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Document 52003DC0324
Report from the Commission - Member States' replies to the Court of Auditors' 2001 Annual Report
Relazione della Commissione - Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2001
Relazione della Commissione - Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2001
/* COM/2003/0324 def. */
Relazione della Commissione - Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2001 /* COM/2003/0324 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE - Risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2001 INDICE 1. Introduzione 2. Principali osservazioni della corte dei conti, per settore 2.1. Risorse proprie 2.2. Agricoltura 2.3. Fondi strutturali 2.4. Altri settori 3. Accordi e disaccordi 3.1. Problemi di metodo 3.2. Errori nella DAS 4. Conclusioni 1. Introduzione a) L'importanza della gestione concorrente e il posto che occupa nelle relazioni della Corte dei conti fanno sì che sia fondamentale conoscere la posizione degli Stati membri in merito ai problemi individuati dal revisore esterno. Da un lato infatti gli Stati membri possono presentare la loro posizione rispetto alle osservazioni della Corte [1] e dall'altro possono illustrare i provvedimenti correttivi che hanno attuato o che intendono attuare. Infine, questo esercizio presenta un interesse particolare per il miglioramento della gestione, in quanto offre agli Stati membri la possibilità di pronunciarsi sulle conclusioni e sulle raccomandazioni formulate dalla Corte e alla Commissione di avere una veduta d'insieme dei problemi incontrati a livello nazionale. [1] Il che non pregiudica assolutamente i contatti tra la Commissione e gli Stati membri interessati per dare seguito alle osservazioni della Corte. Il seguito dato dalla Commissione e dagli Stati membri alle lettere di settore della Corte dei conti costituisce infatti una prassi specifica volta all'eventuale correzione dei problemi individuati.. Dal Consiglio europeo di Dublino del 1996 e nel quadro delle sue conclusioni in materia di gestione finanziaria sana ed efficace, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di rispondere alle osservazioni della Corte dei conti nella sua relazione annuale e nelle sue relazioni speciali e di presentare le azioni correttive che hanno adottato. Il nuovo regolamento finanziario formalizza e inquadra questa procedura tenendo conto di una prassi in vigore dal 1996 e ha stabilito termini rigidi per il suo svolgimento [2]. [2] Articolo 143, paragrafo 6 : Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente. Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro 60 giorni. Quest'ultima trasmette una sintesi alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo, anteriormente al 15 febbraio. b) La Corte dei conti ha presentato la sua relazione annuale 2001 al Parlamento europeo il 5 novembre 2002 e al Comitato di bilancio del Consiglio il 6 novembre. In questa presentazione la Commissione ha inviato a tutti i rappresentanti permanenti una lettera nella quale si chiede di fornire le risposte suddette entro la fine del mese di dicembre 2002. Per cercare di dare un quadro coerente ed armonizzato alle risposte degli Stati membri, la richiesta della Commissione era corredata da un questionario redatto in stretta collaborazione con la Corte dei conti. Esso contiene da un lato una raccolta delle citazioni dirette di ogni Stato membro nella relazione annuale e, dall'altro, un riepilogo degli errori DAS (Dichiarazione di affidabilità) per ciascuno Stato membro. c) La presente relazione è elaborata in base alle risposte fornite dagli Stati membri. Va sottolineato che nonostante sia stato predisposto un quadro generale, le osservazioni rimangono alquanto eterogenee, sia nella forma che nel merito. Ad esempio, a seconda dei casi gli Stati membri hanno risposto in tutto o in parte ai punti o agli errori DAS presentati loro, hanno talvolta formulato raccomandazioni o osservazioni di carattere generale, ecc. Inoltre i termini imposti dalla Commissione sono stati rispettati solo in parte, dato che alcune risposte sono pervenute con diverse settimane di ritardo. d) Gli Stati membri gestiscono una parte rilevante del bilancio comunitario e i loro sistemi di gestione e di controllo costituiscono un elemento fondamentale