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Document 52003PC0237

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

/* COM/2003/0237 def. - CNS 2003/0090 */

52003PC0237

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco /* COM/2003/0237 def. - CNS 2003/0090 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di istituire misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco fa seguito a quelle precedentemente fatte per il merluzzo bianco e il nasello nel dicembre 2001 e 2002 (COM(2001) 724 def. e COM(2002) 773 def.) Essa tiene inoltre conto della richiesta presentata al Consiglio "Pesca" del dicembre 2002 dal Consiglio con cui si invitava la Commissione a proporre un piano di ricostituzione definitivo, inteso a sostituire le misure temporanee imposte nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 relativo alla gestione dei TAC e dei contingenti.

Una proposta per la ricostituzione degli stock di nasello sarà presentata separatamente.

L'obiettivo globale della presente proposta è assicurare che, entro un arco di tempo di cinque-dieci anni, gli stock di merluzzo bianco vengano riportati ai livelli di precauzione consigliati dagli esperti scientifici.

La proposta si articola in quattro capitoli.

Il capitolo I stabilisce quali stock di merluzzo bianco sono interessati dalla presente proposta e, per ciascuno di essi, quale dovrebbe essere la consistenza minima per essere conforme alla strategia precauzionale. Questo capitolo è per lo più invariato rispetto alla proposta più recente. La Commissione ribadisce la proposta di inserire gli stock di merluzzo bianco del Mare d'Irlanda e della Manica Orientale nel piano di ricostituzione, anche per quanto riguarda la limitazione dello sforzo di pesca. Nonostante esistano misure tecniche specifiche per il Mare d'Irlanda intese a proteggere le zone di riproduzione del merluzzo, lo stato di questo stock permane molto grave e necessita l'adozione di misure più drastiche.

Il capitolo II definisce le dimensioni minime assolute degli stock, al di sotto delle quali gli esperti scientifici ritengono che sussista il pericolo di esaurimento totale.

Esso illustra inoltre le linee guida per fissare i livelli del totale ammissibile di catture (TAC) in base alle stime della consistenza effettiva degli stock effettuate dagli esperti. Se la stima dell'entità dello stock è inferiore al livello consigliato, ma superiore o solo leggermente inferiore al livello minimo, il TAC sarà fissato con l'obiettivo di un incremento del 30% del volume dello stock nell'anno successivo. Se invece la stima del volume dello stock è molto inferiore al livello minimo, saranno proposte misure più rigorose.

Il capitolo espone quindi in dettaglio il principio secondo cui il cambiamento annuale più consistente, al rialzo o al ribasso, per ciascun TAC da un anno all'altro non dovrebbe superare il 15% dopo il primo anno di applicazione del piano di ricostituzione.

Tali norme sulla fissazione dei TAC sono tuttavia soggette a un'eccezione: i tassi precauzionali di mortalità per pesca consigliati dagli esperti - ossia il tasso massimo di mortalità per pesca correlato con uno sfruttamento sostenibile - non possono essere superati. La Commissione ritiene che il superamento di questi tassi sarebbe incompatibile con la strategia precauzionale.

Il capitolo III illustra le proposte della Commissione in materia di gestione del regime di limitazione dello sforzo di pesca - ossia limitazione dei tempi in cui i pescherecci interessati possono pescare in base ai TAC. Queste proposte sono notevolmente semplificate rispetto a quelle precedenti. Il sistema offre flessibilità agli Stati membri e ai pescatori nella gestione e nell'attribuzione dello sforzo di pesca ai singoli pescherecci e assicura riduzioni efficaci e proporzionate dello sforzo di pesca per ciascuno Stato membro, oltre a poter essere sorvegliato e controllato in modo efficace.

Spiegato semplicemente, il sistema funziona nel modo seguente:

* in primo luogo viene calcolato lo sforzo di pesca storico globale di tutte le navi che pescano merluzzo;

* poi si determina la riduzione dello sforzo di pesca necessaria per corrispondere ai TAC scelti;

* tale riduzione è infine ripartita fra gli Stati membri in proporzione dei quantitativi di merluzzo da essi sbarcati nel periodo di riferimento rispetto al totale degli sbarchi comunitari.

