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Document 52002PC0497

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006

    /* COM/2002/0497 def. - CNS 2002/0238 */

    GU C 20E del 28.1.2003, p. 336–358 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0497

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006 /* COM/2002/0497 def. - CNS 2002/0238 */

    Gazzetta ufficiale n. 020 E del 28/01/2003 pag. 0336 - 0358


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La Comunità ha da lungo tempo relazioni con la Repubblica democratica del Senegal nel settore della pesca. L'accordo quadro, che risale al 1980, è il primo accordo concluso dalla Comunità e rappresenta un volume finanziario considerevole. Esso riveste notevole importanza sia per quanto riguarda le possibilità di pesca ottenute che per il suo impatto politico ed economico. Per quanto riguarda il Senegal, oltre ad una compensazione finanziaria non trascurabile, l'accordo procura una quota cospicua di materie prime all'industria nazionale, benché nel complesso l'incidenza della pesca praticata dai pescherecci comunitari nelle acque senegalesi non sia particolarmente significativa. Nel periodo 1997-2001 la Comunità ha totalizzato solo 1,7-3,3% delle catture complessivamente effettuate in Senegal. Tuttavia i pescherecci comunitari hanno realizzato quasi un quarto (24,8% nel 1997) degli sbarchi effettuati dalla flotta industriale nel porto di Dakar. Il protocollo impone a talune imbarcazioni comunitarie di sbarcare in Senegal parte delle loro catture. Anche le tonniere sbarcano nel porto di Dakar buona parte delle loro catture, non solo provenienti dalla ZEE senegalese, ma dall'intera zona.

    L'ultimo protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e il Senegal è scaduto il 31 dicembre 2001. Un nuovo protocollo è stato siglato al termine dell'ultimo ciclo di negoziati per il rinnovo del protocollo, svoltosi a Dakar il 24 e 25 giugno 2002.

    Il nuovo protocollo, che riguarda il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006, è il diciassettesimo dall'entrata in vigore dell'accordo di pesca. Esso prevede possibilità di pesca per 78 tonniere e 8000 tsl per pescherecci con reti da traino e pescherecci con palangari. Rispetto al precedente protocollo si registra una netta riduzione delle possibilità di pesca in segmenti socialmente, politicamente ed economicamente sensibili: il segmento della pesca demersale costiera ha subito un taglio del 30%, mentre quello della pesca pelagica è stato escluso dal nuovo protocollo.

    La compensazione finanziaria complessiva da versare al Senegal è passata da 12.000.000 a 16.000.000 euro all'anno. Sulla dotazione totale, 3.000.000 euro saranno destinati ogni anno alla sviluppo di un partenariato finalizzato, in particolare, ai seguenti obiettivi: realizzare valutazioni degli stock, garantire il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, migliorare la sicurezza dei piccoli pescherecci, garantire un sostegno istituzionale diretto a promuovere una pesca responsabile e sostenibile.

    Tale partenariato introduce un elemento di novità rispetto al precedente protocollo e dimostra che entrambi i partner intendono contribuire allo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile. Esso prevede inoltre un sistema di programmazione e di sorveglianza conforme agli altri accordi di pesca stipulati dalla Comunità con paesi terzi. Va sottolineato al riguardo che, nell'ambito del partenariato, le autorità senegalesi si sono impegnate a realizzare per ogni anno d'applicazione del protocollo una valutazione e un audit di tutte le azioni realizzate.

    Il protocollo comprende altri elementi positivi, che possono essere riassunti come segue.

    * Per la prima volta il nuovo protocollo CE/Senegal prevede una sorveglianza continua dell'evoluzione degli stock. A tal fine l'articolo 3 dispone che ogni anno venga effettuata una riunione scientifica. Sulla scorta delle conclusioni formulate in tale sede, la commissione mista può adottare le misure che ritiene opportune per garantire la gestione sostenibile delle risorse, compresa, se del caso, una riduzione delle possibilità di pesca.

    * Il nuovo metodo di calcolo delle possibilità di pesca per i pescherecci con reti da traino e i pescherecci con palangari ("al mese in media annua") consentirà di determinare lo sforzo di pesca effettivo, conferendo maggiore flessibilità al settore della pesca comunitario. Con tutta probabilità questo nuovo sistema permetterà di raggiungere un più elevato tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (costo/benefici).

    * Sono stati aumentati gli anticipi versati dagli armatori.

    * Sono stati inseriti requisiti tecnici più rigorosi (introduzione di periodi annui obbligatori di fermo biologico, riduzione delle zone di pesca, riduzione delle catture accessorie autorizzate, aumento delle dimensioni delle maglie e aumento degli sbarchi obbligatori).

    * E' stato aumentato il numero di osservatori e marinai senegalesi a bordo dei pescherecci comunitari.

    Alla luce di quanto precede, è lecito ritenere che il nuovo protocollo offra un rapporto costi/benefici equilibrato e sia atto a promuovere lo sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse ittiche nel reciproco interesse del Senegal e della Comunità.

    La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti mediante regolamento la conclusione del nuovo protocollo.

    Un progetto di decisione del Consiglio relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta.

    2002/0238 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo del Senegal [3], la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

    [3] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17.

    (2) In seguito a questi negoziati, il 25 giugno 2002 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006.

    (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

    (4) Occorre definire il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca, i loro obblighi di notifica delle catture nonché l'obbligo per gli armatori comunitari di sbarcare il tonno in Senegal previsto dal punto C dell'allegato del protocollo.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2006.

    Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

    Articolo 3

    Gli armatori comunitari ottemperano all'obbligo di sbarco diretto per le tonniere congelatrici con reti a circuizione previsto dal punto C, lettera c), dell'allegato del protocollo in base al seguente criterio di ripartizione:

    - tonniere battenti bandiera francese: 44%

    - tonniere battenti bandiera spagnola: 56%

    Articolo 4

    Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Senegal secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 [4].

    [4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

    Articolo 5

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il presidente

    PROTOCOLLO

    che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006

    Articolo 1

    Per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2002 i limiti annui di cui all'articolo 4, secondo comma dell'accordo, sono stabiliti come segue:

    1) pescherecci da traino per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi, che sbarcano e commercializzano una parte delle proprie catture in Senegal: 1 500 tonnellate di stazza lorda a trimestre;

    2) pescherecci da traino per la pesca demersale profonda e pescherecci con palangari di fondo che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 3 000 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua.