della relazione annuale della Corte dei conti. La presente procedura intende quindi offrire agli Stati membri la possibilità di presentare il loro punto di vista, le loro osservazioni e le eventuali raccomandazioni in seguito alla pubblicazione di una relazione che li riguarda direttamente e nel quadro più ampio della procedura di discarico. Anche se gli Stati membri non assumono la responsabilità dell'esecuzione del bilancio, i loro interventi, presentati in forma sintetica, forniscono un utile chiarimento sulla gestione degli stanziamenti comunitari. Dalle risposte fornite dagli Stati membri è possibile così individuare alcuni grandi temi che rivestono un interesse particolare ai fini dell'analisi dei settori interessati dalla gestione concorrente. Esse offrono un chiarimento sui problemi specifici incontrati negli Stati membri e sulle possibili soluzioni al loro livello. Per questo motivo la prima parte della relazione riguarda in particolare i settori delle risorse proprie, dell'agricoltura e dei fondi strutturali. Per ciascuno di questi settori sono stati evidenziati i temi su cui si sono soffermati diversi Stati membri. Dopo questa presentazione per settori seguono due parti più analitiche che espongono le convergenze e le divergenze tra gli Stati membri e la Corte dei conti e infine le principali conclusioni. 2. Principali osservazioni della corte dei conti, per settore 2.1. Risorse proprie Gli Stati membri hanno esaminato quattro temi principali. 2.1.1. Contabilità separata detta « contabilità B » Questo punto è stato sollevato da numerosi Stati membri (in particolare SF, Irl, B, NL, S, I, F), che nell'insieme non contestano le osservazioni della Corte quanto alla presenza di errori. Tuttavia, in diversi casi essi hanno fornito precisazioni sulla mancanza di incidenze finanziarie, sulla natura irrilevante degli errori oppure sui controlli che sono stati effettuati. Inoltre la maggior parte degli Stati membri ha annunciato che adotterà provvedimenti per ovviare alla situazione (ad esempio il sistema informatico italiano o tedesco). Solamente uno Stato membro (SF) invita la Commissione a uniformare le norme in materia di contabilità per evitare errori o qualificare come errore ciò che dipende semplicemente da una diversa interpretazione della normativa. Per quanto riguarda un errore rilevato in Svezia, lo Stato membro interessato precisa che la Corte dei conti dà un'interpretazione giuridica diversa da quella espressa da una giurisdizione nazionale che l'amministrazione doganale si ritiene in dovere di rispettare. 2.1.2. Magazzini doganali Italia, Francia e Germania riconoscono, in misura variabile, che i propri sistemi di controllo potrebbero avere determinato errori e potrebbero essere migliorati e annunciano azioni correttive. Uno Stato membro (UK) ritiene tuttavia che i controlli effettuati compensino le carenze osservate dalla Corte dei conti, tenuto conto della natura assai specifica del problema rilevato. I Paesi Bassi ritengono che i controlli effettuati siano sufficienti. La Svezia precisa che i suoi controlli sono svolti in base a un'analisi di rischio e che nel 2001 non sono stati effettuati controlli perché tale analisi non li ha ritenuti necessari. La Svezia fa notare che un errore riscontrato, riguardante un importo esiguo, non consente di trarre conclusioni generali sull'efficacia del sistema di controllo. Essa ritiene inoltre che una scarsa frequenza dei controlli non abbia di per sé alcuna incidenza finanziaria. 2.1.3. Sconto britannico Il Regno Unito sottolinea che nessuno Stato membro contesta il metodo di calcolo adottato e, pur riconoscendo la complessità del sistema, ricorda che esso è legato alla decisione sulle risorse proprie e al fatto di avere accettato di rinunciare ad un metodo di calcolo che gli fosse troppo favorevole. 2.1.4. Messa a disposizione delle risorse proprie La Corte ha emesso una valutazione positiva dell'affidabilità dei conti nel settore delle risorse proprie, salvo per il riporto di pagamento applicato in Germania, sul quale non esprime alcun parere. La Germania ha sottolineato che il problema relativo alla documentazione e al mantenimento di una pista di controllo trasparente è stato risolto. Riconosce inoltre che il suo sistema di controllo non è del tutto soddisfacente ma ritiene che la posizione adottata dalla Corte sia esagerata, tenuto conto dell'importanza relativa del problema individuato. Gli Stati membri interessati hanno inoltre corretto alcuni errori di importanza minore. 