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Document 52003PC0695(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra

/* COM/2003/0695 def. - CNS 2003/0268 */

52003PC0695(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra /* COM/2003/0695 def. - CNS 2003/0268 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le proposte allegate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela:

(i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo;

(ii) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

2. L'Unione europea e la Comunità andina hanno relazioni a tutti i livelli, che comprendono il dialogo politico basato sulla dichiarazione di Roma del 1996, un ampio quadro di cooperazione e un regime commerciale favorevole (regime di lotta contro la produzione e il traffico di droga del sistema delle preferenze generalizzate).

La cooperazione con la Comunità andina avviene attualmente nel quadro dell'accordo quadro di cooperazione del 1993. Nel corso degli anni, la cooperazione si è concentrata sui diritti dell'uomo e sulla democrazia, sullo sviluppo rurale integrato, sullo sviluppo sociale e sull'integrazione regionale.

3. Al vertice Unione europea-America Latina e Caraibi tenutosi a Madrid il 16 e 17 maggio 2002, i Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea e della Comunità andina e dei suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Repubblica bolivariana di Venezuela) hanno deciso di negoziare un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le due regioni. Nel dicembre 2002, il progetto di direttive di negoziato per tale accordo è stato sottoposto al Consiglio, che lo ha approvato il 18 marzo 2003. Il primo ciclo di negoziati si è tenuto a Bruxelles dal 6 all'8 maggio 2003, mentre il secondo e conclusivo ciclo si è tenuto a Quito il 14 e 15 ottobre 2003; nel corso di quest'ultimo, il testo dell'accordo è stato siglato dai rappresentanti di entrambe le Parti;

4. Il nuovo accordo UE-Comunità andina si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione e non contiene alcuna componente commerciale. I principali obiettivi dell'accordo sono: a) rafforzare le relazioni Unione europea-Comunità andina, promuovendo il dialogo politico e rafforzando la cooperazione e b) creare le condizioni che permettano alle parti di negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, un accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che comprenda un accordo di libero scambio.

Il nuovo accordo istituzionalizza e rafforza il dialogo politico, basato fino a questo momento su un accordo informale, noto come dichiarazione di Roma (1996), ed estende la cooperazione comprendendo nuovi settori quali i diritti dell'uomo, la prevenzione dei conflitti, l'immigrazione e la lotta contro la droga e il terrorismo. Un'attenzione particolare viene accordata alla cooperazione a favore del processo di integrazione regionale nella Comunità andina. L'accordo si basa sull'accordo quadro di cooperazione tra le due regioni del 1993 e sulla dichiarazione di Roma e si sostituirà a questi dopo essere stato ratificato da entrambe le Parti.

5. La Commissione considera soddisfacenti i risultati dei negoziati e chiede al Consiglio:

- di autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela; e

- di concludere l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, a nome della Comunità europea.

Il Parlamento europeo sarà invitato a dare il proprio parere sul presente accordo.

Poiché gli Stati membri figurano tra le Parti dell'accordo, esse devono approvare l'accordo conformemente alle proprie procedure interne.

2003/0268 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela è stato firmato a nome della Comunità europea a [...] il [...].

(2) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Quito, 15 ottobre 2003

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte,

e

LA COMUNITÀ ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI,

LA REPUBBLICA DI BOLIVIA,

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,

LA REPUBBLICA DI ECUADOR,

LA REPUBBLICA DEL PERÙ,

LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DI VENEZUELA,

da una parte,

TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano;

CONSIDERANDO che il presente nuovo Accordo di dialogo politico e di cooperazione dovrebbe permettere un miglioramento della qualità, della profondità e dell'ampiezza delle relazioni tra Unione europea e Comunità andina, ivi compresi i nuovi ambiti di interesse di entrambe le Parti;

RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo delineati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale;

RIBADENDO l'adesione ai principi dello Stato di diritto e del buon governo;

CONVINTI dell'importanza della lotta contro le droghe illecite e i crimini correlati, condotta sulla base dei principi di condivisione della responsabilità, della completezza, dell'equilibrio e del multilateralismo;

SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi di riduzione della povertà, di giustizia e di coesione sociale e di sviluppo equo e sostenibile, tenendo conto di aspetti quali la vulnerabilità alle calamità naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente e la biodiversità, di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e del buon governo e di progressiva integrazione dei paesi andini nell'economia mondiale;

EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune e agli strumenti di dialogo, come risulta dalla dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Comunità andina firmato a Roma il 30 giugno 1996;

EVIDENZIANDO la necessità di potenziare il programma di cooperazione di cui all'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, vale a dire la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela (in appresso "accordo quadro di cooperazione del 1993");

RICONOSCENDO la necessità di approfondire il processo di integrazione regionale, di liberalizzazione del commercio e di riforma economica della Comunità andina, nonché di intensificare l'impegno a favore della prevenzione dei conflitti allo scopo di creare una Zona di pace andina, conformemente all'Impegno di Lima, Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna;

CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile e il settore privato, conformemente ai principi stabiliti nel Consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel suo piano d'attuazione;

CONVINTI della necessità di instaurare una cooperazione in materia di immigrazione, richieste di asilo e rifugiati;

SOTTOLINEANDO la volontà di cooperare nelle sedi internazionali;

CONSAPEVOLI della necessità di consolidare le relazioni tra Unione europea e Comunità andina allo scopo di potenziare i meccanismi su cui si basano tali relazioni e di affrontare le nuove dinamiche delle relazioni internazionali in un contesto di globalizzazione e interdipendenza;

TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e

RIBADENDO in tale contesto la necessità di incoraggiare gli scambi necessari a creare le condizioni per favorire il rafforzamento di relazioni tra Unione europea e Comunità andina che poggino su basi solide e reciprocamente vantaggiose;

DECIDONO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

TITOLO I

OBIETTIVI, NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 1 Principi

1. Il rispetto dei principi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo elencati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché il principio dello Stato di diritto sottendono le politiche interne ed internazionali di entrambe le Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.

3. Le Parti ribadiscono l'importanza che esse attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.

Articolo 2 Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare e approfondire le loro relazioni in tutti gli ambiti previsti dal presente accordo sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione.

2. Le Parti ribadiscono l'obiettivo comune di adoperarsi al fine di creare le condizioni per negoziare un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha.

3. L'attuazione dell'accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni attraverso la promozione della stabilità politica e sociale, dell'approfondimento del processo di integrazione regionale e della riduzione della povertà nel quadro di uno sviluppo sostenibile nella Comunità andina.

4. L'accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione.

5. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 3 Obiettivi

1. Le parti decidono di consolidare il dialogo politico regolare, basato sui principi contenuti nell'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra le Parti e la dichiarazione di Roma del 1996.

2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguarderà tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creerà le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali la sicurezza, lo sviluppo e la stabilità della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti dell'uomo, le modalità di potenziamento della governance democratica, la lotta contro la corruzione, lo sviluppo sostenibile, l'immigrazione illegale, la lotta al terrorismo e il problema delle droghe illecite nel suo complesso, compresi i precursori chimici, il riciclaggio e il traffico di armi portatili e leggere in tutti i suoi aspetti. Esso costituirà inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina.

3. Le Parti concordano che il dialogo politico permetterà un ampio scambio di informazioni e costituirà la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.

Articolo 4 Meccanismi

Le Parti concordano che il dialogo politico sarà condotto:

(a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo,

(b) a livello ministeriale,

(c) a livello di alti funzionari,

(d) a livello operativo

e utilizzerà nella misura del possibile le vie diplomatiche.

Articolo 5 Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza

Le Parti decidono di cooperare, nella misura del possibile, nell'ambito della politica estera e di sicurezza, di coordinare le rispettive posizioni e di adottare iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.

TITOLO III

COOPERAZIONE

Articolo 6 Obiettivi

1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verrà rafforzata ed estesa ad altri settori. Gli obiettivi prioritari della cooperazione sono:

(a) rafforzamento della pace e della sicurezza;

(b) promozione della stabilità politica e sociale attraverso il rafforzamento della governance democratica e il rispetto dei diritti dell'uomo;

(c) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi della regione andina al fine di contribuire al loro sviluppo sociale, politico ed economico, nel quale rientra il potenziamento delle capacità produttive e delle capacità di esportazione;

(d) riduzione della povertà, aumento della coesione sociale e regionale e promozione di un accesso più equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.

2. Le Parti concordano che la cooperazione terrà altresì conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, in cui rientrano le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversità e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verrà considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale.

