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Document 52002PC0157(01)
Proposal for a Council Decision - On the signature of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States and the People's Democratic Republic of Algeria on behalf of the European Community
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, a nome della Comunità europea
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, a nome della Comunità europea
/* COM/2002/0157 def. */
GU C 262E del 29.10.2002, pp. 30–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, a nome della Comunità europea /* COM/2002/0157 def. */
Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0030 - 0032
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, a nome della Comunità europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Basandosi sulle direttive adottate dal Consiglio dell'Unione europea il 10 giugno 1996, la Commissione ha intavolato negoziati con l'Algeria per la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione. Conformemente alle direttive, i negoziati si sono svolti in consultazione con gli Stati membri. Le direttive in questione sono state completate il 14 dicembre 2000 al termine di numerose sessioni di negoziato e riunioni tecniche. Le trattative sono poi riprese a ritmo sostenuto, e il 5 dicembre 2001 si è raggiunto un accordo politico sugli ultimi punti ancora in sospeso durante la riunione della troika ministeriale. Il progetto di accordo, approvato all'unanimità dagli Stati membri nella riunione del 10 dicembre 2001 in sede di gruppo Magreb/Mashrak, è stato siglato il 19 dicembre 2001. 2. Il progetto di accordo euromediterraneo intende istituire un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra. Esso sostituirà l'accordo di cooperazione e l'accordo relativo ai prodotti CECA firmati nel 1976 e tuttora in vigore. Dopo l'entrata in vigore degli accordi con Israele, la Tunisia, il Marocco e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, la firma degli accordi con la Giordania e l'Egitto e la sigla dell'accordo con il Libano, il presente accordo consolida ulteriormente il partenariato inaugurato dalla conferenza di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995. 3. Il futuro accordo avrà durata illimitata e permetterà di consolidare i legami esistenti tra la Comunità e l'Algeria instaurando relazioni basate sulla reciprocità e sul partenariato. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo costituirà un elemento fondamentale dell'accordo. 4. L'accordo sarà imperniato sui seguenti elementi principali: A) dialogo politico costante; B) creazione progressiva di una zona di libero scambio tra Comunità e Algeria entro un periodo non superiore a dodici anni, conformemente alle norme dell'OMC. a) Il regime preferenziale di cui beneficiano i prodotti industriali algerini a norma degli accordi di cooperazione del 1976 viene riconfermato. A titolo di reciprocità, l'Algeria liberalizzerà il regime applicato alle importazioni originarie dell'Unione a ritmi diversi a seconda della "sensibilità" dei prodotti. b) Si prevedono concessioni reciproche specifiche per i prodotti agricoli, per i prodotti agricoli trasformati e per i prodotti della pesca. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti si consulteranno per decidere eventualmente altre concessioni reciproche. C) L'accordo contiene disposizioni connesse al libero scambio delle merci riguardanti la liberalizzazione della prestazione di servizi, la circolazione dei capitali, le regole della concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale e le commesse pubbliche. D) La cooperazione economica servirà a sostenere lo sviluppo socioeconomico sostenibile dell'Algeria. Oltre ai grandi settori d'intervento individuati negli accordi di cooperazione del 1976 (cooperazione industriale, cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica e tutela dell'ambiente, cooperazione nel settore della pesca, energia, promozione della cooperazione regionale e degli investimenti privati, ecc.), l'accordo euromediterraneo introduce altri aspetti della cooperazione economica: istruzione e formazione, normalizzazione e valutazione della conformità, ravvicinamento delle legislazioni, servizi finanziari, agricoltura, trasporti, telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione, turismo e dogane. E) Vengono mantenute le disposizioni dell'accordo di cooperazione del 1976 relative ai lavoratori, in particolare quelle sulla non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento e il regime previdenziale. A queste disposizioni si aggiungerà la cooperazione sociale istituita dal nuovo accordo, che si svolgerà attraverso un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali che interessano le Parti, completato dalla cooperazione culturale. F) Una cooperazione finanziaria con l'Algeria contribuirà a realizzare gli obiettivi dell'accordo, in particolare l'ammodernamento dell'economia algerina, il potenziamento delle infrastrutture economiche, la promozione dell'investimento privato e delle attività generatrici di posti di lavoro, l'adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio e l'accompagnamento delle politiche sociali. G) L'accordo si contraddistingue per l'ampiezza delle disposizioni sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni, imperniata sul potenziamento delle istituzioni e dello Stato di diritto. Per quanto riguarda la circolazione delle persone, le Parti cercheranno di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione dell'accordo. Si negozieranno accordi di riammissione ai fini della cooperazione per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. È prevista anche una cooperazione riguardante i settori giuridico e giudiziario e la lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio del denaro sporco, il razzismo e la xenofobia, la droga, la tossicomania e la corruzione. La cooperazione per la lotta contro il terrorismo si svolgerà nel rispetto delle convenzioni internazionali e nel quadro delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza. H) L'accordo contiene le consuete disposizioni generali e istituzionali. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale, possibilmente una volta all'anno, per esaminare i problemi principali sorti nel quadro dell'accordo e le questioni di interesse comune. È istituito un Comitato di associazione incaricato di gestire l'accordo. Dopo un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione dovrà creare un gruppo competente per gli affari sociali. 