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Document 52003PC0577
Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption (presented by the Commission pursuant to article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE)
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE)
/* COM/2003/0577 def. - COD 2002/0141 */
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE) /* COM/2003/0577 def. - COD 2002/0141 */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE) RELAZIONE I. PROCEDURA 1. L'11 luglio 2002, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [documento COM (2002) 377 def.]. La proposta è stata proposta all'adozione del Consiglio e del Parlamento europeo lo stesso giorno in conformità dell'articolo 251 del trattato. 2. Il 5 giugno 2003, il Parlamento europeo ha emesso in prima lettura il proprio parere sulla proposta. 3. La presente proposta modifica quella originale in modo da tener conto degli emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione. 4. Rispetto alla proposta originaria, il Parlamento europeo ha adottato 136 emendamenti. La Commissione ha indicato, durante la sessione plenaria del 6 giugno 2003, di poter accettare più della metà di tali emendamenti, in tutto o in parte, prevedendo alcune modifiche della formulazione. Gli emendamenti che non possono essere accolti dalla Commissione sono i seguenti: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21 (punto 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (parte centrale), 88 (prima parte), 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 122 (prima parte), 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140, 143. 5. Gli emendamenti accolti nella proposta modificata sono evidenziati tramite gli stili grassetto e sottolineato. Un certo numero di emendamenti è stato riformulato in modo da garantire la coerenza della terminologia usata nella proposta, o per rendere il testo conforme all'approccio del Consiglio. La numerazione degli articoli è stata adattata per tenere conto di una serie di emendamenti. II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 6. La proposta riguarda la rifusione e modernizzazione delle norme comunitarie specifiche che riguardano i controlli ufficiali degli alimenti di origine animale. Essa contiene norme specifiche per i controlli ufficiali sulla carne e i suoi prodotti, sui molluschi bivalvi vivi, sui prodotti della pesca, sul latte e sui prodotti lattiero-caseari. La proposta rientra nel pacchetto relativo alla rifusione delle norme comunitarie in materia di igiene, proposto col COM (2000) 438 def. 7. L'obiettivo principale della proposta consiste nel rendere le norme esistenti più scientifiche e basate sul rischio, e anche più conformi ai requisiti igienici proposti per gli operatori nelle altre parti del pacchetto di rifusione delle norme in materia d'igiene. III. SINOSSI DEGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO Emendamenti tecnici e redazionali 8. Numerosi fra gli emendamenti avanzati mirano a migliorare la proposta dal punto di vista tecnico e redazionale. Si tratta degli emendamenti 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 66, 67, 74, 76, 78, 79, 84, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 129, 137. 9. La maggior parte degli stessi è accolta con favore dalla Commissione (in alcuni casi, con modifiche della formulazione). Tuttavia, alcuni di essi rendono immotivatamente più restrittive le norme della proposta. In altri casi si è proposta una formulazione più appropriata nel quadro del lavoro effettuato dal Consiglio. Tali emendamenti dovrebbero pertanto essere rifiutati. Si tratta dei numeri: 2, 14, 44, 46, 55, 58, 59, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 80, 105, 106, 112, 114, 117, 118, 119, 128, 129, 137. Trasferimento di norme dagli allegati agli articoli (articolo 4) 10. L'emendamento 21 mira a garantire che tutti i requisiti fondamentali riguardanti i controlli ufficiali sulle carni figurino negli articoli. In tal modo si garantirebbe la certezza giuridica agli operatori alimentari. L'emendamento 21 è accettabile in via di principio, previe modifiche della formulazione. Il punto 6 dell'emendamento non può però essere accettato, dal momento che contrasta con la politica della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo del personale degli stabilimenti per talune attività di controllo. Rapporto col futuro regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti 11. Gli emendamenti 4, 25 e 70 riguardano temi contemplati nella proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti presentata dalla Commissione [COM(2003)52 def.], soprattutto i costi, il diritto di presentare ricorso e, in misura minore, l'applicazione di sanzioni. Questi emendamenti non possono essere accettati in quanto i rispettivi temi devono essere affrontati nel quadro della proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti. Flessibilità per le piccole imprese (considerando 9 e articolo 16) 12. Tre emendamenti (3, 15 e 138) mirano a introdurre un'ulteriore flessibilità relativamente ai controlli ufficiali negli stabilimenti di produzione delle carni di piccole dimensioni. 13. Gli emendamenti 3 e 138 sono accettabili (con modifiche della formulazione), poiché si riferiscono alla flessibilità prevista nel quadro dell'accordo politico (a livello di Consiglio) su altre parti del pacchetto relativo alla rifusione delle norme comunitarie in materia d'igiene [proposto col COM (2000) 438 def.]. L'emendamento 15 non può essere accolto dal momento che introduce il concetto di "piccola impresa artigianale", un concetto che contrasta con la politica generale perseguita dalla Commissione nel settore della sicurezza alimentare. Procedura di comitato (articolo 17, articolo 18 e allegato 1, Capitolo 3, sezione IX.G) 14. Un certo numero di emendamenti proposti riguarda la questione della procedura di comitato (comitatologia). L'emendamento 38 sopprime la possibilità di ricorrere a tale procedura, che è però parzialmente reintrodotta dai numeri 116, 120 e 131 (e da altri, trattati più sotto), e soprattutto dall'emendamento 130. 15. L'emendamento 38 non può essere accettato, in quanto priva la Commissione della possibilità di adottare decisioni d'esecuzione e di modificare gli allegati. Gli emendamenti 116, 120 e 131 possono essere accettati in via di principio, in tutto o in parte, con modifiche della formulazione. L'emendamento 130 è accolto con favore, dal momento che reintroduce la possibilità per la Commissione di adottare decisioni d'esecuzione o di modificare alcune norme nel quadro della procedura di comitato. Importazioni (articoli 8-15) 16. Gli emendamenti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 mirano a introdurre nel testo le norme sulle importazioni precedentemente contenute in "Igiene 2". In via di principio, questa modifica è in linea con l'approccio della Commissione e del Consiglio, ma le norme dettagliate contenute in tali emendamenti non sono sempre coerenti con l'approccio della Commissione e del Consiglio, e a volte creano dei doppioni rispetto alla proposta della Commissione relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti. Gli emendamenti 30, 31, 33, 36 e 37 non possono dunque essere accettati. Per gli altri emendamenti è necessaria un'energica riformulazione. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti (Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2.A) 17. Una serie di emendamenti intende introdurre la flessibilità nel sistema di informazioni sulla catena di produzione degli alimenti (informazioni fornite dall'allevamento che devono accompagnare gli animali al macello). Si tratta dei numeri 47, 48, 49, 51, 71, 72, 73, 101, 102, 103 e 107. 18. Gli emendamenti 47, 48, 49 e 51 sono accettabili. Invece, gli emendamenti 71, 72, 73, 101, 102, 103 e 107 diluirebbero il sistema fino a renderlo inefficace. Per quanto riguarda in particolare l'identificazione degli animali, quelli la cui identità non possa essere accertata in via di principio non dovrebbero essere macellati ai fini del consumo umano. Questi emendamenti non possono pertanto essere accettati. Marchiatura sanitaria (Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2.G, paragrafo 3) 19. Nel quadro dell'accordo politico in sede di Consiglio su "Igiene 2" si è deciso che la marchiatura sanitaria sia limitata alle carni rosse (escludendo cioè pollame e conigli) a livello del macello, poiché si è ritenuto che l'ispezione ufficiale sistematica carcassa per carcassa fosse necessaria solo a tale livello. 20. Gli emendamenti 60, 62, 63, 64 e 65 non possono essere accettati, in quanto non in linea con quest'approccio. L'emendamento 61 può essere accolto, in parte e previe modifiche della formulazione, dal momento che rende taluni aspetti della marchiatura sanitaria conformi alla situazione pratica nei macelli. Ispezione visiva post mortem (Allegato I, Capitolo 3, sezione IV.B, paragrafo 2) 21. Secondo gli opportuni pareri scientifici (Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica), la possibilità dell'ispezione visiva post mortem per talune categorie di suini da ingrasso è stata introdotta nel testo della Commissione. L'emendamento 109 elimina questa possibilità e non può pertanto essere accettato. Uso del personale degli stabilimenti nelle attività di controllo (articolo 4) 22. Il testo della Commissione prevede la possibilità di impiegare il personale degli stabilimenti per talune attività di controllo. Sono stati adottati alcuni emendamenti che mirano a far rientrare tale personale nella sfera dell'autorità competente. La Commissione ritiene che le due cose debbano rimanere separate. Gli emendamenti 81, 83 e 87 (in parte) non possono dunque essere accettati. 23. Il resto dell'emendamento 87 può invece essere accolto, poiché la Commissione è d'accordo a introdurre alcuni requisiti aggiuntivi per gli stabilimenti che utilizzino il proprio personale nelle attività di controllo. L'emendamento 100 non può essere accettato in quanto elimina la flessibilità necessaria relativamente alla formazione del personale degli stabilimenti. 24. È stata adottata una serie di emendamenti che limita seriamente l'utilizzo del personale degli stabilimenti. Questi emendamenti non possono essere accettati. Si tratta dei numeri 127, 135, 136, 139 e 140. Presenza del veterinario ufficiale (Allegato I, Capitolo 2, sezione II, paragrafo 2, lettera a), primo comma 25. L'emendamento 85 può essere accettato, con modifiche nella formulazione, in quanto stabilisce che la presenza del veterinario ufficiale nei macelli di piccole dimensioni deve basarsi su un'analisi del rischio. Questa disposizione è in linea con la proposta originaria della Commissione. Formazione (Allegato I, Capitolo 2, sezione IV.A) 26. La commissione Ambiente ha adottato un vasto numero di emendamenti riguardanti le norme sulla formazione per i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali. Si tratta dei numeri 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Detti emendamenti sono quasi tutti molto tecnici, ma alcuni cercano di introdurre flessibilità per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione dei veterinari che già lavorano o si occupano delle piccole imprese artigianali. 27. Quasi tutti gli emendamenti possono essere accettati, dal momento che inseriscono specifiche tecniche più o meno in linea con la politica generale in materia di sicurezza alimentare. Gli emendamenti 88 (in parte) e 90 non possono essere accolti in quanto intendono introdurre un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda la formazione dei veterinari, flessibilità già prevista in misura sufficiente dalla proposta originaria della Commissione. Molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca (Allegato II, sezione I, punto 4, lettere b) e c), e Allegato III, punto 1) 28. Un certo numero di emendamenti proposti riguarda specificamente i molluschi bivalvi vivi e i prodotti della pesca. La maggior parte riguarda il problema delle biotossine marine nei molluschi. Si tratta degli emendamenti 6, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. I numeri 121 e 124 sono accolti, in quanto contengono specifiche utili. 29. Gli emendamenti 6, 122 (in parte) e 123 non possono essere accettati, in quanto mirano a indebolire immotivatamente le norme in materia di biotossine marine. L'emendamento 125 non può essere accettato perché contiene una specifica che può ingenerare confusione; l'emendamento 126 non può essere accolto perché limita infondatamente la libertà d'azione dell'autorità competente in caso di rischi. Varie 30. Sono qui trattati gli emendamenti riguardanti diversi altri temi. Gli emendamenti 11 e 12 riguardano l'ambito di applicazione del regolamento (articolo 1), il 19 la comunicazione degli elenchi degli stabilimenti autorizzati (articolo 3, paragrafo 3), il 52 il benessere degli animali (Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2.C), il 57 la macellazione d'emergenza (Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2.D, punto 6), l'82 i compiti degli ausiliari ufficiali (Allegato I, Capitolo 2, sezione I, lettera b), il 110 il veterinario autorizzato (Allegato I, Capitolo 3, sezione VII.B, punto 3), i numeri 132 e 133 "l'odore sessuale pronunciato" delle carni suine (Allegato I, Capitolo 1, sezione II.E, lettera p), e il 134 la presenza dell'autorità competente nei laboratori di sezionamento (Allegato I, Capitolo 2, sezione II, punto 5). 31. Sono state apportate alcune modifiche tecniche al testo per migliorarne la conformità con l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1), stilato in conformità della dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria allegata all'Atto finale di Amsterdam. In conformità delle lettere b) e g) di tale accordo, il testo è stato rivisto per tener conto degli orientamenti comuni e della guida pratica comune di cui alla lettera a) dell'accordo stesso. Conclusione Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nei punti precedenti. 2002/0141 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...], [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2], [2] GU C [...], [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C [...], [...], pag. [...]. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C [...], [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'igiene dei prodotti alimentari [5] stabilisce norme igieniche generali applicabili a tutti gli alimenti, mentre il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale contiene norme igieniche specifiche applicabili agli alimenti di origine animale [6]. [5] GU C [...], [...], pag. [...]. [6] GU C [...], [...], pag. [...]. (2) Il regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi [7] stabilisce norme generali relative all'esecuzione di controlli ufficiali sugli alimenti. [7] GU C [...], [...], pag. [...]. (3) La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [8]. [8] GU L 18 del 23.1.2003. (4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [9]. [9] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. (5) Oltre alle norme generali relative all'esecuzione di controlli ufficiali sugli alimenti, occorre stabilire norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, al fine di tener conto degli aspetti specifici legati a tali prodotti. (6) I controlli ufficiali sui prodotti di origine animale devono riguardare tutti gli aspetti importanti per la tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali. Detti controlli devono basarsi sulle più recenti informazioni disponibili e pertanto essere adeguati man mano che si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti. (7) La legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti deve poggiare su una solida base scientifica. A tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dev'essere consultata ogniqualvolta ciò risulti necessario. (8) La natura e intensità dei controlli ufficiali dev'essere basata su una valutazione dei rischi riguardanti la salute umana e animale, degli aspetti connessi col benessere degli animali e con l'adeguatezza del prodotto a seconda di specie e categoria degli animali, nonché del tipo di procedimento e dell'operatore del settore alimentare interessato. (9) I controlli ufficiali devono tener conto della flessibilità per la produzione tradizionale, le zone periferiche e i requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari] e al regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. Questo trattamento flessibile non può determinare un abbassamento del livello complessivo d'igiene. (10) I controlli ufficiali sulla produzione di carne devono svolgersi in modo da garantire che le norme igieniche siano rispettate in modo costante e che i criteri e gli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria siano osservati dai gestori degli stabilimenti di produzione degli alimenti. I controlli ufficiali consistono in verifiche (audit) delle attività degli operatori del settore alimentare, comprese le buone prassi igieniche e le procedure basate sui principi HACCP (Analisi di rischio e punti critici di controllo), e in attività di ispezione. (11) I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca devono essere effettuati per accertare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi devono anche riguardare le zone di stabulazione e produzione dei molluschi bivalvi, nonché il prodotto finale. (12) Inoltre, i controlli ufficiali sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono essere effettuati in modo da accertare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono fra l'altro riguardare le aziende di produzione, il latte crudo al momento della sua raccolta e i prodotti lattiero-caseari trasformati. (13) Per garantire che i prodotti di origine animale importati nella Comunità risultino conformi alla legislazione comunitaria sugli alimenti e sui mangimi e in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 [10], o a condizioni riconosciute dalla Comunità come almeno equivalenti, è opportuno stabilire norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sulle importazioni di tali prodotti. [10] GU L 31 del 1.2.2002, pag. 31. (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11]. [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (15) In conformità del principio di proporzionalità, è necessario e appropriato per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento stabilire norme sulle questioni tecniche connesse coi controlli ufficiali. