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Document 52001SC1015
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council establishing harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse
SEC/2001/1015 def. - COD/2000/0121 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeoin applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse SEC/2001/1015 def. - COD/2000/0121 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse 2000/0121 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante requisiti e procedure armonizzati per la sicurezza delle operazioni di caricazione e di scaricazione delle navi portarinfuse 1. Antecedenti Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2000)179 def. -2000/0121 COD): 22.05.2000 Data del parere del Comitato economico e sociale: 19.10.2000 Data del parere del Comitato delle regioni: non espresso Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 13.02.2001 Data di trasmissione della proposta modificata (COM(2001)158 def.): 20.03.2001 Data di adozione della posizione comune: 29.6.2001 2. Scopo della proposta della Commissione La presente proposta mira ad accrescere la sicurezza delle navi portarinfuse che fanno scalo presso i terminali della Comunità per caricare o scaricare rinfuse solide, riducendo i rischi di eccessive sollecitazioni e di danni materiali alla struttura della nave durante le operazioni di caricazione o scaricazione. La direttiva incorpora nel diritto comunitario il Codice BLU dell'IMO (Bulk Loading and Unloading Code) [1] e la regola VI/7 della Convenzione SOLAS [2], quale modificata nel 1996. [1] Risoluzione A.862(20) adottata dall'Assemblea generale dell'IMO il 27 novembre 1997. [2] Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974. La direttiva si applica a tutte le navi portarinfuse, a prescindere dalla bandiera battuta, che fanno scalo presso un terminale per caricare o scaricare carichi alla rinfusa solidi e a tutti i terminali situati nel territorio degli Stati membri attrezzati per le operazioni di caricazione e scaricazione delle navi portarinfuse. Gli elementi essenziali della proposta di direttiva sono i seguenti: - obbligo per i gestori dei terminali di designare un delegato del terminale responsabile delle operazioni di caricazione/scaricazione presso il terminale stesso e di definire le sue responsabilità nei confronti del comandante della nave; - definizione di criteri di idoneità per le navi portarinfuse e per i terminali; - definizione di procedure armonizzate tra le navi portarinfuse e i terminali, tra cui lo scambio di informazioni e l'accordo tra il comandante e il delegato del terminale in merito al piano di caricazione/scaricazione; - obbligo per i gestori dei terminali di applicare un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000; - diritto dell'autorità competente di interrompere le operazioni di caricazione/scaricazione qualora la sicurezza della nave sia compromessa; - definizione di apposite procedure di notifica e di decisione in merito alle riparazioni necessarie; - istituzione di un sistema che consente agli Stati membri di riferire alla Commissione in merito all'applicazione della direttiva. Nella sua proposta modificata la Commissione commenta gli emendamenti del Parlamento europeo ed introduce in particolare: - un sistema temporaneo di certificazione della gestione della qualità per i terminali di nuova costruzione. 3. Osservazioni sulla posizione comune 3.1. Osservazioni generali La Commissione europea si associa alla posizione comune del Consiglio e ne condivide anche alcune delle modifiche meno rilevanti e di tipo redazionale. Si tratta in particolare dei considerando la cui formulazione è stata adattata alla luce delle modifiche apportate negli articoli. La Commissione condivide inoltre le modifiche minori apportate dal Consiglio agli articoli 1; 4; 5, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 4 (ex articolo 7, paragrafi 1 e 4). La Commissione accoglie inoltre la modifica redazionale apportata al titolo di alcune versioni linguistiche. La Commissione presenta di seguito la propria posizione in merito alle modifiche più sostanziali introdotte dal Consiglio. Il Consiglio ha introdotto un certo livello di flessibilità, ma la Commissione ritiene che sia stato comunque tutelato l'obiettivo iniziale della proposta, ossia la trasposizione di un codice riconosciuto a livello internazionale in uno strumento vincolante del diritto comunitario. In altri aspetti, le disposizioni della direttiva sono state rafforzate. 