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Document 52002PC0541

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri (presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2002/0541 def. - COD 2000/0033 */

    GU C 20E del 28.1.2003, p. 263–273 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0541

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri (presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0541 def. - COD 2000/0033 */

    Gazzetta ufficiale n. 020 E del 28/01/2003 pag. 0263 - 0273


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri (presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    A. Principi

    1. In febbraio 2001, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri (COM(2001) 56 def. -2000/0033 (COD)) in vista della sua adozione con procedura di codecisione, conformemente all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. Il 17 gennaio 2002, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. La Commissione ha espresso la sua posizione su ogni singolo emendamento, indicando quelli che poteva accettare interamente, quelli che poteva accogliere in sostanza e/o con modifiche redazionali, quelli che poteva accettare in parte e quelli che non poteva accogliere.

    3. In considerazione di ciò, la Commissione ha elaborato la presente proposta modificata.

    4. La Commissione ha apportato, per le motivazioni illustrate qui di seguito, tre tipi di modifiche.

    In primo luogo, una serie di disposizioni sono state accolte senza modifiche dopo la prima lettura del Parlamento europeo. Sono destinate a migliorare le definizioni tecniche o ad equilibrare e chiarire il testo e precisare meglio alcuni punti della proposta.

    La Commissione ha inoltre accolto alcuni emendamenti apportandovi solo piccole modifiche redazionali, soprattutto per migliorare la coerenza con altre parti della proposta o per definire più precisamente certi limiti, condizioni o eccezioni.

    Infine, la Commissione ha ripreso alcune parti di emendamenti della prima lettura quando le ha ritenute compatibili con l'obiettivo della proposta e quando queste parti, al contrario dell'emendamento nella sua totalità, apportavano un vero valore aggiunto.

    B. Osservazioni riguardanti gli emendamenti accolti

    Articoli

    Articolo 1

    L'emendamento 1 aggiunge i cittadini dei paesi terzi e una redazione più chiara degli articoli 1 e 2 combinati.

    Articolo 3

    L'emendamento 3 è stato accolto parzialmente, per derogare al limite di 50 chilometri, che è effettivamente difficilmente controllabile.

    Articolo 4

    Questo articolo è stato riformulato alla luce dell'emendamento 4. E' opportuno che un conducente che segue una formazione professionale possa guidare un veicolo prima di aver ottenuto un certificato di idoneità professionale. Tuttavia, l'esenzione deve essere limitata nello spazio (territorio dello Stato membro interessato) e nel tempo (formazione di una durata minima di 6 mesi e di una durata massima pari a tre anni).

    Articolo 6, paragrafo 3

    L'emendamento 6 a) apporta un chiarimento utile. La possibilità di articolare le formazioni che consentono l'ottenimento della patente di guida e le formazioni previste nell'ambito della presente proposta, consentirà un'attuazione più mirata in funzione delle esigenze locali e/o individuali. L'emendamento 6 b) è stato accolto nella sostanza, previa una riformulazione per escludere eventuali sovrapposizioni tra le formazioni finalizzate all'ottenimento della patente di guida e le formazioni previste nell'ambito della presente proposta.

    Articolo 6, paragrafo 5

    L'emendamento 7 colma una lacuna della proposta iniziale ed è conforme alla struttura e agli obiettivi di questo articolo.

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2

    Gli emendamenti 8 e 9 precisano che è necessario aver superato l'esame previsto. Si tratta di una precisazione utile in linea con la proposta della Commissione.

    Articolo 8, paragrafo 2 (nuovo)

    L'emendamento 11 consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione della formazione permanente, pur mantenendo una durata minima di sette ore per unità di formazione, consentendo pertanto di evitare formazioni troppo brevi, con un impatto pedagogico limitato.

    Articolo 8, paragrafo 3

    L'emendamento 12 costituisce una precisazione utile nel senso della proposta della Commissione.

