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Document 52003PC0060(01)
Proposal for a Council Regulation establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the Common Manual
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune
/* COM/2003/0060 def. - CNS 2003/0026 */
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune /* COM/2003/0060 def. - CNS 2003/0026 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Considerazioni generali Stabilendo l'obiettivo della progressiva instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato di Amsterdam ha segnato un decisivo passo in avanti nel processo d'integrazione europea. Sulla base delle disposizioni del trattato di Maastricht, la Comunità europea ha anche ricevuto nuove competenze per l'adozione di proposte relative a misure in materia di politica d'immigrazione, ad esempio le condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Tampere, dedicato alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione europea, hanno sottolineato l'importanza di assicurare un equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Inoltre è stata sottolineata la necessità di una più efficiente gestione dei flussi migratori e di un rafforzamento della lotta contro l'immigrazione illecita nonché l'importanza di efficaci controlli alle frontiere esterne, che costituiscono il necessario complemento dell'attuazione pratica di tali politiche. Mentre si prepara all'adesione di nuovi Stati membri l'UE è confrontata con nuove situazioni, che riguardano in particolare l'attraversamento delle frontiere esterne nella futura Unione europea allargata. Per affrontare queste nuove situazioni è necessario introdurre una legislazione appropriata intesa ad evitare che si producano problemi alle future frontiere esterne dell'UE. Si pensa in particolare al caso delle persone che si sposteranno per via terrestre tra due zone dello stesso paese terzo transitando per il territorio di uno o più Stati membri, situazione che si prospetta attualmente nel caso della regione russa di Kaliningrad. Questo tipo di transito di andata e ritorno non esiste attualmente nell'UE e l'acquis di conseguenza non prevede norme specifiche al riguardo. Nel rispetto della volontà del Consiglio che le soluzioni siano conformi ai principi dell'acquis e non impediscano ai nuovi Stati membri interessati di partecipare a tutti gli effetti alla zona Schengen, ciò non significa che l'acquis non possa contemplare situazioni speciali. In realtà l'acquis è costantemente in evoluzione. Ne consegue che la posizione dell'UE dovrebbe essere definita, previo esame di una serie di opzioni, in base ai suoi obblighi giuridici e agli interessi politici suoi propri e dei paesi candidati. In seguito ai colloqui su Kaliningrad tenutisi a Mosca nel maggio 2002 in occasione del vertice UE-Russia, il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 ha invitato la Commissione a presentare uno studio sulle possibilità di risolvere in modo efficace e flessibile la questione del transito di persone e di merci verso e a partire dall'oblast di Kaliningrad, nel rispetto dell'acquis e d'intesa con i paesi candidati interessati. La Commissione ha raccomandato, nella sua comunicazione al Consiglio "Kaliningrad: Transito" [1], che la posizione dell'UE si basi su un pacchetto di misure da aggiungere a quanto è già stato stabilito nella linea comune dell'UE concordata dal Consiglio Affari generali del 13 maggio 2002. Sia al Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002 che al vertice UE-Russia di Bruxelles dell'11 novembre 2002 è stata riconosciuta la situazione unica della regione di Kaliningrad e si è convenuto di compiere uno sforzo speciale per andare incontro alle preoccupazioni di entrambe le parti riguardo al futuro transito di persone e merci tra Kaliningrad e altre regioni della Russia. [1] COM (2002) 510 def. Una delle misure proposte nella comunicazione della Commissione e ripresa nella dichiarazione congiunta con la Russia e con i paesi candidati interessati consiste nell'introduzione di un "documenti di transito agevolato" (Facilitated Transit Document - FTD), che potrebbe essere rilasciato ai cittadini russi che viaggiano frequentemente per via terrestre tra Kaliningrad e la Russia continentale e viceversa. Un tale documento consentirebbe il transito ripetuto tra zone diverse dello stesso paese terzo e sarebbe valido per un lasso di tempo considerevole, eventualmente per alcuni anni. Esso verrebbe rilasciato in base ad un modello che rende i documenti compatibili con i necessari requisiti di sicurezza. Verrebbe inoltre introdotto un "documento di transito ferroviario agevolato" (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) per i passeggeri delle ferrovie, che sarebbe valido esclusivamente per il transito diretto tra Kaliningrad e la Russia continentale per un unico transito ferroviario (andata e ritorno). L'FRTD avrà lo stesso grado di sicurezza dell'FTD; solo la procedura per la domanda e il rilascio sarà diversa da quella dell'FTD. Poiché si tratta di assicurare un adeguato equilibrio tra l'agevolazione dei viaggi dei russi che desiderano spostarsi tra la Russia continentale e Kaliningrad o viceversa, da un lato, e la sovranità della Lituania e di altri nuovi Stati membri, specialmente per quanto riguarda i controlli delle frontiere esterne e la sicurezza nazionale, dall'altro, vengono presentati due regolamenti che sviluppano l'acquis di Schengen. - Regolamento (CE) n....., che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune, il quale disciplina la definizione e la validità del documento e le procedure per il suo rilascio nonché le condizioni alle quali può essere ottenuto. - Regolamento (CE n....., che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD), il quale contiene la descrizione dei modelli uniformi di documenti. Questa descrizione deve essere integrata con ulteriori prescrizioni tecniche, che devono rimanere segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Le competenze di esecuzione della proposta a livello tecnico saranno conferite alla Commissione che si avvarrà dell'assistenza del comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, in applicazione della procedura stabilita nell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE [2] e nel rispetto dell'articolo 7 della stessa. Sulla base della citata procedura saranno definite le prescrizioni tecniche volte a rendere i documenti compatibili con i necessari requisiti di sicurezza. Tale meccanismo garantirà inoltre un continuo controllo da parte degli esperti e permetterà, ove necessario, l'adattamento a nuove situazioni. [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. I documenti FTD e FRTD non sono identici al modello uniforme per i visti, ma sono concepiti per fungere da sostituto e da equivalente al visto di transito e rappresentano così un'autorizzazione ad entrare sul territorio UE/Schengen ai fini del transito specifico sopra descritto. Con le due proposte di regolamento qui presentate la Commissione intende introdurre le misure legislative necessarie a sviluppare l'acquis Schengen in modo tale da offrire una soluzione ai cittadini dei paesi terzi che desiderano effettuare questo specifico tipo di transito. I regolamenti qui presentati si fondano sull'articolo 62, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 62, paragrafo 2 riguarda le norme relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. La Commissione presenterà una proposta il più presto possibile al fine di stabilire la base giuridica destinata a coprire i costi aggiuntivi sostenuti dagli Stati membri per il funzionamento del FTD/FRTD dopo il 1° maggio 2004. 2. Sussidiarietà e proporzionalità L'articolo 5 del trattato CE recita: "La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato". L'azione della Comunità deve assumere la forma più semplice in grado di consentire alla proposta di raggiungere i suoi obiettivi e di essere attuata nel modo più efficiente possibile. La proposta per l'introduzione dei documenti FTD/FRTD consentirà di praticare un transito agevolato attraverso uno o più Stati membri e garantire allo stesso tempo le necessarie misure di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne. Per la sua stessa natura, un'azione di questa portata può essere condotta solo a livello comunitario; misure di carattere solo nazionale non avrebbero l'effetto desiderato di stabilire norme applicabili a tutti gli Stati Schengen. Poiché le iniziative proposte sviluppano l'acquis Schengen, è stata scelta la forma del regolamento, per assicurare un'applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri in cui si applica l'acquis Schengen. L'armonizzazione dei modelli di documenti e delle loro caratteristiche di sicurezza sarà una garanzia contro le contraffazioni. Prevenendo la falsificazione e la contraffazione di documenti di viaggio e soggiorno, la Commissione mira ad elevare il livello della sicurezza, come era nelle intenzioni sia del trattato che del Consiglio europeo di Tampere. Questo grado di armonizzazione si può ottenere solo con un azione della Comunità, come è già stato dimostrato con l'adozione di vari altri strumenti volti a rendere più sicuri i documenti. La proposta