3.2. Seguito dato dalla Commissione agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura Il Parlamento europeo ha espresso un parere favorevole sulla proposta della Commissione ed introdotto taluni chiarimenti e modifiche che ne rafforzano alcune disposizioni. La Commissione ha accolto la maggior parte di tali emendamenti, inserendoli integralmente o in linea di principio nella propria proposta modificata. Gli emendamenti relativi all'articolo 3, paragrafo 14 e all'allegato IV, punto 8 sono stati respinti sia dal Consiglio che dalla Commissione. La posizione comune apporta le seguenti modifiche alla proposta di direttiva: - Il considerando 14 (ex considerando 16) è stato modificato al fine di precisare che le attività dell'autorità competente relative alla sicurezza devono essere svincolate da qualsiasi interesse commerciale nel terminale. La Commissione condivide l'emendamento e osserva inoltre che la posizione comune del Consiglio non contiene l'emendamento del Parlamento europeo relativo alla possibilità per gli Stati membri di conferire alle autorità di controllo dello Stato di approdo la facoltà di applicare le disposizioni di controllo della direttiva. La Commissione si associa alla posizione del Consiglio: il chiarimento infatti non è indispensabile perché, in virtù del principio di sussidiarietà, gli Stati membri godono di una certa flessibilità per nominare l'autorità competente. La stessa posizione è inoltre illustrata nella relazione che accompagna la proposta modificata della Commissione, relativamente alla non accettazione dell'emendamento del Parlamento europeo relativo all'articolo 3, paragrafo 14. - Il Parlamento ha proposto di modificare l'articolo 9, paragrafo 1 (ex articolo 8, paragrafo 1) e il considerando 14 (ex considerando 16) per stabilire l'obbligo per le autorità competenti di impedire o di interrompere le operazioni di caricazione/scaricazione di carichi solidi alla rinfusa qualora siano state informate e considerino che la sicurezza della nave o dell'equipaggio sia a repentaglio. La Commissione condivide la formulazione alternativa proposta dal Consiglio perché, oltre a perseguire lo stesso obiettivo della proposta del Parlamento, tiene conto anche della preoccupazione - già espressa dalla Commissione - che le autorità competenti abbiano la possibilità di agire di propria iniziativa e non si limitino a reagire ad una notifica. Il fatto che le autorità competenti abbiano l'obbligo e non più il diritto di intervenire rappresenta un utile rafforzamento della proposta iniziale della Commissione. - Il considerando 15 (ex considerando 17) è stato modificato per far sì che tra gli organismi da informare in merito ai danni alla nave verificatisi durante le operazioni di caricazione/scaricazione vi siano anche le competenti società di classificazione. La Commissione accoglie l'emendamento. - L'articolo 3, paragrafo 9 contenente la definizione di "delegato del terminale" è modificato dal Consiglio in linea con la proposta modificata della Commissione e viene incontro alle preoccupazioni espresse dal Parlamento. Il nuovo testo garantisce che vi sia presso il terminale una persona responsabile di una determinata nave durante tutte le fasi delle operazioni di caricazione/scaricazione ma precisa che tali attività possono essere svolte a turno da diverse persone fisiche, compatibilmente con la legislazione comunitaria in materia di orario di lavoro. - L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) (ex articolo 6, paragrafo 2, lettera c)) è modificato per stabilire l'obbligo per il delegato del terminale di comunicare anche al comandante della nave eventuali anomalie constatate. La Commissione concorda con la modifica. - L'articolo 8, paragrafo 1 (ex articolo 7, paragrafo 1) è stato modificato conformemente alla proposta modificata della Commissione in risposta all'emendamento del Parlamento. Per evitare controversie è indispensabile che entrambe le parti possano giudicare se una variazione nel piano di caricazione/scaricazione rischi di compromettere la sicurezza della nave e dell'equipaggio. - L'articolo 10, paragrafo 2 (ex articolo 9, paragrafo 2) è modificato conformemente alla proposta modificata della Commissione per chiarire che la decisione in merito alla necessità di una riparazione immediata è presa dall'autorità di