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Document 52001SC1565

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Decisione del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

/* SEC/2001/1565 def. - COD 2001/0029 */

52001SC1565

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Decisione del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente /* SEC/2001/1565 def. - COD 2001/0029 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Decisione del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

1- ITER PROCEDURALE

>SPAZIO PER TABELLA>

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta delinea le priorità di azione in campo ambientale per i prossimi 10 anni e definisce la componente ambientale della strategia comunitaria di sviluppo sostenibile. Se da un lato continua a perseguire alcuni degli obiettivi del Quinto programma comunitario di azione in materia di ambiente, terminato nel 2000, dall'altro si spinge ancora oltre, adottando un approccio più strategico, sollecitando tutti i settori della società ad assumersi le proprie responsabilità e a partecipare attivamente alla ricerca di soluzioni innovative, pratiche e sostenibili agli attuali problemi ambientali.

La proposta individua quattro aree di azione prioritarie:

* Cambiamento climatico

* Natura e biodiversità

* Ambiente e salute

* Risorse naturali e rifiuti

Per conseguire miglioramenti in questi settori, il nuovo programma stabilisce 5 approcci strategici:

* garantire l'attuazione della normativa ambientale vigente;

* integrare le considerazioni ambientali in tutte le altre politiche;

* collaborare strettamente con le imprese e con i consumatori nella ricerca di soluzioni;

* assicurare ai cittadini informazioni ambientali più facilmente accessibili e di migliore qualità;

* sviluppare un atteggiamento più rispettoso dell'ambiente nella gestione e nella pianificazione territoriale.

Oltre a sottolineare la necessità di un'attuazione più efficace, la proposta cerca anche di coinvolgere un pubblico più vasto, a cominciare dalle imprese, che hanno tutto da guadagnare da una buona politica ambientale, grazie al ricorso a strumenti moderni e innovativi per far fronte alle complesse sfide ambientali. Lo strumento normativo non viene abbandonato, ma si cerca di farne un uso più efficace e di accrescere la partecipazione al processo decisionale.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3. 1 Valutazione generale

La posizione comune rappresenta un significativo passo in avanti nell'elaborazione del programma che definisce gli indirizzi generali della politica ambientale dell'Unione europea per i prossimi 10 anni. Le conclusioni formulate dalla Presidenza al termine del Consiglio europeo di Göteborg hanno riconosciuto l'importanza del Sesto programma di azione per l'ambiente. Approvando l'orientamento della posizione comune, le conclusioni riconoscono il contributo del programma alla strategia di sviluppo sostenibile e all'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le altre politiche comunitarie, come l'energia e i trasporti.

Articoli 1 e 2 - Temi e obiettivi

La posizione comune segue la proposta della Commissione, che si incentra su quattro sfide strategiche prioritarie anziché cercare di elaborare un programma di lavoro dettagliato.

La posizione comune stabilisce un termine generale di 4 anni dal momento dell'adozione del programma per la predisposizione delle misure di attuazione. La Commissione ricorda alle istituzioni che la sua prassi è di non impegnarsi in nuove attività che prevedono scadenze definite senza disporre delle necessarie risorse finanziarie ed umane. Data la grande importanza del programma per il conseguimento degli obiettivi ambientali dello sviluppo sostenibile, la Commissione accetta comunque questo termine indicativo.

La base giuridica del programma comunitario di azione in materia di ambiente è l'articolo 175, paragrafo 3 del trattato CE, che per i programmi generali di azione prevede la procedura di codecisione. Ne consegue che la decisione di adottare un programma ha carattere generale e che le misure necessarie per attuare il programma sono oggetto di ulteriori decisioni comunitarie. Pertanto gli articoli 1 e 2 stabiliscono gli obiettivi generali della politica ambientale e, di riflesso, pongono l'accento sull'integrazione e sui progressi verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il programma non prevede nuovi "obiettivi quantitativi", il che da un lato conferma la natura del programma medesimo e dall'altro impone che tali obiettivi siano stabiliti in una seconda fase sulla base dei migliori dati disponibili. Ciò deve avvenire in consultazione con le parti interessate, che forniscono i risultati necessari al conseguimento degli obiettivi.

Articolo 3 - Strumenti innovativi da affiancare alla legislazione ambientale

Ancora una volta, esiste un ampio consenso sulla necessità di ricorrere a strumenti innovativi per conseguire le finalità ambientali. La posizione comune conferma l'intenzione di promuovere un maggior ricorso a diversi strumenti politici, tra cui gli strumenti normativi ed i meccanismi di co-regolamentazione.

Articolo 4 - Il ruolo e la natura delle strategie tematiche

La proposta della Commissione di ricorrere a strategie tematiche, ampiamente descritta nella comunicazione che accompagna la proposta di decisione, è stata accolta favorevolmente, come un approccio innovativo per affrontare una serie di complesse questioni.

Tutte le istituzioni hanno riconosciuto la necessità di definire le strategie sulla base di un'ampia consultazione con gli operatori socio-economici e di coinvolgere il Consiglio e il Parlamento per garantire il necessario sostegno politico delle misure da proporre. Il Consiglio ha tuttavia riconosciuto la necessità di lasciare alla Commissione un margine di flessibilità e di evitare procedure troppo lunghe per l'adozione delle strategie medesime. Per queste ultime si raccomanda dunque di ricorrere ad una decisione ai sensi dell'articolo 175 ove opportuno, ossia nei casi in cui l'argomento sia sufficientemente maturo.