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti in conformità del terzo comma dell'articolo 5 del trattato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al fine di integrare le norme di cui al regolamento (CE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi.] Esso si applica solo ai controlli ufficiali riguardanti le attività degli operatori del settore alimentare e delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. Il presente regolamento si applica fatte salve le norme in materia di salute degli animali per l'introduzione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano come del caso le definizioni di cui ai seguenti regolamenti: a) regolamento (CE) n. 178/2002, b) regolamento (CE) n. .../... [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi], c) regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari], d) regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale], e) regolamento (CE) n. 1774/2002. 2. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni: a) "veterinario ufficiale" significa un veterinario qualificato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente; b) "veterinario autorizzato" significa un veterinario designato dall'autorità competente affinché effettui per suo conto specifici controlli ufficiali; c) "ausiliario del veterinario ufficiale" o "ausiliario ufficiale" significa un funzionario qualificato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ad assumere tale funzione, nominato dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale; d) "marchiatura sanitaria" significa un marchio applicato dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità indicante il rispetto delle norme di cui al presente regolamento. CAPITOLO II CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STABILIMENTI COMUNITARI Articolo 3 Autorizzazione degli stabilimenti 1. Qualora la legislazione comunitaria o nazionale richieda che gli stabilimenti siano autorizzati, l'autorità competente effettua una visita sul posto. Gli stabilimenti possono essere autorizzati dall'autorità competente soltanto se se ne dimostra il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari] e dagli altri requisiti pertinenti della normativa alimentare. Per gli stabilimenti di recente apertura, l'autorità competente può emettere un'autorizzazione condizionata qualora risulti da una visita sul posto che tutte le norme relative alle infrastrutture e alle attrezzature di cui al presente regolamento sono rispettate. Essa rilascia un'autorizzazione piena soltanto se un'ulteriore visita in loco effettuata entro tre mesi dopo il rilascio dell'autorizzazione condizionata accerta il soddisfacimento degli altri requisiti della legislazione applicabile in materia di alimenti e di mangimi. 2. Gli stabilimenti autorizzati ricevono un numero di riconoscimento cui vanno aggiunti dei codici indicanti i tipi di prodotti d'origine animale fabbricati. Nel caso dei mercati all'ingrosso, il numero di riconoscimento può essere completato da un numero secondario indicante le unità o i raggruppamenti di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale. 3. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti autorizzati e dei loro numeri di riconoscimento. Gli Stati membri rendono disponibili tali elenchi agli altri Stati membri e al pubblico in modo da specificare in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Articolo 4 Carni fresche Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali delle carni fresche siano effettuati in conformità dell'allegato I. A tal fine, 1. i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali devono essere qualificati e ricevere una formazione conforme alla sezione IV del Capitolo 2 dell'Allegato I. 2. In conformità della sezione I.I.1 del Capitolo 1 dell'Allegato I, il veterinario ufficiale svolge i propri compiti di verifica nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, in particolare per quanto riguarda: a) le buone prassi igieniche; b) le procedure basate sui principi HACCP (Analisi di rischio e punti critici di controllo). 3. In conformità della sezione I.I.2 del Capitolo 1 dell'Allegato I e dei requisiti specifici di cui al Capitolo 3 dell'Allegato I, il veterinario ufficiale svolge le ispezioni nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento che immettono sul mercato carni fresche, in particolare per quanto riguarda: a) le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti; b) le ispezioni ante mortem; c) il benessere degli animali; d) le ispezioni post mortem; e) i materiali specifici a rischio e gli altri sottoprodotti di origine animale; e f) le prove di laboratorio. 4. La marchiatura sanitaria delle carcasse degli ungulati domestici, dei mammiferi selvatici d'allevamento diversi dai lagomorfi e della selvaggina in libertà di grosse dimensioni, nonché le mezze carcasse, i quarti e le parti ottenute dal sezionamento delle mezze carcasse in tre pezzi all'ingrosso deve essere effettuata nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina in conformità della sezione I.I.2 del Capitolo 1 dell'Allegato I. Le marchiature sanitarie sono applicate dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità quando i controlli ufficiali non hanno individuato deficienze tali da rendere la carne non idonea al consumo umano. 5. Dopo aver effettuato i controlli previsti ai paragrafi 2 e 3, il veterinario ufficiale adotta le misure adeguate in conformità della sezione I.2.H e della sezione II del Capitolo 1 dell'Allegato I, in particolare per quanto riguarda: a) la comunicazione dei risultati delle ispezioni; b) le decisioni relative alle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti; c) le decisioni riguardanti gli animali vivi; d) le decisioni riguardanti il benessere degli animali; e e) le decisioni riguardanti le carni. 6. Gli ausiliari ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale nei controlli ufficiali effettuati in conformità della sezione I del Capitolo 2 dell'Allegato I. In tal caso, gli ausiliari ufficiali lavorano come parte di un'équipe indipendente. 7. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità del personale sufficiente per effettuare i controlli ufficiali in conformità della sezione I del Capitolo I dell'Allegato I e nel rispetto della frequenza di cui alla sezione II del Capitolo 2 di tale Allegato. 8. L'autorità competente segue un approccio basato sul rischio per valutare il numero del personale che dev'essere presente nella catena di macellazione in ogni macello. Il numero del personale coinvolto dev'essere tale da garantire il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento. 9. Gli Stati membri possono permettere al personale dei macelli di assistere i controlli ufficiali effettuando mansioni specifiche sotto la supervisione del veterinario ufficiale in relazione alla produzione di carne di volatili, lagomorfi, suini da ingrasso e vitelli da ingrasso, in conformità della sezione III del Capitolo 2 dell'Allegato I. 10. Il personale del macello che svolge i compiti di cui al paragrafo 9 deve: a) essere qualificato e ricevere la formazione conforme alla sezione IV.B del Capitolo 2 dell'Allegato I; b) agire indipendentemente dal personale del macello addetto alla produzione; e c) riferire ogni eventuale deficienza al veterinario ufficiale. 11. Possono essere adottate disposizioni in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, per permettere agli Stati membri di estendere le norme del paragrafo 9 alle carni di altri tipi di animali. Articolo 5 Molluschi bivalvi vivi I controlli ufficiali sulla produzione e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi sono effettuati in conformità dell'Allegato II. Articolo 6 Prodotti della pesca I controlli ufficiali sui prodotti della pesca sono effettuati in conformità dell'Allegato III. Articolo 7 Latte crudo e prodotti lattiero-caseari I controlli ufficiali sul latte crudo e i prodotti lattiero-caseari sono effettuati in conformità dell'Allegato IV. CAPITOLO III IMPORTAZIONI Articolo 8 Elenchi dei paesi terzi e parti dei paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di determinati prodotti di origine animale 1. I prodotti di origine animale possono essere importati solo dai paesi terzi o loro parti che figurano in un elenco redatto e aggiornato in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali elenchi possono essere combinati con altri redatti a fini di salute pubblica e degli animali. 2. Nel redigere o aggiornare gli elenchi di cui al paragrafo 1, occorre tener conto in particolare dei seguenti aspetti: a) la legislazione del paese terzo relativamente a: i) prodotti di origine animale; ii) uso di farmaci veterinari, comprese le norme sulla loro proibizione o autorizzazione, la loro distribuzione e immissione sul mercato, e le norme sull'amministrazione e le ispezioni; iii) preparazione e uso di mangimi, comprese le procedure per l'utilizzo di additivi e la preparazione e l'uso di mangimi medicati, nonché la qualità igienica delle materie prime impiegate per la preparazione dei mangimi e del prodotto finale; b) organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi, loro poteri e indipendenza, sorveglianza cui sono sottoposte e autorità da loro detenuta per far rispettare davvero le norme applicabili; c) risorse, compresi i servizi diagnostici, a disposizione delle autorità competenti; d) formazione del personale nell'esecuzione dei controlli ufficiali; e) vastità e funzionamento dei controlli ufficiali sulle importazioni di animali e prodotti di origine animale; f) risultati dei controlli ufficiali effettuati dalla Comunità nel paese terzo, in particolare risultati della valutazione delle autorità competenti, e azioni adottate dalle autorità competenti alla luce di eventuali raccomandazioni rivolte loro in seguito ai controlli ufficiali; g) esistenza e funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controlli basati su priorità; h) se del caso, situazione riguardante la salute degli animali e le procedure per informare la Commissione e gli organismi internazionali competenti dei focolai delle malattie degli animali; i) garanzie che il paese terzo può fornire per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie o di altre equivalenti; j) condizioni igieniche di produzione, fabbricazione, trattamento, immagazzinaggio e spedizione effettivamente applicate ai prodotti di origine animale destinati alla Comunità; k) eventuali esperienze di immissione sul mercato del prodotto dal paese terzo e risultati degli eventuali controlli effettuati sulle importazioni; l) esistenza, attuazione e comunicazione di un programma riconosciuto di controllo delle zoonosi; m) esistenza, attuazione e comunicazione di un programma riconosciuto di controllo dei residui. Articolo 9 Elenchi degli stabilimenti nei paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di determinati prodotti di origine animale 1. I prodotti di origine animale possono essere importati solo dagli stabilimenti dei paesi terzi che figurano negli elenchi redatti e aggiornati in conformità del presente articolo, con le eccezioni di cui al paragrafo 4. 2. Uno stabilimento può essere inserito in un elenco di cui al paragrafo 1 solo se l'autorità competente del paese terzo d'origine garantisce che: a) lo stabilimento rispetta: i) le norme comunitarie pertinenti, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]; o ii) le norme giudicate equivalenti a quelle di cui sopra al momento di aggiungere il paese terzo all'elenco relativo in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1; b) un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo d'origine sorveglia lo stabilimento; e c) il servizio dispone di poteri reali per impedire allo stabilimento di inviare esportazioni verso la Comunità qualora non rispetti le norme di cui alla lettera a). 3. Le autorità competenti dei paesi terzi che figurano negli elenchi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantiscono la redazione, l'aggiornamento e la comunicazione alla Commissione degli elenchi degli stabilimenti da cui determinati prodotti di origine animale possono essere inviati verso la Comunità. 4. In deroga al paragrafo 1, determinati prodotti di origine animale possono essere importati da stabilimenti che non figurano in un elenco di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi: a) quando sia deciso caso per caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le garanzie fornite dal paese terzo riguardo alle importazioni di determinati prodotti di origine animale sono sufficienti per garantire la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2; e b) nei casi elencato all'Allegato V. Articolo 10 Elenchi delle zone di produzione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini dei paesi terzi da cui sono consentite le importazioni 1. I molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere importati solo da zone di produzione figuranti negli elenchi redatti e aggiornati in conformità dell'articolo 9. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate. Tuttavia, i controlli ufficiali relativi alle pectinidae si svolgono in conformità dell'Allegato II, sezione III. 3. Nel redigere gli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene conto in modo particolare delle garanzie fornite dall'autorità competente del paese terzo per quanto riguarda il rispetto delle norme del presente regolamento sulla classificazione e i controlli ufficiali delle zone di produzione. Prima della redazione di tali elenchi è necessaria una visita ispettiva sul posto da parte della Comunità, tranne nei casi in cui: a) il rischio determinato non lo consenta; e b) sia stabilito, nel decidere di aggiungere una particolare zona di produzione a un elenco di cui al paragrafo 1, che altre informazioni indicano che l'autorità competente fornisce le garanzie necessarie. Articolo 11 Elenchi delle navi officina o navi frigorifero e documenti che devono essere firmati dai capitani di tali navi 1. I prodotti della pesca importati da una nave officina o frigorifero battente bandiera di un paese terzo devono provenire da navi figuranti in un elenco redatto e aggiornato in conformità dell'articolo 9. 2. Quando i prodotti della pesca sono importati nella Comunità direttamente da una nave officina o da una nave frigorifero, un documento firmato dal capitano può sostituire il documento previsto all'articolo 15. 