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Document 52002PC0213
Proposal for a Council Regulation amending the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the European Communities
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
/* COM/2002/0213 def. - CNS 2002/0100 */
GU C 291E del 26.11.2002, pp. 33–135
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità /* COM/2002/0213 def. - CNS 2002/0100 */
Gazzetta ufficiale n. 291 E del 26/11/2002 pag. 0033 - 0135
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Benché le istituzioni europee costituiscano un'amministrazione unica nel suo genere per il ruolo che svolgono e la posizione che occupano sulla scena internazionale, ciò non le rende immuni ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Negli ultimi 40 anni, l'ambiente in cui operano si è modificato, tanto a livello politico che a livello dell'organizzazione e del lavoro quotidiano nei servizi. Il progresso sociale, economico e tecnologico ha rivoluzionato il ruolo tradizionale delle gerarchie, i processi decisionali e i metodi di lavoro. Di fronte alle crescenti aspettative dei cittadini europei e al considerevole aumento delle sue funzioni la Commissione, in quanto organizzazione, deve tener conto di questi sviluppi. I suoi metodi di gestione e controllo finanziario sono infatti rimasti praticamente immutati, mentre il numero di fascicoli trattati si è moltiplicato per dieci in dieci anni e lo statuto che regola le condizioni di lavoro del suo personale non ha subito modifiche di rilievo successivamente all'adozione nel 1967. Prendendo atto di questa situazione, i Consigli europei di Berlino e di Colonia hanno incaricato il sig. PRODI e la Commissione di procedere alla riforma della Commissione. Il Libro bianco adottato il 1° marzo 2000 (COM(2000)200) traccia le linee della strategia da seguire e definisce tre grandi assi prioritari: * ammodernare a fondo la gestione, il controllo e le verifiche finanziarie e creare un sistema basato su una chiara attribuzione delle responsabilità che insista sull'obbligo di rendere conto; * introdurre un nuovo sistema di pianificazione strategica basato su una gestione per attività al fine di un costante coordinamento delle mansioni da svolgere con le risorse necessarie; * ammodernare la politica del personale al fine di utilizzare/formare/gestire/motivare adeguatamente un personale altamente qualificato in vista dell'espletamento di incarichi prioritari. Con riguardo a questa terza priorità, il 28 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti. Sulla base di ampie consultazioni, sia interne - presso i servizi e i rappresentanti del personale - che presso altre istituzioni, tali orientamenti hanno potuto essere precisati e tradotti in proposte concrete. Alcune di queste proposte (ad esempio la modifica delle disposizioni interne relative alla politica di formazione o al sistema di valutazione e di promozione del personale) possono essere attuate nel quadro dell'attuale statuto. Altre richiedono invece modifiche dello statuto e del RAA. Tali modifiche costituiscono l'oggetto della presente proposta di regolamento. * Tramite l'applicazione di regole comuni, lo statuto assicura l'unicità della funzione pubblica europea. Esso dovrebbe includere esplicitamente nel suo campo di applicazione le agenzie, in modo da rafforzare la cooperazione tra queste e le istituzioni in materia di politica del personale, nell'interesse del buon funzionamento delle Comunità e di un uso efficace delle risorse umane. * Lo statuto definisce l'insieme dei diritti e degli obblighi dei funzionari. Esso deve essere modificato per accogliere le innovazioni e i progressi intervenuti nel mondo del lavoro, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la cultura del servizio al cittadino. I diritti e gli obblighi devono essere determinati in modo chiaro e comprensibile e permettere di stabilire criteri precisi per le decisioni dell'amministrazione. I seguenti punti devono essere chiariti e semplificati: - l'imparzialità è un principio di base del servizio pubblico riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sarebbe opportuno definire con maggiore precisione gli obblighi dei funzionari in situazioni che potrebbero dar luogo ad un conflitto di interessi; - l'esperienza acquisita nell'espletamento di funzioni o mandati pubblici può essere utile sia per il funzionario che per l'istituzione, ma occorre definire regole chiare per i membri del personale interessati a tali incarichi o che li abbiano ottenuti; - il rispetto della confidenzialità è un altro principio essenziale ai fini del buon funzionamento e della reputazione delle Comunità; gli obblighi e i vincoli che ne derivano per gli ex funzionari devono essere definiti con maggiore precisione; - allo stesso tempo, le istituzioni sono decise a rispettare il principio di trasparenza della funzione pubblica europea ed a proseguire una politica di apertura verso il pubblico; a tal fine, occorre definire i limiti del segreto professionale; - la libertà di espressione è un diritto fondamentale di tutti i funzionari; lo statuto deve definire chiaramente le norme relative all'autorizzazione preliminare per le pubblicazioni connesse alle politiche comunitarie. * La Commissione svolge un ruolo di primo piano nella politica comunitaria delle pari opportunità sul luogo di lavoro, ossia la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la religione, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. In quanto datore di lavoro, essa deve offrire al suo personale una protezione almeno equivalente. Lo statuto deve essere adattato per garantire una piena applicazione di questo principio, ad esempio tramite la concessione (a determinate condizioni) ai membri del personale impegnati in un'unione di fatto riconosciuta o stabile e confermata determinati vantaggi inizialmente riservati ai membri del personale sposati. * Varie modifiche confermano l'importanza della dimensione sociale nell'ambito della politica del personale. Lo statuto farà esplicitamente riferimento alla politica sociale. Una serie di nuove disposizioni (alcune delle quali ufficializzano pratiche già di fatto applicate) relative ai congedi per eventi familiari (in particolare il congedo parentale), alla flessibilità delle condizioni di lavoro, all'introduzione (a determinate condizioni) del diritto al lavoro a orario ridotto, contribuiranno non solo a conciliare vita professionale e vita privata, a promuovere le pari opportunità e a proteggere la dignità dell'individuo, ma anche ad aumentare la motivazione (e dunque la produttività) del personale ed a rendere più attraenti le condizioni offerte ai candidati all'assunzione. * Nuove disposizioni permetteranno di trattare con maggiore efficacia i problemi di molestie sessuali e psicologiche. * Un sistema di carriere fissato dallo statuto è il mezzo migliore per preservare l'indipendenza della funzione pubblica europea ed assicurare l'integrazione delle diverse culture del lavoro. Associato ad un nuovo sistema di valutazione più rigoroso dell'attuale, questo sistema di carriere favorisce la coesione evitando i dissensi che potrebbero nascere da un'eccessiva importanza attribuita ai risultati individuali a scapito del lavoro di squadra. Questo principio deve essere mantenuto. L'attuale struttura delle carriere deve essere tuttavia riesaminata per tener conto dei profondi cambiamenti intervenuti nei modelli di occupazione e di lavoro: la formazione permanente è divenuta la norma in tutta Europa; la versatilità è divenuta un requisito poiché la natura del lavoro si evolve rapidamente; la divisione in quattro categorie a seconda della formazione scolastica ha perso importanza, tenuto conto della diffusione generalizzata dell'informatica e di altre tecnologie. Grazie alla riorganizzazione della struttura delle carriere ed a più agevoli passaggi di categoria, le modifiche dello statuto proposte puntano ad una maggiore valorizzazione dell'esperienza professionale e dell'apprendimento permanente. Esse garantiranno una migliore correlazione tra prestazioni e remunerazioni offrendo ulteriori incentivi per le buone prestazioni. Con riguardo al sistema di valutazione, lo statuto deve essere modificato per creare un contesto giuridico che consenta la valutazione di direttori e direttori generali. * La mobilità persegue due obiettivi: rispondere alle esigenze dell'istituzione in termini di efficacia e di adeguamento della sua organizzazione ad un ambiente in continua evoluzione; rispondere alle esigenze dei funzionari in termini di interesse del lavoro, di realizzazione personale o di evoluzione della carriera. Essa può tradursi in un cambiamento di mansioni all'interno della stessa unità o in un'altra unità/direzione/direzione generale, oppure all'esterno dell'istituzione. Le istituzioni europee riconoscono l'importanza della mobilità esterna. Una modifica dello statuto è necessaria per migliorare le condizioni di mobilità esterna e modernizzare le condizioni per la concessione delle aspettative. Un'altra modifica è necessaria per creare un contesto appropriato che consenta la pubblicazione distinta e trasparente dei posti vacanti accessibili per trasferimento e di quelli accessibili per promozione/nomina. * L'amministrazione pubblica europea deve essere mantenuta ad un livello di qualità che le consenta di svolgere la propria missione conformemente ai trattati. Come in passato, lo statuto deve garantire alle Comunità il contributo di funzionari del più alto livello in termini di indipendenza / competenza / rendimento / integrità, assunti su una base geografica quanto più possibile vasta all'interno dell'Unione. Ciò implica l'offerta ai candidati di condizioni finanziarie sufficientemente attraenti. Uno studio recente ha mostrato che il livello di retribuzione dei funzionari europei a Bruxelles era globalmente paragonabile a quello dei funzionari espatriati degli Stati membri e a quello di categorie analoghe di personale nelle organizzazioni internazionali, ma inferiore a quello dei dipendenti di imprese multinazionali. La concorrenza sul mercato del lavoro è intensa e occorre impedire che la situazione si deteriori a scapito della funzione pubblica europea. Una delle modifiche proposte è volta ad assicurare la competitività delle istituzioni europee ed a mantenere il livello globale di retribuzione inserendo nello statuto un metodo permanente di adeguamento annuo degli stipendi che garantisca, analogamente al metodo già in atto che scade nel 2003, un'evoluzione del potere d'acquisto parallela a quella dei funzionari nazionali. * Indipendentemente dalla questione del livello delle retribuzioni, occorrono modifiche volte ad ammodernare e razionalizzare il sistema degli assegni e delle indennità. Nella maggior parte dei casi, tali modifiche tendono a semplificare le norme e ad accrescere la trasparenza. In casi più limitati, esse propongono l'abbandono di disposizioni superate. Il rimborso delle spese di viaggio e di missione sarà più prossimo ai costi reali e più semplice da gestire. L'indennità scolastica si avvicinerà maggiormente al livello reale delle spese. La riforma degli assegni familiari consentirà di migliorare la situazione delle famiglie e interesserà in particolare i problemi dei genitori con figli in tenera età. Al trasferimento di una parte della retribuzione verso il paese d'origine non si applicheranno più coefficienti correttori legati alla capitale ma coefficienti per paese, e ciò solo in casi limitati in cui esistano obblighi giuridici. * In materia pensionistica, la principale modifica è l'introduzione nello statuto di una procedura di controllo sistematico, obiettiva e fondata su rigide norme, volta ad assicurare l'equilibrio attuariale del regime a breve e a lungo termine nonché il finanziamento integrale delle pensioni attraverso i contributi di tutte le parti interessate. Altri ammodernamenti sono previsti per le pensioni di anzianità/di invalidità/di reversibilità, in particolare l'applicazione di coefficienti correttori specifici, diversi da quelli applicati alle retribuzioni del personale in servizio attivo, nonché la ricerca di una maggiore neutralità nel trasferimento dei diritti a pensione. * La Commissione è tenuta a rispettare le proprie raccomandazioni agli Stati membri, segnatamente in materia di prepensionamento. Tuttavia, all'interno della Commissione e delle istituzioni europee in generale, la questione dell'abbandono precoce del servizio non si pone negli stessi termini in cui essa è presente negli Stati membri. Alla Commissione, il numero di prepensionamenti è estremamente ridotto: una decina in media all'anno nel corso degli ultimi dieci anni. Il problema non è dunque di evitare le partenze anticipate ma semmai, al contrario, di migliorare un sistema che evidentemente non funziona. Le disposizioni statutarie su cui è basato hanno più di 30 anni e devono essere riviste. Le modifiche dello statuto proposte sono volte a modernizzare il sistema, a renderlo più conforme alla normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori, a correggere determinate incongruenze e ad introdurre una maggiore flessibilità. * L'insufficienza professionale non costituisce un problema ricorrente all'interno delle istituzioni europee. Può tuttavia succedere che alcuni membri del personale non raggiungano il livello di prestazioni auspicato per diverse ragioni: assenza di motivazione, difficoltà di adeguamento alle nuove attività o a nuovi metodi di lavoro, ecc. Sono state definite procedure che consentano di individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera preventiva e positiva: l'obiettivo principale è quello di fornire ai membri del personale interessati la possibilità e i mezzi per recuperare un livello di prestazioni adeguato. Un nuovo contesto giuridico viene proposto per trattare i casi di quanti non riescano a raggiungere il livello di prestazioni auspicato. * Le nuove disposizioni per migliorare le condizioni di lavoro, la soddisfazione professionale, il trattamento dell'insufficienza professionale e l'inquadramento avranno un impatto positivo sull'assenteismo. Un'altra modifica dello statuto dovrebbe, in maniera complementare, semplificare le procedure di controllo dell'assenteismo. * L'attuale regime disciplinare presenta diversi punti deboli: la composizione della commissione di disciplina varia da un caso all'altro, le procedure sono troppo lunghe, la pratica amministrativa (soprattutto in materia di indagini amministrative) si è evoluta ma non è stata codificata, la creazione dell'OLAF (Ufficio per la lotta antifrode) ha introdotto una nuova dimensione di cui lo statuto non tiene conto. Sono proposte modifiche volte a razionalizzare le disposizioni relative all'avvio e alla gestione delle procedure disciplinari, a rendere stabile la composizione della commissione di disciplina e ad adeguare le modalità di sospensione dei funzionari. * Un nuovo contesto giuridico e nuove garanzie statutarie sono previsti per la tutela giuridica dei funzionari che denunciano comportamenti scorretti o gravi disfunzioni all'interno dei servizi. * Occorrono modifiche volte ad armonizzare le disposizioni applicabili ai funzionari del quadro scientifico e tecnico. Devono inoltre essere adeguate e precisate le disposizioni relative al personale del servizio esterno unificato. * Il RAA deve essere modificato al fine di armonizzarlo con le nuove disposizioni applicabili ai funzionari. Una modifica specifica del RAA deve permettere di migliorare il regime di disoccupazione applicabile agli agenti temporanei che cessino le loro funzioni. * Uno degli obiettivi del RAA è di fornire un sistema di sostituzione e di assistenza per i funzionari in servizio permanente. Questo regime deve assicurare una chiara definizione dei compiti affidati al personale non titolare. Occorre creare un nuovo tipo di figura professionale, quella degli "agenti contrattuali". Essi sostituiranno a termine i funzionari della categoria D e saranno impiegati a tutti i livelli negli uffici di rappresentanza e nelle delegazioni della Commissione, nelle agenzie, nelle agenzie esecutive e nelle altre entità istituite da un atto giuridico specifico. Dopo due contratti a tempo determinato, agli agenti contrattuali può essere proposta un'assunzione a tempo indeterminato. Questo regime dovrebbe altresì permettere una semplificazione dei diversi tipi di contratto utilizzati attualmente. La possibilità di ricorrere ad agenti temporanei per posti permanenti viene mantenuta. * È infine previsto un regime di transizione al fine di permettere la progressiva attuazione delle nuove misure e disposizioni garantendo nel contempo i diritti acquisiti. 2002/0100 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere della Corte di giustizia [3], [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere della Corte dei conti [4], [4] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Risulta opportuno apportare modifiche all'attuale statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'attuale regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, quali inizialmente previsti dal regolamento (CEE, Euratom CECA) n. 259/68 del Consiglio [5], al fine di adattarli per tener conto dell'evoluzione intervenuta nel mondo del lavoro successivamente alla loro adozione, nonché dei cambiamenti nei compiti delle istituzioni a partire da quel momento e di quelli prevedibili negli anni a venire. [5] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (2) Lo statuto e il regime sopra menzionati garantiscono l'unicità della funzione pubblica europea. Essi sono volti a garantire il massimo grado di efficienza nella politica di gestione delle risorse umane, nel contesto di una funzione pubblica europea caratterizzata in particolare dai principi di competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e permanenza. Essi tendono a mantenere l'amministrazione pubblica europea ad un livello di qualità che le consenta di continuare a svolgere la sua funzione conformemente ai trattati e tenendo conto dei principi riaffermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee sono modificati secondo quanto indicato all'allegato I (per quanto concerne lo statuto dei funzionari) e all'allegato II (per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il [...]. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [...] Allegato I Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue: 1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Il presente statuto si applica ai funzionari delle Comunità.» 2. Il primo comma dell'ex articolo 1 diventa l'articolo 1 bis. 3. È inserito il seguente articolo 1 ter: «Articolo 1 ter Salvo disposizioni contrarie del presente statuto, - il Comitato economico e sociale, - il Comitato delle regioni, - il mediatore dell'Unione europea, - il garante europeo della protezione dei dati e - gli organismi comunitari ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti che li costituiscono (in appresso denominati "agenzie") sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni comunitarie.» 4. È inserito il seguente articolo 1 quater: «Articolo 1 quater «Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.» 5. L'articolo 1 bis diventa l'articolo 1 quinquies ed è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Nell'applicazione del presente statuto è vietata ogni discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di ogni altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, le condizioni economiche, la nascita, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.» b) Al paragrafo 2, i termini seguenti sono introdotti dopo i termini «donne nella vita lavorativa»: «, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto,». c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6: "4. Ai fini del paragrafo 1, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 33. Un disabile si considera qualificato ad occupare un posto se è in grado di svolgerne le funzioni essenziali una volta apportati ragionevoli adeguamenti. Per "ragionevoli adeguamenti" in rapporto con le funzioni essenziali di un posto si intende la fornitura o l'adeguamento di strumenti, servizi o ambienti di lavoro, ovvero la modifica di determinate pratiche o procedure, al fine di aiutare una persona disabile a svolgere efficacemente le proprie funzioni, senza che ciò costituisca un onere troppo gravoso per l'istituzione. 5. Per quanto concerne il principio di pari trattamento sopra menzionato, quando una persona a cui si applica il presente statuto esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. 6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.» 6. È inserito il seguente articolo 1 sexies: «Articolo 1 sexies Le istituzioni conducono a favore dei propri funzionari, compresi i funzionari in pensione, una politica sociale che include un'assistenza sociale, una protezione sociale, la disponibilità di infrastrutture sociali nonché l'applicazione di adeguate norme sanitarie e di sicurezza, nella misura del possibile superiori alle norme minime previste da ogni disposizione nazionale applicabile. Questa politica sociale è applicata in stretta collaborazione con il comitato del personale, nel quadro dell'elaborazione di piani d'azione pluriennali. L'autorità di bilancio mette a disposizione le risorse adeguate sulla base di stime pluriennali delle necessità.» 7. L'articolo 2 è modificato come segue. a) Il testo dell'attuale primo comma diventa il paragrafo 1. b) Il secondo e il terzo comma sono soppressi. c) È aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina.» (7 bis) L'articolo 4 è modificato come segue. Al terzo comma, il termine «o» è aggiunto tra i termini «trasferimento » e « promozioni », i termini «o concorso interno» sono soppressi e i termini « tre Comunità europee » sono sostituiti dai termini « altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno ». 8. Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 5 1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso «AD») e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso «AST»). 2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio. 3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno: a) per il gruppo di funzioni AST, - un diploma di studi superiori, o - il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o - un'esperienza professionale equivalente; b) per il gruppo di funzioni AD, - una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o - un'esperienza professionale equivalente. 4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi-tipo figura all'allegato I, punto A. Sulla base di questa tabella, ciascuna istituzione stabilisce, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun posto. 5. I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera. Articolo 6 1. Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado. 2. La suddetta tabella garantisce che, ogni anno e per ciascuna istituzione, le possibilità di promozione da un dato grado verso quello superiore corrispondano almeno al numero ottenuto applicando la percentuale stabilita per tale grado nella tabella dell'allegato I, punto B, al numero di funzionari in attività di servizio ai sensi dell'articolo 35, lettera a), comandati nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 38, in congedo per servizio militare ai sensi dell'articolo 35, lettera e), o in congedo parentale o per motivi familiari ai sensi dell'articolo 35, lettera f), il 1° gennaio dell'anno precedente.» 9. L'articolo 7 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, i termini «nella sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «nel suo gruppo di funzioni». b) Al paragrafo 2, seconda frase, i termini «un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore alla carriera alla quale appartiene» sono sostituiti dai termini: «un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente a un grado superiore al proprio». c) Al paragrafo 2, seconda frase, i termini «nel grado di base» sono soppressi. d) Al paragrafo 2, seconda frase, i termini «nella carriera in cui» sono sostituiti dai termini «al grado corrispondente all'impiego in cui». 10. L'articolo 9 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, lettera a), dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente: «- una commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede,». b) Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato alla conoscenza del personale dell'istituzione.» c) Al paragrafo 5, la lettera «b) sui provvedimenti di licenziamento per insufficienza professionale» e la frase «Esso cura il coordinamento dei rapporti informativi del personale nell'ambito dell'istituzione.» sono soppresse. La lettera c) diventa lettera b) e la frase «L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione del personale nell'ambito dell'istituzione» è aggiunta alla fine del paragrafo 5. d) È aggiunto il seguente paragrafo 6: "6. La commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale è chiamata a formulare un parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.» 11. All'articolo 10, primo comma, dopo la prima frase è inserito il testo seguente: «Le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra esse e la Commissione.» Il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione. Precedentemente a questa consultazione, le proposte della Commissione devono essere oggetto di concertazioni sindacali secondo norme stabilite dalla Commissione previa negoziazione con le organizzazioni sindacali o professionali. Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.» (11 bis) È inserito il seguente articolo 10 ter: «Le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio delle competenze del comitato del personale. Sulla base delle norme stabilite da una o più istituzioni, previa negoziazione con le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter, queste ultime possono negoziare e concludere accordi a nome del personale.» 12. La seguente frase è aggiunta al primo comma dell'articolo 11: «Il funzionario svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso le Comunità.» 13. È inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza. 2. Il funzionario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione. 3. Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.» 14. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 «Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.» 15. Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter: «Articolo 12 bis 1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica e sessuale. 2. Per molestia psicologica si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, atti, gesti e scritti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona. 3. Per molestia sessuale si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1. «Articolo 12 ter 1. Fatto salvo l'articolo 15, il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi della sua istituzione. 2. Il funzionario informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.» 16. Alla fine dell'articolo 13, il termine «o» è inserito tra i termini «funzioni» e «trasferito», e i termini «o dimesso d'ufficio» sono soppressi. 17. L'articolo 14 è soppresso. 18. L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 15 1. Il funzionario che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio: - deve chiedere un'aspettativa per motivi personali, - deve vedersi concedere un congedo ordinario, - può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o - può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni. 2. In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, il funzionario ne informa immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una delle decisioni sopra elencate. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato del funzionario.» 19. All'articolo 16, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal testo seguente: «Il funzionario che intende esercitare un'attività professionale nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo alla sua istituzione. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'istituzione notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione, previa consultazione della commissione paritetica comune, che formula il proprio parere entro il termine fissato dall'istituzione. Se nessuna decisione viene notificata entro un termine di trenta giorni lavorativi, si ritiene che la medesima sia favorevole.» 20. L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 17 1. Il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura che non siano già stati resi pubblici o accessibili al pubblico, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Non deve in alcun modo comunicare, a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali documenti o informazioni non siano già stati resi pubblici o accessibili al pubblico. 2. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tali doveri.» 21. È inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità ne avvisa preliminarmente e per iscritto l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima può negare l'autorizzazione solo se è in grado di dimostrare in maniera soddisfacente che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi delle Comunità. Essa informa il funzionario della propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, l'autorizzazione si considera concessa.» 22. L'articolo 18 è modificato come segue. a) Il testo attuale diventa il paragrafo 1. b) Al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «La Comunità può farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti da tali lavori.» c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 e 3: «2. «Ogni invenzione concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse appartiene di diritto alla Comunità. L'istituzione, a sue spese e a nome delle Comunità, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività della Comunità. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori. 3. L'istituzione può eventualmente concedere, al funzionario autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.» 23. La seguente frase è aggiunta all'articolo 20: «Il funzionario comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.» 24. All'articolo 21, l'ultimo comma è soppresso. 25. È inserito il seguente articolo 21 bis: «Articolo 21 bis 1. Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o alle norme di sicurezza applicabili. 2. Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine debba essere eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale o alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.» 26. Sono inseriti i seguenti articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater: «Articolo 22 bis 1. Il funzionario che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di elementi di prova che possano lasciar presumere un'eventuale attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi delle Comunità, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari delle Comunità e che possa dar luogo a una procedura disciplinare o, se del caso, a una procedura penale, o la mancanza a un obbligo analogo nei confronti di un'istituzione, indipendentemente dal responsabile (un membro delle istituzioni o qualunque persona al servizio di un'istituzione sotto qualsiasi forma, o un prestatario di servizi per conto di un'istituzione), ne informa immediatamente il proprio capo servizio o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 2. Il funzionario che riceve questo tipo di informazione comunica immediatamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1. 3. Il funzionario non può essere penalizzato dall'istituzione per aver comunicato l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente. 4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano, nell'ambito della Corte di giustizia, ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, detenuti o creati nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata. "Articolo 22 ter 1. Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall'istituzione alla quale appartiene, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di seguito elencate: a) il funzionario ritiene, onestamente e ragionevolmente, che l'informazione divulgata e le sue eventuali implicazioni siano essenzialmente fondate e b) il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode o alla sua istituzione e ha lasciato al suddetto Ufficio o all'istituzione un termine ragionevole per adottare le misure necessarie. 2. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, si intende per periodo ragionevole il termine che l'Ufficio o l'istituzione, secondo il caso, ha indicato come necessario per procedere alle indagini ed eventualmente applicare le misure necessarie. Il funzionario ne viene debitamente informato. 3. Il paragrafo 2 non si applica qualora il funzionario possa fornire la prova che il periodo o i periodi indicati dall'Ufficio o dall'istituzione non è o non sono ragionevoli, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso. 4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano, nell'ambito della Corte di giustizia, ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, detenuti o creati nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata. "Articolo 22 quater La protezione prevista all'articolo 22 ter si applica senza pregiudizio di eventuali responsabilità personali incombenti al funzionario che divulga l'informazione, in applicazione delle disposizioni nazionali applicabili in materia.» 27. All'articolo 23, i termini «gradi da A 1 a A 4» sono sostituiti dai termini «gradi da AD 12 a AD 16». 28. Gli ultimi due commi dell'articolo 24 diventano il nuovo articolo 24 bis. 29. L'ex articolo 24 bis diventa l'articolo 24 ter. 30. All'articolo 25, terzo comma, i termini «devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità» sono sostituiti dai termini «sono portate alla conoscenza del personale dell'istituzione da cui dipende.» 31. L'articolo 26 è modificato come segue. a) Al terzo comma, il testo seguente è aggiunto dopo i termini «lettera raccomandata»: «all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario.» b) Al quarto comma, il testo seguente è inserito dopo i termini «religiose del funzionario»: «, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale, a meno che tali informazioni non siano state fornite ed approvate dall'interessato.» c) Alla fine del sesto comma, i termini «e, se del caso, di estrarne copia» sono inseriti dopo il termine «fascicolo». d) Al settimo comma, i termini «o su un supporto informatico protetto» sono inseriti dopo i termini «uffici dell'amministrazione». Allo stesso comma, i termini «dinanzi ad essa» sono soppressi. 32. È inserito il seguente articolo 26 bis: «Ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle istituzioni.» 33. All'articolo 27, il secondo comma è soppresso. 34. L'articolo 29 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dal testo seguente: «a) le possibilità di occupare il posto mediante i) trasferimento o ii) promozione all'interno dell'istituzione; b) le domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee». b) Al paragrafo 2, i termini «dei funzionari di grado A1 e A2» sono sostituiti dal testo seguente: «del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o 14)». 35. L'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 31 1. I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato. 2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8.» 36. All'articolo 32, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.» 37. All'articolo 34, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo.» 38. All'articolo 35 è aggiunta la seguente lettera f): «f) congedo parentale o congedo per motivi familiari.» 39. L'articolo 37 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, il termine «presso» è introdotto tra il termine «o» e i termini «un gruppo politico del Parlamento europeo» e sono aggiunti i termini «o un gruppo del Comitato economico e sociale». b) È inserito un penultimo comma così formulato: «Qualsiasi funzionario in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o vedersi proporre un comando nell'interesse del servizio.» 40. L'articolo 39 è modificato come segue. a) Alla lettera d), secondo comma, i termini «di pensione di invalidità o di pensione di reversibilità» sono sostituiti dai termini «di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità». b) La lettera e) diventa lettera f). c) È inserita la seguente lettera e): «e) durante il periodo di comando, il funzionario conserva i diritti all'avanzamento di scatto;». d) Alla lettera f), i termini «nella sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «nel suo gruppo di funzioni». 41. L'articolo 40 è modificato come segue. a) Al paragrafo 2, secondo comma, il termine «due» è sostituto dal termine «più». b) I termini «per un anno» sono soppressi. È aggiunta la frase seguente: «Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno.» c) Al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono soppressi. d) Al paragrafo 3, secondo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Tuttavia, il funzionario che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. Il funzionario non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario.» e) Al paragrafo 4, lettera d), i termini «nella sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «nel suo gruppo di funzioni» e i termini «o del comando» sono aggiunti all'ultima frase dopo «reintegrazione effettiva». 42. L'articolo 41, paragrafo 3, è modificato come segue: a) al secondo comma, i termini «della sua categoria o quadro» sono sostituiti dai termini «del suo gruppo di funzioni»; b) al sesto comma, i termini «per le pensioni» sono inseriti dopo i termini «coefficiente correttore». 43. Dopo l'articolo 42 è creata una «Sezione 6: Congedo parentale o per motivi familiari» e sono inseriti i seguenti articoli 42 bis e 42 ter: «Articolo 42 bis Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dalle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese. Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a orario ridotto. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a orario ridotto, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di [750 euro] [6] al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio di base integrale e lo stipendio di base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente versata, il contributo del funzionario si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno. [6] Vedasi nota 8. L'indennità è portata a [1 000 euro] [7] al mese, o al 50% di questo importo, nel caso di un lavoro a orario ridotto, per le famiglie monoparentali di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione. Gli importi di cui sopra sono indicizzati in linea con le retribuzioni. [7] Vedasi nota 8. Articolo 42 ter Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.» 44. L'articolo 43 è modificato come segue. a) Al primo comma, i termini «eccettuati quelli di grado A1 e A2» sono soppressi. b) È inserito un secondo comma, formulato come segue: «A partire dal grado 4, per quanto concerne i funzionari del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l'interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.» 45. All'articolo 44 è aggiunto il comma seguente: «Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, il funzionario beneficia di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'importo dell'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento in questione fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.» 46. Gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 45 La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina può prendere in considerazione le responsabilità esercitate dal funzionario. "Articolo 45 bis 1. A partire dal grado 5, un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST può accedere al gruppo di funzioni AD mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 29, a condizione in particolare che abbia seguito con successo una serie di moduli di formazione di un livello superiore che garantiscano che l'interessato ha raggiunto un livello equivalente a quello richiesto all'articolo 5, paragrafo 3. Le istituzioni adottano mediante disposizioni generali di esecuzione le modalità di applicazione delle presenti disposizioni, in particolare per quanto concerne la formazione e il trasferimento. Tali modalità dovranno tener conto dell'evoluzione della carriera. 2. Il trasferimento del funzionario non ha effetti sul grado e sullo scatto. "Articolo 46 Il funzionario nominato ad un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, i funzionari dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica al funzionario: - promosso al posto di direttore o di direttore generale o - che occupa un posto di direttore o di direttore generale a cui si applica l'ultima frase dell'articolo 44, secondo comma.» 47. All'articolo 47 è inserita una nuova lettera g): «g) dalle misure di sfoltimento;» L'ex lettera g) diventa la lettera h). 48. È inserito il seguente articolo 47 bis: «Articolo 47 bis 1. Per far fronte a determinate circostanze eccezionali - quali in particolare l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati membri, la riorganizzazione dei servizi o la ridistribuzione del personale a seguito di un cambiamento di priorità - l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di adottare, nei confronti di un certo numero di funzionari volontari, misure di cessazione definitiva delle funzioni in appresso denominate «sfoltimento». Il numero di funzionari interessati viene deciso e autorizzato dall'autorità competente in materia di bilancio nel quadro della procedura di bilancio. Lo sfoltimento può essere applicato soltanto ai funzionari di oltre 50 anni che hanno svolto almeno dieci anni di servizio e che ne fanno volontariamente richiesta. La selezione tra i candidati volontari è operata, sulla base dell'interesse del servizio, dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica. 2. Il funzionario oggetto di una misura di sfoltimento gode di un'indennità ed è coperto dal regime comune di assicurazione contro le malattie alle condizioni fissate dall'allegato IV. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 6 anni, il funzionario oggetto di una misura di sfoltimento continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII, tale periodo è considerato come periodo di servizio. L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. Si applica l'articolo 41, paragrafo 3, dal quinto al nono comma.» 49. L'articolo 48 è modificato come segue. a) Al terzo comma, i termini «della categoria A e del quadro linguistico» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AD». b) Al terzo comma, i termini «delle altre categorie» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AST». 50. All'articolo 49, primo comma, la cifra «13» è soppressa. 51. L'articolo 50 è modificato come segue. a) Al primo comma, i termini «Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2» sono sostituiti dai termini «Un membro del personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2,». I termini « dall'impiego » sono sostituiti dai termini « dal suo impiego ». b) Al terzo comma, i termini «, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro,» sono soppressi. c) Al sesto comma, i termini «dall'articolo 9 dell'allegato VIII» sono sostituiti dai termini «dall'articolo 8 dell'allegato VIII». 52. Il titolo della sezione 4: "Licenziamento per insufficienza professionale" diventa «Procedure per insufficienza professionale». 53. L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 51 1. Ciascuna istituzione definisce le procedure destinate ad individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera preventiva e positiva. Una volta esaurite tali procedure, il funzionario che, sulla base di rapporti consecutivi di valutazione della carriera, dimostri insufficienza professionale nell'esercizio delle sue funzioni può essere licenziato, retrocesso di grado o inquadrato in un gruppo di funzioni inferiore, con mantenimento del grado o con un grado inferiore. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'interessato l'inquadramento in un grado inferiore o in un gruppo di funzioni inferiore. 2. La proposta di licenziamento, retrocessione di grado o inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore di un funzionario deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. 3. Il funzionario ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Su sua richiesta, può essere ascoltato dalla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e può citare testimoni. 4. Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato. 5. Sulla base della proposta, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte e verbali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato indicando l'eventuale misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta e trasmette tale parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui gli è stato sottoposto il rapporto. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto. L'autorità che ha il potere di nomina adotta la propria decisione entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione consultiva paritetica e dopo aver sentito l'interessato. Tale decisione deve essere motivata e fissare la data alla quale prende effetto. 6. Il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto mensilmente a un'indennità di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado 1, primo scatto, durante il periodo definito al paragrafo 7. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado 1 secondo quanto disposto all'articolo 1 dell'allegato VII. Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi da 1 a 3 o abbia già diritto al pagamento immediato della pensione integrale. 7. Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 6 è calcolato come segue: - tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento; - sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci; - nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di venti; - dodici mesi, quando l'interessato ha prestato più di vent'anni di servizio. 8. Il funzionario retrocesso di grado o inquadrato in un gruppo di funzioni inferiore per insufficienza professionale, trascorso un termine di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura venga cancellato dal suo fascicolo personale. 9. L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, quando il procedimento di cui al presente articolo si conclude senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento, di retrocessione o di inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore.» 54. All'articolo 52, il primo comma è modificato come segue. Nella parte introduttiva, i termini «dall'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dall'articolo 47 bis e dall'articolo 50». 55. All'articolo 54, i termini «sia nella sua carriera, sia nella carriera immediatamente superiore» sono sostituiti dai termini «sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore». 56. L'articolo 55 bis è sostituito dal testo seguente: «Articolo 55 bis 1. Un funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio. L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti: - per occuparsi di un figlio dell'età massima di 8 anni, - per occuparsi di un figlio di età compresa tra 8 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 10% dell'orario di lavoro normale, - per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili, - per seguire una formazione complementare, o - a partire dall'età di 55 anni, durante gli ultimi cinque anni precedenti il collocamento a riposo. Tuttavia, qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto ai sensi del quarto o del quinto trattino, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio. Quando l'autorizzazione è concessa per il motivo di cui al quarto trattino, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera del funzionario. 2. L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda del funzionario entro un termine di 60 giorni. 3. Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato IV bis.» 57. È inserito il seguente articolo 55 ter: «Articolo 55 ter Il funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda del funzionario interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il funzionario può essere trasferito ad un altro posto. Si applicano l'articolo 3 dell'allegato IV bis, ad eccezione dell'ultima frase del secondo comma, e l'articolo 59 bis. L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.» 58. L'articolo 56 è modificato come segue. a) Al secondo comma, i termini «delle categorie A e B e del quadro linguistico» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AD». b) Al terzo comma, i termini «delle categorie C e D» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AST». 59. È inserito il seguente 56 quater: «Articolo 56 quater A taluni funzionari possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.» 60. L'articolo 58 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 58 In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.» 61. L'articolo 59 è sostituito dal testo seguente: «1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia. L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza (fa fede il timbro postale). In mancanza di certificato, e salvo qualora quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l'assenza è considerata ingiustificata. Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo. Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente. L'istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell'istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'istituzione sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'istituzione, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva. Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell'istituzione, è vincolante. 2. Se le assenze per malattia senza certificato medico di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di dodici giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. 3. L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni. 4. Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione, qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora. In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, terzo comma. 5. Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva presso un medico di fiducia designato dall'autorità che ha il potere di nomina o presso un medico di sua scelta. In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'istituzione fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.» 62. L'articolo 59 bis è sostituito dal testo seguente: «Articolo 59 bis Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività. La tabella dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente [8]: [8] Gli importi relativi alle retribuzioni che figurano negli allegati I e II si basano sugli importi indicati nello statuto nel [luglio 2001] e saranno adattati automaticamente per analogia con gli adeguamenti degli importi medesimi decisi dal Consiglio tra [luglio 2001] e la data di entrata in vigore del presente statuto. >SPAZIO PER TABELLA> 63. L'articolo 66 bis è soppresso. 64. All'articolo 68, primo comma, i termini «prevista dagli articoli 41 e 50» sono sostituiti dai termini «prevista dagli articoli 41, 47 bis e 50». 65. [La modifica non riguarda la versione italiana]. 66. L'articolo 70 è modificato come segue. a) Al primo comma, dopo i termini «o i figli a carico» sono inseriti i termini «al momento del decesso». b) Al secondo comma, dopo i termini «titolare di una pensione» sono inseriti i termini «o di un'indennità di invalidità». c) Al secondo comma, dopo i termini «riguarda la pensione» sono inseriti i termini «o l'indennità». 67. L'articolo 70 bis è soppresso. 68. L'articolo 72 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, i commi seguenti sono inseriti dopo il primo comma: "Ai fini del regime di assicurazione contro le malattie, il partner riconosciuto del funzionario è equiparato al coniuge, anche qualora non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, dell'allegato VII. Le istituzioni possono, in virtù della normativa di cui al paragrafo 1, primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese secondo la procedura prevista all'articolo 110.» b) Al paragrafo 1 bis, prima frase, i termini «e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie» sono sostituiti dai termini «e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale». c) Al paragrafo 1 ter, i termini «i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie» sono sostituiti dai termini «i quali non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale». d) Al paragrafo 2, i termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità». e) Il paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente: «2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale: - l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età; - il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantesimo anno di età. Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto. Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano.» f) I paragrafi seguenti sono inseriti dopo il paragrafo 2 bis: «2 ter. Nel caso del titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 2 e 2 bis non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di grado 1, primo scatto. 2 quater. Il funzionario licenziato ai sensi dell'articolo 51, non titolare di una pensione di anzianità, beneficia ugualmente delle disposizioni previste al paragrafo 1, a condizione di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale e di prendere in carico la metà di un contributo calcolato sul suo ultimo stipendio base.» 69. Al titolo V, il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente: «Pensioni e indennità di invalidità». 70. L'articolo 78 è modificato come segue. a) Al primo comma, i termini «una pensione» sono sostituiti dai termini «un'indennità» e i termini «della sua carriera» sono sostituiti dai termini «del suo gruppo di funzioni». b) I commi dal secondo al quinto sono sostituiti dal testo seguente: «L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di 65 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità. Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70% dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale. L'indennità di invalidità è soggetta al contributo al regime delle pensioni. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.» 71. L'articolo 79 è modificato come segue. a) Al primo e al secondo comma, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite». b) Al primo comma, i termini «della pensione di anzianità o di invalidità » sono sostituiti dai termini «della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità». 72. L'articolo 79 bis è soppresso. 73. L'articolo 80 è modificato come segue. a) Al primo comma, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità» e i termini «al momento del decesso» sono inseriti tra i termini «dell'allegato VII» e i termini «hanno diritto a una pensione di orfano». b) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.» c) Il comma seguente è inserito dopo il quarto comma: «In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.» d) Al sesto comma, i termini «dell'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50». e) È aggiunto il comma seguente: «Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere dalla Comunità. Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.» 74. All'articolo 81, il primo comma è modificato come segue. a) I termini «acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età» sono soppressi. b) I termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità». È aggiunta la frase seguente: «Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell'ex funzionario al momento del suo decesso.» All'articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera e), i termini «dell'articolo 41 o dell'articolo 50 dello statuto» sono sostituiti di termini «dell'articolo 41, dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50 dello statuto». 