Articolo 5 - Cambiamento climatico: conferma dell'approccio

Viene confermato l'approccio generale della Commissione, che da un lato riconosce le conclusioni del gruppo IPCC [1] ma dall'altro, in termini pratici, punta a rispettare i più modesti obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto. Nella posizione comune il Consiglio sottolinea ancora una volta il ruolo importante dell'energia, dei trasporti e dell'industria.

[1] Intergovernmental panel on climate change.

Articolo 6 - Importanza del ripristino e della conservazione

In linea con i pareri di tutte le istituzioni, la posizione comune pone ancora una volta l'accento sulla necessità di istituire e attuare la rete Natura 2000 estendendola all'ambiente marino e promuovendone l'ampliamento nei paesi candidati. Viene ulteriormente sottolineata l'importanza delle misure per proteggere la biodiversità, ad esempio mediante l'attuazione dei piani di azione previsti dalla CBD [2] o di misure per combattere le specie invasive esotiche .

[2] Convenzione sulla biodiversità.

Articolo 7 - Salute e qualità della vita

Tutte le istituzioni riconoscono la necessità di prestare maggiore attenzione alla protezione della salute umana nell'elaborazione della politica ambientale. Ciò presenta delle implicazioni sia per i settori di più recente intervento, quali ad esempio le sostanze chimiche, i pesticidi e l'inquinamento acustico, sia per i settori già consolidati, come l'aria e l'acqua, per i quali si pongono essenzialmente problemi in fase di attuazione.

Vi è un consenso generale sul fatto che, per quanto teoricamente auspicabile, non è possibile eliminare tutti i rischi per la salute; occorre invece impegnarsi a ridurre al minimo l'impatto. La politica ambientale dovrebbe comunque sforzarsi di promuovere soluzioni nuove, più pulite e redditizie, ad esempio in materia di produzione e uso di sostanze chimiche e pesticidi nell'industria ed in agricoltura.

La posizione comune riconosce l'importanza dell'ambiente urbano, con l'inserimento di una nuova sezione che prevede una specifica strategia tematica diretta a promuovere in generale l'efficienza dei trasporti ed in particolare il trasporto pubblico.

Articolo 8 - Gestione efficiente delle risorse e prevenzione dei rifiuti

La posizione comune affronta il tema del consumo e dell'uso sostenibile delle risorse ponendo l'accento sull'eco-efficienza, un metodo che offre soluzioni vincenti per tutti: per le imprese, per i consumatori e per l'ambiente. Analogamente, la futura politica in materia di rifiuti dovrà tener conto dell'approccio della politica integrata dei prodotti, favorendo il reimpiego e, per i rifiuti che ancora vengono prodotti, dando la preferenza al recupero e soprattutto al riciclaggio. Il Consiglio ha riconosciuto che i rifiuti costituiscono un settore particolarmente complesso e che i negoziati su un programma generale di azione non costituiscono la sede adeguata per stabilire nuovi obiettivi. La Commissione è stata comunque invitata a presentare una serie di obiettivi nel 2002.

Articolo 10 - Migliorare il processo decisionale, le relazioni e la valutazione

Vi è un ampio consenso sulla necessità di ammodernare il processo decisionale in materia ambientale facendo ricorso a nuovi metodi e nuove tecniche, che coinvolgano nel processo una fetta molto più ampia della società. In questa maniera le politiche potranno essere più aderenti alla realtà e offrire maggiori opportunità di miglioramento. La posizione comune conferma questo approccio e precisa che il processo dovrà svolgersi all'insegna della completa trasparenza, secondo orientamenti chiari e procedure ben definite, pur consentendo la necessaria flessibilità. Viene dato particolare risalto alla valutazione dell'impatto delle proposte politiche e alla verifica dell'efficacia delle misure vigenti e ciò, accanto all'obbligo di valutare l'impatto sulla sostenibilità nel quadro della strategia di sviluppo sostenibile, rappresenta un notevole passo in avanti.

3.2 Valutazione specifica

Il testo che segue contiene un'analisi dettagliata dell'integrazione degli emendamenti del Parlamento europeo nella posizione comune. Il Parlamento ha adottato 226 emendamenti, di cui 30 sono stati accolti integralmente dalla Commissione, mentre altri 92 sono stati accolti in parte e/o in linea di principio. Gli altri emendamenti non sono stati accolti. Tranne 42 emendamenti, tutti gli altri sono stati comunque presi in considerazione in una maniera o nell'altra nella posizione comune. La posizione della Commissione riguardo a tutti gli emendamenti è riassunta nell'allegato.

A. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione ed inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

Considerando

Il considerando 30 aggiunge un riferimento alla politica dei trasporti, come proposto dall'emendamento 14. Nel considerando 15 figura ora un riferimento generale all'accesso all'informazione ed alla giustizia (emendamento 16), mentre l'articolo 3, paragrafo 9 richiama espressamente la Convenzione di Aarhus. I considerando 14 e 33 contengono invece un riferimento alle parti interessate, come indicato nell'emendamento 261.