2.2. Agricoltura Dagli interventi degli Stati membri emergono le osservazioni relative alle critiche espresse dalla Corte sui diversi sistemi di gestione e di controllo, in particolare in base agli errori individuati, e quelle relative alla procedura di liquidazione dei conti, in particolare per quanto riguarda gli organismi pagatori e la base dati CATS. Alcuni Stati membri hanno inoltre sollevato altri punti. 2.2.1. Sistemi di controllo ed errori Nelle sue valutazioni specifiche nell'ambito della DAS, la Corte si basa da un lato sull'analisi dei sistemi di gestione e di controllo (come il SIGC) e dall'altro su un campione di transazioni che debbono corroborare l'analisi sistemica. L'esame delle transazioni occupa un posto importante in questo capitolo della relazione annuale e chiama ovviamente in causa gli Stati membri sul cui territorio sono stati riscontrati gli errori. La Corte dei conti indica che numerosi errori avvengono a livello dei beneficiari finali, il che denota carenze nei controlli effettuati a livello nazionale. Nelle loro risposte gli Stati membri hanno affrontato, in modo diversi, due temi: il primo, specifico, riguarda i casi in specie, ossia i fatti in base ai quali la Corte ha registrato un errore; il secondo riguarda le conclusioni più generali tratte da questi errori. In linea generale pochi errori vengono contestati come tali e spesso vengono annunciate misure di recupero o correttive. Gli Stati membri difendono invece la qualità della gestione e dei controlli a livello nazionale. Le risposte degli Stati membri possono quindi essere raggruppate in tre categorie, in base al grado di accettazione delle critiche della Corte dei conti. - Pochi Stati hanno contestato nel loro complesso le osservazioni della Corte dei conti in un settore specifico. Tre di essi lo hanno comunque fatto (F e D per il controllo nel settore dello sviluppo rurale, IRL per l'attuazione dei controlli relativi ai premi per l'estensivizzazione). - Quando gli errori non vengono contestati è sulla loro rilevanza che vengono formulate numerose risposte volte a minimizzare la portata delle contestazioni della Corte. A tale fine vengono avanzate diverse argomentazioni. In alcuni casi il fatto che degli errori fossero a conoscenza dei gestori nazionali dimostrerebbe l'efficacia dei controlli (P, sviluppo rurale). Il Regno Unito indica inoltre che gli errori riscontrati dalla Corte erano stati individuati dal SIGC prima che venissero effettuati i pagamenti (che non furono quindi eseguiti). In altri casi gli Stati membri tentano di minimizzare i rilievi della Corte. Gli errori individuati sarebbero così legati a casi molto particolari. L'Irlanda osserva che sono stati rilevati alcuni errori sul numero di animali detenuti, ma una rivalutazione dei controlli effettuati indicava che la situazione riguardava una regione specifica. Il Regno Unito suggerisce un nesso tra l'epidemia di afta epizootica (sospensione dei controlli in loco) e il numero di errori, ma sottolinea che la normativa prevedeva controlli alternativi che sono stati effettuati. I Paesi Bassi e l'Austria riprendono lo stesso argomento riguardante i premi per animali, facendo osservare che i controlli relativi a questi premi si sono concentrati su di un'unica azienda (NL) oppure che la stima per eccesso dei pascoli ammissibili rappresenta solamente un caso (A). Gli Stati membri sottolineano talvolta la portata limitata dei rilievi della Corte. Nel settore dell'olio d'oliva, la Spagna sottolinea il carattere formale degli errori riscontrati e fa osservare che le dimensioni del campione oggetto della revisione della Corte non consente di trarre conclusioni generali. Per un caso di dichiarazione in eccesso della superficie, la Grecia ritiene che l'errore sia puramente formale e illustra il proprio sistema di misurazione e di controllo delle superfici agricole. La Spagna rileva, a proposito del settore del cotone, che la Corte non ha potuto tener conto delle sue risposte, presentate alla Corte dopo il completamento della relazione annuale, dalle quali risulta che effettua i controlli necessari. - Pochi Stati membri infine riconoscono le difficoltà incontrate ma illustrano le misure attuate o previste. Nel settore dell'olio d'oliva ad esempio la Grecia riconosce che il catasto oleicolo è ancora in fase di costituzione. Tre Stati membri (DK, UK, NL) hanno implicitamente riconosciuto un problema generale di attuazione del SIGC e/o del sistema di identificazione e registrazione dei bovini a livello nazionale. Essi hanno sottolineato la necessità di prendere provvedimenti in materia, ma si limitano a trarre le conclusioni dalle osservazioni della Corte invece di riconoscere il problema. 