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Document 52001PC0701
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea - Recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea - Recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2001/0701 def. - COD 1998/0315 */
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea - Recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0701 def. - COD 1998/0315 */
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO GENERALE RELATIVO ALL'INFORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLA COMUNITÀ EUROPEA - RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 1. Antefatto Il 17 novembre 1998, la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio la predetta proposta di direttiva sulla base dell'articolo 137, paragrafo 2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il proprio parere il 7 luglio 1999. Il Parlamento europeo ha adottata un parere in prima lettura il 14 aprile 1999. La Commissione ha accolto una parte degli emendamenti del Parlamento. Essa ha presentato, il 23 maggio 2001, una proposta modificata che riprende tali emendamenti, come pure un certo numero di altre modifiche. Il Consiglio ha adottato la propria posizione comune all'unanimità il 23.7.2001. Il 23 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 13 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il presente parere presenta la posizione della Commissione nei confronti di detti emendamenti. 2. Obiettivo della proposta della Commissione Completare le disposizioni in vigore a livello nazionale e comunitario in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal parlamento 3.1. Sintesi della posizione della Commissione La Commissione è in grado di accogliere integralmente due emendamenti e altri tre sul piano dei principi. Essa non può accogliere otto degli emendamenti adottati dal Parlamento. 3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura 3.2.1. Emendamenti accolti 3.2.1.1. Emendamento 3 (definizione di "parti sociali") (articolo 2, punto e bis) (nuovo) L'emendamento mira a introdurre una definizione di "parti sociali" ai sensi della direttiva. Poiché la nozione è utilizzata in varie disposizioni della direttiva proposta, in particolare agli articoli 5 e 11, appare accettabile definirla nei termini proposti dal Parlamento. 3.2.1.2. Emendamento 8 (contenuto della consultazione) (articolo 4, paragrafo, punto c)) L'emendamento chiarifica il testo precisando che l'informazione sulla quale si basa la consultazione deve essere fornita in conformità dell'articolo 2, punto f). 3.2.2. Emendamenti accolti sul piano dei principi 3.2.2.1. Emendamento 2 (considerando sulle sanzioni) (considerando 26 bis (nuovo)) La Commissione accetta di sottolineare con un considerando specifico l'importanza di sanzioni rafforzate e dissuasive, come pure le procedure giudiziarie che si applicano in caso di violazione dei diritti derivanti dalla direttiva proposta. 3.2.2.2. Emendamento 6 (promozione del dialogo sociale all'interno delle piccole e medie imprese) (articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) L'emendamento vuole sottolineare l'importanza della promozione del dialogo sociale nelle PMI che per la limitata dimensione degli effettivi rimangono al di fuori del campo d'applicazione della direttive proposta. La Commissione accoglie il principio dell'emendamento, pur ritenendo che deve essere oggetto di un considerando. 3.2.2.3. Emendamento 13 (applicazione della direttiva alla pubblica amministrazione) (articolo 9 bis (nuovo)) L'emendamento prevede che gli Stati membri devono esaminare, in cooperazione con le parti sociali, gli strumenti per l'applicazione dei principi della direttiva proposta alla pubblica amministrazione. La Commissione accogli il principio dell'emendamento, pur ritenendo che deve essere oggetto di un considerando. 3.2.3. Emendamenti respinti 3.2.3.1. Emendamento 1 (rappresentanti dei lavoratori) (considerando 22 bis (nuovo)) La Commissione ritiene che l'emendamento proposto per il considerando non è adeguato nel contesto della presente proposta, in particolare alla luce dell'articolo 2 punto e). 3.2.3.2. Emendamento 4 (definizione di "informazione") (articolo 2, punto f) La Commissione considera corretta e sufficiente la definizione di informazione che figura nella posizione comune del Consiglio, fra l'altro alla luce di quanto dispone l'articolo 1 della direttiva proposta. 3.2.3.3. Emendamento 5 (definizione di "consultazione") (articolo 2, punto g)) La Commissione considera corretta e sufficiente la definizione di consultazione che figura nella posizione comune del Consiglio, fra l'altro alla luce di quanto dispone l'articolo 1 della direttiva proposta. 3.2.3.4. Emendamento 7 (contenuto dell'informazione) (articolo 4, paragrafo 2, punto a)) Tenuto conto della natura generale della direttiva proposta, la Commissione considera eccessivamente dettagliata la redazione introdotta dal Parlamento per quanto riguarda la presente disposizione. 3.2.3.5. Emendamento 9 (contenuto della consultazione) (articolo 4, paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)) La Commissione considera corrette e sufficienti le norme relative alle iniziative di consultazione che figurano nella posizione comune del Consiglio, fra l'altro alla luce di quanto dispone l'articolo 1 della direttiva proposta. 3.2.3.6. Emendamento 10 (contenuto degli accordi fra le parti sociali) (articolo 5) La Commissione ritiene che l'articolo 5 quale figura nella posizione comune del Consiglio esprima un equilibrio adeguato fra l'autonomia delle parti sociali e i bisogni di tutela dei lavoratori. 3.2.3.7. Emendamento 11 (rappresentanti dei lavoratori) (articolo 7) Tenuto conto della natura generale della direttiva proposta, la Commissione considera eccessivamente dettagliata la redazione introdotta dal Parlamento per quanto riguarda la presente disposizione. 3.2.3.8. Emendamento 15 (disposizioni transitorie) (articolo 10) La Commissione lo considera accettabile nel caso eccezionale della direttiva proposta di prevedere un periodo più lungo per la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva negli Stati membri, che dovranno compiere un notevole sforzo al fine di pervenirvi, tenuto conto della mancanza di norme generali nel settore. 3.3. Proposta modificata In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta nei termini suesposti.