75. L'articolo 82 è modificato come segue. a) Il paragrafo 1 è modificato come segue. i. Il secondo comma è modificato come segue. - [La modifica non riguarda la versione italiana] - I termini «per le pensioni» sono inseriti tra i termini «coefficiente correttore» e i termini «fissato per il paese». - I termini «avere stabilito la propria residenza» sono sostituiti dai termini «avere stabilito la propria residenza principale». - È aggiunta la frase seguente: «Tali coefficienti correttori sono determinati secondo le modalità previste all'allegato XI.» ii. Al quarto comma, i termini «alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma» sono soppressi. b) Il paragrafo 2 è modificato come segue. i. Il termine «Se» è sostituito dal termine «Quando». ii. I termini «decide un aumento delle retribuzioni» sono sostituiti dai termini «decide un adeguamento delle retribuzioni». iii. I termini «questa stessa autorità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, prende contemporaneamente una decisione su un adeguato aumento delle pensioni maturate.» sono sostituiti dai termini «questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.» c) È aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità». 76. All'articolo 83, il paragrafo 4 è soppresso. 77. È inserito il seguente articolo 83 bis: «Articolo 83 bis «1. L'equilibrio del regime delle pensioni è assicurato secondo le modalità previste all'allegato XII. 2. Gli organismi comunitari decentrati che non sono finanziati dal bilancio delle Comunità versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. 3. Al momento della valutazione attuariale quinquennale effettuata conformemente all'allegato XII, e al fine di assicurare l'equilibrio del regime, il Consiglio decide l'aliquota dei contributi e l'eventuale modifica dell'età per il collocamento a riposo. 4. Ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, il Consiglio verifica se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII. 5. Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'applicazione del paragrafo 3, la proposta della Commissione è presentata previo parere del comitato dello statuto.» 78. All'articolo 85 è aggiunto il comma seguente: «La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.» 79. All'articolo 85 bis, paragrafo 2, sesto trattino, i termini «pensioni di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità». 80. All'articolo 86, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, questi ultimi possono avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza. 3. Le norme e le procedure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all'allegato IX dello statuto.» 81. Gli articoli 87, 88 e 89 sono soppressi. 82. All'articolo 90, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi. 83. Sono inseriti i seguenti articoli 90 bis, 90 ter e 90 quater: «Articolo 90 bis Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti relativa a un'indagine dell'Ufficio. La persona può altresì presentare un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, avverso un atto che le arrechi pregiudizio compiuto nel corso di un indagine dell'Ufficio. Articolo 90 ter Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze. Articolo 90 quater «Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria.» 84. All'articolo 91 bis, la prima frase è soppressa; la seconda frase è redatta come segue: « I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria. » 85. Gli articoli 92, 93 e 94 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 92 Il presente titolo determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari delle Comunità che occupano posti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti e inquadrati conformemente all'allegato I, parte A. Articolo 93 A taluni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92 possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose. Su proposta della Commissione, il Consiglio determina i beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità. Articolo 94 In deroga al secondo comma degli articoli 56 bis e 56 ter, e unicamente in circostanze eccezionali giustificate da esigenze del servizio, dalle norme di sicurezza o dagli obblighi nazionali o internazionali, l'autorità che ha il potere di nomina designa i funzionari di cui all'articolo 92 che possono beneficiare degli articoli citati.» 86. Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 e 107 sono soppressi. 87. È inserito il seguente articolo 107 bis: «Articolo 107 bis Le disposizioni transitorie figurano all'allegato XIII.» 88. L'articolo 110 è modificato come segue. a) Il primo comma diventa il paragrafo 1, il secondo comma il paragrafo 3 e il terzo comma il paragrafo 4. b) Al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «Le agenzie adottano, previa consultazione del proprio comitato del personale e d'intesa con la Commissione, adeguate modalità per garantire l'attuazione del presente statuto.» È aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. Ai fini dell'adozione, di comune accordo tra le istituzioni, delle regolamentazioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.» c) Al paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente: «In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra di esse.» 89. L'allegato I è sostituito dal testo seguente: «Allegato I: Impieghi tipo» A. Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 >SPAZIO PER TABELLA> B. Percentuali di promozione minime di cui all'articolo 6, paragrafo 2 >SPAZIO PER TABELLA> 90. L'allegato II è modificato come segue. a) All'articolo 1, dopo la prima frase del secondo comma è inserito il testo seguente: «L'istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum.» b) All'articolo 1, quarto comma, i termini «di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri» sono sostituiti dai termini «di tutti i gruppi di funzioni». c) All'articolo 3 bis, i termini «articolo 2, terzo comma» sono sostituiti dai termini «articolo 2, paragrafo 2». d) La sezione 3 («Commissione di disciplina») è soppressa. e) All'articolo 10, primo comma, i termini «in numero uguale» sono inseriti dopo i termini «ogni anno» e i termini «e dal comitato del personale» sono inseriti dopo i termini «potere di nomina». f) All'articolo 10, i termini «funzionari superiori» sono sostituiti dai termini «funzionari del gruppo di funzioni AD». g) È aggiunta la seguente sezione 6: «Sezione 6: Commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale Articolo 12 La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale. Quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 14 o inferiore, la commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario in causa. Quando la commissione consultiva paritetica è chiamata ad esaminare il caso di un funzionario di inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, viene creata una speciale commissione consultiva paritetica ad hoc composta da due membri nominati dal comitato del personale e due membri nominati dall'autorità che ha il potere di nomina, il cui grado è almeno uguale a quello del funzionario in causa. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al secondo comma chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.» 91. L'allegato III è modificato come segue. a) L'articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue. i. Al terzo comma, i termini «all'articolo 2, terzo comma,» sono sostituiti dai termini «all'articolo 2, paragrafo 2,». ii. Al secondo comma, lettera c), sono aggiunti i termini «nonché il gruppo di funzioni e il grado proposti». iii. Al secondo comma, lettera i), i termini «articolo 28, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 28, paragrafo 1, lettera a)». b) L'articolo 3 è modificato come segue. i. Il primo comma è sostituito dal testo seguente: «La giuria è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.» ii. Al secondo comma, i termini «all'articolo 2, terzo comma,» sono sostituiti dai termini «all'articolo 2, paragrafo 2,». iii. Al quarto comma, i termini seguenti sono inseriti dopo il termine «di»: «un gruppo di funzioni e di un». c) All'articolo 4, i termini «dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 28» sono sostituiti dai termini «all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b) e c)». 92. L'allegato IV è modificato come segue. a) Nel titolo, dopo i termini «articoli 41», sono inseriti i termini seguenti: «, 47 bis». b) L'articolo unico è modificato come segue. i. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il funzionario cui si applica l'articolo 47 bis dello statuto ha diritto, per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 5, ad un'indennità mensile pari: - al 70 % del suo stipendio base durante i primi quattro anni, - al 60% del suo stipendio base oltre tale periodo.» ii. Al paragrafo 3, i termini «dagli articoli 41 e 50» sono sostituiti dai termini «dagli articoli 41, 47 bis e 50». iii. Il paragrafo 1 bis diventa il paragrafo 4. iv. Al primo comma di questo paragrafo, i termini «di cui agli articoli 41, 47 bis e 50 dello statuto» sono inseriti dopo i termini «il funzionario» e i termini «non possa essere coperto da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro i medesimi rischi» sono sostituiti dai termini «e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale». 93. L'allegato IV bis è sostituito dal testo seguente: «Allegato IV bis Lavoro a orario ridotto «Articolo 1 La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dal funzionario al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati. L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati agli articoli 15 e 55 bis, paragrafo 1, terzo comma, quinto trattino. L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale. Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese. Articolo 2 A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno. In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi. Articolo 3 Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, il funzionario ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico. I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a orario ridotto. Il funzionario può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 83. Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, il funzionario non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna altra attività retribuita. Articolo 4 In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti: - il 60 %, oppure - la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'allegato VIII, maggiorata del 10%. Il funzionario che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50% dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo. Articolo 5 L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.» 94. L'allegato V è modificato come segue. a) L'articolo 6 è modificato come segue. i. Al primo comma, settimo trattino, il termine «nascita,» è soppresso. ii. Al primo comma, i trattini seguenti sono inseriti dopo il settimo trattino: «- nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita - decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto». iii. Al primo comma, il trattino seguente è inserito dopo l'ex ottavo trattino: «- malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni». iv. Al primo comma, i trattini seguenti sono inseriti dopo l'ex nono trattino: «- adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile. Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni europee e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto il funzionario. L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi. Un congedo speciale di 10 giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.» v. È aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente articolo, il partner riconosciuto del funzionario è equiparato al coniuge, anche qualora non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), ultimo trattino, dell'allegato VII.» b) L'articolo 7 è modificato come segue. i. Il secondo e il terzo comma sono soppressi. ii. L'ex quinto comma è sostituito dal testo seguente: «Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.» 95. Agli articoli 1 e 3 dell'allegato VI, i termini «delle categorie C e D» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni AST». 96. L'allegato VII è modificato come segue. a) L'articolo 1 è modificato come segue. i. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di [140,27] [9] euro, maggiorato del 2 % dello stipendio base del funzionario:». [9] Vedasi nota 8. ii. Il paragrafo 2, lettera c), diventa il paragrafo 2, lettera d). iii. Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c): «c. il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che: - la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto; - nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto; - i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, suoceri e generi/nuore; - la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente trattino unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;». iv. Alla nuova lettera d) del paragrafo 2, i termini «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «di cui alle lettere a), b) e c)». v. Al paragrafo 3, prima frase, i termini «grado C 3 al terzo scatto» sono sostituiti dai termini «grado 3 al secondo scatto». b) All'articolo 2, paragrafo 1, l'importo di «[232,73] [10] euro» è sostituito dall'importo di «[306,51] euro». [10] Vedasi nota 8. c) L'articolo 3 è modificato come segue. i. Il testo attuale diventa il paragrafo 1. ii Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di [207,98] [11] euro al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.» [11] Vedasi nota 8. iii. Al terzo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Indipendentemente dal fatto che la scuola sia o meno a pagamento, l'indennità è versata fino a concorrenza del doppio del massimale menzionato al primo comma per:». iv. Al terzo comma, secondo trattino, sono aggiunti i termini seguenti: «o, se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario, - alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.» v. È aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, il funzionario beneficia di un'indennità prescolastica di [74,87] [12] euro al mese. Il diritto all'indennità prescolastica termina alla fine del mese che precede il mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento primario. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.» [12] Vedasi nota 8. d) Le sezioni 2 bis e 2 ter sono soppresse. e) L'articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue. i. Il primo comma è sostituito dal testo seguente: «1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che ha diritto al rimborso delle spese di trasloco previste all'articolo 9 del presente allegato, o che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto.» ii. Al secondo comma, i termini «funzionari o altri agenti» sono inseriti dopo i termini «coniugi». f) L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato come segue. Al primo comma, prima frase, i termini «che adempia...paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «che dimostri di aver cambiato residenza». Al primo comma, seconda frase, i termini «o altri agenti» sono inseriti dopo i termini «coniugi funzionari». g) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il rimborso si effettua sulla base dell'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia, in prima classe, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine. Se l'itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe «business» o equivalente. Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.» h) L'articolo 8 è modificato come segue. i. I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: «1. Il funzionario ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7. Se due coniugi sono funzionari delle Comunità, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge. In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso. Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato. Le spese di viaggio dei figli dai due ai dieci anni sono calcolate sulla base della metà dell'indennità chilometrica e della metà dell'importo forfettario supplementare; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il secondo e decimo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso. 2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio del funzionario dal suo luogo di assunzione o di origine; tale distanza è calcolata in base al metodo fissato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma. L'indennità [13] ammonta a: [13] Vedasi nota 8. 0 euro/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km [0,3117] euro/km per il tratto di distanza tra 201 e 1000 km [0,5195] euro/km per il tratto di distanza tra 1001 e 2000 km [0,3117] euro/km per il tratto di distanza tra 2001 e 3000 km [0,1039] euro/km per il tratto di distanza tra 3001 e 4000 km 0 euro/km per la distanza superiore a 4000 km. Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra: [155,86]euro, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1450 km, [311,72]euro, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1450 km. L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.» ii. il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del biglietto aereo nella classe immediatamente superiore alla classe «economica». i) All'articolo 9, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate al funzionario che cambi la sua residenza a motivo dell'assunzione delle funzioni o del suo trasferimento verso una nuova sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese.» j) L'articolo 10 è modificato come segue. i. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue: Funzionario avente diritto agli assegni familiari: [32,21] [14] euro. [14] Vedasi nota 8. Funzionario non avente diritto agli assegni familiari: [25,98] [15] euro. [15] Vedasi nota 8. Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto.» ii. Al paragrafo 2, secondo comma, i termini «o altri agenti» sono inseriti dopo il termine «funzionari». iii. Il paragrafo 3 è soppresso. k) L'articolo 11 è modificato come segue. i. Al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso. ii. Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che il funzionario incaricato della missione può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista.» iii. È aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui il funzionario venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella di missione che non obblighi il funzionario incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.» l) Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 12 1. Ferrovia Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione. 2. Aereo I funzionari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde ad una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km. 3. Nave Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina saranno calcolati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio. 4. Automobile Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento. Tuttavia, al funzionario che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti sicuri, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste. Articolo 13 1. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di albergo, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese. 2 a) Le indennità di missione concesse per i paesi dell'Unione figurano nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate. 2 b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina. 3. I tassi previsti al paragrafo 2 a) sono modificati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato. La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se occorre procedere a una proposta di modifica.» m) È inserito il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 saranno definite dalle diverse istituzioni nel quadro delle disposizioni generali di esecuzione.» n) Gli articoli 14 bis e 14 ter sono soppressi. o) All'articolo 15, primo comma, i termini «i funzionari dei gradi A 1 e A 2» sono sostituiti dai termini «il personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2». p) L'articolo 17 è modificato come segue. i. I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti verso un altro Stato membro. Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto di tale trasferimento, sono i seguenti: - nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio; - su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro in questione nei confronti della quale il funzionario dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente. I trasferimenti di cui al secondo trattino non possono essere superiori al 5% dello stipendio base del funzionario. 3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati al tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore del paese in cui si trova la sede di servizio del funzionario. I coefficienti correttori utilizzati per questo calcolo sono quelli definiti per le pensioni all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, dell'allegato XI dello statuto.» ii. È aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Indipendentemente da quanto precede, il funzionario può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25% dello stipendio base del funzionario.» 97. L'allegato VIII è modificato come segue. a) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 A condizione che per i periodi di servizio in appresso indicati l'agente abbia versato i contributi previsti, sono presi in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2: 1. la durata dei servizi prestati in qualità di funzionario presso una delle istituzioni in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b), c) ed e) dello statuto; tuttavia, i beneficiari dell'articolo 40 dello statuto sono soggetti alle condizioni previste al paragrafo 3, secondo comma, ultima frase; 2. i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 41, 47 bis e 50 dello statuto, entro il limite di cinque anni per gli articoli 41 e 50 e di sei anni per l'articolo 47 bis; 3. i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato di un'indennità di invalidità; 4. la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Tuttavia, quando un agente contrattuale ai sensi dello stesso regime diviene funzionario, le annualità di pensione maturate come agente contrattuale danno diritto a un numero di annualità come funzionario calcolate in proporzione dell'ultimo stipendio base percepito come agente contrattuale e del primo stipendio base percepito come funzionario. Questa disposizione si applica mutatis mutandis nel caso in cui un funzionario diventi agente contrattuale.» b) L'articolo 4 è modificato come segue. i. Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e la seconda frase del primo comma è sostituita dal testo seguente: «Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, la durata totale del suo servizio in qualità di funzionario o di agente temporaneo per la quale sono stati versati i contributi, a condizione: a) di riversare l'indennità una tantum che gli è stata versata a titolo dell'articolo 12, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%. Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato dell'articolo 42 del regime applicabile agli altri agenti, egli è altresì tenuto a riversare l'importo versato in applicazione di detto articolo, maggiorato degli interessi composti al saggio sopra menzionato; b) di far riservare a tal fine, precedentemente al calcolo dell'abbuono di annualità previsto all'articolo 11, paragrafo 1, e a condizione di aver chiesto e ottenuto il beneficio di tale articolo successivamente alla nuova assunzione di funzioni, una parte dell'importo trasferito verso il regime comunitario delle pensioni corrispondente all'equivalente attuariale calcolato e trasferito in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 12, lettera b), maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.» ii. Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 110 del regime applicabile agli altri agenti, l'importo da riservare terrà conto altresì dell'importo versato in applicazione dei suddetti articoli, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 % . Nella misura in cui l'importo trasferito verso il regime comunitario sia insufficiente a ricostituire i diritti a pensione relativi alla totalità del periodo di attività precedente, il funzionario o l'agente temporaneo è autorizzato, su sua richiesta, a completare l'importo definito al primo comma, lettera b).» iii. È aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. Il saggio d'interesse previsto al paragrafo 1 può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 7 dell'allegato XII.» c) All'articolo 6, i termini «di grado D 4, primo scatto.» sono sostituiti dai termini : «al primo scatto del grado 1.» d) L'articolo 7 è soppresso. e) All'articolo 8, i termini «alle ultime tavole di mortalità adottate dalle autorità competenti in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 39 e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno» sono sostituiti dai termini «alla tavola di mortalità di cui all'articolo 5 dell'allegato XII, e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno che può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 7 dell'allegato XII.» f) La seguente frase è aggiunta al primo comma, secondo trattino dell'articolo 9: «Questa tabella viene adattata conformemente all'articolo 7 dell'allegato XII. Per i funzionari di almeno 55 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può, nell'interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e di procedure trasparenti fissate nell'ambito di una regolamentazione di comune accordo adottata previo parere del comitato dello statuto, decidere di diminuire - o se del caso annullare totalmente - la riduzione della pensione derivante dall'applicazione del coefficiente previsto nella tabella di cui sopra. » g) È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Per determinare la pensione ridotta dei funzionari che hanno maturato più di 35 anni di servizio e che chiedono il godimento immediato della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 9, i coefficienti di cui al suddetto articolo si applicano a un importo teorico corrispondente agli anni di servizio maturati anziché a un importo limitato al massimo al 70% dell'ultimo stipendio base. In nessun caso tuttavia la pensione ridotta così calcolata potrà superare il 70% dell'ultimo stipendio base ai sensi dell'articolo 77 dello statuto.» h) All'articolo 11, il paragrafo 2 è modificato come segue. i. Al primo comma, i termini «ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.» sono sostituiti dai termini «ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.» ii. Il secondo comma è modificato come segue. - I termini «mediante disposizioni generali di esecuzione» sono inseriti dopo il termine «determina». - I termini «tenuto conto del grado di inquadramento» sono sostituiti dai termini «tenuto conto dello stipendio base e dell'età alla data della domanda di trasferimento». - I termini «secondo il proprio regime» sono sostituiti dai termini «secondo il regime comunitario delle pensioni». - I termini «sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto» sono sostituiti dai termini «sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.» iii. È aggiunto il comma seguente: «Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.» i) L'articolo 12 è modificato come segue. i. Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e, nella parte introduttiva, i termini «o delle disposizioni del precedente articolo 11, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «immediata o differita» e i termini «al versamento:» sono soppressi. ii. Le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dal testo seguente: «a) se ha maturato almeno un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 110 del regime applicabile agli altri agenti; b) negli altri casi, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca: - che non vi sarà rimborso di capitale; - che provvederà al versamento di una rendita mensile a partire non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo; - che sono previste prestazioni in materia di reversibilità; - che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo non sarà autorizzato che alle stesse condizioni descritte al primo, secondo e terzo trattino.» iii. È aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. Tuttavia, quando il funzionario cessa definitivamente le proprie funzioni a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX.» j) L'articolo 12 bis è soppresso. k) Il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente: «Indennità di invalidità». l) L'articolo 13 è modificato come segue. i. Il primo comma diventa il paragrafo 1 e i termini «alla pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «all'indennità di invalidità». ii. Il secondo comma è sostituito dal seguente paragrafo 2: «2. Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio è detratta da tale indennità. L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.» m) L'articolo 14 è modificato come segue. i. I termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità» e i termini «alla pensione suddetta» sono sostituiti dai termini «alla suddetta indennità». ii. Al secondo comma, i termini «In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 16 dell'allegato VIII.» sono soppressi. n) All'articolo 15, il termine «pensione» è sostituito dal termine «indennità». o) L'articolo 16 è soppresso. p) L'articolo 17 è modificato come segue. i. I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite». ii. Al primo comma, i termini «purché sia stata sua moglie» sono sostituiti dai termini «purché la coppia sia stata sposata» e i termini «pensione vedovile» sono sostituiti dai termini «pensione di reversibilità». q) L'articolo 17 bis è modificato come segue. i. Al primo e secondo comma, i termini «pensione vedovile» sono sostituiti dai termini «pensione di reversibilità». ii. Al primo e terzo comma, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite». iii. Il primo comma è modificato come segue. - I termini «dell'articolo 47 bis dello statuto o» sono inseriti tra i termini «cessazione delle funzioni ai sensi» e i termini «dei regolamenti». - I termini «dell'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50». - I termini «purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione» sono sostituiti dai termini «purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno». - Il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge». r) L'articolo 18 è modificato come segue. i. I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite» e il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge». ii. Al primo comma, i termini «purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione» sono sostituiti dai termini «purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno». iii. Al secondo comma, i termini «della cessazione del marito dal servizio» sono sostituiti dai termini «della sua cessazione del servizio». s) L'articolo 18 bis è modificato come segue. i. I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite». ii. Il primo comma è modificato come segue. - I termini «purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione» sono sostituiti dai termini «purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno». - I termini «pensione vedovile» sono sostituiti dai termini «pensione di reversibilità». - Il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge». t) L'articolo 19 è modificato come segue. i. I termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità» e il termine «marito» è sostituito dal termine «coniuge». ii. Il primo comma è modificato come segue. - I termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite». - I termini «purché fosse sua moglie» sono sostituiti dai termini «purché la coppia fosse sposata». - I termini «al beneficio della pensione» sono sostituiti dai termini «al beneficio dell'indennità». u) All'articolo 21, paragrafo 1, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite» e i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità». v) L'articolo 22 è modificato come segue. i. Al primo comma, i termini «di una vedova» sono sostituiti dai termini «di un coniuge superstite». ii. Al terzo comma, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità». w) L'articolo 24 è modificato come segue. i. Al primo comma, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità». ii. Al secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto.» L'articolo 25 è modificato come segue. I termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità». x) All'articolo 26, i termini «la vedova» sono sostituiti dai termini «il coniuge superstite» e i termini «Essa beneficia» sono sostituiti dai termini «Egli beneficia». y) L'articolo 27 è modificato come segue. i. Il termine «ex marito» è sostituito dal termine «ex coniuge». ii. Al primo e terzo comma, i termini «La moglie divorziata» sono sostituiti dai termini «Il coniuge divorziato». iii. Al primo comma, i termini «a carico dell'ex marito» sono sostituiti dai termini «a carico del suddetto ex coniuge» e sono aggiunti i termini «, ufficialmente registrata ed eseguita». iv. Al terzo comma, i termini «Essa beneficia» sono sostituiti dai termini «Egli beneficia». z) L'articolo 28 è modificato come segue. i. Al primo comma, i termini «mogli divorziate» sono sostituiti dai termini «coniugi divorziati» e i termini «di una vedova» sono sostituiti dai termini «di un coniuge superstite». ii. Al secondo comma, i termini «di una delle beneficiarie» sono sostituiti dai termini «di uno dei beneficiari». aa) All'articolo 29, i termini «la moglie divorziata» sono sostituiti dai termini «il coniuge divorziato» e i termini «alla vedova» sono sostituiti dai termini «al coniuge superstite». bb) All'articolo 31, i termini «pensione di invalidità» sono sostituiti dai termini «indennità di invalidità». cc) All'articolo 31 bis, i termini «dell'articolo 50» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 47 bis o dell'articolo 50». dd) All'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Le disposizioni degli articoli 80 e 81 dello statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità.» ee) All'articolo 35, i termini «di una pensione di anzianità, di invalidità o di reversibilità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di reversibilità o di un'indennità di invalidità». ff) All'articolo 36, i termini «o dell'indennità di invalidità» sono inseriti tra i termini «dello stipendio» e i termini «è soggetta al contributo». gg) All'articolo 37, i termini «dell'indennità prevista in caso di disponibilità e di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, nel limite di cinque anni di cui all'articolo 3» sono sostituiti dai termini «delle indennità previste agli articoli 41, 47 bis e 50 dello statuto, nel limite di cinque anni per gli articoli 41 e 50 e di sei anni per l'articolo 47 bis». hh) L'articolo 39 è soppresso. ii) L'articolo 40 è modificato come segue. i. Al primo comma, i termini «alla pensione di anzianità, di invalidità o di reversibilità» sono sostituiti dai termini «alla pensione di anzianità o di reversibilità o all'indennità di invalidità». ii. Il secondo comma è modificato come segue. - I termini «Le pensioni di anzianità, o di invalidità,» sono sostituiti dai termini «Le pensioni di anzianità o le indennità di invalidità». - I termini «di una delle istituzioni delle tre Comunità europee» sono sostituiti dai termini «del bilancio generale o degli organismi comunitari decentrati». - I termini «dagli articoli 41 e 50» sono sostituiti dai termini «dagli articoli 41, 47 bis e 50». - È aggiunta la seguente frase: «Esse sono altresì incompatibili con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o uno degli organismi comunitari decentrati.» jj) L'articolo 42 è modificato come segue. i. I termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità». ii. I termini «o indennità» sono inseriti tra i termini «dei loro diritti a pensione» e i termini «entro l'anno successivo...». kk) All'articolo 44, il termine «definitivo» è sostituito dal termine «temporaneo» e i termini «dell'articolo 86 dello statuto» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 7 dell'allegato IX dello statuto». ll) All'articolo 45, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate nella moneta e presso una banca del paese di residenza, alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, dello statuto. Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità». mm) All'articolo 46, i termini «di una pensione di anzianità o di invalidità» sono sostituiti dai termini «di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità». 98. L'allegato IX è sostituito dal testo seguente: ALLEGATO IX Procedimento disciplinare Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 1 1. Non appena un'indagine dell'OLAF evidenzia la possibile implicazione di un funzionario (termine che designa altresì l'ex funzionario) di un'istituzione, quest'ultimo ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell'istituzione potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. 2. Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il funzionario dell'istituzione ad esprimere il proprio parere può essere differita d'intesa con l'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, nessuna procedura disciplinare può essere avviata prima che il funzionario sia stato in grado di esprimere il proprio parere. 3. Qualora l'indagine dell'OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell'istituzione, l'indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell'ufficio, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione. Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale. Articolo 2 1. Le norme definite all'articolo 1 si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall'autorità che ha il potere di nomina. 2. Su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi, l'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato della conclusione dell'indagine e gli trasmette, su richiesta, le conclusioni della relazione d'indagine e di tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti. 3. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione del presente articolo conformemente all'articolo 110 dello statuto. Articolo 3 Sulla base della relazione d'indagine e dopo aver sentito il funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può: i) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; ii) decidere che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un richiamo; iii) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 86 dello statuto, a) decidere l'avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4, o b) decidere l'avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina, dopo aver comunicato al funzionario tutti i documenti del fascicolo. Se, per ragioni oggettive, il funzionario interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente allegato, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta. Sezione 2: Commissione di disciplina Articolo 4 1. Una commissione di disciplina, in appresso denominata «la commissione», è creata nell'ambito di ciascuna istituzione. 2. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti; quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 13 o inferiore, la commissione è estesa per includere due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario oggetto del procedimento disciplinare. 3. I membri permanenti della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari in attività di servizio di grado almeno AD 14 per tutti i casi diversi da quelli riguardanti funzionari di grado AD 16 o AD 15. 4. I membri della commissione e i relativi supplenti sono designati trai funzionari di grado AD 16 in attività di servizio per i casi riguardanti i funzionari di grado AD 16 o AD 15. 5. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al paragrafo 2 chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali. Articolo 5 1. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti. 2. Il presidente e il suo supplente sono designati dall'autorità che ha il potere di nomina. 3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. Le istituzioni possono tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso deve essere inferiore a un anno. 4. I due membri della commissione estesa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono designati secondo la procedura seguente: a) l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce un elenco comprendente, ove possibile, il nome di due funzionari per ogni grado di ciascun gruppo di funzioni; in pari tempo, il comitato del personale trasmette all'autorità che ha il potere di nomina un elenco redatto nella stessa maniera; b) nei cinque giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui all'articolo 22 dello statuto, il presidente della commissione procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte di un membro della commissione in ciascuno degli elenchi summenzionati. Il presidente comunica a ciascun membro la composizione della commissione. 5. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione, il funzionario incolpato può ricusare uno dei membri della commissione. Entro lo stesso termine, i membri della commissione possono far valere cause legittime di astensione. Il presidente della commissione procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per completare la commissione. Articolo 5 bis La commissione è assistita da un segretario. Articolo 6 1. I membri della commissione godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione. 2. Le delibere e i lavori della commissione sono segreti. Sezione 3: Sanzioni disciplinari Articolo 7 1. L'autorità che ha il potere di nomina può applicare una delle sanzioni seguenti: a) ammonimento scritto, b) nota di biasimo, c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi, d) retrocessione di scatto, e) retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno, f) retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni, g) inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado, h) destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione di anzianità o una ritenuta sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Il reddito del funzionario interessato non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 36 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia. 2. Nel caso di un pensionato o di un funzionario che beneficia di un'indennità di invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, per una durata determinata, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti di tale sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Il reddito del funzionario non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia. 3. Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare. Articolo 8 La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, si tiene conto della sua natura e delle circostanze in cui è stata commessa. In particolare, sono presi in considerazione: - l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi delle Comunità europee a motivo della mancanza commessa; - la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa; - i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza; - il grado e l'anzianità del funzionario; - il grado di responsabilità personale del funzionario; - il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto; - la condotta del funzionario su tutto l'arco della carriera. Sezione 4: Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina Articolo 9 L'autorità che ha il potere di nomina può, dopo aver sentito l'interessato, decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione. Sezione 5: Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina Articolo 10 1. Alla commissione viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti. 2. Il rapporto è trasmesso al funzionario incolpato e al presidente della commissione, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima. Articolo 11 1. Non appena ricevuto il rapporto, il funzionario incolpato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo. 2. Il funzionario incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare. 3. Il funzionario incolpato può essere assistito da una persona di sua scelta. Articolo 12 Se il funzionario incolpato ammette un comportamento scorretto, la suddetta autorità può, dopo aver sentito il funzionario, infliggergli una sanzione disciplinare che va dall'ammonimento scritto alla retrocessione di scatto senza ulteriore procedimento e sottrarre il caso all'azione della commissione. Articolo 13 Precedentemente alla prima riunione della commissione, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione. Articolo 14 1. Il funzionario incolpato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta, e può far citare testimoni. 2. Di fronte alla commissione, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato, compreso quello di ricusare uno dei membri della commissione. Articolo 15 1. La commissione, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio. 2. Il presidente o un membro della commissione svolge l'inchiesta a nome della commissione. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'istituzione risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione. Quando questa richiesta è rivolta al funzionario, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi. Articolo 16 Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina e al funzionario incolpato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della suddetta autorità, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del fascicolo. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del fascicolo. Articolo 17 1. Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto. 2. Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso. Articolo 18 Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni. Articolo 19 1. Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 7. 2. L'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per il funzionario interessato. Articolo 20 1. Dopo aver sentito il funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 7 e 8, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. 2. Se l'autorità che ha il potere di nomina decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale. Sezione 6: Sospensione Articolo 21 1. In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, questa ultima può sospendere in qualsiasi momento il responsabile per un periodo determinato o indeterminato. 2. Salvo in circostanze eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito il funzionario interessato. Articolo 22 1. La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo versato al funzionario non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia. 2. La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3. 3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, il funzionario avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione. 4. Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 12 dell'allegato VIII. Sezione 7: Azione penale parallela Articolo 23 Quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria. Sezione 8: Disposizioni finali Articolo 24 Il funzionario colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione, può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'autorità che ha il potere di nomina decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta. Articolo 25 Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti. Articolo 26 Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'interessato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 20, paragrafo 2, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Articolo 27 Ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del proprio comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato. 99. L'allegato X è modificato come segue. a) All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «L'autorità che ha il potere di nomina rende effettiva questa mobilità secondo una procedura specifica detta «procedura di mobilità», le cui modalità vengono da essa definite previo parere del comitato del personale.» b) All'articolo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Nel quadro della procedura di mobilità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di riassegnare temporaneamente, con il suo posto, un funzionario distaccato in un paese terzo alla sede dell'istituzione o ad una qualsiasi altra sede di servizio nella Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni.» c) L'articolo 5 è modificato come segue. i. Dopo il termine «corrispondente», sono inseriti i termini «al livello delle sue funzioni e». ii. È aggiunto il comma seguente: «Le modalità di applicazione del primo comma sono fissate, previo parere del comitato del personale, dall'autorità che ha il potere di nomina, che determina altresì le dotazioni di mobilio e altre attrezzature degli alloggi, in funzione delle condizioni prevalenti in ciascuna sede di servizio.» d) All'articolo 6, i termini «cinque giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «tre giorni lavorativi e mezzo». e) L'articolo 7 è modificato come segue. i. Al primo comma, i termini «cinque giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «tre giorni lavorativi e mezzo» e i termini «due giorni e mezzo di calendario» sono sostituiti dai termini «due giorni lavorativi». ii. Al secondo comma, i termini «venti giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «quattordici giorni lavorativi». f) L'articolo 9 è modificato come segue. i. Al paragrafo 1, i termini «venti giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «quattordici giorni lavorativi». ii. Il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue. - Nella prima frase, i termini «giorni di calendario» sono sostituiti dai termini «giorni lavorativi». - La seconda frase è soppressa. g) L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue. i. Il sesto comma è modificato come segue. Al quarto trattino, la cifra « 8 » è sostituita dalla cifra « 7 ». - Al quinto trattino, i termini « superiore a 8. » sono sostituiti dai termini « superiore a 9 ma inferiore o uguale a 11, ». - Il trattino seguente è inserito dopo il quarto trattino: « 30% se il valore è superiore a 7 ma inferiore o uguale a 9,». È aggiunto il trattino seguente: « - 40% se il valore è superiore a 11. ». ii. Sono aggiunti i seguenti commi: « Se, nel corso della sua carriera, il funzionario che è stato distaccato in un luogo considerato difficile o molto difficile, per il quale l'indennità correlata alle condizioni di vita è del 30%, 35% o 40%, accetta una nuova assegnazione in una sede per la quale tale indennità è del 30%, 35% o 40%, egli riceverà, in aggiunta all'indennità correlata alle condizioni di vita prevista per la nuova sede di servizio, un premio supplementare pari al 5% dell'importo di riferimento di cui al primo comma. La concessione di tale premio è cumulabile con ciascuna assegnazione del funzionario in un luogo difficile o molto difficile, a condizione che il totale dell'indennità correlata alle condizioni di vita e del premio non superi il 45% dell'importo di riferimento di cui al primo comma. » h) All'articolo 13, primo comma, prima frase, il termine « semestralmente » è sostituito dai termini « una volta all'anno ». i) All'articolo 16, primo comma, sono aggiunti i termini « oppure nella moneta in cui è stata effettuata la spesa ». j) L'articolo 17 è modificato come segue. i. Il primo comma è modificato come segue. - I termini « che non dispone di un alloggio ammobiliato messo a sua disposizione dall'istituzione » sono sostituiti dai termini « che beneficia di un alloggio in applicazione degli articoli 5 o 23 ». - I termini « del mobilio personale » sono sostituiti dai termini « del mobilio e degli effetti personali ». ii. Al secondo comma, i termini « le spese reali di sistemazione » sono sostituiti dai termini « le altre spese sostenute nell'ambito del cambiamento di residenza in questione ». k) L'articolo 18 è modificato come segue. i. Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: « Il funzionario beneficia inoltre dell'indennità giornaliera prevista all'articolo 10 dell'allegato VII, ridotta del 50%, salvo in caso di forza maggiore riconosciuta dall'autorità che ha il potere di nomina. ». ii. All'ultimo comma, il termine «l'agente» è sostituito dal termine «il funzionario». l) L'articolo 19 è modificato come segue. i. I termini « di servizio all'interno del settore d'attività » sono sostituiti dai termini « per motivi di servizio direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni ». ii. [La modifica non riguarda la versione italiana]. m) All'articolo 21, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: « Per il funzionario costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto, al momento dell'entrata in funzione o in caso di trasferimento, l'istituzione prende in carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina e in funzione delle condizioni di alloggio che possono essere offerte al funzionario nella sede di servizio: - il trasloco del mobilio personale (interamente o in parte) dal luogo effettivo in cui si trova questo mobilio alla sede di servizio, nonché il trasporto degli effetti personali, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio non ammobiliato; - il trasporto degli effetti personali e la custodia del mobilio personale, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio ammobiliato. » n) All'articolo 23, i termini «delle funzioni da esso esercitate» sono sostituiti dai termini «delle sue funzioni». o) L'articolo 26 è soppresso. p) Il capitolo 6 e il suo articolo 27 sono soppressi. 100. L'allegato XI è sostituito dal testo seguente: ALLEGATO XI Capitolo 1 Esame annuale del livello delle retribuzioni (articolo 65, paragrafo 1, dello statuto) Sezione 1: Elementi degli adeguamenti annuali Articolo 1 1. Relazione di Eurostat (Istituto statistico delle Comunità europee) Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles ed alcune sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. 2. Andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale di Bruxelles) Sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe, Eurostat stabilisce un indice che consente di misurare l'andamento del costo della vita per i funzionari delle Comunità europee in servizio a Bruxelles. Tale indice (denominato «indice internazionale di Bruxelles») tiene conto dell'evoluzione constatata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso; esso è calcolato secondo il metodo statistico definito dal «gruppo articolo 64 dello statuto» (vedasi articolo 13). 3. Andamento del costo della vita fuori Bruxelles (parità economiche e indici impliciti) a) Eurostat calcola, tenendo conto del parere degli istituti statistici nazionali e di altre autorità competenti degli Stati membri, le parità economiche che determinano le equivalenze di potere di acquisto: - delle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio nelle capitali degli Stati membri (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam) e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles, - delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio. b) Le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno. c) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all'anno e verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni. Ai fini dell'attualizzazione delle parità economiche, Eurostat utilizza gli indici più appropriati, quali definiti dal «gruppo articolo 64 dello statuto» (vedasi articolo 13). d) L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento è calcolato sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica. 4. Andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici) a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, Eurostat stabilisce, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dalle autorità nazionali interessate, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 1° luglio dell'anno in corso. I vari indicatori specifici sono di due tipi: - un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto, - un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni. Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali. Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme dell'Unione europea, i risultati per paese sono ponderati in base alla parte del PIL nazionale sul totale dell'Unione europea misurata utilizzando le parità di potere d'acquisto, quale risulta dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti (SEC) in vigore al momento considerato. b) Le autorità nazionali competenti forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali. Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione, se, dopo una nuova consultazione delle autorità nazionali interessate, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro. c) Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola determinati indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel SEC in vigore al momento considerato. L'Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra. Articolo 2 La Commissione redige ogni tre anni una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie. Sezione 2: Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni Articolo 3 1. In conformità all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1, con effetto al 1° luglio. 2. Il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles. L'adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti. 3. Il valore dell'adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti: - all'importo della retribuzione e della pensione nette con coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ciascun gruppo degli altri agenti, si aggiunge o si sottrae il valore dell'adeguamento annuale di cui sopra; - la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta; - per questa conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto. 4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto: - dal fattore risultante dal precedente adeguamento, e/o - dal valore dell'adeguamento delle retribuzioni di cui al paragrafo 2. 5. Il coefficiente correttore applicabile per il Belgio viene ricondotto a 100, come pure il coefficiente correttore applicabile per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili: - alle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio, - alle pensioni dei funzionari delle Comunità europee corrisposte negli altri Stati membri, sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all'articolo 1 ed i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti. Sono applicabili le modalità previste all'articolo 8 concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione. 6. Le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sul nuovo adeguamento, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto. L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento per l'anno successivo. Capitolo 2 Adeguamenti intermedi delle retribuzioni e delle pensioni (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto) Articolo 4 1. Con effetto al 1° gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre, con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. 2. La proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile. 3. Detti adeguamenti intermedi sono presi in considerazione al momento dell'adeguamento annuale delle retribuzioni. Articolo 5 1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 12. Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene presa in considerazione al momento dell'adeguamento intermedio. 2. L'andamento del costo della vita per Bruxelles è misurato mediante l'indice internazionale di Bruxelles sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente. 3. Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (ad esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita con riferimento a Bruxelles una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L'andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all'articolo 1, paragrafo 4. Articolo 6 1. La soglia di sensibilità è fissata al 2,75%. 2. Per l'applicazione della soglia si adotta la seguente procedura, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma: - se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per Bruxelles (in funzione dell'andamento dell'indice internazionale di Bruxelles tra giugno e dicembre), la retribuzione viene adeguata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di adeguamento annuale; - se la soglia di sensibilità non è raggiunta per Bruxelles, vengono adeguati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dall'evoluzione degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia di sensibilità. Articolo 7 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6: Il valore dell'adeguamento è uguale all'indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo. I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica in causa e il corrispondente tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto; se la soglia dell'adeguamento non è raggiunta per Bruxelles, tale rapporto è moltiplicato per il valore dell'adeguamento. Capitolo 3 Data di efficacia del coefficiente correttore (sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita) Articolo 8 1. Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1° gennaio per l'adeguamento intermedio o al 1° luglio per l'adeguamento annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in un paese in cui l'andamento del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità. 2. Le date di efficacia dell'adeguamento annuale sono fissate: - al 16 maggio per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 6,3 %, - al 1° maggio per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 12,6 %. 3. Le date di efficacia dell'adeguamento intermedio sono fissate: - al 16 novembre per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 6,3 %, - al 1° novembre per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 12,6 %. Capitolo 4 Istituzione e soppressione di coefficienti correttori (articolo 64 dello statuto) Articolo 9 1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione delle Comunità europee o i rappresentanti dei funzionari delle Comunità europee in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata. La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5%) e duratura, la Commissione presenta una proposta di fissazione di un coefficiente correttore per la sede considerata. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può altresì decidere di sospendere l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la proposta deve essere fondata su uno dei seguenti elementi: - una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione delle Comunità europee o dai rappresentanti dei funzionari delle Comunità europee in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta uno scarto [inferiore al 2%] che non è più significativo rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato; il carattere durevole di questa convergenza deve essere convalidato da Eurostat; - il fatto che nessun membro del personale delle Comunità europee [16] presta più servizio in tale sede. [16] Funzionari e agenti temporanei. 3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta conformemente all'articolo 64, secondo comma, dello statuto. Capitolo 5 Clausola di eccezione Articolo 10 Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, quest'ultima, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie, presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 283 del trattato. Capitolo 6 Compiti di Eurostat e rapporti con le autorità competenti degli Stati membri Articolo 11 Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza. Articolo 12 Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato «gruppo articolo 65 dello statuto». In tale occasione si procede ad un esame della metodologia statistica nonché della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e gli indicatori di controllo. Nel corso della riunione di questo gruppo devono essere comunicati gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto in vista dell'adeguamento intermedio delle retribuzioni, nonché i dati relativi all'andamento della durata della prestazione di lavoro nelle amministrazioni centrali. Articolo 13 Eurostat convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato «gruppo articolo 64 dello statuto». In tale occasione si procede in particolare ad un esame della metodologia statistica della sua applicazione in vista della definizione dell'indice internazionale di Bruxelles e delle parità economiche. Articolo 14 Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su sua richiesta, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. Capitolo 7 Disposizione finale e clausola di revisione Articolo 15 1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili a decorrere dal [1° luglio 2003]. 2. Alla fine di ciascun periodo consecutivo di cinque anni avrà luogo una valutazione, a cui seguirà, se del caso, una revisione sulla base di una relazione trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio e di una eventuale proposta della Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie. 101. È aggiunto il seguente allegato XII: «ALLEGATO XII Modalità d'applicazione dell'articolo 83 bis dello statuto Capitolo 1 Procedura di valutazione dell'equilibrio attuariale Articolo 1 1. Al fine di determinare il contributo dei funzionari al regime delle pensioni di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 2 dello statuto, ogni cinque anni la Commissione procede alla valutazione attuariale dell'equilibrio del regime delle pensioni ai sensi dell'articolo 83 bis, paragrafo 3 dello statuto. 2. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 4 dello statuto, la Commissione procede ogni anno ad un'attualizzazione della suddetta valutazione attuariale, prendendo in considerazione l'evoluzione della popolazione come definita all'articolo 5 e l'evoluzione del tasso d'interesse di cui all'articolo 6. Articolo 2 In caso di adeguamento del contributo, tale adeguamento ha effetto a decorrere dal 1° luglio, in concomitanza con l'adeguamento annuale delle retribuzioni previsto all'articolo 65 dello statuto. Le valutazioni sono effettuate prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno precedente. Capitolo 2 Calcolo dell'equilibrio attuariale Metodo di calcolo Articolo 3 L'equilibrio attuariale è calcolato secondo un metodo preciso, ricavato dalle norme contabili generalmente riconosciute, il quale concilia in modo coerente le peculiarità del regime pensionistico con le esigenze contabili. Questo metodo è proposto dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto ed è adottato dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea. Costi del regime Articolo 4 Le valutazioni attuariali quinquennali stabiliscono le condizioni dell'equilibrio prendendo in considerazione, come costi del regime, la pensione di anzianità di cui all'articolo 77 dello statuto, l'indennità di invalidità di cui all'articolo 78 dello statuto, le pensioni di reversibilità di cui agli articoli 79 e 80 dello statuto e i coefficienti correttori di cui all'articolo 82 dello statuto. Parametri di calcolo Articolo 5 1. I parametri demografici da prendere in considerazione per la valutazione attuariale si basano sull'osservazione della totalità della popolazione dei partecipanti al regime, costituita dal personale in attività di servizio e dai pensionati. Questi dati sono registrati annualmente dalla Commissione sulla base delle informazioni comunicate dalle varie istituzioni e dagli organismi comunitari decentrati il cui personale partecipa al regime. L'osservazione di detta popolazione fa astrazione dalla struttura della popolazione stessa, dalla legge di variazione dei salari e dalla tavola d'invalidità. 2. La tavola di mortalità si riferisce ad una popolazione avente le caratteristiche più simili a quelle della popolazione dei partecipanti al regime. Essa è attualizzata soltanto in occasione della valutazione attuariale quinquennale prevista all'articolo 1. Articolo 6 1. I saggi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui saggi d'interesse reali del debito pubblico degli Stati membri. Per il calcolo dei saggi d'interesse reali medi annui viene utilizzato un indice adatto dei prezzi al consumo. 2. Il saggio effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei saggi reali medi dei 20 anni precedenti l'adeguamento di cui all'articolo 2. Articolo 7 1. La tabella riportata all'articolo 9 dell'allegato VIII è riveduta, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali. 2. Il saggio menzionato agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al saggio effettivo di cui all'articolo 6 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea. Capitolo 3 Attuazione Articolo 8 1. Eurostat è l'autorità incaricata dell'attuazione tecnica del presente allegato. 2. Eurostat può affidare ad uno o più attuari indipendenti l'esecuzione delle valutazioni attuariali previste all'articolo 1. In questo caso, Eurostat fornisce all'attuario o agli attuari incaricati i parametri di cui agli articoli 5 e 6. 3. Il 1° settembre di ogni anno, Eurostat presenta un rapporto sulle valutazioni e le attualizzazioni di cui all'articolo 1. 4. Le eventuali questioni metodologiche sorte in sede di attuazione del presente allegato sono trattate da Eurostat in collaborazione con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti e con gli attuari indipendenti. A questo scopo, Eurostat convoca una riunione di questo gruppo almeno una volta l'anno. Articolo 9 In deroga all'articolo 2, il primo adeguamento del contributo effettuato secondo le disposizioni del presente allegato avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004. Capitolo 4 Clausola di riesame Articolo 10 In occasione delle valutazioni attuariali quinquennali e in via eccezionale, per ovviare ad eventuali anomalie, le disposizioni del presente allegato e del metodo di calcolo di cui all'articolo 3 possono formare oggetto di riesame ad opera del Consiglio, sulla base di una relazione eventualmente corredata da una proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto. Il Consiglio delibera su questa proposta alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato che istituisce la Comunità europea.» 102. È aggiunto il seguente allegato XIII: «ALLEGATO XIII Misure transitorie applicabili ai funzionari delle Comunità (*) Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 1 Durante il periodo compreso tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni), le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente: «1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D. 2. La categoria A comprende dodici gradi, la categoria B nove gradi, la categoria C sette gradi e la categoria D cinque gradi.» Articolo 2 1. Il ... (data di entrata in vigore), i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto sono ridenominati come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alle seguenti tabelle [17] (importi in euro) [18]-21 [19]: [17] Gli importi indicati nelle tabelle sono basati sugli importi specificati nello statuto nel [luglio 2001] e sono soggetti ad adeguamento automatico per analogia agli adeguamenti di questi ultimi importi decisi dal Consiglio tra il [luglio 2001] e la data di entrata in vigore del presente regolamento. [18] Le cifre stampate in corsivo nelle tabelle corrispondono agli stipendi precedenti, fissati all'articolo 66 dello statuto anteriormente al ... (data di entrata in vigore). Tali cifre sono riportate unicamente a titolo esplicativo e non hanno quindi alcun valore giuridico. [19] La terza riga che compare a fronte degli scatti di ciascun grado precedente rappresenta un coefficiente pari al rapporto fra lo stipendio base anteriormente al ... (data di entrata in vigore) e lo stipendio base applicabile dopo il ... (data di entrata in vigore). >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 3. Gli stipendi relativi ai nuovi gradi intermedi sono considerati come gli importi applicabili a norma dell'articolo 7. Articolo 3 La procedura descritta all'articolo 2, paragrafo 1, non ha alcun effetto sullo scatto in cui si trova il funzionario né sull'anzianità di grado e di scatto acquisita. Gli stipendi sono fissati conformemente all'articolo 7. Articolo 4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni precedenti, durante il periodo indicato nella frase introduttiva dell'articolo 1: a) i termini «gruppo di funzioni» sono sostituiti dal termine «categoria» - nello statuto: - all'articolo 5, paragrafo 5, - all'articolo 6, paragrafo 1, - all'articolo 7, paragrafo 2, - all'articolo 31, paragrafo 1, - all'articolo 32, terzo comma, - all'articolo 39, lettera f), - all'articolo 40, paragrafo 4, - all'articolo 41, paragrafo 3, - all'articolo 51, paragrafi 1, 2, 8 e 9, - all'articolo 78, primo comma, - all'allegato II dello statuto, articolo 1, quarto comma, - all'allegato III dello statuto: - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), - all'articolo 3, quarto comma, - all'allegato IX dello statuto: - all'articolo 4, - all'articolo 7, paragrafo 1, lettere f) e g); b) i termini «gruppo di funzioni AD» sono sostituiti dai termini «categoria A» - nello statuto: - all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), - all'articolo 48, terzo comma, - all'articolo 56, secondo comma, - all'allegato II dello statuto, articolo 10, paragrafo 1; c) i termini «gruppo di funzioni AST» sono sostituiti dai termini «categorie B, C e D» - nello statuto: - all'articolo 43, secondo comma, - all'articolo 45 bis, paragrafo 1, - all'articolo 48, terzo comma, - all'articolo 56, terzo comma, - all'allegato VI dello statuto, articoli 1 e 3; d) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) dello statuto, i termini «gruppo di funzioni AST» sono sostituiti dai termini «categorie B e C»; e) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini «funzioni di amministratore» sono sostituiti dai termini «funzioni nella categoria immediatamente superiore» ; f) all'articolo 45 bis, paragrafo 1, dello statuto, i termini «gruppo di funzioni AD» sono sostituiti dai termini «una funzione nella categoria immediatamente superiore»; ff) all'articolo 46 dello statuto, i termini "da AD 9 a AD 14" sono sostituiti dai termini "da A*10 ad A*14"; g) all'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, i termini «gradi AD 16 o 15» sono sostituiti dai termini «gradi A *16 o 15» e i termini «gradi AD 15 o 14» sono sostituiti dai termini «gradi A *15 o 14»; h) all'allegato II dello statuto, articolo 12, il termine «AD 14» è sostituito da «A *14»; i) all'allegato IX dello statuto, articolo 4: - al paragrafo 2, «AD 13» è sostituito da «A *13», - al paragrafo 3, «AD 14» è sostituito da «A *14 o di grado superiore» e «AD 16 o AD 15» è sostituito da «A *16 o A *15»; - al paragrafo 4, «AD 16» è sostituito da «A *16» e «AD 15» è sostituito da «A *15»; k) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini «a partire dal grado 4» sono soppressi ; l) all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, il riferimento all'«allegato I, sezione A» è sostituito da «allegato XIII.1»; m) Ogniqualvolta nello statuto è fatto riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, esso è sostituito da un riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado D *1. Articolo 5 1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto, i funzionari che avevano i requisiti per essere promossi in data ... (data di entrata in vigore) conservano l'idoneità alla promozione anche se non hanno ancora maturato un'anzianità di grado minima di due anni. 2. I funzionari che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un'altra categoria anteriormente al ... (data di entrata in vigore) sono inquadrati, se il passaggio alla nuova categoria ha luogo dopo questa data, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria. 3. Un funzionario di grado A3 in data ... (giorno precedente alla data di entrata in vigore) se viene nominato direttore dopo tale data, è promosso al grado superiore successivo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4. L'ultima frase dell'articolo 46 dello statuto non è applicabile. Articolo 6 Fatti salvi gli articoli 9 e 10, per la prima promozione dei funzionari assunti anteriormente al ... (data di entrata in vigore), le percentuali previste all'articolo 6, paragrafo 2 e all'allegato I, sezione B dello statuto sono adeguate in modo da renderle conformi alle modalità vigenti presso ciascuna istituzione prima di tale data. Articolo 7 Lo stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al ... (data di entrata in vigore) è fissato secondo le seguenti regole: 1. La ridenominazione dei gradi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari. 2. Al momento dell'entrata in vigore, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario anteriormente al ... (data di entrata in vigore) e l'importo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. Lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario al momento dell'entrata in vigore è pari al prodotto dell'importo applicabile per il fattore di moltiplicazione. Una volta calcolato, il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile del funzionario in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni. 3. Fatte salve le disposizioni precedenti, a decorrere dal ... (data di entrata in vigore), lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario è almeno pari all'importo dello stipendio base mensile che egli avrebbe percepito in virtù del sistema in vigore prima di tale data grazie agli scatti automatici nel grado precedentemente occupato. Per ciascun grado e scatto, il precedente stipendio base mensile da prendere in considerazione è pari all'importo applicabile dopo il ... (data di entrata in vigore) moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 4. I funzionari di grado compreso tra A *11 e A *14 che occupano un posto di capo unità in data ... (giorno precedente la data di entrata in vigore) ottengono uno scatto in più nello stesso grado. Questo scatto determina un aumento dello stipendio base mensile pari alla differenza, in percentuale, tra il primo e il secondo scatto dei gradi indicati nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, e nella tabella dell'articolo 8, paragrafo 1. Se l'aumento risultante dallo scatto è inferiore o se, alla data suddetta, il funzionario si trova già nell'ultimo scatto del suo grado, egli riceve un conguaglio che gli garantisca l'aumento in questione fino al momento in cui diventa effettiva la successiva promozione. 5. Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni funzionario, la prima promozione ottenuta dopo il ... (data di entrata in vigore) comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al ... (data di entrata in vigore + 2 anni) e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile da determinarsi secondo la tabella seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per determinare la percentuale applicabile, ciascun grado è diviso in una serie di scatti virtuali corrispondente a due mesi di servizio e in percentuali nominali ridotte di un dodicesimo della differenza tra la percentuale dello scatto considerato e quella dello scatto immediatamente superiore, per ciascuno degli scatti virtuali. Se il funzionario non si trova nell'ultimo scatto del suo grado, per il calcolo dello stipendio prima della promozione si tiene conto del valore dello scatto virtuale. Agli effetti della presente disposizione, ciascun grado è diviso anche in stipendi nominali che aumentano, dal primo all'ultimo scatto reale, in ragione di un dodicesimo dell'aumento biennale di scatto nel grado in questione. 6. In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione, pari al rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall'applicazione del paragrafo 5 e l'importo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione, una volta determinato, è applicato in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni. 7. Se, dopo una promozione, il fattore di moltiplicazione è inferiore ad uno, il funzionario, in deroga all'articolo 44 dello statuto, rimane nello scatto al quale è stato promosso nel nuovo grado fintantoché il fattore di moltiplicazione resta inferiore a uno o l'interessato non ottiene una nuova promozione. Viene calcolato un nuovo fattore di moltiplicazione per tenere conto del valore dell'aumento di scatto al quale il funzionario avrebbe avuto diritto in forza del presente articolo. Quando il fattore di moltiplicazione diventa uguale a uno, il funzionario comincia ad avanzare per scatti, conformemente all'articolo 44 dello statuto. Inoltre, se il fattore di moltiplicazione supera l'unità, l'eventuale eccedente è convertito in anzianità di scatto. 8. Il fattore di moltiplicazione è applicato in occasione delle successive promozioni. Articolo 8 1. I gradi introdotti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, sono ridenominati come segue a decorrere dal ... (data di entrata in vigore + 2 anni): >SPAZIO PER TABELLA> 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alla tabella riportata all'articolo 66 dello statuto. Per i funzionari assunti anteriormente al ... (data di entrata in vigore), la seguente tabella [20] si applica fino al giorno in cui diventa effettiva la loro prima promozione: [20] Vedasi nota 19. >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 9 A decorrere dal ... (data di entrata in vigore) fino al ... (data di entrata in vigore + 7 anni), in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, per i funzionari di grado AD 12 e 13 e di grado AST 10, le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello statuto sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 10 1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al ... (data di entrata in vigore) sono assegnati, a decorrere dal ... (data di entrata in vigore + 2 anni) ad una carriera che consentirà loro di essere promossi: a) nell'ex categoria C, fino al grado AST 7; b) nell'ex categoria D, fino al grado AST 5. 2. Per i suddetti funzionari, in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, a decorrere dal ... (data di entrata in vigore), le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello statuto sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al ... (data di entrata in vigore). Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili. 4. Il presente articolo non si applica ai funzionari che hanno cambiato categoria dopo il ... (data di entrata in vigore). Sezione 2: Disposizioni specifiche relative ai funzionari assunti dopo il ... (data di entrata in vigore) Articolo 11 1. Durante il periodo compreso tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni), il disposto dell'articolo 31, paragrafo 2 dello statuto è sostituito dal testo seguente: «2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi C *1 e C *2, B *3 e B *4 e da A *5 ad A *8.» 2. Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al ... (data di entrata in vigore). 3. L'inquadramento dei funzionari assunti tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni) è determinato in base alle tabelle riportate all'articolo 2, paragrafo 2. Tuttavia, questa disposizione non influisce sulla corrispondenza tra i gradi indicati nei bandi di concorso e i nuovi gradi previsti all'articolo 2, paragrafo 1. Detta corrispondenza tra il grado indicato nel bando di concorso e il grado in cui il funzionario è assunto è stabilita di comune accordo dalle istituzioni previo parere del comitato dello statuto anteriormente al ... (data di entrata in vigore). Articolo 12 I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al ... (data di entrata in vigore + 2 anni) e assunti dopo tale data sono inquadrati: - se l'elenco è stato compilato per la categoria A, LA o A*, nel gruppo di funzioni AD; - se l'elenco è stato compilato per la categoria B o B* o per la categoria C o C*, nel gruppo di funzioni AST. La corrispondenza tra il grado indicato nel bando di concorso e il grado in cui il funzionario è assunto è stabilita di comune accordo dalle istituzioni previo parere del comitato dello statuto anteriormente al ... (data di entrata in vigore). Sezione 3 Articolo 13 In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo dell'assegno è sostituito dagli importi seguenti [21]: [21] Vedasi nota 19. 