3. Le procedure di cui al presente Capitolo non si applicano ai prodotti della pesca freschi approdati nella Comunità direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo. I controlli ufficiali relativi a tali prodotti della pesca si svolgono in conformità dell'Allegato III. Articolo 12 Deroghe all'Articolo 11, paragrafo 2 In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, una nave officina o frigorifero può essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 9, 1. in base a comunicazione congiunta dell'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera e dell'autorità competente di un altro paese terzo cui il paese terzo battente bandiera abbia delegato la responsabilità dell'ispezione della nave, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il paese terzo battente bandiera figura nell'elenco dei paesi terzi redatto in conformità dell'articolo 8 da cui sono consentite le importazioni di prodotti della pesca; b) tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave e destinati al mercato comunitario sono approdati direttamente nel paese terzo battente bandiera; c) l'autorità competente del paese terzo battente bandiera ha ispezionato la nave e la dichiara conforme alle norme comunitarie; e d) l'autorità competente del paese terzo battente bandiera dichiara che ispezionerà la nave regolarmente per garantire che continui a rispettare le norme comunitarie; 2. in base a comunicazione congiunta dell'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera e dell'autorità competente di uno Stato membro cui il paese terzo battente bandiera abbia delegato la responsabilità dell'ispezione della nave, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave e destinati al mercato comunitario sono approdati direttamente nello Stato membro; b) l'autorità competente dello Stato membro ha ispezionato la nave e la dichiara conforme alle norme comunitarie; e c) l'autorità competente dello Stato membro ispezionerà la nave regolarmente per garantire che continui a rispettare le norme comunitarie; 3. possono essere stabilite norme dettagliate per l'attuazione del presente articolo in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Articolo 13 Notifica degli elenchi di stabilimenti, zone di produzione e navi officina e frigorifero da cui sono consentite determinate importazioni 1. La Commissione invia ai punti di contatto designati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento notifiche regolari in merito agli elenchi nuovi o aggiornati, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, ricevuti dalle autorità competenti dei paesi terzi in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3. Se nessuno Stato membro solleva obiezioni sugli elenchi nuovi o aggiornati entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica della Commissione, sono autorizzate le importazioni dagli stabilimenti o dalle navi figuranti su tali elenchi dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui la Commissione rende pubblici gli elenchi stessi. 2. Se, in seguito alla notifica di cui al paragrafo 1, almeno uno Stato membro presenta osservazioni scritte, o qualora la Commissione ritenga necessaria una modifica dell'elenco alla luce di informazioni pertinenti come le relazioni d'ispezione comunitaria o una comunicazione in base al sistema di allarme rapido, essa ne informa tutti gli Stati membri e inserisce il punto all'ordine del giorno della successiva riunione della sezione competente del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali affinché adotti una decisione, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Articolo 14 Elenchi aggiornati delle importazioni La Commissione provvede affinché siano disponibili al pubblico versioni aggiornate di tutti gli elenchi previsti agli articoli 8 paragrafo 1, 9 paragrafo 1, 10 paragrafo 1 e 11 paragrafo 1. Articolo 15 Documenti 1. Un documento conforme ai requisiti di cui all'Allegato VI deve accompagnare le partite di prodotti di origine animale importate nella Comunità. 2. Il documento certifica che il prodotto rispetta: a) i requisiti previsti per tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari] e del regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] o disposizioni equivalenti a tali requisiti; e b) le condizione specifiche d'importazione stabilite in conformità dell'articolo 19. 3. I documenti possono contenere i particolari previsti in base ad altre normative comunitarie sulle questioni riguardanti la salute pubblica e degli animali. 4. Possono essere stabilite esenzioni dal paragrafo 1 in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, se è possibile ottenere in altro modo le garanzie di cui al paragrafo 2. cAPITOLO iv ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA Articolo 16 Flessibilità 1. Gli Stati membri possono adottare norme nazionali che adattano le norme di cui all'Allegato I, purché le norme nazionali non compromettano gli obiettivi del presente regolamento, e: a) consentano di continuare a utilizzare i metodi tradizionali in tutte le fasi di produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o b) tengano conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare: i) che hanno una produzione limitata; o ii) situate in regioni che presentano limiti geografici particolari. 2. Le norme nazionali di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i seguenti temi dell'Allegato I: a) le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui alla sezione I.2.A dell'Allegato I e alla sezione II.B dell'Allegato I; e b) la presenza dell'autorità competente in base all'analisi del rischio come previsto alla sezione II.2 del Capitolo II dell'Allegato I. 3. Uno Stato membro che desideri adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 1 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. La comunicazione: a) contiene una descrizione dettagliata delle norme che lo Stato membro ritiene debbano essere adattate e la natura dell'adattamento richiesto; b) descrive lo stabilimento interessato; c) illustra i motivi dell'adattamento compreso, ove opportuno, un sommario: i) dell'analisi del rischio effettuata; e ii) delle misure da adottarsi per assicurare che l'adattamento non comprometta gli obiettivi del presente regolamento; d) fornisce qualsiasi altra informazione utile. 4. Gli altri Stati membri hanno tre mesi di tempo dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 3 per inviare le proprie osservazioni scritte alla Commissione. La Commissione può - e, allorché riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve - consultare gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, se le misure contemplate possano essere attuate con le eventuali modifiche necessarie. Se del caso la Commissione può proporre l'adozione di misure generali con gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e relative alle questioni di cui al paragrafo 2, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 5. Uno Stato membro può adottare norme nazionali volte ad adattare i requisiti dell'Allegato I soltanto: a) in conformità di una decisione adottata a norma del paragrafo 4, ovvero b) se, un mese dopo lo scadere del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione non ha informato lo Stato membro: i) di aver ricevuto osservazioni scritte da altri Stati membri; o ii) di voler proporre l'adozione di una decisione di cui alla lettera a). Articolo 17 Modifica degli Allegati, modalità d'applicazione e misure transitorie Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e, se del caso, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare: 1. gli Allegati I-IV possono essere modificati o integrati al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico; 2. possono essere adottate le modalità d'applicazione necessarie per assicurare un'esecuzione uniforme del presente regolamento; 3. possono essere stabilite misure transitorie. Articolo 18 Decisioni specifiche Le modalità d'applicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, possono specificare in particolare: 1. controlli per valutare l'efficienza degli operatori del settore alimentare e del loro personale; 2. il metodo di comunicazione dei risultati delle ispezioni; 3. i criteri per determinare quando, sulla base di un'analisi di rischio, non sia necessaria la presenza del veterinario ufficiale nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina durante tutta l'ispezione ante e post mortem; 4. le norme concernenti il contenuto degli esami per i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali; 5. i criteri microbiologici per il controllo dei processi in relazione all'igiene negli stabilimenti; 6. le procedure alternative, le analisi sierologiche o altre prove di laboratorio che forniscono garanzie almeno equivalenti alle procedure specifiche di ispezione post mortem descritte all'Allegato I, sezione IV, e possono pertanto sostituirle, se l'autorità competente decide in questo senso; 7. le circostanze in cui alcune procedure specifiche d'ispezione post mortem di cui all'Allegato I, sezione IV, non sono necessarie, a seconda dell'azienda, della regione o del paese d'origine e in base ai principi dell'analisi del rischio; 8. le norme per le prove di laboratorio; 9. il trattamento mediante il freddo cui sottoporre la carne in relazione a cisticercosi e trichinosi; 10. le condizioni alle quali le aziende e le regioni possono essere certificate come ufficialmente esenti dal cisticerco e dalle trichine; 11. i metodi da impiegare per esaminare le condizioni di cui all'Allegato I, sezione IV, Capitolo IX; 12. per i suini da ingrasso, i criteri relativi alla sistemazione controllata e ai sistemi integrati di produzione; 13. i criteri per la classificazione delle zone di produzione e stabulazione per i molluschi bivalvi vivi, in cooperazione col Laboratorio comunitario di riferimento, compresi: a) valori limite e metodi di analisi per le biotossine marine, b) procedure di analisi virologica e norme virologiche e c) piani di campionamento e i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei criteri; 14. le norme dettagliate per l'attuazione degli articoli 11 e 12; 15. i criteri organolettici per la valutazione di freschezza dei prodotti della pesca; 16. i limiti analitici, i metodi di analisi e i piani di campionamento per i controlli ufficiali sui prodotti della pesca di cui all'Allegato III, anche per quanto riguarda i parassiti e i contaminanti ambientali; 17. il metodo mediante il quale la Commissione renderà pubblici gli elenchi dei paesi terzi e degli stabilimenti di tali paesi in conformità degli articoli 8, 9, 10 e 11; 18. i modelli dei documenti e i criteri per l'uso dei documenti elettronici; 19. i criteri per determinare il rischio presentato da particolari prodotti di origine animale importati nella Comunità; 20. le condizioni speciali d'importazione per particolari prodotti di origine animale, tenuto conto dei rischi associati, delle informazioni fornite dai paesi terzi interessati e, ove necessario, dei risultati dei controlli comunitari effettuati in tali paesi terzi. Le condizioni speciali d'importazione possono essere definite per un singolo prodotto o per un gruppo di prodotti di origine animale. Esse possono applicarsi a un singolo paese terzo, ad alcune sue regioni o a un gruppo di paesi terzi; e 21. le condizioni che regolano le importazioni di prodotti di origine animale da un paese terzo o sua regione in base all'attuazione di un accordo di equivalenza, o di una verifica soddisfacente, che riconosca che le misure applicate in tale paese terzo o sua regione offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, se il paese terzo fornisce prove obiettive al riguardo. Articolo 19 Procedura di regolamentazione 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. 2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. cAPITOLO v DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20Entrata in vigore e applicabilitàIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica [insert dd/mm/yyyy] [12]. [12] Il presente regolamento deve avere la stessa data di applicazione degli altri testi giuridici che fanno parte della cosiddetta rifusione della legislazione in materia d'igiene. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I CARNI FRESCHE Il presente Allegato si applica ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e ai laboratori di sezionamento. Capitolo 1 Tipo di controlli e decisioni ad essi conseguenti I. COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE I.1 Verifiche del veterinario ufficiale Il veterinario ufficiale effettua verifiche negli stabilimenti di produzione delle carni al fine di controllare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme di cui al regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari], al regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] e al regolamento (CE) n. .../... [recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano], e che abbiano conseguentemente adottato tutte le misure necessarie per garantire buone prassi igieniche e carni sicure. Tali verifiche comprendono: A. Verifiche delle buone prassi igieniche Si tratta di controlli atti a verificare la costante osservanza delle procedure dell'operatore del settore alimentare per quanto riguarda almeno: a) concezione e manutenzione della struttura e delle attrezzature dello stabilimento; b) igiene dello stabilimento, compresa l'igiene prima, durante e dopo le operazioni; c) igiene personale; d) formazione in materia di igiene e procedure di lavoro; e) controllo degli organismi nocivi; f) controllo della qualità dell'acqua; g) controllo della temperatura; h) controllo delle carni che arrivano allo stabilimento e che ne escono; i) raccolta, trasporto, immagazzinaggio, trattamento, trasformazione e uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compresi i materiali specifici a rischio, per cui è responsabile l'operatore del settore alimentare. B. Verifiche delle procedure basate sui principi dell'Analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) Tali verifiche si effettuano per accertare la costante e corretta applicazione dei principi HACCP, nonché se le procedure HACCP garantiscono: 1. che gli animali avviati alla macellazione: a) siano adeguatamente identificati; b) siano accompagnati dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza degli animali; c) abbiano la pelle o il vello in condizioni tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione; d) siano di aspetto sano; e) siano stati trasportati e trattati in modo conforme alle norme comunitarie sul benessere degli animali; 2. nella misura del possibile, che le carni, al termine del processo di macellazione: a) siano conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla legislazione comunitaria, compresi i parametri igienici e i pertinenti criteri relativi agli agenti patogeni; b) non contengano residui chimici superiori ai livelli stabiliti dalle normative comunitarie; c) non contengano residui di sostanze proibite dalla legislazione comunitaria; d) non contengano agenti contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria; e) non presentino rischi fisici, ad es. corpi estranei; f) non presentino anormalità o alterazioni pato-fisiologiche, per cui occorre portare all'attenzione del veterinario ufficiale le carcasse o le carni che contengano tali anormalità o alterazioni; g) non presentino contaminazione fecale o di altro tipo; h) non contengano materiali specifici a rischio, tranne quando stabilito dalla legislazione comunitaria e siano state prodotte in conformità della legislazione comunitaria riguardante le encefalopatie spongiformi trasmissibili; i) siano conformi alle norme comunitarie relative alla rintracciabilità delle carni. C. Verifiche dell'uso di guide Laddove l'operatore del settore alimentare, per conformarsi alle norme comunitarie o nazionali, ricorra a guide di buone prassi comunitarie o nazionali, dev'essere verificato il corretto uso di tali guide. D. Esecuzione delle verifiche Occorre prestare particolare attenzione nell'esecuzione delle verifiche previste dal presente Capitolo per quanto riguarda: a) la sorveglianza delle attività effettuate dal personale dello stabilimento su base permanente e in tutte le fasi del processo di macellazione e di sezionamento; il veterinario ufficiale può effettuare controlli di efficienza per accertare la conformità del lavoro svolto dal personale dello stabilimento ai criteri specifici stabiliti dall'autorità competente; se del caso, sono adottate norme dettagliate riguardanti i controlli di efficienza, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2; b) la verifica di tutti i pertinenti registri dell'operatore del settore alimentare; c) il prelievo di campioni per analisi di laboratorio qualora lo si ritenga necessario; d) la documentazione degli elementi considerati e dei risultati della verifica. I.2 Ispezioni effettuate dal veterinario ufficiale I risultati delle verifiche effettuate secondo la sezione I.1 sono esaminati dal veterinario ufficiale nello svolgimento delle ispezioni e influenzano, se opportuno, il modo in cui vengono svolte. Le ispezioni comprendono quanto segue: A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti 1. Le informazioni pertinenti contenute nei registri dell'azienda di provenienza degli animali, che devono essere resi disponibili dall'operatore dell'azienda a norma del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari], sono controllate e analizzate dal veterinario ufficiale prima della macellazione degli animali. Di queste informazioni fanno parte almeno: a) la situazione dell'azienda di provenienza o la situazione regionale riguardante la salute degli animali; b) le condizioni di salute degli animali; c) dati relativi ai farmaci veterinari somministrati o ad altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali durante l'allevamento (fino ai sei mesi precedenti la data dell'ispezione), date delle somministrazioni o dei trattamenti e periodi di attesa. I dati devono essere forniti solo per i farmaci veterinari con un periodo di attesa superiore a zero o per quelli che possono avere un effetto sull'individuazione delle malattie animali; d) malattie pregresse che potrebbero aver inciso sulla sicurezza delle carni; e) i risultati, se utili ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate sui campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati per diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campionamenti effettuati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui; f) le pertinenti relazioni dei macelli relative ai risultati degli esami ante e post mortem sugli animali della stessa azienda di provenienza; g) i dati relativi alla produzione; h) nome e indirizzo del veterinario privato che normalmente assiste l'operatore dell'azienda di provenienza; e i) il nome del veterinario ufficiale/dell'ufficio veterinario responsabile. 