This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52003PC0404
Proposal for a Council Decision on the conclusion of bilateral Agreements laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on information society services between the European Community and the Republic of Cyprus, the European Community and the Government of the Republic of Hungary
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria
/* COM/2003/0404 def. - ACC 2003/0149 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria /* COM/2003/0404 def. - ACC 2003/0149 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Relazione Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio in data 21.10.2002, la Commissione ha negoziato accordi bilaterali che istituiscono una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e otto paesi candidati all'adesione: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Slovenia. Tali negoziati hanno condotto all'adozione di una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali con gli otto paesi candidati summenzionati (COM(2003) 203 def. del 24.04.2003). Nel frattempo, sono stati conclusi anche i negoziati con la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Ungheria. Il testo di tali due accordi e dei relativi allegati è esattamente identico a quello degli accordi negoziati con gli altri otto paesi candidati Il testo di questi due accordi e dei relativi allegati è allegato alla presente comunicazione. Vengono fornite qui di seguito una valutazione degli accordi alla luce delle direttive di negoziato approvate dal Consiglio e una proposta al Consiglio di autorizzare la firma di tali accordi e di approvarne la conclusione per conto della Comunità. 1.1. Valutazione degli accordi Gli accordi sanciscono la partecipazione dei due paesi candidati all'adesione sopra menzionati alla procedura di notifica introdotta a livello comunitario dalla direttiva 83/189/CEE (più volte emendata, codificata dalla direttiva 98/34/CE e successivamente modificata dalla direttiva 98/48/CE) [1]. [1] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998. Il suo ambito di applicazione è stato esteso ai servizi della società dell'informazione dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 217 del 5.8.1998. Nuovo titolo: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Ciascun accordo bilaterale contiene esattamente gli stessi articoli. L'unica differenza riguarda i considerando, dato che la Repubblica di Ungheria ha già stipulato un accordo PECA. È, dunque, fatto riferimento a tale accordo. Per quanto concerne la Repubblica di Cipro, nei considerando è fatto riferimento all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro e non all'accordo europeo dato che la Repubblica di Cipro non ha stipulato un accordo europeo con le Comunità europee. Conformemente al mandato di negoziato, l'ambito di applicazione degli accordi è perfettamente identico a quello specificato nella direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Inoltre, la definizione di regola tecnica e di regola relativa ai servizi della società dell'informazione coincide con le definizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Per quanto concerne il sistema di scambio di informazioni, conformemente al mandato di negoziato, incombe alla Comunità la responsabilità della trasmissione ai paesi interessati dei progetti di regole tecniche e dei progetti di regole relative ai servizi della società dell'informazione notificati alla Commissione dagli Stati membri in applicazione della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Ciascuno dei due paesi candidati con i quali è stato stipulato un accordo bilaterale è tenuto a trasmettere alla Comunità i propri progetti di regole tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione. Conformemente alle direttive di negoziato, il termine sospensivo di tre mesi previsto nella direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, è stato incluso in ciascun accordo. Durante tale periodo la Comunità ha il diritto di formulare osservazioni sui progetti notificati da ciascuno dei due paesi candidati con i quali è stato stipulato un accordo bilaterale e ciascuno dei due paesi candidati ha il diritto di formulare osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri. Infine, come precisato nelle direttive di negoziato, i due paesi candidati devono trasmettere le informazioni in una delle lingue ufficiali della Comunità. 1.2. Spiegazione articolo per articolo 1.2.1. L'accordo Segue una valutazione articolo per articolo (poiché gli articoli sono identici in tutti gli accordi, la descrizione che segue si applica ad entrambi gli accordi bilaterali). Preambolo. È indicato l'obiettivo fondamentale dell'accordo, ossia l'estensione della procedura di notifica al paese candidato in questione. Articolo 1 - Definizioni. Il contenuto non richiede spiegazioni. Le definizioni coincidono esattamente con quelle utilizzate nella direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Articolo 2 - Eccezioni. Analogamente a quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, le misure adottate dagli Stati membri o dal paese candidato in questione per garantire la protezione delle persone (e segnatamente dei lavoratori) in occasione dell'impiego di prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. È precisato tuttavia che qualora tali misure influiscano sui prodotti la notifica è necessaria. Articolo 3 - Sistema di scambio di informazioni. Tale articolo precisa che la responsabilità della trasmissione al paese candidato in questione delle notifiche degli Stati membri incombe alla Comunità. Analogamente, le notifiche del paese candidato in questione devono essere trasmesse alla Comunità. Conformemente alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, allorché una regola tecnica costituisce un semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea non è necessario comunicare il testo di tale norma poiché tali testi sono facilmente accessibili alla Commissione. In tal caso è sufficiente trasmettere il riferimento esatto della norma in questione. Articolo 4 - Lingua di trasmissione. È precisato che il testo del progetto di regola tecnica deve essere trasmesso integralmente tradotto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Articolo 5 - Testi fondamentali e analisi dei rischi. Come previsto nella direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, devono essere trasmessi anche i testi fondamentali allorché ciò si renda necessario per valutare la portata del progetto di regola tecnica notificato. In taluni casi devono essere trasmesse, se disponibili, le analisi dei rischi. Articolo 6 - Notifica in caso di modifiche importanti. Tale articolo stabilisce che una nuova notifica si rende necessaria nel caso in cui gli Stati membri o il paese