This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52002DC0502
Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the public lending right in the European Union
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo , e al Comitato economico e sociale in merito al diritto di prestito pubblico nell'Unione europea
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo , e al Comitato economico e sociale in merito al diritto di prestito pubblico nell'Unione europea
/* COM/2002/0502 def. */
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo , e al Comitato economico e sociale in merito al diritto di prestito pubblico nell'Unione Europea /* COM/2002/0502 def. */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE IN MERITO AL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO NELL'UNIONE EUROPEA INDICE 1. Introduzione: obiettivi della presente comunicazione 2. Situazione giuridica in rapporto al diritto di prestito da parte d'istituzioni pubbliche anteriormente all'adozione della direttiva 3. Le disposizioni della direttiva del Consiglio 92/100/CEE 3.1. Il Libro Verde del 1988 sul diritto d'autore 3.2. Necessità di armonizzare il DPP 3.3. Il concetto di DPP nella direttiva 3.4. Obblighi degli Stati membri risultanti da tali disposizioni 4. Situazione negli Stati membri 4.1. Il DPP quale stabilito a livello nazionale dagli Stati membri 4.2. Funzionamento del DPP 5. CONCLUSIONI 5.1. DPP e aspetti connessi al mercato interno 5.2. Prospettive RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE IN MERITO AL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO NELL'UNIONE EUROPEA 1. Introduzione: obiettivi della presente comunicazione Il 19 novembre 1992 il Consiglio dei ministri ha adottato la Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito ed taluni diritti connessi [1]. La direttiva doveva essere applicata entro il 1° luglio 1994. All'articolo 5, par. 4 essa dispone che la Commissione elabori anteriormente al 1° luglio 1997 una relazione sui prestiti di opere da parte d'istituzioni pubbliche nella Comunità. Poiché alcuni Stati membri solo recentemente hanno applicato la direttiva, si è rivelato impossibile rispettare tale termine. Il concetto di prestito pubblico ha radici profonde nelle tradizioni culturali nazionali degli Stati membri, che presentano peraltro considerevoli differenze quanto alle modalità di funzionamento di tale tipo di prestito. A questo proposito, le disposizioni della direttiva costituiscono soltanto un'armonizzazione limitata. Alla Commissione è stato quindi richiesto di presentare un rapporto sul funzionamento del diritto di prestito pubblico destinato al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale. [1] Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, GU L 346 del 27 novembre 1992, pag. 61, denominata nel seguito "la direttiva" Il fatto che l'obbligo di presentare tale rapporto sia espressamente sancito dall'articolo 5 denota il particolare interesse suscitato dagli sviluppi nel campo del diritto di prestito pubblico (DPP). Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, par. 4 della direttiva il presente rapporto si prefigge l'obiettivo di valutare la situazione in tema di prestiti da parte d'istituzioni pubbliche nella Comunità nonché di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri, anche per quanto riguarda il grado d'armonizzazione raggiunto, e di trarne conclusioni in merito al trattamento da riservare al DPP nell'Unione europea. 2. Situazione giuridica in rapporto al diritto di prestito da parte d'istituzioni pubbliche anteriormente all'adozione della direttiva Le origini del DPP risalgono agli inizi del ventesimo secolo e risultano strettamente connesse allo sviluppo delle biblioteche pubbliche. L'importanza delle biblioteche private, che "prestavano" libri contro pagamento di un'apposita tariffa o di una quota associativa, diminuì all'apparire delle biblioteche pubbliche, alle quali si poteva accedere gratuitamente. Dopo la seconda guerra mondiale, il numero di biblioteche private divenne praticamente insignificante e giacché le autorità pubbliche sostenevano vigorosamente la