Principi e scopi generali

I principali obiettivi operativi, che in precedenza erano indicati all'articolo 2, figurano ora negli articoli tematici e generali da 5 a 10 (emendamenti 26-33). Di conseguenza l'articolo 2 espone ora in maniera sintetica i principi e gli obiettivi generali, in linea con gli emendamenti 21, 24, 34, 35, 37, 39 e 40. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 8, paragrafo 2, punto i, lettera e) contengono riferimenti più specifici rispettivamente alla protezione dei suoli (emendamento 35) e agli strumenti economici (37) .

Approcci strategici

L'emendamento 276, che incorpora anche l'emendamento 44 e concerne il ruolo dello sviluppo della legislazione ambientale ed i principi ai quali tale legislazione deve ispirarsi (in linea con i principi stabiliti all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato), è ripreso rispettivamente nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e nell'articolo 2, paragrafo 1. Il concetto di sostituzione, che non figura nell'articolo 174, paragrafo 2, è invece ripreso nell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettera c) in relazione ai prodotti chimici e ai pesticidi. L'articolo 3, paragrafo 2 riprende inoltre gli emendamenti 55 e 62 sull'attuazione della normativa, l'emendamento 61 in materia di autorizzazioni, ispezioni, monitoraggio e controllo da parte degli Stati membri, nonché, in termini generali, gli emendamenti 57, 58 e 59 in materia di infrazioni.

Il contenuto di parte degli emendamenti 69 e 292 sullo sviluppo di competenze ambientali in seno alle imprese è ripreso nell'articolo 3, paragrafo 5 sotto forma di un approccio strategico diretto ad accrescere la collaborazione e il partenariato con le imprese (comprese le PMI) al fine di migliorarne le prestazioni ambientali (emendamento 74).

Un riferimento generale alla ricerca (emendamento 54) figura ora specificamente all'articolo 10 lettera d), che contiene anche un accenno al Programma quadro comunitario (emendamento 173).

L'articolo 3, paragrafo 4 estende il riferimento agli strumenti economici e di mercato, incluse misure di carattere fiscale, ed in tal modo riprende l'emendamento 75 ed alcune parti dell'emendamento 68. L'articolo 3, paragrafo 5 riprende l'emendamento 72 ponendo l'accento sulle procedure da seguire in caso di inosservanza degli accordi volontari. Le altre questioni affrontate nell'emendamento 68 in materia di responsabilità o sono riprese dall'articolo 3, paragrafo 8 e dalle disposizioni generali riguardanti il principio "chi inquina paga", oppure, per la responsabilità civile, esulano dal campo di applicazione del programma di azione in materia di ambiente.

I concetti espressi negli emendamenti 82, 88 e 92 (partecipazione, informazione e sensibilizzazione) sono ripresi nell'articolo 3, paragrafo 9. Analogamente, nonostante l'assenza di un riferimento specifico al coinvolgimento delle comunità locali (emendamento 53), la Commissione ritiene che esse siano richiamate nell'articolo 3, ai paragrafi 6 (enti pubblici), 9 (ONG e cittadini) e 10 (scambio di esperienze).

L'emendamento 96, che mirava ad incoraggiare la pianificazione regionale e ad incentivare lo scambio di esperienze, è stato ripreso dall'articolo 3, paragrafo 10, che abbraccia tutti i temi specificamente trattati negli emendamenti 93, 97, 98 e 101, con la conseguenza che non è necessario precisare in maniera dettagliata i singoli programmi e settori. L'emendamento 246 sulle misure agro-ambientali si limita a riformulare l'originaria proposta della Commissione e trova riscontro nell'articolo 3, paragrafo 10.

Strategie tematiche

Il nuovo articolo 4 fornisce ulteriori chiarimenti sull'approccio basato sulle strategie tematiche e contiene alcune disposizioni sulla loro struttura: la forma (una decisione, ove opportuno, lasciando quindi alla Commissione il necessario margine di flessibilità), le procedure per l'adozione e la necessità di prevedere varie misure, tra cui strumenti normativi e non normativi, consultazioni, scadenze e relazioni. In questo modo viene direttamente specificato il contenuto dell'emendamento 20.

Le questioni generali da affrontare nelle strategie tematiche, che riprendono parzialmente gli emendamenti, sono ora specificate in maniera più dettagliata:

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) (emendamento 148) - suolo

Articolo 6, paragrafo 2, lettera g) (emendamento 157) - ambiente marino

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) (emendamento188) - pesticidi

Articolo 7, paragrafo 2, lettera f) - aria

Articolo 7, paragrafo 2, lettera h) (emendamenti 171 e 207) - ambiente urbano

Articolo 8, paragrafo 2, lettera i) (emendamenti 212 e 213) - uso e gestione delle risorse

Articolo 8, paragrafo 2, punto iii) (emendamento 217) - riciclaggio dei rifiuti

Cambiamento climatico

L'emendamento 104 definisce l'obiettivo generale dell'azione in materia di cambiamento climatico ed è ripreso nell'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. Tuttavia all'obiettivo di una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra del 70%, fissato dall'IPCC e indicato dall'articolo 2, non va ad aggiungersi l'ulteriore obiettivo, proposto da questo emendamento, di una riduzione del 50% entro il 2040. La percentuale del 50% può infatti essere troppo ambiziosa o troppo poco ambiziosa, a seconda degli sviluppi.