    Articolo 9, paragrafo 2 (nuovo)

    L'emendamento 14 precisa il luogo in cui verrà impartita la formazione per i conducenti provenienti da paesi terzi che non risiedono normalmente in uno Stato membro. Questo emendamento è la conseguenza diretta dell'emendamento 1 che ha esteso il campo di applicazione della presente proposta della Commissione.

    Articolo 9, paragrafo 3

    L'emendamento 15 colma una lacuna della proposta iniziale ed è in linea con gli obiettivi della presente proposta.

    Articolo 13 (nuovo)

    L'emendamento 43 prevede una valutazione tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva proposta dalla Commissione. La Commissione può accettare tale valutazione in linea di principio poiché l'emendamento non contiene clausole che prevedano un diritto di prelazione sul diritto di iniziativa della Commissione. Risulta, infatti, utile valutare l'attuazione della presente direttiva, al fine di stabilire se il livello di armonizzazione comunitaria ha consentito di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla Commissione. L'emendamento è stato riformulato in particolare rinviando la data prevista per detta valutazione.

    Allegato

    Allegato, sezione 1

    La sezione 1, programma di formazione, dell'allegato della proposta della Commissione è stata riformulata in funzione degli emendamenti 16, 17 e 18. La struttura proposta dal Parlamento europeo è più chiara: è stata introdotta una distinzione netta tra trasporti di merci e trasporti di passeggeri e sono stati stabiliti degli obiettivi per ciascun punto di detta sezione. Nello stesso tempo, la sezione 1 è stata rielaborata alla luce dell'emendamento 6 al fine di evitare inutili doppioni con la formazione destinata all'ottenimento della patente di guida.

    Allegato, sezione 4

    L'introduzione di un'istanza indipendente responsabile degli esami è opportuna e costituisce un'aggiunta utile che va nel senso della proposta della Commissione.

    Allegato, sezione 5

    L'emendamento 24 rispetta la proposta iniziale della Commissione, pur introducendo una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'esperienza che gli istruttori devono aver maturato in precedenza. E' emerso che il requisito di un'esperienza di cinque anni come autotrasportatori professionisti avrebbe creato difficoltà per l'assunzione di istruttori.

    2000/0033 (COD)

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla formazione professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e passeggeri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ...... del .........., pag. ....

    visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

    [2] GU C ..... del ........., pag. ....

    visto il parere del Comitato delle regioni [3],

    [3] GU C ...... del ........., pag. ....

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) Con la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada e con il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, sono stati compiuti progressi in direzione dell'armonizzazione delle norme in materia di formazione professionale.

    (2) Tra le legislazioni degli Stati membri sussistono tuttavia divergenze ed occorre una maggiore armonizzazione per contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e politica comune dei trasporti.

    (3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3820/85, l'obbligo di formazione professionale si applica a tutt'oggi solo ad una piccola percentuale degli autotrasportatori. La maggioranza di essi esercita la professione in base alla sola patente di guida.

    (4) Una formazione professionale iniziale completa adeguata alle odierne esigenze del comparto dell'autotrasporto, come peraltro prevista dalla direttiva 76/914/CEE e dal regolamento (CEE) n. 3820/85, resta il modello esemplare cui ambire nel lungo periodo. In quest'ottica occorre rinforzare i vantaggi accordati a chi abbia frequentato tale formazione per accedere a determinate categorie di veicoli in più giovane età.

    (5) L'imposizione di un livello così elevato a tutti i nuovi conducenti rischia tuttavia di produrre in un primo tempo distorsioni sul mercato del lavoro. È pertanto opportuno prevedere un corso iniziale di formazione minima, che permetta di impartire una formazione sufficiente ed efficace, seppur ridotta, a tutti i nuovi conducenti, a prescindere dalla loro età e dalla categoria del veicolo guidato.