relativa ai moduli uniformi per i documenti FTD/FRTD è intesa a rendere questi documenti più sicuri, giuridicamente vincolanti e facilmente adattabili a nuove circostanze in caso di una loro sospetta contraffazione e falsificazione. Essi dovrebbero essere adatti a situazioni particolari di attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea e, di conseguenza, dovrebbero essere gli stessi documenti in tutto il territorio dell'UE. La ragione principale per la quale si è preferito ricorrere al regolamento invece che alla direttiva è che la proposta si propone un'armonizzazione totale dell'aspetto di tali documenti e delle loro caratteristiche di sicurezza, che non lascia spazio alla discrezione degli Stati membri. 3. Conseguenze che discendono dai vari protocolli allegati al trattato Le basi giuridiche delle proposte che riguardano le condizioni d'ingresso e i relativi documenti rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi si trovano nel Titolo IV del trattato e comportano pertanto la situazione variabile che deriva dall'applicazione del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca. I presenti regolamenti si basano sull'acquis di Schengen; è necessario pertanto tener conto delle seguenti conseguenze che discendono dai vari protocolli. Regno Unito e Irlanda Conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, "l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis". I presenti regolamenti costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis Schengen al quale il Regno unito e l'Irlanda non partecipano, in conformità della decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, e della decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano pertanto alla loro adozione e non sono vincolati dalle loro disposizioni né soggetti alla loro applicazione. Danimarca In forza del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sulla posizione della Danimarca, questo paese non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato CE, ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ... [e delle] misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti" (ex articolo 100 C). Quando però, come nel presente caso, le proposte di regolamento costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen e ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, la "Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno". Norvegia e Islanda In conformità dell'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen, il 18 marzo 1999 è stato firmato un accordo tra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda, per associare questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [3]. [3] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35. L'articolo 1 dell'accordo stabilisce che la Norvegia e l'Islanda sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A (disposizioni dell'acquis di Schengen) e B (disposizioni degli atti della Comunità europea che hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della convenzione di Schengen o sono stati adottati in virtù di tale convenzione) dell'accordo nonché da quelle che ad esse faranno seguito. Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo, l'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni di tutti gli atti o misure adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare l'acquis integrato di Schengen (allegati A e B). Le presenti proposte di regolamento sviluppano l'acquis di Schengen come definito nell'allegato A dell'accordo. Di conseguenza, la questione dev'essere discussa in sede di "comitato misto", come previsto dall'articolo 4 dell'accordo, per dare la possibilità alla Norvegia e all'Islanda di "illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo" alla misura e di "pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione". 4. Conseguenze che discendono dalla procedura di attuazione in due fasi degli atti che sviluppano l'acquis di schengen Il trattato di adesione conterrà un articolo che stipulerà che le disposizioni dell'acquis di Schengen, gli atti da esso derivanti o ad esso legati in altro modo, elencati in allegato all'articolo, sono vincolanti per i nuovi Stati membri e in essi applicabili fin dall'adesione. Le disposizioni e gli atti non figuranti in detto allegato saranno vincolanti per i nuovi Stati membri dall'adesione, ma diverranno in essi applicabili solo in seguito ad una decisione del Consiglio adottata specialmente a tal fine, in conformità del suddetto articolo. Il regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) sarà inserito nell'allegato connesso al suddetto articolo del trattato di