This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003PC0551
Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement on scientific and technological cooperation between the European Community and the Kingdom of Morocco
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
/* COM/2003/0551 def. - CNS 2003/0211 */
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco /* COM/2003/0551 def. - CNS 2003/0211 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è entrato in vigore il 1º marzo 2000. L'articolo 47 di questo accordo individua la cooperazione scientifica e tecnologica come un settore di grande interesse e potenzialità particolari e prevede, tra l'altro, l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti. 2. Nel quadro dell'attuazione di una dimensione internazionale ambiziosa dello Spazio europeo della ricerca (cfr. la comunicazione della Commissione del 25.6.2001 COM(2001) 346 def., "La dimensione internazionale dello Spazio europeo della ricerca"), la Commissione rilevava la necessità di rafforzare le sue relazioni nel campo della scienza, tecnologia ed innovazione con i paesi partner mediterranei per favorire il progresso socioeconomico dell'insieme dell'area euromediterranea. 3. Il 28 maggio 2002, il segretario di Stato incaricato della Ricerca scientifica del Regno del Marocco ha fatto pervenire al commissario Philippe Busquin una lettera in cui menzionava i progressi compiuti dal Marocco in materia di RST e con la quale - in riferimento alle conclusioni dell'ultima riunione del comitato di associazione Marocco-UE - chiedeva di negoziare con la Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica per completare e rafforzare le cooperazioni finora realizzate. 4. La richiesta è stata presentata al commissario Philippe Busquin il 27 giugno 2002, in occasione di una visita del segretario di Stato incaricato della Ricerca scientifica Omar Fassi Fehri. La visita era stata seguita, il 28 giugno 2002, da una riunione di esperti svoltasi a Bruxelles nel corso della quale sono state esaminate la partecipazione del Marocco al Quinto e al futuro Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, la possibilità di finanziare il rafforzamento delle capacità di ricerca e la realizzazione di uno studio di valutazione del sistema nazionale marocchino della ricerca con il sostegno della DG Ricerca. In conclusione, è emerso che sarebbe effettivamente nell'interesse della Comunità rispondere favorevolmente alla richiesta del Marocco e che un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rappresenterebbe lo strumento adeguato per completare le collaborazioni in corso e estenderle a livello internazionale e regionale. 5. In conseguenza, la DG Ricerca ha avviato il 14 novembre 2002 la procedura destinata ad ottenere un mandato di negoziato per questo accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. Il 12 marzo 2003, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione per l'adozione di un mandato di negoziato e il 14 aprile 2003 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Regno del Marocco. L'accordo è stato negoziato conformemente alla direttive allegate alla decisione del Consiglio del 14 aprile 2003. I negoziati hanno portato al progetto di accordo e dei suoi allegati acclusi alla presente comunicazione e siglati il 24 aprile 2003 dai rappresentanti autorizzati delle due parti. Il 21 maggio 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che autorizza la firma di detto accordo. Il Consiglio ha adottato tale decisione il 16 giugno 2003 e l'accordo qui accluso e i suoi allegati sono stati firmati il 26 giugno 2003 a Salonicco. 6. L'accordo si basa sui principi del reciproco vantaggio, delle possibilità reciproche di impegnarsi in programmi e attività svolti da ciascuna parte nei settori oggetto dell'accordo, della non discriminazione, della effettiva tutela della proprietà intellettuale e dell'equa condivisione dei diritti di proprietà intellettuale. 7. L'accordo permetterà ai soggetti giuridici del Regno del Marocco di partecipare alla totalità delle attività indirette dei programmi specifici SP1 e SP2 del Sesto programma quadro, secondo i termini delle regole di partecipazione stabilite dal Consiglio e dal Parlamento europeo (articolo 167). Esso prevede inoltre l'organizzazione e l'ampliamento della cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Marocco, con i mezzi e le modalità più adatti. Il coordinamento e la promozione delle attività che rientrano nell'accordo spettano al comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Marocco, composto da rappresentanti delle due parti. Il comitato misto monitorerà l'attuazione e valuterà gli effetti dell'accordo, e proporrà eventuali misure adeguate destinate a migliorare e a sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica. Infine, l'accordo è concluso per una durata illimitata, il che ne consente l'applicazione a più programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico. 8. La diffusione e l'utilizzazione delle informazioni, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale scaturiti dalla ricerca comune svolta nel quadro dell'accordo sono soggetti alle disposizioni dell'allegato II dell'accordo stesso, dal titolo "Diritti di proprietà intellettuale", che fa parte integrante dell'accordo. 9. Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone che il Consiglio: - approvi a nome della Comunità, previa consultazione del Parlamento europeo, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco; - notifichi alle autorità marocchine che le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate dalla Comunità europea. 