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Document 52001PC0518
Proposal for a Council Decision establishing the Community position within the Ministerial Conference set up by the Agreement establishing the World Trade Organization on the accession the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei) to the World Trade Organization
Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'Organizzazione mondiale del commercio
Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'Organizzazione mondiale del commercio
/* COM/2001/0518 def. - CNS 2001/0216 */
Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'Organizzazione mondiale del commercio /* COM/2001/0518 def. - CNS 2001/0216 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione della Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'Organizzazione mondiale del commercio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Sintesi delle condizioni di adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'OMC 1. Introduzione I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sono giunti alla fase conclusiva dell'accordo relativo alle condizioni di adesione di Taipei cinese all'OMC. Questo risultato è stato raggiunto dopo otto anni di negoziati, avviati allorché Taipei cinese aveva presentato domanda di adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1992. Tuttavia, prima che l'Unione europea possa sostenere formalmente la candidatura di Taipei cinese in sede di Consiglio generale dell'OMC, è necessario che una decisione del Consiglio approvi le condizioni della sua adesione. Nei seguenti paragrafi, oltre a presentare una sintesi di tali condizioni, vengono esposte le implicazioni dell'adesione di Taipei cinese per la Comunità europea e i suoi Stati membri, per il sistema dell'OMC e per la stessa Taipei cinese. 1.1 Obbligo giuridicamente vincolante di Taipei cinese a liberalizzare gli scambi Con l'adesione all'OMC, Taipei cinese s'impegna a osservare tutti gli obblighi che ne derivano, salvo disposizione contraria chiaramente specificata nelle condizioni di adesione. Le condizioni di adesione si distinguono in due parti. Da un lato vi sono gli elenchi degli impegni, che stabiliscono tutte le disposizioni che Taipei cinese, al momento della sua adesione, sarà obbligata ad adottare per consentire a ciascun membro dell'OMC di accedere ai suoi mercati. In questi elenchi figurano le misure tariffarie e non tariffarie applicabili al commercio di prodotti agricoli e industriali (impegni ai sensi del GATT) e ai servizi (impegni ai sensi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi o GATS). Dall'altro vi sono il protocollo e la relazione del gruppo di lavoro sull'adesione di Taipei cinese all'OMC. Questi documenti, che contengono anch'essi impegni giuridicamente vincolanti, definiscono in sostanza i nuovi obblighi del paese derivanti dall'adesione all'OMC in tutti gli altri settori di competenza dell'Organizzazione (ad esempio: sovvenzioni, diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPs), ostacoli tecnici agli scambi (TBT), valore in dogana ecc.) 1.2 Concessioni a senso unico: nessun nuovo obbligo per l'UE L'intero negoziato è stato imperniato sulle due questioni seguenti: il livello di apertura del mercato che Taipei cinese era disposta ad offrire e in che misura il paese era pronto ad impegnarsi al rispetto delle vigenti norme dell'OMC in tutti i settori di competenza dell'Organizzazione onde potervi aderire. Ciò significa che in tale processo l'adesione all'OMC assicura "concessioni" o miglioramenti da parte di Taipei cinese senza alterare gli obblighi degli altri membri dell'OMC. Per la CE, che ha assicurato che gli interessi delle industrie e delle imprese europee fossero pienamente rappresentati, l'ingresso di Taipei cinese significherà pertanto un enorme apporto di diritti che potranno essere fatti valere e nessun cambiamento significativo nei propri impegni verso questo paese. I negoziati bilaterali svoltisi tra funzionari della Commissione europea e funzionari di Taipei cinese hanno portato a una serie di condizioni di adesione che gioveranno notevolmente ai settori e agli interessi di maggior rilievo per tutti gli