Tali limitazioni di sforzo, espresse in chilowatt-giorni, saranno ripartite dagli Stati membri fra i rispettivi pescherecci entro, ma non fra, le zone geografiche occupate dai rispettivi stock di merluzzo. Esse saranno interamente trasferibili e utilizzabili in ogni periodo dell'anno.

Altre caratteristiche del sistema, come l'esatta definizione di una giornata fuori dal porto e l'esenzione dal conteggio dei giorni in circostanze eccezionali , sono altresì illustrate in questo capitolo e sono basate sulle consultazioni relative all'applicazione delle misure temporanee di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco attuate nel dicembre 2002.

Il capitolo IV prevede misure concernenti il potenziamento della sorveglianza, dell'ispezione e del controllo dei pescherecci interessati dal regime di gestione dello sforzo. Le misure comprendono la notifica preliminare, il requisito di sbarcare il merluzzo in porti designati e le condizioni di stivaggio e di trasporto.

Il capitolo è per lo più inalterato rispetto alle precedenti proposte; fanno eccezione le norme relative all'impiego del sistema VMS, che sono state soppresse in quanto saranno inserite in un nuovo regolamento al riguardo che verrà adottato nell'ambito della riforma della PCP.

Le misure tecniche di conservazione non sono contemplate dal presente regolamento. Alcune misure tecniche intese a favorire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco sono già state attuate dal regolamento del Consiglio (850/1998). Ulteriori misure tecniche di conservazione relative alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco sono tuttora all'esame e potranno essere applicate in una fase successiva.

Le misure attuate dal presente regolamento in materia di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco hanno conseguenze dirette sugli operatori che pescano le specie associate per quanto riguarda il regime proposto di limitazione dello sforzo. Va osservato che, benché il regolamento non vi faccia riferimento diretto, vi saranno ripercussioni anche sui totali ammissibili di cattura per le altre specie e gli stock associati al merluzzo bianco.

La presente proposta sostituisce le disposizioni contemplate nella proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello (COM(2002) 773 def).

2003/0090 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...]del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...]del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento.

(2) Si tratta degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.

(3) È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di questi stock.

(4) Si prevede che per la ricostituzione di questi stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.

(5) Si considera che, per uno stock, l'obiettivo del programma relativo a tali misure è conseguito quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.

(6) Per poter conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.

(7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.

(8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, la Commissione proporrà le misure da attuare successivamente e il Consiglio adotterà una decisione al riguardo, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [3].

[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 [5],

[4] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[5] GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock di merluzzo bianco (di seguito denominati "stock di merluzzo bianco depauperati"):

a) merluzzo bianco nel Kattegat;

b) merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale;

c) merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale;

d) merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

Articolo 2

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

a) per "Kattegat" si intende quella parte della divisione IIIa quale definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenore a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

b) per " Mare del Nord" si intende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

c) per "Skagerrak" si intende la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

d) per " Manica orientale" si intende la divisione CIEM VIId;

e) per "Mare d'Irlanda" si intende la divisione CIEM VIIa;

f) per "Scozia occidentale" si intende la divisione CIEM VIa e la parte della divisione CIEM Vb che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

CAPITOLO II Livelli da conseguire

Articolo 3

Obiettivo del piano di ricostituzione

Il piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è inteso ad incrementare i quantitativi di pesci adulti affinché raggiungano valori pari o superiori ai livelli da conseguire specificati nella tabella seguente:

Stock // Livelli da conseguire (in tonnellate)

Merluzzo bianco nel Kattegat // 10 500

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale // 150 000

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale // 22 000

Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda // 10 000

Articolo 4

Raggiungimento dei livelli da conseguire

Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per un determinato stock di merluzzo bianco è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di eliminare tale stock dal campo di applicazione del presente regolamento e di stabilire per detto stock un piano di gestione conformemente all'articolo 6 del regolamento 2371/2002.

CAPITOLO III totali ammissibili di catture

Articolo 5

Fissazione dei totali ammissibili di catture

Il TAC viene fissato conformemente all'articolo 6 qualora, per uno stock di merluzzo bianco, i quantitativi di pesci adulti sono stimati dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, pari o superiori ai livelli minimi specificati nella tabella seguente:

Stock // Livelli minimi in tonnellate

Merluzzo bianco nel Kattegat // 6 400

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale // 70 000

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale // 14 000

Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda // 6 000

Articolo 6

Procedimento per fissare i totali ammissibili di catture

1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per ciascuno degli stock di merluzzo bianco depauperati relativo all'anno successivo.

