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Document 52003DC0372

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio su alcuni aspetti dei mercati del latte conservato e del latte alimentare

/* COM/2003/0372 def. */

52003DC0372

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su alcuni aspetti dei mercati del latte conservato e del latte alimentare /* COM/2003/0372 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO su alcuni aspetti dei mercati del latte conservato e del latte alimentare

INDICE

1. Introduzione

2. Quadro normativo - Differenti aspetti della normalizzazione del tenore proteico

3. Effetti sul mercato della normalizzazione del tenore proteico

4. Impatto sulla competitività delle imprese europee

5. Normalizzazione del tenore proteico e misure di sostegno nel settore del latte

6. Quadro normativo - Tenore di materia grassa del latte alimentare

7. Conclusioni

1. Introduzione

1.1. Con la presente relazione la Commissione rispetta le dichiarazioni fatte nell'ambito della normativa del Consiglio in materia di latte alimentare e latte conservato.

Nel dicembre 1997 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico concernente la rifusione delle disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di latte alimentare. Tali norme sono contenute nel regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare [1]. L'accordo su tali disposizioni era legato a tre dichiarazioni della Commissione, di cui la prima era così formulata:

[1] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.

"La Commissione si propone di seguire attentamente l'evoluzione del mercato del latte e, in particolare, gli aspetti concernenti il tenore di materia proteica del latte. Essa esaminerà a tale riguardo le conseguenze delle decisioni relative ai Principi generali per i prodotti lattiero-caseari adottati nell'ambito del "Codex Alimentarius" e ne riferirà al Consiglio".

Nel dicembre 1999 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico riguardante la rifusione delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del latte conservato. Tali norme sono contenute nella direttiva 2001/114/CE [2] del Consiglio. L'accordo su tali disposizioni era legato ad una dichiarazione così formulata:

[2] GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

"La Commissione dichiara che seguirà attentamente l'evoluzione del mercato del latte conservato e in modo particolare gli aspetti relativi al tenore di materie proteiche. Al riguardo essa esaminerà le conseguenze per quanto riguarda segnatamente:

- la competitività delle imprese europee,

- le disposizioni relative al latte conservato adottate nell'ambito del "Codex Alimentarius",

- l'immagine del prodotto,

- l'opportunità di un'etichettatura appropriata,

- l'incidenza sul bilancio comunitario.

La Commissione presenterà una relazione al Consiglio nel corso del 2000 e proporrà, se del caso, un adeguamento della presente direttiva".

Sempre nel dicembre 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2703/1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [3]. Per effetto di tale proroga, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate per un ulteriore periodo a produrre latte alimentare non conforme ai requisiti relativi al tenore di grassi del latte previsti dal regolamento (CE) n. 2597/97.

[3] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 11.

La proroga di tale deroga era legata ad una disposizione che invitava la Finlandia e la Svezia a comunicare alla Commissione prima del 31 dicembre 2001 le misure adottate per adeguarsi al regime comunitario. Su tale base la Commissione avrebbe poi presentato al Consiglio una relazione sui progressi conseguiti dagli Stati membri interessati.

2. Quadro normativo - Differenti aspetti della normalizzazione del tenore proteico

2.1. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2597/97 nonché dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'allegato 1 della direttiva 2001/114/CE, il latte alimentare ed il latte conservato prodotti e commercializzati nella Comunità devono avere un tenore proteico corrispondente a quello del latte crudo utilizzato per la loro fabbricazione. Questa regola di equivalenza si applica sia al tenore proteico totale, sia al rapporto tra i due tipi di proteine del latte, caseina e proteine di siero di latte.

In linea di principio tale restrizione non si applica ai prodotti elaborati nella Comunità ma venduti sui mercati di paesi terzi. Tuttavia, per ragioni di natura sia commerciale che pratica - come ad esempio il fatto che al momento dell'elaborazione si ignora la destinazione finale dei prodotti - si può supporre che quasi tutto il latte alimentare ed il latte conservato prodotto nella Comunità rispetti questa regola di non normalizzazione.

2.2. Conformemente alle disposizioni della direttiva sul latte conservato, gli interventi per il latte scremato in polvere nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari si limitano ai prodotti aventi tenore proteico naturale.

