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Document 52003PC0150

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

    /* COM/2003/0150 def. */

    52003PC0150

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele /* COM/2003/0150 def. */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Oggetto:Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

    1. Con decisione 1999/224/CE del 22 febbraio 1999 il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea ed Israele, che è entrato in vigore l'8 marzo 1999.

    2. Detto accordo associa lo Stato di Israele a tutte le attività dei programmi specifici del Quinto programma quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea. L'articolo 12, paragrafo 4 del suddetto accordo prevede che "Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo potrà formare oggetto di negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti".

    3. Il 29 marzo 2002, lo Stato di Israele ha ufficialmente chiesto alla Commissione il rinnovo dell'accordo che associava Israele alle attività del Quinto programma quadro della Comunità europea. L'accordo rinnovato assocerebbe lo Stato di Israele a tutte le attività dei programmi specifici del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006).

    4. La cooperazione nell'ambito dell'accordo si è rivelata soddisfacente e pertanto la Comunità ha interesse a rinnovarlo per ampliare lo Spazio europeo della ricerca nell'ambito dell'attuazione del Sesto programma quadro.

    5. Il 12 agosto 2002, pertanto, la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzarla a negoziare il rinnovo dell'accordo vigente. Il 5 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato i negoziati prevedendo anche il negoziato per un'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato. Questa applicazione in via provvisoria consentirebbe agli organismi israeliani di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del Sesto programma quadro.

    6. Il rinnovo dell'accordo è stato negoziato secondo le direttive allegate alla decisione del Consiglio del 5 novembre 2002. A seguito dei negoziati, è stato elaborato il progetto di accordo e dei relativi allegati (acclusi alla presente comunicazione), siglati il 17 dicembre 2002 dai rappresentanti autorizzati delle due parti.

    7. Il progetto di accordo si basa sui principi del vantaggio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività svolti da ciascuna delle parti nei settori disciplinati dall'accordo, della non discriminazione, della effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

    8. Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone che il Consiglio decida:

    - di procedere alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea e autorizzi il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità europea;

    - di applicare l'accordo in via provvisoria sin dal momento della firma.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] ...

    considerando quanto segue:

    (1) Con decisione 1999/224/CE [2] del 22 febbraio 1999, il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e lo Stato di Israele, che è entrato in vigore l'8 marzo 1999; detto accordo associa lo Stato di Israele a tutte le attività dei programmi specifici del Quinto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea;

    [2] GU L 83 del 27.03.1999, pag.50.

    (2) L'articolo 12, paragrafo 4 del suddetto accordo prevede che "Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo potrà formare oggetto di negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti";

    (3) Il 5 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato i negoziati in vista del rinnovo dell'accordo vigente, prevedendo anche il negoziato per un'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato. Questa applicazione in via provvisoria consentirebbe alle entità italiane di partecipare ai primi inviti presentare proposte del Sesto programma quadro;

    (4) I negoziati hanno portato ad un progetto d'accordo siglato il 17 dicembre 2002 dai rappresentanti delle due parti;

    (5) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 17 dicembre 2002 e prevederne l'applicazione in via provvisoria sin dal momento della firma,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele.

    Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    L'accordo è applicato provvisoriamente sin dal momento della firma.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ACCORDO

    DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

    TRA LA COMUNITÀ EUROPEA

    E LO STATO DI ISRAELE

    LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso "la Comunità"),

    da una parte,

    LO STATO DI ISRAELE (in appresso "Israele"),

    dall'altra,

    in appresso denominate "le Parti",

    CONSIDERATA l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica attuale tra Israele e la Comunità e il loro interesse reciproco a rafforzarla nell'ambito dell'istituzione dello Spazio europeo della ricerca;

    CONSIDERANDO che Israele e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca in settori di interesse comune;

    CONSIDERANDO che Israele e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi;

    CONSIDERATO l'interesse di entrambe le parti ad incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo in Israele, da un lato, ai programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico dall'altro;

    CONSIDERATO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, è entrato in vigore il 1° giugno 2000; che in base a detto accordo le parti si impegnano a intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica e a definire le intese necessarie per il conseguimento di tale obiettivo in accordi separati che devono essere conclusi specificatamente a tal fine; CONSIDERANDO che la Comunità e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del Quinto programma quadro, che prevede il rinnovo dell'accordo medesimo a condizioni da stabilire di comune intesa;

