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Document 52003AE0746

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le galleriedella Rete stradale transeuropea" (COM(2002) 769 def. — 2002/0309 (COD))

GU C 220 del 16.9.2003, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE0746

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le galleriedella Rete stradale transeuropea" (COM(2002) 769 def. — 2002/0309 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 220 del 16/09/2003 pag. 0026 - 0032


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le galleriedella Rete stradale transeuropea"

(COM(2002) 769 def. - 2002/0309 (COD))

(2003/C 220/06)

Il Consiglio, in data 22 gennaio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Levaux in data 5 giugno 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 18 giugno 2003, nel corso della 400a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 68 voti favorevoli e 2 astensioni.

1. Introduzione - Breve riepilogo della proposta di direttiva

1.1. Il contesto della proposta

- Il Libro bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte sottolinea l'esigenza di una direttiva europea che armonizzi gli standard minimi di sicurezza per garantire un elevato livello di sicurezza agli utenti delle gallerie, in particolare di quelle della rete transeuropea dei trasporti;

- per quanto riguarda le gallerie stradali i recenti gravissimi incidenti, avvenuti nelle gallerie del Monte Bianco e del Tauern nel 1999 e del San Gottardo nel 2001, hanno fatto aumentare la consapevolezza nell'opinione pubblica dell'importanza di questo tema. In questo contesto le decisioni politiche in materia sono state prese tenendo conto dei recenti lavori effettuati a livello internazionale, europeo e in paesi come l'Italia, la Francia e la Svizzera. Va notato che le proposte contenute nella direttiva vanno oltre le raccomandazioni della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UN-ECE) attualmente in esame;

- la proposta di direttiva in esame, trasmessa dalla Commissione il 16 gennaio 2003, si applica alle gallerie stradali di oltre 500 metri di lunghezza della rete transeuropea di trasporto, escludendo le gallerie ferroviarie, i cui requisiti di sicurezza saranno trattati nel quadro delle direttive sull'intermodalità ferroviaria.

1.2. Gli obiettivi della proposta

1.2.1. Dopo aver menzionato le cause principali degli incidenti stradali e aver ricordato che, in caso di incidente, i primi 10-15 minuti sono determinanti per salvare vite umane, la Commissione stabilisce due obiettivi:

- prevenire le situazioni critiche;

- limitare le conseguenze di incidenti e incendi.

1.3. Il contenuto della proposta

Il capitolo 3 della relazione definisce il contenuto della proposta e affronta i seguenti temi:

- il campo di applicazione, ossia le gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri;

- i requisiti organizzativi; al fine di armonizzare le misure di sicurezza a livello nazionale e di precisare i ruoli e le responsabilità, è previsto che ciascuno Stato membro designi un'autorità amministrativa, affiancata da un organo ispettivo;

- i requisiti tecnici, ripartiti in quattro categorie: infrastruttura, funzionamento, veicoli, utenti.

1.4. Il numero di gallerie che rientrano nel campo di applicazione

La proposta di direttiva si applica alle gallerie in esercizio, in corso di costruzione o in progettazione. La tabella che segue, ripresa dal capitolo 4 della relazione della proposta della Commissione, presenta l'inventario delle gallerie della rete stradale transeuropea nei 15 Stati membri. A questi va aggiunta la Norvegia, l'unico paese dello Spazio economico europeo in cui vi siano gallerie di lunghezza superiore a 500 metri (130 gallerie per una lunghezza complessiva di 200 chilometri). Sono solo tre i paesi candidati all'adesione che sono dotati di gallerie di questa categoria, nell'ambito della rete TINA: la Bulgaria, la Slovenia e la Slovacchia hanno rispettivamente 4, 5 e 1 tunnel, per una lunghezza totale di 15 km.

>SPAZIO PER TABELLA>

1.5. Giustificazione di un'azione a livello comunitario

La Commissione giustifica la proposta di direttiva osservando che in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Finlandia e dell'Irlanda, esistono lunghe gallerie stradali e che è necessario migliorare il coordinamento e armonizzare l'informazione, le comunicazioni e le installazioni di sicurezza, in modo che tutti gli utenti trovino ovunque uno stesso alto livello di sicurezza.