In particolare, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999 [4] del Consiglio non stabilisce per il latte scremato in polvere offerto all'intervento pubblico un tenore normalizzato di materia proteica, ma solo un tenore minimo, in peso, che deve essere pari al 35,6% dell'estratto secco non grasso. Si applica, tuttavia, un prezzo di acquisto ridotto in caso di latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica sia inferiore al 35,6% ma almeno del 31,4%.

[4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 55.

Analogamente l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1999 [5] della Commissione non prevede che il latte scremato in polvere sovvenzionato destinato all'alimentazione degli animali debba essere normalizzato. Anche in questo caso però viene ridotto l'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere avente un tenore di materia proteica inferiore al 35,6% ma almeno del 31,4%.

[5] GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

È importante rilevare che i requisiti relativi al contenuto minimo di sostanze proteiche applicati nell'ambito dell'OCM nel settore del latte si differenziano da quelli previsti dalla norma corrispondente del Codex (cfr. successivo punto 2.4).

2.3. La norma generale Codex per l'uso dei termini nel settore lattiero-caseario stabilisce al punto 4.2.3 alcune regole da rispettare per quanto riguarda il latte di cui è stato corretto il tenore proteico:

- questo prodotto può essere venduto soltanto quando la correzione è consentita nel paese in cui il latte viene venduto al dettaglio;

- i limiti minimi e massimi del tenore proteico del latte corretto sono specificati dalle leggi del paese in cui il prodotto viene venduto al dettaglio. In questo caso il tenore proteico deve essere compreso entro i limiti di variazione naturale accettati nel paese in questione;

- la correzione è stata effettuata in base a metodi consentiti dalle leggi del paese in cui il prodotto viene venduto al dettaglio e solamente aggiungendo e/o togliendo costituenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero di latte/caseina;

- la correzione è dichiarata conformemente al punto 4.2.2 della norma.

Il punto 4.2.2 statuisce che il latte la cui composizione viene modificata aggiungendo e/o togliendo suoi costituenti può essere identificato con una denominazione contenente il termine "latte" purché immediatamente accanto a tale denominazione venga fornita una descrizione precisa della modifica cui il latte è stato sottoposto..

2.4. Le norme Codex (207-1999) per il latte e la panna in polvere, per il latte evaporato (A-3-1971) e per il latte condensato dolcificato (A-4-1971) statuiscono che il tenore proteico del latte può essere corretto solamente per conformarsi ai requisiti di composizione indicati al punto 3 delle norme, aggiungendo e/o togliendo costituenti del latte in modo da non alterare nel latte corretto il rapporto proteina del siero di latte/caseina. Secondo il punto 3 delle norme il latte deve avere un tenore minimo di materia proteica nella sostanza secca non grassa pari al 34% (m/m).

3. Effetti sul mercato della normalizzazione del tenore proteico

3.1. La produzione di latte alimentare e latte conservato assorbe una parte rilevante delle consegne di latte comunitarie. Nel 2001 la produzione di latte alimentare è ammontata a circa 28,6 milioni di tonnellate, la produzione di latte in polvere a circa 1,9 milioni di tonnellate e quella di latte condensato a 1,25 milioni di tonnellate. L'elaborazione di tutti questi prodotti richiede complessivamente circa 50 milioni di tonnellate di latte, che costituisce circa il 43,5% delle consegne totali di latte.

3.2. Inoltre, come indicato sopra al punto 2.4, il tenore minimo di materia proteica previsto dalle norme Codex è del 34% m/m espresso in solidi magri. Questo valore, sulla base della composizione media del latte raccolto nell'Unione e lasciando un certo margine di sicurezza, corrisponde ad un tenore di proteine pari a circa il 2,9% del peso del prodotto. Nel 2000 il tenore medio di materia proteica del latte raccolto nell'Unione è stato del 3,35%, il che significa che la normalizzazione del tenore proteico potrebbe permettere di estrarre ingenti quantità di proteine dal latte utilizzato per la produzione di latte alimentare o di latte conservato, che si potrebbero usare, ad esempio, per aumentare la produzione di formaggi. Ne consegue che la normalizzazione del tenore proteico potrebbe avere un impatto sulle eccedenze lattiero-casearie attualmente esistenti nella Comunità.