    CONSIDERANDO che, con decisione n. 1513/2002/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), in appresso denominato «Sesto programma quadro»;

    CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con Israele nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1. Israele sarà associata, alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) (in appresso "Sesto programma quadro CE"), istituito con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1513/2002/CE [3] e il regolamento n. 2321/2002/CE [4], e le decisioni del Consiglio nn.° 2002/834/CE [5], 2

    [3] GU L 232 del 29.08.2002, pag. 1.

    [4] GU L 355 del 30.12.2002. pag. 23.

    [5] GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

    002/835/CE [6] e 2002/836/CE [7].

    [6] GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

    [7] GU L 294 del 29.10.2002, pag. 60.

    2. Oltre all'associazione menzionata al paragrafo 1, la cooperazione può assumere le seguenti forme e modalità:

    - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;

    - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

    - trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Israele e nella Comunità europea, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;

    - riunioni congiunte;

    - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;

    - contatti regolari e continui fra i responsabili dei programmi o dei progetti dello Stato di Israele e della Comunità europea;

    - partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

    Articolo 2

    Condizioni riguardanti l'associazione di Israele al Sesto programma quadro CE

    1. Fatte salve le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti in Israele partecipano alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca del Sesto programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea. Agli organismi di ricerca israeliani si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Israele.

    Fatte salve le condizioni stabilite dagli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca israeliani su temi analoghi a quelli del Sesto programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Israele.

    2. Israele verserà per ogni anno di validità del Sesto programma quadro CE un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea.

    Il contributo finanziario di Israele viene aggiunto all'importo globale degli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie attività connesse con l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Sesto programma quadro CE.

    Le disposizioni che regolano il calcolo ed il versamento del contributo finanziario di Israele sono stabilite all'allegato III.

    3. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori ai comitati del Sesto programma quadro CE istituiti dalla decisione n. 1999/468/CE.

    Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni. Israele sarà informato del risultato di dette votazioni.

    La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

    I rappresentanti di Israele possono partecipare alle riunioni del Comitato della ricerca tecnica e scientifica (CREST). Detto comitato si riunisce senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni e in casi eccezionali. Israele sarà informato del risultato di dette votazioni.

    4. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.

    La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

    5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti israeliani che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo, o ad altre riunioni connesse con l'attuazione del Sesto programma quadro CE, organizzate dalla Comunità, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Rafforzamento della cooperazione

    1. Le parti si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni vigenti, a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

    2. Le parti garantiscono che non saranno imposti oneri fiscali o tasse sulla transazione relativa al trasferimento di fondi tra la Comunità e Israele qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

    Articolo 4

    Comitato di ricerca Comunità europea-Israele

    1. È istituito un comitato misto denominato «Comitato di ricerca Comunità europea/Israele», incaricato di:

    - verificare e valutare lo stato di attuazione del presente accordo;

    - esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;

    - avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione.

    2. Il comitato di ricerca Comunità europea/Israele, composto da rappresentanti della Commissione e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.

    3. Il comitato di ricerca Comunità europea/Israele si riunisce almeno una volta l'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'una o dell'altra parte.

    Articolo 5

    Disposizioni finali

    1. Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.

    2. Il presente accordo è concluso per l'intera durata del Sesto programma quadro CE. Entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e prende effetto il 16 dicembre 2002.

    Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo stesso.

    Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno dodici mesi.

    I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

    3. In attesa che le parti completino le procedure interne in vista della conclusione dell'accordo, esse applicheranno in via provvisoria il presente accordo dal momento della firma.

    Se una delle Parti informa l'altra Parte che non concluderà l'accordo, è stato convenuto di comune accordo che:

    - la Comunità rimborsa ad Israele il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

    - tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalla Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici israeliani alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, saranno dedotti dalla Comunità dai suddetti rimborsi;

    - i progetti e le attività avviate durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dell'accordo.

    4. Ove la Comunità decida di modificare il Sesto programma quadro CE, notificherà allo Stato di Israele il contenuto esatto di queste revisioni entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte della Comunità europea.