L'esplicito riferimento ai singoli settori contenuto nell'emendamento 114 trova ora riscontro nelle iniziative settoriali di più ampio respiro riguardanti l'energia, i trasporti, la produzione industriale e gli altri settori (articolo 5, paragrafo 2). Analogamente, le specifiche richieste relative ai trasporti (emendamenti 116, 117, 127, 128, 287), all'energia (emendamento 123) e all'industria (emendamento 120) sono trattate in termini generali nell'articolo 5, paragrafo 2. L'obiettivo di ricavare il 18% della produzione lorda di energia elettrica dalla cogenerazione di calore ed elettricità (emendamento 123) figura all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii, lettera d), mentre gli altri aspetti dell'emendamento 123, tra cui la modifica dell'obiettivo relativo all'energia prodotta da fonti rinnovabili, e l'obiettivo specificamente fissato per i combustibili alternativi (287) non sono stati considerati adatti ad un programma generale di azione. Mentre l'articolo 5, paragrafo 2, punto vi, lettera a) continua a prevedere un quadro per l'imposizione energetica anziché ambientale, l'articolo 2, paragrafo 3 sottolinea ora che occorre tener conto della necessità di internalizzare i costi ambientali e così facendo tiene conto, almeno in parte, dell'emendamento del Parlamento sulla completa internalizzazione dei costi esterni (emendamento 291).

L'articolo 5, paragrafo 5 riprende i temi trattati nell'emendamento 251, ovvero le esigenze relative ai trasferimenti di tecnologia ed in generale l'assistenza ai paesi terzi, mentre l'articolo 5, paragrafo 4 affronta il tema del cambiamento climatico nell'ambito del processo di allargamento della Comunità, riprendendo parte dell' emendamento 254.

Diversità biologica

L'emendamento 133 definisce l'obiettivo generale dell'azione a tutela della natura e della diversità biologica ed è ripreso nell'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino e ulteriormente rafforzato nell'articolo 6, paragrafo 1, che concerne il deterioramento della diversità biologica.

L'articolo 6, paragrafo 1 riprende inoltre gli emendamenti 134 e 136 sulla protezione dell'ambiente naturale e dei suoli, il contenuto essenziale dell' emendamento 137 relativo alla strategia comunitaria sulla diversità biologica, l'emendamento 138 sulle bellezze paesaggistiche, l'emendamento 140 sull'impoverimento genetico, e l'emendamento 141 sull'acqua (anche se questo tema è trattato in particolare nell'articolo 7). I riferimenti alla direttiva sulla conservazione degli habitat naturali e alla direttiva sulla protezione degli uccelli selvatici contenuti nell'emendamento 137 sono stati inseriti nell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Le lettere a) e g) dell'articolo 6, paragrafo 2 assorbono gli emendamenti 142 e 143 su Natura 2000, mentre le considerazioni generali relative alla protezione delle specie, soprattutto delle specie minacciate, e alla promozione di opportune attività di ricerca (emendamenti 144 e 145) figurano nell' articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) .

Il ruolo dell'agricoltura nella protezione della natura e della biodiversità è stato definito in maniera più precisa (articolo 6, paragrafo 2, lettera f) anche se non è necessario limitare le azioni da intraprendere in questo settore alla revisione della PAC prevista per il 2003 (emendamenti 150 e 257). Il contenuto essenziale dell'emendamento 151, relativo all'elaborazione ad ogni livello di piani integrati, trova riscontro, in termini generali, nel perseguimento della strategia comunitaria sulla diversità biologica, nel rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 6, paragrafo 2, lettera a). All'articolo 6, paragrafo 2, lettera h) è stato aggiunto un riferimento al forum delle Nazioni Unite sulle foreste (emendamento 155).

L'appello del Parlamento in favore della costituzione di reti di fasce verdi transfrontaliere (emendamento 156) è stato ripreso in un riferimento generale alla cooperazione transfrontaliera, contenuto nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera i).

L'obiettivo specifico della ratifica e dell'attuazione del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (emendamento 158) figura ora all'articolo 6, paragrafo 2, lettera i). L'articolo sottolinea inoltre la necessità di affrontare i problemi sanitari posti dalle biotecnologie e dai prodotti geneticamente modificati (emendamento 259).

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera g) menziona espressamente la gestione integrata delle zone costiere anche se, in attesa dell'esito delle discussioni sull'attuale proposta di raccomandazione, è prematuro insistere per l'adozione di uno specifico quadro normativo (emendamento 268).

Ambiente, salute e qualità della vita

L'emendamento 160 definisce l'obiettivo generale dell'azione a tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita; il suo contenuto è ripreso all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, tranne per quanto riguarda lo specifico riferimento agli alimenti e all'acqua potabile.

Gli emendamenti 161, 167, 169 e 170 sulla comprensione delle minacce per l'ambiente, la salute, la qualità dell'acqua e dell'aria e sui livelli di rumore sono stati incorporati nell'articolo 7, paragrafo 1, che definisce gli obiettivi.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) contiene ora un riferimento all'impatto dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute (emendamenti 172 e 204) e all'aggiornamento delle norme e dei valori limite fissati a tutela della salute, prendendo in considerazione anche le sinergie e le interazioni tra le varie sostanze inquinanti (emendamento 174). Se da un lato si invoca un maggiore coordinamento delle attività di ricerca (emendamento 175) dall'altro non vengono indicati i singoli settori di cui si propone l'esame. Tali questioni sono affrontate in modo più adeguato nel Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

Per le sostanze chimiche, nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) viene stabilito l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione le sostanze che destano particolari preoccupazioni (emendamento 179). La fissazione della data del riesame intermedio come termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure necessarie in materia di sostanze chimiche risponde all'esigenza principale espressa nell'emendamento 289. La necessità di ratificare la convenzione sugli inquinanti organici persistenti (emendamento 182) è ripresa nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), mentre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) contiene una disposizione di carattere generale sulla ratifica delle convenzioni internazionali (emendamento 181). L'emendamento 183 sulla convenzione di Rotterdam è ripreso mediante una modifica di carattere redazionale all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera e) sulle acque contiene un riferimento più esteso alla direttiva quadro sulle acque (anche se quest'ultima non potrà essere interamente attuata prima della conclusione del programma - emendamento 193) e alla direttiva sulle acque di balneazione (emendamento 194).