3.3. Al fine di valutare il possibile impatto sul mercato lattiero-caseario della normalizzazione del tenore proteico per il latte alimentare ed il latte conservato, la Commissione si è avvalsa di uno studio esterno i cui risultati sono stati resi noti nel novembre 2001. Tale studio doveva fornire una valutazione di impatto realistica che si basasse segnatamente su una serie di interviste effettuate ai diversi soggetti del mercato in questione.

3.4. Per quanto riguarda il latte conservato, i risultati dello studio si possono così riassumere:

a) I produttori di latte conservato sono unanimemente favorevoli alla normalizzazione del tenore proteico. Gli argomenti addotti sono che la legislazione vigente impedisce ai produttori di adeguare i processi di produzione al progresso tecnologico; che dopo l'adozione delle norme Codex del 1999 altri grandi paesi produttori lattiero-caseari effettuano la normalizzazione del tenore proteico, ponendo così i produttori dell'Unione in una posizione di svantaggio; che la normalizzazione illegale del tenore proteico può difficilmente essere impedita perché per riuscire a scoprirla occorrono complicate procedure di controllo;

b) coloro che utilizzano latte conservato (produttori di prodotti alimentari, industrie dolciarie, industrie di prodotti dietetici) sarebbero in generale interessati all'utilizzo di un prodotto normalizzato. Alcuni di loro dovrebbero compensare la riduzione del tenore proteico al 34% usando quantità supplementari di latte conservato. Secondo lo studio, nel latte conservato esportato la normalizzazione si aggirerebbe intorno al 60%.

Sulla base di questa analisi e utilizzando i dati relativi al 1999, lo studio conclude che la normalizzazione del tenore proteico del latte conservato potrebbe determinare un'eccedenza di proteine del latte di circa 46 000 tonnellate, corrispondente a 140 000 tonnellate di latte scremato in polvere. Va tenuto presente che questa stima non tiene conto né del fatto che il latte crudo attualmente viene selezionato sulla base del suo tenore proteico (il latte ad alto tenore proteico è destinato alla produzione di formaggi) né della normalizzazione illegale.

3.5. Per quanto concerne il latte alimentare, i risultati dello studio si possono così riassumere:

a) La posizione dei produttori di latte alimentare è ben lungi dall'essere unanime e dipende in larga misura dalla nazionalità dei produttori stessi e dal tipo di latte alimentare prodotto. In generale i produttori di latte UHT sono più inclini dei produttori di latte pastorizzato a difendere la normalizzazione del tenore proteico, mentre i produttori dei paesi scandinavi e di quelli mediterranei attribuiscono una notevole importanza all'immagine di freschezza, purezza e genuinità del latte e sono quindi contrari alla normalizzazione del tenore proteico. Ma anche all'interno dei singoli Stati membri si sono registrate posizioni differenti;

b) le organizzazioni dei consumatori sono piuttosto restie alla normalizzazione, in quanto temono un deterioramento della qualità e del valore nutritivo del latte alimentare e insistono su una chiara etichettatura dei prodotti normalizzati.

A causa di questi elementi imponderabili lo studio conclude che non è possibile effettuare una valutazione precisa degli effetti che avrebbe sul mercato la normalizzazione del tenore proteico per il latte alimentare; tutt'al più si può stimare che l'eccedenza di proteine così creata oscillerebbe tra le 61 000 e le 84 000 tonnellate e corrisponderebbe ad una quantità compresa tra 188 000 e 258 000 tonnellate di latte scremato in polvere. Anche in questo caso le stime non tengono conto né della possibile selezione del latte crudo, né della normalizzazione illegale.

