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Document 52001SC1758

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

/* SEC/2001/1758 def. - COD 2000/0328 */

52001SC1758

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu /* SEC/2001/1758 def. - COD 2000/0328 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

1. ANTEFATTI

Nel dicembre 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla messa in opera del dominio di primo livello Internet ".EU", (COM(2000) 827 def. - 2000/0328/COD) affinché venisse adottata mediante procedura di codecisione ai sensi dell'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea [1].

[1] GU C 96 del 27.3.2001, pag. 333.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 28 marzo 2001 [2].

[2] GU C 155 del 29.5.2001, pag. 10.

Il 4 luglio 2001 il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura [3].

[3] GU C ...

In data 2 ottobre 2001, la Commissione ha presentato una proposta modificata ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE [4].

[4] GU C ...[COM(2001) 535].

In data 6.11.2001 il Consiglio ha adottato una posizione comune.

La presente comunicazione illustra il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE sulla posizione comune adottata dal Consiglio.

2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento che mette in opera il dominio di primo livello .eu si prefigge di fornire alle imprese, alle organizzazioni e ai cittadini europei un nuovo dominio di registrazione dei nomi, promuovendo così l'accesso alle reti Internet. Esso stabilisce le condizioni alle quali mettere in opera tale dominio di primo livello (Top Level Domain - TLD) e fissa i requisiti e gli obblighi che devono essere rispettati dal registro, l'organismo cui verranno affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu. Nel regolamento viene inoltre definito il quadro della politica generale.

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio contiene una serie di modifiche al testo della proposta di regolamento. La Commissione accetta tutte le modifiche, salvo quella relativa all'articolo 6.

La Commissione accoglie tutti gli emendamenti proposti dal Consiglio in merito ai considerando, poiché chiariscono o integrano in modo efficace il testo originale. La Commissione formula i seguenti commenti specifici al riguardo.

Considerando 4: il Consiglio ha proposto di modificare la prima frase nel modo seguente: "Il dominio di primo livello .eu dovrà agevolare l'uso e l'accesso alle reti e al mercato virtuale....(il restante testo rimane invariato, le parti aggiunte sono sottolineate). Questa modifica al testo originale della Commissione che recitava: "Il dominio di primo livello .eu agevolerà l'accesso alle reti e al mercato virtuale...." è accolta.

Considerando 7 (nuovo): questo emendamento intende porre in evidenza l'importanza del dominio di primo livello .eu per i paesi limitrofi, anticipando la probabile necessità in un prossimo futuro di estendere le disposizioni del regolamento anche allo Spazio economico europeo oltre che la possibilità di apportare modifiche agli accordi vigenti tra l'UE e taluni paesi terzi europei per agevolarne la partecipazione al sistema dei domini. La Commissione riconosce l'opportunità di tenere conto della futura partecipazione degli Stati dello Spazio economico europeo e di paesi terzi europei al dominio di primo livello .eu, anche se il regolamento si applicherà inizialmente solo agli Stati membri dell'UE.

Considerando 8 (nuovo): l'emendamento proposto precisa esplicitamente che il regolamento lascia impregiudicata la normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati personali ed è conforme ai principi sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati personali. Anche il Parlamento ha proposto un emendamento analogo (5). La Commissione accoglie dunque questa aggiunta, in quanto chiarisce il testo originale, sebbene non sussistano dubbi circa l'applicabilità delle pertinenti disposizioni comunitarie.

Considerando 9 (nuovo): in base a questo considerando il registro responsabile del dominio di primo livello .eu è tenuto a rispettare i principi di gestione della rete Internet, ossia la non ingerenza, l'autogestione e l'autoregolamentazione. Allo stesso tempo il registro deve tenere conto delle migliori pratiche applicando, laddove opportuno, orientamenti o codici di condotta facoltativi. Il Parlamento europeo ha avanzato proposte analoghe volte a modificare il testo originale della Commissione, precisando tuttavia che i codici di condotta dovrebbero essere applicati obbligatoriamente. La Commissione condivide gli obiettivi espressi al riguardo, con un'unica riserva, ossia che i principi di cui sopra si applichino alla gestione del TLD solamente per aspetti non disciplinati dal regolamento. La Commissione concorda con il Consiglio anche sul fatto che i codici di condotta debbano essere applicati laddove opportuno e comunque su base volontaria e non obbligatoria.

