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Document 52002PC0576
Proposal for a Council Decision on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
/* COM/2002/0576 def. */
GU C 45E del 25.2.2003, pp. 112–118
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi /* COM/2002/0576 def. */
Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0112 - 0118
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/401/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi (piante foraggere, cereali, barbabietole, piante oleaginose e da fibra), il Consiglio stabilisce se le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi rispondono ai requisiti stabiliti nella legislazione comunitaria e se le sementi prodotte in tali paesi sono equivalenti alle sementi prodotte nella Comunità. In virtù della decisione 95/514/CE del Consiglio, tale equivalenza è stata accertata in venti paesi. La decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 2002. In base alle informazioni raccolte dai servizi della Commissione nell'ambito del comitato permanente per le sementi e a quelle ottenute dalle prove comparative comunitarie, tali paesi continuano ad offrire le stesse garanzie. Inoltre, in seguito alle richieste ufficiali presentate alla Commissione dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Iugoslavia e all'esame della documentazione disponibile, i servizi della Commissione ritengono che i tre paesi summenzionati siano in grado di produrre sementi equivalenti a quelle prodotte nella Comunità. La presente proposta conferma l'equivalenza fino al 31 dicembre 2007 per tutti i paesi terzi di cui alla decisione 95/514/CE (esclusa la Svizzera, cui si applica dal 1° giugno 2002 l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli), aggiungendovi l'Estonia, la Lettonia e la Iugoslavia. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, [1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60). vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, [2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 1309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 134 dell'1.9.2001, pag. 60). vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [3], in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, [3] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 30 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [4], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, [4] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32). vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Le norme relative ai controlli ufficiali delle sementi in: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Cile, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Israele, Lettonia, Marocco, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Turchia, Stati Uniti d'America, Uruguay, Iugoslavia e Repubblica sudafricana contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la produzione delle sementi. (2) Tali norme dispongono di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. Le stesse norme prevedono per le sementi un campionamento e un'analisi in conformità dei metodi dell'ISTA (Associazione internazionale per l'analisi delle sementi) o, se del caso, dell'AOSA (Associazione degli analisti ufficiali delle sementi). (3) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione nei paesi terzi menzionati ha appurato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi rispondono ai requisiti fissati nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali contemplate per le sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettati alcuni requisiti supplementari per le colture destinate alla produzione di sementi e per le sementi prodotte, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi. (4) La decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi stabilisce, per un periodo determinato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi [5] sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie sono equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente alla legislazione comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi sono equivalenti alle sementi prodotte conformemente alla legislazione comunitaria. [5] GU L 296 del 9.12.1995, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/276/CE della Commissione (GU L 96 del 13.4.2002, pag. 28). (5) Poiché la decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 2002, occorre adottare una nuova decisione, che va estesa all'Estonia, alla Lettonia e alla Iugoslavia. (6) Appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza ai termini della presente decisione. (7) Alcune modifiche degli allegati della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alle Commissione [6], [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi indicati nello stesso allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché: a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità; b) soddisfino alle condizioni previste nell'allegato II, sezione A, della presente decisione. Articolo 2 Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi elencati nell'allegato summenzionato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso allegato, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino alle condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione. Articolo 3 1. Qualora le sementi vengano "rietichettate e richiuse" nella Comunità, secondo i sistemi OCSE per la certificazione varietale e il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi delle sementi prodotte nella Comunità. Il primo comma non pregiudica le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni. 2. Le etichette CE non possono essere utilizzate per la rietichettatura all'interno della Comunità, tranne per i seguenti tipi di imballaggi di sementi: a) imballaggi contenenti una miscela di sementi provenienti da due o più imballaggi di sementi della stessa varietà e categoria, sempreché almeno uno degli imballaggi originari contenesse sementi di produzione comunitaria e recasse una etichettatura conforme alle norme comunitarie, ed a condizione che: i) le sementi di una o più delle partite componenti non fossero conformi, prima della miscelazione, alle norme CE o ad altre condizioni per quel che riguarda la facoltà germinativa, ii) la miscela sia omogenea, e iii) l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; b) piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE o 2002/54/CE. Articolo 4 Le modifiche agli allegati, tranne quelle riguardanti la colonna 1 della tabella figurante nell'allegato I, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. 2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. Articolo 6 La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO I Paesi, autorità e specie >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II A. Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi 1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda: - le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE; - le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE; - le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE; - le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.; - le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE. 2. Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE. 3. Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi OCSE, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni: - numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi; - superficie coltivata, - quantità delle sementi, - l'attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni alle quali devono soddisfare le colture dalle quali provengono le sementi. B. Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi 1. Le sementi devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti dai sistemi OCSE, per quanto riguarda: - le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE; - le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE; - le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/EC; - le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.; - le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE. Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale ad alla purezza varietale. 2. Le sementi debbono soddisfare alle seguenti condizioni: 2.1. Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del paragrafo 1, seconda comma figurano nelle seguenti direttive: - direttiva 66/401/CEE, allegato II, - direttiva 66/402/CEE, allegato II, - direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B; - direttiva 2002/57/CE, allegato II. 2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra, i campioni devono essere ufficialmente prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso stabilito con tali metodi, tenuto conto di quello specificato nelle seguenti direttive: - direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4, - direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4, - direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga, - direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4. 2.3. Gli esami devono essere effettuati ufficialmente in conformità delle norme dell'ISTA. 2.4. In deroga ai punti 2.2 e 2.3, il campionamento e il controllo delle sementi possono essere effettuati conformemente all'esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata dal Consiglio dell'OCSE il 28 settembre 2000 relativa ai sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale e il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale. 3. Per quanto riguarda l'etichetta degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le seguenti condizioni supplementari: 3.1. Sull'etichettatura devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali: - attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «le sementi sono conformi alla normativa CE»; - attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle norme ISTA relative al certificato di color arancio o verde, da... (nome o iniziali della stazione ISTA di analisi delle sementi)»; - data della chiusura ufficiale dell'imballaggio; - qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi OCSE, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate ed un'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili; - paese di produzione; - peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole e - in caso di indicazioni del paese e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi e il peso totale. Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare. 3.2. Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria. 3.3. Un avviso ufficiale, inserito nell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di sementi di precisione. Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile. 3.4. Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo. 3.5. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali per gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità. 4. Le partite di sementi devono essere accompagnate da un certificato ISTA color arancio o verde, recante le informazioni relative alle condizioni di cui al paragrafo 2. 5. Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nella Comunità, le sementi della generazione precedente devono essere state prodotte nella Comunità. Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi della generazione precedente devono essere state prodotte sotto la responsabilità della persona che si occupa della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 97/788/CE [7], dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi. [7] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/580/CE della Commissione (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26). 6. Le sementi di base devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate - nella Comunità o - in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai termini della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi prodotte conformemente al paragrafo 5. 7. Nel caso del Canada e degli Stati Uniti d'America, in deroga al: - punti 2.2 e 2.3, - punto 3.1, secondo trattino e - paragrafo 4, il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme dell'AOSA. In questo caso: - deve essere fatta la seguente dichiarazione ai sensi del punto 3.1: «Condizionate ed analizzate conformemente all'AOSA da... (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto)» e - il certificato obbligatorio ai sensi del paragrafo 4 è rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità delle autorità indicate nell'allegato I.