    3) pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei crostacei, esclusa l'aragosta, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: 3 500 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua;

    4) tonniere con lenze e canne: 16 navi;

    5) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 39 navi;

    6) pescherecci con palangari di superficie: 23 navi.

    Articolo 2

    1. La contropartita finanziaria per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 è fissata a 16 000 000 EUR all'anno (di cui 13 000 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 3 000 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo).

    2. La compensazione finanziaria è versata entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda la prima rata ed entro il giorno anniversario del protocollo per le tre restanti rate.

    3. La destinazione della predetta compensazione finanziaria è di competenza del Senegal. La compensazione è versata sul conto del Tesoro pubblico.

    Articolo 3

    Per tutta la durata del presente protocollo la Comunità europea (in appresso denominata la Comunità) e le autorità senegalesi cercano di seguire l'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca del Senegal; a tal fine è prevista una riunione scientifica annuale congiunta.

    Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano in seno alla commissione mista prevista dall'articolo 11 dell'accordo quadro per adottare, se del caso e di comune accordo, misure volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

    Qualora le misure contemplate dal precedente paragrafo implichino una riduzione delle possibilità di pesca concesse a titolo del presente protocollo, si procederà ad un adeguamento della compensazione finanziaria.

    Articolo 4

    Desiderose di garantire una pesca sostenibile e responsabile le due parti istituiscono, nel reciproco interesse, un partenariato destinato in particolare a promuovere la valutazione dello stato degli stock, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, una maggiore sicurezza delle imbarcazioni per la pesca artigianale, l'affermarsi di una pesca responsabile e la formazione. La Comunità partecipa al finanziamento delle azioni in appresso enumerate con un importo di 3 000 000 EUR all'anno, proveniente dalla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e ripartito nel seguente modo:

    * Sorveglianza delle risorse/Valutazione degli stock (ricerca, partecipazione a reti di scambio e di coordinamento regionale, ecc.): 500 000 EUR

    * Controllo e sorveglianza delle attività di pesca (ispezione, VMS, ecc.): 700 000 EUR

    * Maggiore sicurezza per la pesca artigianale: 500 000 EUR

    * Sostegno istituzionale a favore di una pesca sostenibile: 500 000 EUR

    * Valorizzazione delle capacità umane: 700 000 EUR

    * Valutazione e audit delle azioni di partenariato: 100 000 EUR.

    Le azioni derivanti da questo partenariato e gli importi annui ad esse destinati sono stabiliti entro il 31 dicembre 2002, in base a un programma d'azione, dal Ministero senegalese della pesca marittima, che ne informa la Commissione europea.

    Questi importi annui sono messi a disposizione delle autorità senegalesi competenti entro il 31 dicembre 2002 per quanto riguarda la prima rata ed entro il giorno anniversario del protocollo per le restanti tre rate e sono versati, in base alla programmazione per il loro utilizzo, sui conti bancari delle autorità senegalesi competenti comunicati dal Ministero della pesca.

    Il Ministero della pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea, entro quattro mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La relazione è esaminata dalla commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo. La Commissione europea può chiedere al Ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e può eventualmente, previa consultazione con le autorità del Senegal e nell'ambito delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo, riesaminare i successivi pagamenti per queste azioni in funzione della loro effettiva realizzazione.

    Articolo 5

    Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

    Articolo 6

    L'allegato I dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

    Articolo 7

    Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE APPLICABILI AI PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

    Tutte le disposizioni a carattere generale della Legge che istituisce il Codice della pesca, e del relativo decreto di applicazione, in vigore in Senegal si applicano altresì ai pescherecci della Comunità europea.

    A. Formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze

    1.1. Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero senegalese della pesca marittima una domanda per ciascuna nave che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo. Le domande vanno compilate sull'apposito formulario fornito dal governo del Senegal, il cui modello è riportato nell'appendice 1. Esse sono corredate del certificato di stazza e della prova di pagamento del canone. Le domande sono depositate presso i servizi competenti del Ministero senegalese della pesca marittima almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

    Ogni peschereccio comunitario che richiede una licenza di pesca deve essere rappresentato da un agente raccomandatario residente in Senegal. Il nome e l'indirizzo di questo rappresentante debbono figurare nella domanda di licenza.

    1.2. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi. Dopo il pagamento del canone, la licenza è firmata e trasmessa alla delegazione della Commissione europea a Dakar.

    1.3. Durata delle licenze:

    - per i pescherecci da traino per la pesca demersale costiera, per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda e per i pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei crostacei, esclusa l'aragosta, le licenze sono rilasciate per 3, 6 o 12 mesi.

    Le licenze trimestrali iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile di ogni anno.

    Le licenze semestrali iniziano il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.

    Le licenze annuali iniziano il 1° luglio di ogni anno.

    La contabilizzazione mensile in media annua significa che l'utilizzazione media mensile allo scadere di un anno del protocollo corrisponde alla cifra che figura per la categoria interessata e consente quindi di riportare le possibilità non utilizzate al periodo successivo.

    Per la pesca del tonno e per la pesca con palangari di superficie le licenze sono annue ed iniziano il 1° luglio di ogni anno.

    1.4. I canoni e gli anticipi sono fissati conformemente alla tabella seguente:

    a) Canoni applicabili ai pescherecci da traino

    1. Pescherecci da traino per la pesca demersale costiera dei pesci e dei cefalopodi: in EUR/TSL (tonnellate di stazza lorda)/anno.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda e pescherecci con palangari di fondo che non sbarcano le proprie catture in Senegal: in EUR/TSL/anno.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei crostacei, esclusa l'aragosta, che non sbarcano le proprie catture in Senegal: in EUR/TSL/anno

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Questi canoni sono maggiorati rispettivamente del 3% e del 5% per le licenze semestrali e trimestrali.

    b) Canoni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

    1. Tonniere con lenze e canne: 15 EUR per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal.

    2. Tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 EUR per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal.

    3. Pescherecci con palangari di superficie: 48 EUR per tonnellata di pesce pescato nella zona di pesca del Senegal.

    Le licenze di cui ai punti 2 e 3 sono rilasciate previo versamento, presso il Receveur des domaines, di un importo forfettario di 3 000 EUR per tonniera con reti a circuizione e di 2 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondente ai canoni dovuti rispettivamente per 120 e 42 tonnellate di pesce pescato all'anno per nave.

