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Document 52003PC0043

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

/* COM/2003/0043 def. - ACC 2003/0017 */

52003PC0043

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 /* COM/2003/0043 def. - ACC 2003/0017 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 7, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2004 [1], le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 dello stesso articolo non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe siano state revocate ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata successivamente a norma dell'articolo 12. L'articolo 12 si applica anche alle preferenze di cui all'articolo 10, ovvero quelle concesse nel quadro del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga. Per chiarire questo punto, si dovrebbe aggiungere all'articolo 10 una disposizione analoga all'articolo 7, paragrafo 8.

[1] GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

L'articolo 12 contiene disposizioni dettagliate che regolano la graduazione nel quadro dell'SPG. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, le preferenze tariffarie concesse nel quadro del regime generale e del regime speciale a favore della lotta contro il traffico e la produzione di droga sono revocate per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti ad un settore che negli ultimi tre anni consecutivi abbia soddisfatto l'uno o l'altro dei due criteri esposti nel paragrafo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, le preferenze tariffarie sono ripristinate quando un settore non soddisfa per tre anni consecutivi nessuno dei criteri suddetti.

Questi criteri riguardano la situazione relativa agli anni precedenti, ma non prendono in considerazione i cambiamenti repentini della situazione economica e finanziaria dei paesi beneficiari intervenuti dopo il periodo di riferimento. La presente proposta intende modificare il regolamento del Consiglio sull'SPG introducendo una disposizione specifica che consenta ai paesi beneficiari in grave crisi finanziaria ed economica di essere esentati dalla graduazione dei nuovi settori.

Numerose disposizioni del regolamento riguardano i settori. Tali disposizioni non si possono applicare ai prodotti per i quali non è definito il settore di appartenenza. Si propone pertanto di aggiungere nell'allegato III un nuovo settore per tutti i prodotti che non rientrino in uno dei settori esistenti.

2003/0017 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) si ritiene opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 [3], entrato in vigore il 1° gennaio 2002;

[3] GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

(2) occorre inserire, in particolare, una disposizione specifica che consenta ai paesi beneficiari in grave crisi finanziaria ed economica di essere esentati dalla graduazione dei nuovi settori. Inoltre, poiché le disposizioni del regolamento (CE) n. 2501/2001 relative ai settori non si possono applicare ai prodotti per i quali non è definito il settore di appartenenza, occorre modificare l'allegato III al fine di specificare, per ciascuno dei prodotti coperti dai diversi regimi, il settore in cui rientra;

(3) Non è stato possibile adottare la prima decisione definita al paragrafo 5 dell'articolo 12 prima del 1° gennaio 2003; di conseguenza la decisione che prevede la graduazione diventerà effettiva dal 1° giugno 2003;

(4) il regolamento (CE) n. 2501/2001 deve pertanto essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è così modificato:

(1) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali sono state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata successivamente a norma dell'articolo 12."

(2) Il paragrafo 6 dell'articolo 12 viene sostituito dal paragrafo seguente :

"La prima decisione presa in conformità con il paragrafo 5 diventerà effettiva dal 1° guigno 2003, per quanto riguarda le tariffe preferenziali quali definite al paragrafo 1, e il 1° gennaio 2003 per quanto riguarda le tariffe preferenziali quali definite al paragrafo 2. Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrapho 5 entrano in vigore il 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.

(3) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni prese conformemente al paragrafo 5, qualora il prodotto interno lordo di un paese beneficiario, espresso nella moneta nazionale, sia sceso almeno del 10% rispetto al periodo più recente di 12 mesi per il quale si dispone di dati."

(4) Le spiegazioni fornite all'inizio dell'allegato I sono così modificate:

Nel riferimento alla "Colonna D", la parentesi "(articolo 7, paragrafo 8)" è sostituita da "(articolo 7, paragrafo 8 e articolo 10, paragrafo 3)."

(5) Nell'allegato II, il testo della sezione 4 (Fonti statistiche) è sostituito dal testo seguente:

"Le fonti statistiche sono, rispettivamente, la relazione sullo sviluppo del mondo della Banca mondiale per i dati relativi al reddito pro capite, le statistiche finanziarie internazionali dell'FMI per i dati relativi al prodotto interno lordo trimestrale, l'ONU-COMTRADE per i dati relativi alle esportazioni di prodotti manufatti e COMEXT per i dati relativi alle importazioni della Comunità."

(6) Nell'allegato III, viene aggiunto il settore di cui nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

(Settore di cui all'articolo 1, paragrafo 5)

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): COMMERCIO

Attività: Schema UE di preferenze tariffarie generalizzate

Titolo dell'azione:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

1. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato

2. DESCRIZIONE

2.1. Obiettivi perseguiti

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

3. INCIDENZA FINANZIARIA

L'attuazione di uno schema di preferenze generalizzate non comporta alcuna spesa da contabilizzare nel bilancio della Comunità, ma può dar luogo a una perdita o a un incremento delle entrate doganali, a seconda del numero di settori e del volume di scambi ammessi alla graduazione o esclusi dalla graduazione.

L'obiettivo della proposta è modificare il regolamento introducendo una disposizione specifica che consenta ai paesi beneficiari in crisi finanziaria ed economica di essere esentati dalla graduazione dei nuovi settori.

Secondo le statistiche attuali, questa disposizione si applicherebbe ai prodotti della pesca argentini, le cui esportazioni in Europa ammontano a 600 milioni di euro all'anno. A questi prodotti viene applicata un'aliquota tariffaria media del 10%, mentre l'aliquota preferenziale attuale è del 6,5 % (margine preferenziale di 3,5 punti percentuali). La mancata applicazione del meccanismo di graduazione a questo settore comporterebbe quindi una perdita di entrate pari a 21 milioni di euro all'anno (600.000.000 x 3,5 %). Visto che la misura dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2003, si potrebbe arrivare ad una perdita definitiva di entrate pari a 36,75 milioni di euro (15,75 per il 2003 + 21 milioni per il 2004).

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