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Document 52001PC0816

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

/* COM/2001/0816 def. - ACC 2002/0001 */

52001PC0816

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea /* COM/2001/0816 def. - ACC 2002/0001 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità e l'Ucraina prevede accordi sui regimi quantitativi relativi agli scambi di prodotti CECA di acciaio. L'attuale accordo CECA acciaio scade il 31 dicembre 2001. Inoltre, determinati prodotti di acciaio che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo CECA acciaio sono soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi. Anche il sistema di duplice controllo scade il 31 dicembre 2001.

Nel corso dei negoziati sul nuovo accordo CECA per l'acciaio, le parti hanno deciso di instaurare nuovamente un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi onde sorvegliare gli scambi di determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nell'accordo CECA. L'obiettivo del sistema di duplice controllo è quello di migliorare la trasparenza ed evitare le possibili deviazioni degli scambi, lasciando impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

Il sistema di duplice controllo coprirà il periodo 2002-2004 e sarà istituito da un accordo in forma di scambio di lettere.

2002/0001 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° marzo 1998 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [1].

[1] GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2) La Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/481/CE del Consiglio [2]. Il sistema è stato prorogato per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 con la decisione 2000/202/CE del Consiglio [3]. Il regolamento (CE) n. 1526/97 del Consiglio [4], prorogato dal regolamento (CE) n. 501/2000 del Consiglio [5], ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.

[2] GU L 210 del 4.8.97, pag. 15.

[3] GU L 62 del 9.3.2000, pag. 25.

[4] GU L 210 del 4.8.97, pag. 30.

[5] GU L 62 del 9.3.2000, pag. 1.

(3) La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea.

2. Il testo dell'accordo [6] è accluso alla presente decisione.

[6] Vedi pag. ..... della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

LETTERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Signor...,

1. Mi pregio far riferimento ai negoziati in corso tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina per un nuovo accordo CECA acciaio, durante i quali le parti si sono consultate sui problemi inerenti a determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo CECA acciaio.

2. A seguito di detti negoziati, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, l'Ucraina deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

LETTERA DEL GOVERNO DELL'UCRAINA

Signor...,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ..........., così redatta:

"1. Mi pregio far riferimento ai negoziati in corso tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo dell'Ucraina per un nuovo accordo CECA acciaio, durante i quali le parti si sono consultate sui problemi inerenti a determinati prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA che non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo CECA acciaio.

2. A seguito di detti negoziati, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, l'Ucraina deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo dell'Ucraina

ALLEGATO

all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

1.1. Nel periodo che va dalla data in cui le parti applicano il presente accordo al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari dell'Ucraina, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

1.2. Nel periodo che va dalla data di applicazione del presente accordo al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari dell'Ucraina, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti dell'Ucraina. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

1.3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

1.4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

1.5. L'Ucraina trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative ucraine autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. L'Ucraina, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

1.6. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

1.7. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.

1.8. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

2.1. L'Ucraina s'impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2.2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità dell'Ucraina informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri relativamente ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità ucraine a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità ucraine entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

3. In caso di necessità, su richiesta di una delle Parti si tengono senza indugio consultazioni sugli eventuali problemi derivanti dall'applicazione dell'accordo. Le parti partecipano alle consultazioni di cui al presente paragrafo in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.

4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire:

- per quanto riguarda la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee ,

- per quanto riguarda l'Ucraina, alla Missione dell'Ucraina presso le Comunità europee.

APPENDICE I

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi

Ucraina

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lingotti o altre forme

7218 10 00

7224 10 00

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

APPENDICE II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Extension pages to be attached hereto

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Extension pages to be attached hereto

COMUNITÀ EUROPEA / DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore cif frontiera CE in EUR

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data: ..................................................

Firma: Timbro

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta

APPENDICE III

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA e CE)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. Numero

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore fob (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a ............................... il ....................................

(Firma) (Timbro)

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2) Nella valuta del contratto di vendita.

APPENDICE IV

UCRAINA

Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m . Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: UA = Ucraina,

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE = Belgio

DK = Danimarca

DE = Germania

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

LU = Lussemburgo

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PT = Portogallo

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito

- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio "2" per il 2002,

- un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. I documenti di esportazione valgono per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3.

4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.

5. L'Ucraina non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie.

6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso, essi recano la dicitura 'issued retrospectively'.

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura "duplicate" e la data dei documenti di esportazione originali.

8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Voce di bilancio

Capitolo 12

2. Base giuridica :

Articolo 133 trattato CE

3. Denominazione della misura :

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

4. Obiettivo:

Instaurare un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dall'Ucraina nella Comunità europea

5. Metodo di calcolo :

Il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi non ha implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità

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