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Document 52002PC0166

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro

/* COM/2002/0166 def. - CNS 2002/0079 */

52002PC0166

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro /* COM/2002/0166 def. - CNS 2002/0079 */


Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

L'interesse della Commissione per quest'iniziativa deriva dal fatto che i lavoratori che esercitano la loro attività professionale senza essere soggetti ad un rapporto di lavoro con un datore di lavoro o in generale senza alcun vincolo o contratto di lavoro con una terza persona non sono coperti, in linea di principio, dalle direttive comunitarie relative alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Nonostante ciò i lavoratori autonomi sono frequentemente esposti agli stessi rischi per la salute e la sicurezza che i lavoratori dipendenti e quindi sarebbe necessaria un'iniziativa comunitaria a questo riguardo.

L'azione 8 del programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) [1] prevede "di esaminare la necessità di una proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori autonomi." La Commissione ha ritenuto che il numero crescente dei lavoratori autonomi che non sono coperti dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 137 del trattato (ex articolo 118A) rendesse necessario un esame approfondito della situazione nell'Unione europea e dei mezzi di cui essa dispone in questo campo.

[1] COM(95) 282 def., GU C 262 del 7.10.1995, p. 18.

A tale riguardo i servizi della Commissione avevano già intrapreso nel 1996 riflessioni ed esami sulla situazione della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori autonomi nell'Unione europea. I risultati di quest'analisi dimostrano che i settori in cui sono concentrati i lavoratori autonomi sono spesso settori ad alto rischio (trasporti, agricoltura, edilizia, pesca). La copertura del diritto comunitario è molto limitata e si constata una grande eterogeneità delle legislazioni nazionali.

In questo contesto, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ha creato nel 1997 un gruppo di lavoro sui lavoratori autonomi, incaricato di "preparare un parere del Comitato consultivo sulla gamma di azioni possibili a livello comunitario per affrontare le esigenze e i problemi che possono derivare dall'estensione delle misure comunitarie in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi".

Nel contesto dei lavori di questo gruppo e allo scopo di avere un quadro della situazione reale dei lavoratori autonomi in tutti gli Stati membri, la Commissione ha chiesto all'Agenzia di Bilbao di raccogliere informazioni presso gli Stati membri per determinare se il diritto derivato dalle direttive sulla salute e la sicurezza fosse stato esteso agli autonomi e secondo quali modalità. In un secondo momento, al fine di conoscere meglio la situazione, la Commissione ha chiesto all'Agenzia di Bilbao di comunicarle una nuova serie di dati concernenti la situazione dei lavoratori autonomi sotto l'aspetto pratico e giuridico nei singoli Stati membri.

In un contesto generale va sottolineato che l'Agenda per la politica sociale [2] approvata dal Consiglio europeo di Nizza [3] chiede alla Commissione di elaborare, nel 2002, una strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di contribuire all'obiettivo di prevenire e trarre vantaggio dai cambiamenti dell'ambiente di lavoro sviluppando un nuovo equilibrio tra flessibilità e sicurezza, e che il Comitato economico e sociale, nella sua risoluzione sul Quadro generale della Comunità nel settore della salute e sicurezza sul luogo di lavoro [4] propone, per quanto riguarda le condizioni dei lavoratori autonomi, l'attuazione in modo sistematico di misure d'informazione, sensibilizzazione, analisi comparata e ricerca.

[2] COM(2000)379 def., 28.6.2000.

[3] Consiglio europeo di Nizza del 7-9.12.2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato 1.

[4] GU C 51 del 23.2.2000, p. 33.

II. LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI AUTONOMI A LIVELLO NAZIONALE

Le informazioni raccolte dall'Agenzia di Bilbao sulla situazione attuale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi negli Stati membri [5] hanno permesso di giungere alle seguenti conclusioni:

[5] Cfr. in allegato una sintesi della situazione che caratterizza la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi negli Stati membri.