Stati membri dell'UE (cfr. dettagli in appresso). L'unico obbligo che incombe ai membri dell'OMC è quello di accordare a Taipei cinese il cosiddetto status permanente della nazione più favorita (NPF), che le dà il diritto di essere trattata allo stesso modo di qualsiasi altro membro dell'OMC, fatte salve le eventuali eccezioni indicate nel protocollo di adesione. Poiché la CE riconosce già tale status a Taipei cinese, la sua adesione non dovrebbe praticamente avere ripercussioni concrete. L'unica conseguenza degna di nota derivante dal fatto di accordare a Taipei cinese lo stesso trattamento riservato agli altri membri dell'OMC consisterà nell'obbligo di abolire progressivamente entro il 2005 le restrizioni quantitative (contingenti) specifiche per Taipei cinese. Questa condizione si applica ai rimanenti contingenti dell'UE per i tessili relativi a Taipei cinese, i quali devono essere smantellati in conformità dell'accordo sui prodotti tessili e l'abbigliamento. Nel 1999, Taipei cinese era il 7° maggior fornitore dell'UE e rappresentava il 17° mercato di esportazione più importante per le merci dell'Unione. Nello stesso anno l'UE registrava un deficit della bilancia commerciale con Taipei cinese di 8 120 milioni di EUR. Le concessioni in materia di accesso al mercato accordate da Taipei cinese nel quadro dell'adesione all'OMC contruibuiranno certamente a riequilibrare le correnti di scambi. L'operazione assicurerà alle imprese europee un accesso molto più agevole al mercato di Taipei cinese. I dazi all'importazione e le altre restrizioni non tariffarie saranno radicalmente e definitivamente ridotti. Le società estere potranno effettuare i loro investimenti in un contesto più favorevole e prevedibile. Inoltre, il sistema giuridicamente vincolante di composizione delle controversie dell'OMC consentirà ad entrambe le parti di risolvere i problemi commerciali. L'accordo migliora pertanto enormemente le condizioni di esportazione verso Taipei cinese e di attività in questo paese per le società europee. 1.3 Impatto sul sistema dell'OMC L'ingresso di Taipei cinese nell'OMC significherà per l'organizzazione stessa aver registrato un significativo progresso in direzione di una dimensione autenticamente mondiale. La Comunità europea e i suoi Stati membri sostenevano già da molto tempo unanimemente l'adesione di Taipei cinese su basi commerciali economicamente valide. Essendo la 10° potenza commerciale mondiale (dati del 1998, esclusi gli scambi intra-UE), con un PIL reale pari a 289 Mrd di USD nel 1999, Taipei cinese diventerà immediatamente un membro chiave dell'organizzazione. A questo proposito è importante anche l'alto livello degli impegni assunti dal paese per quanto riguarda l'apertura della sua economia alle importazioni, agli investitori e alle imprese esteri. Il regime commerciale di Taipei cinese sarà sensibilmente più liberale di quello di molti paesi con un livello di sviluppo comparabile che sono già membri dell'OMC. In molti settori, Taipei cinese ha deciso di accordare concessioni notevolmente superiori al livello medio degli impegni sottoscritti dai membri dell'Organizzazione. Le tariffe in media saranno basse, i contingenti saranno rapidamente portati a zero, i prestatori di servizi di tutti i settori beneficeranno di un ottimo accesso al mercato, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sarà garantita per legge. Come illustrato in appresso, i risultati finali sono costituiti da un insieme di misure che aprono il mercato in modo assolutamente sostanziale: nel complesso, Taipei cinese sarà caratterizzata da uno dei regimi commerciali più liberali al mondo. 