    (6) Dal punto di vista metodico la formazione professionale obbligatoria deve soffermarsi sulle norme di sicurezza da rispettare sia in fase di guida che a veicolo fermo. Lo sviluppo di uno stile di guida cautelativo (previsione dei pericoli, rispetto degli altri utenti della strada) abbinato ad una razionalizzazione del consumo di carburante, porterà beneficio sia alla società che al comparto stesso dei trasporti. La formazione professionale obbligatoria deve incoraggiare l'ottemperanza alle norme in materia di trasporti, circolazione e lavoro, ivi comprese quelle relative ai riposi minimi e ai periodi massimi di guida e di attività lavorativa. Non deve peraltro escludere i fondamenti, di importanza essenziale per i professionisti del settore, in materia di salute, sicurezza, prestazione di servizi e logistica. È opportuno coinvolgere le imprese e le associazioni di categoria nella messa a punto e nell'attuazione di questo programma di formazione.

    (7) Gli autotrasportatori che esercitano già la professione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva devono mantenere i propri diritti acquisiti. Occorre istituire un programma di formazione permanente che permetta nella fattispecie a loro, e successivamente ai nuovi, di aggiornare le proprie conoscenze e di perfezionare la propria esperienza pratica in fatto di sicurezza e di regolamentazione della professione.

    (8) La presente direttiva lascia impregiudicato il disposto della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/56/CE della Commissione, della direttiva 94/55/CE del Consiglio, relativa al trasporto di merci pericolose su strada, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 96/26/CE del Consiglio, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, modificata dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio.

    (9) Per lasciare impregiudicato il diritto delle parti sociali di stipulare, nel quadro di contratti collettivi di lavoro, disposizioni più favorevoli per i lavoratori, l'allegato alla presente direttiva fissa i requisiti minimi della formazione professionale.

    (10) Dato che le misure necessarie all'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato alla presente direttiva sono misure di portata generale nel senso dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è opportuno che tali misure siano adottate con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.

    (11) È necessario modificare gli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE del Consiglio al fine di aggiungere i codici corrispondenti al corso di formazione obbligatoria frequentato.

    (12) La direttiva 76/914/CEE deve essere abrogata,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    La presente direttiva si applica all'esercizio, nell'UE, della professione di autotrasportatore svolto da:

    (a) cittadini di uno Stato membro,

    (b) cittadini di un paese terzo, legalmente dipendenti o occupati presso un'impresa avente sede in uno Stato membro,

    denominati in appresso "autotrasportatori", che effettuano trasporto su strada all'interno della Comunità, su strade pubbliche utilizzando:

    - veicoli per i quali è necessaria una patente di guida delle categorie C1, C1+E, C, C+E, definite nella direttiva 91/439/CEE o una patente riconosciuta equivalente,

    - veicoli per i quali è necessaria una patente di guida della categorie D1, D1+E, D, D+E, definite nella direttiva 91/439/CEE o una patente riconosciuta equivalente.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

    (a) Per «autotrasportatore di merci» si intende un conducente che effettua trasporto di merci su strada a titolo oneroso;

    (b) per «autotrasportatore di passeggeri» si intende un conducente che effettua trasporto di passeggeri su strada contro corrispettivo;

    (c) per «categorie di patente di guida C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE» si intendono le categorie definite alla direttiva 91/439/CEE;

    (d) per «residenza normale» si intende la residenza definita all'articolo 9 della direttiva 91/439/CEE.

    Articolo 3

    Deroghe

    La presente direttiva non si applica ai trasporti effettuati per mezzo di:

    (a) veicoli soggetti a limitazione di velocità a 30 chilometri orari;

    (b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

    (c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

    (d) veicoli utilizzati per il trasporto di beni a fini privati e non commerciali;

    (e) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati nell'esercizio della professione di autotrasportatore, , a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e che l'esenzione non pregiudichi gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono assoggettare questa deroga al rilascio di un'autorizzazione individuale.

    2. Le disposizioni della presente direttiva che stabiliscono norme comuni con la direttiva 96/26/CE non si applicano ai partecipanti alla formazione iniziale che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, ottemperano già ai requisiti della direttiva 96/26/CE.

    Articolo 4

    Obbligo di formazione

    L'esercizio della professione di autotrasportatore di merci o passeggeri è subordinato al superamento dell'esame finale dei corsi di formazione iniziale e al soddisfacimento dei requisiti indicati nella presente direttiva in materia di formazione permanente.