crescita delle biblioteche pubbliche, in termini tanto di numero quanto di miglioramento del servizio da esse offerto, il numero di articoli prestati aumentò considerevolmente. Ciò indusse gli autori a chiedere che questa più intensa utilizzazione delle loro opere venisse remunerata. I legislatori tuttavia non risposero immediatamente a questa richiesta, ma introdussero progressivamente il DPP sotto forma di esclusiva o di diritto ad un compenso a favore degli autori. I paesi scandinavi sono stati i primi ad introdurre il DPP: Danimarca (1946), Svezia (1955), Finlandia (1961). Hanno fatto seguito Paesi Bassi (1971), Germania (1972) e Regno Unito (1979/1982). La Germania era l'unico paese in cui il DPP era integrato nella normativa sul diritto d'autore, mentre negli altri paesi tale diritto era oggetto di una legislazione separata. Le disposizioni adottate in questi paesi differivano per vari aspetti (titolari del diritto, supporti e tipi di biblioteche interessate). In Belgio il DPP era parte del diritto di distribuzione. In Grecia, Francia e Lussemburgo gli autori godevano teoricamente di un DPP esclusivo fondato sul "droit de destination". In Spagna esisteva un diritto esclusivo di distribuzione. Pare tuttavia che esso non venisse esercitato in pratica. In Portogallo la legge si prestava a diverse interpretazioni, in base alle quali il DPP o era inesistente ovvero costituiva un diritto esclusivo che rientrava in un più ampio diritto di distribuzione. In Irlanda ed Italia non vi era né un DPP esclusivo né un diritto al compenso per il prestito pubblico. 3. Le disposizioni della direttiva del Consiglio 92/100/CEE 3.1. Il Libro Verde del 1988 sul diritto d'autore [2] [2] Libro Verde "Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche - Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione immediata", COM (88) 172 def., 7 giugno 1988 Il Libro Verde del 1988 sul diritto d'autore è stato il primo documento della Commissione a valutare la necessità di armonizzare il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi su un piano concettuale. Esso è suddiviso in sette capitoli in cui si descrivono ed analizzano i settori in cui la Commissione giudica opportuno intervenire. Il capitolo 4 è dedicato al diritto di distribuzione, all'esaurimento dei diritti ed al diritto di noleggio, mentre il capitolo 2 affronta il problema della pirateria. La direttiva trae origine da questi due capitoli. Il Libro Verde tuttavia non affronta il problema di un'eventuale necessità d'intervento nel campo del prestito non commerciale. 3.2. Necessità di armonizzare il DPP Nel contesto delle attività successive al Libro Verde del 1988, la Commissione ha organizzato varie audizioni di ambienti interessati alle questioni trattate nel documento. Nel corso di una di tali audizioni, tenutasi nel settembre 1989 e dedicata al diritto di distribuzione, all'esaurimento dei diritti ed al diritto di noleggio, la stragrande maggioranza dei partecipanti si pronunciò a favore di un'armonizzazione tanto del diritto di noleggio quanto di quello di prestito. A parere di questa maggioranza, una direttiva di armonizzazione del solo diritto di noleggio sarebbe stata incompleta se non si fosse occupata anche del prestito non commerciale, poiché sotto il profilo economico il diritto di prestito pubblico integra il diritto di noleggio e può in alcuni casi addirittura sostituirlo. Si ritenne pertanto necessario includere nel progetto di direttiva disposizioni relative al DPP, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore. In base al Libro Verde ed alla luce della sopra menzionata audizione e di altri contributi ricevuti durante il processo di consultazione, la Commissione adottò una proposta di direttiva del Consiglio [3], in cui si proponeva l'armonizzazione tanto del diritto di noleggio quanto del diritto di prestito pubblico. Nel motivare la necessità di armonizzare il diritto di prestito da parte d'istituzioni pubbliche la Commissione sottolineò, tra l'altro, il nesso giuridico ed economico esistente tra le attività di noleggio e quelle relative a tale tipo di prestito. Essa osservò che se