3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale nella regione andina e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.

Articolo 7 Strumenti

Le Parti concordano che la cooperazione prenderà la forma di assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla base degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.

Articolo 8 Cooperazione in materia di diritti dell'uomo, democrazia e buon governo

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della società civile organizzata attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:

(a) promozione dei diritti dell'uomo, del processo democratico e del buon governo, compresa la gestione trasparente dei processi elettorali;

(b) il rafforzamento dello Stato di diritto e la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici e la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale;

(c) garanzia di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente;

(d) attuazione e divulgazione della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo.

Articolo 9 Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace, in cui rientrano la prevenzione e la soluzione dei conflitti. Tale politica si baserà sul principio dell'impegno e della partecipazione della società, concentrandosi in particolare sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Essa mirerà a garantire pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una società civile attiva e organizzata.

2. Le attività di cooperazione possono comprendere tra l'altro il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, alla gestione a livello regionale delle risorse naturali comuni, alla smobilitazione e alla reintegrazione sociale degli ex appartenenti a gruppi armati illegali, ai tentativi di risolvere il problema dei bambini soldato (secondo la definizione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino), alle misure di lotta contro le mine antiuomo, ai programmi di formazione in materia di controlli alle frontiere e al sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima, Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna.

3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonché il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.

Articolo 10 Cooperazione in materia di modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica

1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo ambito consiste nella modernizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi andini, in cui rientrano i processi di decentramento e le ristrutturazioni prodotte dal processo di integrazione andina. Gli obiettivi generali saranno migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle migliori prassi di entrambe le parti e dell'esperienza acquisita con lo sviluppo di politiche e strumenti nell'Unione europea.

2. La cooperazione potrà comprendere, tra l'altro, programmi di potenziamento delle capacità di programmazione ed attuazione di politiche (servizi pubblici, preparazione ed esecuzione del bilancio, prevenzione e lotta alla corruzione e coinvolgimento della società civile) e di rafforzamento del sistemi giudiziari.

Articolo 11 Cooperazione in materia di integrazione regionale

1. Le Parti concordano che lo scopo della cooperazione in questo ambito è potenziare il processo di integrazione regionale nella Comunità andina, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.

2. La cooperazione sosterrà lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni dei paesi membri della Comunità andina e promuoverà la creazione di relazioni più strette tra tali istituzioni. Essa rafforzerà gli scambi istituzionali in materia di integrazione, ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti: analisi e promozione dell'integrazione, pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage.

3. Essa mirerà inoltre a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, anche per quanto riguarda le politiche settoriali dei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica.

4. Più specificamente, la cooperazione potrà comprendere, senza tuttavia limitarsi a ciò, la fornitura di assistenza tecnica commerciale volta a:

(a) consolidare ed attuare l'unione doganale andina;

(b) ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;

(c) semplificare, modernizzare, armonizzare ed integrare i regimi doganali e di transito e fornire assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e

(d) creare un mercato comune intraregionale che garantisca la libera circolazione di beni, servizi, capitale e persone, nonché l'adozione delle altre misure necessarie a garantirne la piena attuazione.

5. Le Parti concordano inoltre che le politiche andine relative all'integrazione e allo sviluppo delle frontiere sono un elemento essenziale per rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.

Articolo 12 Cooperazione regionale

Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunità andina e tra i paesi andini e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture per le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.

Articolo 13 Cooperazione commerciale

Considerato l'obiettivo comune di creare le condizioni in cui operare sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, l'UE e la Comunità andina potrebbero negoziare un accordo di associazione fattibile e reciprocamente vantaggioso, comprensivo di un accordo di libero scambio; le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuoverà il potenziamento delle capacità dei paesi andini in termini di competitività, permettendo loro una partecipazione più vantaggiosa al mercato europeo e all'economia mondiale.

Alla luce di tale obiettivo, l'assistenza tecnica commerciale dovrebbe comprendere attività nel campo della facilitazione degli scambi, delle dogane (per esempio la semplificazione delle procedure, la modernizzazione delle amministrazioni doganali e la formazione dei funzionari), delle norme tecniche, delle misure sanitarie e fitosanitarie, dei diritti di proprietà intellettuale, degli investimenti, dei servizi, degli appalti pubblici, degli strumenti di risoluzione delle controversie, eccetera. Essa dovrà stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali e incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

L'assistenza tecnica commerciale dovrebbe inoltre stimolare l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo degli scambi.