2. In conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, occorre stabilire quanto segue: a) norme riguardanti il modo in cui formulare e proporre le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti; b) il modulo tipo di dichiarazione relativa alle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti, che dev'essere firmato dai produttori primari. 3. Nell'effettuare le ispezioni ante e post mortem, il veterinario ufficiale deve tener conto dei risultati documentati dei controlli e dell'analisi delle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti. 4. Nell'eseguire le ispezioni, il veterinario ufficiale deve tener conto dei certificati ufficiali che accompagnano gli animali e delle eventuali dichiarazioni dei veterinari che effettuano i controlli a livello della produzione primaria, compresi i veterinari ufficiali e quelli autorizzati che partecipano a un sistema di rete di sorveglianza, come previsto all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE [13]. [13] GU P 121 del 29.7.1964, pag. 1977. 5. Quando gli operatori del settore alimentare nella catena di produzione degli alimenti adottano misure aggiuntive per garantire la sicurezza degli alimenti mediante sistemi integrati, sistemi privati di controllo, certificazioni conferite da una terza parte indipendente o altri sistemi, e quando tali misure sono documentate e gli animali sottoposti a tali meccanismi chiaramente identificabili, il veterinario ufficiale può tenerne conto nell'effettuare le ispezioni e nel verificare le procedure HACCP. B. Ispezioni ante mortem (le seguenti norme non si applicano alla selvaggina in libertà). 1. Prima della macellazione, tutti gli animali sono sottoposti a un'ispezione ante mortem da parte del veterinario ufficiale. L'ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall'arrivo al macello, e meno di 24 ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale può richiedere in qualunque momento ulteriori ispezioni. 2. L'ispezione deve in particolare permettere di accertare: a) se sono state rispettate le norme relative all'identificazione degli animali; b) che il benessere degli animali non sia stato compromesso; c) che la pelle o il vello siano in condizioni tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione; d) se sussistono condizioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o animale, con particolare attenzione per l'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e di altre malattie soggette a obbligo di notifica. 3. Al macello il veterinario ufficiale esegue anche un'ispezione clinica di tutti gli animali che l'operatore del settore alimentare o gli ausiliari ufficiali abbiano eventualmente scartato in quanto non idonei alla macellazione. 4. Quando disposto dal presente regolamento, parte dell'ispezione ante mortem può essere svolta nell'azienda di provenienza degli animali. 5. In caso di macellazione d'emergenza al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello esamina il certificato, emesso dal veterinario in conformità del regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. C. Benessere degli animali Il veterinario ufficiale verifica la conformità alle norme comunitarie e nazionali relative al benessere degli animali, comprese le norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto. D. Ispezione post mortem 1. La carcassa e le frattaglie che l'accompagnano sono immediatamente sottoposte a un'ispezione visiva post mortem. Tutte le superfici esterne devono essere esaminate; a tale scopo potrebbero essere necessarie una minima manipolazione della carcassa e/o delle frattaglie e/o speciali attrezzature tecniche. Occorre prestare un'attenzione particolare all'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE e di altre malattie soggette a obbligo di notifica. La velocità della catena di macellazione e il personale adibito alle ispezioni devono essere tali da consentire controlli adeguati. A seconda della specie cui appartiene l'animale, del tipo di azienda o del paese o regione di provenienza, nonché in funzione dei principi dell'analisi di rischio, è prevista una palpazione supplementare, oppure incisioni o prove di laboratorio, come indicato al Capitolo 3. 2. Ove ciò sia ritenuto necessario per giungere a una diagnosi definitiva, oppure per individuare la presenza di una malattia degli animali o un eccesso di residui chimici o una non conformità rispetto ai criteri microbiologici, vengono effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, nonché prove di laboratorio. 3. Ai fini dell'ispezione post mortem, le carcasse dei solipedi domestici, dei bovini di età superiore ai sei mesi e dei suini domestici di età superiore alle quattro settimane sono tagliate a metà longitudinalmente lungo la colonna vertebrale. Se ciò risulta necessario per l'ispezione, il veterinario ufficiale può disporre il taglio longitudinale di qualunque testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto del progresso tecnologico o di situazioni sanitarie specifiche, l'autorità competente può autorizzare la presentazione all'ispezione di carcasse di solipedi domestici, bovini di età superiore ai sei mesi e suini domestici di età superiore alle quattro settimane non tagliate a metà. 4. Durante l'ispezione sono adottate opportune precauzioni per garantire che la contaminazione della carne dovuta a operazioni come la palpazione, il taglio o l'incisione sia ridotta al minimo. 5. Procedure alternative, analisi sierologiche o altre prove di laboratorio possono, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sostituire le specifiche procedure ispettive post mortem di cui al Capitolo 3, purché diano garanzie almeno equivalenti. L'autorità competente deve essere d'accordo col ricorso a tali procedure. 6. Nel caso della macellazione d'emergenza, la carcassa è sottoposta quanto prima a un'ispezione post mortem, in conformità dei punti da 1 a 5, prima di essere dichiarata idonea al consumo umano. E. Materiali specifici a rischio (SRM) In conformità delle specifiche norme comunitarie in materia di SRM, le operazioni di rimozione, separazione, colorazione e, se del caso, marchiatura degli SRM devono essere controllate dal veterinario ufficiale. Questi garantisce l'adozione, da parte dell'operatore del settore alimentare, di tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione delle carni con SRM durante la macellazione (compreso lo stordimento) e la rimozione dei materiali specifichi a rischio. F. Prove di laboratorio e studi di base sugli agenti patogeni 1. Nel contesto di: a) monitoraggio ufficiale delle zoonosi, compresi Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli producente verotossina e ceppi batterici multiresistenti; b) prove di laboratorio per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 [14]; [14] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. c) rilevazione di sostanze o prodotti non autorizzati, controllo delle sostanze regolamentate e in particolare nel contesto dei piani di monitoraggio per l'individuazione dei residui o sostanze di cui al Capitolo II della direttiva 96/23/CE [15]; [15] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. d) individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE e di altre malattie soggette a obbligo di notifica; e) prove di laboratorio su animali ritenuti sospetti dal veterinario ufficiale, o prove di laboratorio effettuate affinché questi possa arrivare a una diagnosi definitiva; il veterinario ufficiale effettua il prelievo dei campioni e garantisce l'individuazione, il trattamento e l'invio dei campioni al laboratorio competente in conformità delle pertinenti specifiche, tenendo conto di altre norme comunitarie nei settori delle zoonosi, delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e dei residui. 2. Se necessario, sono adottate norme dettagliate riguardanti le prove di laboratorio, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, comprese norme specifiche per studi di base su Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli producente verotossina e ceppi batterici multiresistenti. G. Marchiatura sanitaria e d'identificazione 1. Le carni degli ungulati domestici, dei mammiferi selvatici d'allevamento diversi dai lagomorfi e della selvaggina in libertà di grosse dimensioni devono essere marchiate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. Una volta completata l'ispezione post mortem, le carcasse, mezze carcasse, i quarti e le carcasse tagliate in tre parti sono sottoposti a marchiatura sanitaria mediante un marchio impresso con l'inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna, in modo da garantire la facile individuazione del numero dello stabilimento. 2. Ai fini della marchiatura sanitaria e d'identificazione, il veterinario ufficiale deve sorvegliare: a) la marchiatura sanitaria; b) i marchi e il materiale per la confezione, se marchiato conformemente alla presente sezione. 3. Tranne il caso della selvaggina in libertà, la marchiatura sanitaria può essere apposta soltanto qualora l'animale da cui è ottenuta la carne sia stato sottoposto a ispezione ante mortem dal veterinario ufficiale e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui al presente regolamento. Tuttavia, la marchiatura sanitaria può essere apposta prima che siano disponibili i risultati dell'eventuale esame della trichinosi, se il veterinario ufficiale accerta che la carne dell'animale esaminato può essere immessa sul mercato solo se i risultati saranno soddisfacenti. 4. La marchiatura sanitaria dev'essere: a) o un marchio ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili: i) sulla parte superiore, la sigla del paese di spedizione in lettere maiuscole: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - A - P - FIN - S - UK, seguita dal numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento, ii) sulla parte inferiore, una delle seguenti sigle: CE, EC, EF, EG, EK o EY; b) o un marchio ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili: i) sulla parte superiore, il nome del paese di spedizione in lettere maiuscole; ii) al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento; iii) sulla parte inferiore, una delle seguenti sigle: CE, EC, EF, EG, EK, EY. L'altezza deve essere pari ad almeno 0,8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. La marchiatura sanitaria può, inoltre, indicare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione delle carni. Le dimensioni e i caratteri del marchio possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti e porcellini. 5. Le carcasse devono essere marchiate con inchiostro o a fuoco in conformità del punto 4: a) quelle che pesano più di 65 kg devono essere marchiate su ciascuna mezza carcassa, almeno in corrispondenza dei seguenti punti: superficie esterna delle cosce, lombi, schiena, petto e spalla; b) le carcasse di agnelli, capretti e porcellini devono recare almeno due bollature, una su ciascuna parte della carcassa, sulla spalla o sulla superficie esterna delle cosce; c) le altre carcasse sono marchiate almeno in quattro punti, sulla spalla e sulla superficie esterna delle cosce. Tuttavia, nel caso delle carcasse di agnelli, capretti e porcellini, la marchiatura sanitaria può avvenire sotto forma di etichetta o cartellino monouso. 6. Il fegato dei bovini, dei suini e dei solipedi è marchiato a fuoco in conformità del punto 4. 7. Tutti gli altri sottoprodotti della macellazione idonei al consumo umano sono immediatamente marchiati in conformità del punto 4, direttamente sul prodotto o sulla confezione o l'imballaggio. Il marchio di cui al punto 4 dev'essere applicato su un'etichetta fissata alla confezione o all'imballaggio o stampata sullo stesso. 8. L'imballaggio dev'essere sempre marchiato in conformità del punto 9. 9. Le carni sezionate e imballate e le frattaglie imballate di cui ai punti 6 e 7 devono recare una marchiatura sanitaria in conformità del punto 4. La marchiatura è applicata a un'etichetta fissata all'imballaggio o stampata sull'imballaggio in modo da essere distrutta quando questo viene aperto. La mancata distruzione della marchiatura è tollerata soltanto quando all'atto dell'apertura è l'imballaggio a venire distrutto. Tuttavia, quando la confezione soddisfa tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, l'etichetta può essere attaccata alla confezione. 10. Quando la carne fresca è confezionata in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta ai consumatori si applicano i punti 7 e 9. Le norme relative alle dimensioni contenute al punto 4 non devono essere necessariamente applicate alla marchiatura di cui al presente punto. Se la carne è reimballata in uno stabilimento diverso da quello in cui è stata originariamente confezionata, la confezione deve recare la marchiatura sanitaria del laboratorio di sezionamento in cui è stata originariamente confezionata, mentre l'imballaggio deve recare la marchiatura sanitaria del centro di imballaggio. 11. Le carni dei solipedi e i relativi imballaggi devono recare una marchiatura speciale da definire a norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 12. I colori utilizzati per la marchiatura sanitaria sono quelli elencati nella legislazione comunitaria sulle sostanze coloranti per uso alimentare. 13. Le marchiature sanitarie non possono essere rimosse se la carne non è ulteriormente lavorata in un altro stabilimento autorizzato, nel quale il marchio originario viene sostituito dal numero distintivo dello stabilimento. H. Comunicazione dei risultati delle ispezioni 1. Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati delle ispezioni. Se dall'ispezione emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana o animale, oppure una situazione che compromette il benessere degli animali, le relative informazioni vengono comunicate: a) all'operatore dello stabilimento interessato; b) all'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali o della zona di caccia; c) al veterinario che normalmente assiste l'azienda di provenienza; e d) alla persona responsabile dell'azienda di provenienza. Tuttavia, qualora vi sia la necessità di trovare le prove della mancata osservanza delle buone prassi veterinarie o dell'uso illegale di sostanze farmaceutiche, i risultati ufficiali non vengono comunicati al veterinario privato, né alla persona responsabile dell'azienda. Il veterinario ufficiale può decidere di non comunicare talune informazioni se non riguardano una persona specifica. Una volta effettuata la comunicazione, le persone responsabili nelle rispettive sfere di competenza sono tenute ad adottare misure atte a rimediare alla situazione. 2. I risultati delle ispezioni e delle analisi devono essere comunicati alle pertinenti basi di dati. 3. Se gli animali interessati sono stati allevati in un altro Stato membro o in un paese terzo, l'individuazione di una malattia o di una condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana o animale, oppure di una situazione che compromette il benessere degli animali, dev'essere comunicata all'operatore dello stabilimento di produzione delle carni e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento. Lo stabilimento di produzione delle carni informa la Commissione qualora gli animali interessati siano stati allevati in un paese terzo. 4. Se il veterinario ufficiale, effettuando le ispezioni ante o post mortem o qualunque altro tipo di attività ispettiva, sospetta la presenza di un agente infettivo indicato all'elenco A dell'UIE, informa immediatamente l'autorità centrale competente. Egli adotta tutte le necessarie misure e precauzioni per prevenire il possibile diffondersi dell'agente infettivo, compresa la chiusura dello stabilimento con interdizione di ogni ulteriore movimento verso o in provenienza dai suoi locali fino a che non sia stata confermata l'assenza dell'agente o non siano state messe in atto tutte le restrizioni e le misure necessarie. 