    Una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea alle autorità senegalesi, queste ultime iscrivono la nave di cui trattasi nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, il quale viene trasmesso alle autorità di controllo senegalesi. Una copia dell'originale della licenza può essere provvisoriamente detenuta a bordo.

    Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna è effettuato dalla Commissione europea al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dall'armatore per ciascuna nave e confermate dal Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Detto computo è comunicato contemporaneamente alle autorità senegalesi e agli armatori. Gli eventuali pagamenti aggiuntivi saranno effettuati dagli armatori presso il Receveur des domaines entro trenta giorni dalla notifica del computo definitivo.

    Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare l'importo in eccedenza.

    Le autorità del Senegal indicano, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, il conto bancario da utilizzare per il versamento o l'accreditamento dei canoni e degli anticipi. I pagamenti si possono anche effettuare direttamente presso il Receveur des domaines di Dakar.

    B. Dichiarazioni di cattura

    Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo devono comunicare alla Direzione dell'oceanografia e della pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione europea a Dakar, una dichiarazione di cattura conforme alle appendici 2, 3, 4 e 5. Detta dichiarazione di cattura, una cui copia deve essere conservata a bordo, è comunicata non oltre la fine del mese successivo alle fine della campagna di pesca.

    In caso di inosservanza di questa disposizione, il governo del Senegal si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Senegal. In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione europea a Dakar.

    C. Sbarco delle catture

    a) I pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale costiera della categoria 1 sbarcano, al prezzo del mercato locale, 250 kg di pesci e gamberetti per TSL e per semestre.

    I pescherecci da traino per la pesca demersale costiera della categoria 1 che conservano il pesce fresco con uso di ghiaccio sbarcano, al prezzo del mercato locale, 150 kg di pesci e gamberetti per TSL e per semestre.

    Tali sbarchi possono essere effettuati individualmente o collettivamente.

    L'inosservanza dell'obbligo di sbarco espone il contravvenente alle seguenti sanzioni da parte delle autorità senegalesi:

    - ammenda di 900 EUR per tonnellata non sbarcata;

    - revoca e rifiuto del rinnovo della licenza del peschereccio interessato o di un altro peschereccio armato dallo stesso armatore.

    A titolo di garanzia per il pagamento di eventuali ammende, il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione bancaria costituita in Senegal e pari a 200 EUR/TSL/semestre.

    La cauzione è svincolata dalle autorità senegalesi non appena il peschereccio ha adempiuto i propri obblighi in materia di sbarco.

    b) Per quanto riguarda le tonniere con lenze e canne, l'obbligo di sbarco nei porti del Senegal non può essere inferiore a 5 000 t di tonno all'anno al prezzo internazionale in vigore.

    Qualora nel corso della campagna di pesca la totalità degli sbarchi della flotta interessata non raggiunga tale volume minimo in conseguenza di una variazione imprevedibile dello stock o della struttura della flotta stessa, le due parti si consultano immediatamente allo scopo di individuare ed adottare le soluzioni opportune per raggiungere tale quantitativo.

    c) L'obbligo di sbarco per le tonniere congelatrici con reti a circuizione è di 12 500 t di tonno all'anno, al prezzo internazionale in vigore e conformemente ad un programma da concordare tra gli armatori della Comunità e le industrie di trasformazione del Senegal. In caso di disaccordo sul calendario degli sbarchi, la commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

    D. Imbarco di marinai

    1. I pescherecci da traino e i pescherecci con palangari di fondo e di superficie autorizzati a pescare nelle acque senegalesi nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenuti ad imbarcare marinai senegalesi in misura pari al 50% del proprio equipaggio, compreso l'osservatore di cui al successivo punto J.

    L'imbarco dei marinai senegalesi dovrà essere constatato attraverso un attestato di conformità d'imbarco dei marinai rilasciato dai servizi della Marina mercantile. I contratti individuali relativi all'imbarco dei marinai senegalesi devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Senegal.

    Il salario dei marinai pescatori è stabilito di comune accordo dagli armatori o dal loro rappresentante con il Ministero della marina mercantile, conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti in Senegal. Esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio: assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni, assicurazione malattia, IPRES e Cassa di previdenza sociale.

    Se un peschereccio detiene una licenza valida rilasciata da un paese della sottoregione (Mauritania, Gambia, Guinea-Bissau o Guinea), esso deve imbarcare marinai senegalesi in misura pari al 50% dei marinai semplici addetti al governo della nave.

    2. Per le tonniere congelatrici con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, il numero di marinai da imbarcare verrà determinato globalmente, in base all'importanza della loro attività nella zona di pesca senegalese e all'impiego di personale di altre nazionalità dei paesi nelle cui zone opera la flotta.

    E. Attrezzature particolari e utilizzazione di forniture e di servizi

    Per quanto possibile, i pescherecci della Comunità si procurano in Senegal le forniture e i servizi necessari per la propria attività, compresi i lavori di cala secca e di manutenzione periodica.

    F. Ispezioni tecniche

    1. Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti i pescherecci da traino comunitari devono presentarsi al porto di Dakar per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni vengono effettuate obbligatoriamente nelle 48 ore successive all'arrivo della nave in porto, previa informazione delle autorità competenti.

    2. Al termine dell'ispezione viene rilasciato al comandante del peschereccio un attestato. L'attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo.

    3. L'ispezione tecnica è diretta a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche delle navi e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio senegalese. Le disposizioni relative alla sicurezza restano di esclusiva competenza dell'autorità dello Stato di bandiera.

    4. Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alle tariffe stabilite dalla normativa senegalese. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per gli stessi servizi.