1.6. Valutazione della proposta

È stato calcolato che il costo totale della proposta sarà compreso tra i 2,6 e i 6,3 miliardi di EUR. Quest'ultima cifra è relativa al caso in cui tutte le gallerie esistenti siano adattate in modo da rispettare le disposizioni vigenti per le nuove gallerie. La Commissione precisa che le spese necessarie per applicare la direttiva saranno sostenute dagli Stati membri.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato approva e sostiene l'azione della Commissione. Condivide gli obiettivi perseguiti e auspica una rapida applicazione, affinché siano evitate nuove catastrofi analoghe a quelle degli ultimi anni e ridotte al minimo le conseguenze umane ed economiche di eventuali nuovi incidenti.

2.2. Il campo di applicazione della proposta di direttiva

2.2.1. Il Comitato comprende che il campo di applicazione della direttiva sia limitato per il momento alle sole gallerie della rete stradale transeuropea lunghe più di 500 metri, per le quali è più facile che l'UE possa pervenire ad un'armonizzazione della normativa. La Commissione afferma giustamente che armonizzando l'informazione, le comunicazioni, le attrezzature e i modi di gestione si contribuirà in maniera determinante ad una maggiore sicurezza e protezione degli utenti.

2.2.2. Anche se per il momento non è prevista l'estensione del campo di applicazione della direttiva alle gallerie lunghe oltre 500 metri situate fuori dalla rete stradale transeuropea, si dovrebbe comunque chiaramente sottolineare il fatto che questa estensione costituisce un obiettivo da perseguire nel medio termine.

2.2.3. Il Comitato sollecita la Commissione ad inserire nella direttiva una disposizione in base alla quale, in occasione di lavori di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione su vasta scala su gallerie di oltre 500 metri site al di fuori della rete stradale transeuropea, i rispettivi Stati siano obbligati, entro un periodo di 20 anni, ad adeguare tali gallerie alle nuove norme stabilite dalla direttiva.

2.2.4. In mancanza di una disposizione in tal senso, ben presto gli utenti stradali europei si troverebbero di fronte a una differenza tra le gallerie di oltre 500 metri di lunghezza, rispondenti alle norme europee, e quelle "nazionali": una mancanza di armonizzazione che nuocerebbe alla sicurezza.

2.2.5. Il Comitato è consapevole del fatto che la sua proposta avrà l'effetto di accrescere il costo complessivo delle misure previste dalla direttiva, ma lo scaglionamento dei costi fino al 2025 dovrebbe permettere di raggiungere gli obiettivi perseguiti. Il Comitato ritiene inoltre che, tenuto conto delle proposte relative al finanziamento avanzate nel punto 2.4 del presente parere, l'UE disponga di mezzi sufficienti per realizzare tale politica.

2.3. La possibilità di attuare misure di minore entità

2.3.1. In considerazione dei costi di rinnovamento e di adeguamento delle gallerie stradali, la proposta di direttiva "consente agli Stati membri di porre in essere, a certe condizioni, misure meno onerose qualora sia possibile conseguire un sufficiente livello di sicurezza" (capitolo 6, punto A della relazione).

2.3.2. Il Comitato non comprende le motivazioni alla base di questa proposta della Commissione. Pensa forse che gli Stati membri, per mancanza di rigore, accetterebbero di finanziare dei lavori che comporterebbero costi maggiori di quelli necessari per il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla direttiva? Oppure esistono effettivamente delle misure che garantiscono un livello di sicurezza sufficiente o equivalente e sono al tempo stesso meno costose di quelle previste dalla direttiva? In questo caso il Comitato si chiede perché la direttiva non ne tenga conto sin dall'inizio.

2.3.3. Secondo il Comitato, concedere agli Stati membri la possibilità di adottare, per ragioni finanziarie, misure differenti da quelle previste comporterà una considerevole perdita di tempo nell'applicazione della direttiva, a causa degli inevitabili negoziati tra gli Stati membri e la Commissione. Tali deroghe sarebbero contrarie all'armonizzazione che viene perseguita e che, a giudizio della Commissione, costituisce la garanzia di un sicuro aumento del livello di sicurezza delle gallerie stradali.

2.3.4. Il Comitato chiede quindi che venga esclusa ogni possibilità di deroga alle misure previste dalla direttiva, tranne nei casi di impossibilità tecnica adeguatamente dimostrati e riconosciuti dalla Commissione. In questi casi, gli Stati dovranno proporre delle soluzioni che garantiscano un livello di sicurezza quanto meno equivalente.