Il considerando 10 (nuovo) precisa che la messa in opera del dominio di primo livello .eu contribuirà a promuovere l'immagine dell'Unione europea sulle reti globali dell'informazione apportando valore aggiunto ai domini nazionali di primo livello già esistenti. Questa proposta di modifica è identica ad un emendamento suggerito anche dal Parlamento europeo. La Commissione concorda su queste precisazioni e accoglie dunque l'emendamento del Consiglio.

Il considerando 11 aggiunge al considerando 9 della proposta della Commissione un riferimento al fatto che i TLD nazionali non sono disciplinati dal regolamento. (Questo nuovo considerando rifletterebbe anche quanto proposto dal Consiglio a modifica dell'articolo 1). La Commissione concorda sul fatto che il regolamento non vada applicato ai domini nazionali di primo livello e accetta dunque l'emendamento proposto perché chiarisce in modo efficace il testo originale.

Il considerando 12 (nuovo) specifica le funzioni del registro e il ruolo delle basi di dati del tipo "Whois" per rafforzare la fiducia degli utenti ed evidenzia la necessità di garantire che tali basi non violino la normativa comunitaria sulla protezione dei dati e della vita privata. Il testo richiama l'emendamento proposto in parallelo dal Consiglio in merito all'articolo 2, lettera a, inteso ad affidare al registro anche la responsabilità di gestire i "servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico" e il registro dei nomi di dominio. La Commissione accetta l'emendamento.

Il considerando 13 (nuovo) si riferisce alla procedura che la Commissione dovrebbe applicare per designare il registro, e in particolare alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un invito a manifestare interesse. Il testo proposto fa da pendant alla modifica proposta dal Consiglio in merito all'articolo 3. La Commissione riconosce la necessità di garantire che la procedura relativa all'invito a manifestare interesse sia trasparente, aperta e non discriminatoria e che a tale scopo sia opportuno pubblicare un bando nella Gazzetta ufficiale. Il testo proposto dal Consiglio precisa anche il tipo di contratto che il registro dovrebbe sottoscrivere con la Commissione, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1 della proposta iniziale. La Commissione conviene sull'opportunità di inserire un riferimento parallelo nel considerando in questione, ai fini di una maggiore chiarezza.

Con il considerando 15 (nuovo) viene introdotto un riferimento al ruolo dell'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) in materia di coordinamento della delega dei codici che rappresentano i domini di primo livello. In questo modo si evita un riferimento nell'articolo. Il testo del Consiglio contiene anche una menzione della risoluzione del Consiglio del 3 ottobre 2000 che incoraggia l'applicazione dei principi del Governmental Advisory Committee (GAC), già citati nel considerando 7 della proposta originale della Commissione.

Il Parlamento europeo ha presentato un emendamento analogo in riferimento all'ICANN che tra l'altro aggiunge la seguente frase: "fatto salvo tuttavia quanto possa accadere in futuro". La Commissione, come pure il Consiglio, ritiene che questa precisazione sia superflua e che anzi possa indebitamente dare l'impressione che l'UE dubiti del ruolo futuro dell'ICANN. Per contro la Commissione concorda sull'opportunità di menzionare nel preambolo che in futuro le funzioni di coordinamento della delega dei codici che rappresentano i domini nazionali di primo livello potrebbero essere trasferite ad altri enti, anziché rimanere appannaggio dell'ICANN. Per questo motivo la Commissione ritiene opportuno stabilire all'articolo 3 che il registro conclude "il pertinente contratto che prevede la delega del codice di dominio di primo livello nazionale .eu" come proposto dal Consiglio, a differenza della proposta originale della Commissione che si riferiva in modo specifico ad un contratto con l'ICANN.

