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Document 52002PC0111(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

/* COM/2002/0111 def. - ACC 2002/0058 */

GU C 151E del 25.6.2002, pp. 222–235 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0111(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali /* COM/2002/0111 def. - ACC 2002/0058 */

Gazzetta ufficiale n. 151 E del 25/06/2002 pag. 0222 - 0235


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Relazione

Sulla base delle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio in data 21.9.1992 e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione di accordi di valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Commissione ha negoziato e siglato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lettonia (Protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, in appresso "PECA").

Il testo del protocollo è accluso alla presente comunicazione. Il presente documento valuta il protocollo alla luce delle direttive di negoziazione approvate dal Consiglio, e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità. Questa valutazione e le suddette proposte sono analoghe a quelle contenute nei documenti inerenti ai PECA stipulati dal Consiglio con l'Ungheria e la Repubblica ceca.

I.1 Valutazione dell'accordo

Considerando che l'accordo è destinato ad essere applicato esclusivamente durante il periodo di preparazione all'adesione e che l'accordo europeo aveva fornito un appropriato quadro giuridico è stato deciso, sentito il Comitato 133, di adottare tale accordo in forma di protocollo dell'accordo europeo invece che di accordo a sé stante come originariamente previsto.

Il progetto di PECA ricalca i principi generali stabiliti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione sulla politica commerciale esterna della Comunità in materia di norme e di valutazione della conformità [1]. Il PECA costituisce un accordo transitorio, per cui verrà meno con l'adesione del paese candidato.

[1] COM (96) 564 def. del 13.11.1996.

Il PECA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati. Il PECA facilita quindi l'accesso al mercato eliminando le barriere tecniche al commercio per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine, il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Il primo di tali meccanismi, ovvero l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, conferma che gli articoli 9, paragrafo 4, e 10, paragrafo 4, dell'accordo europeo con la Lettonia si applicano senza ulteriori restrizioni, come stabilito all'articolo 35 dell'accordo europeo. Questa disposizione aggiunge la prevedibilità necessaria ai produttori e agli esportatori, che possono contare sul fatto che nell'ambito di tale meccanismo i prodotti industriali possono circolare liberamente tra le Parti. Gli allegati che definiscono le modalità operative devono ancora essere negoziati.

Il secondo meccanismo è un tipo particolare di accordo di reciproco riconoscimento (MRA) nel cui ambito il reciproco riconoscimento funziona sulla base dell'acquis comunitario. Esso permette ai prodotti industriali certificati dagli organismi notificati dell'Unione europea di essere introdotti sul mercato lettone senza altre procedure di approvazione, e viceversa. I settori coperti sono: sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e prodotti da costruzione.

Il progetto di accordo con la Lettonia è pienamente conforme ai PECA stipulati il 4 aprile 2001 dal Consiglio con Ungheria e Repubblica ceca [2]. La Lettonia ha adottato la legislazione tecnica della Comunità nei settori coperti dal protocollo e partecipa alle organizzazioni europee nei settori della normazione, della metrologia, dei laboratori di controllo e dell'accreditamento.

[2] Decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica ceca (GU L 135 del 17.05.2000, pag. 1); Decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con l'Ungheria (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 35).

Il PECA consiste in un accordo quadro e una serie di allegati. All'atto finale è acclusa una dichiarazione unilaterale della Comunità che invita i rappresentanti lettoni a partecipare a riunioni e comitati di esperti istituiti nel quadro della normativa comunitaria menzionata negli allegati, chiarendo che è esclusa la partecipazione a qualsiasi processo decisionale della Comunità. In appresso figura una valutazione del PECA.

I.1.1 L'accordo quadro

Si riporta qui di seguito una valutazione articolo per articolo.

Preambolo. Esso fissa l'obiettivo principale del PECA, che è quello di fornire l'opportunità di estendere talune facilitazioni del mercato unico a determinati settori già allineati, in base al presupposto che l'adesione all'Unione europea implica l'applicazione dell'acquis comunitario da parte del paese candidato.

Articolo 1: Obiettivi. Questo articolo stabilisce la finalità del PECA, che consiste nell'eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Articolo 2: Definizioni. Questo articolo non richiede spiegazioni. Sono state incluse le definizioni dei termini "prodotti industriali", "diritto comunitario" e "diritto nazionale". Tutti gli atti legislativi e le misure di attuazione (disposizioni amministrative, orientamenti e altri metodi di attuazione della legislazione) ricadono nelle definizioni di diritto comunitario e nazionale.