2.4. Il finanziamento dei costi derivanti dall'applicazione della direttiva

2.4.1. Il Comitato non ha i mezzi necessari per valutare le stime fornite dalla Commissione. Constata che le informazioni fornite sono troppo sintetiche, dato che il costo stimato va da 2,6 a 6,3 miliardi di EUR. Sembra che per la sola Austria il bilancio annunciato sia di 1,7 miliardi di EUR. Il Comitato chiede quindi alla Commissione di riesaminare la sua valutazione, anche alla luce del fatto che la sproporzione tra la cifra minima e quella massima potrebbe indurre gli Stati membri a ricercare ogni possibilità di deroga onde ridurre al minimo i costi, con il risultato di una attuazione "al ribasso" della direttiva.

2.4.2. Inoltre, poiché i lavori in questione sono di natura particolare e devono tener conto di esigenze specifiche quali quelle relative alla natura del terreno, il Comitato considera soltanto l'ipotesi di un adattamento di tutte le gallerie esistenti ai requisiti previsti dalla direttiva, ad un costo stimato di 6,3 miliardi di EUR ripartito su dieci anni.

2.4.3. Le indicazioni fornite dalla Commissione circa i costi diretti e indiretti degli incidenti nelle gallerie stradali sono altrettanto sintetiche. Sulla scorta di questi dati parziali, è probabile che uno studio approfondito giungerebbe alla conclusione che i costi diretti e indiretti degli incidenti sono nell'ordine di 1 miliardo di EUR all'anno. Il programma di adeguamento alla direttiva per prevenire gli incidenti o ridurne le conseguenze dovrebbe costare 0,63 miliardi di EUR all'anno per dieci anni, ossia molto meno dei costi attuali causati dagli incidenti.

2.4.4. In queste condizioni, alcuni Stati che hanno numerose gallerie di oltre 500 metri di lunghezza avranno difficoltà a sostenere i costi di adeguamento. La Commissione deve quindi modificare la proposta predisponendo un dispositivo di finanziamento più equo e incoraggiante.

2.4.5. Un dispositivo più equo, perché la rete stradale transeuropea comporta per sua natura vantaggi per tutti gli utenti, indipendentemente dal loro Stato membro o paese terzo di origine. Il fatto che un onere comune ricada per intero su uno Stato membro non rientra nelle consuetudini e andrebbe a detrimento degli Stati che, per ragioni geografiche, storiche o economiche, hanno investito nella realizzazione di gallerie, contribuendo in tal modo a creare una rete stradale europea di qualità.

2.4.6. Un dispositivo più incoraggiante, perché le limitazioni di bilancio a livello nazionale sono tali da far sì che, al momento delle scelte, gli Stati che hanno numerose gallerie potrebbero rinviare gli investimenti destinati al rinnovamento e all'adeguamento alle norme.

2.4.7. Il Comitato ribadisce pertanto la proposta, avanzata nel parere sul regime fiscale per il gasolio e il ravvicinamento delle accise del 23 gennaio 2003(1), di introdurre un metodo innovativo per il finanziamento delle infrastrutture, creando un Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto alimentato da introiti costanti (1 centesimo per litro di carburante, ossia 10 EUR per tonnellata, il che equivarrebbe a circa 3 miliardi di EUR all'anno a partire dal 2006). Questi introiti verrebbero raccolti dai 25 Stati membri e impiegati per finanziare su base annua il "Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto", oggetto di una linea apposita del bilancio dell'Unione europea. Con il concorso della BEI questo fondo potrebbe concedere aiuti, sotto forma di garanzia di prestiti o sovvenzionando in misura del 50 % i lavori per l'adeguamento alla normativa delle gallerie dell'UE di lunghezza superiore a 500 metri(2).

2.5. Lo status del responsabile della sicurezza

2.5.1. La direttiva istituisce vari organi (autorità amministrativa, organo di controllo) di cui vengono specificati adeguatamente i ruoli e le funzioni. Altrettanto vale per altri soggetti (gestore della galleria, servizi di pronto intervento). La funzione del responsabile della sicurezza è essenziale ai fini della coerenza e dell'adeguata applicazione del dispositivo; occorre pertanto garantire la sua indipendenza e autorità specificandone meglio il ruolo.

2.5.2. Sebbene la Commissione preveda che il responsabile della sicurezza "gode di piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza ...", il fatto che si tratti di un dipendente del gestore comporterà inevitabilmente delle difficoltà, o addirittura un conflitto, quando si verifichi una situazione critica o vi sia la necessità di prendere decisioni urgenti.

Ciò avverrebbe ad esempio qualora il responsabile della sicurezza, in applicazione del capitolo 4, Modifiche, dall'allegato II, dovesse "stabilire misure operative restrittive o, in casi urgenti (...) ordinare la chiusura al traffico della galleria".

2.5.3. Il Comitato auspica che sia garantita l'indipendenza del responsabile della sicurezza, che sia verificata la sua competenza e che la direttiva specifichi che il responsabile della sicurezza:

- non può in alcun caso essere un dipendente del gestore;

- dev'essere un lavoratore autonomo o un dipendente di una società o di un ente pubblico (protezione civile, pompieri, ecc.) che non abbia alcun legame con il gestore;

- deve disporre di una competenza personale certificata dall'autorità amministrativa;

- deve beneficiare di una copertura assicurativa;

- deve poter consultare direttamente l'autorità amministrativa in caso di conflitto grave con il gestore (anche il gestore potrà consultare l'autorità amministrativa);

- deve disporre dei mezzi necessari per la sua funzione; i relativi costi devono essere a carico del gestore, nel quadro di un contratto che viene presentato all'autorità amministrativa.

2.6. I futuri Stati membri e i casi particolari

2.6.1. Il Comitato è sorpreso dal fatto che la proposta non menzioni le conseguenze dell'applicazione della direttiva ai paesi la cui adesione avverrà tra qualche mese. Nella prospettiva dell'ampliamento, chiede alla Commissione di fornire entro il 2005 un inventario di tutte le gallerie di oltre 500 metri di lunghezza site nei futuri Stati membri e di prevedere tempestivamente l'estensione del campo di applicazione della direttiva, in modo che nel 2025 tutte le gallerie dell'UE allargata siano conformi.

2.6.2. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione affermi nella relazione di aver tenuto conto degli studi realizzati in Svizzera e di avere l'intenzione di invitare questo paese, insieme con la Norvegia, a partecipare ai lavori del comitato istituito dall'articolo 16 della direttiva. Auspica che la Commissione riesca ad armonizzare i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali dell'UE, della Svizzera e della Norvegia.

3. Osservazioni specifiche

3.1.

- Con riferimento alle finalità della proposta (capitolo 2 della relazione), il Comitato osserva che gli incidenti sono spesso causati anche dalla vetustà, dall'obsolescenza o dall'insufficiente manutenzione della rete.

- Bisognerebbe aggiungere una disposizione che preveda l'aggiornamento delle misure di sicurezza grazie ad un dispositivo di monitoraggio continuo, per tener costantemente conto delle nuove tecniche e dei nuovi comportamenti. È ad esempio prevedibile che nel prossimo futuro si diffonda l'uso di nuovi carburanti quali il GPL. La direttiva dovrà essere rapidamente aggiornata tenendo conto di questa situazione, perché allo stato attuale si basa sull'ipotesi di incidenti o di eventi che provocano incendi seguiti talvolta da esplosioni. Nel caso di utilizzazione di carburanti come il GPL, non è dato sapere se, a seconda del tipo di incidente, l'esplosione avverrà prima dell'incendio o dopo, quindi, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione degli interventi, bisognerà prevedere scenari differenti da quelli attualmente considerati.

- Per quanto riguarda il secondo obiettivo, il Comitato osserva che bisogna limitare il più possibile non soltanto i danni materiali ma anche le conseguenze sulle persone e quelle economiche.

3.2. Campo di applicazione

Il Comitato invita la Commissione a modificare il testo introducendo la sua proposta di estendere il campo di applicazione alle gallerie stradali di oltre 500 metri di lunghezza, che si trovano al di fuori della rete stradale transeuropea e la cui messa in conformità con la direttiva entro il 2025 dovrà essere finanziata al 50 % con risorse provenienti dal "Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto" menzionato sopra.

3.3. Infrastruttura

Il Comitato invita la Commissione a rivedere il suo approccio, proponendo che, ogniqualvolta venga costruita una galleria a canna singola, si adottino le misure necessarie per consentire di realizzare a lungo termine una seconda canna, in modo da trasformarla in galleria a doppia canna.

3.4. Veicoli

Sarebbe preferibile vietare, entro il 2010, l'utilizzazione di serbatoi supplementari non provvisti di dispositivi di sicurezza, anche perché entro tale data il prezzo del gasolio per uso professionale sarà armonizzato. In una recente direttiva sull'armonizzazione delle accise la Commissione denunciava le pratiche anticoncorrenziali di taluni trasportatori i quali, grazie ai serbatoi da 1500 litri, si riforniscono a tariffe di cui gli altri trasportatori non possono beneficiare. Il Comitato chiede pertanto che le misure auspicate dalla Commissione siano temporanee e che i serbatoi supplementari siano vietati.

3.5. Conducenti di mezzi aventi un peso superiore a 16 tonnellate

Il Comitato chiede alla Commissione di ricordare nella direttiva che gli Stati membri devono garantire che i conducenti di mezzi pesanti siano adeguatamente formati. Propone in particolare che tutti i conducenti di tali mezzi ricevano una formazione specifica in merito alle esigenze di sicurezza nelle gallerie e che tale formazione venga attestata mediante una menzione sulla patente. Il dispositivo da attuare deve tenere conto di quanto segue:

- misure di aggiornamento per i conducenti in attività nell'UE;

- la formazione dei nuovi conducenti nell'UE;

- la qualificazione dei conducenti originari di paesi terzi.

3.6. Allegato I

3.6.1. Punto 1.5.2: sarebbe opportuno precisare le regole da rispettare quando vengano effettuati lavori del tipo indicato, o di analoga entità, in prossimità di una galleria in servizio, affinché sia garantita in modo permanente la sicurezza degli utenti.

3.6.2. Punto 1.10: l'analisi dei rischi dovrebbe essere eseguita sistematicamente, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva, indipendentemente dalla natura della galleria; inoltre non occorre fare una distinzione particolare per le gallerie sottomarine o site sotto il corso di fiumi.

3.6.3. Punto 1.11:

- occorre precisare che l'illuminazione deve funzionare abbastanza a lungo (due ore) in caso di incidente (requisiti di autonomia o doppia alimentazione);

- sarebbe opportuno disporre che, nelle gallerie di categoria I, le bocchette antincendio siano alimentate da una rete costantemente sotto pressione;

- si dovrebbe specificare il tipo e la capacità degli estintori da installare;

- si dovrebbe aggiungere, alla fine del terzo trattino "... messaggi di emergenza inviati agli utenti attraverso gli apparecchi radio installati nei loro veicoli";

- il Comitato suggerisce di modificare come segue la prima frase del quinto trattino:"Fonti di energia elettrica sicure e alimentazione delle attrezzature (elettricità, radio, telefono ecc.) attraverso cavi ad alta e bassa tensione protetti, in modo da garantirne il funzionamento per almeno due ore in caso di incidenti o altri eventi. I circuiti ..."

3.6.4. Punto 2.2: in considerazione dell'importanza del responsabile della sicurezza, si invita la Commissione a specificarne le funzioni in un unico articolo, l'articolo 7, tenendo conto dei suggerimenti espressi più sopra dal Comitato.

3.6.5. Punto 3.2: la Commissione dovrebbe specificare le modalità di tale controllo. Questo tipo di controllo dovrebbe competere alla polizia o alle autorità doganali piuttosto che al gestore, il quale non dispone di alcuna autorità legale. Il Comitato chiede che questo articolo venga soppresso.

3.7. Allegato II

3.7.1. Capitolo 2, quinto punto, quarto trattino: il Comitato chiede di aggiungere alla fine quanto segue: "... la manutenzione della galleria, come pure i lavori all'interno o nelle immediate vicinanze della galleria".

3.7.2. Si invita la Commissione a precisare le modalità e le scadenze di aggiornamento della documentazione di sicurezza.

3.7.3. Il Comitato ritorna ancora una volta sul ruolo del responsabile della sicurezza, chiedendo che il suo potere di stabilire misure operative restrittive o, in casi urgenti, di ordinare la chiusura al traffico della galleria non venga sancito, in maniera discreta, alla fine dell'allegato II, ma figuri nell'articolo 7 della direttiva stessa, come indicato in precedenza.