Il considerando 16 (nuovo) si riferisce all'introduzione di disposizioni che consentano ai titolari di diritti pregressi e agli enti pubblici di beneficiare di un periodo di tempo (detto periodo "sunrise") per la registrazione dei loro nomi di dominio; questa modifica trova riscontro nell'emendamento parallelo proposto dal Consiglio per l'articolo 5 (cfr. infra). Il Parlamento europeo ha adottato emendamenti analoghi concernenti l'articolo 4 intitolato "Obblighi del registro", stabilendo che il registro può effettuare la registrazione dei nomi "in modo graduale" per garantire che i titolari di diritti pregressi riconosciuti per legge e dalla disciplina del settore dispongano di un lasso di tempo sufficiente per registrare i loro nomi. La Commissione riconosce che la proposta del Consiglio suggerisce un metodo efficace per ridurre al minimo l'eventualità di futuri conflitti e di registrazioni abusive o finalizzate alla speculazione e che la registrazione graduale può costituire un utile strumento affinché i titolari di diritti pregressi riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale e/o comunitario possano, conformemente alle disposizioni di politica pubblica adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ottenere per primi una registrazione.

Considerando 17 (nuovo): questo considerando si riferisce alla necessità di garantire che i nomi siano revocati in modo tempestivo ed efficiente, ma non arbitrario, e che la revoca sia ottenibile in particolare qualora il nome di dominio sia manifestamente contrario all'ordine pubblico. Il Consiglio ha proposto altresì che venga inserita nell'articolo 5 una disposizione che obblighi la Commissione ad adottare disposizioni di politica pubblica relative tra l'altro alla possibilità di revocare i nomi di dominio. La Commissione riconosce che l'aggiunta di un simile considerando contribuisce in modo utile alla chiarificazione della procedura che il registro deve adottare per la revoca dei nomi. Ritiene inoltre che queste proposte siano coerenti con il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della proposta originale, relativo alla necessità di prevenire registrazioni abusive o finalizzate alla speculazione.

Oltre alla revoca dei nomi di dominio, nel suo emendamento il Consiglio evidenzia la necessità, peraltro rilevata anche dal Parlamento europeo, di adottare una regolamentazione in materia di "bona vacantia" per i nomi di dominio che non vengono rinnovati o che rimangono senza titolare per effetto del diritto di successione.

Nel considerando 19 (nuovo) si propone di vietare al registro di creare domini di secondo livello utilizzando i codici alfanumerici a due elementi che rappresentano i paesi. Il Parlamento europeo ha presentato un emendamento analogo nel preambolo, laddove si menzionano le registrazioni di sottodomini che utilizzano i codici che designano gli Stati membri. La limitazione all'utilizzo di tali codici dovrebbe comunque riguardare solo i domini di secondo livello. La Commissione riconosce che tali denominazioni sarebbero inopportune e accetta pertanto la proposta del Consiglio.

Considerando 20 (nuovo): con questo considerando si intende chiarire il significato di "parti interessate" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, precisando che la consultazione deve coinvolgere autorità pubbliche, imprese, organizzazioni e persone fisiche. Rifacendosi in parte alla proposta del Parlamento europeo di istituire un comitato consultivo che formuli pareri sulla registrazione dei domini di secondo livello, l'emendamento del Consiglio prevede che il registro possa istituire un comitato consultivo che organizzi la consultazione con le parti interessate. La Commissione accetta la modifica a condizione che si stabilisca che tale comitato consultivo non sia l'unica istanza di consultazione e che tutte le parti interessate, a prescindere dal fatto che facciano parte del suddetto comitato o meno, siano libere di partecipare a qualunque consultazione. Spetta comunque al registro istituire tale comitato consultivo.

Articolo 1 - Obiettivo e campo d'applicazione del regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

La Commissione accetta la precisazione secondo cui il dominio di primo livello .eu è un dominio nazionale, anche se il codice EU corrisponde all'Unione europea e pertanto non può, a rigor di termini, essere definito un codice nazionale vero e proprio.