3.6. Globalmente, pertanto, la normalizzazione del tenore proteico del latte conservato e/o del latte alimentare non è priva di effetti sull'equilibrio commerciale del mercato comunitario. All'interno di una determinata quota di produzione del latte, la normalizzazione del tenore proteico consentirebbe all'industria lattiero-casearia di aumentare la produzione totale dei prodotti lattiero-caseari incrementando così le eccedenze esistenti, il cui smaltimento già richiede notevoli sovvenzioni interne e all'esportazione. Il modesto aumento dei consumi interni non sovvenzionati non sarebbe sufficiente per assorbire questa ulteriore produzione e, di conseguenza, diventerebbe pressoché inevitabile ricorrere a misure di intervento. Il deterioramento dei mercati nel 2001/2002 ha evidenziato che nel porre mano a misure che incidono sull'offerta ci vuole una certa prudenza, così da evitare serie ripercussioni sul bilancio.

4. Impatto sulla competitività delle imprese europee

In genere il prezzo del latte nelle aziende agricole si basa sul tenore di proteine e di materia grassa del latte. Le imprese lattiero-casearie che pagano un prezzo più elevato per il latte ricco di proteine hanno ovviamente tutto l'interesse a riversare questo costo aggiuntivo sugli acquirenti dei propri prodotti. In alcuni casi questi ultimi potrebbero essere disposti a pagare di più per prodotti a più elevato tenore proteico. Ma per la maggior parte del latte conservato e per tutto il latte alimentare il prezzo di vendita non tiene conto del tenore proteico.

Le imprese lattiero-casearie che raccolgono latte in regioni caratterizzate da elevati tenori proteici sostengono pertanto di trovarsi in una posizione svantaggiata quando si tratta di competere sullo stesso mercato con prodotti aventi un tenore proteico relativamente basso. È un fenomeno che riguarda in modo specifico il latte alimentare di alcune regioni comunitarie, ma che si registra anche sul mercato mondiale del latte in polvere, in cui i prodotti contenenti il 34% di proteine (ossia il valore minimo ai sensi delle norme Codex) stanno diventando la norma.

5. Normalizzazione del tenore proteico e misure di sostegno nel settore del latte

5.1. Una possibile modifica della direttiva 2001/114/CE, volta a legalizzare la normalizzazione del tenore proteico per il latte conservato, non può essere considerata separatamente da altre normative, segnatamente nell'ambito dell'OCM nel settore del latte. La Commissione ritiene infatti che ci dovrebbe essere piena concordanza tra i criteri di produzione e la definizione dei prodotti interessati dall'OCM. Ne consegue che se la Comunità dovesse accettare la normalizzazione del tenore proteico secondo le norme Codex, si dovrebbero contemporaneamente modificare altre normative.

5.2. Per quanto concerne l'intervento pubblico, si tratterebbe di modificare l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio onde limitare l'intervento stesso al latte scremato in polvere avente un tenore proteico almeno del 34% (anziché del 31,4%, che è al momento la soglia minima). Il prezzo pieno d'intervento, inoltre, si applica attualmente al latte in polvere avente un tenore proteico minimo del 35,6%. I prodotti contenenti il 34% di proteine vengono acquistati ad un prezzo pari al 97,2% del prezzo pieno d'intervento. Qualora la nuova norma per l'intervento diventasse il latte scremato in polvere con un tenore proteico del 34%, il prezzo di intervento dovrebbe essere ridotto del 2,8%, il che potrebbe tradursi a sua volta in una lieve riduzione dei costi finanziari, che risulterebbe dalla maggiore disponibilità di prodotti lattieri conseguente alla normalizzazione del tenore proteico. Ad ogni modo la normalizzazione potrebbe creare un'ulteriore eccedenza di proteine del latte, corrispondente a 140 000 tonnellate di latte scremato in polvere, con spese di smaltimento stimate ad oltre 130 milioni di euro.

5.3. Per quanto concerne il latte scremato in polvere sovvenzionato destinato all'alimentazione degli animali, il legame con la direttiva sul latte conservato non è evidente perché quest'ultima riguarda prodotti destinati al consumo umano. Ciò nonostante, per motivi di coerenza e di semplificazione, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione potrebbe essere modificato al fine di riservare gli aiuti al latte in polvere avente un tenore proteico di almeno il 34%. Gli importi degli aiuti indicati all'articolo 7 del regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza.

5.4. Per quanto concerne le esportazioni di latte conservato, in base alla normativa vigente vengono concessi rimborsi soltanto per prodotti aventi tenore proteico pari ad almeno il 34% nella materia secca non grassa. Tale requisito è conforme alle norme Codex che sono quelle a cui attenersi nel commercio internazionale.

6. Quadro normativo - Tenore di materia grassa del latte alimentare

6.1. Nei regolamenti (CE) n. 2597/97 e (CEE) n. 1898/87 del Consiglio vengono stabilite le norme di commercializzazione e le denominazioni protette del latte. Nell'ambito dei negoziati per l'adesione, la Finlandia e la Svezia sono state autorizzate a derogare alle disposizioni sul tenore di materia grassa del latte alimentare di cui al regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio. Inizialmente questa deroga era prevista per tre anni, con scadenza il 31 dicembre 1997. Il regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio ha concesso una prima proroga di due anni, ma il regolamento (CE) n. 2703/1999 ha aggiunto altri quattro anni, portando la scadenza della deroga al 31 dicembre 2003. Nel dicembre 2001 la Finlandia e la Svezia hanno presentato le loro relazioni sull'applicazione della deroga suddetta, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal regolamento (CE) n. 2703/1999.

Deroga a favore della Finlandia e della Svezia concernente il tenore di materia grassa del latte alimentare

6.2. In base alla deroga esistente, la Finlandia è autorizzata a commercializzare nel paese di produzione o ad esportare in paesi terzi latte con tenore di materia grassa dell'1%. Nella sua relazione la Finlandia sottolinea la complessità della questione, rilevando in particolare che:

- la decisione dell'industria sulla gamma dei prodotti va incontro alle esigenze dei consumatori, considerando il fatto che il latte con un tenore di grassi dell'1% corrisponde ad una quota di mercato del 10-12%;

- il latte fa parte integrante della dieta finlandese, essendo consumato quotidianamente da una percentuale della popolazione compresa, a seconda delle fasce di età, tra il 69 e l'84%;

- con un consumo di latte fresco così elevato, si dovrebbe prestare attenzione al tenore di materia grassa del latte e offrire quindi una serie di prodotti a basso tenore di materia grassa;

- le percentuali di decessi dovuti a patologie cardiovascolari in Finlandia sono tra le più alte del mondo, per cui si raccomanda di ridurre l'assunzione di grassi;

- secondo un'indagine di mercato, se venisse vietata la commercializzazione del latte avente un tenore di grassi dell'1%, circa il 10% dei consumatori smetterebbe di bere latte.

La Finlandia raccomanda dunque di procedere con cautela per quanto riguarda l'abbandono di questa deroga e chiede un ampio dibattito sulla politica futura dell'Unione in materia di latte alimentare.

6.3 La deroga a favore della Svezia è concessa per un prodotto avente un tenore di materia grassa del 3% che può essere commercializzato in Svezia o esportato in paesi terzi. La relazione della Svezia fa riferimento innanzitutto a due analisi di mercato condotte a livello nazionale per valutare le opportunità di mercato per il latte con tenore di materia grassa del 3,5% come sostituto dell'attuale latte "intero" con un tenore del 3,0%.

I risultati di una di queste analisi di mercato evidenziano l'importanza del latte nella dieta soprattutto per le famiglie con figli piccoli o adolescenti, come anche una chiara tendenza tra i consumatori a scegliere latte con un più basso tenore di materia grassa. Durante il primo semestre del 2001 il consumo di latte con il 3% di grassi è diminuito dello 0,8% rispetto al 2000, mentre il consumo di latte con l'1,5% di grassi è aumentato dell'1%. L'indagine rileva inoltre che qualora il tenore di grassi passasse dal 3,0 al 3,5% il 33% circa dei consumatori opterebbe per un prodotto alternativo a più basso tenore di grassi. In questo modo l'assunzione di grassi del latte diminuirebbe di 600 000 kg l'anno.

Secondo uno studio dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione dal punto di vista della salute pubblica il consumo di grassi, soprattutto di grassi saturi come quelli contenuti nel latte, dovrebbe essere ridotto. Vi è, in effetti, un evidente legame tra l'alto livello di grassi saturi nella dieta nordica e la presenza di patologie vascolari, sovrappeso e calcoli biliari.