3.8. Allegato III

3.8.1. Punti 1 e 2.4: questi due articoli si contraddicono a vicenda per quanto riguarda la collocazione degli estintori e dei telefoni. Secondo il Comitato bisogna optare per le disposizioni di cui al punto 2.4, perché la collocazione delle attrezzature di sicurezza nelle nicchie è in linea di principio più adeguata.

3.8.2. Punto 2.4:

- il pannello descrittivo che indica la categoria della galleria è, secondo il Comitato, difficilmente comprensibile per l'utente che non disponga di informazioni sufficienti per beneficiarne in qualche modo. Tali pannelli, se verranno effettivamente adottati, risulteranno esclusivamente riservati agli specialisti;

- vengono presentati tre pannelli che segnalano le piazzole. Il Comitato osserva che tali pannelli sono nettamente meno leggibili e comprensibili di quello che figura due pagine più in basso, alla fine del documento. La raffigurazione di una linea discontinua e di una linea continua può infatti far pensare ad un restringimento della carreggiata o a una deviazione e non necessariamente a una piazzola.

3.8.3. Il punto 1.1 prevede inoltre che le piazzole debbano obbligatoriamente disporre di un telefono di emergenza e di almeno due estintori. In questo caso nell'allegato dovrebbe figurare soltanto il terzo pannello, che raffigura tali attrezzature. Mantenendo gli altri due si darebbe adito al dubbio che si possa tralasciare di predisporre dette attrezzature.

4. Conclusioni

Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione volta ad applicare rapidamente dei requisiti minimi di sicurezza armonizzati alle gallerie della rete stradale transeuropea. Ritiene tuttavia che la Commissione non fornisca soluzioni alla questione del finanziamento dei lavori di adeguamento necessari.

Il Comitato formula pertanto alcune proposte, qui di seguito presentate.

4.1. Finanziamento dei lavori di adeguamento

Tenendo conto dei vincoli di bilancio nazionali e della concentrazione di gallerie in alcuni Stati, il Comitato ritiene che lasciare agli Stati membri l'onere di finanziare i lavori di adeguamento non sia né equo né incoraggiante. Ribadisce che è necessario aprire un canale innovativo di finanziamento, creando un Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto associato ad un prelievo di un centesimo per ogni litro di carburante consumato nei trasporti stradali nell'UE (cfr. sopra il punto 2.4.7).

4.2. Campo di applicazione della direttiva

Per facilitare l'armonizzazione dei requisiti di sicurezza e l'adozione di comportamenti adeguati da parte degli utenti, il Comitato chiede che il campo di applicazione della direttiva sia esteso entro il 2025 a tutte le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e che gli Stati membri, nell'eseguire i relativi lavori, beneficino di una sovvenzione pari al 50 % a carico del succitato Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto (cfr. sopra il punto 2.2).

4.3. Soppressione delle deroghe

Tenendo conto del fatto che la creazione del Fondo europeo per le infrastrutture di trasporto permetterebbe di sovvenzionare nella misura del 50 % tutti i lavori necessari, il Comitato chiede che vengano eliminate le possibilità di deroga, onde evitare una applicazione insufficiente delle misure di sicurezza.

4.4. Formazione specifica dei conducenti di mezzi di peso superiore a 16 tonnellate

Il Comitato ritiene che, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, occorra informare adeguatamente gli utenti. Nel caso dei mezzi di peso superiore a 16 tonnellate, tenendo conto dei rischi considerevoli che essi comportano, considera indispensabile prevedere una formazione specifica dei conducenti, che sarà attestata da un'apposita menzione sulla patente (cfr. sopra il punto 3.5).

4.5. Responsabile della sicurezza

Il responsabile della sicurezza svolge un ruolo essenziale nell'ambito del dispositivo previsto e dovrà quindi essere indipendente dal gestore della galleria (cfr. sopra il punto 2.5.3).

Bruxelles, 18 giugno 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger Briesch

(1) GU C 85 del 28.4.2003.

(2) Data l'estrema importanza della questione, il Comitato suggerisce di elaborare un parere d'iniziativa sui diversi aspetti del finanziamento di infrastrutture del genere.

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