Articolo 1, paragrafo 2

Il Consiglio propone di aggiungere un paragrafo per specificare che il regolamento si applica fatte salve eventuali disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di regolamentazione dei domini nazionali di primo livello (ccTLD: country code Top Level Domains). Anche il Parlamento europeo ha proposto un emendamento analogo in riferimento ai domini nazionali di primo livello. La Commissione concorda sul fatto che il regolamento per la messa in opera del dominio di primo livello .eu non è applicabile ai ccTLD già utilizzati negli Stati membri e pertanto accoglie questo emendamento che chiarisce utilmente il testo.

Sempre in questo articolo il Consiglio propone a giusto titolo di fare riferimento al quadro della politica generale, anziché al quadro della politica pubblica, come nella proposta originale della Commissione, poiché il regolamento non si limita meramente a disporre in materia di politica pubblica. Un emendamento analogo è stato adottato anche dal Parlamento europeo.

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 2, lettera a) e lettera b)

Il Consiglio ha proposto di ampliare il testo originale della Commissione per specificare ulteriormente le funzioni del registro e introdurre una definizione di conservatore del registro. Queste integrazioni sono utili e chiarificatorie. Tale definizione è infatti alquanto opportuna in considerazione delle disposizioni aggiunte all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e). Gli emendamenti suggeriti dal Consiglio riflettono emendamenti analoghi adottati anche dal Parlamento europeo.

Articolo 3 - Caratteristiche del registro

Articolo 3, paragrafo 1

Nella sua proposta il Consiglio ha definito più dettagliatamente la procedura che la Commissione deve adottare per designare il registro, aggiungendovi alcuni requisiti. In particolare, la definizione dei criteri e della procedura per la designazione del registro sono subordinate ad una previa consultazione del comitato che dovrà essere istituito ai sensi della decisione 1999/468/CE, così come lo sono sia la designazione del registro stesso (che deve essere preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un invito a manifestare interesse), che il contratto con il registro. La Commissione riconosce pienamente la necessità di garantire la massima trasparenza nel corso della procedura e accetta gli emendamenti proposti che consentono tra l'altro di inserire nella nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1 anche la proposta del Parlamento europeo di menzionare espressamente la pubblicazione di un invito a manifestare interesse. La Commissione richiama tuttavia l'attenzione sul rischio di introdurre procedure troppo complesse ed esprime riserve sul tipo di comitato proposto.

Il Consiglio ha inoltre stabilito che il registro non possa accettare registrazioni prima della definizione di una politica di registrazione. Questo emendamento potrebbe essere considerato chiarificatore nel contesto, ma potrebbe ripetere inutilmente le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

Il Consiglio propone di sostituire il riferimento esplicito al contratto che il registro dovrebbe sottoscrivere con l'ICANN, così come proposto nel testo originale della Commissione, con la seguente formulazione: "il registro conclude il pertinente contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello nazionale .eu". Per motivi di coerenza occorrerebbe modificare anche i considerando che si riferiscono alle funzioni attuali dell'ICANN in riferimento alla delega. Poiché gli impegni assunti dall'ICANN sul lungo periodo dipendono da un contratto, la Commissione riconosce che la modifica proposta per l'articolo 3, paragrafo 3 riflette in modo più accurato gli obblighi che incombono al registro e che è più adeguato menzionare l'ICANN nel preambolo, anziché nel dispositivo. Questo emendamento riflette un emendamento analogo proposto dal Parlamento.

Articolo 3, paragrafo 4

Sia la posizione comune del Consiglio che la risoluzione del Parlamento stabiliscono che il registro .eu non deve agire in qualità di conservatore del registro. Anche la Commissione ritiene che sia utile prevedere una separazione delle funzioni per evitare una situazione di concorrenza sleale. L'emendamento proposto dal Consiglio riflette un analogo suggerimento del Parlamento. Per contro la Commissione ritiene che quanto proposto dal Parlamento, ossia di garantire la piena indipendenza del registro rispetto ai conservatori del registro, vada oltre la mera necessità di separare le attività e può risultare eccessivamente restrittiva. La Commissione propende dunque per l'emendamento del Consiglio.