2003/0211 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma; vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato col Regno del Marocco, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 26 giugno 2003 a Salonicco, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva. (3) L'accordo deve essere approvato, DECIDE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO La Comunità europea, (in appresso denominata "la Comunità"), da una parte e il Regno del Marocco (in appresso denominato "il Marocco"), dall'altra, in appresso denominate "le parti", Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma; ; Vista la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002 [3], relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006); [3] GU L 232 del 29.08.2002. CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento contenuto nell'articolo 47 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra entrato in vigore il 24.01.2000 [4] ; [4] GU L 70 del 18.03.2000. CONSIDERANDO che la Comunità e il Marocco stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità ; DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti; CONSIDERANDO la volontà di apertura dello Spazio europeo della ricerca [5] ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei; [5] COM (2001) 346 def. del 25.06.01. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Obiettivo e principi 1. Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Marocco in settori di interesse comune in cui esercitano attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico. 2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi: - promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; - beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi; - accesso reciproco alle attività dei programmi e ai progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico (in appresso "ricerca") svolti da ciascuna parte nei settori disciplinati dal presente accordo; - scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; - tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo 2 - Modalità della cooperazione 1. I soggetti giuridici marocchini, sia pubblici che privati, partecipano alle azioni indirette del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, in appresso "il programma quadro", alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II. 2. I soggetti giuridici della Comunità partecipano ai programmi e progetti di ricerca del Marocco in settori analoghi a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici marocchini, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II. 3. La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti: - riunioni congiunte; - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica del Marocco e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica; - scambi di opinioni e concertazione sulle prospettive di cooperazione e sviluppo; - trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione e i risultati dei programmi e progetti di ricerca congiunti del Marocco e della Comunità svolti nell'ambito del presente accordo; - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione mediante la ricerca; - scambi e condivisione di attrezzature e materiale scientifico; - contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di progetti di ricerca marocchini e comunitari; - partecipazione di esperti delle due parti a seminari, convegni e workshop tematici; - scambi di informazioni sulle pratiche, le leggi, i regolamenti ed i programmi concernenti la cooperazione oggetto di questo accordo; - accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnica oggetto della cooperazione; - qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di cooperazione scientifica tecnica CE-Marocco, di cui all'articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili dalle due parti. Articolo 3 -Rafforzamento della cooperazione 1. Le parti si impegnano a fare il possibile, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dai loro territori dei materiali, dati o attrezzature destinati ad essere utilizzati in queste attività. 2. Qualora, conformemente alle proprie regole, la Comunità europea accordi un finanziamento contrattuale, diverso da un prestito rimborsabile, ad un soggetto giuridico stabilito in Marocco per partecipare da un'azione indiretta comunitaria, il governo del Regno del Marocco garantisce, nell'ambito della legislazione vigente, che non saranno imposti oneri o prelievi fiscali o doganali alle operazioni che beneficiano di detto finanziamento. Articolo 4 - Gestione dell'accordo 1. Il coordinamento e la promozione delle attività di cui al presente accordo saranno garantite per il Marocco, dall'autorità governativa incaricata della Ricerca scientifica e, per la Comunità, dai servizi della Commissione europea responsabili del programma quadro, che agiscono in qualità di organi esecutivi delle parti (in appresso "gli organi esecutivi"). 2. Gli organi esecutivi istituiscono un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Marocco incaricato di: - monitorare l'attuazione e garantire la valutazione dell'impatto del presente accordo, nonché proporre le eventuali revisioni necessarie dello stesso, una volta espletate le rispettive procedure interne delle due parti necessarie a tal fine; - proporre misure adeguate destinate a migliorare e sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica oggetto del presente accordo; - esaminare regolarmente gli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Marocco e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo. 3. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Marocco è composto da un numero simile di rappresentanti degli organi esecutivi di ciascuna parte. Esso adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Marocco si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente in Marocco e nella Comunità. Possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di una o dell'altra parte. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica sono trasmessi per informazione al comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. Articolo 5 - Modalità e condizioni di partecipazione La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle legislazioni, regolamentazioni, politiche e condizioni di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti. Articolo 6 - Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo sono soggetti alle condizioni previste dall'allegato II del presente accordo. Articolo 7- Disposizioni finali 1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti. 2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Ogni quattro anni, le parti procedono ad una valutazione dell'impatto dell'accordo sull'intensità delle loro cooperazioni scientifiche e tecniche. L'accordo può essere consensualmente modificato o ampliato dalle parti. Le modifiche o gli ampliamenti entrano in vigore alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la modifica dell'accordo. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi notificato per iscritto. I progetti e le attività in corso al momento dell'eventuale denuncia o scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso, a meno che le due parti non decidano altrimenti. 3. Ove una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, l'organo esecutivo della parte in questione notifica all'organo esecutivo dell'altra parte il contenuto preciso di queste modifiche. In tal caso, e con deroga al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una della parti notifica all'altra, entro un mese a decorrere dall'adozione delle modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 4. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio del Regno del Marocco, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio atmosferico o nei territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale. 5. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a il Per il governo del Per la Comunità europea Regno del Marocco ALLEGATO I Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Marocco alle azioni indirette del sesto programma quadro CE 1. La partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Marocco alle azioni indirette del programma quadro è soggetta alle regole di partecipazione stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'attuazione del programma quadro [6]. [6] Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'art. 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23). I soggetti giuridici stabiliti in Marocco possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea. 2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano alle azioni indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle regole di partecipazione di cui al paragrafo 1, adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, le regolamentazioni finanziarie della Comunità europea e la legislazione comunitaria applicabile. 3. I contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano ad un'azione indiretta devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche Le autorità marocchine competenti provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche. II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca del Marocco 1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo del Marocco in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Marocco. 2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti o programmi di ricerca e sviluppo marocchini, e le modalità e condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Marocco, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Marocco, tenuto conto della natura della cooperazione fra il Marocco e la Comunità europea in questo settore. Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti e programmi di ricerca e sviluppo del Marocco è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Marocco, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici di paesi terzi che partecipano ai progetti e ai programmi di ricerca e sviluppo del Marocco. 3. Il Marocco informa regolarmente la Comunità europea e i soggetti giuridici marocchini stessi in merito alle possibilità di partecipazione ai suoi progetti e programmi di ricerca e sviluppo esistenti per i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea. ALLEGATO II Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale I. Applicazione Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. Agli effetti del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti legati a detti risultati acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, modelli, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti 1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967). 2. I soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano ad un'azione indiretta nell'ambito del programma quadro sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a questa azione indiretta. Questi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale sono stabiliti mediante le regole di divulgazione dei risultati in virtù dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea [7] e mediante il contratto sottoscritto con la Comunità per l'esecuzione di questa azione indiretta; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1. [7] Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), il regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23). 