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Document 52001SC1331

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

/* SEC/2001/1331 def. - COD 2000/0136 */

52001SC1331

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote /* SEC/2001/1331 def. - COD 2000/0136 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

2000/0136 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

1. Fasi della procedura

- Data in cui la proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 314 def. - 2000/0136 (COD)): 22.6.2000

- Data in cui il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura: 14.2.2001

- Data in cui è stata adottata la proposta modificata: 23.5.2001

- Data in cui è stata adottata la posizione comune: 13.7.2001

2. Obiettivo della proposta della commissione

Le emissioni dei motocicli sono disciplinate dalla cosiddetta "multidirettiva" 97/24/CE del 17 giugno 1997. Tale direttiva introduceva una prima fase di valori limite (Euro 1), di cui era prevista un'ulteriore riduzione.

L'attuale proposta contiene i seguenti elementi :

* valori limite di emissione ridotti per i veicoli a motore a due o a tre ruote applicabili dal 2003 per i nuovi tipi di veicoli e dal 2004 per tutti i veicoli nuovi (Euro 2), in particolare al fine di ridurre le emissioni di idrocarburi;

* valori facoltativi collegati ad incentivi fiscali;

* una fase ulteriore (Euro 3) di valori limite, da stabilire sulla base di altre ricerche e della messa a punto di un nuovo ciclo di prova, che consenta di ridurre le emissioni di NOx, idrocarburi ed eventualmente particelle.

3. commenti sulla posizione comune

Limiti di emissione - fase 2003

La posizione comune accoglie pressoché tutti i valori limite proposti dalla Commissione per il 2003, con l'eccezione di un valore lievemente più restrittivo per gli idrocarburi per i motocicli di cilindrata superiore a 150 cc (1g/km anziché 1,2 g/km). Ciò corrisponde alle priorità della proposte della Commissione e del programma AUTO-OIL II, che considera prioritarie le emissioni di idrocarburi, in quanto precursori dell'ozono, per questa fase di valori limite per i motocicli.

La posizione comune sposta dal 1° gennaio 2004 al 1° luglio 2004 (articolo 2, paragrafo 3) la data fissata per l'applicazione obbligatoria. I costruttori avranno così un po' più di tempo a disposizione per adattare alle nuove norme i loro veicoli, secondo l'auspicio formulato dal Parlamento europeo.

Conformemente agli emendamenti del Parlamento europeo, la posizione comune prevede un calendario d'applicazione distinto per i motocicli 'trial', valido anche per i motocicli 'enduro' (articolo 2, paragrafo 4). Le date sono il 1° gennaio 2004 per i nuovi tipi e il 1° luglio 2005 per tutti i tipi.

Incentivi fiscali

Il Consiglio concorda con la proposta della Commissione di introdurre 'valori facoltativi' allo scopo di offrire agli Stati membri che lo desiderano la possibilità di stimolare tecnologie avanzate più ecologiche attraverso la concessione di incentivi fiscali. Il Consiglio ha allineato i valori facoltativi e la relativa procedura di prova ai limiti Euro 3 attualmente in vigore per le autovetture.

Azioni future (articolo 4)

Nella sua proposta la Commissione annuncia l'intenzione di studiare la possibilità tecnica ed economica di ulteriori riduzioni delle emissioni, applicabili dal 2006. Questa fase sarebbe basata sul nuovo ciclo di prova, eventualmente armonizzato a livello mondiale, in corso di elaborazione nel quadro di un'azione coordinata in sede UN-ECE. Il Consiglio ha dato il suo appoggio a questa impostazione, ma ha dato mandato alla Commissione di presentare una proposta entro la fine del 2002, scadenza in linea col calendario previsto dalla Commissione e indicato nella relazione illustrativa.

Il Consiglio ha aggiunto all'articolo 4 vari punti, che devono essere considerati prioritari per l'azione futura. Alla Commissione è chiesto di presentare entro la fine del 2002 proposte concernenti ulteriori riduzioni delle emissioni per i ciclomotori, la misura del particolato e i relativi limiti di emissione, la misura delle emissioni di CO2 e i requisiti di durevolezza. Altri elementi dell'articolo 4 riguardano la conformità, l'ispezione e la manutenzione dei veicoli in circolazione, i sistemi diagnostici di bordo e il controllo delle emissioni per evaporazione. Con la sua posizione, il Consiglio ha fatto proprio in larga misura il punto di vista del Parlamento europeo, trattandosi per lo più di questioni sollevate anche negli emendamenti del Parlamento europeo. Per alcuni elementi, tuttavia, gli emendamenti del Parlamento e la posizione comune del Consiglio differiscono quanto al calendario e ai particolari delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la posizione comune comporta un programma assai ambizioso da realizzare in tempi molto brevi. I vari elementi corrispondono però alle priorità già stabilite dalla Commissione.