candidato in questione modifichino i progetti precedentemente notificati. La definizione di modifica importante è identica a quella contenuta nella direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Articolo 7 - Ulteriori informazioni. Ciascuna parte contraente ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui progetti notificati allorché ciò sia ritenuto necessario per la valutazione degli stessi. Articolo 8 - Osservazioni. È precisato che ciascuna parte contraente può formulare osservazioni sui progetti notificati dall'altra parte contraente. Articolo 9 - Periodo sospensivo. Un periodo uniforme di differimento di tre mesi si applica ai progetti notificati da ciascuna delle parti contraenti. Un prolungamento di tale periodo non è possibile. Articolo 10 - Procedura d'urgenza. L'articolo stabilisce che il periodo sospensivo di tre mesi non si applica allorché sono invocate ragioni urgenti. La definizione di urgenza contenuta in tale articolo coincide con quella della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Articolo 11 - Testo definitivo e disposizioni amministrative in merito alla trasmissione. È previsto che venga trasmesso anche il testo definitivo in quanto si ritiene utile per alcune notifiche poter comparare il testo notificato con quello adottato. Lo stesso articolo fa riferimento anche all'allegato III dell'accordo (vedi oltre), il quale contiene alcune disposizioni generali in merito alle prescrizioni amministrative sulla trasmissione delle informazioni di cui all'accordo. Articolo 12 - Eccezioni all'obbligo di notifica. Tale articolo precisa i casi in cui la notifica non è necessaria. Le eccezioni sono identiche a quelle elencate nella direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Con riferimento agli accordi internazionali stipulati dal paese candidato in questione, è precisato che non debbano essere notificate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative derivanti da obblighi in forza di un accordo internazionale applicato nel paese candidato e nell'intera Comunità europea. Questo perché le medesime disposizioni si applicano nel paese candidato e nella Comunità europea, in quanto sia il paese candidato sia tutti gli Stati membri hanno recepito l'accordo internazionale. D'altro canto, se il paese candidato adotta disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in forza di un accordo internazionale applicato nel paese candidato e in un paese terzo, oppure applicato nel paese candidato e soltanto in una parte della Comunità europea, la notifica è necessaria in quanto in questi due casi le disposizioni adottate possono frapporre ostacoli al commercio dato che questi due tipi di accordi internazionali non si applicano all'intero territorio delle due parti contraenti. Articolo 13 - Riservatezza. Le informazioni fornite nel quadro dell'accordo bilaterale sono in linea di principio non riservate, tuttavia ciascuna parte contraente ha la possibilità di chiedere che esse siano considerate riservate. Articolo 14 - Funzionamento dell'accordo. Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo è previsto, da una parte, che si tengano consultazioni regolari tra esperti della Comunità europea e del paese candidato in questione e, dall'altra, che i paesi candidati partecipino al comitato permanente istituito in virtù della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Articolo 15 - clausola territoriale. Definisce l'ambito geografico di applicazione dell'accordo. Articolo 16 - Entrata in vigore. Si tratta della disposizione standard in merito all'entrata in vigore. Articolo 17 - Scadenza. La disposizione secondo la quale l'accordo scade alla data di adesione del paese candidato non necessita di commenti. Articolo 18 - Lingue dell'accordo. Si tratta di una disposizione standard secondo la quale l'accordo è redatto in tutte le lingue della Comunità e nella lingua del paese candidato. 1.2.2. Allegati all'accordo Segue una valutazione del contenuto degli allegati. Allegato I - Servizi della società dell'informazione. L'allegato fornisce un ulteriore chiarimento del concetto di servizi della società dell'informazione quali sono definiti al punto 2 dell'articolo 1 dell'accordo. Il testo dell'allegato è identico a quello dell'allegato V della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Allegato II - Servizi finanziari. Tale allegato fornisce un elenco indicativo dei servizi finanziari esclusi dal campo di applicazione dell'accordo (cfr. articolo 1, punto 5, terzo comma dell'accordo). Il testo dell'allegato è identico a quello dell'allegato VI della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE. Allegato III - Procedura amministrativa per la trasmissione delle informazioni. L'allegato contiene alcune disposizioni generali in merito alle prescrizioni amministrative sulla trasmissione delle informazioni di cui all'accordo. Tali disposizioni sono in linea di principio identiche a quelle attualmente in vigore con i paesi dell'EFTA che hanno sottoscritto l'accordo SEE. 2. Proposta di decisione del Consiglio È allegata una proposta di decisione del Consiglio. La proposta riguarda l'adozione e la firma dei due accordi bilaterali. Essa prevede pertanto che il Consiglio approvi tali accordi bilaterali. La firma è richiesta da ciascuno dei due paesi candidati per l'adozione del rispettivo accordo bilaterale. Si propone pertanto che il Presidente del Consiglio sia autorizzato a designare le persone preposte alla firma degli accordi per conto della Comunità. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la decisione allegata. 2003/0149 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, la prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU L [...], [...], p. [...] considerando che gli accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria sono stati negoziati e devono essere approvati; DECIDE: Articolo 1 Gli accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro, la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria sono approvati dalla Comunità europea. Il testo degli accordi e degli allegati è accluso alla presente decisione. Articolo 2 In forza della presente decisione il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone autorizzate a firmare l'accordo che vincola la Comunità e a trasmettere a nome della Comunità la nota di cui all'articolo 16 dell'accordo ( [3]). [3] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europa dal Segretariato del Consiglio Fatto a , il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro LA COMUNITÀ EUROPEA, da un lato, e LA RepubBlicA DI CIPRO, dall'altro, tutti in appresso denominati le parti contraenti, CONSIDERANDO l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica di Cipro, dall'altro [4], e in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 2 (1), [4] GU L 133, 21.5.1973, p. 2. CONSIDERANDO la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea [5], [5] Direttiva 98/34/CE (GU L 204, 21.7.1998, p. 37), modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217, 5.8.1998, p. 18) CONSIDERANDO l'impegno della Repubblica di Cipro e della Comunità europea a promuovere l'armonia delle relazioni economiche fra le parti contraenti, CONSIDERANDO la collaborazione in corso fra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro in materia di ostacoli al commercio di carattere tecnico, e l'intesa comune raggiunta nel quadro di tale collaborazione per estendere la citata procedura di informazione sulle regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea alla Repubblica di Cipro, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni seguenti: 1. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; 2. "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione: -"a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, -"per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; -"a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. Nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione. Il presente accordo non si applica ai servizi seguenti: -servizi di radiodiffusione sonora, -servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE [6]. [6] GU L 298, 17.10.1989, p. 23. Direttiva in ultimo emendata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202, 30.7.1997, p. 1). 3. "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38 (1) del trattato che istituisce la Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE [7], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi ad altri prodotti, qualora questi abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi. [7] GU L 311, 28.11.2001, p. 67. 4. "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 5. "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE [8]. [8] GU L 192, 24.7.1990, p. 1. Direttiva emendata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295, 29.10.1997, p. 23). Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II al presente accordo. Ad eccezione dell'articolo 11, il presente accordo non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati. Ai fini della presente definizione: -una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi, -una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale. 6. "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno degli Stati membri della Comunità europea o in una parte rilevante di essi, o nella Repubblica di Cipro o in una parte rilevante di essa, nonché, fatte salve quelle menzionate all'articolo 12, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della Comunità europea o della Repubblica di Cipro che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: -le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro della Comunità europea o della Repubblica di Cipro che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, -gli accordi volontari dei quali un'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici, -le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. La nozione include le regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco elaborato dalla Commissione della Comunità europea [9] (in appresso 'la Commissione') nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Repubblica di Cipro elabora un siffatto elenco e lo trasmette alla Commissione il primo giorno del primo mese successivo l'entrata in vigore di questo accordo. [9] GU C 23, 27.1.2000, p. 3. La stessa procedura sarà utilizzata per l'emendamento dell'elenco citato. 7. "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica, e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. Articolo 2 Il presente accordo non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato che istituisce la Comunità europea o che la Repubblica di Cipro considera necessarie: -per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dall'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. Articolo 3 1. Fatto salvo l'articolo 12, la Comunità europea comunica alla Repubblica di Cipro i progetti di regole tecniche che le vengono comunicati dagli Stati membri. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Repubblica di Cipro anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. 2. Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica di Cipro comunica a sua volta alla Comunità europea i propri progetti di regole tecniche. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Comunità europea anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che essi non risulti no dal progetto stesso. Articolo 4 Il testo integrale del progetto di regola tecnica viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Articolo 5 1. All'occorrenza e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è contemporaneamente comunicato il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. 2. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri e la Repubblica di Cipro comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10 (4) del regolamento (CEE) n. 793/93 [10] ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3 (2) della direttiva 67/548/CEE [11] nel caso di una nuova sostanza. [10] Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, 5.4.1993, p.1). [11] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, 16.8.1967, p. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154, 5.6.1992, p. 1). Articolo 6 Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo d'applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. La trasmissione di tali comunicazioni si fa secondo le regole di cui all'articolo 3. Articolo 7 Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regola tecnica comunicato in base al presente accordo. Articolo 8 1. La Comunità europea e la Repubblica di Cipro possono inviare osservazioni sui progetti comunicati. Le osservazioni della Repubblica di Cipro vengono trasmesse alla Commissione e le osservazioni della Comunità europea vengono trasmesse dalla Commissione alla Repubblica di Cipro. 2. Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro tengono conto, per quanto possibile, di tali osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Per quanto riguarda le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui al terzo trattino del secondo capoverso del comma 6 dell'articolo 1, le osservazioni delle parti contraenti possono riguardare unicamente gli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non gli aspetti fiscali o finanziari della misura. 