3. I soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a programmi o a progetti di ricerca marocchini sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Marocco che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1. 4. Ciascuna parte garantisce che i soggetti giuridici che rappresenta prendano tutte le disposizioni necessarie per definire e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale. III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti 1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito. a) La parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora le conoscenze vengano generate congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, le conoscenze sono di proprietà comune delle parti. b) La parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. 2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito. a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di un supporto adeguato, quali riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere. b) Tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno e della cooperazione delle parti. 3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito. a) All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per le attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare. b) La parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo. c) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate delle parti, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche d) Le informazioni riservate o le altre informazioni confidenziali non documentali fornite nel corso di seminari e di altre riunioni tra i rappresentanti delle parti, indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di attrezzature o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del paragrafo 3, punto a). e) Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive ricevute ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso. SCHEDA FINANZIARIA DELL'ACCORDO Settore di intervento: RST Attività: Cooperazione scientifica e tecnologica internazionale Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE 1.1 Linea(e) di bilancio interessata(e) Le spese legate alle attività di controllo e attuazione dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi che rientrano nel programma quadro comunitario di RST (capitoli B6-6013). 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (stima) a. Attività preparatorie ed esame delle attività di cooperazione: riunioni del comitato misto di cooperazione S&T, scambi di informazioni, attività di coordinamento, visite di funzionari e di esperti in Marocco: 40 000 EUR b. Workshop/riunioni scientifiche e tecniche: 60 000 EUR TOTALE: 100 000 EUR/anno 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA - Articoli 170 e 300 del trattato CE 4.1 Titolo e riferimento - Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300. - Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006). 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità dell'intervento comunitario L'intervento di bilancio della Comunità è indispensabile in quanto questo accordo di cooperazione contribuisce all'attuazione del programma quadro, come la linea di bilancio relativa alle spese di funzionamento sostenute dalla Comunità (missioni di esperti e di funzionari dell'UE), organizzazione di workshop, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Marocco. 5.1.1 Obiettivi perseguiti L'obiettivo essenziale è dare impulso alla cooperazione tra la Comunità europea e il Marocco nei settori previsti dai programmi quadro di RST: - l'accordo è volto a permettere alla Comunità europea e al Marocco di trarre profitto, sulla base del principio del reciproco vantaggio, dei progressi scientifici e tecnici realizzati nell'ambito dei loro rispettivi programmi di ricerca, mediante la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria marocchine ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione, indipendente e non sovvenzionata, di organismi stabiliti nella Comunità a progetti marocchini; - i beneficiari, nella CE e in Marocco, saranno le comunità scientifiche, l'industria ed il pubblico in generale, grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione. 5.1.2 Durata L'accordo sarà concluso per una durata illimitata. Ogni parte potrà denunciarlo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di sei mesi. 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio 5.2.1 Tipo di spese Finanziamento al 100% (missioni di funzionari della Commissione in Marocco; organizzazione di workshop, seminari e riunioni in Europa e in Marocco). 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione) 6.1.1 Spese per la gestione della decisione (stima) Il finanziamento delle spese previste riguarda unicamente il Sesto programma quadro. Scadenzario indicativo degli stanziamenti (in milioni di euro) >SPAZIO PER TABELLA> 7. CONTROLLO E VALUTAZIONE 7.1 Modalità di controllo L'accordo di cooperazione sarà regolarmente valutato dai servizi competenti della Commissione. Questa valutazione riguarderà i punti seguenti: a. Rilevazione delle informazioni disponibili: sulla base dei dati derivati dai programmi specifici dei programmi quadro. b. Valutazione globale dell'azione: una valutazione di tutte le attività di cooperazione condotte nel quadro dell'accordo sarà realizzata dai servizi della Commissione. 8. MISURE ANTIFRODE In ogni fase delle attività di cooperazione effettuate ai sensi del presente accordo sono previsti numerosi controlli amministrativi e finanziari, ed in particolare: - esame, a vari livelli, dei rendiconti di spesa prima di effettuare i pagamenti; - controlli svolti dal servizio di audit interno; - controlli svolti dalla Corte dei conti dell'UE.