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004: 245,03 euro 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005: 257,32 euro 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006: 269,62 euro 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007: 281,92 euro 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008: 294,21 euro Gli importi suindicati sono adeguati ogni anno nella stessa percentuale degli adeguamenti annuali di cui all'allegato XI dello statuto. Articolo 14 In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto, l'importo dell'indennità prescolastica è sostituito dagli importi seguenti [22]: [22] Vedasi nota 19. 1° settembre 2004 - 31 agosto 2005: 14,97 euro 1° settembre 2005 - 31 agosto 2006: 29,95 euro 1° settembre 2006 - 31 agosto 2007: 44,92 euro 1° settembre 2007 - 31 agosto 2008: 59,90 euro Gli importi suindicati sono adeguati ogni anno nella stessa percentuale degli adeguamenti annuali di cui all'allegato XI dello statuto. Articolo 15 In deroga all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto, i funzionari che ricevono un'indennità scolastica forfettaria continuano a riceverla finché sussistano le condizioni che legittimano il diritto all'indennità stessa e fino al termine massimo del [31.8.2008]. Tuttavia, l'importo dell'indennità forfettaria è ridotto all'80% del valore assegnatole al 31.12.2003 con decorrenza dal [1.9.2004], al 60% di detto valore con decorrenza dal [1.9.2005], al 40% di detto valore con decorrenza dal [1.9.2006] e al 20% di detto valore con decorrenza dal [1.9.2007]. Articolo 16 In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato VII dello statuto, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, è possibile trasferire un importo supplementare alle seguenti condizioni: - il trasferimento deve essere stato autorizzato anteriormente al 1° gennaio 2004 e devono sussistere le condizioni che ne hanno giustificato l'autorizzazione; - l'importo supplementare non può avere l'effetto di aumentare il totale dei trasferimenti oltre i seguenti limiti, espressi in percentuale dell'importo complessivamente trasferito anteriormente al 1° gennaio 2004: 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004: 100% 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005: 80 % 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006: 60 % 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007: 40 % 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008: 20 % Articolo 17 I funzionari che, nel mese precedente il [1° gennaio 2004], avevano diritto all'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto la conservano "ad personam" fino al grado 6. L'ammontare dell'indennità è adeguato ogni anno nella stessa percentuale utilizzata per l'adeguamento annuale delle retribuzioni di cui all'allegato XI dello statuto. Se, per effetto della soppressione dell'indennità forfettaria, la retribuzione netta di un funzionario promosso al grado 7 risulta inferiore alla retribuzione netta che egli percepiva, a parità delle altre condizioni, nel mese precedente la promozione, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza, fino al passaggio allo scatto superiore. Articolo 18 Se, durante il periodo transitorio [compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008], la retribuzione netta mensile di un funzionario prima che sia applicato qualsiasi coefficiente correttore è inferiore alla retribuzione netta che egli avrebbe percepito, nella stessa situazione personale, al 30.6.2003, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza. Questa disposizione non si applica se la riduzione della retribuzione netta è il risultato dell'adeguamento annuale delle retribuzioni ai sensi dell'allegato XI dello statuto. Articolo 19 Ai fini dell'adeguamento annuale del [2003], all'articolo 3, paragrafo 1 dell'allegato XI dello statuto, la data del « 1° luglio » è sostituita da « [1° gennaio 2004] ». Sezione 4 Articolo 20 A decorrere dal [1.1.2004] fino al [31.12.2007], l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto è sostituito dal testo seguente : Ai fini dell'adeguamento delle pensioni, si applica la media dei coefficienti correttori applicabili ai funzionari e il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, previsto all'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato XI dello statuto, utilizzato per lo Stato membro in cui il titolare della pensione dimostri di aver stabilito la propria residenza principale. Questa media è ponderata secondo la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Se almeno uno dei coefficienti è modificato, lo è anche la media, con decorrenza dalla stessa data. Articolo 21 1. Nel caso di una pensione fissata anteriormente al [1.1.2004], il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Tuttavia, le disposizioni concernenti gli assegni familiari e i coefficienti correttori in vigore dopo il [1.1.2004] si applicano immediatamente. In deroga al primo comma, i titolari di una pensione d'invalidità o di reversibilità possono chiedere di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal [1.1.2004]. 2. Al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita anteriormente al [1.1.2004]. Tuttavia, questo importo garantito viene adeguato in caso di cambiamento della situazione familiare o del paese di residenza del titolare. Ai funzionari collocati a riposo tra il [1.1.2004] e il [31.12.2007] è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita al momento del collocamento a riposo, prendendo come riferimento le disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo. Ai fini dell'applicazione del primo comma, se la pensione calcolata in base alle disposizioni vigenti è inferiore alla pensione nominale definita in appresso, viene corrisposto un conguaglio pari alla differenza. Per i titolari di una pensione fissata anteriormente al [1.1.2004], la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno precedente il [1.1.2004] . Per i funzionari collocati a riposo tra il [1.1.2004] e il [31.12.2007], la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo. In caso di decesso dopo il [1.1.2004] del titolare di una pensione fissata prima di tale data, la pensione di reversibilità è calcolata tenendo conto dell'importo nominale garantito di cui beneficiava il pensionato deceduto. 3. Per i titolari di una pensione d'invalidità che non abbiano chiesto di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal [1.1.2004] e che non siano stati dichiarati idonei a riprendere il servizio, la pensione d'invalidità è convertita in pensione di anzianità quando il titolare raggiunge l'età di 65 anni. 4. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41, 47 bis o 50 dello statuto. Tuttavia, le loro pensioni di anzianità sono fissate secondo le disposizioni in vigore il giorno in cui cominciano ad essere versate. Articolo 22 1. Per le pensioni fissate anteriormente al [1.1.2004], il grado utilizzato per il calcolo della pensione è determinato in base alla corrispondenza, stabilita nelle tabelle dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1. Lo stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione corrisponde allo stipendio che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per il nuovo grado determinato come sopra, nello stesso scatto, maggiorato di una percentuale pari al rapporto tra lo stipendio base della tabella precedentemente in vigore e quello che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per lo stesso scatto. Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66, si prende come riferimento per il calcolo della percentuale di cui al secondo comma l'ultimo scatto dello stesso grado. Per gli scatti dell'ex grado D4, si prende come riferimento per il calcolo della percentuale di cui al secondo comma il primo scatto del primo grado. 2. In via transitoria, lo stipendio base agli effetti degli articoli 77 e 78 dello statuto e dell'allegato VIII è determinato applicando il fattore di moltiplicazione di cui all'articolo 7 allo stipendio corrispondente all'inquadramento preso in considerazione ai fini della fissazione del diritto alla pensione di anzianità o all'indennità d'invalidità secondo la tabella dell'articolo 66 dello statuto. Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66, si prende come riferimento per il calcolo del fattore di moltiplicazione l'ultimo scatto dello stesso grado. Per le pensioni di anzianità e le indennità d'invalidità fissate tra il [1.1.2004] e il [31.12.2005], si applica l'articolo 8, paragrafo 1. 3. Per i titolari di una pensione di reversibilità, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in riferimento al funzionario o all'ex funzionario deceduto. 4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano, per analogia, ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41, 47 bis o 50 dello statuto. Articolo 23 1. Le domande di trasferimento dei diritti a pensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII, presentate anteriormente al [1.1.2004], sono trattate secondo le disposizioni in vigore al momento della presentazione. 2. Se il termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII non è ancora scaduto in data [1.1.2004], i funzionari interessati che non hanno presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto, o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII. In tal caso, l'istituzione presso la quale il funzionario presta servizio determina il numero di annualità da prendere in considerazione in virtù del proprio regime e in conformità delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII che saranno state adottate. Articolo 24 1. Gli ex agenti temporanei che, in data [1.1.2004], si trovano senza impiego e beneficiano delle disposizioni dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, in vigore anteriormente al [1.1.2004], continuano a beneficiarne sino alla fine del periodo di disoccupazione. 2. Gli agenti temporanei il cui contratto è in corso al [1.1.2004] possono beneficiare, su richiesta, delle disposizioni dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti in vigore anteriormente al [1.1.2004]. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni di calendario successivi alla data di scadenza del contratto di agente temporaneo. Articolo 25 1. Ai fini del calcolo dell'equivalente attuariale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto, il funzionario o l'agente temporaneo beneficia, per la parte dei suoi diritti relativa a periodi di servizio precedenti al [1.1.2004], delle disposizioni seguenti. L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore alla somma: a) del totale degli importi trattenuti sullo stipendio base a titolo di contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %; b) di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, calcolata sulla base di un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio; c) dell'importo complessivamente versato alle Comunità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. 2. Tuttavia, se il funzionario o l'agente temporaneo cessa definitivamente dal servizio in seguito alla revoca o alla risoluzione del contratto, l'indennità una tantum da versare o, eventualmente, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati secondo la decisione presa sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) dell'allegato IX dello statuto. Allegato XIII.1: Impieghi tipo durante il periodo transitorio Impieghi tipo di ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 d >SPAZIO PER TABELLA> el presente allegato. Allegato II Modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue: 1. L'articolo 1 è modificato come segue: a) Dopo i termini «- di agente ausiliario» è aggiunto il seguente trattino: «- di agente contrattuale». b) È aggiunto il comma seguente: «Nel presente regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.» 2. All'articolo 2, lettera c), il termine "presso" è inserito al posto del termine "di" davanti ai termini "un gruppo politico" e i termini "o del Comitato delle regioni o di un gruppo del Comitato economico e sociale" sono inseriti dopo "Parlamento europeo". 3. L'articolo 3 è modificato come segue: a) Il testo attuale diventa paragrafo 1. b) Al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, i termini «delle categorie B, C, D o del quadro linguistico» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)». c) Al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, i termini «di categoria A di grado diverso da A 1 e A 2» sono sostituiti dai termini «del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) che non sia un funzionario d'inquadramento superiore (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14)». d) E' aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. Il ricorso a questo tipo di personale è escluso dal campo di applicazione dell'articolo 3 bis. 4. È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis 1. È considerato agente contrattuale, ai sensi del presente regime, l'agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni: - manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni delle Comunità; - presso le agenzie di cui all'articolo 1 ter dello statuto o presso altri organismi situati nell'Unione europea e istituiti mediante un apposito atto giuridico emesso da una o più istituzioni che autorizzi il ricorso a questo tipo di personale; - presso le rappresentanze e le delegazioni delle istituzioni comunitarie; - presso altri organismi situati fuori dell'Unione europea. Ogni istituzione adotta le modalità che disciplinano il ricorso a questo tipo di personale. 2. Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione.» 5. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l'agente assunto in sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. E' inoltre considerato agente locale l'agente assunto presso sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea per espletare mansioni diverse da quelle suindicate, che non sarebbe giustificato, nell'interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un'altra qualifica ai sensi dell'articolo 1.» 6. All'articolo 6, secondo comma, i termini «dell'articolo 1, secondo comma» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 1 ter» e i termini «dell'articolo 2, secondo comma» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 2, paragrafo 2». 6bis All'articolo 7 bis, "24 bis" è sostituito da "24 ter". 7. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata. Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a due anni e può essere rinnovato una sola volta per un anno al massimo. Al termine di questo periodo viene posto obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo. Alla scadenza del contratto, l'agente può occupare un impiego permanente nell'istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto. Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera c), può avere soltanto durata indeterminata.» 8. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 1 quinquies e sexties, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e dell'articolo 7 dello statuto, che riguardano rispettivamente la parità di trattamento, la politica sociale, la classificazione degli impieghi in gradi, le condizioni di accesso ai gruppi di funzioni e l'assegnazione dei funzionari. Il contratto dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione. Il titolo VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti.» 9. L'articolo 14 è modificato come segue. a) Il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo ad un altro servizio.» b) Al quarto comma, la frase «La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova» è soppressa. 9bis All'articolo 15, paragrafo 2, i termini "agli agenti di cui all'articolo 2, lettere a), c) e d)" sono soppressi. 10. All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti la durata e l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro per servizio continuo, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi ed i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto.» 10bis All'articolo 17, primo comma, secondo trattino, "sei" è sostituito da "dodici". 11. L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 1. Le disposizioni degli articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello statuto relative alla moneta nella quale viene espressa la retribuzione nonché alle condizioni di adeguamento e di adattamento di tale retribuzione si applicano per analogia. 2. Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69, e 70 dello statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e l'indennità di decesso si applicano per analogia. 3. L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.» 12. All'articolo 21, i termini «3, 4 e 4 bis» sono sostituiti da «3 e 4», la virgola dopo "familiari" è sostituita da "e" ed i termini "dell'indennità forfettaria temporanea" sono soppressi. 13. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Tuttavia, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 non possono essere inferiori: - a [917,21] [23] euro per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia; [23] Vedasi nota 8. - a [545,37] [24] euro per l'agente che non abbia diritto a tale assegno. [24] Vedasi nota 8. Qualora due coniugi funzionari o altri agenti delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.» 14. L'articolo 28 bis è modificato come segue. a) Il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente: «3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata: - al 60% dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi; - al 45% dello stipendio base dal 13° al 24° mese; - al 30% dello stipendio base dal 25° al 36° mese. Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a (1 100( euro né superiori a (2 200( euro. Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto. 4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.» b) Il testo dei paragrafi 6 e 7 è sostituito dal seguente: «6. All'indennità di disoccupazione e agli assegni familiari è applicato il coefficiente correttore applicabile alle pensioni conformemente all'articolo 82 dello statuto, relativo allo Stato membro in cui l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto. 7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di (1 000( [25] euro, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.» [25] Vedasi nota 8. c) Il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo le modalità previste al paragrafo 3.» 15. L'articolo 33 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 33 1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue. L'indennità d'invalidità è fissata al 70% dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale. L'indennità d'invalidità è soggetta al contributo al regime delle pensioni. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale, quale definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 39. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario. 2. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto. 3. L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto. Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso le Comunità, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 39.» 16. L'articolo 37 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 37 Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità. Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto. In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), c) o d), che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai commi precedenti. Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.» 17. L'articolo 39 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 39 1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42. 2. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; la parte proporzionale dell'assegno di famiglia è calcolata sulla base della pensione del beneficiario.» 18. All'articolo 40, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5% rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 7 dell'allegato XII dello statuto.» 19. All'articolo 41, dopo i termini «dell'articolo 83», sono inseriti i termini «e dell'articolo 83 bis». 20. L'articolo 47 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 47 Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso: 1. alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni; 2. per i contratti a tempo determinato: a) alla data stabilita nel contratto; b) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Per l'agente il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto; c) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera b); 3. per i contratti a tempo indeterminato: a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti; b) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera a).» 20bis All'articolo 48, la lettera b) è soppressa e la lettera c) diventa la nuova lettera b). 21. È inserito il seguente articolo 48 bis: «Articolo 48 bis Le disposizioni dell'articolo 47 bis dello statuto concernenti lo «sfoltimento» sono applicabili per analogia agli agenti temporanei titolari di un contratto a tempo indeterminato.» 21bis All'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, i termini "articolo 88" sono sostituiti dai termini "articolo 21 dell'allegato IX". 21ter All'articolo 50, paragrafo 2, secondo comma, i termini "articolo 88" sono sostituiti dai termini "articolo 21 dell'allegato IX". 22. Gli articoli da 51 a 53 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 51 Il contratto di un agente ausiliario è concluso a tempo determinato ed è rinnovabile. Articolo 52 La durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i tre anni. Articolo 53 1. Gli agenti ausiliari sono ripartiti in tre gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi. L'inquadramento degli agenti viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale, conformemente al disposto dell'articolo 55. 2. La corrispondenza tra gli impieghi tipo e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 1 quinquies e sexties dello statuto che riguardano la parità di trattamento tra funzionari e la politica sociale.» 23. All'articolo 55, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. I requisiti per l'assunzione di un agente ausiliario sono: a) per i gruppi di funzioni II e III: - diploma di studi superiori, o - il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o - un'esperienza professionale di livello equivalente; b) per il gruppo di funzioni IV: - una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o - un'esperienza professionale di livello equivalente.» 24. All'articolo 57 sono aggiunti i termini «, tranne il paragrafo 2 dell'articolo 55 bis». 25. All'articolo 58, primo comma, è aggiunta la frase «Gli articoli 3 e 5 dell'allegato V dello statuto si applicano per analogia.» 26. L'articolo 59 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 59 Le disposizioni dell'articolo 16 relative al congedo di malattia sono applicabili all'agente ausiliario. Tuttavia, il congedo parentale previsto all'articolo 42 bis dello statuto è limitato alla durata minima stabilita dalla normativa comunitaria. Il congedo di malattia retribuito è limitato ad un mese o alla durata dei servizi prestati dall'agente ausiliario, se questa è più lunga. L'articolo 58 dello statuto relativo al congedo di maternità si applica per analogia.» 27. L'articolo 63 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 63 Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:.[ >SPAZIO PER TABELLA> 28. L'articolo 63 bis è soppresso. 29. L'articolo 65 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 65 L'articolo 67 dello statuto, tranne il paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 69 dello statuto, nonché gli articoli 1, 2, e 4 dell'allegato VII dello statuto, concernenti gli assegni familiari e l'indennità di dislocazione, si applicano per analogia.» 29bis L'articolo 66 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 66 Se l'agente è retribuito alla giornata, la retribuzione dovuta per ogni giornata pagabile è pari ad un ventesimo della retribuzione mensile. Essa è versata alla fine di ogni settimana per la settimana trascorsa.» 30. Gli articoli 67 e 68 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 67 Le disposizioni degli articoli 7, 11, 12, 13, e 13 bis dell'allegato VII dello statuto, relative al rimborso delle spese di viaggio e di missione, nonché alle indennità di alloggio e di trasporto, si applicano per analogia. Articolo 68 Se l'agente è retribuito al mese, la retribuzione è versata al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi: a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è pari al numero effettivo di giornate pagabili; b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili. Se il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.» 30bis L'articolo 70, paragrafo 1, è modificato come segue: a) al primo comma, dopo "invalidità" è inserito ", disoccupazione"; b) al secondo comma, dopo "simile regime di sicurezza sociale" sono inseriti i termini "o di protezione contro la disoccupazione". 31. L'articolo 74 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 74 Il contratto dell'agente ausiliario si risolve, oltre che per decesso: 1. alla data stabilita nel contratto; 2. alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni; 3. alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto; 4. nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al paragrafo 3.» 32. L'articolo 75 è modificato come segue: a) nell'introduzione, i termini «sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato» sono soppressi; b) la lettera c) è sostituita dal testo seguente: c) «c) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d). Tuttavia, il contratto può essere risolto soltanto nel caso in cui l'interessato abbia diritto ad una pensione d'invalidità;» 33. Il titolo IV diventa titolo V. 34. È inserito il seguente titolo IV: «Titolo IV: Degli agenti contrattuali Capitolo 1: Disposizioni generali Articolo 79 Il contratto di un agente contrattuale è concluso a tempo determinato per una durata compresa fra tre mesi e cinque anni e può essere rinnovato una sola volta per cinque anni al massimo. Il contratto iniziale ed il rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata. Articolo 80 1. Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti. 2. Gli agenti contrattuali possono essere assunti unicamente: - nei gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV, - nei gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III, - nei gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II, - nel grado 1 per il gruppo di funzioni I. L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. 3. Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli previsti per il posto precedente. Se un agente contrattuale passa ad un gruppo di funzioni superiore, egli è inquadrato in un grado e ad uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'agente stipuli con un'istituzione o un organismo un nuovo contratto immediatamente consecutivo ad un precedente contratto con un'altra istituzione o un altro organismo. 4. La corrispondenza tra gli impieghi tipo e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 5. Sulla base di questa tabella, ogni istituzione od organismo di cui all'articolo 3 bis, previo parere del comitato dello statuto di cui all'articolo 10 dello statuto, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo. 6. Le disposizioni dell'articolo 1 sexties dello statuto, concernenti la politica sociale, si applicano per analogia. Capitolo 2: Doveri e diritti Articolo 81 L'articolo 11 si applica per analogia. Capitolo 3: Condizioni di assunzione Articolo 82 1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità, senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di handicap, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare. 2. I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono: a) per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo; b) per i gruppi di funzioni II e III: - diploma di studi superiori, o - il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o - un'esperienza professionale di livello equivalente; c) per il gruppo di funzioni IV: - una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o - un'esperienza professionale di livello equivalente. 3. Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici; b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; e d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni. 4. All'atto del primo contratto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se l'impiego di quest'ultimo non deve superare i tre mesi. Articolo 83 Prima di essere assunto, l'agente contrattuale è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 82, paragrafo 3, lettera d). L'articolo 33, secondo comma, dello statuto si applica per analogia. Articolo 84 1. L'agente contrattuale compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene ad un altro gruppo di funzioni. 2. Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. 3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente contrattuale ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente contrattuale ad un altro servizio. 4. In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. 5. L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto. Articolo 85 Il disposto dell'articolo 43, primo comma dello statuto, concernente la valutazione, si applica per analogia agli agenti contrattuali assunti per un periodo pari o superiore a un anno. Articolo 86 L'agente contrattuale che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado. Articolo 87 1. La promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni dipende da una decisione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è operata esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. 2. Un agente contrattuale può accedere ad un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando ad una procedura generale di selezione. Capitolo 4: Condizioni di lavoro Articolo 88 Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia. Capitolo 5: Retribuzione e rimborso spese Articolo 89 Fatte salve le modifiche previste agli articoli 90 e 92, gli articoli da 19 a 27 si applicano per analogia. Articolo 90 Gli stipendi base [26] sono fissati conformemente alla seguente tabella. [26] Vedasi nota 8. >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 91 (soppresso) Articolo 92 In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori: - a [689,90] [27]euro per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia; [27] Vedasi nota 8. - a [409,03] [28] euro per l'agente che non abbia diritto a tale assegno. [28] Vedasi nota 8. Capitolo 6: Sicurezza sociale Sezione A: Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale Articolo 93 L'articolo 28 si applica per analogia. Articolo 94 1. L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione delle Comunità europee: - che non è titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità a carico delle Comunità europee, - la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari, - che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi, - e che risiede in uno Stato membro delle Comunità beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso. Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3. 2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale: a) deve iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza; b) deve ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione; c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi prescritti alle lettere a) e b). La Comunità può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi. La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo. 3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata: - al 60% dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi; - al 45% dello stipendio base dal 13° al 24° mese; - al 30% dello stipendio base dal 25° al 36° mese. Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a (825( euro né superiori a (1 650( euro. Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto. 4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad un'indennità di disoccupazione nazionale. 5. L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto. L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo. L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico. 6. All'indennità di disoccupazione e agli assegni familiari è applicato il coefficiente correttore applicabile alle pensioni conformemente all'articolo 82 dello statuto, relativo allo Stato membro in cui l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto. 7. L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 750 euro, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee. 9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo. 10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, ultimo comma. 11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera sulle proposte alle condizioni di cui al paragrafo 3. Articolo 95 Le disposizioni dell'articolo 74 dello statuto relative all'assegno per la nascita di un figlio e quelle dell'articolo 75 dello statuto relative all'onere a carico dell'istituzione per le spese previste in detto articolo si applicano per analogia. Articolo 96 Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata o in seguito ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale. Sezione B: Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso Articolo 97 L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego. Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente regime. Articolo 98 Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione. L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) dello statuto. Articolo 99 1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue. 2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70% dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale GF I/1. L'indennità d'invalidità è soggetta al contributo al regime delle pensioni. 3. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale GF I/1. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro. 4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 107. 5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario. Articolo 100 1. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto. 2. Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente in applicazione degli articoli 47 e 48, applicabili per analogia. 3. L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto. Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso le Comunità, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 107. Articolo 101 1. Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 102 a 105. 2. In caso di decesso di un ex agente titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto. 3. In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno di un agente o di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso. Articolo 102 Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello statuto. Articolo 103 Il coniuge superstite di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione di reversibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 35% dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né ad un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale GF I/1.. In caso di decesso di un agente, l'ammontare della pensione di reversibilità è maggiorato fino al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto. Articolo 104 1. Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 25 dell'allegato VIII dello statuto. 2. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità. 3. Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto. 4. In caso di decesso di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 60 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai paragrafi precedenti. 5. Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. 6. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano. 7. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto. Articolo 105 In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto. Articolo 106 Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 29 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia. Sezione C: Pensione di anzianità ed indennità una tantum Articolo 107 1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 110. 2. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia viene calcolato sulla base della pensione del beneficiario. Articolo 108 1. Se l'agente è nominato funzionario delle Comunità, non beneficia dell'indennità di cui all'articolo 107, paragrafo 1. Il periodo di servizio prestato in qualità di agente contrattuale presso le Comunità viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto. 2. Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi. 3. La disposizione del paragrafo precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5% rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 7 dell'allegato XII dello statuto. Sezione D: Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni Articolo 109 Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 83 e 83 bis dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso. Articolo 110 Alle condizioni che saranno stabilite dall'istituzione, l'agente ha facoltà di chiedere che l'istituzione effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine. Tali versamenti non possono superare il 16,5% dello stipendio base e sono posti a carico del bilancio delle Comunità. Sezione E: Liquidazione delle pensioni degli agenti contrattuali Articolo 111 Le disposizioni degli articoli da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia. Sezione F: Pagamento delle prestazioni Articolo 112 1. Le disposizioni degli articoli 81 bis e 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia. 2. Tutte le somme dovute alle Comunità da un agente a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono, nel modo che sarà determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi. Sezione G: Surrogazione delle Comunità Articolo 113 Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione delle Comunità si applicano per analogia. Capitolo 6 bis: Ripetizione dell'indebito Articolo 113 bis Si applica per analogia il disposto dell'articolo 85 dello statuto concernente la ripetizione dell'indebito. Capitolo 6 ter: Mezzi di ricorso Articolo 113 ter Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Capitolo 7: Disposizioni particolari e derogatorie applicabili agli agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo Articolo 114 Gli articoli da 6 a 16 e gli articoli da 19 a 25 dell'allegato X dello statuto si applicano per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l'articolo 21 del suddetto allegato si applica soltanto se la durata del contratto non è inferiore ad un anno. Capitolo 8: Risoluzione del contratto Articolo 115 Gli articoli da 47 a 50 bis, tranne l'articolo 48 bis, si applicano per analogia agli agenti contrattuali.» 35. Gli articoli 79 e 80 diventano gli articoli 116 e 117. 36. L'articolo 81 diventa l'articolo 118 ed è sostituito dal testo seguente: «Articolo 118 Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente.» 37. Il precedente titolo VI è soppresso. 38. Il titolo V diventa titolo VI e gli articoli 82 e 83 diventano gli articoli 119 et 120. 38bis L'articolo 120 è formulato come segue: «Articolo 120 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 1 quinquies e sexties, degli articoli 11 e 11 bis, degli articoli 12 e 12 bis, dell'articolo 16, primo comma, degli articoli 17 e 17 bis, degli articoli 19, 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater, dell'articolo 23, primo e secondo comma, e dell'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relative ai doveri e diritti del funzionario, nonché le disposizioni degli articoli 90 e 91 dello statuto, relative ai mezzi di ricorso.» 39. Al titolo VII, gli articoli da 99 a 101 sono soppressi ed è inserito il seguente articolo 121: «Articolo 121 Fatte salve le altre disposizioni del regime, l'allegato reca disposizioni transitorie applicabili agli agenti assunti con contratto previsto dal presente regime.» 40. Al titolo VIII, gli articoli 102 e 103 diventano gli articoli 122 e 123. 41. È aggiunto il seguente allegato: «Allegato: Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal regime applicabile agli altri agenti Articolo 1 1. Le disposizioni dell'allegato XIII dello statuto si applicano per analogia al regime applicabile agli altri agenti. 2. Durante il periodo compreso tra il ... (data di entrata in vigore) e il ... (data di entrata in vigore + 2 anni), nel regime applicabile agli altri agenti: a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, i termini "del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)"sono sostituiti dai termini "delle categorie B, C o D"; b) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, i termini "del gruppo di funzioni degli amministratori (AD)" sono sostituiti dai termini "della categoria A", i termini "AD 16 o AD 15" sono sostituiti da "A*16 o A*15" e i termini "AD 15 o AD 14" sono sostituiti da "A*15 o A*14"; c) all'articolo 10, primo comma, i termini "gruppi di funzioni" sono sostituiti da "categorie". Articolo 2 1. Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma di detto regime propone un contratto di agente contrattuale ad ogni agente assunto dalle Comunità in data [...] (data di entrata in vigore) con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale nell'Unione europea o in virtù della legislazione nazionale presso uno degli organismi di cui all'articolo 3 bis del regime. Il contratto ha effetto a decorrere dal [...] (data di entrata in vigore). 2. Qualora l'inquadramento dell'agente che abbia accettato il contratto offertogli comporti una diminuzione della sua retribuzione netta, tenuto conto di tutte le detrazioni prescritte dalla normativa pertinente, egli è inquadrato nello stesso gruppo di funzioni, nel grado e nello scatto equivalenti o immediatamente superiori al livello dell'attuale retribuzione netta. Qualora non sia possibile inquadrare l'agente a queste condizioni nello stesso gruppo di funzioni, egli è inquadrato nell'ultimo grado e scatto del gruppo di funzioni in questione e percepisce un'indennità a conguaglio della differenza tra le due retribuzioni. 3. L'agente che non accetti l'offerta di cui al paragrafo 1 può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con l'istituzione. Articolo 3 Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d) del regime, assunti a tempo determinato, possono essere rinnovati. Se si tratta di un secondo rinnovo, il contratto è stipulato a tempo indeterminato. I contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d) del regime, assunti a tempo indeterminato, rimangono invariati. Articolo 4 L'articolo 63 del regime non modifica le retribuzioni degli agenti ausiliari corrisposte in forza dei contratti in corso al momento d >SPAZIO PER TABELLA> ell'entrata in vigore del presente regolamento. SCHEDA FINANZIARIA INDICE Riforma della politica del personale: Pari opportunità. 126 Riforma della politica del personale: Congedi per eventi familiari e formule di lavoro flessibili. 129 Riforma della politica del personale: Ammodernamento del sistema di retribuzione 132 Riforma della politica del personale: Ammodernamento del sistema pensionistico 136 Riforma della politica del personale: Flessibilità delle condizioni di pensionamento e fondo di disoccupazione. 139 Personale non titolare - Agenti contrattuali 143 Riforma amministrativa del Servizio esterno unificato - Proposta di modifica dell'allegato VII, articolo 8, e dell'allegato X. 153 Riforma della struttura delle carriere 154 Riforma della politica del personale: Pari opportunità 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma della politica del personale: Pari opportunità. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E A1002 // Assegni familiari - Membri dell'istituzione A101 // Assicurazione malattia - Membri dell'istituzione A1032 // Pensione di reversibilità - Membri dell'istituzione A1101 // Assegni familiari A1130 // Copertura dei rischi di malattia A1141 // Spese di viaggio annuali A1902 // Pensione di reversibilità La parte B del bilancio assicurerà la copertura delle spese riguardanti il personale di ricerca e delle agenzie. 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1. Obiettivo generale dell'azione L'azione è suddivisa in due misure: a) concessione dell'insieme delle agevolazioni previste dallo statuto a tutti i funzionari coniugati, eterosessuali o omosessuali, nonché ai funzionari impegnati in un'unione di fatto, riconosciuta come tale dalla legge di uno Stato membro, a condizione che la coppia non possa avere accesso al matrimonio; b) concessione di determinate agevolazioni previste dallo statuto (assicurazione contro le malattie) e di determinate agevolazioni amministrative ai funzionari impegnati in un'unione di fatto riconosciuta come tale dalla legge di uno Stato membro, anche se la coppia potrebbe avere accesso al matrimonio. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga La data di attuazione prevista per l'azione è il 1° gennaio 2004. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. SO 5.2. SND 5.3. Tipi di entrate previste: 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Le spese saranno a carico della parte A del bilancio: stanziamenti di funzionamento - spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione: assegni di famiglia, assicurazione contro le malattie, pensione di reversibilità e viaggio annuale. La parte B del bilancio assicurerà la copertura delle spese connesse al personale di ricerca e delle agenzie. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione L'azione comprende due misure, ciascuna della quali ha un'incidenza distinta. La misura a) concede l'insieme delle agevolazioni previste dallo statuto, ossia l'assegno di famiglia, l'assegno per i figli a carico, l'indennità scolastica, l'assicurazione contro le malattie, la pensione di reversibilità e il viaggio annuale. La misura b) si limita invece a due agevolazioni: l'assicurazione contro le malattie e il congedo speciale. Ciascuna agevolazione è stata quantificata ad eccezione del congedo speciale, la cui incidenza finanziaria si considera marginale. La seguente tabella presenta il costo di ciascuna delle misure per un funzionario. >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Costo annuo dell'azione Sulla base del personale esistente, si considera la seguente ipotesi: 325 funzionari avranno accesso alla misura a) e 520 funzionari alla misura b). Il costo dell'azione per un anno ammonterà a: >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Non applicabile 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA Il rapporto « costo-efficacia » deve essere analizzato nel quadro del pacchetto globale di riforma. Riforma della politica del personale: Congedi per eventi familiari e formule di lavoro flessibili 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma della politica del personale: Congedi per eventi familiari e formule di lavoro flessibili. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E A11 // Personale in attività di servizio A7000 // Agenti ausiliari La parte B del bilancio assicurerà la copertura delle spese riguardanti il personale di ricerca e delle agenzie. 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1. Obiettivo generale dell'azione L'azione deve permettere di favorire le pari opportunità tra uomini e donne, rafforzare la competitività sul piano delle assunzioni ed accrescere la produttività. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga La data di attuazione prevista per l'azione è il 1° gennaio 2004. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. SO 5.2. SND 5.3. Tipi di entrate previste: 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Le spese saranno a carico della parte A del bilancio: stanziamenti di funzionamento - spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione: stipendi, indennità ed assegni legati agli stipendi. La parte B del bilancio assicurerà la copertura delle spese connesse al personale di ricerca e delle agenzie. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione Un'incidenza finanziaria è prevista per tre misure: a) il congedo parentale; b) il congedo per motivi familiari; c) l'orario flessibile. L'indennità concessa a un funzionario durante un congedo parentale o un congedo per motivi familiari è di 1 000 EUR al mese per i primi tre mesi e, per i mesi successivi: i) 1 000 EUR al mese per le famiglie monoparentali; ii) 750 EUR al mese per le altre. I congedi non possono superare la durata massima di 6 mesi, pari a un'indennità massima di 5 250 EUR; nel caso delle famiglie monoparentali il congedo può raggiungere i 12 mesi, ma si considera normalmente una media di 8 mesi, pari a un'indennità media di 8 000 EUR. Dato che nel periodo di congedo il funzionario non è retribuito, il suo contributo al regime di sicurezza sociale è preso in carico dall'istituzione. L'importo di tale contributo è stimato a 400 EUR per la durata massima del congedo. Le prime due misure avranno anche un'incidenza finanziaria sulle risorse umane, dato che i funzionari assenti per congedo parentale o per motivi familiari saranno sostituiti da agenti ausiliari. L'importo degli stanziamenti supplementari per l'assunzione di agenti ausiliari è stimato a 1 800 000 EUR. Il costo di attuazione della misura c) è stimato a 1 800 000 EUR. Tale importo copre la gestione e il mantenimento del sistema. 7.2. Costo annuo dell'azione Sulla base del personale esistente, si considera la seguente ipotesi: 300 funzionari avranno accesso alla misura a-i), 200 funzionari alla misura a-ii) e 230 funzionari alla misura b). Il costo dell'azione per un anno ammonterà a: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Non applicabile 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA Il rapporto « costo-efficacia » deve essere analizzato nel quadro del pacchetto globale di riforma. 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) 10.1. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari Come indicato al punto « 0 7. INCIDENZA FINANZIARIA », un'incidenza finanziaria di 1 800 000 EUR è stimata al fine di aumentare gli stanziamenti concessi agli agenti ausiliari (capitolo A-11 - Personale in attività di servizio).. Riforma della politica del personale: Ammodernamento del sistema di retribuzione 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma della politica del personale: Ammodernamento del sistema di retribuzione (Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. ...) 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E 400 // Gettito dell'imposta 401 // Gettito del contributo del personale al regime delle pensioni 403 // Gettito del contributo temporaneo A10 // Membri delle istituzioni europee A11 // Personale in attività di servizio Parte B: spese amministrative ed entrate connesse al personale di ricerca e delle agenzie 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1. Obiettivo generale Obiettivo dell'azione è l'ammodernamento del sistema di retribuzione dei funzionari dell'UE. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga La decisione della Commissione è attesa per la fine del 2003, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2004. 4.3. Descrizione delle misure Assegno di famiglia // Sostituzione immediata del tasso del 5% con un tasso del 2% + un importo fisso di 140,27 EUR Assegno per figli a carico // Incremento progressivo in 6 anni da 232,73 EUR a 306,51 EUR Indennità scolastica // Progressiva riduzione dell'indennità a partire da settembre in cinque anni per gli istituti scolastici gratuiti; progressivo aumento fino a 74,87 EUR a partire da settembre in cinque anni per l'educazione pre-scolastica; si manterrà il massimale per il rimborso delle spese attualmente sostenute Trasferimento dello stipendio // Applicazione immediata del coefficiente correttivo per paese, progressiva riduzione dell'importo non obbligatorio in cinque anni a partire dal 2005 Viaggio annuale // Modifica del calcolo ai fini di un migliore adeguamento alle attuali modalità di viaggio Indennità di segreteria // Soppressione immediata (gli attuali beneficiari continuano a percepirla ad personam) Differimento di sei mesi dell'aumento di stipendio // L'adeguamento annuale per il 2003 (stimato al 2,5%) avrà effetto al gennaio 2004 anziché al luglio 2003 Contributo temporaneo // Sarà soppresso a partire da luglio 2003 indipendentemente dall'adozione della riforma Protezione del reddito nominale // Protezione del reddito nominale prima dell'applicazione del coefficiente correttore 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. Spese non obbligatorie 5.2. Stanziamenti non differenziati 5.3. Tipo di entrate previste: detrazioni dalla remunerazione 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Spese: bilancio di funzionamento e parte B del bilancio per coprire le spese amministrative. Entrate: detrazioni dallo stipendio. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione È stata realizzata una simulazione ricalcolando lo stipendio mensile del 2001 per 15 620 funzionari della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo, pari all'86% della massa salariale corrispondente al bilancio amministrativo dei funzionari della Commissione. Al fine di attualizzare i valori ai prezzi 2002 è stato ipotizzato un aumento dei prezzi del 3,9%. Partendo dalla percentuale rappresentata nella massa salariale 2001, la simulazione è stata estrapolata al 100% per ottenere la rubrica 5 della Commissione. Sulla base dello stesso criterio, i valori per le altre istituzioni sono stimati al 42% della rubrica 5 della Commissione. I valori non compresi nella rubrica 5 (ricerca e agenzie) corrispondono secondo la stima al 25% di tale rubrica. L'effetto per i membri delle istituzioni, che è simile, è stato preso in considerazione dal momento che la loro retribuzione rientra nella massa salariale totale utilizzata per estrapolare il campione. 7.2. Ripartizione annua (milioni di EUR ai prezzi 2002) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 7.3. Ripartizione dettagliata dei costi delle diverse misure per il bilancio amministrativo della Commissione (milioni di EUR ai prezzi 2002) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> * soppresso a partire da luglio 2003 indipendentemente dall'adozione della riforma 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Non applicabile 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA Il rapporto « costo-efficacia » deve essere analizzato nel quadro del pacchetto globale di riforma. Riforma della politica del personale: Ammodernamento del sistema pensionistico 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma della politica del personale: Ammodernamento del sistema pensionistico (Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. ...) 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E 400 // Gettito dell'imposta A10 // Ex membri dell'istituzione A19 // Personale in pensione 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE 4.1. Obiettivo generale Obiettivo dell'azione è l'ammodernamento del sistema pensionistico dei funzionari dell'UE. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga La decisione della Commissione è attesa per la fine del 2003, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2004. 4.3. Descrizione delle misure Assegno di famiglia // Sostituzione immediata del tasso del 5% con un tasso del 2% + un importo fisso di 140,27 EUR Assegno per figli a carico // Incremento progressivo in 6 anni da 232,73 EUR a 306,51 EUR Indennità scolastica // Progressiva riduzione dell'indennità a partire da settembre in cinque anni per gli istituti scolastici gratuiti; progressivo aumento fino a 74,87 EUR a partire da settembre in 5 anni per l'educazione pre-scolastica; si manterrà il massimale per il rimborso delle spese attualmente sostenute Coefficiente correttore // Applicazione progressiva del coefficiente correttore del paese in 5 anni Pensione di reversibilità // Modifica di alcuni aspetti connessi alla pensione di reversibilità Invalidità // Nuovo regime di invalidità Protezione del reddito nominale // Protezione del reddito nominale Differimento di sei mesi dell'aumento della pensione // L'adeguamento annuale per il 2003 avrà effetto al gennaio 2004 anziché al luglio 2003 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. Spese obbligatorie 5.2. Stanziamenti non differenziati 5.3. Tipo di entrate previste: detrazioni dalla pensione 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Spese: Bilancio di funzionamento e parte B del bilancio per coprire le spese amministrative Entrate: detrazioni dalla pensione. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione È stata realizzata una simulazione ricalcolando la pensione per tutti i funzionari in pensione nel gennaio 2001. 7.2. Ripartizione annua (milioni di EUR ai prezzi 2002) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 7.3. 7.3. Ripartizione dettagliata dei costi delle diverse misure per il bilancio amministrativo della Commissione (milioni di euro ai prezzi 2002) >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Non applicabile 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA Il rapporto « costo-efficacia » deve essere analizzato nel quadro del pacchetto globale di riforma. Riforma della politica del personale: Flessibilità delle condizioni di pensionamento e fondo di disoccupazione 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma della politica del personale: Flessibilità delle condizioni di pensionamento e fondo di disoccupazione. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E 401 // Gettito del contributo del personale al regime delle pensioni A11 // Personale in attività di servizio A1900 // Pensione di anzianità A1903 // Indennità una tantum A121 // Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento HB // Disoccupazione La parte B del bilancio assicurerà la copertura delle spese riguardanti il personale di ricerca e delle agenzie. 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1. Obiettivo generale dell'azione Ammodernare il sistema di prepensionamento, in particolare rendendolo conforme al regolamento 1408; eliminare un certo numero di incoerenze; introdurre una maggiore flessibilità nelle possibilità di prepensionamento. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga La data di attuazione prevista per l'azione è il 1° gennaio 2004. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. SO 5.2. SND 5.3. Tipi di entrate previste: 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Le spese saranno a carico della parte A del bilancio: stanziamenti di funzionamento - spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione. La parte B del bilancio assicurerà la copertura delle spese connesse al personale di ricerca e delle agenzie. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione Un'incidenza finanziaria è prevista per tre misure: a) la riattualizzazione dei coefficienti di riduzione in caso di prepensionamento b) la soppressione dell'articolo 7 dell'allegato VIII c) l'aumento dei contributi per il fondo di disoccupazione. Va osservato che la proposta detta di flessibilità, consistente nell'autorizzare il pagamento di un importo forfettario equivalente alla parte della pensione che supera la retribuzione D4/1, è stata respinta dal servizio giuridico. 7.1.1. Impatto finanziario del prepensionamento Il miglioramento delle condizioni finanziarie del prepensionamento, in particolare la soppressione della riduzione attuariale in caso di cessazione del servizio tra 56 e 59 anni, provocherà un aumento del numero di pensionamenti anticipati. Tale aumento avrà un costo iniziale (versamento anticipato nel periodo di prepensionamento) che sarà progressivamente compensato dai risparmi realizzati nel periodo di pensionamento. Ipotesi di base - 100 prepensionamenti all'anno (attualmente alla Commissione si registrano ogni anno 9 prepensionamenti e 350 pensionamenti). - Età media del prepensionamento : 55 anni. - Speranza di vita : 80 anni. - Anzianità di servizio media alla partenza : 25 anni. - Costo medio del funzionario prima della partenza : 69 388 EUR (cfr. scheda finanziaria "Sfoltimento" del gruppo di orientamento). - Costo del primo anno di un prepensionamento, compreso il risparmio di sostituzione, secondo il calcolo della Corte dei conti: 16,14 / 167,72 = 9,62% della remunerazione prima della partenza, pari a 6 677 EUR. >SPAZIO PER TABELLA> Il costo di 100 partenze è di 668 000 EUR per il primo anno. Il costo di queste 100 partenze diminuisce nel corso degli anni seguenti, ma ad esso si aggiunge il costo delle nuove partenze. Nel complesso, il costo aumenta progressivamente fino a un massimo di 4 146 000 EUR il decimo anno per poi diminuire progressivamente. A partire dal tredicesimo anno comincia a manifestarsi un risparmio che finisce per superare la spesa iniziale. 7.1.2. Incidenza finanziaria della soppressione dell'articolo 7 Il bilancio delle indennità una tantum, per l'insieme delle istituzioni, ammonta a circa 23 000 000 EUR. La sostituzione di tali indennità con un trasferimento degli importi attuarialmente equivalenti ai diritti a pensione genera un risparmio medio dell'11,6%, ossia, sul totale di 23 000 000 EUR, di 2 668 000 EUR. Tale risparmio si manifesta tuttavia solo progressivamente. Una misura di salvaguardia dei diritti acquisiti obbliga infatti a continuare l'applicazione dell'articolo 7 per i diritti già acquisiti dal personale al momento della modifica statutaria, e di applicare le nuove disposizioni unicamente ai periodi di servizio posteriori. Supponendo che, al momento in cui la modifica entrerà in applicazione [1.1.2004] la ripartizione dei contratti AT in corso - in termini di durata già prestata e ancora da prestare - sarà la stessa di oggi, il risparmio stimato in percentuale (su un massimo di 2 668 000 EUR) e in EUR si evolverà come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 7.1.3. Fondo di disoccupazione L'incidenza sul bilancio dell'aumento dei contributi per l'insieme delle istituzioni è di 1 235 000 EUR. 7.2. Costo annuo dell'azione >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Non applicabile 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA Il rapporto « costo-efficacia » deve essere analizzato nel quadro del pacchetto globale di riforma. Personale non titolare - Agenti contrattuali 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Personale non titolare - Agenti contrattuali (Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. .... del Consiglio) 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E Parte A del bilancio A11 // Personale in attività di servizio A1112 // Agenti locali A410 // Cooperazione interistituzionale nel settore sociale A60 // Spese per il personale e di funzionamento delle delegazioni della CE A7000 // Agenti ausiliari A70001 // Personale provvisorio Parte B del bilancio B6 // Ricerca e sviluppo tecnologico B7 (linea BA) // Azioni esterne 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea Regolamenti e regimi applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1. Obiettivo generale dell'azione La riforma del regime degli agenti non titolari mira a: - semplificare gli strumenti contrattuali, favorendo di preferenza e in via generale il ricorso a contratti disciplinati dallo statuto; - rendere più flessibili le assunzioni in funzione del fabbisogno, adottando regole semplici e trasparenti; - definire meglio le mansioni che possono essere espletate da agenti non titolari. 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga Indeterminato 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. SNO 5.2. SND per la parte A 5.3. SD per la parte B 5.4. Tipi di entrate previste 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE Parte A: stanziamenti di funzionamento; parte B: stanziamenti operativi Spese amministrative: retribuzioni degli agenti non titolari 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione Le modifiche proposte non implicano alcuna variazione della spesa per i seguenti tipi di contratti: agenti temporanei, consiglieri speciali, agenti locali presso le delegazioni diversi dagli ALAT e altre formule simili, prestatori di servizi. Poiché ai titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà consentito di scegliere se conservare l'attuale contratto (agenti locali presso gli uffici di rappresentanza e contratti di diritto privato), il mantenimento di tali contratti non ha alcuna incidenza finanziaria rispetto alla situazione attuale. Alcune altre misure proposte, invece, avranno un'incidenza su questo tipo di spese: - il taglio di talune formule contrattuali (personale interinale); - l'adeguamento della struttura e della tabella delle retribuzioni degli agenti ausiliari; - l'introduzione di un nuovo tipo di contratto statutario (agente contrattuale). E' molto difficile, per il momento, prevedere tutte le possibili conseguenze dell'insieme di queste modifiche, essendo difficile stimare l'entità globale delle risorse necessarie (compresi i futuri uffici esecutivi e agenzie). 7.1.1. Costo relativo agli agenti ausiliari L'adeguamento della struttura e della scala delle retribuzioni degli agenti ausiliari, tenendo conto della struttura e delle retribuzioni degli agenti contrattuali, dovrebbe comportare una diminuzione dei costi dell'ordine del 5%, dovuta in particolare ai livelli iniziali leggermente inferiori. Questo inciderà sia sul personale a carico del titolo A7 che su quello a carico della parte B (linee BA + B6). 7.1.2. Costo relativo al nuovo tipo di contratto statutario (agente contrattuale) Il costo delle varie categorie di personale interessato si scompone come segue (cfr. punto 7.2): I. Per i contratti stipulati con persone attualmente non vincolate all'istituzione da un contratto a tempo indeterminato: Le stime si fondano sui costi medi calcolati in base alla futura tabella retributiva del nuovo agente contrattuale e, più precisamente, in base alla retribuzione equivalente alla media delle retribuzioni al livello d'ingresso nel gruppo di funzioni considerato, per il primo anno, maggiorate dello scatto biennale per gli anni successivi. Alla retribuzione media iniziale è stata applicata una percentuale corrispondente alle indennità e agli assegni previsti per questo tipo di contratto (identici a quelli dei funzionari), maggiorata degli oneri a carico del datore di lavoro e di un forfait del 10% destinato a correggere l'effetto minore di taluni assegni fissi su una tabella retributiva inferiore a quella dei funzionari. II. Per i contratti stipulati in sostituzione di preesistenti contratti a tempo indeterminato (agenti locali presso gli uffici di rappresentanza e personale di diritto privato) Si dovranno mantenere le attuali retribuzioni nette. I costi medi corrispondono quindi agli stipendi base a metà della scala delle retribuzioni. 7.1.3. Categorie professionali prese in considerazione per il presente calcolo Le grandi categorie di personale la cui situazione contrattuale potrebbe modificarsi in futuro e che sono state prese in considerazione ai fini di questa prima stima sono le seguenti: 7.1.3.1. Prestazioni attualmente a carico della sede centrale sul titolo A-7 La riduzione del personale interinale e la sua sostituzione in sede con contratti di agente ausiliario dovrebbe comportare, grazie al costo inferiore degli agenti ausiliari, una sostanziale diminuzione della spesa, prendendo come ipotesi la trasformazione del 70% delle unità etp provvisorie assegnate nel 2001. Personale interessato: +/- 190 unità etp (cfr. punto 7.3). 7.1.3.2. Sostituzione della categoria D sul titolo A-1, sul titolo B-6 e sulle linee BA La sostituzione per ricambio (+/- 20 l'anno sul bilancio di funzionamento) dei funzionari di categoria D con agenti contrattuali dovrebbe ridurre la spesa, con effetto cumulativo sul bilancio dei prossimi anni se si mantiene lo stesso ritmo. Sostituzione di agenti ausiliari di questa categoria con agenti contrattuali (+/-43 sul bilancio di funzionamento, +/- 15 sul bilancio della ricerca e 4 sulle linee BA). (cfr. punto 7.3). 7.1.3.3. Agenti locali negli uffici stampa dell'Unione sulla linea A-1112 Una prima stima per sommi capi, basata sui dati relativi ai costi medi, al numero di effettivi e agli stanziamenti iscritti nel bilancio 2001 e nel PPB 2002, lascia intravedere una riduzione della spesa, anche se si tiene conto dei coefficienti correttori. Questa prima stima è stata raffrontata con i dati provenienti dagli uffici stampa, che riguardano +/- 184 unità etp. Attualmente, ogni agente locale costa in media alla Commissione circa 42.000EUR (mentre nel PPB figura un costo medio di 39.000 EUR). Il costo medio che consente di mantenere le retribuzioni nette (tenuto conto dei coefficienti correttori) è stimato, per un agente contrattuale equivalente alla suddetta categoria di personale, a +/- 39.200EUR nella cat. C e a 35.400EUR nella cat. D (cfr. punti 7.1.2-II e 7.3). 7.1.3.4. ALAT nelle delegazioni sul titolo A-6 e sulle linee BA E' ovvio che l'applicazione dell'allegato X a questo tipo di retribuzioni determina un aumento della spesa. Le stime sul titolo A-6 e sulle linee BA sono state effettuate, da una parte, in base ai costi iscritti in bilancio (titolo A-6 e linee BA : +/- 58.000 EUR l'anno) e, dall'altra, in base ai costi reali (+/- 73.500 EUR l'anno). Si ottiene così una forcella estimativa (cfr. punto 7.3). Personale interessato: 100 etp sul titolo A-6 e 246 etp (di cui soltanto 140 in servizio a fine 2001) sulle linee BA. Per quanto riguarda le linee BA (peraltro limitate ad un massimale), l'aumento della spesa può essere in parte compensato se il personale degli UAT reintegrato in sede appartiene ad un ufficio esecutivo. In tal caso, a questo personale sarà offerto in futuro il nuovo tipo di contratto (vedasi sotto, lettera a) che sostituirà l'attuale regime degli agenti ausiliari. Da notare che, in seguito alla soppressione degli UAT e allo sforzo di decentramento da parte delle delegazioni, si è fatto ricorso, in via transitoria, alla formula degli "esperti individuali" presso le delegazioni. L'eventuale sostituzione di detti esperti individuali con agenti contrattuali consentirebbe sostanziali economie di bilancio, poiché il costo degli esperti individuali è molto elevato. Personale interessato: 157 etp. 7.1.3.5. Gli uffici esecutivi Si propongono stime per due forme di applicazione del nuovo contratto nei futuri uffici esecutivi: a) personale proveniente dagli UAT, rimpatriato in sede e assegnato all'AIDCO; b) personale assunto con contratti di diritto privato belga e lussemburghese per gli asili nido/giardini d'infanzia. a) Personale UAT rimpatriato e assegnato all'AIDCO (linee BA) Gli effettivi di personale destinati all'AIDCO in provenienza dagli UAT sono stimati, nei documenti del PPB 2002, a circa 239 etp (contro 272 nella lettera rettificativa I/2001). Attualmente l'AIDCO assume questo personale in qualità di agenti ausiliari, a carico delle linee BA (110 assunzioni effettive ai primi di ottobre 2001). Se le mansioni espletate da questi agenti dovessero essere svolte nell'ambito di un ufficio esecutivo, l'applicazione del nuovo contratto di agente contrattuale consentirebbe sostanziali economie in termini di costo. b) Eventuale creazione di un ufficio per le infrastrutture sociali (A-4) Applicando i nuovi costi medi (cfr. punto 7.1) al personale che lavora sotto contratto di diritto privato negli asili nido e nei giardini d'infanzia presso le sedi di Bruxelles e Lussemburgo, nell'eventualità che detto personale venga inquadrato in seno ad un ufficio per le infrastrutture sociali, la spesa si ridurrebbe, secondo le stime, di 580.000 EUR (cfr. punto 7.3). Questo risultato tiene conto del passaggio dal regime previdenziale belga al regime comunitario e del cambiamento di regime fiscale (con conseguente diminuzione della retribuzione lorda per poter ottenere la stessa retribuzione netta). Nella stima è stato calcolato anche un certo importo a titolo di spese di sostituzione. Personale interessato: +/- 177 etp. 7.1.3.6. Le agenzie E' difficile, al momento attuale, quantificare gli effetti dell'applicazione del nuovo regime alle agenzie, soprattutto per il fatto che queste dispongono di una certa autonomia di gestione, derivante dalla loro autonomia giuridica. Ciò premesso, l'introduzione della nuova figura dell'agente contrattuale e della relativa tabella retributiva, sulla scorta di quanto spiegato sopra, non può dare luogo che ad un risparmio rispetto all'attuale tabella degli agenti ausiliari. 7.2. Nuovo costo stimato I) nuovo personale I.1) nuovo personale in sede >SPAZIO PER TABELLA> I.2) nuovo personale nelle delegazioni >SPAZIO PER TABELLA> II) personale da reimpiegare II.1) sostituzione agenti locali >SPAZIO PER TABELLA> II. 2) sostituzione personale degli asili nido e giardini d'infanzia - Bruxelles >SPAZIO PER TABELLA> II. 2) sostituzione personale degli asili nido e giardini d'infanzia - Lussemburgo >SPAZIO PER TABELLA> I costi sopra indicati si riferiscono al primo anno. Per il nuovo personale, si è tenuto conto di un aumento delle retribuzioni nei prossimi anni, mentre per il personale da reimpiegare tale aumento è compensato dall'esistenza degli scatti nell'attuale sistema. 7.3. Scomposizione per elementi del costo dell'azione Parte A del bilancio >SPAZIO PER TABELLA> Parte B del bilancio >SPAZIO PER TABELLA> Pro memoria: Se sarà possibile sostituire gli "esperti individuali" dell'AIDCO con agenti contrattuali (gruppo di funzioni I), si otterrà un ulteriore risparmio di 11.200.000 EUR nel primo anno. >SPAZIO PER TABELLA> 7.4. Evoluzione per i prossimi anni (cumulativa) >SPAZIO PER TABELLA> Pro memoria: Se sarà possibile sostituire gli "esperti individuali" dell'AIDCO con agenti contrattuali (gruppo di funzioni I), si otterrà un ulteriore risparmio di 11.200.000 EUR nel primo anno (e decrescente negli anni successivi). >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Non pertinente 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA La riduzione dei tipi di contratti utilizzati per il personale non permanente avrà un effetto di razionalizzazione sul ricorso a questo tipo di risorse, semplificandone la gestione grazie all'applicazione di regole più semplici e trasparenti. La possibilità di stipulare un solo tipo di contratto, allungando la durata delle prestazioni, eviterà il ricorso ai "caroselli" di contratti, offrendo da un lato una maggiore sicurezza giuridica all'istituzione nella gestione del personale e, d'altro lato, favorendo la stabilità delle persone sotto contratto, il che non può che giocare a favore della produttività. Riforma amministrativa del Servizio esterno unificato - Proposta di modifica dell'allegato VII, articolo 8, e dell'allegato X 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma amministrativa del Servizio esterno unificato - Proposta di modifica dell'allegato VII, articolo 8, e dell'allegato X. 2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA A 6000 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. INCIDENZA FINANZIARIA Neutra. Riforma della struttura delle carriere 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Riforma della struttura delle carriere 2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA A11 (personale in attività di servizio) e parte B (spese ed entrate amministrative per la ricerca e le agenzie) 3. BASE GIURIDICA 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE La nuova struttura delle carriere differisce sensibilmente da quella attuale. La nuova struttura funzionerà secondo modalità diverse da quelle vigenti finora. L'effetto combinato del cambiamento di struttura e di funzionamento avrà un'incidenza finanziaria. Inoltre, nei primi anni, si applicheranno regole particolari al personale in servizio. Il metodo seguito in questa scheda per valutare l'impatto sul bilancio consiste nel descrivere il nuovo sistema ed evidenziarne le differenze sostanziali rispetto all'attuale sistema di carriere. La linea di bilancio interessata dal nuovo sistema di carriere è la A-1100 Personale in attività di servizio, stipendi base. 4.1. Elementi strutturali La nuova tabella degli stipendi base è costituita da 16 gradi con 5 scatti ciascuno, tranne il grado 16 che ha 3 scatti. Ogni grado ha un'ampiezza del 13,1% (tranne il grado 16: 8.5%). L'attuale dislivello tra i gradi varia dal 12% al 42% (A8 ha soltanto due scatti ed un'ampiezza del 4%). Valore degli scatti: nella nuova tabella gli scatti non sono costanti come nella struttura attuale. La loro progressione nell'ambito di un grado della nuova struttura non è uniforme, ma può essere pari al 4,2%, al 2,8% o all'1,4% del valore dello scatto precedente. Il valore degli scatti è diverso da quello attuale (3,2% - 6%) che varia sensibilmente da una categoria all'altra. Di conseguenza, l'evoluzione orizzontale nell'ambito di un grado si presenta in modo diverso dall'attuale struttura. Il quinto scatto di un grado è pari al primo scatto del grado superiore. I posti sono ripartiti in due gruppi di funzioni: il gdf degli amministratori AD, che comprende dodici gradi (da 5 a 16), e il gdf degli assistenti AST, con undici gradi (da 1 a 11). I livelli iniziali dei gruppi di funzioni AD e AST sono inferiori a quelli delle attuali categorie A, B e C. 4.2. Personale in servizio: collocazione nella tabella Le regole sono le seguenti: ad un grado attuale corrisponde un grado della nuova struttura. Nei primi due anni sono mantenute le quattro categorie esistenti; in seguito, esse vengono fuse in due gruppi di funzioni, con limitazioni alla carriera del personale delle categorie C e D. Ogni funzionario conserva lo scatto acquisito. Se necessario, saranno aggiunti tre scatti ad un grado per far corrispondere gli scatti. Nessun funzionario vedrà variare il proprio stipendio base con il passaggio alla nuova struttura. Lo stipendio base è calcolato in base agli importi della nuova tabella, che non coincidono con quelli della tabella attuale; per mantenere la parità degli stipendi base si applica un fattore di moltiplicazione, che interviene nell'avanzamento di scatto all'interno del grado. 4.3. Garanzia individuale Al funzionario in servizio viene garantito, come minimo, l'avanzamento per scatti nell'ambito del grado in cui si trovava prima del passaggio alla nuova struttura. Ciò significa che, fino alla prima promozione, l'evoluzione dello stipendio base per le categorie A e B è generalmente identica a quella dell'attuale sistema. Per queste categorie, infatti, il valore dello scatto è in genere superiore a quello previsto nella nuova struttura. 4.4. Promozione All'atto della promozione, il funzionario è inquadrato nel primo scatto del grado superiore, nell'ambito dello stesso gruppo di funzioni. L'aumento dello stipendio base dipende quindi dallo scatto nel grado a cui è promosso. Gli aumenti sono valori discreti: rispettivamente 8.5%, 4.2%, 1.4% e 0% per gli scatti 2, 3, 4 e 5. E' possibile anche un aumento del 13,1% durante il periodo di transizione, quando la promozione può avere luogo, in determinate circostanze, a partire dallo scatto 1. I capi unità, i direttori e i direttori generali, quando vengono promossi, sono inquadrati nello scatto 2. L'anzianità di scatto non è presa in considerazione ai fini della promozione, tranne per la prima promozione. I tassi di promozione per grado sono garantiti dallo statuto (garanzia collettiva), tranne per la prima promozione dei funzionari in servizio con il nuovo sistema, nel qual caso si applicano i tassi di promozione attualmente in vigore. La garanzia collettiva non rappresenta necessariamente una garanzia individuale di promozione. Pertanto, i tassi di promozione statutari possono divergere dai tassi di promozione effettivi. L'incidenza sul bilancio è stata calcolata in base ai tassi statutari. 4.5. Personale in servizio 4.5.1. Prima promozione Per la prima promozione dei funzionari in servizio viene presa in considerazione, come adesso, l'anzianità di scatto. L'aumento di stipendio base dipende dallo scatto e dalla categoria. Tale aumento è identico, in valore relativo, per gli scatti di uguale livello di una categoria. Esso è dato dalla media aritmetica degli aumenti a partire dagli scatti di uguale livello dei vari gradi di una delle attuali categorie. Un nuovo fattore di moltiplicazione tiene conto dello stipendio base così calcolato. Ne consegue che, per quanto riguarda il personale in servizio, l'incidenza sul bilancio è irrilevante fino alla prima promozione. 4.5.2. Fattori di moltiplicazione Dopo la prima promozione, il fattore di moltiplicazione superiore a 1 è mantenuto durante l'intera carriera del funzionario. Il fattore di moltiplicazione inferiore a 1 è soggetto ad adeguamento grazie agli scatti biennali nell'ambito del grado e, durante questo periodo, il funzionario rimane al primo scatto. Quest'operazione si ripete fino a quando il fattore di moltiplicazione sia diventato pari a 1. Se il fattore di moltiplicazione supera l'unità, esso è riportato a 1 e la differenza di stipendio base che ne risulta è trasformata in anzianità di scatto. 4.5.3. Categorie aperte Perché possa esservi promozione, deve esistere un grado superiore. Attualmente non vi è possibilità di promozione per i gradi A4, B1, C1, D1, che sono i gradi finali delle rispettive categorie. Quando saranno collocati nella nuova tabella, i nuovi gradi corrispondenti ai gradi suddetti daranno adito a promozione. Sin dal primo anno di transizione verranno applicati tassi di promozione progressivi, fino a raggiungere i tassi statutari garantiti di cui all'allegato I.B. L'incidenza finanziaria stimata per il personale in servizio che non esercita funzioni di capo unità varia da 0,19 a 10,7 milioni di euro tra il primo e il settimo anno. 4.5.4. Capi unità I funzionari che, alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di carriera, occupano un posto di capo unità, avanzano di uno scatto del 4,2% nello stesso grado. Se il funzionario si trova all'ultimo scatto del grado, egli riceve un conguaglio che gli garantisca l'aumento in questione fino alla successiva promozione. Una volta promosso, il capo unità è inquadrato nello scatto 2 del grado superiore. Questa disposizione consente di mantenere il beneficio dell'avanzamento per scatti. In caso di rinuncia alla funzione, la promozione dà accesso al primo scatto del grado superiore, senza il vantaggio dello scatto supplementare. Questo provvedimento ha un'incidenza finanziaria sin dal primo anno, stimata a 4,1 milioni di euro. 4.6. Assunzione Le assunzioni avvengono ai gradi da 1 a 4 per il gruppo di funzioni AST e da 5 a 8 per il gruppo AD. Un determinato concorso dà adito all'assunzione in un solo grado. I funzionari neo-assunti sono inquadrati nello scatto 1 o 2 di tale grado. La stima di bilancio è stata effettuata sulla base di un raffronto tra i livelli di assunzione AD6.2, AST3.2 e AST1.2 e gli attuali livelli A7.3, B5.3 e C5.3, da cui risulta una riduzione rispettivamente del 15%, dell'11% e dell'8%. 4.7. Passaggio di categoria/gruppo di funzioni Il nuovo sistema attribuisce particolare importanza al passaggio dei funzionari dal gdf AST al gdf AD, nell'interesse del funzionario e/o dell'istituzione. Degli studi hanno dimostrato che le strutture di questo tipo generano economie di bilancio grazie ai passaggi di categoria. Il risparmio è tanto maggiore quanto più numerosi sono i funzionari che ne usufruiscono. Il funzionario che cambia categoria occupa un posto nella categoria superiore e lascia vacante il proprio posto nella categoria inferiore. Quest'ultimo sarà coperto mediante assunzione ad un livello inferiore. Il posto nella categoria superiore, invece, è generalmente occupato ad un livello superiore a quello di un'assunzione esterna. Tuttavia, alla fine della sua carriera, il funzionario in questione raggiungerà probabilmente un livello più basso rispetto ad un funzionario che abbia svolto tutta la sua carriera nella stessa categoria. L'effetto combinato di questi vari elementi genera un vantaggio finanziario per il funzionario ed un'economia di bilancio per l'istituzione. Le stime evidenziano un risparmio di 8,7 milioni di euro in capo a 7 anni. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE 7. INCIDENZA FINANZIARIA [29] [29] Per ottenere il totale di tutte le istituzioni e di tutte le rubriche, si deve moltiplicare per 171%. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA