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Document 52003PC0067

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE

/* COM/2003/0067 def. - COD 2003/0033 */

52003PC0067

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE /* COM/2003/0067 def. - COD 2003/0033 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Obiettivo della proposta

Ogni anno nella Comunità 8.000 tra pedoni e ciclisti perdono la vita e 300.000 rimangono feriti in incidenti stradali. La direttiva proposta mira a ridurre, grazie alla modifica delle strutture frontali dei veicoli, il numero dei pedoni morti e feriti in incidenti stradali. La proposta stabilisce prescrizioni per la costruzione dei veicoli a motore destinate a migliorare la protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada e ad attenuare la gravità delle lesioni da essi riportate in caso di urto con un veicolo. Le parti frontali dei veicoli a motore dovranno essere costruite in modo tale che, in caso di urto, non siano superati determinati valori limite.

I provvedimenti proposti si applicano alle autovetture e ai veicoli commerciali di piccole dimensioni. Poiché la costruzione delle autovetture è disciplinata dalla legislazione comunitaria nel quadro del sistema generale di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE, come modificata, le disposizioni proposte saranno incorporate in tale sistema.

2. Base giuridica

La presente proposta stabilisce requisiti tecnici armonizzati per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la protezione dei pedoni. Norme armonizzate sono necessarie per garantire il buon funzionamento del mercato interno in questo settore. La proposta è quindi basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Approccio normativo

Nel 2001 la Commissione ha concluso con successo negoziati con le associazioni dei costruttori di automobili europei, giapponesi e coreani (ACEA, JAMA e KAMA), su un impegno dell'industria a introdurre misure destinate a migliorare la protezione dei pedoni. Anche i veicoli americani venduti nella Comunità sono coperti dall'impegno dell'ACEA. La Commissione ha presentato l'impegno dell'industria nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'11 luglio 2001. [1]

[1] COM(2001) 389 def.

La Commissione ha atteso di conoscere il parere del Parlamento europeo e del Consiglio prime di decidere se accettare l'impegno dell'industria o proporre un atto legislativo basato sui contenuti dell'impegno.

Conformemente ai risultati della consultazione del Parlamento europeo [2] e del Consiglio [3], la Commissione ha deciso nel giugno 2002 di proporre un atto legislativo che stabilisca gli obiettivi principali e le prescrizioni tecniche fondamentali da osservare.

[2] Risoluzione del 13.6.2002.

[3] Conclusioni del Consiglio Mercato interno del 26.11.2001.

Di conseguenza, la presente proposta definisce i requisiti fondamentali a cui deve conformarsi il disegno delle strutture frontali dei veicoli a motore per quanto riguarda la protezione dei pedoni. Essi si applicheranno a tutte le nuove autovetture e a tutti i nuovi veicoli commerciali di piccole dimensioni commercializzati nella Comunità.Tali requisiti, che sono basati sull'impegno dell'industria, consistono in varie prove e in valori limite specificati nell'allegato I.

La proposta conferisce un quadro formale agli elementi pertinenti dell'impegno assunto dall'industria e in tal modo assicura la certezza giuridica per quanto riguarda l'attuazione delle misure destinate a migliorare la protezione dei pedoni coinvolti in incidenti con automobili. Inoltre, le prescrizioni della direttiva costituiranno parte integrante del sistema di omologazione CE e quindi le autorità degli Stati membri saranno tenute ad applicare le disposizioni in questione. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi dichiarato di ritenere preferibile che le autorità di omologazione partecipino all'applicazione delle misure necessarie.

Le prove per l'accertamento della conformità dei veicoli ai requisiti di base saranno eseguite in base alle prescrizioni specificate in una decisione della Commissione. In questo modo, si eviterà di appesantire la direttiva con complessi dettagli tecnici.

4. Contenuto della proposta

Le statistiche degli incidenti stradali indicano che una quota rilevante di incidenti coinvolge pedoni e ciclisti che riportano lesioni in conseguenza di un contatto con un veicolo in movimento, in particolare con le strutture frontali di un'autovettura. La maggior parte degli incidenti si verifica in zone urbane e anche in caso di velocità relativamente bassa, le lesioni provocate possono essere gravi o mortali, specie quando sono coinvolti bambini.