4. La Commissione, qualora venga disposto un periodo di differimento di sei mesi ai sensi della direttiva 98/34/CE, ne informa la Repubblica di Cipro. Articolo 9 Le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica di Cipro rinviano l'adozione dei progetti di regole tecniche notificati di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve il testo del progetto di regola tecnica. Articolo 10 Il rinvio di cui all'articolo 9 non si applica nei casi in cui: -per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure -per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. Le ragioni che giustificano l'urgenza dei provvedimenti presi devono essere indicate. La motivazione dell'urgenza deve essere particolareggiata e chiaramente giustificata, con particolare riferimento all'impossibilità di prevedere il pericolo e alla gravità del pericolo stesso, nonché all'assoluta necessità di un intervento immediato. Articolo 11 1. Viene comunicato anche il testo definitivo della regola tecnica nella lingua originale. 2. Le disposizioni amministrative per le notifiche di cui sopra sono specificate all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente accordo. Articolo 12 1. Gli articoli da 3 a 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e della Repubblica di Cipro né agli accordi volontari mediante i quali gli Stati membri o la Repubblica di Cipro: -si conformano, per quanto riguarda gli Stati membri, agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi, e, per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, recepiscono nella legislazione nazionale atti comunitari che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o regole relative ai servizi, -soddisfano, per quanto riguarda gli Stati membri, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Comunità europea, -soddisfano, per quanto riguarda la Repubblica di Cipro, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Repubblica di Cipro e nella Comunità europea, -fanno uso di clausole di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti, -applicano l'articolo 8 (1) della direttiva 92/59/CEE [12], [12] Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228, 11.8.1992, p. 24). -si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, -si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, comma 6, in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi. 2. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e della Repubblica di Cipro recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti. 3. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui al terzo trattino del secondo capoverso del 6° comma dell'articolo 1. Articolo 13 Le informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo vengono considerate riservate, su richiesta. Tuttavia, sia la Comunità europea che la Repubblica di Cipro hanno facoltà di consultare ai fini di una perizia, prese le debite precauzioni, persone fisiche o giuridiche, che possono appartenere al settore privato. Articolo 14 1. Le parti contraenti, nel quadro dei rapporti di collaborazione stabiliti tra esperti della Comunità europea e della Repubblica di Cipro nel settore delle barriere tecniche al commercio, svolgono regolari consultazioni per assicurare il soddisfacente funzionamento della procedura fissata dal presente accordo e per scambiare opinioni sulle osservazioni presentate da qualsiasi parte contraente in merito a progetti di regole tecniche comunicati conformemente al presente accordo. Inoltre, di comune consenso, le parti contraenti hanno facoltà di tenere ulteriori riunioni ad hoc per discutere specifici casi di particolare interesse per una delle stesse. 2. La Repubblica di Cipro nomina un esperto che la rappresenta nelle riunioni del Comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, sezioni 'servizi della società delle informazioni' e 'regole tecniche'. L'esperto deve appartenere alla pubblica amministrazione della Repubblica di Cipro. Tale esperto non ha diritto di voto. 3. La Commissione informa per tempo l'esperto delle date delle riunioni e dei punti all'ordine del giorno del Comitato. La Commissione trasmette all'esperto le informazioni pertinenti. 4. Su iniziativa del presidente, il Comitato ha facoltà di riunirsi in assenza dell'esperto che rappresenta la Repubblica di Cipro. In tal caso, la Repubblica di Cipro ne viene informata. Articolo 15 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite nel suddetto trattato e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Cipro. Articolo 16 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore. Articolo 17 Il presente accordo scade alla data di accessione della Repubblica di Cipro all'Unione europea. Articolo 18 Il presente accordo viene redatto in due copie originali nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, i cui testi sono tutti ugualmente autentici. ALLEGATO I Elenco indicativo di servizi non contemplati dal secondo capoverso del comma n. 2 dell'articolo 1 1. Servizi non forniti "a distanza" Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: (a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; (b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; (c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; (d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. 2. Servizi non forniti "per via elettronica" -Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici: (a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari); (b) accesso a reti stradali, parcheggi ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. -Servizi non in linea: distribuzione di CD-rom e di software su dischetti. -Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati: (a) servizi di telefonia vocale; (b) servizi telefax/telex; (c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax; (d) consulto medico per telefono/telefax; (e) consulenza legale per telefono/telefax; (f) marketing diretto per telefono/telefax. 3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi" Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione tipo da punto a multipunto): (a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand di cui alla lettera (a) dell'articolo 1 della direttiva 89/552/CEE; (b) servizi di radiodiffusione sonora; (c) teletesto (televisivo). ALLEGATO II Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui al terzo capoverso del punto 5 dell'artico- lo 1 -Servizi d'investimento -Operazioni di assicurazione e riassicurazione -Servizi bancari -Operazioni relative a fondi pensione -Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione Tali servizi comprendono in particolare: (a) i servizi di investimento di cui all'allegato alla direttiva 93/22/CEE [13]; i servizi di organismi di investimento collettivo, [13] GU L 141, 11. 6. 1993, p. 27. (b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE [14], [14] GU L 386, 30. 12. 1989, p. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110, 28. 4. 1992, p. 52). (c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui: -all articolo 1 della direttiva 73/239/CEE [15], [15] GU L 228, 16. 8. 1973, p. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228, 11. 8. 1992, p. 1). -all'allegato alla direttiva 79/267/CEE [16], [16] GU L 63, 13. 3. 1979, p. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 90/619/CEE (GU L 330, 29. 11. 1990, p. 50). -alla direttiva 64/225/CEE [17], [17] GU 56, 4. 4. 1964, p. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di accessione del 1973. -alle direttive 92/49/CEE [18] e 92/96/CEE [19]. [18] GU L 228, 11. 8. 1992, p. 1. [19] GU L 360, 9. 12. 1992, p. 1. ALLEGATO III Ai sensi dell'articolo 11 (2) dell'accordo, le seguenti comunicazioni per via elettronica sono ritenute necessarie: 1) avviso di notifica. Può essere effettuato all'atto della trasmissione del testo integrale o in anticipo; 2) testo integrale del progetto comunicato; 3) dichiarazione di ricevuta del testo del progetto, contenente, fra l'altro, la pertinente data di scadenza del periodo di differimento; 4) messaggi per la richiesta di informazioni supplementari; 5) risposte a richieste di informazioni supplementari; 6) osservazioni; 7) richieste di riunioni ad hoc; 8) risposte a richieste di riunioni ad hoc; 9) richiesta del testo definitivo; 10) informazione che è stato chiesto un periodo di differimento di sei mesi. Le comunicazioni seguenti possono, per il momento, essere trasmesse via fax, ma è preferibile il mezzo elettronico: 11) testi giuridici o disposizioni normative di base; 12) testo definitivo; Le disposizioni amministrative concernenti le comunicazioni verranno fissate di comune accordo dalle parti contraenti. ACCORDO che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione tra la Comunità europea e il Governo della Repubblica di Ungheria LA COMUNITÀ EUROPEA, da un lato, e IL GOVERNO DELLA RepubBlicA DI UNGHERIA, in appresso denominato Repubblica di Ungheria dall'altro, tutti in appresso denominati le parti contraenti, CONSIDERANDO l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro [20], e in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 1, [20] GU L 347, 31.12.1993, p. 2. CONSIDERANDO la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea [21], [21] Direttiva 98/34/CE (GU L 204, 21.7.1998, p. 37), modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217, 5.8.1998, p. 18) CONSIDERANDO il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro [22], sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali e in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 12, [22] GU L 135, 17.5.2001, p. 35. CONSIDERANDO l'impegno della Repubblica di Ungheria e della Comunità europea a promuovere l'armonia delle relazioni economiche fra le parti contraenti, CONSIDERANDO la collaborazione in corso fra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria in materia di ostacoli al commercio di carattere tecnico, e l'intesa comune raggiunta nel quadro di tale collaborazione per estendere la citata procedura di informazione sulle regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell'informazione applicata nella Comunità europea alla Repubblica di Ungheria, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni seguenti: 1. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; 2. "servizio": qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione: -"a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, -"per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; -"a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. Nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione. Il presente accordo non si applica ai servizi seguenti: -servizi di radiodiffusione sonora, -servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE [23]. [23] GU L 298, 17.10.1989, p. 23. Direttiva in ultimo emendata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202, 30.7.1997, p. 1). 3. "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38 (1) del trattato che istituisce la Comunità europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE [24], così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi ad altri prodotti, qualora questi abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi. [24] GU L 311, 28.11.2001, p. 67. 4. "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 5. "regola relativa ai servizi": un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti. Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE [25]. [25] GU L 192, 24.7.1990, p. 1. Direttiva emendata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295, 29.10.1997, p. 23). Il presente accordo non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II al presente accordo. Ad eccezione dell'articolo 11, il presente accordo non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 93/22/CEE, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati. Ai fini della presente definizione: -una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi, -una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale. 6. "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno degli Stati membri della Comunità europea o in una parte rilevante di essi, o nella Repubblica di Ungheria o in una parte rilevante di essa, nonché, fatte salve quelle menzionate all'articolo 12, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della Comunità europea o della Repubblica di Ungheria che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: -le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro della Comunità europea o della Repubblica di Ungheria che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, -gli accordi volontari dei quali un'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici, -le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. La nozione include le regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco elaborato dalla Commissione della Comunità europea [26] (in appresso 'la Commissione') nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Repubblica di Ungheria elabora un siffatto elenco e lo trasmette alla Commissione il primo giorno del primo mese successivo l'entrata in vigore di questo accordo. [26] GU C 23, 27.1.2000, p. 3. La stessa procedura sarà utilizzata per l'emendamento dell'elenco citato. 7. "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica, e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali. Articolo 2 Il presente accordo non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato che istituisce la Comunità europea o che la Repubblica di Ungheria considera necessarie: -per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dall'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. Articolo 3 1. Fatto salvo l'articolo 12, la Comunità europea comunica alla Repubblica di Ungheria i progetti di regole tecniche che le vengono comunicati dagli Stati membri. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Repubblica di Ungheria anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. 2. Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica di Ungheria comunica a sua volta alla Comunità europea i propri progetti di regole tecniche. Qualora tali regole tecniche si limitino al semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essa comunica alla Comunità europea anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che essi non risulti no dal progetto stesso. Articolo 4 Il testo integrale del progetto di regola tecnica viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. Articolo 5 1. All'occorrenza e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è contemporaneamente comunicato il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. 2. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri e la Repubblica di Ungheria comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10 (4) del regolamento (CEE) n. 793/93 [27] ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3 (2) della direttiva 67/548/CEE [28] nel caso di una nuova sostanza. [27] Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, 5.4.1993, p.1). [28] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, 16.8.1967, p. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154, 5.6.1992, p. 1). Articolo 6 Gli Stati membri e la Repubblica di Ungheria procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo d'applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. La trasmissione di tali comunicazioni si fa secondo le regole di cui all'articolo 3. Articolo 7 Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regola tecnica comunicato in base al presente accordo. Articolo 8 1. La Comunità europea e la Repubblica di Ungheria possono inviare osservazioni sui progetti comunicati. Le osservazioni della Repubblica di Ungheria vengono trasmesse alla Commissione e le osservazioni della Comunità europea vengono trasmesse dalla Commissione alla Repubblica di Ungheria. 2. Gli Stati membri e la Repubblica di Ungheria tengono conto, per quanto possibile, di tali osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Per quanto riguarda le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui al terzo trattino del secondo capoverso del comma 6 dell'articolo 1, le osservazioni delle parti contraenti possono riguardare unicamente gli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non gli aspetti fiscali o finanziari della misura. 4. La Commissione, qualora venga disposto un periodo di differimento di sei mesi ai sensi della direttiva 98/34/CE, ne informa la Repubblica di Ungheria. Articolo 9 Le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica di Ungheria rinviano l'adozione dei progetti di regole tecniche notificati di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve il testo del progetto di regola tecnica. Articolo 10 Il rinvio di cui all'articolo 9 non si applica nei casi in cui: -per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione, oppure -per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. Le ragioni che giustificano l'urgenza dei provvedimenti presi devono essere indicate. La motivazione dell'urgenza deve essere particolareggiata e chiaramente giustificata, con particolare riferimento all'impossibilità di prevedere il pericolo e alla gravità del pericolo stesso, nonché all'assoluta necessità di un intervento immediato. Articolo 11 1. Viene comunicato anche il testo definitivo della regola tecnica nella lingua originale. 2. Le disposizioni amministrative per le notifiche di cui sopra sono specificate all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente accordo. Ulteriori disposizioni amministrative concernenti le comunicazioni verranno fissate di comune accordo dalle parti contraenti. Articolo 12 1. Gli articoli da 3 a 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e della Repubblica di Ungheria né agli accordi volontari mediante i quali gli Stati membri o la Repubblica di Ungheria: -si conformano, per quanto riguarda gli Stati membri, agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi, e, per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria, recepiscono nella legislazione nazionale atti comunitari che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o regole relative ai servizi, -soddisfano, per quanto riguarda gli Stati membri, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Comunità europea, -soddisfano, per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria, gli impegni derivanti da accordi internazionali che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole comuni relative ai servizi nella Repubblica di Ungheria e nella Comunità europea, -fanno uso di clausole di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti, -applicano l'articolo 8 (1) della direttiva 92/59/CEE [29], [29] Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228, 11.8.1992, p. 24). -si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, -si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, comma 6, in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi. 2. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e della Repubblica di Ungheria recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti. 3. Gli articoli 9 e 10 non si applicano alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui al terzo trattino del secondo capoverso del 6° comma dell'articolo 1. Articolo 13 Le informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo vengono considerate riservate, su richiesta. Tuttavia, sia la Comunità europea che la Repubblica di Ungheria hanno facoltà di consultare ai fini di una perizia, prese le debite precauzioni, persone fisiche o giuridiche, che possono appartenere al settore privato. Articolo 14 1. Le parti contraenti, nel quadro dei rapporti di collaborazione stabiliti tra esperti della Comunità europea e della Repubblica di Ungheria nel settore delle barriere tecniche al commercio, svolgono regolari consultazioni per assicurare il soddisfacente funzionamento della procedura fissata dal presente accordo e per scambiare opinioni sulle osservazioni presentate da qualsiasi parte contraente in merito a progetti di regole tecniche comunicati conformemente al presente accordo. Inoltre, di comune consenso, le parti contraenti hanno facoltà di tenere ulteriori riunioni ad hoc per discutere specifici casi di particolare interesse per una delle stesse. 2. La Repubblica di Ungheria nomina un esperto che la rappresenta nelle riunioni del Comitato di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, sezioni 'servizi della società delle informazioni' e 'regole tecniche'. L'esperto deve appartenere alla pubblica amministrazione della Repubblica di Ungheria. Tale esperto non ha diritto di voto. 3. La Commissione informa per tempo l'esperto delle date delle riunioni e dei punti all'ordine del giorno del Comitato. La Commissione trasmette all'esperto le informazioni pertinenti. 