5. Se del caso, è necessario adottare norme dettagliate riguardanti la comunicazione dei risultati delle ispezioni, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. II. DECISIONI IN CONSEGUENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI Se dai controlli ufficiali risultano deficienze, inadempienze o irregolarità, vengono adottate le misure opportune, fra cui: A. Decisioni successive alle verifiche delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP 1. Se la verifica delle buone prassi igieniche o delle procedure HACCP rileva un'inadempienza, il veterinario ufficiale si accerta che l'operatore del settore alimentare riveda immediatamente i procedimenti di controllo, scopra le cause se ciò è possibile, rimedi alle inadempienze e impedisca che si ripetano. A seconda della natura del problema, il veterinario ufficiale può adottare alcuni provvedimenti, ad esempio il rallentamento del processo. 2. Qualora la verifica delle buone prassi igieniche o delle procedure HACCP o altre indagini rivelino che potrebbero essere immesse sul mercato carni che, in base alla sezione II.E, sono da considerarsi non idonee al consumo umano, e qualora l'operatore del settore alimentare ometta di adattare immediatamente le procedure, il processo di macellazione o sezionamento è arrestato, per riprendere soltanto quando il veterinario ufficiale abbia accertato che la situazione è sotto controllo. Una procedura simile è applicata, qualora il veterinario ufficiale lo ritenga necessario, anche nel caso in cui un'inadempienza si verifichi ripetutamente. 3. Se del caso, il veterinario ufficiale dispone il richiamo, un ulteriore esame e, se necessario, il ritiro e/o la distruzione delle carni. 4. Quando il processo debba essere interrotto ripetutamente e l'operatore del settore alimentare non risulti in grado di impedire il ripetersi degli inconvenienti, l'autorità competente avvia la procedura di ritiro dell'autorizzazione concessa allo stabilimento. B. Decisioni relative alle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti 1. Gli animali privi di informazioni riguardanti la sicurezza alimentare contenute nei registri dell'azienda di provenienza non sono ammessi alla macellazione. Qualora gli animali siano già al macello, vengono abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano, fatte salve le norme specifiche che disciplinano i controlli veterinari nel commercio intracomunitario. 2. In caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, gli animali possono essere macellati anche se non sono state fornite le informazioni relative alla catena di produzione degli alimenti. Devono però essere fornite tutte le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui necessiti il veterinario ufficiale ai fini di un'appropriata ispezione post mortem prima che la carcassa possa essere ammessa al consumo umano. In attesa di un giudizio definitivo, la carcassa e le relative frattaglie devono essere conservate separatamente dalle altre carni. Queste norme valgono anche in caso di macellazione di emergenza fuori dal macello. 3. Quando i registri, la documentazione e le altre informazioni che accompagnano gli animali indicano che: a) gli animali provengono da un'azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale; b) le norme relative all'uso di farmaci veterinari non sono state rispettate; c) sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o animale; gli animali non sono ammessi alla macellazione, a meno che non siano seguite procedure introdotte in base alla legislazione comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana o animale. Se gli animali sono già al macello, devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se del caso si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute umana e animale. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza. 4. Qualora l'autorità competente rilevi che i dati, la documentazione e le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione effettiva presso l'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il veterinario ufficiale, l'autorità stessa interviene nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali e di ogni altra persona coinvolta, in particolare effettuando controlli aggiuntivi. I costi dei controlli aggiuntivi sono a carico dell'operatore dell'azienda di provenienza o delle altre persone coinvolte. C. Decisioni riguardanti gli animali vivi 1. Gli animali non identificati correttamente non sono ammessi alla macellazione e devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza. 2. In caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono essere macellati anche se non sono state fornite le informazioni necessarie sulla loro identità; dette informazioni devono però essere fornite prima che la carcassa sia ammessa al consumo umano. Queste norme valgono anche nel caso della macellazione di emergenza di cavalli fuori dal macello. 3. Gli animali la cui pelle o vello sia in condizioni tali da presentare un maggiore rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione non possono essere macellati ai fini del consumo umano. 4. Gli animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che portano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia non possono essere macellati ai fini del consumo umano. Tali animali devono essere abbattuti separatamente, in condizioni tali da impedire la contaminazione di altri animali o carcasse, e dichiarati non idonei al consumo umano. 5. La macellazione degli animali sospettati di essere affetti da una malattia o condizione che può incidere negativamente sulla salute umana o animale deve essere differita. Detti animali devono essere sottoposti a un esame dettagliato al fine di stabilire una diagnosi. Quando l'ispezione post mortem è necessaria ai fini della diagnosi, il veterinario ufficiale può decidere che gli animali in questione siano sottoposti a un'ispezione post mortem completata, se necessario, da campionamento ed esami di laboratorio. Gli animali sono macellati separatamente o al termine della macellazione normale, con tutte le precauzioni necessarie per evitare un'eventuale contaminazione delle altre carni. 6. Nel caso degli animali che potrebbero presentare residui di farmaci veterinari eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite dalla stessa, vanno adottate le misure di cui al Capitolo V della direttiva 96/23/CE. 7. Il trattamento di animali nell'ambito di un regime specifico di eradicazione o di controllo di una determinata malattia, incluse la brucellosi o la tubercolosi o altri agenti zoonotici, deve essere effettuato sotto il controllo diretto del veterinario ufficiale e nelle condizioni imposte da quest'ultimo; l'autorità competente determina le misure e le condizioni in base alle quali tali animali possono essere macellati. Gli animali devono essere macellati in modo da evitare la contaminazione di altri animali e/o delle carni di altri animali. 8. Una volta che gli animali sono arrivati entro il perimetro del macello, non possono lasciarlo vivi, tranne i casi di grave guasto degli impianti. In tali circostanze sono consentiti soltanto i movimenti diretti verso un altro macello. D. Decisioni riguardanti il benessere degli animali 1. In caso di mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, il veterinario ufficiale si accerta che l'operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi di tale mancanza. A seconda della natura dell'inadempienza, il veterinario ufficiale può adottare alcuni provvedimenti, come il rallentamento o l'interruzione del processo di macellazione. Se del caso, il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti. 2. Qualora rilevi il mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto, il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità della pertinente legislazione comunitaria. E. Decisioni riguardanti le carni Sono dichiarati non idonei al consumo umano: a) le carni di animali che non sono stati sottoposti a ispezione ante mortem, eccezion fatta per la selvaggina in libertà; b) le carni degli animali le cui frattaglie non siano state sottoposte a ispezione post mortem, salvo diversa disposizione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche per i prodotti alimentari di origine animale]; c) le carni degli animali morti prima della macellazione, nati morti, abortiti o macellati prima dei 7 giorni di età; d) le carni risultanti da rifilatura dei punti di dissanguamento; e) le carni degli animali affetti da una malattia di cui all'elenco A o, se del caso, all'elenco B dell'UIE, tranne quando altrimenti disposto al Capitolo 3; f) le carni degli animali affetti da una malattia generalizzata, da setticemia, piemia, tossiemia o viremia; g) le carni non conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla legislazione comunitaria; h) le carni su cui sia stata rilevata un'infestazione parassitaria, tranne quando altrimenti disposto al Capitolo 3; i) le carni che contengono residui o agenti contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per tali livelli superiori, se del caso, si effettuano ulteriori analisi; j) fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria, le carni o carcasse di animali contenenti residui di sostanze proibite a norma della legislazione comunitaria e tutte le carni di animali trattati con tali sostanze; k) il fegato e i reni di animali di età superiore a due anni originari di regioni nelle quali l'esecuzione dei programmi approvati conformemente all'articolo 5 della direttiva 96/23/CE ha permesso di constatare la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente; l) le carni trattate illegalmente con sostanze decontaminanti; m) le carni trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o raggi UV; n) le carni contenenti corpi estranei, eccezion fatta per la selvaggina in libertà qualora si tratti di materiale utilizzato per cacciare l'animale; o) le carni che superano i livelli massimi consentiti di radioattività stabiliti dalla legislazione comunitaria; p) le carni che presentano alterazioni fisiopatologiche, anomalie nella consistenza, un dissanguamento insufficiente o anomalie organolettiche, in particolare le carni che presentino intenso odore sessuale, oppure le carni di animali deperiti; q) le carni contenenti materiali specifici a rischio, tranne nei casi previsti dalla legislazione comunitaria; r) le carni sporche o che presentano una contaminazione fecale o di altro tipo; s) il sangue di un animale la cui carcassa sia stata dichiarata non idonea al consumo umano conformemente alle lettere da a) ad r), nonché il sangue contaminato dal contenuto dello stomaco o da qualsiasi altra sostanza; t) tutte le carni che, secondo il parere del veterinario ufficiale emesso dopo esame di tutte le informazioni pertinenti, possono costituire un pericolo per la salute umana o animale o per qualunque altro motivo non idonee al consumo umano. Capitolo 2 Responsabilità e frequenza dei controlli ufficiali I. IL GRUPPO D'ISPEZIONE Nell'effettuazione dei controlli ufficiali, il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari ufficiali operanti sotto la sua autorità e responsabilità. Gli ausiliari ufficiali possono svolgere le seguenti mansioni: a) raccogliere informazioni relative alle buone prassi igieniche e alle procedure HACCP; b) prestare assistenza nel corso delle ispezioni ante mortem presso il macello o presso l'azienda di provenienza. In tal caso, il ruolo dell'ausiliario ufficiale consiste nell'effettuare una prima osservazione degli animali e in mansioni di carattere esclusivamente pratico; c) controlli relativi al benessere degli animali; d) ispezioni post mortem, purché il veterinario ufficiale sorvegli il lavoro degli ausiliari ufficiali; e) controlli su rimozione, separazione, colorazione e, se del caso, marchiatura del materiale specifico a rischio; f) controlli delle carni sezionate e immagazzinate; g) prelievo dei campioni; e h) ispezione e controllo degli stabilimenti, dei mezzi di trasporto. II. FREQUENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI 1. L'autorità competente garantisce un'adeguata vigilanza ufficiale degli stabilimenti di produzione delle carni. La natura e intensità della vigilanza ufficiale si basa su una valutazione regolare dei rischi riguardanti la salute umana e animale, degli aspetti connessi col benessere degli animali e con l'adeguatezza del prodotto a seconda di specie e categoria degli animali macellati, nonché del tipo di procedimento e dell'operatore del settore alimentare interessato. Nel calcolo del personale responsabile della catena di macellazione dev'essere seguito all'occorrenza un approccio scientifico. Il numero del personale ufficiale coinvolto dev'essere tale da consentire il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento. 2. Occorre assicurarsi che nei macelli sia presente almeno un veterinario ufficiale nel corso dell'ispezione ante mortem e di quella post mortem e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina nel corso di tutta l'ispezione post mortem. L'autorità competente può adottare un approccio più flessibile, nei macelli a bassa produttività e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina individuati in base all'analisi del rischio, nel modo seguente:i) l'ispezione ante mortem è effettuata dal veterinario ufficiale ma può aver luogo presso l'azienda di provenienza; ii) non è necessaria la presenza costante del veterinario ufficiale durante l'ispezione post mortem, purché se ne occupi un ausiliario ufficiale e le carni che presentano anomalie siano messe da parte ed esaminate dal veterinario ufficiale; dev'essere istituito un sistema documentato di controllo che consenta al veterinario ufficiale di accertarsi del rispetto di tutte le norme previste. Qualora necessario per garantire un'attuazione uniforme, occorre approvare una definizione di stabilimento a bassa produttività, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 3. Per quanto riguarda i volatili, l'approccio flessibile di cui al punto 2 può essere introdotto, sulla base di un'analisi dei rischi caso per caso effettuata dall'autorità competente, anche in macelli diversi da quelli di ridotte dimensioni. 4. L'approccio flessibile di cui ai punti 2 e 3 non si applica: i) agli animali macellati d'emergenza o sospetti di presentare una malattia o una condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana; ii) ai bovini provenienti da mandrie che non siano state dichiarate ufficialmente esenti da tubercolosi; iii) ai bovini, ovini e caprini provenienti da mandrie che non siano state ufficialmente dichiarate esenti da brucellosi; iv) nel caso del manifestarsi di una malattia di cui all'elenco A o, se del caso, all'elenco B dell'UIE, questa disposizione si applica agli animali che possono contrarre la malattia in questione e provengono da una regione specifica definita in base all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE; v) qualora necessario, per tener conto delle malattie emergenti o di alcune malattie di cui all'elenco B. 5. Occorre provvedere per garantire che nei laboratori di sezionamento un membro del gruppo d'ispezione sia presente regolarmente durante la lavorazione delle carni in conformità di un calendario ispettivo stilato dall'autorità competente in base a un'analisi del rischio. III. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DELLO STABILIMENTO 1. Gli Stati membri possono autorizzare il personale dello stabilimento ispezionato a effettuare le attività degli ausiliari ufficiali nel controllo della produzione di carne di volatili e conigli alle seguenti condizioni: a) qualora lo stabilimento abbia applicato con successo per almeno 12 mesi le buone prassi igieniche e le procedure HACCP, l'autorità competente può autorizzarne il personale, purché questo abbia ricevuto una formazione equivalente a quella degli ausiliari ufficiali e abbia superato lo stesso esame, a svolgere le mansioni degli ausiliari ufficiali sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale presenzia allora all'intera ispezione ante e post mortem, supervisiona tali attività ed effettua regolari controlli di efficienza per accertare che il lavoro del personale dello stabilimento soddisfi i criteri specifici stabiliti dall'autorità competente e documenta i risultati di tali controlli di efficienza. Se del caso, è necessario adottare norme dettagliate riguardanti i controlli di efficienza, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tuttavia, quando il livello d'igiene nello stabilimento cala a causa del personale, quando le mansioni previste non sono svolte correttamente dallo stesso e, in generale, quando il personale svolge le proprie mansioni in modo non giudicato soddisfacente dall'autorità competente, il personale è sostituito dagli ausiliari ufficiali. b) L'autorità competente dello Stato membro decide in via di principio e caso per caso se consentire l'applicazione del sistema di cui alla lettera a). In caso di decisione di principio in questo senso da parte dello Stato membro, quest'ultimo ne informa la Commissione, comunicandole anche le condizioni relative. Per gli stabilimenti di produzione delle carni in uno Stato membro in cui è applicato il sistema sopra descritto, il suo effettivo uso è opzionale, e gli stabilimenti non possono essere obbligati dall'autorità competente a introdurre il sistema. Se l'autorità competente non è sicura che lo stabilimento soddisfi i requisiti di cui alla lettera a), il sistema non è applicato. Per valutare se uno stabilimento di produzione delle carni soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), l'autorità competente effettua un'analisi dei registri relativi alla produzione e alle ispezioni, del tipo di attività svolte nello stabilimento, della precedente conformità alle norme, dell'esperienza, delle capacità professionali e del senso di responsabilità in materia di sicurezza degli alimenti da parte del personale dello stabilimento e di altre informazioni rilevanti. 