È però possibile attenuare la gravità delle ferite riportate dei pedoni migliorando le strutture frontali dei veicoli a motore. Al di sopra di una certa velocità questa possibilità è limitata, ma se la velocità è inferiore a circa 40 km/h, è possibile ridurre sensibilmente la gravità delle lesioni subite dai pedoni in caso di urto frontale con autovetture e veicoli commerciali di piccole dimensioni.

Le prescrizioni della presente proposta si basano sui lavori scientifici svolti dal gruppo di lavoro n. 17 del Comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli (EEVC) e dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.

La conformità ai valori limite proposti sarà verificata sottoponendo i veicoli a motore (autovetture e veicoli commerciali di piccole dimensioni) ad una serie di prove. In una prima fase, che avrà inizio nel 2005, i nuovi tipi di veicoli saranno sottoposti a due prove riguardanti la protezione contro le lesioni alla testa e agli arti inferiori. In una seconda fase, che avrà inizio nel 2010, per i nuovi tipi di veicoli dovranno essere eseguite quattro prove, basate su criteri di maggiore severità, due per le lesioni alla testa e due per le lesioni agli arti inferiori. Entro cinque anni tutti i nuovi veicoli dovranno essere conformi ai requisiti delle prove

La Commissione è consapevole del fatto che pochi o nessuno dei modelli di veicoli attuali soddisfano tutti i requisiti tecnici proposti. Pertanto, è stato previsto un opportuno periodo di transizione prima dell'applicazione delle misure proposte ai nuovi tipi di veicolo e, successivamente, a tutti i nuovi veicoli.

È evidente che il massimo beneficio dalla costruzione di veicoli meno pericolosi per i pedoni potrà aversi quando tutti i tipi di veicoli saranno conformi a queste prescrizioni tecniche; tuttavia, occorre riconoscere che la loro applicazione ai veicoli pesanti (autocarri e autobus) sarebbe di limitata utilità e potrebbe non essere tecnicamente appropriata nella loro forma attuale. Per questo motivo il campo d'applicazione della direttiva è stato limitato alle autovetture e ai furgoni derivati da autovetture di peso non superiore a 2,5 tonnellate. Poiché queste categorie di veicoli costituiscono la grande maggioranza dei veicoli attualmente in uso, le misure proposte saranno, per quanto riguarda la limitazione delle lesioni subite dai pedoni, le più efficaci possibili.

Anche se modifiche sostanziali nella progettazione dei veicoli saranno necessarie per conformarsi a queste prescrizioni tecniche, il periodo transitorio previsto e l'introduzione in due fasi permetteranno di realizzare tali modifiche nel corso dello sviluppo dei nuovi veicoli e non richiederanno costose trasformazioni dei veicoli già in produzione.

Data la rapidità dell'evoluzione tecnologica in questo settore, la proposta prevede la possibilità di misure alternative ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa. Entro il 1° luglio 2004 sarà pertanto effettuata una valutazione di fattibilità per quanto concerne le disposizioni proposte per la prova tecnica e in particolare le altre misure che possono avere effetti protettivi almeno equivalenti a quelle proposte. Qualora dalla valutazione di fattibilità risulti che queste misure alternative hanno effetti protettivi almeno equivalenti, sarà opportuno che la Commissione proponga una modifica della presente direttiva.

Oltre ad introdurre misure per migliorare il disegno delle strutture frontali dei veicoli, le associazioni dei costruttori di automobili si sono impegnate ad introdurre le seguenti misure aggiuntive di sicurezza attiva e passiva destinate a migliorare la protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada:

- a equipaggiare dal 1º luglio 2004 tutti i nuovi veicoli a motore con sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS);

- a introdurre progressivamente dispositivi elettronici atti a migliorare la sicurezza attiva;

- ad equipaggiare dal 1º ottobre 2003 tutti i nuovi veicoli a motore con luci di circolazione diurne;

- a non equipaggiare di serie i nuovi veicoli a motore con paraurti tubolari rigidi (bull-bars) e a non venderli come pezzi di ricambio.