    5. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

    G. Zone di pesca

    1. Le zone di pesca sono misurate partendo da una linea di riferimento che collega i seguenti punti:

    1o) dal punto P1 (16o 04' 00''N - 16o 31' 30''O) al punto P2 (15o 45' 00''N - 16o 33' 00''O);

    2o) dal punto P3 (15o 00' 00''N - 17o 04' 06''O) al punto P4 (14o 52' 48''N - 17o 11' 12''O);

    3o)

    a) dal punto P5 (14o 46' 30''N - 17o 25' 30''O) alla punta settentrionale dell'isola di Yoff (14o 46' 18'' N - 17o 28' 42''O);

    b) dalla punta settentrionale dell'isola di Yoff (14o 46' 18''N - 17o 28' 42''O) alla punta settentrionale dell'isola di Ngor (14o 45' 30''N - 17o 30' 56''O);

    c) dalla punta settentrionale dell'isola di Ngor (14o 45' 30''N - 17o 30' 56''O) al faro di Almadies (14o 44' 36''N - 17o 32' 30''O);

    d) dal faro di Almadies (14o 44' 36''N - 17o 32' 30'' O) al capo Manuel (14o 39'00''N - 17o 26'00''O);

    e) dal capo Manuel (14o 39' 00''N - 17o 26' 00''O) alla punta Rouge (14o 38' 12''N - 17o 10' 30''O);

    f) dalla punta Rouge (14o 38' 12''N - 17o 10' 30''O) alla punta Gombaru (14o 29' 50''N - 17o 05' 30''O);

    g) dalla punta Gombaru (14o 29' 50''N - 17o 05' 30''O) alla punta Sarène (14o 17' 05''N - 16o 55' 50''O);

    h) dalla punta Sarène (14o 17' 05''N - 16o 55' 50''O) alla punta Gaskel (14o 11' 10''N - 16o 52' 00''O);

    i) dalla punta Gaskel (14o 11' 10''N - 16o 52' 00''O) alla punta di Sangomar (13o 47' 54''N - 16o 45' 40'' O);

    j) dalla punta di Sangomar (13o 47' 54''N - 16o 45' 40'' O) al punto P6 (13o 35' 28''N - 16o 40' 30''O).

    4o)

    a) dalla frontiera meridionale Senegal-Gambia (13o 03' 27''N - 16o 45' 05''O) al punto P7 (12o 45' 10''N - 16o 47' 30''O);

    b) dal punto P7 (12o 45' 10''N - 16o 47' 30''O) al punto P8 (12o 36' 12''N - 16o 48' 00''O);

    c) dal punto P8 (12o 36' 12''N - 16o 48' 00''O) alla punta Djimbéring (12o 29' 00''N - 16o 47' 30''O);

    5o) dal capo Skirring (12o 24' 30''N - 16o 46' 30''O) alla frontiera con la Guinea-Bissau (12o 20' 30''N - 16o 43' 10''O).

    Per quelle parti della costa senegalese che sono situate al di fuori dei limiti stabiliti dai punti precedentemente indicati, le zone di pesca sono misurate a partire dalla linea di bassa marea, che fa parte integrante della linea di riferimento.

    Le distanze misurate partendo dalla linea di riferimento o dalla linea di bassa marea sono indicate in relazione al punto più vicino del tracciato, a prescindere dalla zona nella quale opera la nave.

    2. I pescherecci da traino per la pesca demersale costiera (opzione "pesci e cefalopodi") con una stazza fino a 250 TSL sono autorizzati a pescare:

    a) ad oltre 6 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla frontiera fra il Senegal e la Mauritania alla latitudine del Capo Manuel (14°36'00'' N);

    b) ad oltre 7 miglia marine dalle linee di base, dalla latitudine del Capo Manuel alla frontiera settentrionale fra il Senegal e la Gambia;

    c) ad oltre 6 miglia marine dalle linee di base, dalla frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia alla frontiera fra il Senegal e la Guinea-Bissau.

    3. I pescherecci da traino per la pesca demersale costiera (opzione "pesci e cefalopodi"), con una stazza compresa tra 250 TSL e 300 TSL sono autorizzati a pescare:

    ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base delle acque soggette alla giurisdizione senegalese.

    4. I pescherecci da traino per la pesca demersale costiera (opzione "pesci e cefalopodi"), con una stazza compresa tra 300 e 500 TSL sono autorizzati a pescare:

    ad oltre 15 miglia marine dalle linee di base delle acque soggette alla giurisdizione senegalese.

    5. I pescherecci da traino per la pesca demersale costiera (opzione "pesci e cefalopodi"), con una stazza di oltre 500 TSL sono autorizzati a pescare:

    a) ad oltre 15 miglia marine dalle linee di base, dalla frontiera tra il Senegal e la Mauritania alla latitudine di 14°25'00"N;

    b) ad ovest della longitudine 17o 22' 00" O, nella zona compresa tra la latitudine 14o 25' 00" N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;

    c) ad ovest della longitudine 17o 22' 00" O, nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la frontiera tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

    6. I pescherecci da traino per la pesca demersale profonda (che pescano i gamberetti di acque profonde o il nasello) sono autorizzati a pescare:

    a) ad ovest della longitudine 016o 53' 42" O nella zona compresa tra la frontiera tra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15o 40' 00" N;

    b) ad oltre 15 miglia marine dalle linee di base nella zona compresa tra la latitudine 15o 40' 00" N e la latitudine 15o 15' 00" N;

    c) ad oltre 12 miglia marine dalle linee di base, dalla latitudine 15o 15' 00" N alla latitudine 15o 00' 00" N;

    d) ad oltre 8 miglia marine dalle linee di base, dalla latitudine 15°00'00"N alla latitudine 14°32'30"N;

    e) ad ovest della longitudine 17o 30' 00" O, nella zona compresa tra la latitudine 14o 32' 30" N e la latitudine 14o 04' 00" N;

    f) ad ovest della longitudine 17o 22' 00" O, nella zona compresa tra la latitudine 14o 04' 00" N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e la Gambia;

    g) ad ovest della longitudine 17o 35' 00" O, nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e la Gambia e la latitudine 12o 33' 00" N;

    h) a sud dell'azimut 137o tracciato a partire dal punto P9 (12o 33' 00" N; 17º 35'00"O).]

    7. Le tonniere con lenze e canne e le tonniere con reti a circuizione per il pesce fresco e congelato sono autorizzate a pescare il tonno in tutte le acque sotto giurisdizione senegalese.

    La pesca con esca viva è autorizzata in tutte le acque sotto la giurisdizione senegalese.

    8. Per motivi di sicurezza le operazioni di pesca e di cala degli attrezzi sono vietate nella zona definita dalle seguenti coordinate:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    H. Riposo biologico

    Per motivi inerenti alle necessità di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche le autorità senegalesi decidono annualmente un fermo di pesca applicabile, senza alcuna discriminazione, a tutti i pescherecci da traino per la pesca demersale della stessa categoria.

