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Document 52003PC0059

Proposta di regolamento del Consiglio relativa alle misure che la Commissione può prendere in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia

/* COM/2003/0059 def. - ACC 2003/0028 */

52003PC0059

Proposta di regolamento del Consiglio relativa alle misure che la Commissione può prendere in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia /* COM/2003/0059 def. - ACC 2003/0028 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa alle misure che la Commissione può prendere in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio fornisce alla Comunità il quadro legislativo necessario per evitare che la combinazione delle misure di salvaguardia con dazi antidumping e/o compensativi sulle stesse importazioni abbia un effetto superiore a quello previsto conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. Tale combinazione potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato comunitario.

Le misure di salvaguardia, antidumping e compensative sono disciplinate da regolamenti specifici del Consiglio ("regolamenti di base") [1], che recepiscono nel diritto comunitario l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, l'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Questi regolamenti di base, tuttavia, non indicano le misure da prendere o le procedure da seguire per porre rimedio alla situazione di cui sopra.

[1] Regolamenti (CE) n. 519/94 (GU L 67 del 10.3.94, pag. 89) e n. 3285/94 (GU L 349 del 31.12.94, pag. 53) del Consiglio per le misure di salvaguardia, regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag.1) per i dazi antidumping e regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) per i dazi compensativi.

Le norme stabilite dalla Comunità devono tener conto del fatto che alle importazioni possono essere applicate, con un breve preavviso, sia misure di salvaguardia che dazi antidumping/compensativi, e che le misure di salvaguardia si applicano erga omnes. Gli interventi devono quindi essere attuati prima che si verifichi una situazione di questo tipo e lasciare inalterata la natura erga omnes delle misure di salvaguardia.

Nell'ambito del quadro legislativo proposto, il Consiglio può adottare su proposta della Commissione, in funzione delle circostanze specifiche, le seguenti misure - modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi, oppure esenzione totale o parziale da queste misure. Il Consiglio può adottare altresì tutte le misure speciali che ritenga opportune (ad esempio, in relazione agli impegni).

Per sottolineare il carattere temporaneo di tutte le misure prese a norma del presente regolamento, la proposta prevede che le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni rimangano in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.

La proposta prevede inoltre che tutte le misure prese a norma del regolamento siano applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentirebbe il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data.

2003/0028 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativa alle misure che la Commissione può prendere in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) con il regolamento (CE) n. 384/96 [2], il Consiglio ha adottato norme comuni contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea;

[2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) con il regolamento (CE) n. 2026/97 [3], il Consiglio ha adottato norme comuni contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea;

[3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1; regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

(3) con i regolamenti (CE) n. 519/94 [4] e (CE) n. 3285/94 del 22 dicembre 1994 [5], il Consiglio ha adottato norme comuni riguardanti le misure di salvaguardia applicate alle importazioni da determinati paesi che non fanno parte della Comunità europea. Le misure di salvaguardia possono consistere in dazi applicabili a tutte le importazioni oppure alle importazioni che superino un quantitativo prestabilito. L'applicazione delle misure di salvaguardia consente l'ingresso delle merci nel mercato comunitario previo pagamento dei dazi corrispondenti;

[4] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89; regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1138/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1).

[5] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53; regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

(4) alle importazioni di determinati prodotti possono applicarsi sia dazi antidumping o compensativi che misure tariffarie di salvaguardia. I dazi servono ad ovviare alle distorsioni del mercato dovute alle pratiche commerciali sleali, mentre le misure tariffarie di salvaguardia costituiscono una risposta all'aumento massiccio delle importazioni;

(5) la combinazione delle misure di salvaguardia con dazi antidumping e/o compensativi sulle stesse importazioni potrebbe avere tuttavia un effetto superiore a quello previsto conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. Tale combinazione potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato comunitario;

(6) si deve quindi evitare di imporre un onere eccessivo ai produttori esportatori che intendono esportare nella Comunità per garantire loro l'accesso a questo mercato;

(7) occorre pertanto conseguire gli obiettivi delle misure tariffarie di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi senza escludere questi produttori esportatori dal mercato comunitario;

(8) vanno quindi introdotte disposizioni provvisorie affinché il Consiglio e la Commissione ("le istituzioni comunitarie") possano intervenire, se lo ritengono opportuno, per evitare che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con le misure di salvaguardia abbia l'effetto suddetto;

(9) ammesso che si possa prevedere l'applicazione simultanea della misura di salvaguardia e del dazio antidumping/compensativo allo stesso prodotto, non è sempre possibile stabilire in anticipo il momento preciso in cui questo si verificherà. La Comunità, pertanto, dovrebbe poter intervenire in modo tale da garantire una prevedibilità e una certezza giuridica sufficienti a tutti gli operatori interessati;

(10) le istituzioni comunitarie potrebbero ritenere opportuno modificare, sospendere o abrogare i dazi antidumping/compensativi, concedere esenzioni totali o parziali dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili o prendere altre misure speciali. Le eventuali sospensioni, modifiche o esenzioni dai dazi antidumping/compensativi devono applicarsi solo per un periodo limitato;

(11) tutte le misure prese a norma del presente regolamento devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità, la Commissione può proporre, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 o dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97, che il Consiglio adotti, deliberando a maggioranza semplice, le misure che ritiene opportune:

(a) modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore;

(b) esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili;

(c) qualsiasi altra misura speciale ritenuta opportuna.

2. Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni rimangono in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Articolo 2

Tutte le misure prese a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Salvo diverse disposizioni, esse non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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