Per quanto riguarda l'introduzione delle luci di circolazione diurne, a seguito della consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo e in considerazione della diversità delle leggi nazionali attualmente in vigore per quanto riguarda l'uso delle luci di circolazione diurne, la Commissione ha deciso di non raccomandarne l'introduzione da parte dell'industria fintantoché non sarà stato adottato a livello comunitario un approccio armonizzato per quanto riguarda il loro uso.

Per quanto riguarda il ritiro dei paraurti tubolari rigidi, conformemente al parere espresso dal Consiglio e dal Parlamento europeo, secondo cui la normativa dovrebbe applicarsi non soltanto ai costruttori di equipaggiamenti di serie, ma anche al mercato indipendente degli accessori, la Commissione intende proporre una direttiva che prevede una procedura di prova per tutti i paraurti tubolari e i dispositivi analoghi immessi sul mercato.

Le misure aggiuntive (ABS e dispositivi elettronici) sono attuate e monitorate separatamente.

2003/0033(COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C , , p. .

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],

[5] GU C , , p. .

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nella Comunità è necessario introdurre misure destinate a migliorare la protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le parti frontali dei veicoli a motore.

(2) Il mercato interno costituisce uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere assicurata la libera circolazione dei delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e a questo fine è stato istituito un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore; le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative alla protezione dei pedoni devono essere armonizzate per evitare che negli Stati membri siano adottate prescrizioni diverse e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

(3) Gli obiettivi di protezione dei pedoni possono essere conseguiti mediante misure di sicurezza attiva o passiva; le raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli (EEVC) nel giugno 1999 sono generalmente accettate in questo campo; tali raccomandazioni propongono requisiti di prestazione per le strutture frontali di talune categorie di veicoli a motore al fine di ridurne la pericolosità; la presente direttiva prevede prove e valori limite basati sulle raccomandazioni dell'EEVC.

(4) Data la rapidità dell'evoluzione tecnologica in questo settore, è possibile che siano proposte dall'industria misure alternative di effetto almeno equivalente ai requisiti della presente direttiva, compresi dispositivi di sicurezza attiva; in base ad una valutazione di fattibilità, prevista entro il 1° luglio 2004, l'introduzione di misure alternative di effetto almeno equivalente richiederebbe una modifica della presente direttiva.

(5) Tenuto conto delle ricerche in corso e del progresso tecnico nel campo della protezione dei pedoni, è opportuno introdurre un certo grado di flessibilità in questo campo. Di conseguenza, la presente direttiva fissa le disposizioni fondamentali relative alla protezione dei pedoni stabilendo le prove cui devono conformarsi i nuovi tipi di veicolo e i nuovi veicoli. Le prescrizioni tecniche per l'applicazione di tali prove devono essere adottate con decisione della Commissione.

(6) Le associazioni dei costruttori di veicoli a motore europei, giapponesi e coreani si sono impegnate ad applicare ai nuovi tipi di veicolo le raccomandazioni dell'EEVC concernenti i valori limite e le prove o ad adottare misure alternative di effetto almeno equivalente a partire dal 2010 e una prima serie di valori limite e di prove a partire dal 2005, nonché ad applicare la prima serie di prove all'80% dei nuovi veicoli dal 1º luglio 2010, al 90% dei nuovi veicoli dal 1º luglio 2011 e a tutti i nuovi veicoli dal 31 dicembre 2012.

(7) Le disposizioni della presente direttiva devono inoltre contribuire a stabilire un elevato livello di protezione nel contesto dell'armonizzazione internazionale in questo campo, che è stata intrapresa con l'accordo del 1998 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di regolamentazioni tecniche mondiali per i veicoli su ruote, le apparecchiature e le parti che possono essere montate e/o utilizzate sui veicoli su ruote.

(8) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere rispettate per conformarsi alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE [6] della Commissione.