Articolo 4 - Obblighi del registro

Il Consiglio ha proposto una serie di emendamenti al testo originale della Commissione per chiarire quali sono gli obblighi del registro ai sensi del regolamento. La posizione comune riflette alcuni emendamenti analoghi adottati dal Parlamento.

Articolo 4, paragrafo 1

Sia il Consiglio che il Parlamento (emendamento 19) aggiungono disposizioni al testo de l'articolo 4, paragrafo 1 della Commissione che quest'ultima reputa accettabili poiché completano il paragrafo con la citazione dei contratti di cui all'articolo 3 che il registro è tenuto a rispettare. Il riferimento alle procedure trasparenti e non discriminatorie era già previsto nella proposta originale, ed ora assume semplicemente una nuova collocazione nel disposto complessivo.

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

La Commissione accetta questo emendamento perché ritiene utile specificare che il registro organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .eu "nell'interesse pubblico". Trattasi infatti di una precisazione perfettamente in linea con i principi del Governmental Advisory Committee (GAC), formulati il 23 febbraio 2000, in materia di delega e gestione dei ccTLD.

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e lettera e)

La Commissione accoglie la proposta del Consiglio e del Parlamento europeo (emendamento 22) di eliminare la disposizione che obbliga il registro ad "osservare le norme applicabili in materia di appalti pubblici" di cui al testo originale), poiché tali disposizioni sono comunque applicabili ai sensi della normativa in vigore qualora si verifichino le condizioni necessarie per la loro applicazione. Inoltre è possibile che la gestione del registro venga affidata ad un ente privato senza scopo di lucro e che quindi non si possano applicare le norme in materia di appalti pubblici. In vista di una tale eventualità la Commissione riconosce che sarebbe inopportuno stabilire nel regolamento una disposizione esplicita in materia di appalti pubblici.

Il testo originale della Commissione non contemplava i rapporti esistenti tra il registro e i conservatori del registro, poiché intendeva lasciare al registro la facoltà di sviluppare autonomamente tali rapporti. Questi aspetti di gestione delle registrazioni verrebbero dunque disciplinati nel regolamento in base agli emendamenti del Consiglio (articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e lettera e)) e ad un emendamento analogo adottato dal Parlamento europeo (emendamento 25). La registrazione dei nomi di dominio mediante conservatori del registro accreditati è una pratica che già prevale nella gestione dei domini di primo livello e consente di instaurare un regime di libera concorrenza tra i vari conservatori del registro. I principi introdotti nella posizione comune risultano pertanto accettabili per la Commissione poiché specificano gli obblighi del registro in rapporto ai conservatori del registro e incorporano altresì l'emendamento adottato dal Parlamento.

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), ii) menziona le organizzazioni stabilite nel territorio della Comunità europea. Nella sua posizione comune il Consiglio precisa "fatta salva l'applicazione della normativa nazionale", venendo così incontro alle riserve di alcuni Stati membri circa la possibilità di applicare disposizioni nazionali a determinate organizzazioni all'atto della registrazione dei loro nomi. La Commissione accoglie questo emendamento poiché in questo modo non verrebbero imposte condizioni al Registro in riferimento ai controlli a priori e perché le norme nazionali di uno Stato membro che disciplinano le organizzazioni non incidono o intendono incidere sul diritto di un'organizzazione di un altro Stato membro di registrare un nome di dominio nel dominio di primo livello .eu, tenendo conto che eventuali norme pertinenti di politica pubblica riguardanti la messa in opera del dominio di primo livello .eu sono trattate conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Il Consiglio ha proposto di aggiungere nell'articolo 4 una disposizione in base alla quale il registro è tenuto a porre in applicazione una politica di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale ed una procedura per risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio, stabilendo altresì che tale politica venga adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. L'introduzione di tale disposizione quale obbligo del registro ai sensi dell'articolo 4 riflette l'emendamento 29 del Parlamento europeo. La Commissione preferisce utilizzare l'espressione suggerita dal Consiglio, ossia l'applicazione di una politica, poiché garantisce al registro un sufficiente margine di manovra per decidere come procedere a tale applicazione. Parte del testo che è stata trasferita dall'originale articolo 4 all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) si riferisce alla politica di per sé ("prende in considerazione le raccomandazioni ... vie di ricorso giurisdizionale"); e potrebbe pertanto essere ricollocata nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

