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Document 52001SC1424

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

/* SEC/2001/1424 def. - COD 1999/0259 */

52001SC1424

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali /* SEC/2001/1424 def. - COD 1999/0259 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(1999) 654 def. - 1999/0259 (COD)): // 17.12.1999

Data del parere del Comitato economico e sociale: // 29.3.2000

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 4.10.2000

Data di trasmissione della proposta modificata: // 19.12.2000

Data di adozione della posizione comune: // 17.9.2001

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva 1999/29/CE del Consiglio fissa le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili consentite nell'alimentazione degli animali. I mangimi che superano le quantità massime non possono essere messi in circolazione.

La direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione animale [1] è un consolidamento giuridico della direttiva 74/63/CEE, che è stata frequentemente modificata.

[1] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

La direttiva 1999/29/CE stabilisce che i mangimi che superano le quantità massime possono essere utilizzate in mangimi composti a condizione che non venga superato il contenuto massimo fissato per i mangimi composti. Gli Stati membri possono inoltre ammettere che le quantità massime siano superate nel caso di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali, a condizione che tale superamento sia reso necessario da ragioni locali particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute degli animali o dell'uomo.

L'attuale proposta modifica in modo sostanziale la direttiva 1999/29/CE introducendo un nuovo testo, che abroga la direttiva 1999/29. Essa è stata annunciata nel programma di lavoro consegnato al Consiglio dell'agricoltura nel luglio 1999 e presentato al Parlamento europeo allo scopo di rimediare alle carenze dell'attuale normativa comunitaria relativa all'alimentazione animale, messe in evidenza durante la crisi della diossina del 1999.

Le principali modifiche apportate possono essere riassunte come segue:

- ampliamento del campo d'applicazione della direttiva per includere la possibilità di fissare quantità massime di sostanze indesiderabili negli additivi all'alimentazione degli animali;

- eliminazione dell'attuale possibilità di diluire materiali destinati all'alimentazione degli animali invece di decontaminarli o distruggerli (introduzione del principio di non diluizione);

- eliminazione della possibilità di deroga alle quantità massime per ragioni locali particolari;

- introduzione della possibilità di stabilire una soglia d'azione oltre alla quale vengono avviate indagini per individuare la fonte di contaminazione ("sistema di allarme rapido") e per adottare misure volte a ridurre o ad eliminare la contaminazione ("strategia pro-attiva").

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

La Commissione può accettare tutte le modifiche del Consiglio per le seguenti ragioni:

1. Sostituzione del termine "sostanze e prodotti indesiderabili" con "sostanze indesiderabili": la definizione di "sostanze indesiderabili" contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, indica chiaramente che tale termine comprende i prodotti indesiderabili.

2. Sostituzione del termine "materiali destinati all'alimentazione animale" con "prodotti destinati all'alimentazione animale": il termine proposto esclude qualsiasi possibilità di confusione.

3. Inserimento di un nuovo considerando 4, riguardante la qualità e la sicurezza dell'acqua consumata dagli animali: è infatti opportuno e necessario che l'acqua bevuta dagli animali sia sicura. La Commissione ha già annunciato in occasione della prima lettura del Parlamento europeo che esaminerà se occorre considerare l'acqua un mangime nel quadro della direttiva 96/25/CE.

4. Eliminazione del considerando 15 della proposta modificata della Commissione COM(2000) 861 relativa al sistema d'informazione fra gli Stati membri in caso di mancato rispetto: l'articolo e il relativo considerando non sono più necessari in questa direttiva, perché il sistema d'informazione è stato migliorato ed ampliato dalla direttiva 2001/46/CE del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2001, la quale modifica la direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e dalle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE sull'alimentazione animale [2]

[2] GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

5. Articolo 1, paragrafo 2: il riferimento ad atti specifici della normativa applicabile piuttosto che a disposizioni su questioni pertinenti rende il testo più accurato ed evita confusione.

6. Articolo 2 (definizioni): le definizioni "consegna" e "animali familiari" sono state eliminate perché questi termini non appaiono più nel testo.

7. Articolo 3, paragrafo 1: l'aggiunta dell'indicazione "introdotte da paesi terzi per essere utilizzate nella Comunità" garantisce che l'articolo si applichi non solo all'immissione in circolazione e all'utilizzazione, ma anche all'introduzione da paesi terzi per un'utilizzazione nella Comunità. La definizione "qualità sana, leale e mercantile" è stata così specificata: se utilizzati correttamente, non rappresentano alcun pericolo per la salute umana e animale o per l'ambiente o non possono pregiudicare la produzione zootecnica.

8. Articolo 4, paragrafo 2: le disposizioni concernenti l'introduzione di una soglia d'azione sono state rese più chiare ed è stata aggiunta una disposizione per garantire che tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse alla Commissione ed agli altri Stati membri.

9. Articolo 8: le disposizioni di quest'articolo sono state modificate per renderle più chiare. Inoltre, la possibilità di definire criteri di accettabilità per i processi di disintossicazione è stata aggiunta a quella per i prodotti disintossicati ed una disposizione supplementare è stata inserita che garantisce la corretta applicazione dei processi di disintossicazione e la conformità dei prodotti disintossicati.

10. Eliminazione del precedente articolo 10: vedere spiegazione al punto 4.

11. Inserimento di un nuovo articolo 10: questa disposizione, che prevede la consultazione dei Comitati scientifici competenti prima dell'adozione di disposizioni sulla salute pubblica o animale, è necessaria ed opportuna.

12. Articolo 13, paragrafo 2: la disposizione relativa alla riconsegna al paese d'origine dei prodotti contaminati provenienti da paesi al di fuori dell'Unione europea è stata chiarita.

13. Eliminazione della distinzione effettuata nell'allegato tra "sostanze", "prodotti" e "impurità botaniche": tale modifica è in linea con quella proposta al punto 1.

4. CONCLUSIONE

La Commissione accetta la posizione comune del Consiglio perché rispetta lo spirito della proposta della Commissione nonché la maggior parte delle modifiche adottate dal Parlamento europeo in prima lettura.

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