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Document 52002SC0747

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

/* SEC/2002/0747 def. - COD 2001/0023 */

52002SC0747

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese /* SEC/2002/0747 def. - COD 2001/0023 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

2001/0023 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese

1- CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2001) 38 def. - 2001/0023(COD)): // 25.01.2001

Data del parere del Comitato economico e sociale: // 11.07.2001

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 13.06.2001

Data di trasmissione della proposta modificata: // 27.09.2001

Data di adozione della posizione comune: // 20.06.2002

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (SSI), costituisce il quadro giuridico principale per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche sulla struttura, l'attività, la competitività e le prestazioni delle imprese. La proposta di regolamento mira a completare il regolamento SSI con due allegati supplementari, relativi a settori specifici, cioè al settore degli enti creditizi (Allegato 6) e al settore dei fondi pensione (Allegato 7). Tale proposta di regolamento amplierà inoltre il campo di applicazione del modulo orizzontale (Allegato 1) alle seguenti attività, non ancora incluse: altre intermediazioni finanziarie (NACE Rev. 1, gruppo 65.2), fondi pensione (NACE Rev. 1, classe 66.02) e attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (NACE Rev. 1, divisione 67). Infine la proposta introduce nell'Allegato 2 (settore industriale) del regolamento relativo alle statistiche strutturali sulle imprese due variabili supplementari in materia di ambiente.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Brevi osservazioni generali sulla posizione comune

Pur divergendo dalla proposta iniziale presentata dalla Commissione, la posizione comune si riallaccia in grande misura alle idee di fondo della proposta della Commissione: estensione dell'Allegato 1 alle attività comprese nelle altre intermediazioni finanziarie (NACE, gruppo 65.2) e alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (NACE, divisione 67), aggiungendo due nuove variabili sull'ambiente all'Allegato 2 e due allegati relativi a settori specifici (Allegato 6 sugli enti creditizi e Allegato 7 sui fondi pensione).

3.2. Iniziative adottate con riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

3.2.1 - Accettati dalla Commissione e incorporati nella posizione comune

Il Parlamento europeo ha proposto numerosi emendamenti dopo l'esame in prima lettura della proposta iniziale della Commissione.

Delle seguenti modifiche proposte dal Parlamento europeo si è tenuto conto nella posizione comune: emendamenti n. 1, 2, 3, 5. L'emendamento n. 7 è accettato soltanto in parte: nell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, il titolo "Dati sull'internazionalizzazione" è sostituito dal titolo "Dati relativi al mercato interno e all'internazionalizzazione" e la rilevazione della caratteristica 48 64 0, la cui denominazione è modificata dal Consiglio in "Investimenti complessivi ripartiti in componenti euro e non euro", è obbligatoria.

3.2.2. - Accettati dalla Commissione ma non incorporati nella posizione comune (posizione della Commissione al riguardo)

L'emendamento n. 4 del Parlamento europeo, che trasforma in obbligatorie le caratteristiche facoltative sulla ripartizione geografica (caratteristiche 45 31 0, 45 41 0 e 45 42 0) dell'Allegato 6, sezione 4 (iii), non è accettato dal Consiglio. È evidente dalle reazioni degli istituti nazionali di statistica rappresentati in seno al gruppo di lavoro del Consiglio che l'onere che risulterebbe dalla rilevazione di tali dati dagli enti creditizi è sproporzionato rispetto all'uso dei dati. Inoltre i membri del Comitato delle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti hanno inviato una lettera in materia al Parlamento europeo per mettere in evidenza la rilevanza dei costi aggiuntivi che ne deriverebbero.

Gli emendamenti n. 6 e n. 10 del Parlamento europeo, intesi a sopprimere nella colonna delle osservazioni il termine "facoltativo" per le caratteristiche 11 61 0 "Numero di regimi pensionistici" e 48 15 2 "Altre obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" dell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, non sono accettati dal Consiglio, il quale ritiene che una rilevazione obbligatoria di tali dati comporterebbe notevoli costi aggiuntivi per quei paesi per i quali le informazioni non sono disponibili.