Un ulteriore obiettivo può essere la promozione e il sostegno anche delle seguenti attività:

- attività di promozione dei commerci, tra cui opportuni scambi tra società di entrambe le Parti;

- missioni commerciali;

- analisi dei mercati;

- ricerca delle strategie migliori per adeguare la produzione locale alla domanda dei mercati esterni.

Articolo 14 Cooperazione nel settore dei servizi

Conformemente alle norme dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), le Parti decidono di rafforzare la cooperazione in tale settore per adeguarsi al ruolo sempre più importante che i servizi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'aumento della cooperazione sarà finalizzato al miglioramento della competitività del settore dei servizi della Comunità andina ed alla sua maggiore partecipazione allo scambio di servizi a livello mondiale, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le Parti individueranno i settori dei servizi sui quali sarà incentrata la cooperazione. Le attività riguarderanno, tra l'altro, il contesto normativo e l'accesso alle fonti di finanziamento e alla tecnologia.

Articolo 15 Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione delle informazioni, delle attività culturali e creative e delle attività economiche correlate, nonché dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici. Entrambe le parti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive legislazioni, normative e politiche, una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme e agli accordi internazionali più rigorosi.

Articolo 16 Cooperazione in materia di appalti pubblici

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata a garantire procedure reciproche, aperte, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli.

Articolo 17 Cooperazione in materia di politica della concorrenza

Le Parti concordano che la cooperazione nell'ambito della politica della concorrenza sarà intesa a promuovere l'istituzione effettiva e l'applicazione delle regole di concorrenza, nonché la divulgazione di informazioni per incentivare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese attive sul mercato della Comunità andina.

Articolo 18 Cooperazione doganale

1. Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore saranno garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime.

2. La cooperazione potrà comprendere:

(a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione e esportazione in base alle norme internazionali e l'uso di dichiarazioni semplificate;

(b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi automatizzati e sistemi elettronici per lo scambio dei dati;

(c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di ricorso contro le decisioni e i decreti delle autorità doganali;

(d) strumenti di consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali sui regolamenti e le procedure in materia di importazione ed esportazione.

3. Le Parti decidono di prendere in esame la possibilità di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, nel quadro istituzionale del presente accordo.

Articolo 19 Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità

1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.

2. Lo scopo della cooperazione tra le Parti sarà quello di promuovere iniziative nei seguenti ambiti:

(a) cooperazione in campo normativo;

(b) allineamento dei regolamenti tecnici con le norme internazionali ed europee e

(c) creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi di valutazione della conformità che operino su basi non discriminatorie e sviluppo dell'utilizzo dell'accreditamento.

3. In pratica, la cooperazione permetterà di:

(a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali, favorendo così l'adozione di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità compatibili;

(b) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione, in particolare lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione; e

(c) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della compatibilità dei sistemi adottati dalle Parti nelle aree di cui sopra, e segnatamente negli ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.

Articolo 20 Cooperazione industriale

1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale fra di esse sarà finalizzata alla promozione della modernizzazione e della ristrutturazione dell'industria andina e di singoli settori, nonché alla cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che garantiscano la protezione dell'ambiente.

2. Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorità definite da entrambe le Parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.

Articolo 21 Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese

Le Parti decidono di favorire la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, in particolare attraverso:

(a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint venture e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;

(b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione;

(c) la facilitazione del trasferimento di tecnologia e

(d) l'individuazione e la valutazione dei canali di distribuzione.

Articolo 22 Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale, in una prospettiva di promozione della diversificazione, delle pratiche ecocompatibili, dello sviluppo socioeconomico sostenibile e della sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esamineranno:

(a) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli, il potenziamento delle capacità, il trasferimento di tecnologia, misure a favore delle associazioni di produttori e interventi volti a sostenere la promozione commerciale;

(b) misure relative alla salute ambientale, alle misure zoosanitarie e fitosanitarie e ad altri aspetti collegati, tenendo conto della legislazione di entrambe le Parti e dei rispettivi obblighi internazionali, che derivano in particolare dalle disposizioni dell'OMC e degli accordi multilaterali in materia ambientale;

(c) misure relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, comprese le prassi ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;

(d) misure relative alla tutela e alla promozione delle attività tradizionali basate sulle specifiche identità delle popolazioni e delle comunità rurali, quali gli scambi di esperienze e partenariati, lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali o operatori economici.