- alcuni Stati membri hanno esteso ai lavoratori autonomi l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. È il caso del Portogallo e dell'Irlanda, dove tale legislazione è applicata indistintamente ai lavoratori dipendenti ed autonomi e, in misura minore, della Danimarca, del Regno Unito e della Svezia;

- negli altri Stati membri le legislazioni nazionali relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro non si applicano ai lavoratori autonomi. Tuttavia, in certi campi (come le disposizioni in materia di salute sul lavoro) o in certe circostanze (ad esempio se gli autonomi lavorano in un cantiere o nel caso di un subappalto) i lavoratori autonomi sono coperti e devono quindi rispettare le disposizioni della legislazione.

III. LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI AUTONOMI A LIVELLO COMUNITARIO

L'articolo 3 della direttiva quadro 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [6] definisce lavoratore qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro e questa definizione vale per tutte le direttive particolari della direttiva quadro.

[6] GU L 183 del 29.06.1989, p. 1.

Due direttive basate sull'articolo 137 (ex articolo 118A) meritano però di essere menzionate a parte:

- la direttiva 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili [7], che tiene conto degli autonomi che esercitano un'attività in un cantiere dal momento che possono, con quest'attività, mettere in pericolo i lavoratori non autonomi che si vi trovano. (Quindi non si intende garantire la sicurezza dei lavoratori autonomi, ma sottoporli a certe norme al fine di limitare o di ridurre i rischi a cui essi potrebbero esporre gli altri lavoratori);

[7] GU L 245 del 26.08.1992, p. 6.

e

- la direttiva 92/29/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi [8], che non è una direttiva particolare della direttiva 89/391/CEE e che contiene una definizione molto ampia di lavoratori comprendente gli autonomi; anche in questo caso non si tratta di un atto che riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi e lo stesso ragionamento riportato sopra per la direttiva 92/57/CEE, secondo cui la tutela degli autonomi è solo accessoria rispetto alla tutela dei lavoratori dipendenti, vale mutatis mutandis per la direttiva 92/29/CEE.

[8] GU L 113 del 30.04.1992, p. 19.

Va inoltre notato che la direttiva 2001/45/CE [9] riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per i lavori temporanei in quota, in uno dei suoi considerando menziona i lavoratori autonomi osservando che, nell'utilizzazione delle attrezzature di lavoro, essi possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti.

[9] GU L 195 del 19.07.2001, p. 46.

IV. LA NECESSITÀ DELL'AZIONE COMUNITARIA

Sebbene le maggior parte della normativa comunitaria relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro non sia applicabile ai lavoratori autonomi, essi sono molto spesso esposti agli stessi rischi per la salute e la sicurezza che i lavoratori dipendenti.

Inoltre, è proprio nei settori considerati ad alto rischio, come l'agricoltura, la pesca, l'edilizia, i trasporti e i servizi, che si concentra la maggior parte dei lavoratori autonomi. Gli ultimi dati statistici disponibili dimostrano che, se la percentuale di infortuni sul lavoro degli autonomi è inferiore alla media, quella degli infortuni mortali la supera notevolmente [10].

[10] Eurostat - "Statistiche in breve" Popolazione e condizioni sociali: n. 16/2001 "Gli infortuni del lavoro nell'UE 1998-99" e n. 17/2001 "I problemi di salute legati al lavoro nell'UE 1998-99".

Nel maggio 1999 il Comitato consultivo ha dato un parere favorevole al progetto di raccomandazione del Consiglio proposto dalla Commissione, riconoscendo la necessità di un'iniziativa comunitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi.

Il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ha affermato nel suo parere che l'aumento del numero di lavoratori autonomi in molti Stati membri fa parte di un'evoluzione più ampia della struttura dell'occupazione, poiché le imprese riducono le loro dimensioni dando in subappalto numerosi compiti a imprese molto piccole e a lavoratori autonomi. Ciò causa nuovi problemi di cooperazione fra le piccole imprese e di mantenimento di una solida cultura della sicurezza nelle imprese molto piccole.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e secondo la procedura prevista dall'articolo 138, paragrafi 2 e 3 del trattato, le parti sociali a livello europeo sono state consultate in merito alla necessità di un'iniziativa in questo campo, dapprima nel marzo 2000 e in seguito nel luglio 2001; le parti sociali sono favorevoli quasi all'unanimità a uno strumento non vincolante a livello comunitario che coprirebbe in particolare gli aspetti riguardanti l'informazione/sensibilizzazione, la formazione, il controllo medico specifico della salute e la prevenzione.