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera g) contiene ora disposizioni di carattere generale sulll'inquinamento acustico, rispondendo così all'emendamento 282.

Risorse naturali e rifiuti

La prima parte dell'emendamento 278 definisce l'obiettivo generale dell'azione relativa alle risorse naturali ed ai rifiuti ed è ripresa nell'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, anche se gli obiettivi specifici non sono stati accettati, non essendo il programma generale di azione la sede adeguata per stabilirli. Peraltro l'articolo 8, paragrafo 1, riprende l'obiettivo, posto dall'emendamento 37, di un consumo delle risorse che non superi la capacità di carico dell'ambiente e quello menzionato nell'ultima parte dell'emendamento 278, relativo alla riduzione al minimo dei rifiuti e della loro pericolosità.

L'articolo 8, paragrafo 2, punto i, lettera d) prevede metodi di produzione e di estrazione più sostenibili, riprendendo i concetti espressi nell'emendamento 213.

L'articolo 8, paragrafo 2, punto iv prevede un riesame della normativa in materia di imballaggi, pile, e rifiuti edilizi e di demolizione (emendamenti 215 e 216).

Questioni internazionali

L'emendamento 226 sugli accordi multilaterali in materia ambientale e l'emendamento 229 sul principio di precauzione sono incorporati nell'articolo 9, paragrafo 2, rispettivamente alla lettera h) e alla lettera f). Il contenuto essenziale dell'emendamento 230, relativo alle valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali figura ora all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g).

Gli emendamenti 231 e 232, che auspicano una cooperazione rafforzata con la Russia e le regioni del Mediterraneo e del Baltico sono ora ripresi dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera i), che contiene un riferimento in termini molto più generali.

Definizione della politica ambientale

Le disposizioni relative all'informazione, alla partecipazione e al processo decisionale, oggetto degli emendamenti 234 e 237, figurano ora all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 3, paragrafo 9 sull'attuazione della Convenzione di Aarhus. Lo sviluppo di principi comuni in materia di dialogo (emendamento 236) figura nell'articolo 10, lettera a), mentre le disposizioni sulle procedure di valutazione (emendamento 241) sono state incorporate nell'articolo 10, lettera c).

L'articolo 3, paragrafo 3 ribadisce il ruolo delle valutazioni strategiche ambientali (VAS - emendamento 238).

Il tema della partecipazione delle autorità locali e della comunità scientifica è affrontato in termini generali nell'articolo 10, che contiene anche un riferimento più specifico all'instaurazione di collegamenti con gli operatori del settore della ricerca (emendamenti 237 e 240).

Monitoraggio

La proposta di basare la valutazione intermedia del programma su una vasta gamma di indicatori (emendamento 245) è accolta nell'articolo 11, paragrafo 1.

B. Emendamenti parlamentari accolti dalla Commissione, ma non inseriti nella posizione comune

Approcci strategici

Articolo 3, paragrafo 8

Il Consiglio ha respinto l'obiettivo del 2003 come termine entro il quale completare l'effettiva attuazione della normativa ambientale.

Articolo 3, paragrafo 10

Il Consiglio ha respinto l'invito a introdurre un esplicito riferimento al patrimonio culturale e ai siti storici nel contesto della pianificazione territoriale (emendamento 95).

Cambiamento climatico

Nell'articolo 5, pur accettando la necessità di una modellazione del clima a livello regionale, il Consiglio non ha segnalato che essa deve prevedere misure di adattamento su scala locale (emendamento 131), e non ha stabilito una data entro la quale istituire un sistema di scambio delle emissioni all'interno della Comunità (emendamento 290).

Natura e biodiversità

Nell'articolo 6, il Consiglio ha ritenuto che l'"integrazione" delle considerazioni ambientali nella politica comune della pesca (emendamento 152) non fosse adeguata per un programma generale di azione ai sensi dell'articolo 175. In ogni caso, l'articolo 6 del trattato CE già prevede l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche.

Ambiente, salute e qualità della vita

Nell'articolo 7, il Consiglio ha ritenuto che i riferimenti alla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1996/61/CE) proposti dal Parlamento esulassero dalla portata strategica di un articolo dedicato all'ambiente, alla salute e alla qualità della vita (emendamento 279).

Definizione della politica ambientale

Nell'articolo 10 il Consiglio ha ritenuto che il riferimento ai sistemi di informazione cartografica e geografica fosse già compreso nel riferimento generale alle applicazioni e agli strumenti di monitoraggio terrestre (emendamento 243).