2 I TAC non superano il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC stessi, un incremento del 30% del quantitativo di pesci adulti in mare rispetto alle stime dei quantitativi presenti in mare all'inizio dello stesso anno.

3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore ai valori indicati nella tabella seguente:

Stock // Tasso di mortalità per pesca

Merluzzo bianco nel Kattegat // 0,60

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale // 0,65

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale // 0,60

Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda // 0,72

4. Ove si preveda che l'applicazione del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC, un quantitativo di pesci adulti superiore a quello specificato all'articolo 3, il TAC è fissato al livello ritenuto necessario secondo la valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, affinché il quantitativo di pesci adulti previsto per la fine dell'anno sia pari al livello da conseguire indicato all'articolo 3.

5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente articolo:

a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;

b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.

6. I paragrafi 4 o 5 non si applicano qualora la loro applicazione comporterebbe il superamento dei valori indicati al paragrafo 3.

Articolo 7

Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali

Se il quantitativo di pesci adulti di uno stock di merluzzo bianco è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore al quantitativo fissato all'articolo 5, si applicano le seguenti norme:

a) si applica l'articolo 6 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato all'articolo 5;

b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 6 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato all'articolo 5, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC per l'anno successivo in modo che il quantitativo di pesci adulti alla fine dell'anno di applicazione del TAC sia superiore al quantitativo indicato all'articolo 5.

CAPITOLO IV limitazione dello sforzo di pesca

Articolo 8

Fissazione del livello massimo ammissibile dei chilowatt-giorni

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni, che non può essere superiore a quello calcolato conformemente alle condizioni fissate nell'allegato I, per i gruppi di pescherecci di ogni Stato membro che pescheranno gli stock di merluzzo bianco nell'anno successivo.

Articolo 9

Creazione e composizione di una base dati

1. Ciascuno Stato membro crea una base dati contenente, per ciascuna delle zone geografiche definite all'articolo 2, per ciascun anno del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2 del presente articolo e per ciascun peschereccio battente la propria bandiera, immatricolato nella Comunità e che ha sbarcato quantitativi di merluzzo bianco, cicerello o busbana norvegese nel periodo citato, le seguenti informazioni:

a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

b) la potenza motrice installata del peschereccio in chilowatt, misurata conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 [6];

[6] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

c) il numero di giornate fuori dal porto quali definite all'articolo 13;

d) il quantitativo di merluzzo bianco sbarcato in tonnellate;

e) il quantitativo di cicerello sbarcato in tonnellate;

f) il quantitativo di busbana norvegese sbarcato in tonnellate;

g) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

2. La base dati è creata entro le seguenti date:

a) 31 ottobre 2003 per il periodo di riferimento triennale 2000, 2001 e 2002;

b) 15 luglio di ogni anno successivo al 2003 per il periodo di riferimento triennale precedente.

3. La base dati è trasmessa alla Commissione su supporto cartaceo e in formato elettronico entro il 15 novembre 2003 per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), ed entro il 30 luglio dell'anno considerato per il periodo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 10

Calcoli che incombono agli Stati membri

1. Per ognuna delle zone geografiche di cui all'articolo 2 ciascuno Stato membro calcola i seguenti quantitativi:

a) la media di chilowatt-giorni nel periodo di riferimento per ciascun peschereccio incluso nella base dati di cui all'articolo 9;

b) il totale della media di chilowatt-giorni per peschereccio risultante dalla somma della media di chilowatt-giorni calcolata alla lettera a) per i pescherecci che durante il periodo di riferimento e secondo le informazioni contenute nella base dati:

i) hanno sbarcato merluzzo bianco;

ii) hanno sbarcato cicerello e/o busbana norvegese e non hanno sbarcato merluzzo bianco.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), sia adeguato, ove necessario, per tener conto di eventuali limitazioni dello sforzo di pesca risultanti dagli obblighi contemplati nella decisione 97/413/CE del Consiglio.

3. I risultati di tali calcoli sono comunicati alla Commissione entro le stesse scadenze indicate all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 11

Ripartizione dei chilowatt-giorni

1. Per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 2 ciascuno Stato membro decide la ripartizione del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni fra i pescherecci che battono la propria bandiera e che sono registrati nella Comunità.