5. La Commissione ritiene che l'esito dei negoziati sia soddisfacente per entrambe le Parti. Avendo debitamente siglato il progetto di accordo, la Commissione propone: - che il Consiglio decida di firmare l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e l'Algeria a nome della Comunità europea; - che il Consiglio concluda l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e l'Algeria a nome della Comunità europea. Si chiederà l'assenso del Parlamento europeo prima di concludere l'accordo. Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, a nome della Comunità europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... considerando quanto segue: (1) il 10 giugno 1996, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad intavolare negoziati per la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra, e ha completato le direttive di negoziato il 14 dicembre 2000; (2) i negoziati hanno avuto esito positivo e l'accordo è stato siglato il 19 dicembre 2001, DECIDE: Articolo unico Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, fatta salva la sua conclusione successiva. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATI, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 Codice SA 2905.43 (mannitolo) Codice SA 2905.44 (sorbitolo) Codice SA 2905.45 (glicerolo) Voce SA 33.01 (oli essenziali) Codice SA 3302.10 (sostanze odorifere) Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) Codice SA 3809.10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 38.23 (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824.60 (sorbitolo, diverso da quello della voce 29.05.44) Voci SA da 41.01 a 41.03 (cuoio e pelli) Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 51.01 a 51.03 (lana e peli di animali) Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) Voce SA 53.01 (lino greggio) Voce SA 53.02 (canapa greggia) ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 3 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 4 Prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 5 Modalità di applicazione dell'articolo 41 Capitolo I . Disposizioni generali 1. Obiettivi 1.1. Alle pratiche incompatibili con l'articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b) dell'accordo euromediterraneo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell'altra Parte. 1.2. Le competenze delle autorità di concorrenza delle Parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori. 1.3. Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le Parti nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l'Algeria. 2. Definizioni In tale contesto, valgono le seguenti definizioni: a) "norme di concorrenza": i) per la Comunità europea ("la Comunità"), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento 4064/89/CE e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità; ii) per l'Algeria: l'ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione; iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette; b) "autorità di concorrenza": i) per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità, e ii) per l'Algeria: il Consiglio della Concorrenza;. c) "misure di applicazione": qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità di concorrenza di una Parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive; d) "atti anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza", i comportamenti e le operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una Parte, passibili di sanzioni o di misure correttive. Capitolo II. Cooperazione e coordinamento 3. Notifica 1.1. 3.1 L'autorità di concorrenza di una Parte notifica all'autorità di concorrenza dell'altra Parte le misure di applicazione adottate qualora: a) la Parte all'origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell'altra Parte; b) tali misure possano avere un'incidenza considerevole su interessi rilevanti dell'altra Parte; c) riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell'altra Parte; d) riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell'altra Parte; e e) vietino un'azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell'altra Parte. 1.2. 3.2 Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle Parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni. 1.3. 3.3 Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell'altra Parte 1.4. 3.4 Le Parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono. 4. Scambi di informazioni e riservatezza 1.5. 4.1 Le Parti si scambiano informazioni atte a facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici. 1.6. 4.2 Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti in virtù delle rispettive legislazioni delle Parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le Parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorità in virtù delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità di concorrenza che le ha fornite. 5. Coordinamento delle misure di applicazione 1.7. 5.1 Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome. 1.8. 5.2 Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto: a) dei risultati che il coordinamento potrebbe effettivamente dare; b) delle informazioni supplementari necessarie; c) della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti; d) dei termini applicabili nel quadro delle rispettive legislazioni. 6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una Parte nel territorio dell'altra Parte 1.9. 6.1 Qualora un'autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle Parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall'origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della Parte che rappresenta, può chiedere l'avvio di consultazioni all'autorità di concorrenza dell'altra Parte, senza che ciò pregiudichi un'eventuale azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L'autorità di concorrenza interpellata può prendere le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore. 1.10. 6.2 Nell'attuare misure di applicazione, ciascuna Parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell'altra Parte. Qualora un'autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione presa dall'autorità di concorrenza dell'altra Parte in virtù delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della Parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all'altra autorità di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la debita attenzione le osservazioni dell'autorità di concorrenza richiedente, in particolare, gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione 7. Cooperazione tecnica 1.11. 7.1. Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le Parti si prestano reciprocamente assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza. 1.12. 