    Uno Stato membro, tuttavia, può autorizzare l'autotrasportatore a guidare sul suo territorio prima di aver superato l'esame finale della formazione iniziale, per un periodo che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, durante il quale l'autotrasportatore segue una formazione in alternanza. Nell'ambito di detta formazione il suddetto esame può essere superato in più tappe.

    Il superamento dei corsi è sancito dal rilascio di un brevetto, certificato o attestato, in base al quale le autorità competenti appongono sulla patente di guida il codice comunitario corrispondente al corso frequentato.

    Articolo 5

    Diritti acquisiti

    Gli autotrasportatori di merci o passeggeri che esercitano dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o che hanno esercitato l'attività per tre anni nell'arco dei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva sono esentati dall'obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale, ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali relative alle età minime e alle categorie della patente di guida.

    Articolo 6

    Formazione iniziale

    1. Per accedere alla professione di autotrasportatore di merci o passeggeri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva è necessario frequentare un corso di formazione professionale iniziale descritto all'allegato della presente direttiva.

    2. La formazione professionale iniziale può consistere in una formazione iniziale completa, o in una formazione iniziale minima, in funzione dell'età minima e delle categorie di veicolo guidate. Questi due programmi di formazione iniziali, che sono descritti in allegato alla presente direttiva, differiscono solo per la durata dei corsi e per il grado di dettaglio degli insegnamenti impartiti.

    3. La formazione iniziale può essere strutturata come una componente della formazione professionale che consente l'ottenimento della patente di guida.

    4. L'autotrasportatore di merci può esercitare la professione:

    (a) a partire dai 18 anni di età:

    (i) su veicoli di categoria C e CE a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale completa;

    (ii) su veicoli di categoria C1 e C1E a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale minima;

    (b) a partire dai 21 anni di età su veicoli di categoria C e CE, a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale minima.

    5. L'autotrasportatore di passeggeri può esercitare la professione:

    (a) a partire dai 18 anni di età:

    (i) su veicoli di categoria D e DE adibiti al trasporto di passeggeri con servizio di linea di percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale completa;

    (ii) su veicoli di categoria D1 e D1E a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale completa;

    (b) a partire dai 21 anni di età:

    (i) su veicoli di categoria D e DE a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale completa;

    (ii) su veicoli di categoria D e DE adibiti al trasporto di passeggeri con servizio di linea di percorrenza non superiore a 50 km, a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale minima;

    (iii) su veicoli di categoria D1 e D1E a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale minima;

    (c) a partire dai 24 anni di età su veicoli di categoria D et DE a condizione di aver frequentato un corso di formazione iniziale minima.

    6. Gli autotrasportatori di merci o passeggeri che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale completa per una delle categorie di cui ai paragrafi 4 e 5 sono esentati dalla formazione iniziale per le altre categorie di veicoli di cui ai paragrafi stessi.

    Gli autotrasportatori di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni dei relativi corsi di formazione.

    Articolo 7

    Verifica del grado di apprendimento

    (1) La sezione comune della formazione iniziale minima si conclude con un esame finale di idoneità professionale. Superato tale esame, l'aspirante alla professione di autotrasportatore svolge la formazione specifica presso un'impresa o un centro di formazione convenzionato. A conclusione del corso di formazione nelle sue due parti, sezione comune e formazione specifica, è rilasciato al partecipante un brevetto di formazione iniziale minima.

    (2) La sezione comune della formazione iniziale completa si conclude con un esame finale di idoneità professionale. Superato tale esame, l'aspirante alla professione di autotrasportatore svolge la formazione specifica presso un'impresa o un centro di formazione convenzionato. A conclusione del corso di formazione nelle sue due parti, sezione comune e formazione specifica, è rilasciato al partecipante un certificato di idoneità professionale.