adesione, per il fatto che tutti gli altri atti relativi al modello uniforme per i documenti di viaggio figureranno in tale allegato, e diverrà pertanto applicabile al momento dell'adesione. L'allegato al suddetto articolo del trattato di adesione non conterrà gli atti concernenti la definizione, la validità, le procedure di rilascio e le condizioni per l'ottenimento dei documenti di viaggio. Di conseguenza, il regolamento del Consiglio relativo al transito agevolato, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune non figurerà in tale allegato e, benché vincolante per tutti gli Stati membri, diverrà effettivo nei nuovi Stati membri solo con una decisione del Consiglio adottata a tal fine. In attesa di tale decisione il transito agevolato sarà disciplinato a livello nazionale. Ne consegue che gli altri Stati membri non dovranno riconoscere i documenti di transito agevolato finché non sarà adottata la seconda decisione del Consiglio che sopprime le frontiere interne. 5. Commento degli articoli 5.1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune Articolo 1 Non esiste attualmente un acquis specifico sul transito per via terrestre attraverso il territorio dell'UE di persone che si spostano da una zona all'altra di uno stesso paese terzo. La definizione di un siffatto transito agevolato è data all'articolo 1. Articolo 2 Sono definite due autorizzazioni di viaggio specifiche per il transito agevolato secondo modelli uniformi (adesivi), conformemente al regolamento (CE) ..., corrispondenti a quelli utilizzati, mutadis mutandis, per i visti in conformità delle norme e prescrizioni stabilite dal regolamento 1683/95 del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti. Sarà così assicurato un elevato grado di protezione contro le contraffazioni. Il documento di transito agevolato (FTD) può essere rilasciato dagli Stati membri, per più ingressi, per agevolare il transito con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre. L'FTD sostituirebbe i normali visti di transito per più ingressi rilasciati alle persone che viaggiano frequentemente e possono dimostrare un uso costante. Per i passeggeri che effettuano in treno un transito semplice di andata e ritorno gli Stati membri possono emettere un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD). L'FRTD sostituirebbe i normali visti di transito per un unico ingresso. Articolo 3 L'FTD e l'FRTD sono considerati equivalenti a visti di transito e sono validi solo sul territorio dello Stato membro che li ha rilasciati e, a seconda dei casi, di altri Stati membri attraversati. Ai fini del presente regolamento, per Stato membro attraversato s'intende: - dopo l'adesione, gli Stati membri che hanno deciso di riconoscere la validità degli FTD [e/o dei FRTD] ai fini del transito attraverso il loro territorio, nei casi conformi alla definizione di transito agevolato di cui all'articolo 1 e ai requisiti di validità dell'FTD di cui all'articolo 4; - dopo la soppressione dei controlli alle frontiere interne, tutti gli Stati membri attraverso i quali può avvenire il transito agevolato in conformità degli articoli 1 e 4. Articolo 4 Le autorizzazioni specifiche per il transito agevolato (FTD e FRTD) sono state concepite per contemplare la situazione speciale del transito da una zona di un paese terzo ad un'altra zona dello stesso paese terzo. Attualmente questo tipo di transito può avvenire di fatto unicamente tra Kaliningrad e la Russia continentale. Da un lato, è necessario adattare la durata di ciascun transito, che in base alla legislazione attuale può arrivare fino a 5 giorni, perché corrisponda maggiormente alle realtà geografiche. L'FTD ha una validità massima di 24 ore per transito, che è un lasso di tempo considerato ragionevole per il transito via terra dei cittadini russi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri. Dall'altro lato, nello spirito della dichiarazione congiunta del vertice UE-Russia di Bruxelles, è necessario tener conto del fatto che nel caso del transito tra due zone dello stesso paese l'esigenza di documenti di transito per più ingressi, validi per un considerevole periodo di tempo, è maggiore che nel caso del transito tradizionale. L'articolo 4 fissa la durata della validità ad un massimo di tre anni. L'FRTD, essendo un'agevolazione speciale per chi viaggia in treno nell'ambito del sistema di transito agevolato, ha una validità massima di 6 ore per paese attraversato e un periodo di validità totale di [validità del biglietto ferroviario]. Articolo 5 Le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere un FTD/FRTD sono ricalcate, all'occorrenza, sulle condizioni stabilite all'articolo 5.1 della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen (in appresso convenzione Schengen). Le condizioni di rilascio dei documenti ai fini del presente regolamento sono le stesse stabilite all'articolo 5.1, lettere a), b) e c) della convenzione Schengen. Inoltre, le persone che viaggiano spesso devono dimostrare la necessità di un uso continuato del documento, per poter ottenere un FTD per più ingressi, valido per vari anni (fino a tre anni, a seconda delle esigenze).questa disposizione sostituisce le condizioni d'ingresso indicate nell'articolo 5.1, lettera c) della convenzione Schengen, poiché altri elementi indicati in tale disposizione non si applicano al transito agevolato. Essendo un FTD/FRTD considerato equivalente ad un visto, l'articolo 5.1, lettera b) della convenzione non è pertinente. Spetta agli Stati membri definire esattamente il concetto di viaggiatore frequente nei singoli casi. Possono essere ipotizzate una serie di ragioni, la cui validità deve essere provata con documenti giustificativi: l'esistenza di un contratto di lavoro, il fatto (provato) che un'impresa è situata sia a Kaliningrad che nella Russia continentale, il fatto (provato) di avere interessi patrimoniali o familiari dall'altra parte della frontiera. Una persona che dimostri di avere interessi familiari o patrimoniali nella Russia continentale, ad esempio, non sarà tenuto a provare la necessità di recarvisi con una determinata frequenza, poiché la semplice esistenza di familiari o proprietà sarà sufficiente a conferirgli il diritto ad un FTD per più ingressi. Articolo 6 L'articolo 6 stabilisce che la domanda di un FTD deve essere presentata presso gli uffici consolari dello Stato membro che ha deciso di rilasciare questi documenti conformemente all'articolo 13. Per l'FRTD lo Stato membro può di norma accettare che il modulo contenente i dati personali gli sia trasmesso tramite altre autorità o tramite terzi (ad esempio, uffici di vendita di biglietti ferroviari o agenzie di viaggi). Articolo 7 Questo articolo definisce la procedura di rilascio. Esso distingue tra la procedura di emissione (decisione e compilazione dell'autoadesivo), che dev'essere comunque effettuata dall'ufficio consolare e la procedura di apposizione dell'autoadesivo pronto sul passaporto o sul foglio separato previsto dal regolamento (CE) 333/2002. L'articolo prevede che la procedura di apposizione dell'FRTD possa essere eseguita da altre autorità e al di fuori dell'ufficio consolare. La terza frase è stata aggiunta per far sì che in generale l'apposizione dell'FRTD non sia effettuata alla frontiera, bensì ad esempio sul treno prima di giungere alla frontiera, per evitare che il treno faccia una pausa troppo lunga al confine. I paragrafi 2, 3 e 4 contengono disposizioni standard dell'istruzione consolare comune, che sono ripetute qui per motivi di chiarezza. Articolo 8 L'FRTD dovrebbe essere rilasciato gratuitamente, poiché i problemi pratici della riscossione dei diritti sarebbero superiori al guadagno ricavato. Per quanto riguarda l'FTD, poiché è valido per viaggi frequenti, è considerato appropriato riscuotere diritti pari a 5 EUR. Articolo 9 Si tratta di una disposizione relativa al rifiuto che si ispira alle norme in materia di visti contemplate nell'istruzione consolare comune. Essa è qui ripresa per motivi di chiarezza. Articolo 10 Si tratta di una disposizione standard che prevede ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. Essa lascia agli Stati membri la facoltà di determinare le ammende applicabili in caso di violazione del regime da parte del titolare del documento. In caso di abuso si prevede tuttavia il ritiro dell'FTD/FRTD. Articolo 11 Questo articolo conferma che nei casi in cui il regolamento non stabilisce norme precise, si applicano, mutadis mutandis, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative ai visti e ai controlli alle frontiere esterne. Questi regolamenti, pertanto, contengono solo le disposizioni specifiche per l'FTD/FRTD riprendendo, ove necessario, le norme già esistenti a fini di chiarezza. Articolo 12 Il presente regolamento e il regolamento n. ... [4] dovrebbero entrambi essere allegati all'istruzione consolare comune e al manuale comune a fini di chiarezza. Per richiamare l'attenzione sull'esistenza del regime FTD/FRTD sono stati inseriti riferimenti anche nel testo principale di detti strumenti, nei punti appropriati. L'assimilazione definitiva nel testo di questi due strumenti giuridici avverrà in occasione della rielaborazione legislativa dell'istruzione consolare comune e del manuale comune. [4] GU ... Articolo 13 Per assicurare che tutti gli Stati membri e i terzi interessati siano informati della decisione dello Stato membro o degli Stati membri di rilasciare o di cessare il rilascio dell'FTD/FRTD, tale decisione dovrebbe essere comunicata al Consiglio e alla Commissione. Ai fini della trasparenza, essa dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Articolo 14 Il regime di transito agevolato dovrà essere sottoposto a valutazione e probabilmente dovrà essere adattato a metodi operativi più pratici. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare una relazione sul funzionamento del sistema e, a fini di trasparenza, trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 15 Disposizioni conclusive standard. 5.2 REGOLAMENTO del Consiglio, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n.... Talune disposizioni degli articoli di questo regolamento sono costituite da un testo ormai standardizzato per i regolamenti relativi all'armonizzazione dei documenti, in quanto sono state approvate dal Consiglio con i regolamenti (CE) 1683/95, 333/02, 334/02 e 1030/02. Articolo 1 Questo articolo descrive le caratteristiche generali del modello uniforme per entrambi i documenti FTD e FRTD. Articolo 2 L'articolo conferisce i poteri di esecuzione relativi al regolamento al comitato istituito all'articolo 6 del regolamento (CE) 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Il comitato stabilisce non solo le necessarie caratteristiche tecniche, bensì anche le condizioni di conservazione e di compilazione dei moduli, per garantire la sicurezza dei modelli uniformi. Il secondo paragrafo consentirà al comitato di cambiare i colori dei modelli uniformi in presenza di situazioni di emergenza. Articolo 3 È ovvio che talune caratteristiche tecniche non devono essere divulgate in nessuna circostanza, per evitare che tali informazioni siano utilizzate a fini di contraffazione o di falsificazione. Tali caratteristiche tecniche dovranno pertanto essere stabilite in una decisione, dato che, ai sensi dell'articolo 254 del trattato CE, le decisioni non sono soggette all'obbligo di pubblicazione. Il comitato già istituito per occuparsi del modello uniforme dei visti adotterà decisioni a questo proposito, poiché gli esperti che operano nel suo ambito hanno già acquisito la necessaria esperienza di requisiti tecnici molto elevati, specialmente per quanto riguarda le norme di sicurezza contro le contraffazioni e le falsificazioni, e di documenti segreti. Per gli stessi motivi è necessario garantire che solo le persone autorizzate dagli Stati membri e dagli organismi comunitari abbiano accesso a tali informazioni. Ciò vale anche per gli organismi responsabili della stampa dei documenti, il cui numero è limitato, nella prima frase dell'articolo 3, paragrafo 2, ad uno per Stato membro. Articolo 4 Questo articolo conferisce i poteri di esecuzione relativi al regolamento al comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, in applicazione della procedura di regolamentazione stabilita nell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE e nel rispetto dell'articolo 7 della stessa. Articolo 5 La Comunità è tenuta a rispettare diritti fondamentali quali la tutela della vita privata e la protezione dei dati. Il testo di questo articolo contempla tutte le disposizioni applicabili alla protezione dei dati, che sono contenute nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [5]. [5] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Esso assicura che la persona alla quale è rilasciato il documento sia in grado di controllare le informazioni introdotte e l'assenza di altre informazioni supplementari sul documento. Inoltre esso stabilisce che le informazioni per lettura ottica introdotte devono corrispondere ai dati inseriti nel documento. Articolo 6 Questo articolo stabilisce un periodo ragionevole per l'attuazione delle misure di sicurezza. L'integrazione della fotografia nell'FTD/FRTD dovrebbe avvenire alle stesse condizioni di quelle previste nel regolamento (CE) 334/02 che modifica il regolamento 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. La data del 3 giugno 2007 è la scadenza entro la quale si deve procedere all'inserimento della fotografia nel modello uniforme per i visti. Articolo 7 Disposizione standard. Allegati Gli allegati contengono solo le prescrizioni tecniche non segrete. La numerazione si riferisce ai modelli definiti in allegato. L'impostazione è la stessa seguita per il modello uniforme per i visti, poiché per compilare gli adesivi dell'FTD/FRTD dovranno essere utilizzati le stesse stampanti e lo stesso software del modello uniforme per i visti. Le uniche modifiche introdotte sono: per quanto riguarda l'FRTD, viene indicato semplicemente "singolo viaggio di andata e ritorno" senza indicare la durata del soggiorno (essendo inferiore a un giorno) e il numero di giorni, che sarebbe superfluo; per l'FTD, devono essere indicati il numero di ingressi, la durata del soggiorno e i giorni, poiché il documento è valido per più ingressi. 