il diritto di noleggio ed il diritto di prestito pubblico non fossero stati trattati congiuntamente, il costante aumento delle attività di prestito pubblico nel settore musicale e cinematografico avrebbe avuto notevoli ripercussioni sul settore commerciale del noleggio, privandone in tal modo di significato il corrispondente diritto. [3] Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore; GU C 53 del 28.2.1991, pag. 35. Il Consiglio ed il Parlamento europeo concordarono con questo punto di vista e sostennero il principio di armonizzazione del DPP. 3.3. Il concetto di DPP nella direttiva Come stabilito nella direttiva, il DPP è il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il prestito pubblico, a titolo oneroso o meno. Nell'articolo 1, par. 1 la direttiva dispone che gli Stati membri provvedano "il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto di autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 2, par. 1". A norma dell'articolo 2 il diritto di prestito spetta agli autori, agli artisti interpreti od esecutori, ai produttori di fonogrammi ed ai produttori di pellicole cinematografiche. La direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione a progetti o disegni di edifici ed a opere di arte applicata (articolo 2, par. 3). L'articolo 1, par. 3 definisce il prestito come "la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto od indiretto", quando sia effettuata "da istituzioni aperte al pubblico". Tali istituzioni sono, in primo luogo, le biblioteche pubbliche. A seconda della definizione data al termine "pubblico" nei sistemi legislativi nazionali, vi potrebbero rientrare anche le biblioteche universitarie e quelle appartenenti agli istituti di educazione. Tuttavia, questi due ultimi tipi di biblioteche rappresenterebbero , almeno in quegli Stati membri con una ben stabilita infrastruttura di biblioteche pubbliche, una fetta piuttosto piccola dell'insieme di istituzioni di prestito aperte al pubblico, nella misura in cui esse sono accessibili solamente ad una porzione limitata e ben definita del grande pubblico. Pur stabilendo l'obbligo d'introdurre o mantenere un DPP esclusivo, la direttiva consente tuttavia determinate deroghe e restrizioni a tale diritto, delineate nell'articolo 5. Tale articolo rispecchia la soluzione di compromesso, raggiunta all'epoca dell'adozione della direttiva, tra il rispetto delle esigenze del mercato interno e la considerazione delle varie tradizioni degli Stati membri in questo settore. Campo d'applicazione dell'articolo 5 L'articolo 5 stabilisce la facoltà di derogare al diritto esclusivo di prestito per i prestiti effettuati da istituzioni pubbliche. A determinate condizioni esso consente agli Stati membri di sostituire detto diritto esclusivo con il diritto ad un compenso o perfino di prescindere da qualsiasi tipo di compenso. L'articolo lascia inoltre agli Stati membri ampi poteri discrezionali per quanto riguarda le modalità di esercizio del DPP. Articolo 5, par. 1 A norma dell'articolo 5, par. 1 gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo di prestito stabilito nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 purché almeno gli autori ricevano una remunerazione. La seconda frase dell'articolo 5, par. 1 tratta dell'entità di tale remunerazione e consente agli Stati membri di stabilirla conformemente ai rispettivi "obiettivi di promozione culturale". Questa frase fu inserita su proposta di uno Stato membro che intendeva istituire un nuovo sistema di biblioteche come strumento di promozione culturale. Dal momento che si prevede espressamente che "gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione" [4], l'impatto, da un punto di vista operativo, di questa parte dell'articolo 5, par. 1 potrebbe ritenersi limitato. [4] Cf. Articolo 5, par. 1, seconda frase Articolo 5, par. 2 Ancorché l'articolo 5, par. 2 confermi la facoltà riconosciuta agli Stati membri di escludere fonogrammi, pellicole cinematografiche e programmi per elaboratore dall'applicazione del diritto esclusivo di prestito, esso ribadisce la nozione già enunciata nell'articolo 5, par. 1 stabilendo che "qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione". Trattandosi di una deroga, la Commissione ritiene che l'articolo 5, par. 2 debba essere interpretato in senso restrittivo: il diritto esclusivo di prestito deve essere considerato la regola ed ogniqualvolta uno Stato membro non stabilisce un diritto esclusivo di prestito occorre accordare almeno agli autori un diritto alla remunerazione. L'articolo 5, par. 2 conferma che questo principio, per quanto riguarda la remunerazione degli autori, riveste uguale importanza in rapporto al tipo di opere e di altre realizzazioni oggetto della disposizione in questione. Articolo 5, par. 3 L'articolo 5, par. 3 consente ad uno Stato membro di esonerare "alcune categorie di istituzioni" dal pagamento del compenso. Tali categorie potrebbero includere le tradizionali biblioteche pubbliche, ma anche le biblioteche delle università e di istituti di educazione. Tuttavia, queste ultime due categorie avrebbero solo un'importanza marginale in rapporto alle tradizionali biblioteche pubbliche, che sono aperte al grande pubblico, perlomeno in quegli Stati membri dove le biblioteche pubbliche sono ben stabilite. Pertanto, se uno Stato membro esonerasse, in base all'articolo 5, par. 3, tutte le biblioteche pubbliche dal pagamento della remunerazione prevista dagli articoli 5, par. 1 e 5, par. 2 esso escluderebbe la maggior parte degli istituti di prestito dall'applicazione del DPP. Di conseguenza, il DPP, così come definito all'articolo 1, par. 3, verrebbe privato di effetto adeguato. Una situazione del genere sarebbe contraria alle intenzioni del legislatore comunitario di prevedere un DPP. Giova inoltre ricordare che, all'atto d'introdurre o mantenere in vigore un sistema di remunerazione per il prestito pubblico, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni dell'articolo 12 (ex 6) del trattato CE e non operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità tra i titolari di diritti appartenenti alla Comunità. Ciò trova conferma nel diciottesimo considerando della direttiva. 3.4. Obblighi degli Stati membri risultanti da tali disposizioni In sostanza, l'articolo 1 armonizza il diritto esclusivo di prestito pubblico spettante agli autori, per quanto riguarda le loro opere, ed agli interpreti od esecutori nonché ai produttori di fonogrammi e di pellicole cinematografiche, per quanto riguarda le loro rispettive realizzazioni. Per quanto l'articolo 5 riconosca agli Stati membri una grande flessibilità nello stabilire deroghe al diritto esclusivo di prestito, occorre che almeno gli autori ricevano una remunerazione. Gli Stati membri possono stabilire l'entità del compenso, che deve però corrispondere agli obiettivi che stanno alla base della direttiva e della tutela del diritto d'autore in generale. Gli Stati membri possono esonerare dal pagamento del compenso non tutte, ma bensì solo alcune delle istituzioni di cui all'articolo 5, par. 3. 4. Situazione negli Stati membri La descrizione che segue si basa sulle informazioni disponibili e sulla cooperazione con gli Stati membri prevista dall'articolo 5, par. 4 della direttiva. In forza dell'articolo 15 della direttiva gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 1° luglio 1994. Molti di essi hanno ottemperato a questo obbligo posteriormente a tale data, e l'applicazione del DPP da parte degli Stati membri ha di fatto determinato il persistere di significative differenze nel diritto di prestito pubblico sul piano nazionale. 4.1. Il DPP quale stabilito a livello nazionale dagli Stati membri Un diritto esclusivo di prestito di opere di ogni genere esiste in taluni Stati membri. Altri Stati membri hanno invece stabilito un diritto al compenso. Si fa ampio ricorso alla deroga al DPP prevista dall'articolo 5, par. 3 a vantaggio di alcune categorie d'istituzioni. Grecia [5], Francia [6], Irlanda [7], Italia [8], Portogallo [9], Spagna [10] e Regno Unito [11] accordano un diritto esclusivo di prestito, almeno ad alcune categorie di titolari. [5] L'applicazione di tale disposizione rientra nell'ambito della legge sul diritto d'autore, interamente nuova, n. 2121/1993 del 4 marzo 1993 (Gazzetta ufficiale A n. 25) [6] Legge n. 92-597 dell'1 luglio 1992, Journal Officiel no. 153 del 3 luglio 1992 [7] S.I.44 Copyright and Related Rights Act, 2000 dell'1 gennaio 2001 [8] Legge n. 685 del 16 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 293 del 16 dicembre 1994), che modifica la legge n. 633 del 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio [9] Legge n. 332/97 del 27 novembre 1997 (Diario da Republica, I Serie A n. 275 del 27 novembre 1997, pag. 6393), che modifica la legge sul diritto d'autore n. 63 del 14 marzo 1985 [10] Legge n. 43 del 30 dicembre 1994 (BOE n. 313 del 31 dicembre 1994), successivamente incorporata nella normativa spagnola sulla proprietà intellettuale [11] Copyright and Related Rights Regulations del 26 novembre 1996, che modifica il Copyright, Designs and Patents Act, da applicarsi congiuntamente al Public Lending Right Act del 1979 In Grecia la legge sul diritto d'autore accorda un DPP esclusivo agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi e di pellicole cinematografiche nonché agli editori di opere postume. In Francia il DPP armonizzato non ha trovato applicazione specifica. Le competenti autorità asseriscono che la legislazione francese attualmente in vigore già accorda ad autori, artisti interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e di videogrammi un diritto esclusivo di prestito. Il Ministro della Cultura ha recentemente annunciato la sua intenzione di presentare nel prossimo futuro un progetto di legge destinato ad applicare la direttiva. Tale progetto di legge proporrà, a quanto pare, la corresponsione di un compenso agli autori ed agli editori di libri per il prestito di opere protette. In Italia, paese nel quale non v'era alcun DPP prima della direttiva, è stato introdotto un diritto esclusivo di prestito (quale parte del diritto di distribuzione, ma non soggetto all'esaurimento dopo la prima vendita) per gli autori e gli esecutori/interpreti. Per quanto riguarda fonogrammi, pellicole cinematografiche e videogrammi il diritto esclusivo si esaurisce 18 mesi dopo la prima distribuzione. L'Irlanda ha applicato la direttiva soltanto recentemente con il "Copyright and Related Rights Act 2000". Tale legge accorda un diritto esclusivo di distribuzione nel quale rientra il prestito pubblico di copie di un'opera o di altre realizzazioni soggette a tutela. La legge sul diritto d'autore portoghese dispone che autori, esecutori/interpreti e produttori di fonogrammi e videogrammi godano di un diritto esclusivo di distribuzione, che copre espressamente il DPP. Esso continua ad essere applicato anche successivamente alla distribuzione. In Spagna un diritto esclusivo di prestito pubblico è accordato ad autori, esecutori/interpreti e produttori di fonogrammi e di pellicole cinematografiche. Nell'ambito del sistema britannico in tema di DPP il Regno Unito stabilisce un DPP esclusivo per gli autori, i produttori di pellicole cinematografiche e di fonogrammi e per gli esecutori/interpreti. Gli autori hanno diritto ad un compenso quando i loro libri sono oggetto di prestito da parte di biblioteche pubbliche. Il diritto d'autore non viene violato dal prestito di copie di un'opera compiuto da istituti d'istruzione o dal prestito di un libro compiuto da una biblioteca pubblica qualora tale opera rientri nel sistema del DPP. Un diritto alla remunerazione in sostituzione di un diritto esclusivo od in seguito al suo esaurimento per il prestito pubblico di opere protette è stato accordato in Austria [12], Danimarca [13], Finlandia [14], Germania [15], Lussemburgo [16], Paesi Bassi [17] e Svezia [18]. [12] Legge del 28 giugno 1993 (BGB1. no. 1993/93), che modifica la legge sul diritto d'autore (BGB1. no. 1936/111) [13] Legge n. 706 del 29 settembre 1998; legge sul DPP n. 21 dell'11 gennaio 2000 e decreto legge sulla remunerazione del DPP del 29 marzo 2000 [14] Legge n. 446/1995 che modifica la legge sul diritto d'autore (n. 404 dell'8 luglio 1961) e legge del 31 ottobre 1997 (n. 967/1997) [15] Legge del 23 giugno 1995 (BGB1. I pag. 842), che modifica la legge sul diritto d'autore del 9 settembre 