2.2.2. Liquidazione dei conti - La Corte ha formulato una serie di critiche sugli organismi pagatori e sulla certificazione dei loro conti. La Corte ricorda inoltre le decisioni della Commissione che stabiliscono rettifiche finanziarie. Per quanto riguarda gli organismi pagatori, Francia, Grecia e Portogallo hanno riconosciuto la validità delle critiche della Corte e stanno attuando o hanno in programma riforme in tal senso. - Per quanto concerne le rettifiche finanziarie, gli Stati membri interessati sottolineano nella maggior parte dei casi che le procedure sono ancora in corso, a livello nazionale o con la Commissione. Le rettifiche relative alle quote latte sono le più contestate. Uno Stato membro (E) si è rivolto alla Corte di giustizia per quanto riguarda alcune rettifiche relative alla politica delle quote lattiere. Su tale punto l'Italia ha sottolineato che i problemi di riscossione del prelievo sono imputabili a procedure amministrative e giudiziarie interne e che non andrebbero applicate rettifiche. La Germania riconosce invece le difficoltà che hanno portato all'applicazione di rettifiche forfettarie nel settore del controllo delle restituzioni all'esportazione (società di sorveglianza) e annuncia di avere preso misure importanti per risolvere il problema. - Numerose risposte riguardano la base dati CATS, che contiene tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati dal FEAOG. La Corte ha effettivamente sottolineato che i dati trasmessi dagli Stati membri presentano carenze. Questo rilievo non viene contestato da alcun paese, sebbene alcuni abbiano tentato di minimizzarne la portata (i Paesi Bassi specificano di avere rispettato 3 criteri su 4, la Finlandia dichiara di avere trasmesso correttamente il 98,7% dei dati, la Spagna dichiara di avere trasmesso la documentazione scritta che consente di effettuare riscontri con i fascicoli, Austria e Danimarca dichiarano che non era richiesto alcun dato supplementare). Inoltre quasi tutti gli Stati membri che si sono pronunciati prevedono misure correttive o le hanno già attuate. 2.2.3. Altri punti Alcuni Stati membri hanno sollevato in modo individuale argomenti particolari della relazione annuale, tratti in particolare da relazioni speciali o dal seguito dato ad osservazioni precedenti. - Per quanto riguarda la relazione speciale sul premio per l'estensivizzazione, Spagna e Francia confermano sostanzialmente l'analisi critica della Corte per quanto riguardo il carattere incentivante del regime. Austria ed Irlanda contestano le critiche della Corte per quanto riguarda l'attuazione di questo regime. L'Austria fa osservare che tali critiche si basano solamente su un errore molto specifico, mentre l'Irlanda sottolinea che tra il 1999 e il 2000 ha istituito un sistema di gestione e controllo che giudica efficace. Sempre per quanto riguarda questo regime, il Regno Unito ricorda che è stato istituito da poco tempo e che sarà via via migliorato. - Per quanto riguarda la riforma dell'OCM zucchero, il Regno Unito condivide le critiche avanzate dalla Corte per quanto riguarda l'insufficienza delle proposte presentate dalla Commissione. Mantiene tuttavia una posizione prudente circa la necessità, espressa dalla Corte, di ridurre l'aiuto per il frumento duro, pur appoggiando il principio di una revisione del meccanismo di sostegno. 2.3. Fondi strutturali In questo settore le risposte degli Stati membri vertono su quattro temi principali, che raggruppano le parti principali del capitolo 3 della relazione annuale: - la sottoesecuzione degli stanziamenti di pagamento; - la chiusura degli interventi più vecchi; - gli errori, dovuti in particolare a problemi di insufficienti verifiche di ammissibilità ; - il rispetto dei regolamenti 2064/97 e 438/01 relativi ai controlli dei fondi strutturali. 