2. Valutazione complessiva delle condizioni di adesione di Taipei cinese all'OMC Taipei cinese ridurrà la media ponderata dei suoi dazi sui prodotti industriali al 4,81%. Le iniziative tariffarie "zero contro zero" proposte dal governo di Taipei cinese riguardano una gamma di prodotti assai ampia, mentre la sua offerta relativa ai prodotti chimici va persino al di là dei requisiti di armonizzazione previsti dall'Uruguay Round. Taipei cinese è già parte contraente dell'ITA (Accordo sulle tecnologie dell'informazione) e ha partecipato attivamente ai negoziati relativi all'ITA II. Più di due terzi delle riduzioni tariffarie sui prodotti industriali saranno effettive al momento dell'adesione. I restanti dazi saranno ridotti entro il 2002, con alcune limitate eccezioni per le quali il termine è fissato al 2004 o al 2008 (veicoli a motore). Per quanto riguarda i servizi, l'offerta di Taipei cinese si colloca tra i dieci "pacchetti" di impegni più vantaggiosi proposti nel quadro dell'OMC. L'elenco di impegni offerti copre infatti un ampio ventaglio di settori, in particolare i servizi finanziari, di telecomunicazioni, professionali, pubblicitari, informatici, del settore edilizio e della distribuzione. L'offerta del governo di Taipei cinese nel settore dell'agricoltura prevede l'apertura di mercati sensibili quali quelli dei suini e del pollame. Inoltre, Taipei cinese ha deciso di offrire contingenti tariffari per mele e agrumi prima della sua adesione. 2.1 Osservazioni relative a settori specifici Dazi sui prodotti industriali: Taipei cinese consoliderà i dazi su 6814 prodotti, ridurrà il suo livello di protezione tariffaria ed eliminerà i dazi sui prodotti contemplati dagli accordi "zero contro zero" dell'Uruguay Round nonché dall'Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA). La maggior parte del processo di disarmo tariffario avverrà al momento dell'adesione all'OMC (il 68%). Per 2217 linee tariffarie (cioè il 32%) la riduzione o l'abolizione del dazio sarà attuata nel corso di specifici periodi di tempo prestabiliti (staging o scaglionamento). La maggioranza di tali riduzioni/eliminazioni avrà luogo entro il 2002, fatta eccezione per la carta da giornale (2000), 29 prodotti chimici (2001), 405 prodotti appartenenti principalmente ai settori chimico, siderurgico, delle parti di automobili e del legno compensato (2004), e infine per 46 linee tariffarie nel settore dei veicoli a motore (2008). Vini e liquori: Nell'ambito dei negoziati bilaterali CE-Taipei cinese sull'apertura del mercato, Taipei cinese si è impegnata a eliminare i dazi sulle bevande alcoliche chiare e scure (fatta eccezione per taluni liquori orientali) a decorrere dal 1° gennaio 2000, cioè in anticipo rispetto alla sua adesione all'OMC. Nello stesso contesto, il governo di Taipei cinese si è impegnato altresì a tutelare le denominazioni di origine per vini e bevande alcoliche. Ha inoltre già provveduto ad abolire tutte le discriminazioni fiscali nei confronti delle bevande alcoliche importate. Veicoli a motore: I dazi saranno progressivamente ridotti fino ad arrivare al 17,5% entro il 2008. Un anno dopo l'adesione all'OMC, il contingente tariffario di Taipei cinese sulle importazioni di autoveicoli dall'UE sarà fissato a 159 220 unità (una cifra ben superiore alle attuali esportazioni dell'UE nel paese); tale contingente registrerà un ulteriore incremento annuo del 20% fino alla completa liberalizzazione del settore, alla quale si dovrà pervenire otto anni dopo l'adesione. Taipei cinese sopprimerà inoltre il divieto sulle autovetture a motore diesel e i motocicli di cilindrata superiore a 150 cc entro due anni dall'adesione, e abolirà gli incentivi fiscali di natura discriminatoria che incoraggiano i fabbricanti a utilizzare motori e carrozzerie di produzione nazionale. Servizi: Taipei cinese eliminerà le restrizioni alla partecipazione di capitale estero in tutti i settori di servizi, ad eccezione di settori specifici come quello delle telecomunicazioni, nel quale, tuttavia, sia le società europee che le altre imprese straniere potranno detenere quote azionarie di controllo. Nel campo dei servizi finanziari, il governo di Taipei cinese garantirà agli operatori UE un accesso al mercato molto più agevole e un trattamento sensibilmente migliore. Nel settore dei servizi marittimi, Taipei cinese consentirà alle società straniere di trasporto marittimo di aprire loro filiali, interamente controllate, che gestiranno l'attracco e la partenza dai porti delle navi di loro proprietà e i loro terminali per container, oltre a cercare di attrarre merci e/o passeggeri. Le società di proprietà straniera saranno inoltre autorizzate a fornire servizi di agenzia marittima, di spedizioniere, di stazionamento container e di magazzinaggio. Appalti pubblici: In seguito all'adesione all'OMC, Taipei cinese diventerà parte contraente dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici. Aeromobili civili: In seguito all'adesione all'OMC, Taipei cinese diventerà parte contraente dell'Accordo OMC sul commercio di aeromobili civili. 