2. Il trasferimento di chilowatt-giorni è vietato:

- tra le zone geografiche indicate all'articolo 2 e

- tra i pescherecci che figurano nell'elenco 1 o nell'elenco 2 di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Elenco dei pescherecci

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per ognuna delle zone geografiche indicate all'articolo 2, due elenchi contenenti il nome e il numero di immatricolazione internazionale dei pescherecci a cui sono stati assegnati dei chilowatt-giorni. Tali elenchi sono compilati secondo le seguenti disposizioni:

a) l'elenco 1 comprende i pescherecci autorizzati a sbarcare merluzzo bianco;

b) l'elenco 2 comprende i pescherecci autorizzati a sbarcare cicerello e/o busbana norvegese e non autorizzati a sbarcare merluzzo bianco.

Tutti i pescherecci che figurano nella base dati di cui all'articolo 9 sono compresi nell'elenco 1 o nell'elenco 2; anche i pescherecci che non figurano nella suddetta base dati possono essere inclusi nell'elenco 1 o nell'elenco 2.

Nessun peschereccio può essere incluso in entrambi gli elenchi.

2. Fino a quando uno Stato membro trasmette alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 1, si considerano validi gli elenchi trasmessi più di recente.

Se tali elenchi non sono stati precedentemente trasmessi alla Commissione, si applicano le seguenti norme :

a) si considera che l'elenco 1 comprende i pescherecci i cui nomi e numeri di immatricolazione internazionale figurano nella base dati per il periodo di riferimento più recente e che non hanno sbarcato cicerello e/o busbana norvegese in tale periodo e

b) si considera che l'elenco 2 comprende tutti i pescherecci non contemplati alla lettera a).

Articolo 13

Giorni fuori dal porto

I chilowatt-giorni assegnati ad un singolo peschereccio sono convertiti in un numero equivalente di giorni fuori dal porto dividendoli per la potenza motrice installata del peschereccio in chilowatt, aggiungendo 0,5 al risultato della divisione e ignorando eventuali decimali o frazioni del risultato finale.

Una giornata fuori dal porto è un periodo continuo di 24 ore a contare dall'entrata in una delle zone geografiche indicate all'articolo 2 o una qualsiasi parte di tale periodo.

Articolo 14

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun peschereccio compreso negli elenchi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, trascorra un numero di giorni fuori dal porto in una delle zone geografiche indicate all'articolo 2 non superiore al numero di giorni calcolati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 15

Divieti di sbarco e di trasbordo

1. È vietato ad un peschereccio non compreso nell'elenco 1 o nell'elenco 2 di cui all'articolo 12 sbarcare o trasbordare merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera, sogliola, cicerello o busbana norvegese catturati in una delle zone geografiche indicate all'articolo 2, come pure sbarcare scampi catturati nelle suddette zone, tranne qualora la cattura sia avvenuta mediante l'impiego di nasse.

2. Fino a quando uno Stato membro crea una base dati e la trasmette alla Commissione in conformità dell'articolo 9, a tutti i pescherecci di tale Stato membro è vietato sbarcare merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera, sogliola, cicerello o busbana norvegese nelle zone geografiche indicate all'articolo 2.

CAPITOLO V controllo, ispezione e sorveglianza

Articolo 16

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Le disposizioni di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai pescherecci inclusi negli elenchi menzionati all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e operanti nelle zone elencate nell'allegato II.

Articolo 17

Notifica preliminare

1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

a) il porto o luogo di sbarco;

b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

c) i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo,

d) i quantitativi di merluzzo bianco, in chilogrammi di peso vivo, da sbarcare, scaricare o trasbordare.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 t di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

Articolo 18

Porti designati

1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre 2 tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a 2 t.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.

La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 19

Stivaggio separato del merluzzo bianco

1. È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un'unica cassa o altro recipiente.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere, a fini di verifica, ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di merluzzo bianco detenute a bordo.

Articolo 20

Trasporto del merluzzo bianco

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, tutti i quantitativi di merluzzo bianco trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di queste specie. Non si applica l'esonero di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento.

Articolo 21

Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di merluzzo bianco possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato I

La Commissione è incaricata di effettuare i calcoli descritti nel presente allegato.

