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Document 52003PC0647

Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

/* COM/2003/0647 def. */

52003PC0647

Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 /* COM/2003/0647 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993 con decorrenza il 31 dicembre 1995, l'accordo internazionale sullo zucchero è stato prorogato quattro volte per un periodo di due anni; la sua scadenza è pertanto prevista il 31 dicembre 2003.

2. In occasione della riunione del Consiglio internazionale dello zucchero del 29 maggio 2003, è stato proposto di prorogare l'accordo per un ulteriore biennio e cioè fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2 dell'accordo stesso.

3. La decisione proposta non ha ripercussioni sul contributo della Comunità europea al bilancio amministrativo dell'Organizzazione internazionale dello zucchero (ISO), di cui alla voce B7 -821 del bilancio dell'Unione europea. Detto contributo dovrà essere comunque aumentato a seguito dell'allargamento.

4. Con la presente proposta, si intende autorizzare la Commissione ad approvare la proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero a nome della Comunità.

(0)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione della Comunità in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992, concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE del Consiglio [1], è stato prorogato l'ultima volta nel 2001, per un ulteriore biennio. Il menzionato accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2003, salvo proroga oltre tale data mediante decisione del Consiglio internazionale dello zucchero per un periodo non superiore a due anni. La proroga dell'accordo è nell'interesse della Comunità. È pertanto opportuno autorizzare la Commissione, in qualità di rappresentante della Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, ad approvare detta proroga,

[1] GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvata la proroga dell'accordo internazionale dello zucchero per un periodo non superiore a due anni.

2. La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Aspetti esterni di talune politiche comunitarie

Attività: Accordi internazionali sullo zucchero

Denominazione dell'azione: Contributo della comunità europea all'organizzazione internazionale dello zucchero

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE:

Articolo 05 06 01 (ex B7-821): Accordi agricoli internazionali

2. DATI GENERALI

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 1,313 milioni di euro in SI

2.2. Periodo d'applicazione: 1.1.2004 - 31.12.2005

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di euro) (*):

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

|X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

- Articolo 181 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

- Decisione 92/580/CEE del Consiglio del 13 novembre 1992 [2].

[2] GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15

5. DESCRIZIONE E MOTIVI

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la rilevanza economica della Comunità, soprattutto nel comparto agricolo, è necessario che la CE sia rappresentata nell'ambito di accordi agricoli internazionali che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e per difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte della CE consente di conseguire gli obiettivi dell'accordo internazionale sullo zucchero. L'Organizzazione internazionale dello zucchero, cui compete la gestione dell'Accordo, promuove gli obiettivi dell'Accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato ecc. È pertanto nell'interesse della CE essere membro dell'Accordo.

La CE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro dell'accordo.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall'ISO, il costo complessivo dell'operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro.

5.2. Attività previste e modalità dell'intervento di bilancio

La Ce paga i contributi di membro dovuti su base annuale per quanto concerne l'Accordo internazionale sullo zucchero.

Le somme dovute vengono corrisposte fintanto che la CE è contraente dell'accordo.

La Commissione europea e gli Stati membri partecipano senza riserve alle attività dell'ISO e beneficiano a pieno dei vantaggi riservati ai membri.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (*)

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato amministrativo e del consiglio dell'ISO, ovvero degli organi responsabili della fissazione dei contributi di bilancio.

I resoconti delle riunioni in parola e delle decisioni adottate da tali organi vengono pubblicate e sono accessibili ai membri.

9. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

I pagamenti saranno effettuati solo direttamente sul conto bancario dell'ISO dietro ricezione di richiesta scritta e previa verifica che la richiesta coincida con i dati concordati dal Consiglio dell'accordo internazionale sullo zucchero.

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