2. Gli Stati membri in cui vi sono almeno cinque anni di esperienza di personale degli stabilimenti che effettua ispezioni nel settore dei volatili possono estendere il sistema di cui al punto 1, lettera a) a suini e vitelli da ingrasso, alle seguenti condizioni: a) lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di valutazione attestante che il sistema ha funzionato correttamente per quei cinque anni nel settore dei volatili; b) l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, quando la Commissione lo ritenga necessario, effettua una verifica del sistema dello Stato membro interessato per accertarne l'effettivo funzionamento; c) la Commissione può richiedere che lo Stato membro conferisca nuovamente il compito di effettuare ispezioni sui suini e i vitelli da ingrasso agli ausiliari ufficiali o adotti ogni altra misura appropriata qualora una relazione dell'Ufficio alimentare e veterinario o altre informazioni indichino che lo Stato membro potrebbe non essere in grado di garantire un'adeguata igiene o corrette ispezioni agli stabilimenti che producono carne suina o di vitello. Le condizioni relative all'applicazione del sistema nel settore dei volatili indicate al punto 1, lettere a) e b), valgono anche per l'applicazione del sistema nei settori dei suini e dei vitelli da ingrasso. 3. Il personale dello stabilimento che ha ricevuto una specifica formazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale può, sotto la responsabilità e la vigilanza dello stesso, effettuare prelievi di campioni e analisi specifiche. IV. QUALIFICHE PROFESSIONALI A. Qualifiche professionali del veterinario ufficiale 1. Possono essere nominati veterinari ufficiali soltanto i veterinari che hanno superato un esame organizzato dall'autorità competente, come previsto dal regolamento (CE) n. .../... [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi], o dall'ente incaricato a tal fine dall'autorità stessa. 2. L'esame di cui al punto 1 deve confermare la conoscenza delle seguenti materie al livello necessario secondo l'esperienza e le qualifiche del veterinario: a) legislazione comunitaria e nazionale in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e sostanze farmaceutiche; b) principi della Politica agricola comune, misure di mercato, restituzioni all'esportazione e frodi, compreso il contesto globale: OMC, SPS, Codex Alimentarius, UIE; c) basi di trasformazione degli alimenti e tecnologia alimentare; d) principi, concetti e metodi delle buone prassi di fabbricazione e della gestione della qualità; e) gestione preventiva della qualità ("buone prassi di allevamento"); f) promozione e applicazione dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari ("buone prassi igieniche"); g) principi, concetti e metodi dell'analisi di rischio; h) principi, concetti e metodi HACCP, utilizzo delle procedure HACCP in tutta la catena di produzione degli alimenti; i) prevenzione e controllo dei rischi per la salute umana derivanti dai prodotti alimentari; j) dinamiche della popolazione di infezioni e intossicazioni; k) epidemiologia diagnostica; l) sistemi di monitoraggio e sorveglianza; m) verifica e valutazione regolamentare dei sistemi per la gestione della sicurezza degli alimenti; n) principi e applicazioni diagnostiche dei moderni metodi di analisi; o) tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica veterinaria; p) elaborazione dati e applicazioni di biostatistica; q) indagini sui focolai delle malattie umane di origine alimentare; r) aspetti rilevanti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; s) benessere degli animali durante produzione, trasporto e macellazione; t) problemi ambientali connessi con la produzione di alimenti, compresa la gestione dei rifiuti; u) principio di precauzione e preoccupazioni dei consumatori; v) principi di formazione per il personale che lavora nella catena di produzione degli alimenti. 3. I candidati agli esami di cui al punto 1 possono aver acquisito le conoscenze richieste nel quadro della propria formazione veterinaria di base, o mediante un'altra formazione svolta, o tramite l'esperienza professionale acquisita, dopo aver conseguito il titolo di veterinario. L'autorità competente può prevedere esami differenti per tener conto delle diverse esperienze dei candidati. Quando però l'autorità competente accerta che un candidato ha acquisito tutte le conoscenze richieste nel quadro di un diploma universitario o mediante una formazione permanente che ha portato a un diploma postuniversitario, può derogare ai requisiti relativi agli esami. 4. I veterinari già nominati in qualità di veterinari ufficiali devono possedere le conoscenze necessarie delle materie di cui al punto 2. Qualora necessario, viene loro chiesto di acquisire tali conoscenze mediante attività di formazione permanente. L'autorità competente adotta i provvedimenti adeguati per garantire tali attività. 5. I veterinari ufficiali devono essere capaci di cooperazione interdisciplinare. 6. Occorre adottare norme dettagliate riguardanti il contenuto dell'esame di cui al punto 1, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 7. Inoltre, il veterinario deve ricevere almeno 200 ore di formazione pratica prima di essere nominato veterinario ufficiale. Tale formazione pratica: a) è impartita da veterinari ufficiali; b) si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende; e c) riguarda, fra l'altro, la verifica dei sistemi di gestione della sicurezza degli alimenti. 8. Il veterinario ufficiale deve tenersi aggiornato sui nuovi sviluppi mediante attività annuali di formazione permanente e leggendo le pubblicazioni specializzate. 9. I veterinari che sono già stati nominati veterinari ufficiali e i veterinari ufficiali a tempo parziale devono acquisire, se necessario, le conoscenze richieste sugli argomenti di cui al punto 2 tramite attività di formazione permanente. L'autorità competente adotta i provvedimenti adeguati per garantire tali attività. B. Qualifiche professionali degli ausiliari ufficiali 1. Possono essere nominati ausiliari ufficiali soltanto coloro che hanno superato un esame organizzato dall'autorità competente degli Stati membri o dall'ente incaricato a tal fine dall'autorità centrale competente. 2. Per essere ammessi agli esami di cui al punto 1, i candidati devono provare di aver: a) seguito un corso teorico di almeno 600 ore, comprendente esercitazioni di laboratorio; e b) ricevuto almeno 300 ore di formazione pratica sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. La formazione pratica di cui alla lettera b) si svolge sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende. 3. La formazione pratica e gli esami di cui al punto 1 sono incentrati o sulla carne rossa o sulla carne di volatili. Tuttavia, coloro che hanno ricevuto la formazione per una delle due categorie e hanno superato il relativo esame possono frequentare un corso di formazione pratica abbreviato per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria. 4. L'esame per gli ausiliari ufficiali di cui al punto 1 consiste in una parte teorica e una pratica e verte sulle seguenti materie: a) per l'ispezione delle aziende: i) parte teorica: - nozioni generali sull'industria agricola compresi l'organizzazione, i metodi di produzione e il commercio internazionale; - gestione preventiva della qualità; - conoscenza di base delle malattie, in particolare delle zoonosi - virus, batteri e parassiti; - controllo delle malattie e utilizzazione di medicinali/vaccini nonché controllo dei residui; - controllo igienico e sanitario; - benessere degli animali nell'allevamento, durante il trasporto e al macello; - norme ambientali - negli edifici, negli allevamenti e in generale; - leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili; - preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità. ii) parte pratica: - visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento; - visite agli stabilimenti di produzione; - carico e scarico dei mezzi di trasporto; - visite a laboratori; - controlli veterinari; - documentazione; b) per le ispezioni al macello: i) parte teorica: - nozioni generali sull'industria delle carni compresi l'organizzazione, i metodi di produzione, il commercio internazionale, la macellazione e le tecnologie di sezionamento; - nozioni di igiene e di buone prassi igieniche, in particolare igiene aziendale, della macellazione, del sezionamento e dell'immagazzinaggio, nonché igiene del lavoro; - HACCP e verifica delle procedure HACCP; - nozioni di anatomia e fisiologia degli animali macellati; - nozioni di patologia degli animali macellati; - nozioni di anatomia patologica degli animali macellati; - conoscenze di microbiologia; - esame della trichinosi; - conoscenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; - conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche; - conoscenza di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili; - ispezioni ante mortem; - ispezioni post mortem; - procedure di prelievo dei campioni; - aspetti legati alle frodi; - mansioni amministrative. ii) parte pratica: - identificazione degli animali; - controllo dell'età; - registrazione dei risultati delle ispezioni ante mortem; - ispezioni e valutazioni degli animali macellati; - ispezioni post mortem presso un macello; - esame della trichinosi; - identificazione delle specie animali mediante l'esame di parti tipiche dell'animale; - identificazione e relativo commento di più parti di animali macellati che presentano alterazioni; - controllo igienico, compresa la verifica delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP; - prelievo dei campioni; - rintracciabilità delle carni. Occorre adottare norme dettagliate riguardanti il contenuto dell'esame di cui al punto 1, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. La durata totale della formazione degli ausiliari ufficiali aumenterà gradualmente fino ad arrivare alle 1400 ore entro il 2010, comprendendo una formazione teorica e pratica relativa a ispezioni ante mortem, HACCP e gestione degli impianti. Gli ausiliari ufficiali devono tenersi aggiornati sui nuovi sviluppi mediante attività annuali di formazione permanente e leggendo le pubblicazioni specializzate. Capitolo 3 Norme specifiche Le norme specifiche di cui al presente Capitolo si applicano in aggiunta a quelle di cui ai Capitoli 1 e 2. I. BOVINI DOMESTICI I.1 Bovini di età superiore a sei settimane A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti Per la macellazione di un lotto di bovini provenienti dalla stessa azienda e inviati direttamente alla macellazione, le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti riguardanti i temi di cui alla sezione I.2.A del Capitolo 1 sono inviate al gestore del macello dalle 24 alle 72 ore prima dell'arrivo del lotto al macello. Quando il gestore decide di accettare il lotto per macellarlo, invia immediatamente una copia delle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti al veterinario ufficiale, e in ogni caso almeno 24 ore prima dell'arrivo del lotto. B. Ispezioni post mortem Le carcasse e frattaglie dei bovini oltre le sei settimane di età sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post mortem: a) esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); esame dei masseteri esterni, in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni), che devono essere incisi lungo un unico piano; esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale; asportazione delle amigdale; b) esame della trachea e dell'esofago; esame visivo e palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); la trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; j) esame visivo degli organi genitali; k) esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus lactiferes) e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano. I.2 Bovini di età inferiore alle sei settimane Le carcasse e frattaglie dei bovini di età inferiore alle sei settimane sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post mortem: a) esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngiales); ispezione della cavità boccale e retroboccale; palpazione della lingua; asportazione delle amigdale; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); la trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; j) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale. II. OVINI E CAPRINI DOMESTICI A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti Per la macellazione di un lotto di ovini o caprini provenienti dalla stessa azienda e inviati direttamente alla macellazione, le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti riguardanti i temi di cui alla sezione I.2.A del Capitolo 1 sono inviate direttamente al gestore del macello dalle 24 alle 72 ore prima dell'arrivo del lotto al macello. Quando il gestore decide di accettare il lotto per macellarlo, invia immediatamente una copia delle informazioni al veterinario ufficiale, e in ogni caso almeno 24 ore prima dell'arrivo del lotto. B. Ispezioni post mortem Le carcasse e frattaglie di ovini e caprini sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post mortem: a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei; tuttavia, senza pregiudizio delle norme di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, sarà esclusa dal consumo umano; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati; c) esame visivo del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per l'esame dei dotti biliari; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; j) esame visivo degli organi genitali; k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi; l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale. III. SOLIPEDI DOMESTICI A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti Il passaporto originale che accompagna l'animale al macello dev'essere controllato dal veterinario ufficiale per accertare se l'animale sia destinato alla macellazione ai fini del consumo umano. B. Ispezioni post mortem Le carcasse e frattaglie dei solipedi sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione post mortem: a) esame visivo della testa e, previa separazione della lingua, esame visivo della gola; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale; asportazione delle amigdale; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); la trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo, palpazione e, se necessario, incisione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo e palpazione dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; j) esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente; k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi sopramammari; l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale; m) ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (Lnn. subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla; i reni devono essere isolati ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo. IV. SUINI DOMESTICI A. Ispezioni ante mortem 1. La macellazione di un lotto di suini provenienti da un'azienda può essere autorizzata solo: a) se i suini destinati alla macellazione sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e sono accompagnati dal certificato sanitario previsto alla sezione X del Capitolo 3, oppure b) le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti riguardanti i temi di cui alla sezione I.2. A del Capitolo 1 sono state inviate al gestore del macello dalle 24 alle 72 ore prima dell'arrivo dei suini al macello. Quando il gestore decide di accettare il lotto per macellarlo, invia immediatamente una copia delle informazioni al veterinario ufficiale, e in ogni caso almeno 24 ore prima dell'arrivo del lotto. 2. L'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue: a) controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui alla sezione I.2.A del Capitolo 1; b) esami per stabilire se i suini: i) siano affetti da una malattia o un disturbo che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere; ii) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano; iii) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite dalla legislazione comunitaria. Inoltre, occorre compiere i seguenti atti: a) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per controllare l'osservanza dei periodi di attesa; se del caso, prelievo di campioni dagli animali; b) se del caso, ricerca di agenti zoonotici. 