C. Modifiche apportate dal Consiglio

Il Consiglio ha definito il programma in termini più concreti. Per la Commissione ciò è accettabile nella misura in cui l'approccio strategico non venga eccessivamente modificato ed il nuovo testo non interferisca con altre iniziative politiche che essa dovrà intraprendere, quali il Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2002-2006. Alcune novità introdotte dal Consiglio corrispondono ad emendamenti presentati dal Parlamento ma non accolti dalla Commissione, emendamenti che sono menzionati tra parentesi nel testo che segue. In particolare, alcuni dei considerando proposti sono stati ripresi nel testo degli articoli.

Considerando

Il considerando 5 introduce un riferimento al principio di precauzione (emendamento 260). Il considerando 29, relativo ai rifiuti, riunisce gli originari considerando 21 e 22 (emendamenti 12 e 13).

Principi e scopi generali

Nell'articolo 2, paragrafo 1 il Consiglio ha riconosciuto che il programma costituisce il quadro di riferimento della politica ambientale comunitaria per i prossimi 10 anni, in base ai principi di integrazione e sviluppo sostenibile nonché ai principi informatori della politica ambientale comunitaria (emendamento 22), ed in quanto tale rappresenta il pilastro ambientale della strategia dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile (emendamento 25). Tuttavia il Consiglio si è attenuto al parere espresso dal proprio Servizio giuridico, secondo il quale l'articolo 6 del trattato non costituisce una base giuridica adeguata per questa decisione. Inoltre nell'articolo 2, paragrafo 4, il Consiglio sottolinea che le misure adottate nel quadro del programma devono essere coerenti con la dimensione economica e sociale dello sviluppo sostenibile (emendamento 23).

Approcci strategici

Il Consiglio prevede (articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino) un riesame più sistematico dell'applicazione della legislazione ambientale in tutta l'Unione europea (emendamento 4) e nel primo trattino inserisce un riferimento alle misure dirette a contrastare le violazioni della normativa ambientale (emendamento 60).

Per quanto riguarda l'integrazione, il Consiglio mira soprattutto a fare in modo che le azioni intraprese nel settore economico e sociale siano coerenti con il programma (articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino), evidenzia il contributo delle valutazioni ambientali (sesto trattino - emendamento 51), e sottolinea la necessità di tener conto degli obiettivi del programma nel futuro riesame delle prospettive finanziarie (settimo trattino). Senza menzionare le singole politiche, l'articolo fa riferimento ad obiettivi e scadenze (emendamento 45). Il Consiglio afferma la necessità che le iniziative politiche della Commissione rispecchino le considerazioni ambientali (terzo trattino - emendamenti 7 e 47).

Nell'articolo 3, paragrafo 4, primo trattino, il Consiglio pone l'accento sulla riforma degli aiuti che comportano effetti nocivi per l'ambiente, senza tuttavia specificare alcuna scadenza (emendamento 263), mentre nell'articolo 3, paragrafo 4, quarto trattino stabilisce la necessità di integrare le esigenze di protezione ambientale nelle attività di normalizzazione (emendamento 109). Il Consiglio mira inoltre a migliorare la prestazione ambientale delle imprese e ad incentivare l'innovazione dei prodotti (articolo 3, paragrafo 5, quinto trattino).

L'articolo 3, paragrafo 5, riguarda le considerazioni ambientali inerenti all'approccio della politica integrata dei prodotti (emendamento 70) e le questioni relative agli accordi volontari (emendamento 265).

La necessità di integrare nelle procedure di appalto considerazioni relative al ciclo di vita dei prodotti è ripresa nell'articolo 3, paragrafo 6 (emendamento 78).

Il Consiglio attribuisce un particolare rilievo alla promozione dell'integrazione delle considerazioni ambientali nelle attività delle istituzioni finanziarie, quali ad esempio la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (articolo 3, paragrafo 7, terzo trattino).

Strategie tematiche

Per il Consiglio le strategie tematiche dovrebbero preferibilmente assumere la forma di una decisione, ove opportuno, anche se evidentemente la scelta dipenderà dal contesto e dalla maturità dell'argomento (emendamento 264). Il Consiglio ha incorporato nell'articolo 4 della posizione comune la struttura generale delle strategie tematiche che la Commissione aveva suggerito nella sua comunicazione (emendamento 2).

Cambiamento climatico

Il Consiglio prevede l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto nel 2002 (emendamenti 105 e 247), la realizzazione entro il 2005 di progressi comprovabili per quanto riguarda il rispetto degli impegni assunti in base al protocollo (emendamento 107) e la necessità che la Comunità sostenga obiettivi di riduzione più ambiziosi per il periodo successivo a quello stabilito nel protocollo medesimo (emendamento 108). Il Consiglio prevede inoltre un migliore monitoraggio degli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro dell'accordo sulla ripartizione interna degli oneri (articolo 5, paragrafo 2, punto i, lettera c).

Nell'articolo 5, paragrafo 2, punto ii, il Consiglio continua a porre l'accento sia sulle materie prime rinnovabili, con particolare riferimento ai combustibili ed alle fonti energetiche (emendamento 9), sia sui combustibili a basso tenore di carbonio (emendamento 248).

Il Consiglio si ripropone di intraprendere un'azione comunitaria volta a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti dal bunkeraggio marittimo qualora entro il 2003 non venga decisa alcuna azione in seno all'Organizzazione marittima internazionale (articolo 5, paragrafo 2, punto iii, lettera b) e mira ad ottenere che il prezzo dei trasporti rifletta integralmente i costi ambientali (articolo 5, paragrafo 2, punto iii, lettera f). La sezione relativa ai trasporti è stata ampliata ed affronta ora alcune questioni di carattere generale, quali l'efficienza (emendamento 130) e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (emendamenti 106 e 284).

