoltre, anche la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 21 maggio 2003 "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea" è stata oggetto di un'importante consultazione. In queste condizioni, non è stato necessario procedere ad una nuova consultazione specifica sul progetto finale, tanto più che essa avrebbe ritardato considerevolmente la procedura d'adozione della presente proposta.

Top