1965 (BGB1.I pag. 1273) [16] Legge del 18 aprile 2001 (Mémorial A n. 50 del 30 aprile 2001, pag. 1042) [17] Legge del 21 dicembre 1995 (Stb. 1995, 653), che modifica la legge sul diritto d'autore del 1912 e quella sui diritti connessi [18] Legge 1997:309 del 13 giugno 1997 In Austria il DPP rientra nel diritto di distribuzione. Autori, esecutori/interpreti, produttori di fonogrammi, di pellicole cinematografiche nonché organismi di radiodiffusione godono del diritto ad un'equa remunerazione per il prestito pubblico dopo l'esaurimento del diritto di distribuzione (che si esaurisce in seguito alla prima distribuzione autorizzata). In Danimarca il DPP rientra nel diritto esclusivo di distribuzione di cui godono autori, esecutori/interpreti, produttori di fonogrammi e di pellicole cinematografiche. Il diritto esclusivo di prestito pubblico si esaurisce dopo la prima distribuzione autorizzata della rispettiva realizzazione, ma ciò non vale per opere cinematografiche e programmi per elaboratore sotto forma digitale. Autori, traduttori, illustratori ed esecutori/interpreti godono del diritto ad un compenso quando le loro opere e realizzazioni vengano date in prestito dalle biblioteche pubbliche. In Finlandia esiste un regime di DPP basato sulla legge del 1961 sulle sovvenzioni e gli aiuti ad autori e traduttori. Il DPP rientra nell'ambito del diritto esclusivo di distribuzione ed è soggetto ad esaurimento, eccezion fatta per il prestito pubblico di opere cinematografiche o di programmi per elaboratore. Solo gli autori di opere cinematografiche e di programmi per elaboratore godono quindi di un DPP esclusivo successivamente alla distribuzione; gli autori di opere d'altro genere godono in linea di massima del diritto ad un compenso per il prestito pubblico. Anche in Germania il DPP esclusivo si esaurisce dopo il primo atto di distribuzione autorizzata e gli autori godono del diritto ad un compenso per specifici atti di prestito. Tra le istituzioni di prestito interessate rientrano le biblioteche pubbliche, le collezioni pubbliche di registrazioni audiovisive o sonore o di altre opere originali o copie. La legislazione lussemburghese accordava un DPP esclusivo ad autori, esecutori/interpreti e produttori di fonogrammi e di pellicole cinematografiche, soggetto ad esaurimento dopo il primo atto di distribuzione autorizzata al pubblico. La nuova legge adottata nel 2001 accorda un diritto al compenso unicamente ad autori ed esecutori/interpreti. Per completare il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale occorrerà dunque un apposito decreto. Esso stabilirà l'effettiva entità del compenso e conterrà un elenco di istituzioni esonerate dal DPP. Nei Paesi Bassi il DPP esclusivo si esaurisce dopo la prima distribuzione autorizzata della rispettiva realizzazione. La legge olandese riconosce un diritto ad un compenso ad autori, esecutori/interpreti e produttori di fonogrammi e pellicole cinematografiche. In Svezia è vigente dal 1999 un nuovo sistema di DPP che prevede un compenso per il prestito pubblico di libri, fonogrammi ed edizioni musicali ad opera delle biblioteche pubbliche e scolastiche. L'importo pagato per il prestito di fonogrammi viene corrisposto per metà agli autori e per metà agli esecutori/interpreti. In Belgio [19] si è adottata una soluzione ibrida: il DPP già esistente nell'ambito della legge sul diritto d'autore continua ad essere applicato a favore degli autori e degli esecutori/interpreti, nonché dei produttori di fonogrammi e di pellicole cinematografiche. Queste categorie di titolari di diritti godono del diritto ad una remunerazione per il prestito pubblico di copie delle loro opere. La legge belga consente il prestito da parte d'istituzioni pubbliche di opere audiovisive e di registrazioni sonore dietro compenso ma solo sei mesi dopo la prima pubblicazione di tali realizzazioni. Alcune categorie d'istituzioni sono esonerate dal pagamento di qualsiasi compenso per le loro attività di prestito. Un decreto reale non ancora in vigore disciplinerà i dettagli della remunerazione e delle relative deroghe. [19] "Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins" del 