Articolo 3: Ravvicinamento della legislazione. Questo articolo contiene un impegno, da parte della Lettonia, a prendere misure appropriate per il proseguimento o il completamento dell'adozione della normativa comunitaria, segnatamente nel campo della legislazione tecnica ed ai fini del PECA. Unitamente al quarto considerando, esso sta a significare che l'allineamento è un processo in fieri e che le parti concordano di appianare qualsiasi problema di trasposizione che dovesse manifestarsi in un secondo momento.

Articolo 4: Reciproca accettazione dei prodotti industriali. Questo articolo specifica ulteriormente il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 1. Esso prevede che l'elencazione dei prodotti industriali in detti allegati confermerà che tali prodotti possono circolare liberamente tra le Parti. Come già detto, tali allegati non sono ancora stati negoziati.

Articolo 5: Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tale disposizione amplia il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 2. Questo tipo di riconoscimento è simile a quello previsto negli accordi di reciproco riconoscimento, con la caratteristica che tutta la legislazione e le norme sono allineate. Gli allegati settoriali conterranno i riferimenti alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

Articolo 6: Clausola di salvaguardia. Stabilisce il diritto di entrambe le Parti di rifiutare l'accesso al mercato qualora la Parte interessata fosse in grado di dimostrare che un prodotto può pregiudicare i legittimi interessi protetti dalla legislazione elencata negli allegati (principalmente questioni di sicurezza e/o sanità degli utenti o delle altre persone). Gli allegati definiscono in dettaglio le procedure da utilizzare in tali circostanze.

Articolo 7: Estensione del campo di applicazione. Le Parti possono modificare la portata e il campo d'applicazione del presente protocollo mediante la modifica degli allegati o l'aggiunta di nuovi allegati a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni previste per l'allineamento delle normative.

Articolo 8: Origine Le disposizioni del presente protocollo si applicheranno ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9: Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi. Questo articolo obbliga le Parti a garantire che le rispettive autorità controllino continuamente la competenza tecnica e l'applicazione delle norme da parte degli organismi notificati e che dispongano del potere e della competenza necessari per designare, sospendere ed escludere detti organismi. Inoltre, esso obbliga le Parti a garantire che i rispettivi organismi notificati soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale e mantengano la competenza tecnica necessaria per svolgere i compiti per i quali sono stati designati.

Articolo 10: Organismi notificati. Descrive la procedura per la notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità in relazione ai requisiti legali specificati nei pertinenti allegati. Si tratta di una procedura semplificata, simile a quella applicata nella Comunità. Il secondo paragrafo definisce la procedura per la revoca di organismi notificati.

Articolo 11: Verifica degli organismi notificati. Tale articolo riconosce il diritto di una Parte di chiedere di sottoporre a verifica un organismo notificato dall'altra Parte. La verifica può essere condotta dalle autorità che hanno designato l'organismo oppure congiuntamente dalle autorità di ambo le Parti. In caso di dissenso tra le Parti in merito alle misure da adottare, esse possono informarne il presidente del Consiglio di associazione e lasciare al Consiglio di associazione il compito di decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare. L'organismo notificato viene in tal caso sospeso a decorrere dalla comunicazione al Consiglio di associazione e fino all'adozione di una decisione definitiva.

Articolo 12: Scambio di informazioni. Si tratta di disposizioni a fini di una maggiore trasparenza, tese a garantire l'applicazione ed interpretazione corretta e uniforme del protocollo. Le Parti sono invitate a promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13: Riservatezza. Si tratta di una tipica disposizione mirante ad evitare la divulgazione delle informazioni ottenute nell'ambito di questo protocollo.

Articolo 14: Gestione del protocollo. Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del protocollo e può delegare detta responsabilità conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo.

Articolo 15: Cooperazione e assistenza tecnica. Questo articolo conferma la politica della Comunità in materia di cooperazione e assistenza tecnica ai fini di una corretta applicazione del protocollo.

Articolo 16: Accordi con altri paesi. Tale articolo conferma che, salvo accordo contrario, il PECA non può comportare l'obbligo per una Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate in un paese terzo, anche in presenza di un accordo sul riconoscimento della valutazione della conformità concluso tra l'altra Parte e il paese terzo in questione.