Poiché l'articolo 137 del trattato riconosce solo la direttiva come strumento giuridico di azione nel settore interessato, si propone che il presente progetto di raccomandazione sia basato sull'articolo 308 del trattato.

Un'azione comunitaria in materia è infatti possibile con il ricorso all'articolo 308 del trattato, che prevede la possibilità di adottare le misure appropriate necessarie per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità. È chiaro che nel caso in questione la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità, vale a dire quello di garantire un alto livello di tutela in questo campo.

Il fatto che la grande maggioranza degli Stati membri non preveda una tutela giuridica della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi determina una grande eterogeneità dei livelli di protezione all'interno dell'Unione europea.

Alla luce del principio di sussidiarietà, le lacune del diritto comunitario e dei diritti nazionali in questo campo dimostrano che un'azione a livello comunitario è necessaria per garantire un minimo di tutela dei lavoratori autonomi contro i rischi professionali. La Commissione lascerebbe in un primo tempo agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie volontariamente e in base alla presente proposta di raccomandazione del Consiglio e poi, se necessario, in seguito alla valutazione di un periodo iniziale di applicazione, tramite uno strumento vincolante.

Poiché alcuni Stati membri hanno già adottato misure a livello nazionale riguardanti i lavoratori autonomi, l'iniziativa proposta non può in nessun caso essere considerata eccessiva, e quindi rispetta il principio della proporzionalità. Gli Stati membri che non hanno ancora adottato misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi potrebbero perciò beneficiare dei risultati molto positivi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in questo campo.

Allegato Applicazione del diritto nazionale in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro

1. Applicazione estesa ai lavoratori autonomi

PORTOGALLO: I lavoratori autonomi sono coperti dalla regolamentazione che si applica indistintamente ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi.

IRLANDA: La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica ai lavoratori autonomi.

REGNO UNITO: Nelle disposizioni di base dello Health and Safety Act 1974 e delle Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992, la nozione di "lavoro" è definita come lavoro dipendente o autonomo. Lo Health and Safety Act 1974 impone anche alcuni obblighi ai lavoratori autonomi, così come le Management of Health and Safety Regulations, che impongono l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi.

Analogamente, le Work Equipment Regulations 1992 si applicano esplicitamente ai lavoratori autonomi.

Le Health and Safety (Working on Display Screen Equipment) Regulations applicano talune norme della direttiva 90/270/CEE ai lavoratori autonomi, benché la protezione che esse conferiscono sia meno estesa di quella accordata ai lavoratori dipendenti.

Per contro, le Regulations on Manual Handling of loads and Personal Protective Equipment non si applicano ai lavoratori autonomi.

DANIMARCA: La legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( 2 arbejdsmiljøloven) si applica a qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro.

Tale criterio, che non fa intervenire la nozione di lavoratore, non esclude di conseguenza i lavoratori autonomi dal campo di applicazione della legge.

Ciò detto, parecchi regolamenti della legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono pertinenti solo nel contesto di una relazione stabile tra un datore di lavoro e un lavoratore, ad esempio in materia d'informazione, d'istruzione e di formazione.

Di conseguenza, le norme suscettibili di essere applicate ai lavoratori autonomi sono di per sé stesse meno numerose di quelle applicabili ai lavoratori salariati. Si tratta di principi generali della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di norme relative all'utilizzo di attrezzature di lavoro o all'organizzazione e all'esecuzione del lavoro.

SVEZIA: La legislazione sull'ambiente di lavoro si applica in parte al datore di lavoro stesso. Lo stesso dicasi per le imprese familiari per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di sostanze pericolose.

Ne risulta pertanto che la legislazione svedese in materia di salute e sicurezza sul lavoro è parzialmente applicabile ai lavoratori autonomi.