L'emendamento 29 del Parlamento specifica inoltre che la composizione delle controversie in sede extragiudiziale debba essere gratuita o perlomeno basata sul principio del recupero dei costi. Una disposizione analoga figura anche nell'emendamento 35 del Parlamento europeo. Tuttavia, sebbene la Commissione possa convenire sul principio suggerito dal Parlamento, pur propendendo per l'opzione del recupero dei costi, la posizione comune del Consiglio non prevede una disposizione analoga. Il principio in base al quale per la composizione delle controversie in sede extragiudiziale è utile prevedere il recupero dei costi è coerente con un principio analogo applicabile ai diritti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

Nella sua posizione comune il Consiglio ha inserito una disposizione secondo cui il registro è tenuto ad "assicurare l'integrità della base di dati", che peraltro ingloba anche l'emendamento 26 del Parlamento europeo. Trattasi di una responsabilità che fa parte delle normali funzioni di un registro di TLD; pertanto la Commissione accoglie l'emendamento proposto. Essa ritiene tuttavia che il testo di questa disposizione possa essere ricollocato nell'ambito delle funzioni del registro definite all'articolo 2, lettera a) e che sarebbe più opportuno specificare in questo caso che si tratta della base di dati 'dei nomi di dominio'.

Articolo 5 - Quadro di intervento

Per l'articolo 5 vengono proposte modifiche sostanziali. Sebbene la posizione comune del Consiglio non influisca in maniera significativa sull'equilibrio generale dei poteri così come previsto nella proposta originale della Commissione (ovvero, che le norme di politica pubblica siano definite dalla Commissione, mentre altre misure di attuazione siano lasciate a discrezione del registro), il Consiglio introduce notevoli restrizioni alle attribuzioni del registro in materia di registrazione. La Commissione accoglie gli emendamenti del Consiglio, che peraltro incorporano una serie di emendamenti del Parlamento europeo, ma pone in evidenza che in questo modo le verrebbero attribuite competenze più ampie sulla base della procedura di comitato e mette in guardia di fronte all'introduzione di procedure troppo complesse in un settore così dinamico e in rapida evoluzione. La Commissione sottolinea dunque la necessità di limitare le proprie competenze a questioni strettamente connesse alle politiche pubbliche, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Articolo 5, paragrafo 1

Nella riformulazione proposta dal Consiglio per l'articolo 5, paragrafo 1 vengono precisati alcuni elementi della politica pubblica e in particolare i due aspetti fondamentali che figuravano nella proposta della Commissione, ossia le disposizioni sulle registrazioni abusive o finalizzate alla speculazione dei nomi di dominio e quelle sulla composizione extragiudiziale delle controversie. Il Consiglio propone di aggiungere ulteriori elementi: disposizioni relative alla revoca dei nomi di dominio, alle questioni linguistiche e geografiche, ai diritti di proprietà intellettuale e ad altri diritti. Inoltre, nello stesso articolo vengono menzionati i principi di politica generale che il registro dovrà applicare nella propria politica di registrazione.

È probabile che il Parlamento intenda esaminare fino a che punto la riformulazione dell'articolo 5, paragrafo 1 suggerita nella posizione comune del Consiglio rifletta i propri emendamenti in materia di politica pubblica. Per tenere conto dell'emendamento 38 viene inserita una disposizione sui nomi che non vengono rinnovati o che rimangono privi di titolare per effetto del diritto di successione (la questione della "bona vacantia"), disposizione che viene aggiunta alle questioni attinenti alla politica pubblica da affrontare contestualmente al problema della revoca dei nomi di dominio. La revoca dei nomi di dominio è un problema sollevato anche nell'emendamento 34 del Parlamento. Stabilire fino a che punto ai titolari di diritti pregressi riconosciuti dal diritto nazionale o comunitario così come agli enti pubblici viene offerta la possibilità di beneficiare di un periodo temporaneo per la registrazione è una questione da determinare nel quadro della politica sulle registrazioni abusive o finalizzate alla speculazione; tale modifica della proposta della Commissione tiene conto in parte delle questioni sollevate nell'emendamento 32 del Parlamento, mentre altri aspetti affrontati nell'emendamento potrebbero essere trattati nell'ambito della politica pubblica in materia di registrazione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 5, paragrafo 2