[6] GU L18 del 21.1.2002, pag.1.

(9) La direttiva 70/156/CEE deve essere modificata di conseguenza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per "veicolo" ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M1, di massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N1 derivata da M1, di massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate.

2. La presente direttiva ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione, né vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli

se i veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.1. o 3.2.

2. A decorrere dal 1º ottobre 2005, gli Stati membri non rilasciano più:

- l'omologazione CE né

- l'omologazione nazionale

tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, per ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.1 o 3.2.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai veicoli che non differiscono nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A dai tipi di veicolo che hanno ottenuto l'omologazione CE o l'omologazione nazionale prima del 1º ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l'omologazione in base alla presente direttiva.

4. A decorrere dal 1º settembre 2010, gli Stati membri non rilasciano più:

- l'omologazione CE né

- l'omologazione nazionale,

tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, per ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2 della presente direttiva.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2012, gli Stati membri:

- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva, e

- rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE

per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.1 o 3.2.

6. Al più tardi cinque anni dopo la data di cui all'articolo 2, paragrafo 4, gli Stati membri:

- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva, e

- rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE

per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri assicurano che le prove di cui all'allegato I, punto 3.1 o 3.2 siano effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche che la Commissione specifica in una decisione.

Articolo 4

Le autorità di omologazione di ciascuno Stato membro trasmettono mensilmente alla Commissione una copia della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2 dell'allegato II, relativa a ciascun veicolo da esse omologato conformemente alla presente direttiva nel corso del mese.

Articolo 5

1. La Commissione, sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate, nonché di studi indipendenti, esamina i progressi compiuti dall'industria in materia di protezione dei pedoni ed effettua, entro il 1º luglio 2004, una valutazione di fattibilità delle disposizioni dell'allegato I, punto 3.2 e in particolare le altre misure tecniche almeno equivalenti (con effetti protettivi almeno eguali).

2. La Commissione comunica periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

La direttiva 70/156/CEE è modificata nel modo seguente:

1. Nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti 9.[23] e 9.[23].1:

"9.[23] Protezione dei pedoni

9.[23].1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende, se del caso, precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati."

2. Nell'allegato III, parte A sono inseriti i seguenti punti 9.[23] e 9.[23].1:

"9.[23] Protezione dei pedoni

9.[23].1 È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende, se del caso, precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati."

3. Nell'allegato IV, parte I è inserita la voce [58] con le relative note, come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

(6) di massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate.

(7) derivati da veicoli della categoria M1."

4. Nell'allegato XI, appendice 1 è inserita la voce [58], come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Nell'allegato XI, appendice 2 è inserita la voce [58], come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Nell'allegato XI, appendice 3 è inserita la voce [58], come segue

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per "veicolo" ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M1, di massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N1 derivata da M1, di massa totale autorizzata non superiore a 2,5 tonnellate.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per 'montante A' s'intende il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

2.2. Per 'paraurti' s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori.

2.3. Per 'bordo anteriore del cofano' s'intende la struttura superiore esterna del frontale della vettura, comprendente il cofano e i parafanghi, gli elementi superiori e laterali intorno ai proiettori ed ogni altro elemento accessorio.

2.4. Per 'superficie del cofano' s'intende la struttura esterna che comprende la superficie superiore di tutte le strutture esterne eccetto il parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori. Comprende pertanto, senza che tale enumerazione sia limitativa, il cofano, i parafanghi, il pannello esterno tra parabrezza e cofano, l'albero portaspazzola e la parte inferiore dell'intelaiatura del parabrezza. Il 'criterio di prestazione riferito alla testa' (Head Performance Criterion - HPC) è il calcolo, per un periodo di tempo determinato, dell'accelerazione risultante massima verificatasi durante l'urto.

2.5. Per 'parabrezza' s'intende l'elemento trasparente anteriore del veicolo rispondente a tutte le prescrizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 77/649/CEE.