    Con deroga al terzo e quarto comma del paragrafo 2, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una della parti notifica all'altra, entro un mese a decorrere dall'adozione delle modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

    5. Ove la Comunità europea decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, un nuovo accordo potrà formare oggetto di nuovi negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti.

    6. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio dello Stato di Israele.

    7. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a ...il... Fatto a ...il

    Per il Governo dello Stato di Israele er la Comunità europea

    ALLEGATO I

    Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea e di Israele

    Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura

    I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici di Israele alle azioni indirette del sesto programma quadro CE

    1. La partecipazione ed il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti in Israele alle azioni indirette del Sesto programma quadro CE sono soggette alle condizioni stabilite per i "paesi associati" dal regolamento (CE) n. 2321/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [8].

    [8] GU L 355 del 30.12.2002. pag. 23.

    Conformemente all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo Stato di Israele è preso in considerazione, al pari degli Stati membri dell'Unione europea, per qualsiasi azione indiretta svolta nell'ambito del Sesto programma quadro CE, a condizione che a detta azione indiretta partecipino almeno due Stati membri o Stati candidati associati definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2321/2002/CE.

    2. I soggetti giuridici di Israele sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici della Comunità, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni stabiliti agli articoli 10, 11 e 18 del regolamento (CE) n. 2321/2002/CE, nonché per la partecipazione a vari gruppi e comitati consultivi del Sesto programma quadro CE.

    3. Conformemente al regolamento (CE) n. 2321/2002/CE e al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi dalla Comunità con un soggetto giuridico dello Stato di Israele per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e audit da parte della Commissione o della Corte dei conti, o sotto l'autorità di queste due istituzioni

    Le competenti autorità israeliane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e audit.

    II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca di Israele

    1. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, ai progetti dei programmi di RST israeliani può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico israeliano di ricerca. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate unitamente a uno o più soggetti giuridici israeliani.

    2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti di disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici israeliani e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra Israele e la Comunità europea in questo settore.

    Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell'ambito dei programmi di RST sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici non israeliani che partecipano ai progetti di ricerca israeliani nell'ambito di programmi di RST. Se i soggetti giuridici non israeliani non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici europei sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa di costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

    3. A seconda della natura del progetto, le proposte possono essere presentate:

    (i) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Industria e del Commercio (Ministry of Industry and Trade), per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo nel settore industriale da eseguire con imprese israeliane. Non sono previsti settori specifici in questo programma di ricerca e sviluppo. Pertanto si possono proporre progetti congiunti in qualunque settore della ricerca e dello sviluppo industriale. Inoltre, nell'ambito del programma Magnet le imprese israeliane possono presentare proposte di cooperazione con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità. A tal fine è necessario l'accordo del consorzio competente e della direzione del programma Magnet;

    (ii) al ministero della Scienza, della Cultura e dello Sport (The Ministry of Science, Culture and Sport) per la ricerca strategica nei settori prioritari. I temi sono stabiliti annualmente e precisati in un invito a presentare proposte aperto;

    (iii) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Agricoltura, Fondo per lo sviluppo della ricerca agricola (Ministry of Agriculture - The Funds for the Encouragement of Agricultural Research);

    (iv) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero delle Infrastrutture nazionali (Ministry of National Infrastructures), nei settori dell'energia, dello sviluppo delle infrastrutture e delle scienze della Terra;

    (v) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero della Sanità (Ministry of Health) e al Consiglio della ricerca medica (Medical Research Council) di recente istituzione, nel quale è stata integrata l'Agenzia di finanziamento della ricerca biomedica (Agency for Biomedical Research).

    4. Israele informa regolarmente la Comunità europea i soggetti giuridici israeliani di ricerca in merito ai programmi israeliani in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici europei stabiliti nella Comunità europea.

