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Document 52003PC0494
Proposal for a Council Regulation amending the Commission Decision of 8 July 2002 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa
/* COM/2003/0494 def. - ACC 2003/0191 */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa /* COM/2003/0494 def. - ACC 2003/0191 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica la decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 9 luglio 2002 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio. Il verbale concordato n. 2 dell'accordo sancisce che, se si dovesse verificare un problema simile a quello sorto nel corso dei negoziati relativi all'accordo (ossia un'elusione dell'accordo dovuta all'esportazione di prodotti di acciai legati al boro non disciplinati dall'accordo a prezzi concorrenti con i prodotti di acciai non legati che vi sono disciplinati), le parti avviano consultazioni per giungere ad una soluzione accettabile. Essendo sorto un problema di questo tipo, le parti hanno avviato consultazioni, a seguito delle quali hanno deciso di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo fissando limiti quantitativi corrispondenti e hanno concluso un nuovo accordo per modificare quello in vigore. Inoltre, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'attuale accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il riporto di alcuni limiti quantitativi non utilizzati nel corso del 2002. Oltre a ciò, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'attuale accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il trasferimento di alcuni limiti quantitativi da due gruppi di prodotti verso un altro. La presente proposta di regolamento del Consiglio introduce le necessarie disposizioni legislative di attuazione per il riporto e per il trasferimento e per il nuovo accordo. 2003/0191 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica la decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra [2]. [2] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. (2) A norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata "CECA") è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo. (3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio [3], approvato a nome della CECA con la decisione della Commissione dell'8 luglio 2002 [4]. [3] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55. [4] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54. (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002; in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo summenzionato, le parti hanno convenuto che l'accordo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono. (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il riporto di alcuni limiti quantitativi non utilizzati nel corso del 2002; il riporto autorizzato per ciascun gruppo di prodotti è il seguente: 2.186.980 kg per SA 1, 10.802.830 kg per SA 1a, 4.200.000 kg per SA 2, 2.505.046 kg per SA 3, 0 per SA 4, 272.850 kg per SB 1, 4.200.000 per SB 2 e 11.550.000 per SB 3. (6) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto di trasferire 4000 tonnellate dal gruppo di prodotti SB 2 e 6000 tonnellate dal gruppo di prodotti SB 3 al gruppo di prodotti SA 1a. (7) Le parti hanno avviato le consultazioni conformemente a quanto previsto nel verbale concordato n. 2 dell'accordo summenzionato e hanno convenuto di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo ai gruppi di prodotti SA 5 e SA 6, elaborando a tal fine un nuovo accordo per modificare quello in vigore. (8) La Comunità europea ha approvato la conclusione del nuovo accordo il quale è entrato in vigore il giorno della firma [5]. [5] Cfr. pag. ...della presente Gazzetta ufficiale. (9) E' necessario modificare di conseguenza la decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [6] per tener conto della richiesta di riporto e di trasferimento e del nuovo accordo, [6] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa è modificata come segue: 1. L'allegato I della decisione della Commissione è sostituito dall'allegato I qui accluso. 2. L'allegato IV della decisione della Commissione è sostituito dall'allegato II qui accluso. Articolo 2 Le importazioni nella Comunità di merci che rientrano nei gruppi di prodotti SA 5 e SA 6 accompagnate da un documento di vigilanza [7] rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono subordinate alla presentazione dell'autorizzazione d'importazione prevista nella decisione della Commissione, segnatamente all'articolo 2. [7] Rilasciato a norma del regolamento n. 76/2002 della Commissione (GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3), Articolo 3 I prodotti dei gruppi SA 5 e SA 6 definiti nell'allegato I originari della Federazione russa e importati nella Comunità dal 1° gennaio 2003 sono imputati sui rispettivi limiti quantitativi fissati nell'allegato II per il 2003. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II LIMITI QUANTITATIVI Unità: kg >SPAZIO PER TABELLA> Nota: SA e SB corrispondono a categorie di prodotti. SA1 fino a SA6 e SB1 fino a SB3 corrispondono a gruppi di prodotti.