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Document 52001PC0635
Proposal for a Council Regulation adopting autonomous measures concerning the importation of fish and fishery products originating in Malta
Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari di Malta
Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari di Malta
/* COM/2001/0635 def. - ACC 2001/0259 */
Proposta di regolamento del Consiglio che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari di Malta /* COM/2001/0635 def. - ACC 2001/0259 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari di Malta (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 4 aprile 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare, a nome della Comunità, negoziati con Malta al fine di pervenire a un'ulteriore liberalizzazione degli scambi reciproci di pesce e di prodotti della pesca. Malta ha già abolito tutti i dazi all'importazione (e gli strumenti finanziari analoghi, fatta eccezione per l'IVA) sulle importazioni di pesce e di prodotti della pesca dalla Comunità. La Comunità registra un'ampia eccedenza commerciale nel settore della pesca nei confronti di Malta, mentre il principale interesse di Malta per l'esportazione è legato alle spigole e orate d'allevamento derivati interamente da materie prime importate dalla Comunità. I negoziati con Malta si sono svolti il 23 aprile. Le parti hanno concordato un modello di concessioni tariffarie semplici, progressive e reciproche, i cui particolari vengono precisati nei verbali concordati firmati da ciascuno dei capi delegazione. Al termine dei negoziati, la Comunità aveva assunto i seguenti impegni principali: È stato deciso che la Comunità aprirà un contingente tariffario comune per spigole e orate. Questo contingente, basato su scambi di tipo tradizionale, sarà di 1 500 tonnellate al dazio del 7,5% al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. Verrà poi aumentato a 1 750 tonnellate a dazio nullo dopo un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, e quindi abolito due anni dopo questa data. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si procederà ad una riduzione di un terzo dei dazi tariffari applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca contemplati dalla definizione di cui al regolamento (CE) n. 104/2000. L'anno successivo sarà applicata un'ulteriore riduzione di un terzo. Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, si arriverà alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca. Occorre aggiungere all'accordo di associazione tra la Comunità e Malta un protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca. In attesa che siano espletate le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del protocollo addizionale, si propone che la Comunità adotti, mediante regolamento del Consiglio, misure autonome che consentano di applicare le concessioni fatte a Malta sin dal 1° gennaio 2002. L'accordo dovrebbe essere applicato con una certa rapidità affinché si possa procedere alla graduale liberalizzazione del commercio di pesce e di prodotti della pesca e inviare a Malta un segnale politico positivo nell'ambito del processo di adesione. Al momento dell'entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione, si dovrà tener conto del fatto che l'adozione delle misure autonome proposte permetterà di anticipare l'avvio effettivo della graduale liberalizzazione del commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Comunità e Malta. A tal fine, la Commissione proporrà di concludere uno scambio di lettere interpretativo con Malta. In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare il regolamento allegato che applica, su base autonoma, le concessioni concordate tra la Comunità e Malta. 2001/0259 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adotta misure autonome applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari di Malta IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta [1] prevede determinate concessioni per il pesce e i prodotti della pesca originari di Malta; [1] GU L 61 del 14.3.1971, pag. 3. (2) anche il regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 e del capitolo 27 della nomenclatura combinata originari di Malta [2], prevede concessioni tariffarie per il pesce e i prodotti della pesca originari di Malta; [2] GU L 314 del 28.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1). (3) il 23 aprile 2001 si sono conclusi, in conformità delle direttive del Consiglio del 4 aprile 2001, i negoziati con Malta per un nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione; (4) il nuovo protocollo addizionale, che si basa sull'articolo 2 dell'accordo di associazione, prevede concessioni per il pesce e per i prodotti della pesca; (5) l'applicazione tempestiva dell'accordo figura tra i risultati più importanti dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione con Malta; (6) Malta applica già un dazio nullo alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità; (7) la Comunità deve pertanto adottare misure autonome che anticipino l'applicazione delle concessioni a favore di Malta previste nel nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione; (8) per la gestione dei contingenti tariffari è opportuno seguire l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], [3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 del Consiglio (L 141 del 28.5.2001, pag. 1). HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pesce e di prodotti della pesca originari di Malta, di cui agli articoli 2 e 3, modifica quello specificato nell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e sostituisce quello specificato per il pesce e i prodotti della pesca nell'allegato del regolamento (CE) n. 3010/95. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo protocollo addizionale all'accordo di associazione con Malta, le concessioni ivi previste vengono applicate tenendo conto delle misure di attuazione reciproche prese da entrambe le Parti prima di questa data. Analogamente, le disposizioni del protocollo addizionale sostituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Articolo 2 A decorrere dal 1° gennaio 2002, la Comunità riduce di un terzo i dazi tariffari applicati al pesce e ai prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [4], diversi da quelli di cui all'articolo 3. [4] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la Comunità applica un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la Comunità abolisce i dazi tariffari su tutti i pesci e prodotti della pesca, compresi quelli di cui all'articolo 3. Articolo 3 Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, la Comunità aprirà un contingente tariffario unico, con numero d'ordine 09.1461, per un volume di 1500 tonnellate ad un'aliquota del 7,5% (ad valorem) per le spigole (Dicentrarchus labrax) della sottovoce NC 0302 69 94, le orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.) della sottovoce NC 0302 69 61 e le orate (Sparus aurata) della sottovoce NC 0302 69 95, originarie di Malta. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, sarà aperto un contingente tariffario per gli stessi prodotti originari di Malta, con numero d'ordine 09.1461, per un volume di 1750 tonnellate ad un'aliquota dello 0%. Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità che superano i quantitativi stabiliti dal contingente tariffario, si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Articolo 4 Il contingente tariffario di cui all'articolo 3 viene gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308a e 308b del regolamento (CE) n. 2454/93. Articolo 5 Le riduzioni di cui all'articolo 2 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni. Si applicano in particolare le regole seguenti: (a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino; (b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino; (c) tutti i dazi inferiori al 2% vengono fissati automaticamente allo 0%. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente [...] SCHEDA FINANZIARIA 1. Denominazione dell'azione Proposta relativa all'adozione di misure autonome che anticiperanno l'applicazione delle disposizioni di un protocollo addizionale all'accordo di associazione con Malta relativo al regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca. Sono state concordate concessioni reciproche che saranno applicate per un periodo di due anni, fino alla liberalizzazione totale degli scambi dei prodotti in questione. 2. linea/e di bilancio interessata/e Capitolo 12, articolo 120 3. Base giuridica Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea 4. Descrizione dell'azione 4.1 Obiettivo generale Liberalizzazione totale degli scambi di pesce e di prodotti della pesca in previsione dell'adesione di Malta all'Unione europea. 5. classificazione delle spese/entrate 5.1 Tipo di entrate previste Dazi all'importazione 6. natura delle spese/entrate - L'azione proposta comporterà una diminuzione dei dazi all'importazione riscossi sul pesce e sui prodotti della pesca originari di Malta. 7. incidenza finanziaria 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale) Solamente pochi prodotti vengono importati da Malta: la seguente tabella illustra le importazioni negli anni 1998, 1999 e 2000 e i dazi medi corrisposti. Il livello del dazio medio stimato per il pesce fresco e refrigerato è del 12%, mentre quello del dazio medio stimato per le conserve di pesce è del 24%. >SPAZIO PER TABELLA> Analizzando i dazi all'importazione applicati si rilevano un aumento di circa il 25% nel 1999 rispetto al 1998 e un calo del 2% circa nel 2000 rispetto al 1999. Un calo della produzione di pesce fresco e refrigerato (spigole e orate) è previsto nel 2001 e nel 2002, mentre sembra che le importazioni di conserve di pesce dovrebbero restare allo stesso livello del 2000. Di conseguenza, i risultati del 2002 potrebbero essere simili al 1999 per il pesce fresco e al 2000 per le conserve di pesce, ed è ragionevole attendersi un incremento del 20% in entrambi i settori nel 2003. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione Stanziamenti d'impegno in mio EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA>