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Document 52002XC0328(05)

Relazione sintetica globale relativa ai risultati delle ispezioni effettuate a livello comunitario dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE del Consiglio

GU C 77 del 28.3.2002, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0328(05)

Relazione sintetica globale relativa ai risultati delle ispezioni effettuate a livello comunitario dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. C 077 del 28/03/2002 pag. 0037 - 0038


Relazione sintetica globale relativa ai risultati delle ispezioni effettuate a livello comunitario dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE del Consiglio(1)

(2002/C 77/07)

1. BASE GIURIDICA

L'articolo 22 della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale(2), prescrive che gli Stati membri definiscano programmi annuali in cui sono indicate le misure nazionali da adottare per conseguire l'obiettivo previsto dalla direttiva. Detti programmi dovranno tenere conto della situazione specifica di ogni Stato membro e precisare la natura e la frequenza dei controlli, da effettuarsi con regolarità.

Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni utili relative all'esecuzione dei programmi summenzionati nel corso dell'anno precedente, precisando:

- i criteri su cui si basa l'elaborazione di detti programmi,

- il numero e la natura dei controlli effettuati,

- i risultati dei controlli e in particolare il numero e la natura delle infrazioni accertate,

- le azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.

Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno, la Commissione presenta una relazione sintetica globale sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario, corredata di una proposta di raccomandazione relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo.

2. MOTIVAZIONE

La finalità dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE è di fornire ogni anno un quadro generale del rispetto della legislazione comunitaria in materia di alimentazione animale negli Stati membri.

Tali informazioni dovrebbero consentire il corretto funzionamento del mercato interno fornendo elementi utili a valutare l'applicazione uniforme della legislazione comunitaria, nonché contribuire a individuare situazioni particolari o settori critici di interesse comune che possono richiedere un intervento coordinato a livello comunitario.

Il mercato interno si fonda sul principio secondo il quale il rispetto delle norme è garantito nel luogo d'origine, rendendo in tal modo superfluo effettuare controlli sistematici nel luogo di destinazione. I controlli a destinazione sono in effetti più difficili da eseguire e più costosi. Per la costruzione dell'Unione europea, è pertanto fondamentale mantenere uno scambio di informazioni sulle rispettive attività di controllo.

In tale contesto, la Commissione riassume di seguito le attività di controllo effettuate dagli Stati membri nel 2000, in base alle informazioni finora ricevute.

3. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI NEL 2000

Tutti gli Stati membri hanno fornito informazioni scritte sui programmi di controllo effettuati nell'anno 2000, onde garantire il rispetto della legislazione comunitaria in materia di alimentazione animale.

Alcuni hanno tuttavia fatto pervenire le informazioni dopo la scadenza stabilita (aprile 2001) e altri hanno presentato solo dati preliminari. La situazione è alquanto migliorata rispetto all'esercizio 1999, primo anno di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva, ma non è ancora del tutto soddisfacente.

1. La maggior parte degli Stati membri ha illustrato in modo chiaro i criteri applicati nell'elaborazione dei programmi di controllo.

La maggior parte degli Stati membri ha incluso nella relazione informazioni sul sistema di controllo e ha programmato la propria attività tenendo conto dei dati relativi alla produzione, agli scambi e al consumo, nonché dei risultati emersi dai controlli degli anni precedenti.

Per taluni Stati membri non è semplice delineare un programma esaustivo dei controlli annuali su base nazionale, a causa delle differenze regionali.

In generale si può affermare che, laddove disponibile, un capitolo destinato alle statistiche di base permette di farsi un'idea migliore degli interventi programmati.

2. Sono state fornite informazioni sul numero e la natura delle ispezioni effettuate. La maggior parte degli Stati membri ha istituito un doppio sistema di controlli:

- controlli operativi o verifiche di routine destinati in particolare a stabilimenti in cui le procedure di trattamento sono esaminate a una cadenza periodica stabilita dalle autorità in base a criteri non sempre specificati, ma che spesso tengono conto del volume della produzione,

- controlli speciali mirati a problemi specifici cui le autorità nazionali o comunitarie ritengono di dovere rivolgere particolare attenzione, ad esempio, la contaminazione da Salmonella sp., l'uso di additivi alimentari o metalli pesanti.

Entrambi i tipi di controlli prevedono generalmente il prelievo e l'analisi di campioni.

3. Per quanto concerne il risultato delle ispezioni, è stato riferito il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, la cui interpretazione risulta talvolta complicata, data la difficoltà di valutare l'importanza relativa dell'inosservanza.

4. La maggior parte degli Stati membri ha indicato le misure adottate nei confronti delle infrazioni accertate, sebbene le indicazioni fornite si riferiscano quasi esclusivamente al numero di sanzioni amministrative o penali e raramente, ad esempio, all'esecuzione di misure correttive.

4. CONCLUSIONI

Il formato delle relazioni non è uniforme e non è possibile trarre, dalle attività svolte, conclusioni chiare sui settori che richiedono un'azione coordinata a livello comunitario. È pertanto necessario elaborare un modello di relazione adeguato, che sarà sottoposto all'approvazione della Commissione, in conformità con la procedura di cui all'articolo 23 della direttiva 95/53/CE.

Nel frattempo, dai dibattiti in seno al comitato permanente è emerso che sarebbe opportuno raccomandare controlli specifici a livello comunitario nell'anno 2002, per indagare sui seguenti aspetti:

- diossine nei microelementi e nei mangimi minerali,

- metalli pesanti nei microelementi e nei mangimi minerali,

- micotossine nei mangimi,

- restrizioni sull'uso delle proteine animali trattate, per prevenire le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

(1) Raccomandazione 2002/214/CE delle Commissione (GU L 70 del 13.3.2002, pag. 20).

(2) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

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