Articolo 23 Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, nonché la valutazione dell'impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe inoltre includere ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi membri della Comunità andina e/o nella conclusione di accordi multilaterali tra le Parti.

Articolo 24 Cooperazione nel settore minerario

Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto:

(a) la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione, allo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie e al loro utilizzo, in conformità con le legislazioni di entrambe le Parti;

(b) lo scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento;

(c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;

(d) lo sviluppo di misure per promuovere investimenti in questo settore;

(e) l'elaborazione di misure volte a garantire l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.

Articolo 25 Cooperazione nel settore dell'energia

1. Le Parti concordano che l'obiettivo comune sarà quello di stimolare la cooperazione nel settore dell'energia, consolidando in particolare le relazioni economiche in ambiti cruciali quali l'energia idroelettrica, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, tenendo conto del fatto che nei paesi andini sono già stati avviati progetti di interconnessione elettrica.

2. In particolare, la cooperazione in tale settore può comprendere:

(a) la realizzazione di politiche energetiche che prevedano infrastrutture interconnesse di importanza regionale, il miglioramento e la diversificazione della fornitura e il miglioramento dell'accesso ai mercati dell'energia, la facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;

(b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;

(c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

(d) cooperazione tra imprese operanti nel settore.

Articolo 26 Cooperazione nel settore dei trasporti

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito riguarderà la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture collegate, il miglioramento della mobilità dei passeggeri e delle merci e il miglioramento dell'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per le vie navigabili interne, e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione dal punto di vista operativo e amministrativo e diffondendo standard operativi elevati.

2. La cooperazione potrà comprendere:

(a) scambi di informazioni relative alle politiche delle Parti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco;

(b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, e forme adeguate di cooperazione tra le rispettive autorità;

(c) progetti per il trasferimento di tecnologia europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico;

(d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.

Articolo 27 Cooperazione in materia di società dell'informazione, tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni

1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in questo settore contribuirà alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso più equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate.

2. La cooperazione in questo ambito promuoverà:

(a) il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;

(b) il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le norme;

(c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;

(d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gli scambi di informazioni sulle novità tecnologiche;

(e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione;

(f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;

(g) l'accesso reciproco alle basi dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;

(h) scambi e formazione di personale specializzato;

(i) l'informatizzazione della pubblica amministrazione.

Articolo 28 Cooperazione in materia di audiovisivi

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media in generale, per mezzo di iniziative congiunte nel campo della formazione e della realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi. La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.

Articolo 29 Cooperazione nel settore del turismo

Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione in tale settore sono:

(a) adottare le migliori prassi allo scopo di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione andina;

(b) migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

(c) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza economica e sociale del turismo in una prospettiva di sviluppo della regione andina;

(d) promuovere e sviluppare l'ecoturismo;

(e) promuovere l'adozione di politiche comuni nel settore del turismo nel quadro della Comunità andina.

Articolo 30 Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Le Parti decidono di promuovere, conformemente alle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.

Articolo 31 Cooperazione in materia di promozione degli investimenti

1. Le Parti decidono di promuovere, nel quadro delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.

2. La cooperazione assumerà, in particolare, la forma di:

(a) promozione e sviluppo dei meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunità in questo settore;

(b) sviluppo di un quadro giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le parti, intesi a promuovere e proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;

(c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;

(d) strumenti per la creazione di joint ventures.

Articolo 32 Dialogo macroeconomico

1. Le Parti concordano che la cooperazione sarà intesa a promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e la condivisione di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.

2. Le Parti mireranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia, in particolare per quanto concerne la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.

Articolo 33 Cooperazione nel settore dei dati statistici

1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale sarà allineare i metodi e i programmi statistici, permettendo così alle Parti di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, più in generale, a qualsiasi settore che rientra nel presente accordo e che può essere oggetto di indagine statistica.

2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, scambi a livello tecnico tra istituti statistici della Comunità andina e degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi comuni di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e programmi di formazione statistica.