    ALLEGATO II

    Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

    I. Applicazione

    Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    Agli effetti del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

    II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

    1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

    2. I soggetti giuridici di Israele che partecipano ad un'azione indiretta del Sesto programma quadro CE sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2321/2002/CE [9] del Parlamento europeo e del Consiglio e dal contratto concluso con la Comunità europea; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

    [9] GU L 355 del 30.12.2002. pag. 23

    Quando Israele partecipa ad un'azione indirette del Sesto programma quadro CE attuata conformemente all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, Israele è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dal contratto sottoscritto con la Comunità europea; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

    3. I soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca israeliani sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Israele che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

    III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

    1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito.

    a) La parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di queste conoscenze.

    b) La parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

    2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito.

    a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.

    b) Ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

    3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni esclusive si applicano le regole specificate qui di seguito.

    a) All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare.

    b) La parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni esclusive ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo.

    c) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 2. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche.

    d) Le informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del paragrafo 1.

    e) Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive ricevute ai sensi del paragrafo 1 e 3. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nei paragrafi 1 e 3, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

    ALLEGATO III

    Regole relative al contributo finanziario di Israele al Sesto programma quadro CE

    I. Calcolo del contributo finanziario di israele

    1. Il contributo finanziario di Israele al Sesto programma quadro CE è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all'importo globale disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Sesto programma quadro CE.

    2. La proporzione in base al quale viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell'Unione europea e di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici riguardante lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

    3. La Commissione comunica ad Israele, quanto prima e comunque non oltre il 1° settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

    - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Sesto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;

    - l'importo stimato dei contributi finanziari, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee, corrispondenti alla partecipazione di Israele al Sesto programma quadro CE, conformemente ai punti 1, 2 e 3.

    Dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica a Israele, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione di Israele, gli importi definitivi menzionati al primo comma.

    II. Versamento del contributo finanziario di Israele

    1. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

    - sei dodicesimi del contributo di Israele entro il 20 febbraio;

    - sei dodicesimi del contributo di Israele entro il 15 luglio.

    Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

    Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

    2. Il contributo israeliano è espresso e corrisposto in euro. I versamenti di Israele sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

    3. Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1.

    Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi di mora sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, alla data di scadenza, maggiorato dell''1,5 %.

    Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione di Israele al programma per l'esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio ad Israele di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano alla Comunità in virtù dei contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

    4. Entro il 31 maggio dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara ed invia a fini informativi a Israele un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Sesto programma quadro per il precedente esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

    5. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele.

    Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario.

    Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l'esercizio seguente, e in luglio 2007 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2010.

    SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

    Settore(i) di intervento: RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

    Attività: Cooperazione internazionale S&T

    Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

    1. Linea di bilancio+ denominazione

    I contributi delle entità israeliane alle azioni dirette ed indirette e le spese legate all'attuazione dell'accordo (spese di viaggio di esperti europei e di funzionari CE in missione, workshop, seminari, riunioni) saranno iscritti nelle linee di bilancio specifiche dei programmi specifici del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo (parte B, articolo B6 601).

    Partecipazione di Israele (entrate) : Capitolo 60 (entrate), articoli B6-451 e B6-551 (spese). Il contributo di Israele al bilancio del programma quadro sarà proporzionale al rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) dello Stato e la somma di questo e del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea.

    2. Dati globali in cifre

    2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in stanziamenti di impegno (CE)

    2.2. Periodo d'applicazione:

    2002-2006. Le modalità per il rinnovo dell'azione sono stabilite all'articolo 12 dell'accordo.

    2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

    (a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    [Sì] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [10]:

    [10] Per maggiori informazioni, cfr. documento di orientamento separato.

    [SÌ] La proposta ha un'incidenza finanziaria: contributo finanziario di un paese terzo al bilancio del Sesto programma quadro. L'impatto sulle entrate è il seguente:

    Il contributo di Israele al bilancio del programma quadro sarà proporzionale al rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) dello Stato e la somma di questo e del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea.

    Contributo stimato al 6° PQ in base al PIL del 1999:

    PIL EUR 15 // 8.498.599 [11]

    [11] Fonte: «World Development Indicators», Banca mondiale, Washington, febbraio 2002, tabella 12 : « Structure of output », pagg. 296-297

    PIL Israele // 100.840

    Fattore di proporzionalità:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE GIURIDICA

    Articoli 170 e 300 del trattato CE

    4.1. Titoli e riferimenti

    - Trattato che istituisce la Comunità europea, articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo capoverso, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo capoverso.

    - Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1. Necessità dell'intervento comunitario

    Il finanziamento comunitario è indispensabile poiché l'azione di cooperazione prevista rientra nell'attuazione del programma quadro, come la linea di bilancio concernente le spese di funzionamento sostenute dalla Comunità (missioni di esperti e di funzionari UE, organizzazione di workshop, seminari e riunione nella Comunità europea ed in Israele).

    5.1.1. Obiettivi perseguiti

    L'accordo dovrebbe consentire ad Israele e alla Comunità di trarre reciproco vantaggio dai progressi scientifici e tecnici realizzati nell'ambito dei rispettivi programmi di ricerca, grazie alla partecipazione della comunità scientifica e del settore industriale israeliano ai programmi che rientrano nel programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità europea, nonché la partecipazione non sovvenzionata di organismi stabiliti nella Comunità ad attività di ricerca finanziate con fondi pubblici.

    Grazie al suo impatto diretto ed indiretto, la cooperazione sarà proficua per la comunità scientifica, per il settore industriale e il grande pubblico nella Comunità europea ed in Israele.

    5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    Le modalità dell'intervento finanziario dipenderanno dal tipo di cooperazione proposta (associazione di un paese terzo a programmi specifici di ricerca della Comunità).

    5.3. Modalità di attuazione

    Gestione diretta da parte della Commissione.

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    La Commissione non chiede posti supplementari per la gestione dell'accordo.

    Nessun funzionario è stato specificamente assegnato alla gestione dell'accordo che sarà garantita dal personale previsto per il Sesto programma quadro.

    7.2. Incidenza complessiva delle spese per risorse umane

    7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1. Modalità di controllo

    Oltre ad una valutazione annuale congiunta Israele-Comunità, i servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni svolte nell'ambito dell'accordo di cooperazione. Detta valutazione comprenderà i seguenti elementi:

    (a) Indicatori di efficacia

    numero di proposte presentate da Israele per ciascun programma specifico rispetto al numero di proposte selezionate ai fini del finanziamento nell'ambito del programma;

    numero di proposte presentate da Israele rispetto al numero di proposte selezionate ai fini del finanziamento nell'ambito del programma quadro;

    numero di proposte presentate nell'ambito dei programmi specifici del programma quadro rispetto alla quota relativa (1%) della partecipazione di Israele a tali programmi;

    numero di proposte israeliane selezionate ai fini del finanziamento nei programmi specifici del programma quadro, rispetto alla partecipazione relativa di Israele a tali programmi specifici.

    (b) Rilevazione di informazioni:

    Sulla base dei dati relativi ai programmi specifici del programma quadro.

    (c) Correzioni:

    Mediante informazione dei partner delle due parti sulle modalità pratiche di partecipazione ai programmi specifici del programma quadro. Le informazioni saranno comunicate sulla base delle raccomandazioni formulate dal Comitato misto di cooperazione.

    8.2. Valutazione

    Al termine del Sesto programma quadro, la Commissione valuterà tutte le azioni di cooperazione disciplinate dall'accordo.

    9. MISURE ANTIFRODE

    Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

    Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. La Comunità sceglierà questi ultimi liberamente, evitando ogni rischio di conflitti di interesse che potrebbe segnalarle la parte sottoposta all'audit.

    Nell'attuazione delle attività di ricerca, la Commissione si assicurerà inoltre che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante controlli efficaci e, qualora siano rilevate irregolarità, da misure e sanzioni proporzionate e dissuasive.

    Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

    In particolare, nei contratti dovranno figurare i punti seguenti:

    - l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della CE mediante l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;

    - il contributo di controlli amministrativi nel settore della lotta antifrode, conformemente ai regolamenti nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;

    - l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell'esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento generale n. 2988/95, compresa la compilazione di una lista nera;

    - la possibilità che gli eventuali ordini di riscossione in caso di irregolarità e di frode siano oggetto di un'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 164 del trattato CEEA.

    Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un audit interno e un programma di controllo concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; un audit interno sarà realizzato dall'unità "Audit interno" della DG Ricerca; questa unità e la Corte dei conti dell'Unione europea effettueranno ispezioni in loco.

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