2.3.1. Sottoesecuzione Questo punto è stato sollevato da Regno Unito, Austria e Francia. Quest'ultima ha dichiarato di condividere le osservazioni della Corte in materia, mentre il Regno Unito ha sottolineato che il motivo della sottoesecuzione risiede nel ritardo accumulato nella programmazione 2000-2006 da un lato e nella qualità insufficiente delle previsioni di spesa, dall'altro. Su quest'ultimo punto invita la Commissione ad andare oltre le iniziative attualmente in corso e propone un riesame semestrale delle previsioni di spesa. L'Austria sottolinea maggiormente la pressione cui sono sottoposti gli Stati membri, per diversi fattori: i termini di approvazione dei programmi e l'adozione e l'interpretazione della normativa finanziaria. L'Austria si preoccupa delle conseguenze degli impegni tardivi nel 2001, sottolineati dalla Corte dei conti. Essa ritiene che ciò imponga vincoli particolari per l'esecuzione negli Stati membri, tenuto conto della regola di disimpegno automatico degli stanziamenti n+2. Esprime la propria preoccupazione circa la pressione sull'esecuzione degli stanziamenti riguardo anche alle nuove regole che limitano a tre il numero di domande di pagamento annuo. Su questo specifico punto il Regno Unito non è favorevole all'introduzione di restrizioni per la presentazione delle domande di pagamento. 2.3.2. Ritardi nella chiusura dei progetti più vecchi La Corte sottolinea ritardi importanti nella chiusura dei programmi e i problemi connessi (ritrovamento della documentazione, ricerca degli errori, ecc.). In linea generale gli Stati membri che hanno risposto riconoscono l'esistenza di alcuni problemi, che hanno determinato ritardi eccessivi. Tuttavia, Regno Unito e Portogallo hanno osservato che i casi rimasti in sospeso sono i più difficili. Il Regno Unito sottolinea che a parte i casi per i quali sono stati avviati procedimenti giudiziari, la regola del disimpegno automatico degli stanziamenti alla fine del 2002 dovrebbe risolvere numerosi casi e determinare il riassorbimento dei saldi da liquidare. Anche la Francia ha sottolineato l'importanza della regola del disimpegno automatico. 2.3.3. Errori dovuti in particolare all'inammissibilità delle spese A fronte delle osservazioni della Corte gli Stati membri hanno presentato risposte molto diverse a seconda dei casi. Due Stati membri (Portogallo e Finlandia) non condividono le conclusioni della Corte dei conti e ritengono che i propri sistemi di controllo, in particolare nel quadro del nuovo periodo di programmazione, prevengano la comparsa di errori. Il Portogallo precisa inoltre che le spese sostenute formano oggetto di una contabilità separata e di un verifica approfondita sia nel settore privato che nel settore pubblico. Alcuni Stati membri (D, DK) fanno presente che nella relazione annuale non è stato tenuto conto delle loro osservazioni in seguito alle verifiche della Corte. La Spagna sottolinea di non potersi pronunciare sui rilievi della Corte che non sono sufficientemente identificati (2 casi). Per altri errori vengono contestati i fatti veri e propri. È il caso dell'Irlanda (un caso relativo al Fondo di coesione) e del Regno Unito (vi sarebbe un errore per quanto riguarda l'obiettivo 2 nell'Irlanda del nord, in quanto questa zona non ne beneficia). La Danimarca contesta alcune interpretazioni giuridiche della Corte dei conti e quindi gli errori (inammissibilità) da essa rilevati. Anche la Spagna è in disaccordo con la Corte in merito a due casi e osserva che per uno di essi le sue risposte alla Corte non sono state prese in considerazione, mentre per l'altro un controllo effettuato dalla Commissione non ha individuato alcun problema. Diversi casi vengono accettati da Irlanda, Regno Unito, Italia, Grecia e Francia, che nelle loro risposte illustrano le misure che hanno adottato o che intendono adottare per ovviare agli errori individuati (al momento del pagamento dei saldi, in Francia, Grecia e Italia), ma anche per migliorare i loro sistemi di controllo (circolare ministeriale francese per garantire l'affidabilità dei controlli sulle spese dichiarate). 