Articolo 34 Cooperazione in materia di protezione del consumatore

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito dovrà mirare a rendere compatibili i programmi di protezione dei consumatori di entrambe le Parti.

2. Per quanto possibile, essa può comportare:

(a) l'aumento della compatibilità della legislazione in materia di consumatori, allo scopo di evitare gli ostacoli al commercio e garantire contemporaneamente un alto livello di protezione del consumatore;

(b) la creazione e lo sviluppo di sistemi di scambi di informazione, per esempio sistemi di allarme rapido, relativi ad alimenti e mangimi, che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;

(c) il potenziamento delle capacità di attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, sulla base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilità;

(d) lo stimolo della cooperazione e dello scambio di informazioni tra associazioni dei consumatori;

(e) il sostegno al "Gruppo di lavoro andino sulla partecipazione della società civile per la difesa dei diritti dei consumatori".

Articolo 35 Cooperazione in materia di protezione dei dati

1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali più rigorose.

2. Le Parti coopereranno inoltre, in materia di protezione dei dati personali, per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.

Articolo 36 Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, realizzata nell'interesse reciproco di entrambe le Parti e conformemente alle loro politiche, segnatamente per quanto concerne le norme relative allo sfruttamento della proprietà intellettuale derivante dalla ricerca, saranno:

(a) il contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;

(b) lo scambio di informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;

(c) la promozione dello sviluppo delle risorse umane e di un contesto istituzionale adeguato alla ricerca e allo sviluppo;

(d) la promozione delle relazioni tra le comunità scientifiche delle due Parti e la promozione dello sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;

(e) l'incentivazione della partecipazione del mondo imprenditoriale di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;

(f) la promozione dell'innovazione e del trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e-government e le tecnologie pulite, tra le Parti.

2. Verrà incoraggiata la partecipazione di istituti di insegnamento superiore, di centri di ricerca e dei settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese, di entrambe le Parti.

3. Verrà promossa la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello.

4. Le parti decidono inoltre di promuovere la partecipazione della regione andina ai programmi comunitari in materia di tecnologia e sviluppo, conformemente alle disposizioni comunitarie che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche provenienti da paesi terzi.

Articolo 37 Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine sarà accordata un'importanza particolare all'accesso all'istruzione da parte dei giovani, delle donne e degli anziani - ivi compreso l'accesso a corsi tecnici, all'istruzione superiore e alla formazione professionale - e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio.

2. Le Parti decidono di cooperare più strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra università e tra imprese allo scopo di aumentare il livello di competenza dei quadri superiori.

3. Le Parti decidono inoltre di dedicare un'attenzione particolare ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN) che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti in una prospettiva di incoraggiamento della condivisione e dello scambio di esperienze e risorse tecniche.

4 La cooperazione in questo settore può anche sostenere il piano d'azione del settore dell'istruzione nei paesi andini, che comprende, tra gli altri programmi, l'armonizzazione dei sistemi scolastici andini, l'attuazione di un sistema di informazioni sulle statistiche scolastiche e l'istruzione interculturale.

Articolo 38 Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità

1. Le Parti concordano che lo scopo della cooperazione in questo settore sarà promuovere la protezione e la conservazione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica e il sostegno dell'applicazione di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.

2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti aspetti:

(a) la prevenzione del degrado ambientale;

(b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (ivi comprese la biodiversità, gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversità della regione tropicale andina;

(c) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;

(d) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

(e) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale;

(f) la protezione e la tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali in materia di utilizzo sostenibile della biodiversità.

Articolo 39 Cooperazione in materia di calamità naturali

Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione andina rispetto alle calamità naturali attraverso il potenziamento delle capacità regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.

Articolo 40 Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati.

2. L'obiettivo dell'accordo è la promozione della cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione e stimolando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea.

3. La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.

4. Tale cooperazione può riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:

(a) la traduzione di opere letterarie;

(b) la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;

(c) le manifestazioni culturali - mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro - nonché lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale;

(d) la promozione della diversità culturale;

(e) gli scambi tra giovani;

(f) lo sviluppo delle industrie culturali;

(g) la conservazione del patrimonio culturale;

(h) la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.

Articolo 41 Cooperazione in materia di salute

1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario.