30 giugno 1994, No SC 9586, Moniteur del 27 luglio 1994 pag. 19297; per quanto riguarda i programmi per elaboratore l'applicazione della direttiva è coperta dalla legge che applica la direttiva sul software (Moniteur belge del 27 luglio 1994, n. 19315) 4.2. Funzionamento del DPP Pagamento In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, pare che il DPP non venga applicato correttamente. Sembra infatti che in alcuni Stati membri ai titolari del diritto in questione non venga corrisposto alcun compenso. Tale sembra essere la situazione in Belgio, Francia, Grecia e Lussemburgo, ma tale elenco potrebbe non essere esauriente. In altri paesi certi elementi farebbero pensare alla possibile esistenza di una discriminazione, diretta o indiretta: la remunerazione è accordata unicamente ad autori nazionali o che vivono in un determinato territorio (Svezia), oppure il diritto alla remunerazione è riconosciuto unicamente per i libri pubblicati nella lingua nazionale (Danimarca, Finlandia). I beneficiari del DPP variano da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri accordano un diritto esclusivo quanto meno agli autori. Nei paesi in cui il diritto ad un compenso è effettivamente operante la responsabilità del pagamento spetta per lo più allo Stato in quanto proprietario delle biblioteche (Danimarca, Svezia e Regno Unito). In Austria e Germania il governo federale ed i Länder si sono assunti l'obbligo di pagare posto a carico delle biblioteche pubbliche, mentre nei Paesi Bassi queste ultime sono tenute a pagare direttamente. Nei paesi in cui vige un diritto esclusivo di prestito spetta parimenti alle biblioteche pubbliche - in quanto utilizzatrici del diritto d'autore - versare la remunerazione stabilita su base contrattuale. Istituzioni di prestito esonerate dal DPP La maggior parte dei paesi si avvale della possibilità di esonerare alcuni istituzioni di prestito dall'assoggettamento al DPP. Irlanda, Italia e Paesi Bassi hanno disposto un'esenzione per alcune biblioteche. In Irlanda il DPP esclusivo non è violato dal prestito di opere a titolo gratuito da parte di istituti d'istruzione e di istituzioni cui il pubblico può accedere. In Italia sono esonerate le biblioteche e le discoteche di Stato. I Paesi Bassi esonerano le biblioteche dal pagamento di qualsiasi compenso per i prestiti effettuati ai deboli di vista ed agli istituti di educazione e di ricerca in quanto tali. L'Italia esonera dall'assoggettamento a qualsiasi DPP le biblioteche che appartengano allo Stato e che danno in prestito libri, CD e dischi. Anche il Regno Unito esonera alcune biblioteche pubbliche ed istituti educativi dall'assoggettamento al DPP. In Spagna e Portogallo godono di ampie esenzioni musei, archivi, biblioteche, archivi di giornali, discoteche e cineteche che appartengano ad organismi d'interesse pubblico a carattere culturale, scientifico od educativo senza fini di lucro, nonché gli istituti d'istruzione facenti parte del sistema educativo nazionale spagnolo. Questo elenco copre, di fatto, la maggior parte delle istituzioni di prestito aperte al pubblico. La Finlandia esonera tutte le biblioteche pubbliche e quelle che perseguono finalità di ricerca o educative. Belgio e Lussemburgo devono ancora emanare i decreti che stabiliranno un'esenzione per alcune categorie d'istituzioni. Oggetti del prestito La facoltà di derogare al diritto di prestito in forza dell'articolo 5 della direttiva è stata utilizzata in varia misura dagli Stati membri. Nell'applicare il DPP alcuni paesi non operano distinzioni tra i diversi oggetti del prestito, quali libri, videogrammi o fonogrammi (Francia, Germania ed Austria). In altri paesi invece il diritto esclusivo di prestito si applica unicamente ad alcune specifiche realizzazioni (con o senza esenzione per le biblioteche dal pagamento del relativo compenso). In alcuni paesi il prestito di realizzazioni cinematografiche è soggetto ad un diritto esclusivo di prestito (segnatamente in Danimarca, Finlandia e Svezia). In Italia il diritto esclusivo di prestito si applica al prestito di fonogrammi e videogrammi unicamente per un periodo di diciotto mesi dopo la prima distribuzione. In Svezia e Danimarca è riconosciuto un diritto esclusivo di prestito di CD-ROM e di opere cinematografiche, mentre solo un diritto al compenso per i libri, ed in Svezia anche per le registrazioni su nastro. 