2.3.4. Controlli La Corte dei conti ha esaminato l'attuazione dei regolamenti nn. 2064/97 e 438/01 che stabiliscono norme di controllo dei fondi strutturali per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006. In particolare vengono esaminati due aspetti: la predisposizione di sistemi di controllo efficaci che rispondo alle prescrizioni dei regolamenti e l'attuazione dei controlli stessi. Nelle loro risposte la maggior parte degli Stati membri stabilisce un nesso tra i problemi emersi nei due periodi di programmazione, per la vicinanza dei due regolamenti ma anche per la continuità dell'azione dei regolamenti nel settore dei fondi strutturali. Gli argomenti chiave riguardano i termini di adozione dei testi normativi e dei documenti di lavoro e d'interpretazione. I ritardi avrebbero portato ad una serie di slittamenti, come ad esempio tra la chiusura degli interventi del periodo 94/99 e il loro controllo oppure tra l'adozione dei nuovi programmi e la messa in atto dei sistemi predisposti per il loro controllo. - Per quanto riguarda specificamente il periodo 1994-1999, diversi Stati membri avanzano argomenti legati all'adozione tardiva del quadro normativo. Tre Stati membri (D, IRL, A) affermano inoltre di avere ricevuto molto in ritardo (fino al 2002) l'insieme della documentazione richiesta. Questi termini, aggiunti al tempo necessario per porre in essere le strutture e le procedure richieste e al volume di controlli da effettuare sulle operazioni relative al periodo 1994-1999, potrebbero avere originato i ritardi. Il Portogallo argomenta che il regolamento 2064/97 ha innalzato le norme e le esigenze di controllo, rendendo necessari tempi supplementari. Tutti gli Stati membri hanno tuttavia indicato che i problemi incontrati dai loro sistemi sono ormai limitati e/o risolti o quanto meno ampiamente riassorbiti (F, UK, P). Per quanto riguarda il rispetto dell'obiettivo del controllo del 5% delle spese, alcuni Stati membri (F, SP, SF) ritengono di avere già raggiunto l'obiettivo, mentre altri (I, B, UK, P) affermano di essere in grado di raggiungerlo in tempi rapidi e segnalano progressi più o meno importanti. - Per il nuovo periodo di programmazione, oggetto del regolamento 438/01, la maggior parte degli Stati membri ammette che è occorso del tempo per istituire sistemi di controllo affidabili. Per quanto riguarda l'obiettivo della verifica di un campione operativo, ammettono anche, nella maggior parte dei casi, che i controlli effettuati nel 2001 sono stati scarsi. Tuttavia minimizzano tali osservazioni basandosi su quattro argomenti. In primo luogo sottolineano che il regolamento è stato adottato solamente nel marzo 2001, che ha comportato uno sforzo di spiegazione e d'interpretazione che ha lasciato loro poco tempo per conformarsi a tutte le sue disposizioni (I, B, SF, P, A). L'Austria sottolinea le lacune della Commissione per quanto concerne i documenti interpretativi che consentono di attuare il regolamento. In secondo luogo affermano che il 2001 è stato dedicato in gran parte all'attuazione dei sistemi di controllo e alla loro verifica per renderli pienamente operativi nel 2002 o nel 2003 (F, SF, P, G). Inoltre, i mezzi disponibili sono stati utilizzati soprattutto per completare i controlli relativi al periodo di programmazione precedente, determinando così uno sfasamento temporale (I, B, F, P,D, A). Infine, la lentezza nell'esecuzione dei programmi ha limitato il numero di operazioni potenzialmente sottoposte ad un controllo a campione, ciò che ne ha limitato le possibilità e/o l'interesse rispetto all'obiettivo globale di verificare il 5% delle spese (B, SF, P, D, A, G). Alcuni Stati membri (SP, UK) ritengono di avere raggiunto gli obiettivi. In generale il Regno Unito si dichiara d'accordo con l'osservazione della Corte dei conti, secondo cui la riforma dei Fondi strutturali non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi di semplificazione e di accelerazione delle procedure. Sulla stessa linea si situa la proposta della Francia di anticipare l'elaborazione del quadro normativo del prossimo periodo di programmazione. 2.4. Altri settori Alcuni Stati membri hanno formulato risposte su punti che non riguardano la gestione concorrente. In questi settori essi fondamentalmente prendono posizione sulle riforme future, raccomandate dalla Corte o da essi stessi ritenute necessarie. A tale riguardo è interessante vedere il quadro delle convergenze e delle divergenze tra gli Stati membri. - Politica interna : è sul settore della ricerca, sul quale si è concentrata la Corte dei conti, che gli Stati membri si sono espressi maggiormente, in particolare per quanto riguarda le raccomandazioni della Corte. La Francia è l'unica a sostenere chiaramente le raccomandazioni della Corte, in particolare quella relativa alla semplificazione dei sistemi di rimborso dei costi destinati ad agevolare i controlli e quella sulla possibilità di imporre sanzioni ai beneficiari. L'Austria sottolinea invece i miglioramenti apportati dal 6° programma-quadro di ricerca e, come il Regno Unito, non concorda con le raccomandazioni supplementari della Corte dei conti. Essa ritiene inoltre che il settore della ricerca presenti peculiarità tali da rendere accettabile la constatazione di un certo numero di irregolarità. - Azioni esterne: si può constatare una certa convergenza di vedute tra la Francia e il Regno Unito, che sono inoltre a favore della riforma della gestione degli aiuti esterni avviata dalla Commissione (in particolare il decentramento) e si dichiarano preoccupati dalle difficoltà di attuazione degli aiuti di preadesione. Il Regno Unito ha assunto la posizione più critica, sottolineando il carattere ricorrente delle critiche della Corte dei conti nel settore delle azioni esterne. Esso sottolinea inoltre la lentezza o l'insufficienza dei progressi realizzati in termini di esecuzione del bilancio (RAL), di miglioramento della gestione finanziaria e del personale (decentramento). Invita quindi la Commissione ad assumere un impegno fermo in questi settori e suggerisce di stabilire un calendario ben preciso. Per quanto riguarda la preadesione in particolare, il Regno Unito si dichiara preoccupato dai problemi istituzionali amministrativi correlati alla sottoesecuzione dei pagamenti e dalle conseguenze che hanno o che avranno sui pagamenti, anche dopo l'adesione. - Strumenti bancari e finanziari, spese amministrative e FES: - Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli stanziamenti del FEI, gli Stati membri hanno posizioni divergenti. L'Irlanda intende semplicemente promuovere questo strumento, mentre la Svezia ritiene che spetti alla Commissione correggere la situazione. Il Regno Unito ritiene invece che uno strumento finanziario come il FEI non debba rispondere a considerazioni di ripartizione geografica degli stanziamenti, anche se accoglie favorevolmente le misure che la Commissione ha previsto in materia. La Francia è favorevole ad una corretta ripartizione degli stanziamenti e ritiene che la situazione si sia riequilibrata nel 2002. La Corte ha osservato che alcune PMI beneficiano del FEI e anche del FESR, senza che vi sia un controllo effettivo su questo cumulo. L'Austria contesta tale valutazione, in quanto ritiene che il cumulo corrisponde a situazioni ordinarie (intervento di diversi meccanismi corrispondenti a situazioni ed esigenze diverse) ed è oggetto di un controllo scrupoloso. Il Portogallo dichiara invece di non disporre di informazioni sufficienti per rispondere a questa osservazione della Corte dei conti. - Per quanto concerne le spese amministrative, solamente la Francia ha invitato le istituzioni a vigilare in materia di regolarità e rigore delle remunerazioni. - Per quanto riguarda il FES, i Paesi Bassi segnalano di avere presentato il loro strumento di ratifica del 9° FES il 20 dicembre 2002. L'Austria confida negli effetti positivi del nuovo regolamento finanziario per il 9° FES, ma sottolinea anche che i ritardi nell'esecuzione non sono necessariamente un problema, tenuto conto dei vincoli particolari cui è soggetto l'aiuto allo sviluppo. 3. Accordi e disaccordi 3.1. Problemi di metodo Rispetto all'esercizio 2000 gli Stati membri continuano ad esprimere alcune critiche relative al metodo utilizzato nelle procedure della Corte dei conti, in particolare per quanto riguarda l'esame delle transazioni. Diversi Stati membri ritengono di non essere in grado di far valere il loro punto di vista in quanto i casi menzionati dalla Corte non possono essere identificati oppure perché i termini imposti hanno impedito che la Corte dei conti tenesse conto delle loro risposte nelle lettere per settore. Questo tipo di osservazione solleva indirettamente la questione dell'attuazione del principio del contraddittorio circa le constatazioni dei revisori. Inoltre limita la portata delle risposte degli Stati membri alla relazione annuale poiché alcuni Stati membri non si ritengono in grado di fornire osservazioni. Di fronte a questa situazione, la Corte dei conti ha già indicato che di norma le argomentazioni avanzate dagli Stati membri (che vengono sistematicamente esaminate) raramente determinano un cambiamento di parere. Inoltre essa ha già sottolineato che i suoi controlli vengono svolti regolarmente in loco, spesso alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri, che possono quindi presentare le loro argomentazioni. Più fondamentalmente, a prescindere dai casi di netto disaccordo, sembra che in molti casi gli Stati membri tentino di minimizzare la portata delle osservazioni contenute nella relazione annuale. Alcuni interventi relativi alla relazione annuale 2000 esprimevano aperte riserve circa la validità delle conclusioni tratte dalla Corte a partire da alcuni casi. Quest'anno, tenuto conto del numero esiguo di risposte agli errori nella DAS, questa posizione è meno evidente. In diversi casi gli interventi degli Stati membri rivelano invece il carattere specifico dei problemi riscontrati (limitati ad esempio a una regione o a un'impresa) oppure la scarsezza o la mancanza di effetti finanziari (errore relativo ai pagamenti intermedi). Questo approccio consente di contestare più o meno implicitamente le conclusioni di portata generale sull'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo. A tale riguardo il Regno Unito si interroga direttamente sulla veridicità di un'affermazione della Corte, secondo cui il SIGC potrebbe non essere in grado di individuare tutti gli errori. 3.2. Errori nella DAS Gli Stati membri hanno accordato assai meno attenzione agli errori DAS e pochi di essi hanno fornito risposte sistematiche ai casi che sono stati loro ricordati in fase di consultazione, il 6 novembre 2002. L'esame di questi casi non consente di trarre conclusioni specifiche in materia. 4. Conclusioni Esaminando le risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2001 della Corte dei conti si possono trarre diverse conclusioni, raccomandazioni e insegnamenti. Gli interventi degli Stati membri costituiscono chiaramente un tentativo di difendere la validità della loro gestione e dei loro controlli. Questo atteggiamento si esplica a più livelli: disaccordo formale con la Corte dei conti, minimizzazione della portata delle sue constatazioni e delle conclusioni tratte, presentazione di misure correttive, specifiche o strutturali, per ovviare alle carenze riscontrate. Questa stratificazione delle difese presentate varia ovviamente da uno Stato membro all'altro; alcuni sono più inclini di altri a contestare le osservazioni della Corte formulate nei loro confronti. Pertanto il numero di riforme strutturali annunciate rimane assai esiguo, fatta eccezione per quella relativa all'attuazione del regolamento 438/01 nel settore dei fondi strutturali. Si tratta più che altro di adeguamenti delle strutture esistenti, ad esempio con investimenti nella formazione, nella divulgazione, nell'interpretazione e nella revisione dei sistemi. Poche sono le riforme approfondite realmente programmate. Si distingue qualche riforma abbastanza radicale, come la revoca del riconoscimento di un organismo pagatore o la modifica di alcune regole che disciplinano la messa a disposizione delle risorse proprie. Le raccomandazioni nei confronti della Commissione sono poco numerose, in generale rivolte da uno o pochi Stati membri, e nella maggior parte dei casi vanno nella direzione di quelle enunciate dalla Corte dei conti, come per la riforma dell'OCM zucchero (UK), il controllo degli aiuti macrofinanziari (F), i controlli nel settore delle politiche interne (F), la ripartizione geografica del FEI (S) e l'armonizzazione delle regole relative alla tenuta della contabilità B (SF). Come l'anno scorso, da molti interventi si evince invece una richiesta generale di semplificazione della normativa comunitaria, sia implicitamente che esplicitamente (in particolare F, UK e NL). La complessità della legislazione risulta infatti essere una fonte di errori ma anche di ritardi, tenuto conto della necessità di chiarimenti e di interpretazioni.