3. Conclusioni Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio e al parere del Parlamento europeo le condizioni di adesione di Taipei cinese all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme al tempo stesso equilibrato e ambizioso di impegni all'apertura del mercato, i quali apporteranno notevoli benefici sia alla stessa Taipei cinese che ai suoi partner commerciali nell'ambito dell'OMC. 2001/0216 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione della Comunità europea nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) all'Organizzazione mondiale del commercio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 44, 47, 55, 71, 80, paragrafo 2, 95, 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] ... considerando quanto segue: (1) Taipei cinese ha presentato domanda di adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1947) nel 1992, e ha mantenuto tale candidatura anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il 1° gennaio 1995; (2) il gruppo di lavoro sull'adesione di Taipei cinese all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio è stato istituito il 1° ottobre 1992, ed è stato trasformato nel gruppo di lavoro per l'adesione all'OMC in data 31 gennaio 1995, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili sia per Taipei cinese che per tutti i membri dell'OMC; (3) la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ha negoziato una serie completa di impegni nei confronti dell'apertura del mercato sottoscritti da Taipei cinese , che sono di particolare importanza per la Comunità. Questi impegni sono stati negoziati nel quadro dell'accordo bilaterale tra Taipei cinese e la Comunità europea convalidato dalla firma avvenuta il 23 luglio 1998; (4) i suddetti impegni sono attualmente sanciti dal protocollo di adesione di Taipei cinese all'OMC; (5) l'adesione di Taipei cinese all'OMC permetterà inoltre che le relazioni commerciali tra questo paese e la Comunità si svolgano in un contesto stabile e giuridicamente vincolante; (6) il protocollo di adesione deve pertanto essere approvato; (7) a norma dell'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere convenute tra il candidato e l'OMC e approvate dalla Conferenza dei ministri per conto dell'OMC; (8) occorre quindi definire la posizione che la Comunità dovrà assumere nella Conferenza dei ministri; (9) gli unici poteri previsti dal trattato per alcuni degli obiettivi comunitari che l'adesione di Taipei cinese all'OMC contribuirà a conseguire sono quelli di cui all'articolo 308, DECIDE: Articolo unico La posizione che la Comunità assumerà nella Conferenza dei ministri prevista dall'accordo che istituisce l'OMC in merito all'adesione di Taipei cinese all'OMC è favorevole al progetto di decisione della Conferenza dei ministri che sostiene tale adesione (cfr. allegato). Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ADESIONE DEL TERRITORIO DOGANALE SEPARATO DI TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU Progetto di decisione del [... novembre 2001] [La Conferenza dei ministri, visto l'articolo XII, paragrafo 2, e l'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e le procedure decisionali di cui agli articoli IX e XII dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvate dal Consiglio generale (WT/L/93), prendendo atto della domanda di adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio in data 7 dicembre 1995, tenendo conto dell'esito dei negoziati sulle modalità di adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e avendo stilato un protocollo sull'adesione del Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (WT/ACC/.../...), decide: il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu può aderire all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio secondo le modalità e condizioni stabilite nel protocollo allegato alla presente decisione.] [3]