2003/0026 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C , , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [7], [7] GU C , , pag. . considerando quanto segue: (1) Nel quadro dei preparativi per l'adesione dei nuovi Stati membri, la Comunità deve tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne. (2) La Comunità si trova in particolare a dover affrontare la nuova situazione dei cittadini di paesi terzi che per recarsi da una zona all'altra del proprio paese devono necessariamente transitare per il territorio di uno o più Stati membri. (3) Per questo caso specifico di transito per via terrestre devono essere istituiti un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD). (4) Le condizioni e le procedure di ottenimento di tali documenti devono essere agevolate in linea con le disposizioni dell'acquis di Schengen. (5) È necessario prevedere ammende in caso di abuso del regime dell'FTD/FRTD da parte del titolare del documento. (6) Poiché l'obiettivo del transito agevolato non può, per la sua stessa natura, essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri, in quanto non avrebbe l'effetto desiderato di stabilire norme per tutti gli Stati membri che attuano la convenzione di Schengen, e può pertanto essere conseguito più facilmente al livello comunitario, la Comunità può adottare tali norme in forza del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non può andare oltre quanto necessario per raggiungere il suddetto obiettivo. (7) Il regolamento (CE) n...... [8] istituisce un modello uniforme per l'FTD e l'FRTD. [8] GU L (8) L'istruzione consolare comune [9] e il manuale comune [10] devono essere modificati di conseguenza. [9] Versione consolidata in GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1. [10] Versione consolidata in GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. (9) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [11]. [11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (10) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché però il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo o meno nel suo diritto interno. (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione. (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO Capitolo I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni 1. Il presente regolamento istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) ai fini del transito agevolato. 2. Per transito agevolato s'intende il transito specifico per via terrestre di un cittadino di un paese terzo che per spostarsi da una zona all'altra del suo paese deve necessariamente passare per il territorio di uno o più Stati membri. Articolo 2 Autorizzazione particolare (FTD/FRTD) 1. L'FTD è un'autorizzazione particolare che consente un transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri per una pluralità d'ingressi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre. 2. L'FRTD è un'autorizzazione particolare che consente un transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia. 3. L'FTD/FRTD è rilasciato utilizzando un modello uniforme (autoadesivo) in conformità del regolamento (CE) ....... Articolo 3 Campo d'applicazione L'FTD e l'FRTD equivalgono a visti di transito e hanno una validità territoriale limitata allo Stato membro che li ha rilasciati e agli altri Stati membri attraversati. Articolo 4 Validità 1. L'FTD è valido per un periodo massimo di 3 anni. Un transito effettuato con l'FTD non può superare 24 ore. 2. Il periodo di validità dell'FRTD [non può superare il periodo di validità del biglietto ferroviario]. Un transito effettuato con l'FRTD non può superare sei ore. Capitolo II Rilascio di un FTD/FRTD Articolo 5 Condizioni Per ottenere un FTD/FRTD il richiedente deve: a) essere in possesso di un documento d'identità valido che lo autorizza ad attraversare le frontiere esterne; b) non essere segnalato ai fini della non ammissione; c) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri; d) per l'FTD, dimostrare inoltre la necessità di effettuare frequenti viaggi tra le due zone del territorio del suo paese. Articolo 6 Procedura per la domanda 1. La domanda di un FTD dev'essere presentata alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di fare ricorso all'FTD/FRTD in conformità dell'articolo 13. La domanda deve dimostrare la necessità di viaggi frequenti, in particolare mediante la presentazione di documenti provanti legami familiari o giustificazioni sociali, economiche o di altro tipo. 2. Nel caso di un FRTD uno Stato membro può di norma accettare che le domande siano trasmesse tramite altre autorità o tramite terzi. 