2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge anche altri settori, quali l'istruzione, le risorse idriche e l'igiene. A tale proposito, le Parti si impegnano a potenziare e sviluppare partenariati non limitati al settore della salute per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare in materia di lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Sono inoltre necessari partenariati con la società civile, le ONG e il settore privato per affrontare i problemi di salute sessuale e riproduttiva e i diritti correlati, adottando un approccio attento ad una prospettiva di genere, e per sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate.

3. Le Parti decidono di cooperare a livello di infrastrutture di base, quali la fornitura di acqua e le reti fognarie.

Articolo 42 Cooperazione sociale

1. Le Parti concordano che lo scopo di questa cooperazione sarà stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società.

2. La cooperazione dovrebbe contribuire ai processi di concertazione politica, economica e sociale volti a promuovere lo sviluppo trasversale nel quadro di strategie di riduzione della povertà e di creazione di posti di lavoro.

3. Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, dando priorità alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.

4. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere l'attuazione di un programma sociale andino basato su due pilastri: il mercato comune andino e lo sviluppo di meccanismi che stimolino la riduzione della povertà e la coesione regionale.

5. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nell'ambito dei settori summenzionati.

6. Le misure saranno coordinate con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti.

7. Se opportuno, e conformemente alle loro procedure interne, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale e il suo omologo andino.

Articolo 43 Partecipazione della società civile alla cooperazione

1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta.

2. Conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative delle Parti, la società civile organizzata può:

(a) partecipare al processo decisionale a livello nazionale, conformemente ai principi democratici;

(b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, ivi comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;

(c) beneficiare di finanziamenti, se ciò è ammesso dalle normative di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacità nei settori critici;

(d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.

Articolo 44 Cooperazione in materia di questioni di genere

Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche e i programmi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria di uomini e donne a tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.

Articolo 45 Cooperazione relativa alle popolazioni indigene

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuirà alla creazione e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni indigene, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia.

2. Le Parti decidono inoltre di cooperare ai fini della promozione di un'adeguata tutela delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni e delle tradizioni delle comunità indigene e locali che perpetuano stili di vita tradizionali importanti ai fini della protezione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversità e ai fini di una distribuzione equa dei benefici che possono derivare dall'applicazione di tali conoscenze.

3. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno nelle loro politiche le specificità delle popolazioni indigene, potenziando le capacità delle organizzazioni che rappresentano tali popolazioni, in modo da aumentare le ricadute positive sulle popolazioni indigene della cooperazione allo sviluppo.

4. La cooperazione in tale ambito può aiutare le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, per esempio il Gruppo di lavoro sui diritti delle popolazioni indigene, un'organizzazione consultiva in seno al Sistema d'integrazione andino.

Articolo 46 Cooperazione in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali1. Le Parti concordano che la cooperazione a favore delle popolazioni sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuirà a soddisfare i loro bisogni fondamentali nel periodo che va dal termine degli aiuti umanitari all'adozione di una soluzione a lungo termine per la soluzione del loro status.

2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, le seguenti attività:

(a) ricerca dell'autosufficienza e del reinserimento nel tessuto socioeconomico per le popolazioni sradicate e per gli ex appartenenti a gruppi armati illegali;

(b) aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;

(c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei paesi d'origine, se le condizioni lo permettono;

(d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni e dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazione dei diritti dell'uomo subiti dalle persone in questione;

(e) il potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi.

Articolo 47 Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità organizzata connessa

1. Sulla base del principio di corresponsabilità e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunità andina in materia specifica di droga e il gruppo misto di controllo degli accordi sui "precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope", le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenzione e riduzione dei legami che sono all'origine del problema complessivo delle droghe illecite. Le Parti concordano inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni ed organismi internazionali. Le Parti concordano che a tale scopo verrà utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.

2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:

(a) programmi per evitare l'abuso di droga;

(b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;

(c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in vigore nei paesi andini;

(d) programmi comuni di ricerca;

(e) misure e azioni di cooperazione efficaci volte ad incoraggiare e consolidare uno sviluppo alternativo e a coinvolgere le comunità interessate; (f) misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro trasferimento in regioni ed aree fragili dal punto di vista ambientale, precedentemente non interessate dal fenomeno;

(g) applicazione effettiva di misure volte a prevenire la diversione di precursori e monitorarne il commercio equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, e in conformità degli accordi sui precursori tra la Comunità europea e ciascun paese andino, firmati il 18 dicembre 1995 sui "precursori e le sostanze chimiche usate frequentemente nella fabbricazione illecita di droghe e sostanze psicotropiche";

(h) il potenziamento delle iniziative volte al controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi.