Articolo 17: Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione standard che stabilisce le modalità di entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18: Statuto del protocollo. Stabilisce che il PECA costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

I.1.2. Gli allegati al protocollo

I.1.2.1. Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

Segue una valutazione del contenuto degli allegati in termini di copertura e di eventuali altre implicazioni. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la compatibilità generale con gli obiettivi della politica comunitaria nei campi della normazione, della certificazione e della valutazione della conformità per i settori e i prodotti industriali coperti;

b) la compatibilità generale con gli obiettivi della politica comunitaria in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Dopo la valutazione dei capitoli settoriali, al punto I.2 si riporta un'analisi generale dei vantaggi offerti dal protocollo.

Allegati sulla sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, i giocattoli e i prodotti da costruzione.

Detti allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità coprono una serie di prodotti industriali soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi nel quadro delle direttive "nuovo approccio" nei settori pertinenti. Tutti questi allegati hanno la medesima struttura.

La copertura è determinata dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale, elencata alla sezione I di ciascun allegato. La sezione II, sulle autorità di notifica, elenca le autorità responsabili della designazione degli organismi negli Stati membri e in Lettonia. La sezione III, sugli organismi notificati, concerne la notifica di tutti gli organismi di valutazione della conformità da parte degli Stati membri e della Lettonia. La sezione IV, concernente gli accordi specifici, fissa le due procedure sulla clausola di salvaguardia relativamente ai prodotti industriali e alle norme armonizzate.

Quanto ai giocattoli, la sezione IV contempla due disposizioni specifiche. La prima prevede che le autorità di notifica possano ottenere, su richiesta, una copia del certificato, e, su richiesta motivata, una copia della scheda tecnica e delle relazioni sull'esame e sui test effettuati. La seconda riguarda la notifica effettuata dagli organismi lettoni al proprio Ministero dell'economia allorché negano il rilascio di un certificato di omologazione CE, e la successiva notifica alla Commissione europea.

L'allegato sui prodotti da costruzione si applica soltanto ai prodotti contemplati da norme armonizzate ed alla corrispondente normativa nazionale lettone.

I.1.2.2 Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali

Finora non sono stati negoziati allegati di tale tipo. Tuttavia il PECA, in linea con l'accordo europeo, fornisce la base per tale tipo di accettazione dei prodotti analogamente a quanto avviene nella Comunità.

I.1.2.3. Dichiarazione unilaterale

È acclusa all'atto finale ed allegata alla presente comunicazione.

a) Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alla partecipazione dei rappresentanti lettoni ai comitati. Con tale dichiarazione si invita la Lettonia ad inviare osservatori alle riunioni dei Comitati istituiti o previsti dalla legislazione comunitaria compresa negli allegati. Tale dichiarazione è conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione "Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari" [3].

[3] Punto 4.2.b) del documento COM ( 99) 710 def. del 20.12.1999.

I.1.3 Relazioni con i paesi membri dell'EFTA e dello SEE

Conformemente alle procedure generali di informazione e consultazione previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, segnatamente dal protocollo 12 di tale Accordo, la Commissione ha tenuto regolarmente informati i paesi membri dell'EFTA e dello SEE sugli sviluppi dei negoziati e li ha informati del loro risultato finale. I paesi membri dell'EFTA e dello SEE hanno avviato i negoziati per un accordo parallelo di reciproco riconoscimento con la Lettonia.

I.2 Valutazione globale

La Commissione ritiene che il PECA proposto crei, in materia di benefici, un equilibrio accettabile per tutte le Parti nel quadro della preparazione all'adesione. In tutti i settori la Comunità si è assicurata un effettivo accesso al mercato, sotto forma di accesso a tutte le procedure obbligatorie dell'altra Parte. Il PECA conferma che la Lettonia ha trasposto la legislazione comunitaria in alcuni settori prima dell'adesione. Con il PECA si conseguono benefici a livello sia politico che commerciale.

Il protocollo permetterà agli esportatori comunitari, se lo vorranno, di collaudare e certificare i loro prodotti in base ai medesimi requisiti (allineati) prima dell'esportazione e di accedere quindi a tale mercato senza altri requisiti di valutazione della conformità. Le procedure di certificazione dovranno essere effettuate una sola volta per entrambi i mercati, in base ai medesimi requisiti e standard allineati. Il riconoscimento della certificazione permetterà di economizzare e favorirà le esportazioni. Le federazioni industriali europee sono state consultate e hanno sostenuto il protocollo senza riserve.