Il Consiglio ha notevolmente rafforzato le disposizioni relative alla politica in materia di cambiamento climatico con riferimento ai paesi candidati all'adesione, ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economia in fase di transizione, soprattutto per quanto concerne lo sviluppo di capacità ed i trasferimenti di tecnologia (articolo 5, paragrafi 4 e 5).

Natura e biodiversità

Il Consiglio ha indicato il 2010 come data entro la quale arrestare il declino della diversità biologica (articolo 6, paragrafo 1, primo trattino) e punta inoltre a rafforzare l'uso, la produzione e gli investimenti sostenibili in questo settore, ad una ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche, in linea con la convenzione sulla biodiversità, e ad intraprendere azioni per prevenire e controllare le specie invasive esotiche (articolo 6, paragrafo 2 , lettera a), terzo, quinto e sesto trattino).

La sezione relativa agli incidenti e alle catastrofi naturali è stata ampliata in modo tale da comprendere anche il trasporto marittimo (articolo 6, paragrafo 2, lettera b), mentre per le industrie estrattive (articolo 6, paragrafo 2, lettera d) l'obiettivo è di ridurre l'impatto ambientale (emendamento 222).

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) aggiunge un accenno ai pertinenti strumenti internazionali per la tutela del paesaggio (emendamento 256).

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera f) amplia il riferimento allo sviluppo rurale sostenibile nel quadro della politica agricola comune (emendamento 50).

Il Consiglio prevede (articolo 6, paragrafo 2, lettera h) un maggiore coordinamento riguardo alle questioni forestali, con particolare riferimento all'etichettatura dei prodotti, alle misure per combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e all'esame degli effetti del cambiamento climatico sulla silvicoltura (emendamenti 139 e 283).

Alla proposta originaria della Commissione è stato aggiunto un riferimento leggermente più esteso agli organismi geneticamente modificati (emendamenti 159 e 166).

Ambiente, salute e qualità della vita

Nell'articolo 7, paragrafo 1, il Consiglio riprende la data indicativa del 2020, proposta dall'emendamento 180, come termine entro il quale occorre assicurare che le sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate in modo tale da non comportare un significativo impatto negativo sulla salute e sull'ambiente, introduce l'obiettivo della sostituzione delle sostanze chimiche pericolose (emendamento 177) e pone l'accento sulla riduzione dell'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente (emendamento 270).

Particolare attenzione viene dedicata all'individuazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca e nei test sulle sostanze chimiche (articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b)). Specificamente per queste ultime, l'accento viene posto sul dovere di diligenza e sulle responsabilità di fabbricanti, importatori e utilizzatori finali in materia di valutazione dei rischi (articolo 7, paragrafo 2, lettera b) anche in relazione ai prodotti (emendamento 178) e sulla gestione delle sostanze chimiche a livello internazionale (articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

Il Consiglio ha precisato che le sostanze chimiche usate in quantità minime devono essere escluse dal sistema di test, valutazione e gestione dei rischi; ciò è in linea con l'orientamento della Commissione esposto nel Libro bianco sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche [3].

[3] COM (2001) 88 def. del 27.02.2001.

Nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) il Consiglio dedica inoltre particolare attenzione alle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche e alle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti, nonché alle sostanze che alterano il sistema endocrino (emendamento 165), ed inserisce un riferimento all'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche (emendamento 184).

Per i pesticidi, nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) il Consiglio prevede la completa attuazione ed il riesame dell'efficacia del quadro normativo applicabile (emendamenti 189 e 191), mentre in materia di acque l'articolo 7, paragrafo 2, lettera e) rafforza i collegamenti con la direttiva quadro richiamando gli obiettivi di protezione delle acque superficiali e sotterranee, di promozione dell'uso sostenibile (emendamento 195) e di cessazione degli scarichi di sostanze prioritarie pericolose (emendamenti 192 e 277).

Circa la qualità dell'aria (articolo 7, paragrafo 2, lettera f), la strategia tematica mira a perseguire l'obiettivo a lungo termine di non superare i carichi e i livelli critici (emendamento 168), riconosce il contributo che può essere apportato dal rispetto dei limiti nazionali di emissione (emendamento 162), e sollecita l'adozione di misure per ridurre l'ozono traposferico ed il particolato (emendamento 199). Questo articolo pone inoltre l'accento sulle considerazioni internazionali (emendamento 200), soprattutto per quanto riguarda il protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

L'Agenda 21 locale (emendamenti 6, 43, 227 e 239) è menzionata nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera h).

Risorse naturali e rifiuti

Il Consiglio ricorda l'obiettivo secondo cui entro il 2010 il 22% della produzione di energia elettrica deve derivare da fonti rinnovabili (articolo 8, paragrafo 1), obiettivo al quale le foreste possono chiaramente apportare il loro contributo (emendamento 153).

Nel contesto della strategia tematica sulla gestione delle risorse, il Consiglio prevede inoltre una valutazione dei flussi delle materie prime e dei rifiuti (articolo 8, paragrafo 2, punto i, lettera a) e metodi di produzione e di estrazione più sostenibili (articolo 8, paragrafo 2, punto i, lettera d).

Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei rifiuti, la Commissione è invitata a presentare nel 2002 una proposta nella quale siano specificati gli obiettivi qualitativi e quantitativi di riduzione di tutti i tipi di rifiuti in questione, da conseguire a livello comunitario entro il 2010. Altre misure riguardano la progettazione dei prodotti, la sensibilizzazione dei cittadini e l'elaborazione di indicatori (articolo 8, paragrafo 2, punto ii) nell'ambito dell'approccio per la prevenzione dei rifiuti.

In tema di riciclaggio dei rifiuti, nell'articolo 8.2.iii il Consiglio ha introdotto un riferimento alla responsabilità del produttore e al trattamento dei rifiuti come parte di una specifica strategia tematica (emendamenti 219 e 220).

Questioni internazionali

Il Consiglio ha rafforzato la sezione relativa alle questioni internazionali prevedendo un'azione di più alto profilo sulla scena internazionale (articolo 9) ed una maggiore coerenza tra le varie convenzioni internazionali. La sezione affronta anche il tema della cooperazione allo sviluppo (emendamento 228).

Gli emendamenti 223 e 233 sono di carattere redazionale e sono incorporati nella posizione comune.

Politica ambientale

Il Consiglio riprende l'idea (articolo 10, lettera a) di meccanismi più efficaci per la consultazione delle parti interessate (emendamento 274) mentre l'articolo 10, lettera c) prevede il sistema della valutazione ex post (emendamento 3). Il Consiglio mira a rafforzare la partecipazione delle ONG al processo di dialogo (articolo 10, lettera b) (emendamento 235) e ad assicurare (articolo 10, lettera d) che le aree prioritarie individuate nel programma di azione in materia di ambiente siano tra le principali priorità dei programmi di ricerca comunitari (emendamento 67). Tuttavia l'articolo prevede chiaramente che le priorità ambientali siano oggetto di programmi pubblici di ricerca a livello nazionale o internazionale e non soltanto del programma quadro comunitario. Il Consiglio ha inoltre aggiunto un collegamento con le politiche della formazione e dell'istruzione, nei limiti della competenza comunitaria (emendamenti 73, 81 e 91). La Commissione è invitata a presentare una proposta finalizzata a garantire una più razionale presentazione delle relazioni riguardanti i dati ambientali (articolo 10, lettera f).L'articolo prevede inoltre gli strumenti per aggiornare le informazioni necessarie per la definizione della politica (emendamento 64).

4- CONCLUSIONI

Come indicato sopra, la posizione comune definisce il programma in termini più concreti. È evidente che molti dei nuovi elementi del programma sono stati ripresi dalla comunicazione della Commissione che accompagnava la proposta di decisione.

La Commissione aveva proposto un programma strategico e la posizione comune segue questo orientamento. I nuovi obiettivi introdotti sono già stabiliti ed accettati. Il programma prevede anche un termine generale per l'elaborazione delle proposte di attuazione, senza però trasformarsi in un programma di lavoro dettagliato, cosa che non sarebbe possibile senza prendere in considerazione le decisioni relative agli stanziamenti e alle risorse. La Commissione ritiene che la posizione comune rappresenti ora un programma ambizioso, credibile e strategico, con obblighi sufficientemente definiti, tali da assicurare l'impegno di tutti i soggetti, istituzioni e parti interessate, a qualsiasi livello, negli Stati membri e nei paesi candidati.

Pertanto la Commissione dà il proprio sostegno alla posizione comune, che è già stata presa in considerazione nelle conclusioni del Consiglio europeo di Goteborg. La Commissione invita il Parlamento ed il Consiglio a favorire la rapida adozione del programma in modo tale da consentire a tutti le parti interessate di mettersi al lavoro.

Allegato

Posizione della Commissione sugli emendamenti apportati dal Parlamento in prima lettura

Emendamenti integralmente accolti dalla Commissione

Emendamenti 14, 21, 26-33, 55, 57, 74, 88, 92, 131, 136, 141, 152, 155, 158, 170, 182, 183, 194, 229, 243, 245, 287 e 289 (30 emendamenti).

Emendamenti accolti in parte o in linea di principio

Emendamenti 16, 20, 24, 34, 35, 37, 39, 40, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 68, 69, 72, 75, 82, 93, 95, 96-98, 101, 104, 114, 116, 117, 120, 123, 127, 128, 133, 134, 137, 138, 140, 142-145, 148, 150, 151, 156, 157, 160, 161, 167, 169, 171-175, 179, 181, 188, 193, 204, 207, 212, 213, 215-217, 226, 230-232, 234, 236-238, 240, 241, 246, 251, 254, 257, 259, 261, 268, 276, 278, 279, 282, 288 e 290, 291, 292 (92 emendamenti).

Emendamenti respinti

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-13, 22, 23, 25, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 60, 63, 64, 65, 67, 70, 73, 78, 80, 81, 85, 90, 91, 94, 99, 100, 105, 106, 107-109, 118, 130, 132, 139, 147, 153, 159, 162, 165, 166, 168, 176, 177, 178, 180, 184, 187, 189, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 210, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 233, 235, 239, 244, 247, 248, 252, 256, 260, 263, 264, 265, 266, 270, 274, 277, 280, 281, 283 e 284 (104 emendamenti).

Gli emendamenti indicati in neretto sono ripresi almeno in parte o in linea di principio nella posizione comune.

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