    Il periodo di fermo annuale è stabilito nel seguente modo:

    - pescherecci da traino per la pesca demersale costiera di pesci e cefalopodi: 1° ottobre-30 novembre;

    - pescherecci da traino per la pesca demersale profonda e pescherecci con palangari di fondo: 1° maggio-30 giugno;

    - pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda di crostacei, esclusa l'aragosta: 1° settembre-31 ottobre.

    Qualora le autorità senegalesi adottino provvedimenti di urgenza che si applicano a tutti i pescherecci ed in particolare ai pescherecci senegalesi, con l'obiettivo di regolamentare la pesca di una determinata specie, è convocata una riunione della commissione mista per valutare l'impatto dell'applicazione di queste misure sui pescherecci comunitari e, eventualmente, per adeguare il livello della contropartita finanziaria.

    I. Comunicazioni radio

    Il comandante del peschereccio deve informare, via radio (frequenza 5283 VHFe/o 7349.5 HF), per telefono (+221-864.05.89 o +221-864.05.88), per fax (+221-860.31.19) o per e-mail (psps@sentoo.sn) alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca in Senegal (D.P.S.P.), di ogni entrata ed uscita del peschereccio dalle acque soggette alla giurisdizione senegalese, precisando i seguenti dati: posizione, rotta, velocità, peso delle catture a bordo.

    Il comandante autorizza l'osservatore a entrare in comunicazione radio con la Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca in Senegal ogni volta che sia necessario.

    J. Osservatori

    1.

    a) I pescherecci da traino e i pescherecci con palangari di fondo della Comunità, aventi una stazza lorda pari o superiore a 150 t per i pescherecci con produzione di ghiaccio e a 100 t per le altre navi che pescano nelle acque senegalesi, prendono a bordo un osservatore designato dal Senegal. Il comandante facilita i compiti dell'osservatore, che beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali della nave in questione.

    b) Per i pescherecci con palangari di superficie un osservatore viene imbarcato, su richiesta delle autorità senegalesi competenti, per la durata della bordata qualora la nave peschi nelle acque del Senegal.

    c) Le autorità senegalesi comunicano alla Commissione europea i nomi degli osservatori designati.

    d) L'armatore sostiene le spese relative all'alloggio e al vitto degli osservatori, tenuto conto delle possibilità della nave. I pasti sono serviti nel quadrato degli ufficiali. L'osservatore viene alloggiato nei locali predisposti per gli ufficiali o, qualora ciò non sia possibile, in un locale abitabile separato da quello degli uomini dell'equipaggio.

    e) Per le tonniere congelatrici che utilizzano reti a circuizione e per le tonniere con lenze e canne che pescano con esca può essere designato come marinaio osservatore uno dei marinai senegalesi presenti a bordo.

    Il comandante facilita i compiti del marinaio osservatore al di fuori delle operazioni di pesca stesse, affinché possa stendere il suo rapporto. Il marinaio osservatore riceve una remunerazione come marinaio da parte dell'armatore, secondo le norme abituali. Quest'ultimo è tenuto a depositare, alla fine di ogni bordata, il rapporto presso la direzione della D.P.S.P.

    2 Di norma l'osservatore rimane a bordo per un periodo massimo di sessanta giorni. La sua permanenza a bordo può essere più lunga nel caso in cui la bordata della nave sulla quale è imbarcato l'osservatore superi il periodo suddetto.

    In questo caso l'osservatore viene sbarcato alla fine della bordata suddetta. Prima dell'imbarco dell'osservatore viene versato un deposito anticipato equivalente ad un'attività di sessanta giorni in mare. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo ciascuna bordata.

    3 Le condizioni di imbarco e di sbarco dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. Pertanto l'osservatore può essere imbarcato e/o sbarcato in un porto non senegalese a condizione che le spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'armatore.

    4 Il deposito anticipato equivalente ad un'attività di sessanta giorni in mare va considerato come anticipo sul pagamento della retribuzione dell'osservatore. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo ciascuno sbarco dell'osservatore. Il computo definitivo degli anticipi versati viene effettuato allo scadere della validità della licenza. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo, l'armatore non può recuperare l'importo in eccedenza.

    K. Catture accessorie

    1. Pescherecci da traino per la pesca demersale costiera di pesci e cefalopodi:

    - crostacei: 7,5%

    2. Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda:

    - crostacei: 7%

    - cefalopodi: 7%

    3. Pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda di crostacei, esclusa l'aragosta:

    - pesce: 10%

    - cefalopodi: 10%

    - aragoste: 2%

    4. Le percentuali delle catture accessorie stabilite in precedenza sono calcolate alla fine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture e conformemente alla normativa senegalese.

    In caso di superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa senegalese, eventualmente fino all'interdizione definitiva di qualsiasi attività di pesca in Senegal ai trasgressori, applicabile sia al comandante che alla nave.

    Nel rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

    L. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

    Le dimensioni minime delle maglie per gli attrezzi autorizzati per la pesca industriale sono le seguenti (apertura della maglia):

    - rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm;

    - rete da traino classica a divergenti (pesca demersale costiera, opzione pesci o cefalopodi): 70 mm;

    - rete da traino classica a divergenti (per pesci demersali di profondità): 70 mm;

    - pescherecci da traino per la pesca demersale profonda di crostacei, esclusa l'aragosta: 40 mm.

    Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l'utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

    È vietato l'addoppio del filo, singolo o trecciato, che costituisce il sacco della rete.

    Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali, come raccomandate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

    M. Trasbordi

    Le navi comunitarie che desiderano effettuare un trasbordo delle catture nelle acque senegalesi sono soggette alla procedura prevista ai successivi punti.

    I trasbordi delle catture delle navi comunitarie avvengono nella rada dei porti senegalesi.

    Gli armatori di tali navi comunicano alla D.P.S.P., con almeno 24 ore di anticipo e utilizzando i mezzi di comunicazione previsti, le seguenti informazioni:

    * il nome delle navi che effettuano il trasbordo;

    * il nome del cargo vettore;

    * il quantitativo per ogni specie da trasbordare;

    * il giorno del trasbordo.

    Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca del Senegal. Le navi debbono pertanto trasmettere al D.P.S.P. le dichiarazioni di cattura allegate e notificare la propria intenzione di continuare la pesca oppure di uscire dalla zona di pesca senegalese.

    Nella zona di pesca del Senegal è vietata ogni operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.

    N. Procedura in caso di fermo e di applicazione di sanzioni

    1. La delegazione della Commissione europea in Senegal è informata entro 48 ore, nella misura del possibile, di qualsiasi fermo riguardante un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Senegal. Queste informazioni riguardano:

    - nome della nave e bandiera;

    - data del fermo;

    - posizione del fermo;

    - motivo del fermo;

    - sanzioni comminate;

    - cauzione per il rilascio provvisorio della nave.

    Tale cauzione deve essere almeno pari alla somma dell'ammenda massima prevista dalla normativa e del valore delle catture da confiscare.

    La nave può riprendere le proprie attività se l'armatore deposita la suddetta cauzione. In caso contrario il peschereccio resta bloccato in porto fino al completamento della procedura amministrativa.

    Le infrazioni in materia di pesca comportano la stesura di un verbale che contiene tutti gli elementi di informazione inerenti all'infrazione, tutti gli elementi o prove circostanziate ed eventuali testimonianze. Il verbale è firmato dagli ufficiali verbalizzanti, da eventuali testimoni e dall'autore dell'infrazione che può formulare le proprie osservazioni.

    Non appena riceve il verbale di fermo, la D.P.S.P. istruisce il dossier. È convocata allora la commissione nazionale per i fermi, che valuta la pratica e formula le proposte da trasmettere al Ministro per la pesca e i trasporti marittimi.

    Questa seconda fase dell'iter della pratica di fermo può durare al massimo 20 giorni dalla data di notifica del fermo alla rappresentanza dell'Unione europea a Dakar.

    L'importo dell'ammenda è stabilito al termine della procedura amministrativa e notificato all'armatore con lettera della D.P.S.P.. Se l'armatore versa tale importo, la cauzione è immediatamente restituita.

    Se l'armatore non è d'accordo con le conclusioni della procedura amministrativa ha facoltà di rivolgersi al tribunale competente, a condizione che la cauzione succitata sia stata versata alle autorità senegalesi.

    Se la sentenza giudiziaria è di condanna, la cauzione viene utilizzata per il pagamento dell'ammenda.

    In caso di proscioglimento la cauzione bancaria è restituita all'armatore.

    2. La delegazione della Commissione europea a Dakar è informata di tutte le sanzioni comminate a un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità che esercita attività di pesca nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Senegal e riceve una breve relazione sulle circostanze e i motivi che hanno portato all'applicazione di sanzioni.

    Appendice 1

    Repubblica del Senegal

    Ministero della pesca marittima

    Direzione dell'oceanografia e della pesca marittima

    FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA

    Spazio riservato all'amministrazione // Osservazione

    Nazionalità: //

    Numero della licenza: //

    Data della firma: //

    Data di rilascio: //

    I- RICHIEDENTE

    Ragione sociale:

    Numero e data di autorizzazione della società:

    N. di registro commerciale (*):

    Nome e cognome del responsabile:

    Data e luogo di nascita:

    Professione:

    N. di conto del contribuente (*):

    Indirizzo:

    Numero di persone occupate (*): Permanenti (*): Temporanei (*):

    Nome e indirizzo del raccomandatario:

    Cifra di affari annua (*):

    NAVE:

    Tipo di peschereccio: Numero di matricola:

    Nuovo nome: Nome precedente:

    Data e luogo di costruzione:

    Nazionalità d'origine:

    Data in cui è stata ottenuta la bandiera senegalese:

    Provvisoria: Periodo concesso: Definitiva:

    Lunghezza: Larghezza: Altezza:

    Stazza lorda: Stazza netta:

    Materiale utilizzato: Pescaggio:

    Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

    Elica: A passo fisso: | | A passo variabile: | | Mantello: | |

    Velocità di transito:

    Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:

    Elenco degli strumenti di navigazione, di rilevamento e di trasmissione:

    Radar: | | Ecoscandaglio, sonar: | | Radio VHF: | |

    Navigazione satellitare | | Scandaglio lima da sughero (sonda rete) | | Radio HF, BLU | |

    Pilota automatico | | Scanmar: | | Telex | |

    Tracciatore di rotta | |

    Altri:

    MODO DI CONSERVAZIONE

    Ghiaccio: | | Ghiaccio + Refrigerazione: | |

    Congelamento in salamoia: | | a secco: | | in acqua di mare refrigerata: | |

    Potenza frigorifera totale (FG):

    Capacità di congelamento (in t/24 ore):

    Capacità di stoccaggio:

    TIPO DI PESCA:

    A. Pesca demersale costiera:

    Opzione gamberetti: | | Opzione pesci: | |

    Tipo di attrezzo: Rete da traino per gamberetti | | Rete da traino per pesci | | Palangaro di fondo | |

    1. Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

    apertura delle maglie del sacco: dei bracci:

    2. Lunghezza della lenza: numero di ami:

    numero di lenze: dimensione degli ami:

    Pesca demersale profonda:

    Opzione gamberetti: | | Opzione pesci e cefalopodi: | |

    Tipo di attrezzo: Rete da traino per pesci | | Rete da traino per gamberetti | | Palangaro di fondo | |

    1. Lunghezza della rete da traino: lunghezza della lima da sughero:

    apertura delle maglie del sacco: dei bracci:

    2. Lunghezza della lenza: numero di ami:

    numero di lenze: dimensione degli ami:

    C. Pesca pelagica costiera:

    Rete da traino pelagica: | | Sciabica: | |

    1. Lunghezza della rete da traino: lunghezza della lima da sughero:

    apertura delle maglie del sacco:

    2. Lunghezza della sciabica: caduta della sciabica:

    dimensione delle maglie (stirate):

    D. Pesca pelagica di altura (tonno):

    Tipo di attrezzo: sciabica: | | lenza e canna:| | palangaro: | |

    1. Lunghezza della sciabica: caduta della sciabica:

    dimensione delle maglie (stirate):

    2. Numero di lenze e canne:

    3. Palangaro:

    lunghezza della lenza: numero di ami:

    numero di lenze: dimensione degli ami:

    numero di vasche: capacità in tonnellate:

    E. Pesca con palangari e nasse:

    numero di nasse: materiale:

    lunghezza (diametro di base): larghezza (diametro superiore):

    diametro dell'apertura: sistema di copertura:

    dimensione delle maglie (copertura):

    IMPIANTI A TERRA [5]

    [5] Facoltativo per le navi straniere.