5. CONCLUSIONI 5.1. DPP e aspetti connessi al mercato interno Giacché il diritto di prestito pubblico ha costituito uno degli argomenti più dibattuti nel corso dei negoziati sulla Direttiva 92/100/CEE, il grado di armonizzazione concordato all'epoca rappresentava un'importante passo in avanti ma non necessariamente una soluzione definitiva. Le modalità seguite dalla maggior parte degli Stati membri nel recepimento della direttiva rappresentano un miglioramento rispetto alla protezione concessa alle attività di prestito pubblico anteriormente alla stessa. Tuttavia è evidente che l'armonizzazione raggiunta è solo parziale e che le misure applicative adottate dagli Stati membri presentano ancora considerevoli differenze. Non tutti gli Stati membri hanno modificato la propria legislazione ed alcuni vi hanno apportato soltanto modifiche di poco conto poiché sostengono che le norme vigenti già ottemperano agli obblighi stabiliti dalla direttiva. Non si può dunque affermare con certezza che tutti gli Stati membri hanno ottemperato agli obblighi minimi stabiliti dall'articolo 5 e segnatamente a quello di corrispondere almeno agli autori un compenso per il prestito delle loro opere da parte di determinate istituzioni pubbliche. La Commissione non dispone, almeno attualmente, di chiari riscontri del fatto che il grado relativamente basso di armonizzazione del DPP posto in essere dalla direttiva abbia avuto un impatto negativo di rilievo sugli interessi economici dei titolari di diritti o sul corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione è stata tuttavia recentemente informata di possibili problemi d'applicazione a livello nazionale e di alcuni ostacoli al funzionamento del mercato interno che potrebbero essere ricondotti al grado relativamente basso d'armonizzazione raggiunto. La Commissione sta esaminando accuratamente questi aspetti, tenendo altresì in debito conto le recenti modifiche apportate alle pertinenti legislazioni nazionali, almeno in alcuni Stati membri. Il fatto che non si siano sollevate voci di preoccupazione nella presente fase non va considerato un segno tranquillizzante per i risultati raggiunti. In ottemperanza alla sua funzione di custode dei trattati la Commissione ha l'impegno di garantire che sette anni dopo lo scadere del termine per il recepimento nelle legislazioni nazionali il DPP sia pienamente in vigore in tutti gli Stati membri. 5.2. Prospettive Tanto il mercato dei mezzi di comunicazione quanto la funzione delle biblioteche stanno subendo profondi cambiamenti. Le biblioteche pubbliche stanno costantemente migliorando i loro servizi e stanno esplorando nuovi territori nel prestito pubblico di prodotti di mezzi di comunicazione grazie alle nuove tecnologie digitali. Questi sviluppi sono seguiti con attenzione da titolari dei diritti, editori, comunità culturale e attori responsabili del processo decisionale. L'impiego di nuove tecnologie da parte delle biblioteche pubbliche è ancora in una fase sperimentale. Qualsiasi sviluppo in questo campo va seguito con attenzione, in particolare per quanto riguarda le potenziali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno od alla luce del loro impatto sulle attività di noleggio e prestito. È attualmente difficile valutare se ed in che misura le attività tradizionali di prestito al pubblico svolte dalle biblioteche saranno sostituite da nuove forme di distribuzione in linea, che esulerebbero dal campo di applicazione di questa direttiva. Sotto questo profilo la Commissione garantirà il corretto funzionamento delle norme in tema di DPP contenute nella direttiva. In questo stesso spirito essa continuerà a studiare il funzionamento delle attività di prestito pubblico e ad osservare i nuovi sviluppi tecnologici che le riguardano, nell'intento di valutare la possibile necessità di ulteriori interventi in questo campo.