Sulla base di questi studi le autorità svedesi fanno le seguenti osservazioni:

- dal momento dell'adesione i consumatori non si sono mostrati minimamente favorevoli ad un aumento del tenore di grassi nel latte alimentare e a livello politico l'orientamento prevalente è quello di diminuire il consumo di grassi, e in particolare di grassi saturi;

- la Svezia comprende il desiderio di armonizzare la normativa in materia di latte alimentare e di limitare le deroghe nel tempo, ma ritiene tuttavia che si dovrebbero rispettare le preferenze dei consumatori, e che sarebbe meglio che ciascuno Stato membro decidesse il tenore di materia grassa del latte alimentare in base alla propria situazione specifica;

- l'obiettivo prioritario deve essere quello di incrementare al massimo il consumo di latte alimentare e non di ridurre l'eccedenza di grassi sul mercato, imponendo requisiti eccessivi per quanto riguarda il tenore di grassi;

- le norme relative al latte alimentare andrebbero considerate indipendentemente dall'OCM nel settore del latte e la legislazione relativa dovrebbe concentrarsi su una corretta ed appropriata etichettatura del latte alimentare. La Svezia auspica altresì che in un prossimo futuro venga avviato un ampio dibattito sull'intera questione.

6.4. Nella tabella che segue vengono riassunte le tendenze più recenti osservate nel consumo di latte alimentare nell'UE a 15. I dati evidenziano un lieve calo nella produzione totale di latte alimentare ed uno spostamento dal latte intero a quello parzialmente scremato. La produzione di latte scremato detiene una quota di mercato pressoché costante che potrebbe far pensare che i consumatori stiano cercando un compromesso tra l'assunzione di minori quantitativi di materia grassa ed un gusto gradevole, assimilato alla presenza di una certa quantità di grassi del latte.

>SPAZIO PER TABELLA>

Dopo l'esito favorevole dei negoziati con i dieci paesi candidati il 13 dicembre 2002 a Copenaghen, è stata concessa a sei nuovi Stati membri una deroga di cinque anni per quanto concerne il tenore di materia grassa del latte alimentare, come indicato nella tabella seguente. A fini comparativi si includono i dati relativi alle deroghe a favore della Svezia e della Finlandia.

>SPAZIO PER TABELLA>

Come avvenuto per la Finlandia e la Svezia, il nuovo regime transitorio è stato concesso a condizione che il latte alimentare oggetto della deroga possa essere commercializzato soltanto nel paese di produzione. Le nuove deroghe sono ammesse fino al 30 aprile 2009. Poiché i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano continuano a creare difficoltà in Finlandia e in Svezia, è altresì opportuno estendere le deroghe attuali fino alla stessa data.

7. Conclusioni

In base all'analisi di cui sopra, la Commissione propone la seguente strategia:

a) per quanto riguarda il latte alimentare, tenendo conto della necessità di conservare l'immagine del latte come prodotto naturale, non si dovrebbe legalizzare la normalizzazione del tenore proteico: in questo modo si eviterebbero ripercussioni negative sul consumo nonché la formazione di ulteriori eccedenze di proteine del latte sul mercato comunitario;

b) per quanto riguarda il latte conservato, la normalizzazione del tenore proteico in conformità delle norme del Codex Alimentarius potrebbe giustificarsi alla luce di esigenze di armonizzazione internazionale. Essa rischia tuttavia di incidere sull'equilibrio del mercato interno e potrebbe creare un'ulteriore eccedenza di proteine del latte corrispondente a 140 000 tonnellate di latte scremato in polvere, il cui costo di smaltimento è valutato ad oltre 130 milioni di euro. Se accordata, tale normalizzazione dovrebbe essere integrata da misure restrittive supplementari per il settore del latte, in modo da neutralizzarne gli effetti sul bilancio comunitario;

c) poiché i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano continuano a creare difficoltà in Finlandia e in Svezia, si propone di estendere le deroghe attuali fino al 30 aprile 2009. Nel 2007 la Commissione presenterà una relazione sul mercato del latte alimentare, accompagnata eventualmente da proposte di armonizzazione delle norme.

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