    Articolo 8

    Formazione permanente

    1. La formazione permanente consiste in un aggiornamento professionale che permette a coloro che alla data di entrata in vigore della presente direttiva esercitano già la professione di autotrasportatore di perfezionare le proprie conoscenze sugli aspetti essenziali allo svolgimento delle funzioni di autotrasportatore, con particolare enfasi sulla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

    2. La durata della formazione permanente è di 35 ore, ogni cinque anni. Il programma di formazione é elaborato in modo che ogni ciclo preveda almeno sette ore.

    3. I contenuti della formazione permanente variano in funzione dei requisiti previsti per i conducenti e sono determinati in base ad un colloquio orientativo L'obiettivo di tale formazione è effettuare un ripasso o un approfondimento delle materie della formazione iniziale identificate durante il colloquio, e degli aspetti specifici del settore.

    4. Al termine del corso è rilasciato al partecipante un attestato di formazione permanente.

    5. Gli autotrasportatori di merci o passeggeri che esercitano dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o che hanno esercitato l'attività per tre anni nell'arco dei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva seguono un corso di formazione permanente in occasione del primo rinnovo della patente di guida o in ogni caso entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    Articolo 9

    Luogo di svolgimento della formazione e validità dei documenti attestanti la formazione

    1. Gli autotrasportatori svolgono i corsi di formazione professionale iniziale e permanente nello Stato membro di residenza normale o in uno Stato in cui abbiano svolto una comprovata esperienza di studio per un periodo di almeno sei mesi.

    2. Gli autotrasportatori provenienti da paesi terzi, al servizio di un'impresa con sede in uno o più Stati membri e che non risiedono normalmente nella Comunità ai sensi del paragrafo 1, seguono la formazione prevista nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita.

    3. Il brevetto di formazione iniziale minima, il certificato di idoneità professionale e l'attestato di formazione continua sono riconosciuti da tutti gli Stati membri. La validità dell'attestato di formazione permanente non può superare cinque anni. In caso di trasferimento in un'altra impresa occorre tener conto della formazione permanente già prestata.

    I certificati, brevetti ed attestati rilasciati dagli Stati membri in base alle disposizioni nazionali vigenti anteriormente alla data in cui la presente direttiva prende effetto sono riconosciuti come certificati di idoneità professionale, brevetti ed attestati di formazione ai sensi della presente direttiva.

    Articolo 10

    Codici comunitari

    All'elenco dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE sono aggiunti i seguenti:

    95. Titolare di brevetto di formazione iniziale minima.

    96. Titolare di certificato di idoneità professionale.

    97. Titolare di attestato di formazione permanente.

    Articolo 11

    Adeguamento al progresso tecnico-scientifico

    Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico-scientifico sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

    Articolo 12

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal "comitato per la patente" istituito dall'articolo 7 ter della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

    2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

    3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

    Articolo 12 bis

    Relazioni

    Otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione contenente una prima valutazione dell'attuazione della direttiva in questione, in particolare per quanto riguarda l'equivalenza dei vari sistemi di formazione iniziale di cui all'articolo 6. Questa relazione è corredata, se del caso, da proposte adeguate.

    Articolo 13

    Disposizioni di attuazione

    Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Articolo 14

    Abrogazione

    La direttiva 76/914/CEE è abrogata a partire dal 1° gennaio 2004.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 16

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    REQUISITI MINIMI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

    Sezione 1. Programma dei corsi di formazione

    1. Perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza

    Tutte le patenti

    1.1. Obiettivo: conoscere le caratteristiche del sistema di trasmissione per ottimizzarne l'utilizzazione

    curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione;

    1.2. obiettivo: conoscere le caratteristiche tecniche e il funzionamento degli organi di sicurezza per padroneggiare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le disfunzioni

    peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria;

    1.3. obiettivo: ottimizzare il consumo di carburante

    ottimizzazione del consumo di carburante mediante l'applicazione di tutti gli elementi di cui ai punti 1.1 e 1.2 di cui sopra.

    Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E

    1.4. Obiettivo: assicurare un carico rispettando le norme di sicurezza e la corretta utilizzazione del veicolo

    forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un insieme di veicoli, calcolo del volume utile, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico;

    principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

    Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E

    1.5. Obiettivo: garantire la sicurezza e comfort dei passeggeri

    calibratura dei movimenti longitudinali e laterali, norme riguardanti il comportamento sulla strada, posizionamento sulla carreggiata, frenatura graduale, ruolo degli sbalzi, utilizzazione di infrastrutture specifiche (spazi pubblici, strade riservate) gestione dei conflitti tra una guida sicura e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, caratteristiche peculiari del trasporto di alcuni gruppi di passeggeri (disabili, bambini);

    1.6. obiettivo: assicurare un carico rispettando le norme di sicurezza e la corretta utilizzazione del veicolo

    forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

    2. Applicazione della normativa

    Tutte le patenti di guida

    2.1. Obiettivo: conoscere il contesto sociale dell'autotrasporto e la sua regolamentazione

    durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e obblighi degli autotrasportatori in materia di formazione professionale iniziale e formazione permanente.

    Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E

    2.2. Obiettivo: conoscere la regolamentazione relativa al trasporto di merci

    licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti quadro per il trasporto di merci, redazione di documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni di trasporto internazionale, obblighi previsti dalla CMR, redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

    Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E

    2.3. Obiettivo: conoscere la regolamentazione relativa al trasporto di passeggeri

    trasporto di gruppi di tipo particolare, dispositivi di sicurezza a bordo degli autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

    3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi e logistica

    Tutte la patenti di guida

    3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai rischi della strada e agli infortuni sul lavoro

    tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus, conseguenze in termini umani, materiali, finanziari;

    3.2. obiettivo: impedire il traffico di clandestini

    traffico di clandestini ed immigrazione illegale: informazioni generali, implicazioni per gli autotrasportatori, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori;

    3.3. obiettivo: evitare i rischi fisici

    principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezioni individuali;

    3.4. obiettivo: essere consapevole dell'importanza dell'atteggiamento fisico e mentale

    principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo;

    3.5. obiettivo: essere in grado di valutare le situazioni di emergenza

    condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e le prime cure ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti dell'autocarro/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, reazioni in caso di aggressione, principi di base per la compilazione della constatazione amichevole;

    3.6. obiettivo: adottare comportamenti che contribuiscano alla valorizzazione dell'immagine di un'impresa di servizi

    condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

    Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E

    3.7. Obiettivo: conoscere il contesto economico del trasporto stradale di merci l'organizzazione del mercato

    trasporti stradali rispetto ai modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), varie attività del trasporto stradale (trasporti per conto terzi, per conto proprio, attività ausiliarie al trasporto), organizzazione dei principali tipi di imprese di trasporto o delle attività ausiliarie del trasporto, varie tipologie di trasporto (trasporti per autocisterna, a temperatura controllata ecc.), evoluzioni del settore diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

    Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E

    3.8. Obiettivo: conoscere il contesto economico del trasporto stradale di passeggeri e l'organizzazione del mercato

    autotrasporto di passeggeri rispetto agli altri modi di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture), varie attività legate all'autotrasporto di passeggeri, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale); organizzazione dei principali tipi di imprese di trasporto stradale di passeggeri.

    Sezione 2: Struttura dei corsi di formazione iniziale

    Il corso di formazione professionale iniziale consta di due parti: una sezione comune a tutti i partecipanti, con distinzione di indirizzo fra trasporto di merci o passeggeri, e una formazione specifica da svolgere all'interno di un'impresa del settore in cui l'aspirante autotrasportatore opererà o in un centro di formazione convenzionato.

    La sezione comune deve orientare il perfezionamento verso una guida razionale ed improntata alle norme di sicurezza, l'applicazione del complesso delle norme in materia di trasporti, di circolazione e di lavoro, e le nozioni in materia di salute, sicurezza, prestazione di servizi e logistica descritte all'allegato della presente direttiva.

