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Document 52003PC0153

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

/* COM/2003/0153 def. */

52003PC0153

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi /* COM/2003/0153 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi (piante foraggere, cereali, barbabietole, piante olelaginose e da fibra), il Consiglio stabilisce se le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi rispondono ai requisiti fissati nella normativa comunitaria e se le sementi prodotte in tali paesi sono equivalenti alle sementi prodotte nella Comunità.

In forza della decisione 2003/17/CE del Consiglio, tale equivalenza è stata accertata in ventun paesi.

Sulla base della richiesta ufficiale presentata alla Commissione dalla Lituania e dell'esame della documentazione disponibile, i servizi della Commissione ritengono che tale paese sia in grado di produrre sementi equivalenti alle sementi prodotte nella Comunità.

La presente proposta aggiunge la Lituania alla decisione 2003/17/CE del Consiglio.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

[2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 1309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [3], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

[3] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C [...] del [...]

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione 2003/17/CE [5] il Consiglio ha stabilito che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie e le sementi prodotte in taluni paesi terzi rispondono ai requisiti fissati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE [6] e 2002/57/CE.

[5] GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

[6] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(2) È stato appurato che anche in Lituania esistono norme relative al controllo delle sementi di alcune specie vegetali e che tali norme prevedono ispezioni in campo ufficiali da effettuare nel periodo di produzione delle sementi.

(3) Dette norme dispongono in linea di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. Le stesse norme prevedono per le sementi un campionamento e un'analisi in conformità dei metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).

(4) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione in Lituania ha permesso di constatare che le ispezioni in campo delle colture di sementi rispondono ai requisiti fissati nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali contemplate per le sementi raccolte e controllate in Lituania offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche e il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettati alcuni requisiti supplementari per le colture destinate alla produzione di sementi e per le sementi prodotte, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni che devono figurare sull'imballaggio.

(5) È quindi opportuno che la Lituania benefici dell'equivalenza per alcune specie.

(6) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/17/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2003/17/CE la seguente voce è inserita dopo la riga relativa alla Lettonia: «

>SPAZIO PER TABELLA>

»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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