4. Su iniziativa del presidente, il Comitato ha facoltà di riunirsi in assenza dell'esperto che rappresenta la Repubblica di Ungheria. In tal caso, la Repubblica di Ungheria ne viene informata. Articolo 15 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite nel suddetto trattato e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Ungheria. Articolo 16 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore. Articolo 17 Il presente accordo scade alla data di accessione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea. Articolo 18 Il presente accordo viene redatto in due copie originali nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e ungherese, i cui testi sono tutti ugualmente autentici. ALLEGATO I Elenco indicativo di servizi non contemplati dal secondo capoverso del comma n. 2 dell'articolo 1 1. Servizi non forniti "a distanza" Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: (a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; (b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; (c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; (d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. 2. Servizi non forniti "per via elettronica" -Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici: (a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari); (b) accesso a reti stradali, parcheggi ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. -Servizi non in linea: distribuzione di CD-rom e di software su dischetti. -Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati: (a) servizi di telefonia vocale; (b) servizi telefax/telex; (c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax; (d) consulto medico per telefono/telefax; (e) consulenza legale per telefono/telefax; (f) marketing diretto per telefono/telefax. 3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi" Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione tipo da punto a multipunto): (a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand di cui alla lettera (a) dell'articolo 1 della direttiva 89/552/CEE; (b) servizi di radiodiffusione sonora; (c) teletesto (televisivo). ALLEGATO II Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui al terzo capoverso del punto 5 dell'articolo 1 -Servizi d'investimento -Operazioni di assicurazione e riassicurazione -Servizi bancari -Operazioni relative a fondi pensione -Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione Tali servizi comprendono in particolare: (a) i servizi di investimento di cui all'allegato alla direttiva 93/22/CEE [30]; i servizi di organismi di investimento collettivo, [30] GU L 141, 11. 6. 1993, p. 27. (b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE [31], [31] GU L 386, 30. 12. 1989, p. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110, 28. 4. 1992, p. 52). (c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui: -all articolo 1 della direttiva 73/239/CEE [32], [32] GU L 228, 16. 8. 1973, p. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 92/49/CEE (GU L 228, 11. 8. 1992, p. 1). -all'allegato alla direttiva 79/267/CEE [33], [33] GU L 63, 13. 3. 1979, p. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 90/619/CEE (GU L 330, 29. 11. 1990, p. 50). -alla direttiva 64/225/CEE [34], [34] GU 56, 4. 4. 1964, p. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di accessione del 1973. -alle direttive 92/49/CEE [35] e 92/96/CEE [36]. [35] GU L 228, 11. 8. 1992, p. 1. [36] GU L 360, 9. 12. 1992, p. 1. ALLEGATO III Ai sensi dell'articolo 11 (2) dell'accordo, le seguenti comunicazioni per via elettronica sono ritenute necessarie: 1) avviso di notifica. Può essere effettuato all'atto della trasmissione del testo integrale o in anticipo; 2) testo integrale del progetto comunicato; 3) dichiarazione di ricevuta del testo del progetto, contenente, fra l'altro, la pertinente data di scadenza del periodo di differimento; 4) messaggi per la richiesta di informazioni supplementari; 5) risposte a richieste di informazioni supplementari; 6) osservazioni; 7) richieste di riunioni ad hoc; 8) risposte a richieste di riunioni ad hoc; 9) richiesta del testo definitivo; 10) informazione che è stato chiesto un periodo di differimento di sei mesi. Le comunicazioni seguenti possono, per il momento, essere trasmesse via fax, ma è preferibile il mezzo elettronico: 11) testi giuridici o disposizioni normative di base; 12) testo definitivo. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore(i) politico(i) : Impresa Attività : ottenere ancora di più dal mercato interno Denominazione dell'azione : Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi bilaterali che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione con due paesi candidati. 1. linee di bilancio interessate + denominazioni A-110 Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico A-2422 Supporto tecnico e logistico e assistenza agli utenti B5-3002 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, in particolare nel settore della notifica, della certificazione e del ravvicinamento settoriale 2. Cifre globali 2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in stanziamenti d'impegno (SI): 0,030 2.2 Periodo d'applicazione: Gli accordi saranno limitati nel tempo. Ogni accordo scadrà al momento dell'adesione all'Unione europea del paese candidato con il quale è stato concluso. Nessun rinnovo è dunque previsto. 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) Milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese di funzionamento(cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate Nessuna implicazione finanziaria (si tratta di aspetti tecnici relativi all'attuazione di un provvedimento). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 133 CE 5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 5.1 Necessità dell'intervento comunitario L'obiettivo è fare partecipare al sistema di notifica di regole tecniche disposto dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, prima della loro adesione all'Unione europea, i due paesi candidati con i quali gli accordi sono stati negoziati (in appresso 'i paesi candidati'). Questa direttiva prevede la notifica preliminare dei progetti di regolamentazione riguardanti tutti i prodotti ed i servizi della società dell'informazione di ciascuno dei 15 Stati membri della Comunità europea al fine di prevenire l'insorgere di barriere tecniche agli scambi. Secondo la direttiva, è previsto un periodo di status quo (di almeno 3 mesi) durante il quale il progetto notificato non può essere adottato a livello nazionale. Un sistema di notifica semplificato (con un periodo massimo di status quo di 3 mesi e la sola possibilità di formulare osservazioni) si applica ai paesi dello Spazio economico europeo e, a decorrere dall'1 gennaio 2001, anche alla Turchia. Il meccanismo previsto dagli accordi riproduce questo sistema semplificato ai fini della sua applicazione ai paesi candidati, in modo da: -evitare nuove barriere agli scambi tra l'Unione europea ed i paesi candidati; -preparare, non appena possibile, questi paesi all'adesione all'Unione europea per quanto riguarda la procedura di notifica; e -rafforzare in tal modo lo spirito di dialogo e di comprensione reciproca. 