2.6. Per 'tipo di veicolo' s'intende una categoria di veicoli i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

- la struttura,

- le principali dimensioni,

- i materiali delle superfici esterne,

- il montaggio dei componenti (esterni o interni),

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono negativamente sui risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1. Devono essere effettuate le prove seguenti; i valori limite specificati ai punti 3.1.3. e 3.1.4. sono soltanto indicativi.

3.1.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti.

È richiesta l'effettuazione di una delle due seguenti prove:

3.1.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g.

3.1.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.

3.1.2. Urto della testa di bambino o di adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. Il criterio di prestazione riferito alla testa (HPC) non è superiore a 1000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.

3.1.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN (valore di riferimento) e il momento flettente sul dispositivo di simulazione è registrato e comparato al valore di riferimento di 300 Nm.

3.1.4. Urto della testa di adulto contro il parabrezza. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. Il criterio di prestazione riferito alla testa (HPC) è registrato e comparato al valore di riferimento di 1000.

3.2. Devono essere effettuate le prove seguenti.

3.2.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti.

È richiesta l'effettuazione di una delle due seguenti prove:

3.2.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g.

3.2.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

3.2.2. Urto della testa di bambino contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 2,5 kg. Il criterio di prestazione riferito alla testa (HPC) non è superiore a 1000 per l'intera superficie di prova del cofano.

3.2.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300Nm.

3.2.4. Urto della testa di adulto contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. Il criterio di prestazione riferito alla testa (HPC) non è superiore a 1000 per l'intera superficie di prova del cofano.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il grado di protezione dei pedoni deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. Se le prove di cui all'allegato I sono effettuate conformemente alle prescrizioni in esso figuranti e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3, è rilasciata l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la conformità alle procedure di prova, si tengono in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. Le modifiche del veicolo che incidono sulla sagoma della sua struttura anteriore e che, secondo l'autorità competente, potrebbero alterare significativamente i risultati delle prove, impongono la ripetizione delle prove.

3.2. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Allegato II, appendice 1

Scheda informativa n. ............

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio

relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.6. Posizione e disposizione del motore:

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

9.[23]. Protezione dei pedoni

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte anteriore del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende, se del caso, precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.

Allegato II, appendice 2

MODELLO

(formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione riguardante

- l'omologazione CE [7]

- l'estensione dell'omologazione CE [7]

- il rifiuto dell'omologazione CE [7]

- la revoca dell'omologazione CE [7]

di un tipo di veicolo per quanto concerne la direttiva ../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva ../.../CE

[7] Cancellare le diciture inutili.

Numero di omologazione

Motivo dell'estensione

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Eventuale denominazione commerciale:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie) (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni (cfr. addendum)

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. ............

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la

direttiva ... / ... /CE.

1. Altre informazioni

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, forma e materiali di costruzione:

1.2. Posizione del motore: anteriore / posteriore / centrale [8]

1.3. Trazione: anteriore / posteriore [8]

[8] Cancellare le diciture inutili.

1.4. Massa del veicolo sottoposto alle prove

Asse anteriore:

Asse posteriore:

Totale :

1.5. Risultati delle prove di cui al punto 3.1/3.2 dell'allegato I (cancellare le diciture inutili):

1.5.1. Prove di cui all'allegato I, punto 3.1

>SPAZIO PER TABELLA>

1.5.2. Prove di cui all'allegato I, punto 3.2.

>SPAZIO PER TABELLA>

1.6. Osservazioni: (per es., valido per veicoli con guida a sinistra e a destra)

.............................................................................................

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE

Numero di riferimento del documento

ENTR/2002/1610

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, per quali motivi è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e quali ne sono gli obiettivi principali ?

Le statistiche degli incidenti stradali indicano che una quota rilevante di incidenti coinvolge pedoni e ciclisti che riportano lesioni in conseguenza di un contatto con un veicolo in movimento, in particolare con le strutture frontali di un'autovettura. Questa proposta stabilisce prescrizioni per la costruzione dei veicoli a motore destinate a migliorare la protezione dei pedoni e ad attenuare la gravità delle lesioni riportate in caso di urto dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili.