    Indirizzo e n. di autorizzazione:

    Ragione sociale:

    Attività:

    Commercio ittico all'ingrosso per il mercato interno: | | all'esportazione: | |

    Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso:

    Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

    Numero di persone occupate: Senegalesi: Stranieri:

    Permanenti: Temporanei:

    Appendice 2

    Dichiarazione delle catture dei pescherecci con palangari e dei pescherecci muniti di nasse

    NOME DELLA NAVE: TIPO DI PESCA (palangaro o nasse) INTERVALLO TRA ATTREZZI DI CATTURA

    (ami o nassi)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 3

    Dichiarazione delle catture dei pescherecci con reti a strascico

    Bordata dal: al:

    NOME DELLA NAVE:

    Tipo pesce fresco con uso di ghiaccio o congelatore:

    Nazionalità:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 4

    Dichiarazione delle catture delle tonniere

    Bordata dal: al:

    NOME DELLA NAVE:

    Peschereccio con lenze e canne o con reti a circuizione:

    NAZIONALITÀ:

    Catture effettuate nella zona economica senegalese

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 5

    Dichiarazione delle catture delle tonniere con reti a circuizione

    Si prega di compilare una riga per cala utile o a vuoto e di apporre una crocetta nelle rubriche AVVISTAMENTI e CALA.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 6

    REPUBBLICA DEL SENEGAL

    Giornale di bordo

    Giorno Ora

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie

    Attività: Accordi internazionali in materia di pesca

    Denominazione dell'azione: Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca CE/Repubblica del Senegal

    1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE/I

    B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca"

    2. CIFRE AGGREGATE

    2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : 64 milioni di euro in SI/SP

    2.2 Periodo di applicazione: 2002 -2006

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese: 64 milioni di euro

    a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    |X| La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente

    | | La proposta richiede una riprogrammazione della relativa rubrica delle prospettive finanziarie

    | | Può essere compreso il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

    |X| Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

    OPPURE

    | | Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

    - Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

    milioni di euro (al primo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le righe necessarie, se le misure in questione incidono su più linee di bilancio )

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE GIURIDICA

    Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma.

    Accordo Senegal (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17).

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità dell'intervento comunitario

    5.1.1 Obiettivi perseguiti

    La proroga del protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal è scaduta il 31 dicembre 2001. Come indicato dall'accordo suddetto sulla pesca al largo del Senegal, la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per il rinnovo dell'ultimo protocollo e la definizione delle modifiche o dei nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese. Scopo del rinnovo è permettere agli armatori comunitari di proseguire le attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Senegal, sospese dal 1° gennaio 2002, secondo le modalità descritte nel protocollo siglato tra la Commissione, a nome della Comunità, e i responsabili senegalesi alla fine dei negoziati svoltisi a Dakar il 24 e 25 giugno 2002.

    5.1.2 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex ante

    La valutazione del primo protocollo, ormai scaduto (1997/2001) e prorogato fino al 31.12.2001, è stata effettuata dalle unità competenti della DG Pesca della Commissione.

    Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1997/2001 corrispondono a 41 tonniere con reti a circuizione, 23 pescherecci con palangari di superficie, 12 tonniere con lenze e canne, 10 000 TSL per i pescherecci da traino e 22 pescherecci pelagici.

    Dalla valutazione risulta che l'utilizzazione media del protocollo in termini di licenze è stata ottima per le tonniere con lenze e canne (90-100%), i pescherecci da traino per la pesca demersale costiera (cat. 1, 100%), i pescherecci da traino per la pesca demersale costiera (cat. 3, 90%), i pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale profonda dei crostacei (cat. 4, 88%) e le tonniere con reti a circuizione (84%), ma non del tutto soddisfacente per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda (cat. 2, 59%) e inesistente per i pescherecci pelagici. Lo scarso grado di utilizzazione per la categoria 2 è in gran parte dovuto al carattere stagionale della pesca in questione, penalizzata da un sistema rigido di licenze annuali.

    La sezione del presente accordo riguardante la pesca del tonno è parte integrante della serie di accordi sul tonno che interessa la zona atlantica e che permette alla flotta comunitaria di seguire gli stock ittici transzonali.

    Essendo il tonno una specie estremamente migrante, le catture effettivamente realizzate in una data zona possono fluttuare considerevolmente da una campagna di pesca all'altra. Non è quindi possibile conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque del Senegal. Occorre peraltro considerare che le catture di tonno sono inviate negli impianti di lavorazione dei paesi europei (Spagna, Italia, Francia e Portogallo) e alle industrie conserviere di taluni paesi dell'Africa Occidentale (Senegal in primo luogo, ma anche Costa d'Avorio e Ghana), la cui produzione è esportata in gran parte verso il mercato comunitario.

    5.1.2 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

    Il rapporto di valutazione ex-post sugli accordi di pesca del settembre 1999 (IFREMER) ha formulato alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nei negoziati con il Senegal. Nel nuovo protocollo, ad esempio, sono aumentati i canoni a carico degli armatori. E' stato introdotto un partenariato imperniato su azioni specifiche, che rappresentano il 19% della contropartita finanziaria globale.

    5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    Il protocollo siglato il 25 giugno 2002 prevede possibilità di pesca per:

    - 39 tonniere con reti da circuizione,

    - 23 pescherecci con palangari di superficie

    - 16 tonniere con lenze e canne,

    - 8.000 TSL per pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo.

    Nell'ambito del nuovo protocollo di durata quadriennale (2002/2006) la CE pagherà una contropartita finanziaria complessiva di 64.000.000 EUR nell'arco di quattro anni, contro 48.000.000 EUR del protocollo precedente (1997/2001).

    Il 19% di tale importo (12.000.000 EUR per quattro anni, pari a 3.000.000 EUR/anno) andrà a finanziare un partenariato finalizzato allo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile in Senegal (sorveglianza della risorsa, controllo e sorveglianza della pesca, maggiore sicurezza per la pesca artigianale, valutazione e audit delle azioni di partenariato, ecc.). Questi importi saranno messi a disposizione delle autorità senegalesi per quote annuali, sulla base di un piano annuale di utilizzazione.