L'emendamento n. 7 del Parlamento europeo è accettato solo in parte. Il Consiglio acconsente al mantenimento delle caratteristiche 11 71 0 "Numero di imprese con affiliati in altri paesi del SEE" e 48 65 0 "Ripartizione geografica del numero di affiliati in base al sesso" sotto il titolo "Studi pilota", ma non alla loro inclusione nell'elenco delle variabili obbligatorie dell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2. Il Consiglio ritiene che la rilevazione dei dati all'uopo necessari comporterebbe notevoli costi aggiuntivi. La disponibilità dei dati non è stata ancora saggiata sulla base di una rilevazione volontaria dei dati o con il ricorso a studi pilota. Poiché l'emendamento n. 8 del Parlamento europeo (che sopprime le caratteristiche 11 71 0 e 48 65 0 dall'elenco degli studi pilota) rappresenta la conseguenza logica della parte dell'emendamento n. 7 respinta dal Consiglio, nemmeno questo emendamento è approvato dal Consiglio.

Il Consiglio non accoglie in pieno l'emendamento n. 9 del Parlamento europeo. La caratteristica 48 70 7 "Numero di affiliate" non può essere inclusa tra le caratteristiche obbligatorie dell'Allegato 7, sezione 4, paragrafo 2, ma sarà inclusa tra quelle per le quali sono previsti studi pilota. La disponibilità dei dati non è stata ancora verificata sulla base di una rilevazione volontaria dei dati o di uno studio pilota.

La Commissione potrebbe accettare la posizione del Consiglio sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Pur consapevole che l'accoglimento degli emendamenti consentirebbe di disporre di dati utili ai fini della valutazione dello sviluppo del mercato interno per gli enti creditizi e i fondi pensione, nonché della ripartizione per sesso in relazione ai fondi pensione, la Commissione riconosce che la rilevazione dei dati comporterebbe notevoli costi aggiuntivi. Inoltre la Commissione conviene che la disponibilità di alcune di tali caratteristiche, che non è stata ancora testata sulla base di una rilevazione volontaria dei dati o di uno studio pilota, potrebbe essere meglio verificata con l'ausilio di uno studio pilota. L'inserimento di tali caratteristiche tra gli studi pilota lascerebbe anche aperta la possibilità di includere nel regolamento queste caratteristiche come variabili obbligatorie in un momento successivo. Dato che la Commissione riconosce l'importanza dei dati sui fondi pensione ripartiti geograficamente e per sesso, un'elevata priorità è attribuita allo studio pilota concernente le statistiche sui fondi pensione.

3.3. Se del caso, nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione in materia

Le modifiche introdotte dal Consiglio e non incluse nella proposta originaria della Commissione riguardano in primo luogo quattro caratteristiche da rilevare su base obbligatoria per i fondi pensione. A parere dei membri del gruppo di lavoro delle statistiche ECOFIN del Consiglio, l'onere aggiuntivo gravante sia sui fornitori dei dati (gli istituti nazionali di statistica) sia sulle imprese non sarà compensato dal futuro impiego delle informazioni.

* Tre caratteristiche dei fondi pensione non autonomi devono essere incluse negli studi pilota e non tra le variabili obbligatorie. Si tratta delle caratteristiche 11 15 1 "Numero di imprese con fondi pensione non autonomi, ripartito per classi d'ampiezza degli affiliati", 48 40 1 "Riserve tecniche nette dei fondi pensione non autonomi" e 48 72 0 "Numero di affiliati dei fondi pensione non autonomi". I dati relativi ai fondi pensione non autonomi non sono disponibili in alcuni Stati membri e determinerebbero un notevole onere aggiuntivo per i fornitori dei dati (gli istituti nazionali di statistica) e le imprese.

* La caratteristica "Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso emessi dalle pubbliche amministrazioni" è facoltativa, anziché obbligatoria, nella posizione comune del Consiglio. Il Consiglio ritiene che si tratti di un'informazione molto dettagliata, che non è prontamente disponibile in tutti gli Stati membri e determinerebbe costi aggiuntivi.