I gruppi industriali, pur sostenendo il protocollo, non sono stati sempre in grado di quantificare i costi o il tempo richiesti per la valutazione della conformità dei loro prodotti industriali in Lettonia. Non è quindi sempre possibile determinare con esattezza il risparmio di tempo, i minori costi e le maggiori opportunità di mercato generati da tale protocollo: questo sarà possibile soltanto dopo che il protocollo sarà in vigore da qualche tempo. Tuttavia, in base a una stima approssimativa, si calcola [4] che il protocollo fornirà l'opportunità di risparmi per circa 2,5 milioni di euro per l'industria esportatrice e circa 360.000 euro per le imprese che esportano verso la CE, risparmi che saranno in parte trasferiti agli importatori o ai consumatori europei.

[4] In base al presupposto che i costi di certificazione e affini corrispondono in media all'1,5% dell'importo degli scambi.

Si allegano, per informazione, i dati concernenti gli scambi commerciali tra la CE e la Lettonia. Nel 2000, la bilancia commerciale globale nei settori coperti dal presente protocollo registra un saldo positivo a favore della Comunità per circa 140 milioni di euro (nella proporzione di 6,9:1, che varia da 3,5:1 nel settore dei giocattoli a 7,3:1 nel settore elettrico). Tuttavia, la Lettonia detiene un saldo positivo nel settore dei prodotti da costruzione (in questa fase, cemento Portland). Si prevede un ulteriore aumento degli scambi dopo l'entrata in vigore del PECA.

Di fatto, la maggior parte dei benefici, quali il minor tempo necessario per l'accesso ai mercati, la maggiore prevedibilità, il minore protezionismo e l'armonizzazione dei sistemi, non può essere quantificata chiaramente. Si può comunque confermare che tutti gli accordi facilitano reciprocamente l'accesso ai mercati in termini di valutazione della conformità.

Tali vantaggi sono di gran lunga superiori alle risorse che la Comunità dovrà impegnare nelle attività di gestione del protocollo, stimate pari a 0,8 persone/anno più spese di viaggio e d'altro genere relative alle riunioni e alle altre attività come la pubblicazione di guide.

In termini di benefici per la Lettonia, il PECA faciliterà l'accesso al mercato comunitario e rafforzerà ulteriormente la credibilità politica di tale paese grazie all'allineamento della legislazione. La Lettonia guarda al PECA come a un mezzo per sviluppare relazioni industriali più strette con l'UE e per integrare pienamente taluni settori nel mercato unico prima della sua adesione.

II. I progetti di decisioni del Consiglio

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio. Entrambe sono simili alle proposte della Commissione in merito a precedenti decisioni del Consiglio relative alla firma a nome della Comunità ed alla conclusione di PECA con l'Ungheria e la Repubblica ceca [5].

[5] Per la Repubblica ceca, decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 1); per l'Ungheria, decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 35).

La prima si riferisce alla firma del protocollo: la Lettonia richiede la firma per l'adozione di quest'ultimo. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità il protocollo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione del PECA. In tale contesto, il Consiglio dovrebbe stabilire le procedure comunitarie appropriate per l'applicazione e la gestione del protocollo, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio sulla conclusione di PECA ed accordi di reciproco riconoscimento.

In particolare, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione, sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio, i poteri necessari per la gestione e l'applicazione del protocollo. Inoltre, il Consiglio, agendo di concerto con il comitato speciale, dovrebbe delegare alla Commissione i poteri necessari per determinare, in taluni casi, la posizione della Comunità nei confronti di questo protocollo in seno al Consiglio di associazione o, se del caso, in seno al Comitato di associazione.

In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità in merito al protocollo è determinata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le allegate decisioni concernenti la firma e la conclusione del PECA.

Scambi UE-Lettonia - Allegato alla relazione

>SPAZIO PER TABELLA>

2002/0058 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali -PECA-

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [6],

[6] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1998 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [7].

[7] GU L 26 del 02.02.1998, pag. 3.

(2) L'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 114, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 98/98/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [8], prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.

[8] GU L 26 del 02.02.1998, pag. 1.

(5) L'articolo 14 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, del 23 febbraio 1998, relativa al suo regolamento interno [9], prevede che il Comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

[9] GU L 73 del 12.03.1998, pag. 31.

(6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [... 2000] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.

(8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "il protocollo") nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo Atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo [10].

[10] La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dal Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

(a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10,11 e 14, lettera c) del protocollo;

(b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e prodotti da costruzione;

(c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e prodotti da costruzione.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:

(a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a) del protocollo;

(b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del protocollo;

(c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del protocollo;

(d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e prodotti da costruzione;

(e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO

Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali - PECA -

La Comunità europea e la Repubblica di Lettonia, in appresso denominate "le Parti",

considerando che la Repubblica di Lettonia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

riconoscendo che l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Repubblica di Lettonia consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

considerando che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale lettone recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

considerando il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

desiderando concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato "il protocollo") che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 76 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

considerando che le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Repubblica di Lettonia di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

tenendo presente il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle Parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Repubblica di Lettonia del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla "reciproca accettazione dei prodotti industriali", che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale lettone equivalente, elencati negli allegati sul "reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità".

