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Document 52001SC1946

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista all'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

/* SEC/2001/1946 def. - COD 2000/0145 */

52001SC1946

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti /* SEC/2001/1946 def. - COD 2000/0145 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

2000/0145 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1- ANTEFATTI

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (doc. COM(2000) 340 def. - 2000/0145(COD): // 6 giugno 2000

Data del parere del Comitato economico e sociale: // 24 gennaio 2001

Data del parere del Parlamento europeo - prima lettura: // 5 aprile 2001

Data della trasmissione della proposta modificata (doc. COM(2001 273 def. - 2000/0145(COD): // 21 maggio 2001

Data dell'accordo politico del Consiglio: // 28 giugno 2001

Data dell'adozione della posizione comune: // 19 dicembre 2001

2- SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

2.1- Il 28 maggio 1999 è stata sottoscritta la Convenzione di Montreal, un nuovo accordo internazionale sull'armonizzazione di talune regole in materia di trasporto aereo internazionale. L'accordo concerne in primo luogo la responsabilità dei vettori aerei in caso di decesso o lesioni dei passeggeri e di ritardo o errato trasferimento dei bagagli. La Comunità ha firmato la convenzione e la concluderà contemporaneamente agli Stati membri. Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Comunità a concludere la suddetta convenzione.

2.2- La Comunità è pertanto tenuta a modificare il regolamento vigente in materia di responsabilità dei vettori comunitari per adeguarlo alla Convenzione di Montreal (in materia di responsabilità in caso di decesso e lesioni le disposizioni del regolamento comunitario e della nuova convenzione sono comunque molto simili). La Commissione ha quindi presentato una proposta di regolamento modificativo con i seguenti obiettivi:

- applicare le disposizioni della Convenzione di Montreal alle operazioni di trasporto dei vettori aerei comunitari (estendendo il campo di applicazione del regolamento dai soli casi di decesso e lesioni anche ai casi di ritardo e errato trasferimento dei bagagli);

- introdurre disposizioni supplementari riguardanti principalmente il versamento anticipato di un indennizzo alle vittime per consentire loro di far fronte alle necessità economiche e nuovi obblighi in materia di informazione sulle disposizioni relative alla responsabilità;

- estendere tali disposizioni a tutte le operazioni di trasporto nazionali ed internazionali effettuate da vettori comunitari (la Convenzione di Montreal si limita ai trasporti internazionali tra le Parti contraenti).

2.3- Il regolamento modificato garantirà un adeguato risarcimento dei passeggeri che hanno utilizzato un vettore comunitario, a prescindere dalla loro destinazione, e contribuirà ad istituire un regime uniforme di responsabilità nel trasporto aereo.

2.4- Il Parlamento europeo ha approvato la proposta apportandovi diciotto emendamenti in prima lettura. Nella proposta modificata la Commissione ha recepito integralmente tredici di essi ed accolto, previa riformulazione, gli emendamenti nn. 3 e 18. La Commissione ha invece respinto gli emendamenti nn. 9 e 10 (per la parte relativa all'articolo 3 bis, paragrafo 1) perché prevedevano che la responsabilità dei vettori aerei dovesse essere disciplinata da tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal anziché dagli articoli distintamente menzionati nella proposta della Commissione. In altri termini, il testo del Parlamento europeo non si limitava ad un riferimento ai soli articoli necessari per adeguare il regolamento (CE) n. 2027/97 alla Convenzione di Montreal. La Commissione ha ritenuto che una siffatta estensione delle competenze della Comunità avrebbe potuto costituire un ostacolo politico alla rapida adozione del nuovo regolamento. La Commissione ha infine respinto l'emendamento 11, che conteneva anch'esso un rinvio generico alla Convenzione di Montreal.

2.5- La Commissione ha accolto tre ambiziosi emendamenti relativi alle informazioni che i vettori aerei sono tenuti a fornire ai passeggeri (emendamenti nn. 13, 14 e 18). Tali disposizioni rafforzano in modo notevole gli obblighi previsti dalla proposta. La Commissione ha tuttavia sostanzialmente rielaborato l'emendamento n. 18 contenente il testo dell'avviso che i vettori comunitari devono mettere a disposizione del pubblico.

3- COMMENTI ALLA POSIZIONE COMUNE

3.1- Nella sua posizione comune, adottata all'unanimità, il Consiglio ha approvato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo, rielaborando tuttavia gli emendamenti nn. 2, 6, 9, 13, 14, 15, 17 e 18 ed accogliendo anche l'emendamento n. 9 e parte dell'emendamento n. 10, inizialmente respinti dalla Commissione. Il Consiglio ha inoltre inserito un nuovo considerando (il n. 10) inteso a precisare che il regolamento modificativo non implica una riduzione del livello di tutela dei passeggeri e dei loro aventi diritto rispetto al regolamento attuale.

3.2- Il Consiglio ha aggiunto inoltre un nuovo considerando (il n. 17) in cui si precisa che gli Stati membri possono adottare altre norme necessarie per l'attuazione della Convenzione di Montreal relativamente a settori non contemplati dal regolamento modificato. Lo stesso aspetto è altresì trattato nella dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione (cfr. punto 5).

4- CONCLUSIONI

La posizione comune è molto simile, fatta eccezione per alcune modifiche redazionali, alla proposta modificata della Commissione. Il Consiglio ha accolto gli emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione aveva respinto, facendo quindi venir meno le ragioni dell'opposizione della Commissione, ossia che l'estensione delle competenze della Comunità avrebbe potuto costituire un ostacolo politico all'adozione del regolamento.

La Commissione accetta pertanto la posizione comune e la dichiarazione comune che la accompagna ed auspica che l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio possa avvenire in tempi brevi.

5- DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

5.1- La posizione comune è accompagnata da una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione intesa a venire incontro alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri. La dichiarazione riconosce in primo luogo che per i vettori aerei che offrono viaggi organizzati tutto compreso potrebbe eventualmente sussistere una responsabilità in forza sia del regolamento modificato sia della direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Il Consiglio e la Commissione esamineranno pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.

5.2- In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione riconoscono che il regolamento non si applica a tutti i vettori che sono responsabili ai sensi della Convenzione di Montreal. Il suo campo di applicazione è in realtà limitato ai vettori aerei titolari di una licenza nella Comunità, mentre la Convenzione si applica a tutti i vettori che stipulano contratti di trasporto aereo (ma che non necessariamente operano il volo). Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure di attuazione della Convenzione che tengano conto delle operazioni di trasporto aereo internazionale che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Montreal ma non del regolamento comunitario.

ALLEGATO

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

1. Il Consiglio e la Commissione riconoscono che i danni causati nel contesto del trasporto aereo possono eventualmente comportare responsabilità a titolo sia della Convenzione di Montreal o del regolamento (CE) n. 2027/97 sia della direttiva sui viaggi organizzati tutto compreso.

Ai fini di un regime di responsabilità coerente, il Consiglio e la Commissione esamineranno la necessità di chiarire questo punto prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Montreal e del regolamento (CE) n. 2027/97 modificato, ove occorra, procedendo ad una revisione della direttiva sui viaggi organizzati tutto compreso.

2. Il Consiglio e la Commissione riconoscono inoltre che il regolamento (CE) n. 2027/97 non copre tutti i vettori che sono responsabili ai sensi della Convenzione di Montreal e che hanno la sede principale all'interno della Comunità.

Per quanto riguarda tali vettori è auspicabile che gli Stati membri adottino le misure opportune attuando la Convenzione di Montreal in modo da fornire una protezione dei passeggeri di livello altrettanto elevato, in particolare relativamente al grado di responsabilità.

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