Calcolo del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro in ciascuna zona geografica

Parte 1: Tasso previsto di mortalità per pesca associato ad un TAC.

Il tasso previsto di mortalità per pesca associato ad un TAC per l'anno successivo è pari al valore del tasso di mortalità per pesca corrispondente all'utilizzazione di tale TAC conformemente alla relazione più recente del CIEM o sulla base di questa. Detto valore è di seguito indicato come "Ftac".

Parte 2: Calcolo del tasso medio di mortalità per pesca durante il periodo di riferimento

I valori del tasso globale, a livello internazionale, di mortalità per pesca forniti nella relazione più recente del CIEM in ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento sono addizionati e il risultato dell'operazione è diviso per tre. Detto valore è di seguito indicato come "Fref".

Parte 3: Calcolo del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro

1. Pescherecci che hanno sbarcato o possono sbarcare merluzzo bianco e figurano pertanto nell'elenco 1 di cui all'articolo 9 [7].

[7] I calcoli definiti nella parte 3 del presente allegato danno come risultato i valori del livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro in rapporto alla proporzione di merluzzo bianco sbarcato da ogni Stato membro durante il periodo di riferimento. Nella parte 3, punto 1, tali valori sono calcolati per i pescherecci che figurano nell'elenco 1, mentre nella parte 3, punto 2, sono calcolati valori analoghi per i pescherecci che figurano nell'elenco 2.

a) La proporzione di sbarchi di merluzzo bianco utilizzata da ciascuno Stato membro nel periodo di riferimento è calcolata come segue:

i) per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento e sulla base dei dati relativi agli sbarchi forniti dalla più recente relazione del CIEM, o, se questi ultimi quantitativi non sono disponibili, delle informazioni desunte dalla base dati di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 7, il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato da ogni Stato membro è diviso per il quantitativo totale di merluzzo bianco sbarcato da tutti gli Stati membri.

ii) per ciascuno Stato membro i quantitativi calcolati al paragrafo 1 sono addizionati e il valore risultante è diviso per tre.

b) Si calcolano i valori al quadrato di ciascuno dei valori ottenuti al punto a).

c) Ciascuno dei valori calcolati al punto b) è moltiplicato per Fref, che è ricavato nella parte 2.

d) I valori calcolati per ciascuno Stato membro al punto c) sono divisi per i chilowatt-giorni per lo Stato membro interessato, ottenuti come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i).

e) I valori calcolati al punto d) sono addizionati.

f) Il valore di Ftac, ricavato nella parte 1, meno Fref, ricavato nella parte 2, è diviso per il valore calcolato al punto e).

g) Il valore ottenuto al punto f) è moltiplicato per il valore calcolato per ciascuno Stato membro al punto a) ii).

h) Ciascuno dei valori calcolati al punto g) è sommato ai chilowatt-giorni ottenuti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i).

2. Pescherecci che hanno sbarcato o possono sbarcare cicerelli e/o busbana norvegese, ma non merluzzo bianco, e sono pertanto compresi nell'elenco 2 di cui all'articolo 9

Il quantitativo di chilowatt-giorni calcolato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), è moltiplicato per 0,9.

Parte 4: Raffronto della ripartizione dello sforzo di pesca con le precedenti limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (POP)

Per gli Stati membri che, nell'ambito dei POP, hanno gestito alcuni segmenti di flotta con limitazioni dello sforzo di pesca, tali limitazioni e i pescherecci da esse interessati saranno raffrontati con le nuove limitazioni e i pescherecci contemplati dal presente regolamento. Le nuove limitazioni devono essere inferiori o pari a quelle precedentemente stabilite.

Parte 5: Osservazioni conclusive

I quantitativi di chilowatt-giorni calcolati nella parte 3, paragrafo 1, punto h), e paragrafo 2, corrispondono, rispettivamente, al livello massimo ammissibile di chilowatt-giorni per i pescherecci che figurano nell'elenco 1 e nell'elenco 2 definiti all'articolo 9, paragrafo 3 o 4.

Allegato II

Zone di sforzo

IIIa (Kattegat)

IV, IIa (Mare del Nord), IIIa (Skagerrak) e VIId (Manica orientale)

Vb e VIa (acque della Scozia occidentale)

VIIa (Mare d'Irlanda)

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