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Document 52003PC0461
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the traceability and labelling of Genetically Modified Organisms and traceability of food and feed products produced from Genetically Modified Organisms and amending Directive 2001/18/EC amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli Organismi Geneticamente Modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da Organismi Geneticamente Modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli Organismi Geneticamente Modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da Organismi Geneticamente Modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2003/0461 def. - COD 2001/0180 */
Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli Organismi Geneticamente Modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da Organismi Geneticamente Modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0461 def. - COD 2001/0180 */
PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA TRACCIABILITÀ E L'ETICHETTATURA DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, LA TRACCIABILITÀ DI PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI PRODOTTI A PARTIRE DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, NONCHÉ RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/18/CE RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2001/0180 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA TRACCIABILITÀ E L'ETICHETTATURA DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, LA TRACCIABILITÀ DI PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI PRODOTTI A PARTIRE DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, NONCHÉ RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2001/18/CE 1. Iter della proposta Il 17 agosto 2001 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la suddetta proposta di regolamento, basata sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 21 marzo 2002. Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 16 maggio 2002. Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura il 3 luglio 2002. La Commissione ha accolto alcuni degli emendamenti proposti dal Parlamento e li ha inclusi nella proposta modificata presentata al Consiglio il 13 settembre 2002. Il 17 marzo 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune a maggioranza qualificata. Il 2 luglio 2003 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 6 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Di seguito è riportato il parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE. 2. Obiettivo della proposta della Commissione La proposta stabilisce una serie di obblighi al fine di introdurre una disciplina comunitaria armonizzata in materia di tracciabilità ed etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM) e tracciabilità degli alimenti e dei mangimi ottenuti da OGM in tutte le fasi della loro immissione in commercio. In particolare gli operatori devono: - predisporre sistemi e procedure atti ad identificare a chi è destinato un prodotto e da chi è stato messo in circolazione; - trasmettere informazioni specifiche sull'identità di un prodotto, con riferimento ai singoli OGM in esso contenuti (identificatori unici) o da cui è stato ottenuto; - conservare tali informazioni per cinque anni e metterle a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta. Tale disciplina ha lo scopo di rendere più precisa l'etichettatura e facilitare il monitoraggio degli effetti sull'ambiente e il ritiro dei prodotti. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo 3.1. Sintesi della posizione della Commissione La Commissione accoglie integralmente i sei emendamenti (o parti di emendamenti) adottati dal Parlamento europeo, in quanto contribuiscono a chiarire la sua proposta senza alterarne la sostanza. 3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura 3.2.1. L'emendamento 3 introduce un nuovo considerando, relativo all'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'attuazione del regolamento. L'emendamento richiama l'obbligo per la Commissione di trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione del regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore (articolo 12). 3.2.2. L'emendamento 4 introduce un nuovo considerando, relativo alla necessità di garantire ai consumatori la possibilità di scelta. Il contenuto di questo emendamento è già parzialmente riprodotto nel considerando 4 della posizione comune, ma il Parlamento europeo ha chiesto che venisse introdotto un esplicito riferimento alla possibilità di scelta dei consumatori in un considerando a parte. 3.2.3. La prima parte degli emendamenti 8 e 13 prevede la necessità di procedure standardizzate per la conservazione delle informazioni relative alla tracciabilità dei prodotti contenenti OGM (articolo 4, paragrafo 4) o ottenuti a partire da OGM (articolo 5, paragrafo 2). Poiché la trasmissione delle informazioni tra gli operatori deve avvenire per iscritto (secondo quanto stabilito dal Consiglio nella posizione comune), è logico che tale documentazione venga conservata in modo da poterne confermare l'origine. Le procedure standardizzate potranno essere descritte più dettagliatamente negli orientamenti tecnici da elaborare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. 3.2.4. La seconda parte dell'emendamento 17 riguarda la necessità di pubblicare gli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e analisi (articolo 9, paragrafo 2). Questo emendamento non necessita di spiegazioni. 3.2.5. L'emendamento 18 aggiunge un paragrafo 2 bis all'articolo 9, introducendo un riferimento a un registro centrale. Anche la direttiva 2001/18/CE e la proposta relativa agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati prevedono l'obbligo di istituire registri centrali. Presumibilmente i registri conterranno informazioni molto simili, se non identiche, e saranno strettamente collegati tra loro. 4. Conclusione Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato sopra.