    Il resto della contropartita finanziaria, vale a dire la compensazione finanziaria di 52.000.000 EUR per quattro anni, sarà versato su un conto aperto presso il Tesoro pubblico.

    Il primo versamento dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2002.

    Il livello delle possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dal protocollo sono giustificati da diversi fattori:

    1. Interesse degli Stati membri: dopo il fallimento dei negoziati con il Marocco è aumentato il livello di utilizzazione degli altri accordi di pesca e gli Stati membri sono molto più interessati a trovare nuove possibilità di pesca nell'ambito di altri accordi (interesse del porto di Dakar per la flotta CE, sbarchi a Dakar delle catture realizzate in altre ZEE).

    2. Sezione pesca del tonno: essendo il tonno una specie altamente migratrice, il livello delle catture effettive in una determinata zona è soggetto a forti fluttuazioni da una campagna all'altra. Non si possono quindi conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di un paese terzo. La sezione di cui trattasi costituisce parte integrante degli accordi sulla pesca del tonno stipulati dalla CE con altri paesi terzi e non può quindi formare oggetto di una valutazione separata.

    Il valore commerciale del tonno può variare tra 500 EUR e 1.500 EUR alla tonnellata a seconda delle specie.

    3. Sezioni navi per traino: il valore commerciale medio delle specie catturate nelle categorie 1-3 varia tra 5.000 e 10.000 EUR alla tonnellata. Nel nuovo protocollo, inoltre, le possibilità di pesca al traino sono indicate "al mese in media annua" e "al trimestre", senza che venga fissato un numero massimo di navi autorizzate a pescare, il che faciliterà l'accesso alle risorse e ne renderà più flessibile lo sfruttamento. Ciò dovrebbe quindi tradursi in una maggiore convenienza del protocollo.

    4. Pesca responsabile e sostenibile: anche il fatto che la Repubblica del Senegal abbia deciso di destinare almeno il 19% della contropartita finanziaria al finanziamento di azioni specifiche, volte a sviluppare il settore della pesca senegalese (ricerca, sorveglianza, ecc.), è importante ai fini della coerenza delle politiche promosse dalla Comunità in materia di pesca e di sviluppo. E' la prima volta che azioni e misure di sorveglianza di questo tipo vengono introdotte in tale accordo di pesca. Il protocollo 1994/1996 contemplava una serie di azioni mirate, ma non un sistema di programmazione e di sorveglianza. Benché il protocollo 1997/2001 non prevedesse alcun obbligo in tal senso, le autorità senegalesi si erano impegnate a destinare il 50% della compensazione finanziaria ad azioni mirate. Tuttavia non esistevano disposizioni intese a verificare l'effettiva applicazione delle misure previste. Le nuove disposizioni in materia rappresentano pertanto un reale progresso.

    5. Paesi ACP: nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi di cui trattasi.

    6. Validità: nonostante l'ultimo protocollo fosse applicabile per un periodo di 4 anni, il Senegal intendeva inizialmente limitare a due anni la validità del nuovo protocollo, analogamente a quanto avvenne prima del 1997. L'Unione europea ritiene tuttavia che sia preferibile un periodo di validità di 4 anni, che garantisce maggiore stabilità e consente alla flotta comunitaria una più razionale programmazione a medio termine. (Le possibilità di pesca saranno riesaminate ogni anno nell'ambito della riunione scientifica annuale e la contropartita finanziaria potrà essere conseguentemente modificata - si veda l'articolo 4 del protocollo).

    5.3 Modalità d'attuazione

    L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e nella sua delegazione in Senegal.

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1 Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    6.1.1 Intervento finanziario

    SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6.2. Calcolo delle spese per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

    Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto restando entro i limiti della dotazione concessa alla DG responsabile della gestione.

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Non è possibile quantificare l'incidenza di un determinato protocollo sull'onere di lavoro dell'unità della DG Pesca competente per la pratica in questione.

    Il rinnovo dei protocolli nell'ambito degli accordi di pesca esistenti costituisce una delle attività dell'unità, ma ciò non comporta automaticamente incidenze specifiche sulle spese amministrative.

    In effetti anche la mancata conclusione (siglatura) del protocollo avrebbe comportato un onere di lavoro rilevante e spese considerevoli per missioni e riunioni.

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1 Sistema di monitoraggio

    La valutazione dell'utilizzazione delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia in termini di rilascio delle licenze che in termini di catture e relativo valore.

    L'importo della compensazione finanziaria e gli importi destinati al partenariato sono versati ogni anno su un conto aperto presso il Tesoro pubblico, indicato dalle autorità senegalesi.

    Gli importi destinati a finanziare le azioni nel quadro del partenariato sono messi a disposizione delle autorità senegalesi per quote annuali, sulla base del piano annuale di utilizzazione (si veda l'articolo 4 del protocollo).

    Ogni anno, entro quattro mesi dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, dovrà essere trasmessa alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni e sui risultati ottenuti. La relazione sarà esaminata dalla commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni previste.

    Se necessario, per qualunque questione inerente all'attuazione del protocollo, la CE e la Repubblica del Senegal possono riunirsi in qualsiasi momento nell'ambito di una commissione mista, per controllare la corretta applicazione del protocollo.

    8.2 Modalità e periodicità della valutazione

    Prima di un eventuale rinnovo nel 2006, il protocollo sarà oggetto di una valutazione che riguarderà tutto il periodo di applicazione (2002-2006), valutando gli indicatori di risultato (catture e relativo valore) e di impatto (numero di posti lavoro creati e mantenuti, relazione tra il costo del protocollo e il valore delle catture).

    Per quanto concerne le azione mirate, vedi sopra.

    9. MISURE ANTIFRODE

    Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole, salvo l'obbligo di presentare alla Comunità, secondo le modalità previste nel protocollo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Deve essere presentata una relazione annuale su tutte le azioni di cui all'articolo 4 del protocollo e sui risultati relativi. La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari su detti risultati e di valutare i pagamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

    Inoltre gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base garantita.

    Il protocollo prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare delle dichiarazioni di cattura (da trasmettere alla Commissione e alle autorità senegalesi), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni.

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