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Document 52002PC0325

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

/* COM/2002/0325 def. */

GU C 291E del 26.11.2002, pp. 172–173 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0325

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan /* COM/2002/0325 def. */

Gazzetta ufficiale n. 291 del 26/11/2002 pag. 0172 - 0173


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan. Nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio si è fatto ricorso alle tecniche di campionamento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso denominato "il regolamento di base").

L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che, quando nel corso dell'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento, non è possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento fra gli eventuali ed effettivi nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione utilizzato nell'inchiesta summenzionata, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 stabilisce che se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare di aver rispettato tre requisiti fondamentali definiti nel regolamento stesso (vale a dire non aver esportato nel periodo dell'inchiesta, non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure e avere effettivamente esportato o aver assunto l'obbligo contrattuale di esportare dopo il periodo dell'inchiesta), il Consiglio può concedere a tale nuovo produttore esportatore la media ponderata del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Ciò avviene mediante una modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco allegato a detto regolamento.

Nell'agosto 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta presentata da un produttore taiwanese per ottenere lo status di nuovo esportatore. Dall'esame della richiesta e dalle prove aggiuntive fornite, ove necessario, dalla società richiedente, è risultato che questo produttore rispondeva a tutti i requisiti pertinenti.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che modifica l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco allegato a detto regolamento.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1],

[1] GU L 56 del 06.03.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

visto il regolamento (CE) n. 397/1999 del Consiglio del 22 febbraio 1999, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio [2], in particolare l'articolo 2,

[2] GU L 49 del 25.2.1999, pag. 1.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 397/1999, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette di cui alle voci NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie di Taiwan. Ai produttori esportatori taiwanesi sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,4% al 18,2%, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4%. Nei confronti delle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata imposta un'aliquota del dazio del 18,2%.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999 prevede che qualora un nuovo produttore esportatore taiwanese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

* nel periodo dell'inchiesta (dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento;

* non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan soggetti alle misure antidumping istituite da detto regolamento;

* ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 397/1999 può essere modificato concedendo a questo nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire il 5,4%.

B. RICHIESTA DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(3) Un nuovo produttore esportatore taiwanese, dopo aver chiesto parità di trattamento con le società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, ha fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che esso risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 397/1999. Le prove fornite dalla società richiedente sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta del produttore richiedente all'allegato del regolamento stesso. Tale allegato elenca i produttori esportatori taiwanesi ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata del 5,4%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco dei produttori esportatori taiwanesi allegato al regolamento (CE) n. 397/1999 è aggiunta la seguente società:

- Oyama Industrial Co., Ltd., Tainan,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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