2. Applicazione in linea di massima ristretta ai lavoratori ai sensi dell'articolo 137 A

FINLANDIA: La legge finlandese sulla protezione dei lavoratori si applica al lavoro effettuato da dipendenti sulla base di un contratto e contro remunerazione, per conto e sotto la supervisione di un datore di lavoro. Essa non è applicabile agli autonomi.

Tuttavia, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano anche agli autonomi.

GERMANIA-AUSTRIA: La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica solo ai lavoratori dipendenti. Gli autonomi non sono coperti.

BELGIO: Di massima, gli autonomi non sono coperti, tranne quando lavorano in un cantiere o in caso di subappalto.

LUSSEMBURGO: Le disposizioni non si applicano agli autonomi, tranne quando questi esercitano un'attività in un cantiere.

Tuttavia, i lavoratori autonomi sono sottoposti al Codice delle assicurazioni sociali e sono in special modo coperti dall'Ente di assicurazione contro gli infortuni - sezione industriale. Essi hanno, di conseguenza, l'obbligo di seguire strettamente le "Prescrizioni per la prevenzione degli infortuni" di questo istituto assicurativo.

PAESI BASSI: La legislazione arbowet non è applicabile agli autonomi.

Tuttavia, in talune circostanze, ad esempio quando si tratta di cantieri, un autonomo che interviene in un'impresa in cui sono occupati lavoratori dipendenti, deve rispettare le disposizioni pertinenti della legislazione ai fini della protezione dei suddetti lavoratori.

GRECIA: La regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è applicabile agli autonomi.

Le apparenti eccezioni derivano direttamente dal diritto comunitario (cantieri, coordinamento).

ITALIA: La regolamentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è applicabile agli autonomi.

Tuttavia, in talune circostanze, specialmente quando devono assicurare una prestazione in imprese che occupano lavoratori dipendenti, possono essere tenuti a osservare la regolamentazione su salute e sicurezza sul lavoro, ma solo ai fini della protezione dei suddetti lavoratori.

SPAGNA: I lavoratori autonomi sono esclusi dal campo d'applicazione della regolamentazione.

Tuttavia, i regolamenti relativi alla collaborazione e al coordinamento si applicano agli autonomi ogni volta che essi sono presenti in un luogo di lavoro in cui dei lavoratori dipendenti svolgano la propria attività.

Analogamente, la regolamentazione sui cantieri contiene norme applicabili agli autonomi.

FRANCIA: Di massima, le disposizioni non si applicano ai lavoratori autonomi né ai datori di lavoro stessi (a meno che non esercitino direttamente un'attività in un cantiere).

NB: È in corso uno studio per estendere l'applicazione ai lavoratori autonomi nel settore nucleare.

2002/0079 (CNS)

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa a relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta di raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [11],

[11] GU C del , p. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [12],

[12] GU C del , p. .

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) [13] prevedeva di esaminare la necessità di una proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori autonomi, dato il numero crescente di lavoratori autonomi;

[13] COM (1995) 282 def., GU C 262 del 7.10.1995.

(2) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione [14] sul Quadro generale per l'azione della Commissione delle Comunità europee nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro [1994-2000], propone che esso comprenda misure miranti a estendere la direttiva quadro ai lavoratori autonomi; il Parlamento europeo, nella sua risoluzione [15] riguardante la relazione intermedia sulla realizzazione di questo programma, attira nuovamente l'attenzione sulla categoria dei lavoratori autonomi che si collocano molto al di fuori del campo della legislazione e ricorda che lo sviluppo del subappalto ha per corollario un aumento degli infortuni sul lavoro;

[14] GU C 205 del 25.7.1994, p. 478.

[15] Risoluzione del PE del 25.2.1999 (A4-0050/1999).

(3) Le parti sociali inoltre conferiscono particolare importanza alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi e quasi la totalità è a favore di un'azione comunitaria sotto forma di raccomandazione del Consiglio, che metta l'accento sui settori ad alto rischio e su misure in particolare in materia di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi, di formazione adeguata e di controllo della salute appropriato;

(4) I lavoratori che esercitano la loro attività professionale al di fuori di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro o, più in generale, al di fuori di qualsiasi subordinazione a una terza persona, non sono, in regola generale, coperti dalle direttive comunitarie che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare dalla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [16]. D'altra parte, in alcuni Stati membri, tali lavoratori non sono coperti dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

[16] GU L 183 del 29.6.89, p. 1.