7.2. La cooperazione comprende le seguenti attività: a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un'esperienza pratica; b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari; c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo. 8. Modifica e aggiornamento delle norme Il Comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione. ALLEGATO 6 RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE 1. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata "convenzione di Roma"; - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest"; - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakesh, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 65 dell'accordo; - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato "protocollo all'accordo di Madrid"; - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). 2. Le Parti continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato "accordo di Nizza"; - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967 - Unione di Parigi), denominata "convenzione di Parigi"; - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata "convenzione di Berna"; - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1969 - Unione di Madrid), denominato "accordo di Madrid'. Nel frattempo, le Parti contraenti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il Comitato di associazione può decidere di estendere l'applicazione del presente paragrafo ad altre convenzioni multilaterali in questo campo 3. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata "UPOV", e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano. L'adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l'accordo di entrambe le Parti, dall'applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali. PROTOCOLLO N° 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Repubblica algerina democratica e popolare Articolo 1 1. I prodotti elencati nell'allegato 1 del presente protocollo, originari della Repubblica algerina democratica e popolare, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a). Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b). Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune. 4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c). Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l'anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente. Articolo 2 Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Articolo 3 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale. 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, conformemente al paragrafo 1, è: a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici. Articolo 4 1. I vini di uve fresche originari della Repubblica algerina democratica e popolare che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l'origine, conformemente al modello dell'allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi. 2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen. PROTOCOLLO N° 1: ALLEGATO 1 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente. 2) I dazi della tariffa doganale comune applicati ai quantitativi importati al di là dei contingenti tariffari sono i dazi NPF. 3) Decisione 94/278/CE. 4) A decorrere dall'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle patate, questo periodo viene prorogato al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile al di là del contingente tariffario passa al 50%. 5) Il tasso di riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio doganale. 6) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia (cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e dalle successive modifiche. 7) Questa concessione è limitata alle sementi conformi alle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante. 8) Il tasso di riduzione si applica sia alla parte ad valorem del dazio doganale che al dazio doganale specifico. Protocollo n° 1: ALLEGATO 2 Certificato di denominazione di origine >SPAZIO PER TABELLA> Documento V I 1 >SPAZIO PER TABELLA> Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti) >SPAZIO PER TABELLA> Documento V I 2 >SPAZIO PER TABELLA> Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti) >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N° 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità Articolo unico Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione nella Repubblica algerina democratica e popolare non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell'Algeria Articolo unico I prodotti sottoelencati, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali. Codice NC (2002) // Designazione delle merci Capitolo 3 // Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici // -- Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3: 0511 91 10 // --- cascami di pesci 0511 91 90 // --- altri // Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: // - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: 1604 11 00 // -- Salmoni 1604 12 // -- Aringhe // -- Sardine, alacce e spratti: 1604 13 90 // --- altri 1604 14 // -- Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) 1604 15 // -- Sgombri 1604 16 00 // -- Acciughe 1604 19 // -- altri // - altre preparazioni e conserve di pesci: 1604 20 05 // -- Preparazioni di surimi // -- altri: 1604 20 10 // --- di salmoni 1604 20 30 // --- di salmonidi diversi dai salmoni 1604 20 40 // --- di acciughe ex 1604 20 50 // --- di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor 1604 20 70 // --- di tonni, palamite e altri pesci del genere Euthynnus 1604 20 90 // --- di altri pesci 1604 30 // - Caviale e suoi succedanei: 1605 // Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: // Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: // - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): 1902 20 10 // -- contenenti, in peso, più di 20% di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici // Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: 2301 20 00 // - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Protocollo n. 4 relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità Articolo unico I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all'importazione in Algeria alle condizioni specificate. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO 5 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunità europea Articolo 1 Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Algeria si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo. Articolo 2 Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo. Articolo 3 Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 18 dell'accordo. Articolo 4 I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l'Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione. Articolo 5 La Comunità europea e l'Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili * * * Protocollo 5, Allegato 1 - Regime dell'UE Dazi preferenziali concessi dall'UE ai prodotti originari dell'Algeria Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, il regime preferenziale viene determinato in funzione dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente atto Elenco 1 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 2 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 3 >SPAZIO PER TABELLA> * * * protocollo 5, Allegato 2 - Regime dell'Algeria Dazi preferenziali concessi dall'Algeria ai prodotti originari dell'UE Elenco 1: Concessioni immediate >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 2: Concessioni differite (articolo 15 dell'accordo) >SPAZIO PER TABELLA> * * * PROTOCOLLO N. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" - Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia - Articolo 5 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni - Articolo 6 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 9 Unità da prendere in considerazione - Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 11 Assortimenti - Articolo 12 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI - Articolo 13 Principio della territorialità - Articolo 14 Trasporto diretto - Articolo 15 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI - Articolo 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE - Articolo 17 Requisiti di carattere generale - Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 - Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 21 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza - Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura - Articolo 23 Esportatore autorizzato - Articolo 24 Validità della prova dell'origine - Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 28 Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione - Articolo 29 Documenti giustificativi - Articolo 30 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi - Articolo 31 Discordanze ed errori formali - Articolo 32 Importi espressi in euro TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - Articolo 33 Assistenza reciproca - Articolo 34 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 35 Composizione delle controversie - Articolo 36 Sanzioni - Articolo 37 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA - Articolo 38 Applicazione del protocollo - Articolo 39 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 40 Modifiche del protocollo - Articolo 41 Comitato di cooperazione doganale - Articolo 42 Applicazione del protocollo - Articolo 43 Intese con il Marocco e la Tunisia - Articolo 44 Merci in transito o in deposito ALLEGATI - Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II - Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario - Allegato III Certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato - Allegato IV Dichiarazione su fattura - Allegato V Dichiarazione del fornitore - Allegato VI Scheda di informazione - Allegato VII Dichiarazioni comuni TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Algeria - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7. Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del presente protocollo. 2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del presente protocollo. Articolo 4 Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi sono considerati originari della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo del presente protocollo. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente protocollo. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche. Articolo 5 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. 3. I prodotti originari ottenuti in uno o più Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunità sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunità, dove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle contemplate dall'articolo 8. Articolo 6 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Algeria: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Algeria, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Algeria abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria; e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria. Articolo 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8. Articolo 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Algeria; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto. Articolo 9 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 11 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 12 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 13 Principio della territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. Articolo 14 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Algeria. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 15 Esposizioni 1. I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Algeria; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 11, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Algeria può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni: a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria; b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria. Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 17 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III oppure b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra. Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" EL "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PT "EMITIDO A POSTERIORI" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" DZ " >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> " 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1. Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" EL "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" NL "DUPLICAAT" PT "SEGUNDA VIA" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" DZ " >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> " 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 21 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 23 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 24 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 28 Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione 1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o più paesi di cui all'articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. L'esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all'allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura. 2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell'allegato VII, per controllare l'autenticità delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari. 3. La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell'esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell'esportatore stesso, dall'ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all'esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all'ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall'ufficio doganale che l'ha rilasciata. Articolo 29 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformità di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo; e) dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all'articolo 4 conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 30 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. Articolo 31 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 32 Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 33 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 34 Controllo delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. 7. Il controllo a posteriori delle schede di informazione di cui all'articolo 28 viene effettuato nei casi di cui al paragrafo 1 secondo metodi analoghi a quelli specificati ai paragrafi 2-6. Articolo 35 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di cooperazione doganale. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 36 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 35 Zone franche 1. La Comunità e l'Algeria prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 38 Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39. Articolo 39 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure ii) che tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8. 2) prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria; b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo su richiesta di una delle Parti o del Comitato di cooperazione doganale. Articolo 41 Comitato di cooperazione doganale 1. È istituito un Comitato di cooperazione responsabile della cooperazione amministrativa necessaria per un'applicazione corretta e uniforme del presente protocollo e di tutti gli altri compiti che gli potranno essere affidati nel settore doganale. 2. Il Comitato è composto di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali, da una parte, e di esperti doganali dell'Algeria, dall'altra. Articolo 42 Applicazione del protocollo La Comunità e l'Algeria adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo conformemente alle rispettive competenze. Articolo 43 Intese con il Marocco e la Tunisia Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l'applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure prese a tal fine. Articolo 44 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto. ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del protocollo. Nota 2: 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1 Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Algeria. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni. Nota 4: 4.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso. 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati. 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%. Nota 6: 6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto1; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' "hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Algeria possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI >SPAZIO PER TABELLA> (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa». (2) Da compilare solo se richiesto dalle norme nazionali del paese o territorio d'esportazione. 13. Richiesta di controllo, da inviare a: // 14. RISULTATO DEL CONTROLLO // Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) | | è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. | | non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Luogo................................................., data................................. Timbro ....................................................... (firma) // Luogo............................................, data............................... Timbro ....................................................... (firma) (1) Apporre una X nella casella pertinente. NOTE 1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 >SPAZIO PER TABELLA> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: PRESENTA i seguenti documenti giustificativi [2] [2] Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali. S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci. Luogo , data (Firma) ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .(2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. (1)), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren sind (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione greca Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. (1))äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. (1))försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". Versione araba >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO V MODELLO DELLA DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara che le merci descritte nella presente fattura sono state ottenute ............................................................................................................... e (a seconda dei casi): a) (1) sono conformi alle norme relative alla definizione di "prodotti interamente ottenuti" o b) (1)sono state prodotte utilizzando i prodotti seguenti >SPAZIO PER TABELLA> e hanno subito le seguenti lavorazioni: .................................................................................. (indicare la lavorazione) in .................................... Fatto a ............................., il....................................... ....................................... (firma) 1 da compilare all'occorrenza 2 da compilare all'occorrenza. In tal caso: - se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese; - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo". ALLEGATO VI. >SPAZIO PER TABELLA> RICHIESTA DI CONTROLLO Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione Luogo........................., data..................................... ............................. (firma del funzionario // RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione: a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*) b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. note accluse) (*) Luogo......................................., data.................................... .............................. (firma del funzionario) (*) Depennare la menzione inutile. NOTE 1 Nome o ragione sociale e indirizzo completo. 2 Menzione facoltativa. 