Pur avendo respinto gli emendamenti 37 e 6 del Parlamento, la Commissione riconosce la fondatezza dei timori espressi dagli Stati membri in riferimento ai nomi geografici e geopolitici che riguardano l'organizzazione territoriale di uno Stato membro. Per questo motivo la Commissione accoglie la proposta del Consiglio riferita all'articolo 5, paragrafo 2 bis in quanto offre adeguate garanzie agli Stati membri, che in questo modo hanno la possibilità di affrontare le questioni connesse a tali nomi, e contribuisce altresì alla trasparenza della procedura. È presumibile che anche il Parlamento ritenga opportuno risolvere questi aspetti nel modo proposto dal Consiglio.

Articolo 5, paragrafo 3

Il testo originale dell'articolo 3, paragrafo 3 è stato modificato in logica congruenza con le modifiche apportate all'articolo 5, paragrafo 1 e 2. La Commissione accetta l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 3 nella posizione del Consiglio. La Commissione sottolinea, nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 3, la necessità di chiarire che il registro determina la politica di registrazione ma non adotta autonomamente norme in materia di politica pubblica. Tale disposizione figurerà nel contratto che la Commissione stipulerà col registro.

Mentre il Parlamento propone negli emendamenti 23 e 32 di registrare i nomi di dominio in base al principio "primo arrivato, primo servito", la posizione comune del Consiglio non menziona tale principio che invece è fondamentale nell'ambito delle procedure di registrazione. La Commissione può accettare la riformulazione dell'articolo 5, paragrafo 3 proposta dal Consiglio, con l'aggiunta però di un riferimento al suddetto principio.

Articolo 5, paragrafo 4

La Commissione accoglie l'emendamento del Consiglio.

Articolo 6 - Comitato

Il Consiglio ha stabilito che la Commissione sia assistita da un apposito comitato di regolamentazione. La Commissione respinge questo emendamento e mantiene salda la propria opinione, alla luce anche di quanto formulato in riferimento all'articolo 5, ossia che sarebbe più opportuno che la Commissione si avvalga dell'assistenza del comitato consultivo istituito dalla direttiva in fieri concernente un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche [5]. Nel periodo che precede l'entrata in vigore della suddetta direttiva la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

[5] Proposta di direttiva concernente un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche - COM(2000) 393.

La Commissione ritiene che la convergenza delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni obblighi inevitabilmente a considerare le questioni attinenti alla gestione della rete Internet, comprese quelle disciplinate dal presente regolamento, in stretto rapporto con altri aspetti concernenti le reti di comunicazioni elettroniche. La Commissione è inoltre del parere che affiancarle un comitato di regolamentazione complicherebbe in misura eccessiva il proprio compito di mettere in opera efficacemente ed efficientemente il dominio di primo livello .eu in consultazione con il registro.

Avendo accolto l'emendamento 39 del Parlamento europeo e attenendosi alla propria posizione originale, la Commissione non può accogliere la modifica apportata dal Consiglio in riferimento all'articolo 6.

Articolo 8 - Relazione sull'attuazione (nuovo)

Il Consiglio ha proposto che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu un anno dopo l'adozione del regolamento, e successivamente ogni due anni. Questo emendamento riflette una proposta analoga del Parlamento europeo. La Commissione ritiene che tali relazioni rappresentino un'utile opportunità per valutare i progressi compiuti e giudica opportuno includere questa disposizione nel regolamento.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accoglie tutte le proposte presentate dal Consiglio nella posizione comune, ad eccezione della disposizione proposta per l'articolo 6 concernente il comitato di regolamentazione.

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