Norme armonizzate a livello comunitario sono necessarie in questo campo per garantire il buon funzionamento del mercato interno. Poiché le misure proposte riguardano essenzialmente la costruzione delle autovetture, cui si applica la legislazione comunitaria relativa al sistema di omologazione CE, esse diventano parte di tale sistema.

L'impatto sulle imprese

2. Incidenza della direttiva proposta

La direttiva proposta, che concerne il disegno delle strutture frontali dei veicoli a motore, avrà un'incidenza essenzialmente per i costruttori di veicoli a motore con volumi di produzione elevati. Attualmente nessuno degli operatori interessati rientra nella categoria delle piccole e medie imprese.

3. Obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla direttiva proposta.

La direttiva proposta prescrive l'obbligo di sottoporre i veicoli a prove per quanto riguarda le loro strutture frontali. In una prima fase, che avrà inizio nel 2005, dovranno essere eseguite due prove. In una seconda fase, a partire dal 2010, saranno obbligatorie 4 prove (basate sulle raccomandazioni del Comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli - EEVC, comunemente note come "prove EECV") o misure alternative con effetti protettivi almeno equivalenti (da definirsi entro il luglio 2004).

4. Prevedibili effetti economici della direttiva proposta.

Anche se la conformità alle prescrizioni proposte comporterà un costo rilevante per l'industria, i benefici per la società nel suo insieme saranno sostanziali. Si stima che, se le automobili fossero costruite secondo criteri di protezione dei pedoni, potrebbero essere evitate fino a 2000 morti di pedoni e ciclisti causate ogni anno nell'UE [9] da incidenti stradali. Inoltre, sono circa 300.000 all'anno i pedoni investiti da automobili che riportano lesioni.

[9] Studio relativo ai costi e ai benefici della ricerca sulla protezione dei pedoni", 28 aprile 1998, MIRA, cfr. Comunicazione alla Commissione sulla protezione dei pedoni, 21 dicembre 2000 - SEC(2000)2283

5. Misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze limitate o diverse, ecc.)

La proposta non prevede misure specifiche per le PMI, in quanto le sue disposizioni che riguardano essenzialmente le grandi imprese.

Consultazione

6. Organizzazioni consultate in merito alla proposta e loro principali osservazioni.

In una comunicazione del dicembre 2000 la Commissione ha avanzato la possibilità di ricorrere ad un impegno volontario dell'industria per introdurre misure atte a migliorare le caratteristiche dei veicoli per quanto riguarda la protezione dei pedoni. La questione e le possibili misure sono state discusse nel corso di un'audizione organizzata dalla Commissione il 6 febbraio 2001, a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte le parti interessate, tra cui i costruttori di veicoli a motore (Associazione dei costruttori europei di automobili, Associazione dei costruttori giapponesi di automobili, Associazione dei costruttori coreani di automobili) e le associazioni di consumatori (Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti, Bureau Européen des Unions de Consommateurs).

A seguito di tale audizione, la Commissione ha avviato negoziati con le associazioni europea, giapponese e coreana dei costruttori di automobili per concordare i termini dell'impegno volontario dell'industria in materia di protezione dei pedoni. A seguito dell'accordo su un impegno dell'industria europea, nel giugno 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale essa presentava il contenuto dell'impegno dell'industria ai legislatori e chiedeva il loro parere.

Parlamento europeo e Consiglio hanno espresso un parere positivo sulla sostanza dell'impegno. Tuttavia, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di proporre un atto legislativo per quanto concerne gli elementi dell'impegno relativi al disegno delle strutture frontali dei veicoli. La presente proposta risponde a questa richiesta.

La presente proposta corrisponde nel contenuto all'impegno assunto dai costruttori europei, giapponesi e coreani nel 2001. Essa tiene anche conto della posizione delle associazioni dei consumatori, che hanno dichiarato di preferire un atto legislativo piuttosto che un impegno volontario in questa materia e che hanno chiesto di includere le "prove EEVC" tra le prescrizioni della proposta.

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