3. Kg, hl, m3 o altra unità di misura 4. Si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione, tuttavia, non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. 5. da compilare all'occorrenza. In tal caso: - se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese; - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo". 6. Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni riguardanti le norme di origine. ALLEGATO VII Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. Dichiarazione comune sul cumulo dell'origine La Comunità e l'Algeria riconoscono il ruolo importante del cumulo dell'origine e ribadiscono l'impegno di istituire un sistema di cumulo diagonale dell'origine tra i partner che accetteranno di applicare norme di origine identiche. Il cumulo diagonale sarà introdotto tra tutti i partner mediterranei che partecipano al processo di Barcellona o tra questi ultimi e i partner del sistema di cumulo paneuropeo, a seconda dei risultati del gruppo di lavoro EURO-MED sulle norme di origine. La Comunità e l'Algeria avvieranno quanto prima consultazioni a tal fine onde precisare le modalità di adesione dell'Algeria al sistema di cumulo diagonale adottato. Il protocollo n. 6 sarà modificato di conseguenza. PROTOCOLLO N° 7 Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo. ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale. ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale; ARTICOLO 5 Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) autorità richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte. 3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative. ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima. ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo: (a) possa pregiudicare la sovranità dell'Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; (c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere. 3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente. ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità. 3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. 4. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata. ARTICOLO 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato. ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. ARTICOLO 13 Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Algeria e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 41 del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo. ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri», e la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata « la Comunità », da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, dall'altra, riuniti a .... il ....2001 per la firma dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in appresso denominato « l'accordo », hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti: l'accordo, gli allegati 1-6: ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti industriali di cui all'articolo 9, paragrafo 1. ALLEGATO 3 Elenco dei prodotti industriali di cui all'articolo 9, paragrafo 2. ALLEGATO 4 Elenco dei prodotti soggetti al dazio addizionale provvisorio, di cui all'articolo 17, paragrafo 4. ALLEGATO 5 Modalità di applicazione dell'articolo 41. ALLEGATO 6 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale: elenco delle convenzioni di cui all'articolo 44. e i protocolli 1-7: Protocollo 1 Prodotti agricoli originari dell'Algeria (art. 14.1) Protocollo 2 Prodotti agricoli originari della Comunità (art.14.2) Protocollo 3 Prodotti della pesca originari dell'Algeria (art. 14.3) Protocollo 4 Prodotti della pesca originari della Comunità (art. 14.4) Protocollo 5 Prodotti agricoli trasformati (art. 14.5) Protocollo 6 Norme di origine (art. 28) Protocollo 7 Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (art. 63). I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell'Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale: DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia Dichiarazione della Comunità europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 41 Dichiarazione della Comunità europea relativa alla definizione dei « cittadini » in funzione degli obiettivi della Comunità (art. 84) Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 88 (razzismo e xenofobia) DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 Dichiarazione dell'Algeria relativa all'Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 84 (riammissione) Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how". Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone Le Parti valuteranno l'opportunità di negoziare accordi sull'invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo Le Parti dichiarano che il concetto di "cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle Parti" sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all'articolo 84, paragrafo 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo 1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2. 2. Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 104, l'altra Parte può invocare la procedura di composizione delle controversie. Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo Nel presente accordo si è tenuto dei vantaggi che comportano per l'Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l'Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell'Algeria all'OMC e decidono di fornire tutta l'assistenza necessaria a tal fine. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 41 dell'accordo La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino dell'accordo Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui all'articolo 84 paragrafo 1, primo trattino del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia) Le disposizioni dell'articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione. DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo Ritenendo che l'incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell'accordo di associazione, l'Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell'ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All'occorrenza, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione. Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia L'Algeria prende atto della "Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia". Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall'esistenza di un'unione doganale tra le Parti, l'Algeria la esaminerà al momento opportuno. Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo L'Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell'Unione europea. Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo L'Algeria giudica l'abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.