3. La domanda di un FTD deve essere presentata sul modulo standard definito nell'allegato I al presente regolamento. 4. I dati personali da comunicare per ottenere un FRTD, devono essere forniti mediante il modulo contenente i dati personali definito nell'allegato II al presente regolamento. Articolo 7 Procedura di rilascio 1. L'FTD/FRTD è rilasciato dagli uffici consolari dello Stato membro e non può essere emesso alla frontiera. L'apposizione dell'FRTD può tuttavia essere eseguita al di fuori degli uffici consolari e da altre autorità. Solo in circostanze eccezionali l'FRTD può essere apposto alla frontiera. 2. Nessun FTD/FRTD può essere apposto su un documento di viaggio scaduto. 3. Il periodo di validità del documento di viaggio sul quale è apposto l'FTD/FRTD dev'essere più lungo di quello dell'FTD/FRTD. 4. Nessun FTD/FRTD può essere apposto su un documento se quest'ultimo non è valido per alcuno o è valido solo per uno degli Stati membri. In questo caso esso dovrebbe essere apposto dagli uffici consolari sul modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto, di cui al regolamento (CE) 333/2002 [12]. [12] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4. Articolo 8 Diritti per il rilascio di un FTD/FRTD 1. Per il rilascio di un FTD sono riscossi diritti pari a 5 EUR. 2. L'FRTD è rilasciato gratuitamente. Capitolo III Disposizioni comuni relative all'FTD/FRTD Articolo 9 Irricevibilità della domanda 1. Qualora la rappresentanza consolare di uno Stato membro respinga una richiesta di FTD/FRTD, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. 2. Qualora un FTD/FRTD sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere comunicata al richiedente. Articolo 10 Ammende La legislazione nazionale prevede le ammende comminate al titolare per abuso del regime dell'FTD/FRTD. Tali ammende devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e comprendono la possibilità di ritiro dell'FTD/FRTD. Capitolo IV Disposizioni finali Articolo 11 Fatte salve le norme precise stabilite nel presente regolamento, si applicano inoltre all'FTD/FRTD tutti i riferimenti ai visti contenuti nell'acquis di Schengen. Articolo 12 1. L'istruzione consolare comune è modificata come segue: (1) Nella parte I, è aggiunto il seguente nuovo punto 2.5: "2.5 Documenti equivalenti ad un visto, che autorizzano ad attraversare le frontiere esterne": FTD/FRTD Per il transito agevolato può essere rilasciato un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) o un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) conformemente ai regolamenti (CE) ...(*) e (CE) ...(**) del Consiglio (cfr. allegato 17)." (*) GU L (**) GU L (2) Il testo del presente regolamento e del regolamento n...è annesso in quanto allegato 17. 2. Il manuale comune è modificato come segue: (1),Nella parte I, è aggiunto il seguente punto 3.4: "3.4. DOCUMENTI EQUIVALENTI AD UN VISTO, CHE AUTORIZZANO AD ATTRAVERSARE LE FRONTIERE ESTERNE": FTD/FRTD Per il transito agevolato può essere rilasciato un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) o un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) conformemente ai regolamenti (CE) ...(*) e (CE) ...(**) del Consiglio (cfr. allegato 15)." (*) GU L (**) GU L (2) Il testo del presente regolamento e del regolamento n....è annesso in quanto allegato 15. Articolo 13 Applicazione 1. Gli Stati membri comunicano la loro decisione di fare ricorso all'FTD e all'FRTD al Consiglio e alla Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione. 2. Qualora decidano di non fare più ricorso all'FTD e all'FRTD, gli Stati membri comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Articolo 14 Rendiconto La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime di transito agevolato entro tre anni dall'entrata in vigore della prima decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Timbro dell'ambasciata o del consolato Domanda di un documento di transito agevolato (FTD) Foto Modulo gratuito >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Modulo contenente i dati personali per il rilascio di un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) Modulo gratuito >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>