Dispositivi di disattivazione e strategie contraddittorie di controllo

Conformemente agli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha introdotto il divieto dell'uso di dispositivi di disattivazione e di strategie contraddittorie di controllo nonché disposizioni sulle informazioni che il costruttore deve fornire per consentire ai servizi tecnici di verificare i dispositivi antinquinamento.

4. Emendamenti adottati dal parlamento in prima lettura e parere della commissione

Il 14 febbraio il Parlamento europeo ha adottato 25 emendamenti, che si possono suddividere in 3 gruppi:

4.1. Introduzione di una fase Euro 3 obbligatoria (applicabile nel 2006):

Emendamenti 3, 5, 10, 11, 23, 24 e 25.

I valori limite proposti per la fase Euro 3 allineano semplicemente il ciclo di prova e i valori limite per i motocicli di grossa cilindrata a quelli attualmente in vigore per le autovetture. Nella sua proposta la Commissione ha annunciato l'intenzione di esaminare la possibilità tecnica ed economica di un'ulteriore fase da attuare a partire dal 2006, i cui valori limite sarebbero determinati sulla base di un ciclo di prova specifico per i motocicli, rappresentativo della dinamica dei modi di guida dei motocicli.

La Commissione ha quindi respinto tutti gli emendamenti del Parlamento europeo che introducono una fase Euro 3 obbligatoria.

4.2. Emendamenti relativi alla durevolezza, ai dispositivi di disattivazione, al controllo di conformità dei veicoli in circolazione, al CO2 e ai sistemi diagnostici di bordo (emendamenti 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, parte 4))

La relazione solleva varie questioni al fine di garantire un funzionamento efficace degli impianti antinquinamento per tutta la durata di vita del veicolo. L'applicazione di tali requisiti al settore dei motocicli potrebbe avere effetti rilevanti, che devono essere attentamente valutati per quanto riguarda il rapporto costo-efficacia, la fattibilità tecnica e le conseguenze pratiche.

La Commissione ha quindi accettato, in linea di principio, di prendere in esame alcune di tali misure, ma respinge gli emendamenti che anticipano la decisione definitiva circa la loro applicazione.

4.3. Emendamenti vari (emendamenti 1, 2, 4, 12, 18, 19, 21, 22 e 26)

La relazione ha proposto vari altri emendamenti. La Commissione concorda pienamente con alcuni di essi:

- la possibilità di introdurre incentivi finanziari per la trasformazione dei veicoli più vecchi (emendamenti 4 e 12);

- le misure volte a limitare l'impatto economico sui piccoli produttori (emendamento 18).

Altri emendamenti, relativi alle azioni future, sono accettabili in linea di massima o in parte, ma richiedono un esame prima della formulazione di proposte definitive.

Un emendamento non è accettabile:

- il posticipo dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2005 della data di entrata in vigore della fase Euro 2 per tutti i tipi di veicoli (emendamento 26, parte 1).

La Commissione ha pertanto accolto:

- tre emendamenti integralmente (4, 12 e 18);

- sei emendamenti parzialmente (1, 14, 19, 20, 22 e 26, parte 2);

- cinque emendamenti in linea di principio (2, 7, 8, 16 e 21).

La Commissione ha respinto undici emendamenti (3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 24 e 25).

5. conclusioni

Tra le istituzioni esiste un consenso generale sulla necessità di attuare a partire dal 2006 un'ulteriore fase di riduzione delle emissioni e di migliorare il ciclo di prova. Contrariamente al Parlamento europeo, però, il Consiglio condivide la posizione della Commissione, secondo cui la procedura di prova dev'essere stabilita di preferenza sulla base del ciclo di prova in corso di elaborazione in sede UN-ECE, prima di decidere sui valori limite per il 2006.

Con la sua proposta di modifica dell'articolo 4, il Consiglio ha stabilito per la Commissione un programma ambizioso, da attuare in tempi ristretti. A questo riguardo il Consiglio ha risposto in larga misura alle aspirazioni del Parlamento europeo. La Commissione concorda sul fatto che vanno considerate prioritarie le misure destinate a ridurre le emissioni dei veicoli in circolazione, compresi i necessari sistemi di controllo.

Pertanto, la Commissione condivide nel suo insieme la posizione comune del Consiglio e invita le due istituzioni a raggiungere al più presto un accordo. La Commissione è disposta a dare il suo contributo a questo fine.

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