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Document 52003PC0192(02)
Proposal for a Council Decision concerning the Community position on the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
/* COM/2003/0192 def. */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli /* COM/2003/0192 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (presentata dalla Commissione) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, [1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli (di seguito denominato « l'accordo agricolo ») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. (3) L'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo agricolo prevede che il Comitato misto adotti il proprio regolamento interno. (4) La Comunità deve definire la propria posizione nell'ambito del Comitato misto per quanto concerne l'adozione del regolamento interno, DECIDE: Articolo unico La posizione della Comunità nell'ambito del Comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto concerne l'adozione del regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Proposta di Decisione n. 1/2003 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa all'adozione del suo regolamento interno IL COMITATO, visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato "l'accordo"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando che l'accordo suddetto è entrato in vigore il 1° giugno 2002, DECIDE DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO: Articolo 1 Presidenza La presidenza del Comitato è esercitata a turno, per un anno civile, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera, di seguito denominate "le parti". Articolo 2 Segretariato La presidenza esercita le funzioni di segretariato del Comitato. Il presidente comunica ai capi delle delegazioni il nome e le coordinate della persona che svolge le funzioni di segretariato. Articolo 3 Riunioni 1. Il presidente, d'intesa con i capi delle delegazioni, stabilisce la data e il luogo delle riunioni. 2. Se il capo di una delegazione chiede la convocazione di una riunione straordinaria, il presidente convoca questa riunione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato non sono pubbliche. Articolo 4 Delegazioni 1. Prima di ciascuna riunione, i capi delle delegazioni informano il presidente sulla composizione prevista della loro delegazione. 2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, al di fuori delle riunioni, costituiscono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo. 3. Il Comitato può invitare persone che non fanno parte delle delegazioni ad assistere alle proprie riunioni per fornire informazioni su determinati argomenti. Articolo 5 Corrispondenza Tutta la corrispondenza destinata al presidente del Comitato o proveniente da quest'ultimo è inviata al segretariato del Comitato, che invia una copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso le Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee. Articolo 6 Ordine del giorno delle riunioni 1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai capi delle delegazioni almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione è pervenuta alla presidenza almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. I punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio unicamente se, ove necessario, la relativa documentazione è stata inviata alla presidenza entro la data di spedizione di tale ordine del giorno. 2. L'ordine del giorno è adottato di comune accordo dai capi delle delegazioni all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di altri punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio avviene con l'accordo dei capi delle delegazioni. 3. Il presidente, di comune accordo con i capi delle delegazioni, può ridurre i termini indicati nel paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso specifico. Articolo 7 Verbali 1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato. Dopo essere stato adottato dal Comitato, il verbale è firmato dal presidente, dal segretariato del Comitato e dal capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. 2. Il progetto di verbale è redatto entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi alla riunione ed è sottoposto all'approvazione del Comitato conformemente alla procedura scritta di cui all'articolo 9. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal Comitato nel corso della riunione successiva. Articolo 8 Adozione degli atti 1. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato ai sensi degli articoli 6 e 12 dell'accordo recano la denominazione « decisione » o « raccomandazione » seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. 2. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato recano la firma del presidente, del segretariato del Comitato e dal capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. 3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal Comitato. Articolo 9 Procedura scritta 1. Gli atti del Comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo dei due capi delle delegazioni. 2. La parte che propone l'impiego della procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. L'altra parte risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone delle modifiche del progetto o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, viene formalizzato conformemente all'articolo 8. Articolo 10 Spese Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del Comitato. Articolo 11 Riservatezza Le decisioni del Comitato sono coperte da segreto professionale. Articolo 12 Gruppi di lavoro L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all'autorità del Comitato, cui dovranno presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. La relazione deve essere trasmessa al segretariato del Comitato, che la inoltra ai capi delle delegazioni. I gruppi di lavoro non sono autorizzati a prendere decisioni ma possono formulare delle raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del Comitato. Ciascun gruppo di lavoro è assistito dai rappresentanti delle parti, il cui numero e la cui identità devono essere decisi dalle parti stesse. Fatto a ........, il......... Per il Comitato misto per l'agricoltura Il Presidente Il capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza La segreteria del Comitato SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore politico: Aspetti esterni di talune politiche Attività: Accordi internazionali nel settore agricolo Denominazione dell'azione: Creazione del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 1. LINEE DI BILANCIO: A-7030, A-7031, A-7032, A-7040, A-7005, A-01100 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in SI Nessun finanziamento 2.2 Periodo d'applicazione: 1° gennaio 2003-31 dicembre 2010 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate |X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di un provvedimento) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 133 del trattato (in combinato disposto con l'articolo 300) 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Obiettivi perseguiti Necessità di un intervento comunitario: l'accordo tra la CE e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso: « l'accordo »), entrato in vigore il 1° giugno 2002 (decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002, GU L 114 del 30.4.2002) istituisce un Comitato misto per l'agricoltura, incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio Il Comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno, riunirsi regolarmente per svolgere il proprio ruolo di gestione dell'accordo e in particolare adottare decisioni e pronunciarsi di comune accordo su qualsiasi materia di propria competenza. Il regolamento interno non fissa alcun obbligo quanto alla frequenza delle riunioni, ma occorre prevedere la convocazione di almeno un Comitato all'anno, nonché riunioni dei diversi gruppi di lavoro previsti dagli allegati dell'accordo. 5.3 Modalità d'attuazione Gestione diretta a cura delle DG AGRI e SANCO con personale statutario e/o esperti esterni. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione): non pertinente 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione): non pertinente 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. L'articolo 17 dell'accordo prevede che quest'ultimo sia concluso per un periodo iniziale di 7 anni a cavallo del periodo 2002-2010; nel 2010 sarà inoltre necessario provvedere al bilancio del periodo iniziale e al probabile rinnovo dell'azione. >SPAZIO PER TABELLA> Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto con la dotazione assegnata alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di finanziamento annuale. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo Rapporto annuale d'attività, resoconto di ciascun comitato. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione La DG AGRI riferirà regolarmente sulle sue attività bilaterali con la Svizzera, in particolare a RELEX e al Gruppo EFTA del Consiglio, nonché nel quadro dei rapporti annuali d'attività della Commissione. In quest'ambito, le attività del Comitato misto e dei suoi gruppi saranno riviste regolarmente e il suo funzionamento sarà adattato di conseguenza. L'accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e sarà rinnovato per un periodo indeterminato, salvo modifica contraria di una delle parti. Prima dell'eventuale rinnovo, il funzionamento dell'accordo sarà oggetto di una valutazione. 9. MISURE ANTIFRODE NO