Articolo 48 Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa

1. Le Parti decidono di cooperare in questo ambito per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare.

2. Tale cooperazione comprenderà assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'applicazione efficace di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione permetterà scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro, analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria". Si incoraggerà la cooperazione a livello di regione andina.

Articolo 49 Cooperazione in materia di migrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza che esse attribuiscono alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento della cooperazione in tal senso, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo in considerazione i legami storici e culturali che esistono tra le due regioni.

2. La cooperazione si baserà su una valutazione dei bisogni specifici realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale in vigore. La cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti:

(a) le cause di fondo della migrazione;

(b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";

(c) le norme di ammissione, e i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione nella società per coloro che risiedono legalmente nel paese, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

(d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione contro l'immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di persone, ivi compresa l'elaborazione di misure di lotta contro la rete di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici e tratte;

(e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

(f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco, per esempio il rilascio di visti a persone che viaggiamo per motivi commerciali, accademici o culturali;

(g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, la fornitura di attrezzature.

3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati illegali. A tal fine:

- Ciascun paese andino riammetterà, a richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e

- Ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammetterà, a richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese andino, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo;

Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini in materia di riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese andino.

Articolo 50 Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:

(a) nel quadro dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;

(b) con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e

(c) con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 51 Mezzi

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi, anche finanziari, adeguati, nei limiti delle proprie capacità e utilizzando le rispettive procedure.

2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adotteranno tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti relative alla Comunità andina, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti.

3. La Comunità andina e i suoi paesi membri concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi andini.

Articolo 52 Quadro istituzionale

1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con la Comunità andina del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Tale comitato si riunirà alternativamente nell'Unione europea e nella Comunità andina a livello di alti funzionari. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvederà ad elaborare disposizioni relative alla frequenza delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.

2. Il Comitato misto è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti, ivi comprese le questioni sanitarie e fitosanitarie, e con i singoli paesi membri della Comunità andina.

3. Verrà istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile organizzata.

4. Le parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlandino ad istituire un comitato interparlamentare nel quadro dell'accordo, conformemente alle prassi consolidate.

Articolo 53 Definizione delle Parti

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49, ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intenderanno da una parte la Comunità, ciascuno dei suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dall'altra la Comunità andina, i suoi Stati membri o la Comunità andina e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi Stato o autorità regionale o locale entro il territorio delle Parti.

Articolo 54 Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

2. Dette notifiche saranno inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Segretario generale della Comunità andina, che saranno i depositari del presente accordo.

3. Dalla data della sua entrata in vigore, in conformità del paragrafo 1, il presente accordo sostituirà l'accordo quadro di cooperazione del 1993 e la dichiarazione congiunta di Roma del 1996 sul dialogo politico.

Articolo 55 Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

3. La denuncia entra in vigore sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.

Articolo 56 Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce entro 30 giorni al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie ad un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure adottate sono comunicate senza indugio al Comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può prendere immediatamente le misure del caso, conformemente al diritto internazionale, in caso di:

(a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

(b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo.

L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.

Articolo 57 Sviluppi futuri

1. Le parti possono concordare di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e integrare il suo ambito di applicazione conformemente alle proprie legislazioni, concludendo accordi relativi a settori ed attività specifici sulla base dell'esperienza accumulata durante il periodo di attuazione.

2. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono presentare suggerimenti in merito alla possibilità di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dello stesso.

3. Nessuna opportunità di cooperazione sarà esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilità concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.

Articolo 58 Protezione dei dati

Le Parti concordano che sarà garantita la tutela dei dati in tutti i settori in cui vengono trasferite informazioni di natura personale.

Le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard internazionali.

Articolo 59 Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori della Comunità andina e dei suoi Stati membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela).

Articolo 60 Testi facenti fede

Il presente Accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI UNILATERALI UE

1. Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 49)

L'articolo 49 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunità europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

2. Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa alla definizione delle Parti (articolo 53)

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Comunità andina di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.

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