controllo del porto di approdo ma che questa deve tener conto del parere del comandante della nave. La disposizione precisa inoltre che, in mancanza del parere dell'amministrazione dello Stato di bandiera, si possano effettuare le riparazioni urgenti. Le riparazioni devono essere effettuate in modo soddisfacente non solo per il comandante della nave ma anche per le autorità competenti. L'aggiunta del Consiglio relativa al ruolo delle autorità competenti nella decisione sulla navigabilità della nave dopo una riparazione immediata è indispensabile e coerente con la legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza marittima. La Commissione accoglie pertanto il testo del Consiglio. - L'articolo 11, paragrafo 1 (ex articolo 10, paragrafo 1) estende le procedure di verifica anche all'attuazione e alla certificazione del sistema di gestione della qualità previsto all'articolo 5, paragrafo 4, conformemente all'emendamento del Parlamento. Tali procedure si svolgeranno, per quanto riguarda i terminali già in servizio, al termine del periodo concesso per soddisfare le esigenze di certificazione, mentre, per i terminali di nuova costruzione, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria. La Commissione accoglie l'emendamento in quanto tale verifica rientra nella procedura di informazione e di valutazione. - L'articolo 12 (ex articolo 10, paragrafo 3) è aggiunto per introdurre una procedura di valutazione dell'attuazione e dell'applicazione dei sistemi previsti dalla direttiva, conformemente alla formulazione della proposta modificata della Commissione. - L'articolo 17 (ex articolo 15) è modificato dal Consiglio conformemente alla proposta modificata della Commissione, che obbliga gli Stati membri ad adottare e pubblicare le disposizioni di esecuzione della direttiva entro i 18 mesi che seguono la sua entrata in vigore e rende applicabile la direttiva sei mesi più tardi. 3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione - Il Consiglio precisa il campo di applicazione della direttiva (articolo 2 e considerando 8) stabilendo che ne sono esclusi i terminali presso i quali le navi portarinfuse attraccano solo in via eccezionale. Il Consiglio esclude inoltre dal campo di applicazione le operazioni di caricazione/scaricazione effettuate col solo ausilio delle attrezzature a bordo della nave e che non coinvolgono pertanto le attrezzature e il personale del gestore del terminale. La Commissione può accogliere tali aggiunte in quanto coerenti con la definizione di terminale (articolo 3, paragrafo 7). In entrambi i casi l'articolo modificato fa salva l'applicabilità della Convenzione SOLAS e garantisce pertanto i requisiti minimi di sicurezza nelle operazioni di caricazione e scaricazione. - La Commissione accoglie la definizione migliorata di "gestore del terminale" (articolo 3, paragrafo 8). La nuova versione stabilisce con chiarezza le responsabilità nei casi in cui diversi soggetti gestiscono lo stesso terminale. - La Commissione accetta la precisazione relativa alla catena delle responsabilità nell'introduzione dell'articolo 5. Il rafforzamento delle competenze di sorveglianza dell'osservanza dell'articolo 5, paragrafo 4, stabilito nell'articolo 10 modificato, rende inoltre più incisivo il ruolo degli Stati membri in materia di controllo dell'attuazione della direttiva. - La Commissione accetta le modifiche all'articolo 5, paragrafo 4 proposte dal Consiglio per autorizzare l'impiego di sistemi di gestione della qualità equivalenti, in quanto risulta chiaro dalla formulazione che la norma ISO 9001:2000 sarà in pratica la norma di qualità minima. Sarà in tal modo tutelato lo scopo della direttiva. Norme di gestione della qualità meno severe non provocheranno pertanto distorsioni della concorrenza tra i gestori dei terminali nel territorio della Comunità. È altresì indispensabile che le procedure di definizione di norme nuove o equivalenti siano conformi alla direttiva 98/34/CE [3]. La Commissione può inoltre condividere il rinvio del termine di applicazione del sistema di gestione della qualità e della certificazione al fine di salvaguardare l'importante principio di un sistema di gestione della qualità certificato, stabilito dalla proposta iniziale. [3] GU L 204 del 21.07.1998, pagg. 37-48 e GU L 217 del 05.08.1998, pag. 18. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alla Società dell'informazione, quale modificata dalla direttiva 98/48/CE. - La limitazione di responsabilità prevista all'articolo 5, paragrafo 3 in base alla quale i terminali debbano preparare opuscoli informativi sul terminale ("Terminal Information Books", allegato 1.2 del Codice BLU) e non opuscoli informativi sul porto ("Port Information Books", allegato 1.1 del Codice BLU) è coerente con le disposizioni relative alla responsabilità dell'operatore del terminale nei confronti delle autorità portuali ed è pertanto accettabile per la Commissione. - Il Consiglio precisa che, per poter svolgere le funzioni arbitrali attribuitele dall'articolo 9, paragrafo 2 (ex articolo 8, paragrafo 2), l'autorità competente deve essere precedentemente informata dell'esistenza di un disaccordo. La Commissione accetta la modifica in quanto questa non esclude che l'autorità competente possa agire di propria iniziativa. - La Commissione condivide la modifica apportata dal Consiglio all'articolo 10, paragrafo 2 (ex articolo 9, paragrafo 2) in base alla quale sia il delegato del terminale che il comandante possono individualmente informare le autorità di controllo dello Stato di approdo di danni che potrebbero compromettere la capacità strutturale o la tenuta stagna dello scafo. - La Commissione approva inoltre il nuovo articolo 10, paragrafo 4 (ex articolo 9, paragrafo 4) relativo al ruolo delle autorità di controllo dello Stato di approdo ai sensi della direttiva 95/21/CE [4]. Il ruolo delle autorità di controllo dello Stato di approdo previsto dalla presente direttiva si spinge oltre quanto stabilito dalla direttiva 95/21/CE modificata, in particolare in relazione alle navi battenti la loro bandiera, ma non limita il loro diritto di intervento per quanto riguarda le ispezioni e i fermi che vi sono previsti. [4] GU L 157 del 07.07.1995, pag.1 e GU L 184 del 27.06.1998, pag. 40. Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo). - La Commissione approva la proposta di portare da 2 a 3 anni l'intervallo tra una relazione e la relazione successiva (articolo 11, paragrafo 2 (ex articolo 10, paragrafo 2)), al fine di limitare l'onere amministrativo. - La Commissione accetta le modifiche alla procedura del comitato (articolo 14 (ex articolo 12)). - La Commissione accetta le modifiche all'articolo 13 (ex articolo 11) relative alla notificazione all'IMO dell'adozione della direttiva, conformemente al precedente stabilito dalla direttiva 97/70/CE [5]. [5] GU L 34 del 09.02.1998 pag. 1. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. - La Commissione accetta le precisazioni apportate all'articolo 15, paragrafo 1 (ex articolo 13, paragrafo 1) secondo cui le definizioni (articolo 3) e gli obblighi in materia di presentazione di relazioni (articolo 10, paragrafo 2) possono essere modificati secondo una procedura di comitato. - La Commissione accetta la limitazione dell'obbligo di notificazione delle sanzioni inizialmente previsto all'articolo 16 (ex articolo 14) per coerenza con la legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima già in vigore o recentemente adottata [6]. [6] GU L 332 del 28.12.2000 pag.81. Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. - La Commissione condivide la modifiche apportate dal Consiglio agli allegati tecnici: - per coerenza con le modifiche agli articoli (allegato I (cancellazione del punto 6) e allegato II (punti 1.3 e 4)); - per semplificare le procedure (allegato II, cancellazione del punto 3); - per coerenza con il Codice BLU (allegato VI, aggiunta di nuovi punti 3, 4 e 8). 3.4. Interventi del Consiglio sulla proposta modificata della Commissione Il Consiglio ha inserito le disposizioni provvisorie relative ai terminali di nuova costruzione, stabilite dalla proposta modificata della Commissione relativamente al sistema di gestione della qualità nel periodo di transizione, nel nuovo articolo 6 (ex articolo 5, paragrafo 4) e nel considerando 11 (ex considerando 13), introdotti per evitare che in attesa della certificazione i nuovi terminali operino in situazione di illegalità. La Commissione accoglie la nuova formulazione proposta dal Consiglio. 4. Conclusioni La Commissione ritiene che il testo della posizione comune è accettabile in quanto conserva tutti gli elementi fondamentali della direttiva, prevede maggiore flessibilità per determinati aspetti e chiarisce e rafforza alcune disposizioni. La sostanza della proposta modificata della Commissione è stata inoltre presa in debita considerazione.