Poiché la rilevazione obbligatoria di queste quattro caratteristiche accrescerebbe notevolmente l'onere gravante sulle imprese in questione e sui fornitori dei dati, la Commissione potrebbe accettare le nuove disposizioni proposte dal Consiglio. L'inclusione delle caratteristiche relative ai fondi pensioni non autonomi tra gli studi pilota offre la possibilità di inserirle nel regolamento in qualità di variabili obbligatorie in un momento successivo.

In secondo luogo, la denominazione della caratteristica 48 64 0 "Investimenti complessivi ripartiti per valuta" è modificata in "Investimenti complessivi ripartiti in componenti euro e non euro". Poiché l'obiettivo principale da essa perseguito consiste nella rilevazione di dati al fine di studiare l'evoluzione della parte in euro degli investimenti effettuati dai fondi pensione, la Commissione potrebbe accogliere favorevolmente la nuova disposizione proposta dal Consiglio.

In terzo luogo, il primo anno di riferimento per la rilevazione dei dati sui fondi pensione sarà modificato, sostituendo il 2001 con il 2002. La Commissione potrebbe accettare tale nuova disposizione del Consiglio in considerazione del fatto che se il 2001 è mantenuto come anno di riferimento, i dati di cui all'Allegato 7 devono essere già forniti prima del 31/12/2002, ossia entro una data molto vicina a quella dell'adozione del regolamento, non lasciando sufficiente tempo a disposizione per eventuali adeguamenti ai sistemi nazionali di rilevazione dei dati.

Infine il Consiglio propone anche di prolungare di un anno, per le variabili relative all'ambiente, l'eventuale periodo di transizione aggiuntivo di tre anni. La decisione di autorizzare tale periodo di transizione aggiuntivo per uno Stato membro deve essere approvata secondo la procedura dei comitati. La Commissione potrebbe convenire su tale nuova disposizione del Consiglio.

3.4. Se del caso, problemi concernenti i comitati incontrati in sede di adozione della posizione comune (e posizione adottata dalla Commissione)

Nessuno

4- CONCLUSIONE

In generale la Commissione può accogliere con favore la posizione comune. Quest'ultima mantiene gli obiettivi della proposta della Commissione, ossia la rilevazione di informazioni aggiuntive sulle altre intermediazioni finanziarie (NACE, gruppo 65.2), sulle attività ausiliarie di intermediazione finanziaria (NACE, divisione 67), sulla spesa ambientale, sugli enti creditizi e sui fondi pensione.

La posizione comune mantiene l'inclusione del gruppo 65.2 e della divisione 67 della NACE nell'Allegato 1. Le due nuove variabili sulla spesa ambientale saranno incluse nell'Allegato 2 e la posizione comune prevede soltanto la possibilità di estendere il periodo di transizione supplementare di un anno. Con riguardo sia all'allegato sugli enti creditizi sia a quello sui fondi pensione, un numero considerevole di caratteristiche deve essere compilato su base obbligatoria. Ciò consente di esaminare le principali tendenze in entrambi i settori: ad esempio la concentrazione nel settore bancario, lo sviluppo delle diverse fonti degli introiti (proventi da interessi e commissioni, proventi da operazioni finanziarie) degli enti creditizi, lo sviluppo del settore dei fondi pensione (per numero di affiliati, contributi, pensioni pagate), l'evoluzione degli investimenti effettuati dai fondi pensione nelle diverse attività finanziarie, ecc. Nell'Allegato 6 la posizione comune determina, da un lato, tre nuove caratteristiche facoltative (anziché obbligatorie) su un elenco di 61 caratteristiche degli enti creditizi. L'accoglimento della posizione comune significa, dall'altro lato, che su un totale di 71 caratteristiche per i fondi pensione, altre tre variabili diventano facoltative e sei sono incluse tra quelle oggetto di studi pilota. Per le variabili inserite negli studi pilota, permane la possibilità di una inclusione come caratteristiche obbligatorie in un momento successivo. In considerazione dell'importanza delle informazioni sui fondi pensione, la Commissione intende lanciare al più presto studi pilota in tale settore.

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