    La formazione specifica deve permettere di trasporre gli insegnamenti dello strumento pedagogico comune direttamente e concretamente nell'ambiente di lavoro dell'aspirante autotrasportatore. Questa parte della formazione verte sulle stesse materie trattate nella sezione comune, ma le applica alle peculiarità dell'impresa o del comparto in questione. In questo modo l'aspirante autotrasportatore svolge una parte della sua formazione sul tipo di veicoli che successivamente utilizzerà; viene a conoscenza della normativa applicabile e acquisisce dimestichezza con la contrattistica, la documentazione e le catene logistiche del caso. Questa formazione specifica garantisce così che le imprese del settore interessato partecipino alla formazione iniziale degli autotrasportatori.

    Sezione 3: Durata dei corsi di formazione

    Il corso di formazione professionale iniziale minima ha una durata di 140 ore per la sezione comune e di 70 ore per la formazione specifica.

    Il corso di formazione professionale iniziale completa ha una durata di 420 ore per la sezione comune e di 210 ore per la formazione specifica.

    Ciascun corso di formazione iniziale dedica almeno il 30% del tempo disponibile rispettivamente a ciascuno dei punti 1.1, 1.2 e 1.3, mentre il tempo residuo sarà distribuito in funzione delle esigenze dei partecipanti.

    Almeno la metà della formazione iniziale di cui al punto 1.1 consisterà in esercitazioni pratiche di guida, a bordo di veicoli della categoria pertinente e rispondenti ai criteri per i veicoli di esame di cui alla direttiva 91/439/CEE. Tenuto conto della possibilità che più persone prendano parte contemporaneamente alle esercitazioni pratiche a bordo di uno stesso veicolo, è specificato che ciascun partecipante deve effettuare individualmente almeno dieci ore di guida.

    Il corso di formazione professionale permanente ha una durata di 35 ore ogni cinque anni. Il contenuto è determinato in funzione delle specifiche esigenze del singolo partecipante.

    Sezione 4: Verifica del grado di apprendimento

    Il corso di formazione professionale iniziale minima termina con una verifica dell'idoneità professionale, basata sulle cognizioni acquisite con il corso medesimo. La verifica, effettuata da un'istanza indipendente dal centro responsabile della formazione, è finalizzata all'accertamento del grado di apprendimento delle nozioni salienti del corso da parte di ciascun partecipante.

    L'attestato di formazione iniziale minima, che certifica la frequenza sia alla sezione comune che alla parte specifica del corso, sarà rilasciato solo ai conducenti che abbiano superato l'esame di idoneità professionale.

    Il corso di formazione professionale iniziale completa termina con una verifica dell'idoneità professionale, basata sulle cognizioni acquisite con il corso medesimo. La verifica verte su tutte le materie trattate, e comprende almeno una domanda su ciascuno dei paragrafi ai punti 1.1, 1.2 e 1.3. La verifica è effettuata da un'istanza indipendente dal centro responsabile della formazione.

    L'attestato di formazione iniziale completa, che certifica la frequenza sia alla sezione comune che alla parte specifica del corso, sarà rilasciato solo ai conducenti che abbiano superato l'esame di idoneità professionale.

    Sezione 5: Autorizzazione dei corsi di formazione

    5.1.I corsi di formazione relativi alla sezione comune dei corsi di formazione iniziale e permanente devono essere autorizzati dall'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

    5.1.1. un piano formativo dettagliato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;

    5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;

    5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;

    5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti)

    5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:

    5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

    5.2.2. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

    5.2.3. l'autorità competente deve essere informata in tempo utile delle date e sedi di svolgimento dei corsi;

    5.2.4. l'autorizzazione può essere revocata se le relative condizioni non sono soddisfatte.

    Gli enti che istituiscono i corsi di formazione garantiscono che gli insegnanti conoscano e insegnino lo stato dell'arte della normativa e della disciplina specifica in materia di formazione professionale. Gli insegnanti devono dimostrare, nell'ambito di una particolare procedura di selezione, di possedere cognizioni didattiche e pedagogiche, nonché un adeguato livello di capacità ed esperienza nella guida del veicolo in questione. Devono avere un'esperienza come autotrasportatori professionisti e aver a loro volta svolto la formazione iniziale completa Il programma didattico deve attenersi a quello autorizzato e verte sulle materie di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3.

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