(5) I lavoratori autonomi sono esposti però agli stessi rischi per la salute e la sicurezza che i lavoratori dipendenti;

(6) Esistono nella Comunità settori considerati ad "alto rischio" in cui il numero di lavoratori autonomi è molto elevato (agricoltura, pesca, edilizia, trasporti);

(7) La recente raccomandazione del BIT, che accompagna la Convenzione concernente la salute e la sicurezza nell'agricoltura [17], invita gli Stati membri ad estendere progressivamente agli agricoltori autonomi la tutela prevista per i lavoratori dipendenti, tenendo conto delle opinioni delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori autonomi se del caso;

[17] BIT, Convenzione 184/2001 del 21.6.2001.

(8) Infine, gli infortuni di lavoro e le malattie professionali a cui i lavoratori autonomi sono particolarmente esposti determinano notevoli costi sociali e umani;

(9) È pertanto opportuno tener conto della categoria dei lavoratori autonomi nella legislazione sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

(10) Dal momento che alcuni Stati membri includono già i lavoratori autonomi nel campo di applicazione della loro legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro, e malgrado le distorsioni della concorrenza si facciano sentire soprattutto all'interno dei singoli paesi, l'adozione di misure equivalenti negli altri Stati membri contribuirebbe ad attenuare le distorsioni della concorrenza limitando l'applicazione di norme su salute e sicurezza differenti da uno Stato membro all'altro;

(11) Occorre inoltre favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alla formazione e all'informazione, al fine di migliorare la salute e sicurezza loro e degli altri lavoratori che condividono gli stessi luoghi di lavoro;

(12) Gli obiettivi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla presente raccomandazione non pregiudicano la facoltà di ciascuno Stato membro di fissare le modalità concrete di applicazione della loro legislazione ai lavoratori autonomi;

(13) La presente raccomandazione non influisce sulle disposizioni nazionali esistenti o future che garantiscono una maggiore tutela;

(14) Nella situazione attuale, gli Stati membri sono i più idonei ad adottare le misure opportune, ma la Comunità deve anch'essa contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente raccomandazione;

(15) La proposta è stata definita in seguito alla consultazione delle parti sociali, in applicazione dell'articolo 138, paragrafi 2 e 3 del trattato, e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

1) di riconoscere, nel quadro della loro politica di prevenzione dei rischi ed infortuni professionali, il diritto dei lavoratori autonomi a proteggere la propria salute e sicurezza su un piano d'uguaglianza con i lavoratori dipendenti e i doveri ai quali sono soggetti in questo campo,

2) di organizzare il riconoscimento di questo diritto e di questi doveri nel proprio ordinamento giuridico interno prevedendo in particolare, conformemente alle rispettive legislazioni e/o pratiche nazionali, l'inclusione dei lavoratori autonomi nel campo di applicazione della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro e/o l'adozione di misure specifiche nei loro confronti,

3) di adattare, se necessario, questa legislazione alle specificità dei lavoratori autonomi,

4) di adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli organismi designati per questo scopo, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nel quadro della loro attività professionale; queste misure devono essere adeguate alle esigenze specifiche dei lavoratori autonomi e consentire loro di affrontare i rischi a cui possono essere esposti,

5) di adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute,

6) di garantire che un accesso più facile a queste informazioni e formazioni non comporti per i lavoratori autonomi interessati oneri finanziari che abbiano un carattere dissuasivo,

7) di adottare le misure necessarie, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, al fine di garantire il controllo appropriato della salute dei lavoratori autonomi in funzione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro,

8) di tenere conto, nell'elaborazione delle misure legislative pertinenti, delle esperienze fatte in altri Stati membri,

9) di vigilare sull'effettiva applicazione di questa regolamentazione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori autonomi, garantendo in particolare un controllo e una sorveglianza adeguati,

10) di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, l'efficacia delle misure che sono state adottate allo scopo di attuare le disposizioni della presente raccomandazione e di informarne la Commissione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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