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

per "prodotti industriali" si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 e al protocollo 2 dell'accordo europeo;

per "diritto comunitario" si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

per "diritto nazionale" si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali la Repubblica di Lettonia recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale lettone.

Articolo 3 Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, la Repubblica di Lettonia si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione europea, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4 Reciproca accettazione dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla "reciproca accettazione dei prodotti industriali" che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 35 dell'accordo europeo.

Articolo 5 Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul "reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità". Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

Articolo 6 Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7 Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che la Repubblica di Lettonia procede all'adozione ed all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli allegati o concluderne nuovi, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 14.

Articolo 8 Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicheranno ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9 Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10 Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo saranno quelli inclusi negli elenchi che la Repubblica di Lettonia e la Comunità europea si saranno scambiati prima che vengano completate le procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applicherà la seguente procedura:

a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;

b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

Articolo 11 Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 12 Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati dovranno:

a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;

c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13 Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

Articolo 14 Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 110 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

a) le modifiche agli allegati;

b) l'aggiunta di nuovi allegati;

c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2 dell'accordo europeo.

Articolo 15 Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Repubblica di Lettonia per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

Articolo 16 Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 17 Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18 Statuto del protocollo

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue lettone, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a........

**********

ALLEGATI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO

DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Indice

1. Sicurezza elettrica

2. Compatibilità elettromagnetica

3. Giocattoli

4. Prodotti da costruzione

Allegato sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità:

Sicurezza Elettrica

SEZIONE I

diritto comunitario e nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lettonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Lettonia:

Organismi che sono stati designati dalla Lettonia in conformità del diritto nazionale lettone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Lettonia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

Allegato sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità:

Compatibilità Elettromagnetica

SEZIONE I

diritto comunitario e nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lettonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Lettonia:

Organismi che sono stati designati dalla Lettonia in conformità del diritto nazionale lettone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Lettonia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

Allegato sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità:

Giocattoli

SEZIONE I

diritto comunitario e nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lettonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Lettonia:

Organismi che sono stati designati dalla Lettonia in conformità del diritto nazionale lettone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

1. Informazioni relative al certificato ed alla scheda tecnica

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/378/CEE, le autorità elencate alla sezione II possono ottenere, dietro richiesta, copia del certificato e, dietro richiesta motivata, copia della scheda tecnica nonché le relazioni su esami e test effettuati.

2. Notifica dei motivi di rifiuto da parte degli organismi abilitati

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 88/378/CEE, gli organismi lettoni informano il Ministero dell'Economia del rifiuto di rilascio di un certificato di omologazione CE. Il Ministero dell'Economia, a sua volta, ne notifica la Commissione delle Comunità europee.

3. Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Lettonia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

Allegato sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità:

Prodotti da costruzione

SEZIONE I

diritto comunitario e nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

>SPAZIO PER TABELLA>

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Lettonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Lettonia:

Organismi che sono stati designati dalla Lettonia in conformità del diritto nazionale lettone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

1. Obiettivi e campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato si applicano soltanto ai prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate ed alle corrispondenti norme nazionali lettoni.

2. Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Lettonia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

1.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI LETTONI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica di Lettonia a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza elettrica e i prodotti da costruzione.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

SCHEDA FINANZIARIA

>SPAZIO PER TABELLA>

1. LINEA DI BILANCIO:

B7-8500

A-7010

2. DATI GENERALI

2.1. Stanziamento globale (Parte B): EUR72380

2.2. Periodo di applicazione:

L'azione generale ha una durata determinata. La durata del PECA è limitata al periodo di preadesione della Repubblica di Lettonia. Per quanto riguarda il consolidamento della fiducia, nel periodo iniziale sarà necessario un impegno maggiore, anche a livello di spesa, che dovrebbe tuttavia diminuire sostanzialmente dopo un anno. Ciononostante, per tutta la durata del PECA bisognerà continuare ad adoperarsi tanto per garantire l'efficacia della gestione quanto per mantenere il livello della fiducia.

2.3. Stima globale pluriennale della spesa:

(a) Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento (intervento finanziario) (si veda punto 6.1.1)

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Spesa per assistenza e supporto tecnico ed amministrativo (si veda punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale della spesa per risorse umane e delle altre spese amministrative (si veda punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione e le prospettive finanziarie:

La proposta è compatibile con l'attuale programmazione finanziaria.

2.5. Incidenza finanziaria sugli introiti:

La proposta non incide su alcun tipo di introito.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Decisione del Consiglio 98/552/CE del 24 settembre 1998 sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31).

Proposta di decisione n.... del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA).

5. DESCRIZIONE E MOTIVI

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Gli obiettivi della politica commerciale comunitaria in materia di norme e valutazione della conformità possono essere riassunti come segue: anzitutto, ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi sui mercati esterni ed impedire la formazione di nuovi ostacoli; in secondo luogo, incoraggiare i partner commerciali ad adottare norme ed impostazioni regolamentari basate sulla prassi internazionale od europea o compatibili con essa.

Sinora, gli obiettivi della Comunità in materia di scambi sono stati perseguiti tramite una quadruplice strategia. Essa consiste fra l'altro nel negoziare accordi di riconoscimento reciproco (MRA). I PECA sono accordi di riconoscimento reciproco nei quali tale riconoscimento opera sulla base dell'acquis comunitario: si tratta di accordi commerciali con i paesi candidati, che costituiscono un elemento importante della strategia di preadesione.

Il PECA mira essenzialmente ad agevolare gli scambi attraverso l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio dei prodotti industriali di determinati settori nei quali il paese candidato abbia allineato la propria normativa all'acquis comunitario.

Esso intende consentire la reciproca accettazione di prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere legalmente immessi sul mercato e il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti ai regolamenti tecnici della Comunità e all'equivalente normativa lettone.

5.1.2. Misure adottate in merito alla valutazione ex ante

I protocolli dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) vanno esaminati nel contesto della politica di ampliamento dell'Unione europea.

Gli accordi europei riconoscono che un requisito fondamentale per l'integrazione economica dei paesi associati nella Comunità consiste nell'integrazione nel mercato interno tramite il ravvicinamento della loro legislazione a quella comunitaria.

L'articolo 76 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, promuove la conclusione di accordi sul riconoscimento reciproco in materia di norme industriali e di valutazione della conformità.

5.1.3. Misure adottate in seguito alla valutazione ex post

Le principali azioni perseguite dalla Commissione nel quadro di tale linea di bilancio riguardano:

- l'instaurazione di un clima di fiducia per agevolare la corretta attuazione del PECA;

- la gestione del PECA mantenendo il necessario livello di fiducia;

- l'estensione del PECA a nuovi settori.

La Commissione sarà assistita da esperti, in particolare per quanto riguarda le attività settoriali, ma sarà essa stessa a d avere l'ultima parola nella gestione del PECA.

5.2. Azione prospettata e accordi sugli interventi di bilancio

- i destinatari:

I beneficiari sono le società di esportazione, le associazioni commerciali, le camere di commercio e le pubbliche istituzioni dell'Unione europea nonché i consumatori che possono beneficiare della reciproca accettazione dei prodotti industriali o del riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità o essere interessati da questi.

Gli obiettivi specifici dei PECA (Protocolli sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali) sono:

- evitare la duplice certificazione da parte degli operatori economici;

- promuovere esportazioni, occupazione, competitività ed investimenti;

- ridurre i costi, in particolare per le piccole e medie imprese, ed in ultima istanza per il consumatore;

- estendere determinati benefici del mercato interno alla Repubblica di Lettonia;

- garantire il funzionamento efficace del mercato interno in determinati settori prima dell'adesione della Repubblica di Lettonia.

- le misure concrete da adottarsi per attuare l'azione sono:

A. Partecipazione al Consiglio di associazione, al Comitato di associazione o a sottocomitati o gruppi speciali ai quali sia stata delegata la gestione del PECA

Partecipano funzionari della Commissione e alcuni esperti degli Stati membri. Le spese di viaggio e la diaria devono rientrare nella media normalmente prevista per questo tipo di spesa. Le spese di viaggio dei funzionari sono coperte attraverso gli stanziamenti destinati alle "Missioni" (A-7010). Il rimborso delle spese di viaggio e delle spese collegate sostenute dagli esperti sarà imputato alla linea B7-8500.

B. Gruppi di lavoro e seminari

Vengono organizzati per far conoscere agli operatori economici e agli altri addetti i requisiti del PECA. Il costo di questi seminari varia in funzione dell'argomento trattato e dell'ubicazione, e comprende le spese di viaggio e organizzative, se il seminario si tiene nella CE, e le onerose spese di viaggio quando il seminario si svolge nella Repubblica di Lettonia. Le spese organizzative corrispondono a circa 3.000 euro per seminario. Il numero dei seminari varia a seconda dei singoli settori industriali compresi nel PECA.

C. Attività di verifica

In alcuni casi sarà necessario verificare la competenza degli organismi designati, soprattutto nella fase iniziale del PECA, ma anche per tutta la durata dello stesso onde mantenere la fiducia nel sistema.

Ciò comporta nella fase iniziale valutazioni in loco nel paese partner da parte di gruppi di esperti di organismi designati e, in un secondo tempo, indagini su eventuali reclami. Questa spesa interessa tutti i settori del PECA e può riguardare diversi organismi designati in ciascun settore.

D. Raccolta e divulgazione di informazioni

La divulgazione di informazioni potrebbe comportare delle spese. Potrà rivelarsi necessaria la stesura di guide ai regolamenti e alle procedure di valutazione per un costo di 10.000 euro.

5.3. Metodi d'attuazione

A norma dell'articolo 133 del Trattato, la Comunità ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale; questo accordo è stato negoziato in conformità con un mandato del Consiglio dei ministri e di concerto con il Comitato 133. La Commissione è responsabile dell'attuazione e della gestione del protocollo.

La scelta del metodo di gestione (Consiglio di associazione) è stata fissata nel PECA e costituisce una condizione minima necessaria per il corretto funzionamento dello stesso. Il ricorso a seminari nella fase iniziale contribuirà a garantire una migliore conoscenza di altri sistemi.

I seminari e le verifiche sono altresì intesi a promuovere la fiducia reciproca, nonché a mantenerla per tutta la durata del PECA. Ciò è essenziale per la riuscita di quest'ultimo.

L'entità del bilancio è giustificata se si considerano il volume degli scambi interessati dal PECA e i risparmi annui previsti per gli esportatori dell'UE (stimati a EUR 3 milioni l'anno per le esportazioni dell'UE nella Repubblica di Lettonia).

Non vi sono fattori aleatori di rilievo che possano incidere sui risultati specifici dell'azione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria globale sulla Parte B - (sull'intero periodo di programmazione)

(Il metodo utilizzato per calcolare gli importi complessivi di cui alla seguente tabella dev'essere illustrato dalla ripartizione della tabella 6.2. )

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in EUR )

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo dei costi per misura previsti alla Parte B (per l'intero periodo di programmazione) [11]

[11] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa a parte.

(Qualora vi sia più di un'azione, è opportuno fornire dettagli sufficienti circa le misure specifiche da adottare per ognuna, al fine di consentire la stima di entità e costi dei risultati).

Impegni (in EUR )

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario, illustrare il metodo di calcolo (si veda tabella in allegato).

7. INCIDENZA SULLA SPESA AMMINISTRATIVA E PER IL PERSONALE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi rappresentano la spesa complessiva per 12 mesi.

7.3. Altre spese amministrative imputabili all'azione

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi rappresentano la spesa totale per il periodo 2002-2006.

Specificare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

>SPAZIO PER TABELLA>

(Nello stimare le risorse umane ed amministrative necessarie per l'azione, le DG/i Servizi devono tener conto delle decisioni adottate dalla Commissione negli orientamenti/nel dibattito APS e nell'approvare il progetto di bilancio preliminare (PBP). Ciò significa che le DG devono dimostrare che le risorse umane possono essere coperte dalla pre-ripartizione indicativa effettuata con l'adozione del PBP.

I casi eccezionali (ossia quelli per cui l'azione in questione non poteva essere prevista alla stesura del PBP) dovranno essere riferiti alla Commissione affinché decida circa le eventuali modalità di adeguamento dell'attuazione dell'azione proposta, tramite un emendamento della pre-ripartizione indicativa, una ridistribuzione ad hoc, un bilancio suppletivo/rettificativo o una lettera di emendamento del progetto di bilancio).

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Accordi di controllo

Il successo del PECA si misura in termini di agevolazione degli scambi, in quanto si evita la duplicazione di test, certificazioni e costi. I risparmi annui stimati per gli esportatori dell'UE verso la Repubblica di Lettonia sono pari a EUR 3 milioni.

Il successo può essere quantificato altresì dall'incremento delle esportazioni dell'UE e della Lettonia che tuttavia, essendo soggetto a numerose variabili (ad esempio le modifiche dei tassi di cambio e le tendenze economiche generali), non può costituire il solo elemento di valutazione. Inoltre, non sono sempre disponibili dati ufficiali sugli scambi per tutti i tipi di prodotti specifici coperti dagli allegati settoriali al PECA.

Il successo può essere quantificato anche dall'incremento dei certificati rilasciati alle società ai sensi del PECA: esso può essere correlato al numero di certificati rilasciati dai singoli sistemi nazionali prima dell'entrata in vigore del PECA.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista

Il progressivo conseguimento degli obiettivi del PECA sarà controllato dai funzionari della Commissione, dal Consiglio d'associazione e dagli operatori economici interessati.

L'efficacia e l'utilità del PECA saranno regolarmente valutate dalla Commissione, dal Consiglio d'associazione o dal Comitato d'associazione nel corso delle rispettive riunioni annuali, oppure da eventuali sottocomitati o gruppi speciali ai quali il Consiglio d'associazione abbia delegato la gestione del PECA. La prima valutazione di rilievo verrà effettuata al massimo due anni dopo l'entrata in vigore del protocollo.

9. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

In tutti i contratti o accordi di sovvenzioni stipulati tra la Commissione e i beneficiari verranno specificati i metodi di controllo (presentazione di relazioni ecc.).

Una stretta cooperazione con le delegazioni della Commissione e la partecipazione di un rappresentante della Commissione alle manifestazioni organizzate nei paesi terzi permetteranno di verificare sul posto che le attività svolte soddisfino le condizioni dell'accordo, le disposizioni contrattuali e i requisiti in materia di professionalità.

I controlli si effettuano prima del pagamento finale. La stessa regola vale per gli incentivi finanziari corrisposti alle società partecipanti. All'occorrenza, disposizioni specifiche obbligano le organizzazioni a presentare documenti contabili certificati dai revisori.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE (con particolare riferimento alle piccole e medie imprese)

Titolo della proposta

Proposta di decisioni del Consiglio sulla firma e sulla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA).

Numero di riferimento

Le proposte

Le decisioni in oggetto sono necessarie per concludere il protocollo all'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali. La Commissione ha negoziato il progetto di protocollo in conformità delle direttive per il negoziato dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale e orientale, adottate dal Consiglio nel giugno 1997.

Impatto sulle imprese

I settori interessati sono: sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e prodotti da costruzione.

Il PECA prevede l'estensione di alcune agevolazioni del mercato interno in settori industriali già allineati. Esso consente di eseguire nell'Unione europea la certificazione della conformità ai regolamenti tecnici sulla sicurezza dei prodotti ecc., per le esportazioni destinate alla Repubblica di Lettonia. Si evita così la necessità di ulteriori certificazioni da parte di organismi di valutazione della conformità lettoni prima dell'immissione dei prodotti sul mercato in questione. La procedura di certificazione e i regolamenti tecnici sono gli stessi della Comunità.

Il PECA prevede inoltre l'accettazione dei prodotti industriali lettoni che soddisfano i requisiti stabiliti per poter essere immessi legalmente sul mercato dell'UE, senza ulteriori condizioni. Gli allegati relativi a tale meccanismo devono ancora essere negoziati.

Il PECA presenta dunque notevoli vantaggi sotto il profilo della trasparenza, dell'accesso al mercato, dell'opportunità di evitare duplicazioni, in particolare dei costi, del buon funzionamento di determinati settori prima dell'adesione e, più in generale, dell'agevolazione degli scambi. Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese. Il PECA riguarda tutta una serie di settori e quindi una vasta gamma di imprese, grandi e piccole. I vantaggi non si limitano a specifiche aree geografiche della Comunità.

Le imprese dovranno attenersi ai regolamenti e alle procedure lettoni, che sono tuttavia allineati con quelli della CE nei settori interessati dal PECA. Inoltre, come si è detto, la certificazione sarà effettuata da organismi di valutazione della conformità situati nella Comunità e già designati dagli Stati membri, e non nella Repubblica di Lettonia. Il PECA consentirà una notevole riduzione dei costi di certificazione e migliorerà le prospettive di esportazione, occupazione, investimenti e competitività per le imprese della Comunità.

Il PECA non contiene misure che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese, ma per sua stessa natura e grazie alla riduzione dei costi di certificazione, che sono uguali per tutte le imprese, l'accordo sarà più vantaggioso per le piccole e medie imprese rispetto a quelle più grandi.

Consultazione

Le principali organizzazioni industriali (come EFPIA, Eurobit e Orgalime) sono state consultate e si sono dichiarate favorevoli al protocollo.

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