3. Le ispezioni ante mortem presso l'azienda sono effettuate dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato partecipante a un sistema di rete di sorveglianza, come previsto all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE; i suini vengono inviati direttamente al macello e non possono confondersi con altri capi. 4. Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi al controllo dell'identità e a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali, nonché se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o animale. 5. Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua tale ispezione in conformità della sezione I.2.B. del Capitolo 1. 6. Allorché i suini non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al punto 1, lettera a), si applicano le seguenti norme: a) se i suini non hanno lasciato l'azienda di provenienza, si ripete la procedura di cui al punto 1, lettera a); b) se i suini sono già presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo, purché gli animali siano sottoposti a un'ulteriore ispezione veterinaria ante mortem. B. Ispezione post mortem 1. Le carcasse e frattaglie di suini diversi dai suini da ingrasso allevati: a) in sistemazioni controllate, in sistemi integrati di produzione; b) con un flusso d'informazioni tra l'azienda di provenienza e il macello considerato soddisfacente dall'autorità competente; sono sottoposte alle procedure d'ispezione post mortem di cui al punto 2. a) esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares); esame visivo della cavità boccale e retroboccale e della lingua; b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); la trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) esame visivo del diaframma; e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; h) esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); i) esame visivo della pleura e del peritoneo; j) esame visivo degli organi genitali; k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari; l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte. 3. I suini da ingrasso allevati in sistemazioni controllate, in sistemi di produzione integrati o con un flusso d'informazioni tra l'azienda e il macello considerato soddisfacente dall'autorità competente sono sottoposti al solo esame visivo. L'autorità competente può però, sulla base di dati epidemiologici o di altra natura, decidere che alcune o tutte le procedure di cui al punto 2 siano applicate anche a questi tipi di suini da ingrasso. V. VOLATILI A. Ispezioni ante mortem 1. La macellazione di un gruppo di volatili provenienti da un'azienda può essere autorizzata solo: a) se i volatili destinati alla macellazione sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e sono accompagnati dal certificato sanitario previsto alla sezione X del presente Capitolo, oppure b) se le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti relative ai temi di cui alla sezione I.2.A del Capitolo 1 sono state inviate al gestore del macello dalle 24 alle 72 ore prima dell'arrivo dei volatili al macello. Se il gestore decide di accettare i volatili per macellarli, invia immediatamente una copia delle informazioni al veterinario ufficiale, e in ogni caso almeno 24 ore prima dell'arrivo dei volatili. 2. L'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue: a) controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui alla sezione I.2.A del Capitolo 1; b) esami per stabilire se i volatili: i) siano affetti da una malattia o un disturbo che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere; ii) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano; iii) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite dalla legislazione comunitaria. 3. Le operazioni che seguono devono essere effettuate presso l'azienda di provenienza: a) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per controllare l'osservanza dei periodi di attesa; se del caso, prelievo di campioni dagli animali; b) se del caso, ricerca di agenti zoonotici. 4. L'ispezione ante mortem presso l'azienda è effettuata dal veterinario ufficiale. 5. Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi al controllo dell'identità e a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali, nonché se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o animale; questo esame diagnostico può essere effettuato da un ausiliario ufficiale. 6. Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua un esame per stabilire se i volatili: a) siano affetti da una malattia o condizione trasmissibile all'uomo o agli animali oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere; b) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano; c) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite dalla legislazione comunitaria. Se del caso, il veterinario ufficiale effettua la ricerca di agenti zoonotici. 7. Allorché i volatili non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto alla sezione X del presente Capitolo, si applicano le seguenti norme: a) se i volatili non hanno lasciato l'azienda di provenienza, si ripete la procedura di cui al punto 1, lettera a); b) se i volatili sono già presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo e previo ulteriore esame dei volatili. 8. Se i volatili mostrano sintomi clinici di una malattia, la loro macellazione ai fini del consumo umano è proibita. L'abbattimento di tali volatili presso il macello è però autorizzato alla fine del normale processo di macellazione, purché siano adottate le opportune precauzioni per evitare il rischio di diffondere organismi patogeni e si puliscano e disinfettino gli impianti subito dopo la macellazione. 9. Nel caso dei volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, l'ispezione ante mortem viene effettuata conformemente ai punti 2 e 3. B. Ispezione post mortem Tutti i volatili sono sottoposti a ispezione post mortem. Ai fini dell'ispezione sanitaria post mortem, il veterinario ufficiale deve: a) per ciascuna partita di volatili della stessa origine, esaminare i visceri e le cavità di un campione rappresentativo di esemplari; b) sottoporre a un esame approfondito un campione casuale di parti di volatili o di volatili interi dichiarati non idonei al consumo umano in seguito all'ispezione post mortem; c) svolgere le ulteriori indagini ritenute necessarie se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in causa potrebbero non essere idonee al consumo umano; d) nel caso dei volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, controllare il certificato sanitario di cui al punto C che deve accompagnare le carcasse. C. Modello di certificato sanitario CERTIFICATO SANITARIO per i volatili allevati per la produzione di foie gras e i volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda e trasportati in un laboratorio di sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione Servizio competente:............................................... N.: 1. Identificazione delle carcasse non eviscerate Specie: Numero: 2. Provenienza delle carcasse non eviscerate Indirizzo dell'azienda: 3. Destinazione delle carcasse non eviscerate Le carcasse non eviscerate sono trasportate verso il seguente laboratorio di sezionamento: 4. Dichiarazione Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che: - le carcasse non eviscerate di cui sopra appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ........... (orario) del ............ (data) e giudicati sani; - i registri e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non proibiscono di macellare i volatili. Fatto a ....................................., il (Luogo) (Data) Timbro .................................................. (Firma del veterinario ufficiale) VI. LAGOMORFI D'ALLEVAMENTO Si applicano le norme previste per i volatili. VII. SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO A. Ispezione ante mortem 1. L'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza ad opera del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato. L'ispezione ante mortem presso l'azienda comprende il controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui alla sezione I.2.A del Capitolo 1, il prelievo regolare di campioni da acqua e mangimi e, se del caso, controlli per individuare agenti zoonotici. Se l'ispezione ante mortem ha luogo presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi a rilevare le lesioni subite durante il trasporto e a controllare l'identità degli animali. 2. Gli animali vivi esaminati presso l'azienda devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello fornito alla sezione X del Capitolo 3 attestante che essi sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda e sono stati giudicati sani. B. Ispezione post mortem 1. L'ispezione post mortem consta di un esame per palpazione e, qualora ciò sia ritenuto necessario, dell'incisione delle parti dell'animale che abbiano subito alterazioni o che per qualunque altro motivo risultino sospette. 2. Le procedure di ispezione post mortem descritte alla sezione 1.B per i bovini e gli ovini, alla sezione IV.B per i suini domestici e alla sezione V.B per i volatili si applicano alle specie corrispondenti di selvaggina d'allevamento. 3. Se gli animali sono stati macellati presso l'azienda, il veterinario ufficiale controlla il certificato emesso e firmato dal veterinario ufficiale o dal veterinario autorizzato che attesta un risultato favorevole dell'ispezione ante mortem, la correttezza della macellazione e l'avvenuto dissanguamento durante il processo di macellazione stesso. VIII. SELVAGGINA IN LIBERTÀ A. Ispezione post mortem 1. La selvaggina in libertà è sottoposta a ispezione il più rapidamente possibile dopo l'ammissione allo stabilimento di lavorazione. 2. Il veterinario ufficiale controlla se la selvaggina in libertà è accompagnata da una dichiarazione della persona appositamente formata di cui all'Allegato III, Capitolo II, punto 4, lettera a) del regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. Se la selvaggina in libertà è accompagnata da tale dichiarazione, ne tiene conto nell'effettuare l'ispezione post mortem. 3. Durante l'ispezione post mortem il veterinario ufficiale procede alle seguenti operazioni: a) esame visivo della carcassa, delle sue cavità e, se del caso, dei relativi organi, al fine di: i) individuare eventuali anomalie non causate dalle operazioni di caccia; a tal fine la diagnosi può basarsi su ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'uccisione; ii) verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia; tuttavia, qualora i risultati dell'esame visivo non permettano una valutazione dei temi di cui ai punti i) e ii), deve essere effettuato un esame più accurato in laboratorio; b) esame delle alterazioni organolettiche; c) palpazione degli organi, se del caso; d) analisi a campione dei residui, inclusi i contaminanti ambientali, in caso di fondato sospetto circa la presenza di residui o contaminanti; qualora, a causa di tale sospetto, venga effettuato un esame più approfondito, il veterinario ufficiale deve attendere la conclusione dell'ispezione prima di procedere alla valutazione di tutti i capi uccisi in una determinata battuta di caccia o di parte di essi che si può presumere presentino le stesse anomalie; e) ricerca delle caratteristiche dalle quali possa essere desunta una pericolosità delle carni per la salute. In particolare: i) segnalazione, da parte del cacciatore, di alterazioni del comportamento e perturbazioni nello stato generale dell'animale vivo; ii) tumori o ascessi che si presentino numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura; iii) artrite, orchite, alterazione patologica del fegato o della milza, infiammazione dell'intestino o della regione ombelicale; iv) presenza di corpi estranei non risultanti dalle operazioni di caccia nelle cavità, in particolare nello stomaco e nell'intestino, o nell'urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo; v) presenza di parassiti; vi) formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni; vii) notevoli alterazioni del colore, della consistenza o dell'odore della muscolatura o degli organi; viii) vecchie fratture aperte; ix) cachessia e/o edema generalizzato o localizzato; x) conglutinazioni o concrescenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo; xi) altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione. 4. Su richiesta del veterinario ufficiale, la colonna vertebrale e la testa devono essere divise a metà longitudinalmente. 5. Nel caso della selvaggina in libertà di piccole dimensioni che non è stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione, un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza è sottoposto a ispezione sanitaria da parte del veterinario ufficiale; qualora l'ispezione post mortem riveli la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di difetti quali quelli di cui al punto 3, il veterinario deve effettuare ulteriori controlli sull'insieme della partita al fine di determinare se essa debba essere dichiarata non idonea al consumo umano o se si debba procedere all'esame di ogni singola carcassa. 6. In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti in causa degli animali, ulteriori sezionamenti e ispezioni ritenuti necessari ai fini di una diagnosi definitiva. B. Decisioni in conseguenza dei controlli In aggiunta alle decisioni relative alla carne di cui alla sezione II.E del Capitolo 1, le carni che durante l'ispezione post mortem presentino caratteristiche come quelle elencate al punto A di tale sezione devono essere dichiarate non idonee al consumo umano. IX. RISCHI SPECIFICI A. Encefalopatie spongiformi trasmissibili 1. I controlli ufficiali effettuati in relazione alle EST devono tener conto dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 e ad altri atti comunitari pertinenti. B. Cisticercosi 1. Le procedure di ispezione post mortem di cui alle sezioni I e IV del Capitolo 3 sono le prescrizioni minime per l'esame della cisticercosi nei bovini di età superiore a 6 settimane e nei suini. Possono essere inoltre utilizzate analisi sierologiche specifiche. Nel caso dei bovini di età superiore a 6 settimane, l'incisione dei masseteri in sede di ispezione post mortem non è obbligatoria se si ricorre a un'analisi sierologica specifica o se i bovini di età superiore a 6 settimane sono stati allevati in un'azienda ufficialmente certificata come esente da cisticercosi. 2. La carne infettata da cisticerco è dichiarata non idonea al consumo umano. Se tuttavia l'animale non è generalmente infettato da cisticerco, le parti non infette possono essere dichiarate idonee al consumo umano dopo aver subito un trattamento mediante il freddo. C. Trichinosi 1. Le carcasse di suini (domestici, selvaggina d'allevamento e in libertà), di solipedi e di altre specie suscettibili di contrarre trichinosi devono essere sottoposte a un esame volto a individuare questa malattia, a meno che gli animali non siano stati allevati in un'azienda certificata come esente da trichinosi o abbiano subito un trattamento mediante il freddo. 2. La carne di animali infettati da trichine è dichiarata non idonea al consumo umano. D. Morva 1. Se del caso, i solipedi sono esaminati per accertare l'eventuale presenza di morva. La ricerca della morva nei solipedi include un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale. 2. La carne di cavallo in cui sia stata diagnosticata la presenza di morva è dichiarata non idonea al consumo umano. E. Tubercolosi 1. Gli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello. 2. Le carni di animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione, e nelle quali l'ispezione post mortem abbia rivelato lesioni tubercolari localizzate in una serie di organi o zone della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano. In attesa di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, le carni degli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione, e nelle quali l'ispezione post mortem abbia rivelato lesioni tubercolari nei linfonodi o in un organo o parte della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano o sottoposte a un trattamento termico. F. Brucellosi 1. Gli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello. 2. La carne di animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi, confermato da lesioni che mettano in evidenza un'affezione acuta, è dichiarata non idonea al consumo umano. Anche se non si constata alcuna lesione, le mammelle, gli organi genitali e il sangue sono comunque dichiarati non idonei al consumo umano. G. Norme dettagliate Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti, si stabilisce quanto segue: a) il trattamento mediante il freddo cui sottoporre la carne in relazione a cisticercosi e trichinosi e il trattamento termico cui sottoporre la carne in relazione alla tubercolosi; b) le condizioni alle quali le aziende possono essere certificate come ufficialmente esenti dal cisticerco e dalle trichine; c) se del caso, i metodi da applicare per l'esame delle condizioni di cui alla presente sezione, comprese le analisi sierologiche per la ricerca della cisticercosi e le possibili procedure per la ricerca della trichinosi. X MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO CERTIFICATO SANITARIO per gli animali trasportati dall'azienda al macello Servizio competente:............................................... N.: 1. Identificazione degli animali Specie: Numero di animali: Marchio di identificazione: 2. Provenienza degli animali Indirizzo dell'azienda di provenienza: Identificazione del centro*: 3. Destinazione degli animali Gli animali sono avviati al seguente macello: mediante i seguenti mezzi di trasporto: 4. Altre informazioni pertinenti 5. Dichiarazione Il sottoscritto dichiara che: - gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle ........... (orario) del ............ (data) e giudicati sani; - i registri e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non proibiscono di macellarli. Fatto a ....................................., il (Luogo) (Data) Timbro .................................................. (Firma del veterinario) * opzionale ALLEGATO II MOLLUSCHI BIVALVI VIVI I. CONTROLLI UFFICIALI DELLE ZONE DI PRODUZIONE 1. L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione di molluschi bivalvi. Le zone di produzione in cui è autorizzata la raccolta di molluschi bivalvi devono essere classificate dall'autorità competente nelle tre seguenti categorie in funzione del livello di contaminazione fecale: a) Zone di classe A: zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi di cui alla sezione VII del Capitolo V dell'Allegato II del regolamento (CE) n. .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. b) Zone di classe B: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6 000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 4 600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni. c) Zone di classe C: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), combinata o meno con la depurazione, o previa depurazione intensiva per un periodo da determinare in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 60 000 coliformi fecali per 100 g di polpa. 2. Per consentire la classificazione delle zone produttive e determinare il livello di contaminazione fecale di una zona, l'autorità competente deve: a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione; b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico; c) determinare le caratteristiche della circolazione di inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione; d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono essere tali da garantire che i risultati dell'analisi siano quanto più possibile rappresentativi della zona considerata. 3. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di: a) evitare eventuali infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi; b) verificare la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione; c) verificare l'eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi; d) verificare la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi. 4. Per l'attuazione del punto 3, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento per svolgere tali controlli, ad intervalli regolari o caso per caso, se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per quanto riguarda l'area considerata. a) Il piano di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi deve in particolar modo tenere conto: i) delle probabili variazioni della contaminazione fecale; ii) dei parametri di cui al punto 2. b) Il piano di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi deve tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento deve essere effettuato come segue: i) sorveglianza del plancton: campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo aumentando il numero dei punti di campionamento e dei campioni prelevati nelle acque di coltivazione e di pesca; e ii) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione; devono essere stabiliti metodi di analisi armonizzati per la ricerca di biotossine marine in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. c) Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere come regola generale cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere ridotta in determinate aree o per tipi specifici di molluschi se una valutazione del rischio relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Deve essere aumentata se tale valutazione suggerisce che un campionamento settimanale non è sufficiente. La valutazione di rischio dev'essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle aree in questione. d) Quando siano noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore per rendere possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore si trovano sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore si trovano al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è ammesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti. e) Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, occorre aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino a che non si siano ottenuti i risultati dell'analisi delle tossine. f) Il piano di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici deve consentire di determinare se siano superati i livelli di cui al regolamento (CE) n. 466/2001 [16]. [16] GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. 5. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati, o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, la zona di produzione interessata viene chiusa alla raccolta di molluschi bivalvi vivi. Le zone chiuse possono essere riaperte soltanto quando i requisiti sanitari per i molluschi risultano nuovamente conformi alla legislazione comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, una zona è stata chiusa, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. La decisione può contenere informazioni sulle tendenze concernenti i fitoplancton. Nei casi in cui vi siano dati affidabili relativi alla dinamica della tossicità di una certa zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite dati da un solo campionamento. 6. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione dove la raccolta di molluschi bivalvi è vietata o soggetta a speciali condizioni, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana. 7. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 3, verrà istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei requisiti per il prodotto finito e in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza, e che la qualità microbiologica dei molluschi sia tale da non costituire un rischio per la salute umana. 8. L'autorità competente: a) redige e mantiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente Allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente Allegato, compresi i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione; b) informa senza indugio le parti interessate dai requisiti dell'Allegato, in particolare i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe della zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima; c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente Allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o può essere riaperta. 9. Per decidere in merito a classificazione, apertura e chiusura delle zone di raccolta, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione che rappresenta l'operatore del settore alimentare interessato. In tal caso, l'analisi deve svolgersi in un laboratorio approvato dall'autorità competente e in conformità di un eventuale protocollo concordato fra l'autorità competente e le aziende alimentari o l'organizzazione interessate. II. CONTROLLI UFFICIALI DELLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE Gli Stati membri garantiscono l'organizzazione di appropriati controlli sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate, al fine di garantire il rispetto dei requisiti sanitari, compresi quelli relativi alle biotossine. ALLEGATO III PRODOTTI DELLA PESCA 1. Controlli ufficiali sui prodotti della pesca devono essere svolti al momento dello sbarco o precedentemente alla prima vendita, in un impianto per le aste o in un mercato all'ingrosso. I pesci e gli altri prodotti derivati dall'acquacoltura devono essere controllati anche prima della loro immissione sul mercato. 2. I controlli ufficiali comprendono quanto segue. a) Controlli organolettici Controlli a campione effettuati al fine di verificare il rispetto dei criteri di freschezza stabiliti dalla normativa comunitaria. La valutazione organolettica deve essere ripetuta in caso di dubbi circa la freschezza dei prodotti. b) Test all'azoto basico volatile totale (ABVT) Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, possono essere prelevati campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per determinare i livelli di ABVT (azoto basico volatile totale). I livelli di ABVT e i metodi di analisi da utilizzare sono quelli di cui agli articoli da 1 a 3 della decisione 95/149/CE. Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi su altre condizioni che potrebbero nuocere alla salute umana, possono essere prelevati campioni a fini di verifica. c) Controlli dell'istamina Controlli per la sorveglianza dell'istamina al fine di verificare il rispetto dei livelli accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria. Il livello d'istamina in taluni prodotti della pesca deve essere compreso entro i seguenti limiti in nove campioni di una partita: i) il tenore medio non può superare 100 ppm; ii) due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm; iii) nessun campione può avere un tenore superiore a 200 ppm. Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombraesosidae. Tuttavia, le acciughe sottoposte a trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati, che non devono comunque superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, compresa la cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC). d) Controllo dei contaminanti È istituito un sistema di sorveglianza per il controllo del livello di contaminazione dei prodotti della pesca con contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, compresi i metalli pesanti e le sostanze organo-clorurate. e) Se del caso, controlli microbiologici f) Controlli intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa agli endoparassiti g) Controlli ufficiali intesi a verificare la possibile presenza sul mercato di specie di pesci velenosi o di pesci contenenti biotossine. Ove del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sono stabiliti: i) criteri di freschezza per la valutazione organolettica dei prodotti della pesca, in particolare nel caso in cui tali criteri non siano stati stabiliti nell'ambito della legislazione comunitaria vigente; ii) i limiti analitici, i metodi di analisi nonché i piani di campionamento da utilizzare nell'ambito dei controlli ufficiali. 3. I seguenti prodotti sono dichiarati non idonei al consumo umano: a) i prodotti della pesca che in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici si rivelano non idonei al consumo umano; b) i pesci o le parti di pesci non sottoposti ad adeguati controlli al fine di individuare la presenza di endoparassiti secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria; c) i prodotti della pesca che contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organo-clorurate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo; d) i pesci velenosi e i prodotti della pesca che contengono biotossine; e) i prodotti della pesca o parti di essi considerati pericolosi per la salute umana. ALLEGATO IV LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CAPITOLO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE 1. Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione sono sottoposti a ispezioni veterinarie regolari, al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo, e in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all'uso di farmaci veterinari. Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate in occasione di controlli veterinari eseguiti in conformità di altre norme comunitarie. 2. Se vi è motivo per sospettare che le norme relative alla salute degli animali non siano state applicate, si deve procedere a controllare lo stato di salute generale degli animali. 3. Le aziende di produzione sono sottoposte a controlli regolari per garantire il rispetto delle norme igieniche. Se risulta un livello d'igiene inadeguato occorre adottare i provvedimenti opportuni per garantire che l'operatore corregga la situazione. CAPITOLO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA 1. L'autorità competente organizza, se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono latte o col settore che rappresenta tali operatori, sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle norme che si applicano al latte crudo. 2. Se il latte crudo non è conforme alle norme pertinenti, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per garantire che l'operatore del settore alimentare corregga la situazione. Se la situazione non è corretta entro i tre mesi a decorrere dalla notifica della mancata conformità alle norme, le forniture del latte di quell'azienda di produzione sono sospese fino a che l'operatore del settore alimentare non dimostra che il suo latte è di nuovo conforme. 3. Quando il latte crudo non risulta conforme ai criteri di sanità pubblica prescritti dalle normative, con conseguente possibilità che la sicurezza alimentare risulti compromessa, l'autorità competente definisce e attua procedure volte a sospendere le forniture del latte crudo fino al ristabilimento di condizioni che garantiscano la sicurezza alimentare. Allo stesso tempo, l'autorità competente comunicherà all'operatore se il latte debba essere distrutto o se possa essere utilizzato a condizioni chiaramente definite. Non appena tali condizioni sono soddisfatte, l'autorità competente procede ad autorizzare nuovamente le forniture di latte. CAPITOLO III: CONTROLLO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI TRASFORMATI I controlli ufficiali comprendono quanto segue. 1. Una verifica della conformità del latte crudo utilizzato per la trasformazione alle norme pertinenti. 2. Una verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare, tramite opportuni controlli effettuati sui metodi impiegati dagli operatori del settore alimentare, compresi: i) trattamento termico o altri sistemi di trattamento fisico, o ii) condizioni di trasformazione in generale, comprese quelle applicate ai metodi tradizionali di produzione. 3. Una verifica della conformità dei prodotti finali alle norme che vi si applicano, in particolare per quanto riguarda i criteri microbiologici e l'etichettatura. ALLEGATO V STABILIMENTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI FIGURARE IN UN ELENCO I seguenti stabilimenti dei paesi terzi non sono soggetti all'obbligo di figurare negli elenchi redatti e aggiornati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4: 1. gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'Allegato III del regolamento (CE) .../... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] non stabilisce i relativi requisiti; 2. gli stabilimenti che effettuano soltanto la produzione primaria; 3. gli stabilimenti che effettuano soltanto operazioni di trasporto; 4. gli stabilimenti che si occupano solo dell'immagazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di immagazzinaggio controllate dal punto di vista della temperatura. ALLEGATO VI REQUISITI PER I CERTIFICATI CHE ACCOMPAGNANO LE IMPORTAZIONI 1. Il rappresentante dell'autorità competente del paese terzo di spedizione che emette un certificato in accompagnamento a una partita di prodotti di origine animale destinati alla Comunità firma il certificato e si accerta che rechi un timbro ufficiale. Questo requisito vale per ogni foglio del certificato. Nel caso delle navi officina, l'autorità competente può autorizzare il capitano o un altro ufficiale della nave a firmare il certificato. 2. I certificati devono essere redatti nella o nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione alla frontiera, o essere accompagnati da una traduzione certificata conforme all'originale in tale lingua o lingue. Uno Stato membro può però acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla propria. 3. La versione originale del certificato deve accompagnare le partite al loro ingresso nella Comunità. 4. I certificati devono essere composti da: a) un singolo foglio; o b) due o più pagine facenti parte di un foglio integrato e indivisibile; o c) una sequenza di pagine numerate in modo da indicare che una certa pagina fa parte di una sequenza limitata (ad es., "pagina 2 di 4"). 5. I certificati devono recare un numero unico di identificazione. Se il certificato è costituito da una sequenza di pagine, tale numero dev'essere indicato su ciascuna di esse. 6. Il certificato dev'essere emesso prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del paese terzo di spedizione.