5.1.2 Disposizioni adottate in base alla valutazione ex-ante La valutazione ex-ante ha evidenziato quanto segue: -L'interesse della Comunità europea e dei suoi Stati membri per la stipula di tali accordi risiede nel fatto che il sistema previsto consentirà loro di essere informati regolarmente delle iniziative regolamentari in preparazione nei paesi candidati e, successivamente, se del caso, di formulare osservazioni sui progetti aventi importanti implicazioni giuridiche ed economiche, in particolare nell'ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi della società dell'informazione (ad esempio, per i cittadini o le imprese comunitari che operano nei paesi candidati). -Inoltre l'applicazione, in forma semplificata, di una procedura che sarà applicata interamente a partire dall'adesione consentirà a tutte le parti in causa di preparare l'adesione e di garantire quindi un'applicazione corretta degli obblighi comunitari. 5.1.3 Disposizioni adottate in base alla valutazione ex-post Nulla 5.2 Azioni previste e modalità degli interventi di bilancio L'obiettivo degli accordi con i paesi candidati consiste nel fare partecipare tali Paesi, prima dell'adesione, al sistema di notifica istituito a livello comunitario dal 1983. Questo sistema dovrà consentire di evitare l'insorgere di nuovi ostacoli agli scambi tra la Comunità e i paesi candidati. La copertura geografica è limitata ai 2 paesi candidati con i quali gli accordi sono stati negoziati (insieme agli altri 8 accordi - si veda COM(2003) 203 def. -la copertura geografica è estesa a tutti i paesi candidati). L'attività di trasmissione e di ricezione dei progetti regolamentari tra la Commissione, i paesi candidati e gli Stati membri si iscriverà nel quadro del meccanismo amministrativo della direttiva 98/34/CE, già operativa a livello CE dal 1984. Ci si può ragionevolmente attendere che al massimo circa 20 progetti all'anno provenienti dai due paesi candidati saranno comunicati. Questa cifra è basata sul fatto che: -i paesi candidati concentrano le loro attività legislative più sul recepimento dell'acquis comunitario (provvedimenti che non sono inclusi nella procedura di notifica prevista) che su iniziative puramente unilaterali; La partecipazione di 2 paesi candidati, allo stesso tempo, alla procedura di notifica dovrebbe portare a 7,5 notifiche per paese candidato nel periodo rimanente fino all'adesione (9 mesi). Una cifra confermata dall'esperienza con i paesi dell'EFTA. 5.3 Modalità di attuazione Azione 1 Sarà opportuno organizzare un'applicazione informatica che consenta di inviare automaticamente i testi provenienti dagli Stati membri della Comunità ai paesi candidati e viceversa. Tale applicazione sarà, comunque, già messa in atto nel quadro del COM(2003) 203 def. Non è, dunque, necessario alcuno stanziamento supplementare di fondi. Azione 2 Come nell'ambito delle notifiche dei paesi dello Spazio economico europeo, la notifica dovrà essere fatta dai paesi candidati in una delle lingue comunitarie. È ragionevole attendersi che la maggior parte delle notifiche sia realizzata in inglese o in greco (Cipro). Come nel caso delle notifiche dei paesi dello Spazio economico europeo, i progetti notificati sarano tradotti esclusivamente in tedesco, inglese e francese. Su 15 notifiche durante i 9 mesi prima dell'adesione (cfr. punto 6.2.), con una media di 20 pagine per notifica, si possono prevedere 300 pagine di traduzione. Per quanto riguarda le notifiche ungheresi, questa cifra sarà poi raddoppiata poiché la traduzione sarà realizzata, ad esempio, in tedesco e francese a partire da un testo notificato in inglese (7,5 x 20 x 2 = 300 pagine). Questa cifra sarà triplicata per quanto riguarda le notifiche di Cipro, poiché un testo notificato in greco sarà tradotto, ad esempio, in francese, inglese e tedesco (7,5 x 20 x 3 = 450 pagine). Si può dunque stimare l'importo a 30.000 EUR (750 pagine a 40 EUR/pagina). Quest'importo sarà finanziato con le risorse esistenti della DG Imprese (B5-3002), la quale ha previsto già un leggero aumento delle spese di traduzione per il 2003 in vista della preparazione dell'allargamento. Azione 3 La DG Imprese dovrà garantire: -il coordinamento dell'analisi dei progetti da parte degli altri servizi competenti della Commissione; -il coordinamento con gli Stati membri dei commenti sui testi dei paesi candidati e delle risposte ai commenti formulati dai paesi candidati sui testi degli Stati membri; -la gestione della base dati e delle traduzioni e la trasmissione dei messaggi. Il personale necessario per tale attività sarà retribuito tramite le risorse finanziarie della Direzione Generale Imprese. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al 3o decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese SI (stanziamenti d'impegno) Nulla. 6.2 Calcolo dei costi per misura prevista, parte B (per tutto il periodo di programmazione) Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al 3o decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (Azione 2 : 15 notifiche di 20 pagine ciascuna = 150 pagine da tradurre in 2 lingue e 150 pagine da tradurre in 3 lingue = 750 pagine di traduzione al prezzo di 40 EUR / pagina) 7. INCIDENZA SUGLI EFFETTIVI E LE SPESE DI FUNZIONAMENTO 7.1 Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 9 mesi (periodo rimanente fino all'adesione). 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 9 mesi. >SPAZIO PER TABELLA> Fino all'adesione dei 2 paesi candidati alla Comunità Il fabbisogno in termini di risorse umane e amministrative sarà finanziato all'interno della dotazione assegnata alla DG che gestisce l'azione nel quadro della procedura di assegnazione annuale. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Sistema di controllo Le notifiche dei paesei candidati saranno integrate nel sistema di base di dati esistenti (TRIS) per la procedura di notifica. Questo sistema permetterà un controllo giornaliero delle notifiche dei paesi candidati, delle reazioni da parte della Comunità a proposito di queste notifiche, nonché delle reazioni dei paesi candidati nei confronti delle notifiche degli Stati membri. 8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista In base ai dati forniti da TRIS, verrà effettuata una valutazione annuale dell'impatto dell'intervento comunitario. 9. MISURE ANTIFRODE Nulla (in assenza di azioni e studi ulteriori).