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Document 52003PC0029
Proposal for a Council Directive amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in euro
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro
/* COM/2003/0029 def. */
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro /* COM/2003/0029 def. */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 [1], ha introdotto per tutte le società per azioni norme equivalenti per la preparazione, la revisione e la pubblicazione dei conti e delle relazioni sulla gestione annuali. [1] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10 2001, pag. 28). La quarta direttiva permette agli Stati membri di prevedere deroghe per talune imprese in funzione della loro importanza economica e sociale. La direttiva prevede che le società che non raggiungono determinate dimensioni non sono tenute a: - includere determinate informazioni particolareggiate nei conti annuali; - preparare conti consolidati; - preparare la relazione sulla gestione; o - sottoporre i loro conti a revisione. Gli articoli 11 e 27 definiscono le imprese che hanno diritto a tali deroghe sulla base del totale dello stato patrimoniale, dell'importo netto del volume d'affari e del numero dei dipendenti. Le soglie stabilite all'articolo 27 servono anche da riferimento per l'articolo 6 della settima direttiva (83/349/CEE) del Consiglio relativa ai conti consolidati [2]. [2] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10 2001, pag. 28). L'articolo 53, paragrafo 2 della quarta direttiva stabilisce che ogni cinque anni il Consiglio, su proposta della Commissione, procede all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in euro nella citata direttiva in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità. Una revisione degli importi, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE, è stata a tutt'oggi operata dal Consiglio a quattro riprese, con le direttive 84/569/CEE [3], 90/604/CEE [4], 94/8/CE [5] e 1999/60/CE [6]. [3] GU L 314 del 4.12.1984, pag. 28. [4] GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57. [5] GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33. [6] GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65. Il quinto periodo quinquennale seguente all'adozione della direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 terminerà il 24 luglio 2003 e un riesame dei suddetti importi è perciò giustificato. 2. Sintesi del contenuto della proposta 2.1. Articolo 1 - Modifiche dei valori delle soglie L'evoluzione economica e monetaria ha prodotto, da quando è stata effettuata l'ultima revisione delle soglie di cui agli articoli 11 e 27, una diminuzione in termini reali degli importi indicati in detti articoli. Dopo aver esaminato i dati statistici, ossia la spesa privata per consumi finali a prezzi correnti, il prodotto interno lordo a prezzi correnti e gli investimenti fissi lordi a prezzi correnti (totale dell'economia UE) per il periodo 1998-2001 e alla luce dell'esito delle discussioni con gli Stati membri in sede di comitato di contatto per le direttive contabili, si propone di aumentare gli importi per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari del 16,8%. Gli importi espressi in euro nella presente direttiva devono essere convertiti nelle monete nazionali degli Stati membri non partecipanti in base al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee alla data di entrata in vigore della presente direttiva. 2.2. Articolo 2 - Termini Poiché la revisione delle soglie è affidata alla discrezionalità degli Stati membri non è necessario stabilire un termine per conformarsi alla direttiva. 2.3. Articoli 3 e 4 - Disposizioni finali Le disposizioni di questi articoli trattano dell'entrata in vigore e della destinazione della direttiva proposta. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [7], in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, [7] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10 2001, pag. 28). vista la proposta della Commissione [8], [8] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [9] e gli articoli 20 e 21 dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili [10], stabiliscono limiti numerici espressi in ecu per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari entro il quale gli Stati membri possono concedere alcune deroghe a tali direttive; [9] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. [10] GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20. (2) Poiché il quinto periodo quinquennale seguente all'adozione della direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 terminerà il 24 luglio 2003, si è proceduto ad un riesame dei suddetti limiti, come prescritto nella direttiva stessa, ed è emerso che, alla luce dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità, è necessario alzare gli importi espressi in euro. (3) La direttiva 78/660/CEE va quindi modificata in tal senso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue: (1) L'articolo 11 è modificato come segue: a) Il primo comma è modificato come segue: i) al primo trattino, i termini "totale dello stato patrimoniale: 3 125 000 EUR" sono sostituiti dai termini "totale dello stato patrimoniale: 3 650 000 EUR"; ii) al secondo trattino, i termini "importo netto del volume d'affari: 6 250 000 EUR" sono sostituiti dai termini "importo netto del volume d'affari 7 300 000 EUR". b) È inserito un secondo comma formulato come segue: "Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2." (2) L'articolo 27 è modificato come segue: a) Il primo comma è modificato come segue: i) al primo trattino, i termini "totale dello stato patrimoniale: 12 500 000 EUR" sono sostituiti dai termini "totale dello stato patrimoniale: 14 600 000 EUR"; ii) al secondo trattino, i termini "importo netto del volume d'affari: 25 000 000 EUR" sono sostituiti dai termini "importo netto del volume d'affari 29 200 000 EUR". b) È inserito un secondo comma formulato come segue: "Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale che equivalgono agli importi specificati nel primo comma sono quelli ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee alla data di entrata in vigore della direttiva che stabilisce tali importi a seguito della revisione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2." Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e nel momento in cui intendono valersi dell'opzione prevista dagli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Titolo della proposta Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in euro. Numero di riferimento del documento [XX] La proposta 1. Si tratta di una modifica periodica della legislazione comunitaria esistente che era prevista nell'atto originario. Impatto sulle imprese 2. La proposta innalza le soglie fino alle quali le società possono beneficiare di talune deroghe previste dalla quarta e, mediante riferimento, dalla settima direttiva del Consiglio. A parità di condizioni, quindi, un maggior numero di società potrà beneficiare di queste deroghe. 3. La quarta e la settima direttiva e la presente proposta non citano le piccole e medie imprese (un termine riservato a un determinato ambito di misure comunitarie), ma le deroghe previste da tali direttive a favore delle imprese che si situano al di sotto delle soglie si fondano sull'esigenza di tener conto della situazione specifica delle imprese che sono, dal punto di vista economico, di più modeste dimensioni. La proposta è appunto conforme a tali esigenze. Consultazioni 4. La Commissione ha consultato il comitato di contatto per le direttive contabili.